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Protezione sussidiaria per debt bondage a cittadino indiano di etnia Jatt/Sick, proveniente dal Punjab
La decisione della Commissione Territoriale di Roma offre un interessante esempio di riconoscimento della protezione sussidiaria a fronte di una condizione di servitù da debito (debt bondage), fenomeno tuttora diffuso in India e scarsamente contrastato dalle autorità statali. La Commissione, pur escludendo lo status di rifugiato per l’assenza di un nesso con uno dei cinque motivi di persecuzione, ha ritenuto che il rimpatrio esporrebbe il richiedente al rischio concreto, attuale e individualizzato di subire trattamenti inumani o degradanti, così accertando il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b), d.lgs. 251/2007. Di particolare rilievo è la scelta di non sminuire – come spesso avviene nelle audizioni delle Commissioni – la posizione dell’interessato a quella stereotipata di “migrante economico”, valorizzando invece tanto le dichiarazioni rese quanto la relazione dell’Ente Antitratta (NdR.). -------------------------------------------------------------------------------- La vicenda riguarda un cittadino indiano del Punjab che sin dall’infanzia si è trovato costretto a lavorare, per via dei maltrattamenti subiti dal padre. In seguito, sempre più sfruttato, questi contraeva una serie di debiti con il proprio datore di lavoro che lo ha posto in una condizione di schiavitù tale da trovarsi a lavorare solo al fine di pagare i debiti contratti con lo stesso.  Detta situazione lo poneva nella necessità di entrare in contatto con un trafficante, sempre mediante il proprio datore di lavoro, al fine di procurarsi un nulla osta per lavoro stagionale in Italia. Ebbene, in Italia si trovava vittima di una truffa, non essendovi alcun datore di lavoro ad attenderlo: ciò acuiva lo stato di bisogno, amplificando il debito che arrivava al pagamento di circa 30.000 Rupie mensili; quanto raccontato portava lo stesso a trovarsi costretto a vivere in una roulotte ed a lavorare in un’officina meccanica ad orari e a condizioni degradanti. Preso in carico dall’Ente Antitratta per l’emersione, seguiva un ottimo percorso che ha condotto al riconoscimento della protezione internazionale. La decisione emessa dalla Commissione Territoriale è meticolosa e puntuale e viene accertato il diritto alla protezione sussidiaria per ‘debt bondage’.  Difatti l’organo ministeriale, nel valutare la credibilità della condizione debitoria in India, come narrata dal ricorrente e come  puntualizzato dalla relazione dell’Ente Antitratta ‘Parsec’, statuiva che “nel caso in esame, per tutte le suesposte ragioni, la misura del rimpatrio porrebbe l’interessato nella difficoltà di risanare la posizione debitoria propria e della famiglia, esponendolo al fondato rischio, concreto, attuale e individualizzato di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ai sensi della lettera b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007”. Commissione Territoriale di Roma, decisione del 17 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione, il caso è stato seguito dall’operatrice legale Paola De Crescenzo. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’India * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” Vedi le sentenze: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Status di rifugiata a donna di origine Rom: l’esistenza di alcuni procedimenti penali non sono di ostacolo al riconoscimento
Il Tribunale di Roma riconosce lo status di rifugiata a donna di origine Bosniaca, ritenendo fondato il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio in Bosnia Erzegovina, a causa della sua appartenenza all’etnia Rom. Invero, la ricorrente, nata e cresciuta in Italia, sorella di cittadina italiana e con altri parenti in Italia regolarmente soggiornanti, assumeva nella propria domanda di protezione internazionale di temere persecuzioni nel proprio Paese, in virtù della propria origine etnica e per la circostanza di non essere mai vissuta nel proprio Paese di origine. Il Tribunale di Roma, valorizzando la tesi della difesa richiamava numerosi fonti nelle quali veniva sottolineata la criminalizzazione in Bosnia per i cittadini di etnia Rom, ex multis: “La criminalizzazione della diffamazione in Repubblica Srpska e le misure progressivamente più restrittive in tutto il Paese si sono riflesse in un posizionamento significativamente più basso nel World Press Freedom Index. I Rom e i rimpatriati dalla guerra in Bosnia hanno continuato a subire discriminazioni diffuse. Le condizioni di accoglienza per migranti e rifugiati sono migliorate. La negazione del genocidio e la glorificazione dei criminali di guerra condannati hanno continuato a persistere”. […] “I Rom continuavano a subire esclusione sociale e discriminazione. La maggior parte viveva in povertà cronica, in alloggi inadeguati e aveva un accesso limitato al lavoro formale o ai servizi pubblici, tra cui assistenza sanitaria e istruzione. Il Comitato CERD ha esortato le autorità ad adottare misure urgenti per affrontare la discriminazione razziale sistemica nei confronti dei Rom”. Ed ancora: “I diritti politici in Bosnia-Erzegovina dipendono in larga parte dall’origine etnica e dal luogo di residenza. Ebrei e rom sono costituzionalmente esclusi dalla presidenza e dall’appartenenza alla Camera dei Popoli, nonostante le sentenze della Corte EDU contrarie a tali disposizioni”. Per tali motivi, anche l’esistenza di alcuni procedimenti penali, secondo i giudicanti, non ostano al riconoscimento della forma più ampia di protezione internazionale, statuendo la Corte che “Le condanne penali riportate in passato dalla ricorrente e ancora in parte in fase di esecuzione non appaiono ostative al riconoscimento della protezione in quanto relative a condotte di furto risalenti ad anni addietro ed invero neppure nel provvedimento amministrativo di diniego si fa riferimento ad esse come ad un elemento impeditivo della protezione internazionale.” Per quanto sopra esposto, il Tribunale di Roma, riteneva che nel caso di specie ricorrevano “i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata per appartenenza ad un determinato gruppo sociale, donna di etnia rom.” Tribunale di Roma, decreto del 25 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento.