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Women State Trafficking: genere, razzializzazione e violenza di stato tra Tunisia e Libia
Frontiere, linee. Spezzate. Interrotte. Contigue. Luoghi come sequenza di passaggi: arresto, trasporto, attesa, compravendita, e poi di nuovo detenzione, minacce, riscatti, vendite, prostituzione. Percorsi che hanno tempi talvolta lunghissimi. Che segnano perdite. Delle persone care, di familiari, di figli, di se stessi. Fasi diverse della tratta di Stato, già documentate dal primo rapporto State Trafficking nel 2025 e ora riattualizzate dallo stesso collettivo di ricercatrici e ricercatori.  Il report Women State Trafficking mette insieme trentatré testimonianze ascoltate tra dicembre 2024 e febbraio 2026, raccoglie le voci delle persone vittime della tratta di stato. Women. Donne.  Basta osservare la copertina per capire di cosa si tratti. La m di women non è una lettera: è un passaggio. Sta lì, sulla linea gialla che rappresenta il confine, come un ponte sottile che tenta di unire. Si appoggia sopra come qualcosa che è stato spinto fin troppo lontano, fino al punto in cui non si può più tornare indietro. Ponte e cicatrice insieme. Tiene unita la parola e mostra esattamente il punto in cui si spezza. Perché di questo si tratta: di vite interrotte. Sulla superficie della lettera restano graffi. Solchi. Ogni segno è una memoria che non si lascia levigare, una traccia che resta anche quando la parola prova a stare composta. Sono incisioni sottili, ma insistenti, come le pratiche delle violenze ripetute che attraversano i corpi. Il colore di questa copertina, che attraversa tutto il rapporto, è un viola che non è un equilibrio: è una ferita, tra il rosso del sangue che non scompare e il blu che tenta di contenerlo. Il risultato è un viola che trattiene entrambi senza pacificarli. È un colore che anche nel suono ricorda la violenza, le viol in francese.  Ancora una volta: “tratta di Stato”. Le persone passano da un controllo all’altro, da un’autorità all’altra, tramite l’azione di agenti di Stato in Tunisia e milizie armate in Libia. La loro condizione giuridica di cittadini e quella umana di persone è annientata. DUE SONO LE DOMANDE SU CUI LA NUOVA RICERCA SI BASA La prima riguarda l’attualità del traffico di Stato documentata nel precedente report: le testimonianze sono coerenti, agghiaccianti, capaci di provare la violenza che parte spesso dal mare, ma può cominciare anche nelle città, negli zitounes, raggiunge la terra e le coste della Tunisia, Sfax, per poi proseguire via terra per luoghi difficili da identificare per le persone che hanno testimoniato.  Perché, quando vengono arrestate, sono ammanettate, perquisite, private di ogni oggetto in loro possesso e dei documenti, quindi derubate anche del loro status giuridico. Un sistema che produce invisibilità giuridica, spaziale, temporale.  Uomini, donne e bambini vengono caricati su autobus o camion, trasportati dalla Tunisia alla frontiera con la Libia. Durante il tragitto non ricevono informazioni. Non sanno dove andranno: sono picchiati, spesso bendati o incappucciati per evitare che guardino all’esterno e possano avere un qualunque riferimento geografico. E poi, il deserto cancella i riferimenti. Le distanze non sono misurabili. Le direzioni non sono riconoscibili. Ma le persone sanno che se saranno destinate alla Libia saranno vendute.  A un certo punto, il percorso si restringe. I luoghi diventano ricorrenti, uno in particolare ritorna con insistenza nei racconti: la base della Guardia Nazionale tunisina di El Meguissem, il nodo da cui si si passa, si attende, si viene smistati. Poi la compravendita delle persone arrestate in Tunisia: a questo punto, la merce umana diventa proprietà degli attori libici, di stato e non. La detenzione comincia nuovamente, la liberazione solo previo pagamento del riscatto. Un debito che viene saldato in modi diversi.  Ph: Women State Trafficking La seconda domanda del report interroga le violenze di genere: Quali sono le forme specifiche di violenza e di violenza di genere nei confronti di donne, famiglie e minori, accompagnati e non, nel corso delle operazioni di espulsione e vendita condotte al confine tra la Tunisia e la Libia? Qual è il ruolo degli apparati di Stato nella tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale dalla Tunisia alla Libia? Women State trafficking, che parla della condizione delle donne in questa catena di mercificazione degli esseri umani,  identifica tre fasi. 1. Deumanizzare: la prima soglia La prima fase riguarda la trasformazione. In questa prima parte del rapporto si rende conto delle «pratiche di degradazione, i rituali di umiliazione e le mancanze di cure che contribuiscono all’assoggettamento fisico e psicologico delle persone migranti razzializzate». Le testimonianze descrivono pratiche ripetute: perquisizioni pubbliche, distruzione dei documenti, sottrazione di oggetti personali. Non sono episodi isolati. Servono a generare l’annullamento della volontà individuale e la perdita di identità giuridica. Le persone vengono cancellate dal punto di vista amministrativo. Poi ci si occupa dei corpi, trattati come cosa da neutralizzare. Durante i trasferimenti, sono immobilizzati, privati di acqua e cibo, costretti in spazi chiusi. Alcuni raccontano di trasporti in camion usati per il trasporto di animali, stipati, impediti nei movimenti. Coi corpi incastrati gli uni sugli altri. Non si tratta di episodi isolati, ma segmenti che, sommati, generano la reificazione e la mercificazione. 2. Violentare: la continuità del gesto La violenza fisica e sessuale attraversa tutte le fasi del percorso. Non aumenta o diminuisce: cambia forma. In Tunisia, durante gli arresti e nei centri di detenzione, si manifesta con percosse, umiliazioni, uso di taser, minacce. Le donne raccontano perquisizioni invasive, spesso condotte da uomini, in spazi aperti. I corpi sono denudati. Pasto nudo. Molte donne raccontano di essere state stuprate sia al momento della cattura a Sfax che negli uliveti. Il passaggio in Libia non interrompe questa sequenza. La rende più stabile. Nei centri di detenzione libici – ufficiali e non – la violenza diventa sistematica. Gli stupri sono descritti come frequenti. Non episodici. Non eccezionali.  «La violenza sessuale assume carattere generalizzato, manifestandosi sotto forma di ispezioni corporali invasive effettuate esclusivamente da uomini (in divisa), spesso in spazi esposti alla vista di tutti. Anche i minori subiscono tali abusi, finalizzati alla sottrazione di denaro e telefoni eventualmente occultati».  La violenza sessuale non è nascosta. Viene messa in scena. «Avviene in spazi aperti, davanti ad altri detenuti. Non è solo un atto, ma una disposizione: chi subisce e chi guarda. Mariti, padri, figli sono costretti ad assistere. Non possono intervenire, non possono sottrarsi. Lo sguardo diventa parte del dispositivo. Chi osserva è coinvolto. Non perché agisca, ma perché è lì, trattenuto nella scena. La violenza si estende così oltre il corpo colpito, si distribuisce tra i presenti, si moltiplica senza cambiare forma. L’età non introduce una soglia. I bambini restano dentro lo stesso campo visivo». Un dato è certo: tutti i testimoni, indipendentemente dal genere di appartenenza dichiarano che a nessuna donna è risparmiata la violenza, che arriva fino allo stupro nel caso di molte. Solo le puerpere e i neonati ne sono risparmiati. L’uscita dalle carceri libiche è possibile solo se un riscatto viene pagato. Poco importa da chi. Che si tratti della famiglia o della rete amicale o di chiunque desideri acquistare un essere umano per sfruttarlo. 3. Prostituire: l’uscita che non è un’uscita Per molte donne, l’uscita dalla detenzione non coincide con la libertà. Quando non è possibile pagare un riscatto, si apre un’altra possibilità: il lavoro forzato, spesso sessuale. Le testimonianze descrivono il trasferimento verso case o strutture in cui il debito deve essere estinto attraverso lo sfruttamento. Le donne parlano di bordelli. La parola è chiara. Solo le dimensioni variano. In alcuni casi molto grandi ed estremamente organizzati, altri prevedono la presenza di poche donne. Anche i tempi di permanenza mutano: tutto dipende dalla somma da restituire.  Merce. Le donne sono cose. Si usano, si appoggiano da qualche parte, si controllano, si scambiano, si rivendono. Come vestiti di lusso, che sono comprati e poi venduti: prima mano, seconda, terza, infinita. Merce pregiata che nel corso della compravendita a poco a poco perde valore e da seta si trasforma in stracci.  LA RESPONSABILITÀ EUROPEA Il sistema non si esaurisce nei confini della Tunisia o della Libia. Il rapporto sottolinea il ruolo dei finanziamenti europei nel rafforzamento delle operazioni di controllo e intercettazione. Non si tratta di un legame indiretto o astratto: alcune delle strutture coinvolte nelle espulsioni sono sostenute, almeno in parte, da fondi destinati alla gestione delle frontiere. Questo accade in un’epoca in cui la Tunisia continua a essere considerata un “paese di origine e transito sicuro” in diversi contesti istituzionali europei. Questa classificazione non entra nei dettagli. Non guarda ai percorsi. Non ascolta le testimonianze delle persone. Dopo il racconto Le parole che si leggono in questo report descrivono fedelmente il mondo delle donne migranti vittime della tratta di stato. Ne restituisce l’assoluta mancanza di senso. Descrive un mondo che sanguina, che vomita violenza. È sporco, indecente. Perché ognuna delle persone ascoltate dovrebbe trovarsi al sicuro, invece, molte di loro sono ancora in Libia. Una è ancora schiava. Alcune sono scomparse.  Altre hanno raggiunto l’Europa, nelle imbarcazioni finte che tre volte su quattro sono ingoiate dal mare.  E’ un rapporto che paralizza e spezza il fiato più volte: perché la violenza invade chi la racconta e  chi la ascolta, perché parla del mondo in cui viviamo ora, perché ricorda che questo accade con l’accordo e la volontà dell’Unione europea. Scarica il rapporto in italiano EN FR Il rapporto, realizzato dal collettivo RR[X] in partnership con ASGI, Border Forensics, The Routes Journal, On Borders e Melting Pot Europa, sarà presentato in un evento pubblico a Bruxelles al Parlamento europeo il 22 aprile dalle 18.00 alle 20.00 nella sala SPAAK 7C50. Incontri informativi e formativi WOMEN STATE TRAFFICKING: PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO AL PARLAMENTO EUROPEO Mercoledì 22 aprile 2026 ore 18 a Bruxelles 16 Aprile 2026
Women State Trafficking: presentazione del rapporto al Parlamento europeo
È disponibile online il nuovo rapporto “Women State Trafficking. Violenze di genere, espulsioni e tratta delle donne nere migranti tra Tunisia e Libia” che denuncia – attraverso testimonianze dirette e un lavoro di ricerca dettagliato – il brutale e rodato sistema di tratta di esseri umani ed espulsioni forzate tra Tunisia e Libia. Il rapporto, realizzato dal collettivo RR[X] in partnership con ASGI, Border Forensics, The Routes Journal, On Borders e Melting Pot Europa, sarà presentato a Bruxelles al Parlamento europeo il 22 aprile dalle 18.00 alle 20.00 nella sala SPAAK 7C50. Le oltre 30 testimonianze dirette di 19 donne e 14 uomini, tutte raccolte in forma anonima sul campo a partire dal dicembre del 2024, fotografano le sistematiche violazioni dei diritti umani tra Tunisia e Libia di fronte al silenzio complice di un’Europa che considera sicuro un Paese in cui il traffico di esseri umani è pane quotidiano per sempre più persone. Il rapporto in italiano, inglese e francese è disponibile al sito web: statetrafficking.net . L’evento è organizzato da: Ilaria Salis, eurodeputata Alleanza Verdi e Sinistra (gruppo The Left) Leoluca Orlando, eurodeputato Alleanza Verdi Sinistra (gruppo Greens/EFA) Cecilia Strada, eurodeputata PD (gruppo Socialists & Democrats) Per partecipare in presenza è necessario registrarsi, entro il 21 aprile. Iscrizione all’evento – clicca qui L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming, il link verrà pubblicato nei prossimi giorni. Interverranno: * RR[X]: Gruppo di ricerca internazionale che ha deciso di anonimizzarsi per tutelare la propria incolumità nel fare ricerca in un Paese, la Tunisia, oggi oggetto di una radicale repressione. RRX ha realizzato il disegno dell’indagine, la raccolta, l’analisi dei materiali, la supervisione scientifica. * Filippo Furri, Border Forensics * Testimoni del rapporto * Wahid Ferchichi, Membro del Tribunale Popolare Permanente sui Diritti Umani sulle violazioni contro i migranti negli Stati del Maghreb * Siobhán Mullally, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini * Ulrich Stege, Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) * Olivia Sundberg, Amnesty International UE  PER APPROFONDIRE Rapporti e dossier WOMEN STATE TRAFFICKING: GENERE, RAZZIALIZZAZIONE E VIOLENZA DI STATO TRA TUNISIA E LIBIA Il nuovo report di RR[X] documenta la catena di detenzione, vendita e abuso che colpisce le donne migranti nel silenzio complice dell'UE Roberta Derosas 16 Aprile 2026
Lo stigma del lavoro sessuale come persecuzione autonoma nella protezione internazionale: l’evoluzione da Cass. 676/2022 a 27205/2025
LOREDANA LEO E SALVATORE FACHILE 1. IL QUADRO DI PARTENZA: CASS. N. 676/2022 E IL “PARTICOLARE GRUPPO SOCIALE” FEMMINILE La giurisprudenza italiana in materia di riconoscimento della protezione internazionale alle vittime di tratta ha compiuto, nel triennio 2022-2025, una traiettoria evolutiva di notevole spessore dogmatico, il cui ultimo punto di approdo – l’ordinanza della Prima Sezione Civile della Cassazione n. 27205 del 2025 – merita di essere letto alla luce del percorso che lo ha preceduto. Il punto di partenza è l’ordinanza n. 676 del 12 gennaio 2022, con cui la stessa Prima Sezione ha ricostruito organicamente il sistema multilivello di tutela delle vittime di tratta, affermando che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale può costituire atto di persecuzione riconducibile all’appartenenza al genere femminile come “particolare gruppo sociale”, ai sensi dell’art. 8, lett. d)), d.lgs. n. 251/2007. Le donne giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere condividono una caratteristica innata e immutabile – il genere – che le espone strutturalmente al fenomeno della tratta: questa, in altri termini, non è una vicenda individuale ma l’esito prevedibile di una condizione di vulnerabilità collettiva. Ai fini del riconoscimento della protezione, la Corte prescrive al giudice di acquisire informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine per accertare il rischio attuale di atti lesivi, “anche diversi” da quelli già subiti, purché qualificabili come persecutori. È in questo inciso – “anche diversi” – che si fonda l’elaborazione successiva sullo stigma del lavoro sessuale come causa autonoma di persecuzione. 2. IL PROGRESSIVO AFFINAMENTO: DALLA PERSECUZIONE DI GENERE ALLO STIGMA DEL LAVORO SESSUALE L’ordinanza n. 676/2022 pone al giudice un mandato valutativo ampio; tuttavia, nella prassi applicativa di molti Tribunali, la verifica tende a esaurirsi nella sola valutazione del rischio di re-trafficking: la cittadina straniera che si sia emancipata dalla rete criminale, e nei confronti della quale non risulti più attiva una specifica pressione dei trafficanti, si vede frequentemente negare ogni forma di protezione. È questo il limite che Cass. n. 7283 del 19 marzo 2024 – richiamata quale pilastro argomentativo dall’ordinanza in commento – interviene a correggere in modo esplicito. La pronuncia del 2024 introduce la nozione di “trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile”, individuando un sottogruppo sociale specifico: le donne che hanno esercitato il lavoro sessuale, anche se costrette o ingannate. Si tratta di un passaggio decisivo sul piano sistematico, poiché l’oggetto della tutela si sposta dal solo rischio di reingresso nel circuito criminale al rischio di discriminazione e stigma sociale che attende la cittadina straniera rimpatriata in una società, come quella nigeriana, ove il lavoro sessuale comporta un marchio indelebile di disonore, indipendentemente dalle circostanze – volontarie o coatte – in cui esso è stato esercitato. 3. LA CONSACRAZIONE DEL PRINCIPIO: CASS. N. 27205/2025 L’ordinanza n. 27205/2025, pronunciata dalla Prima Sezione Civile il 25 settembre 2025 (Pres. Acierno, Rel. Tricomi), è la prima pronuncia di legittimità a fondere organicamente i due filoni, conferendo al principio dello stigma come causa autonoma di persecuzione il rango di ratio decidendi, espressa e autonomamente censurabile in sede di legittimità. Il caso riguarda una cittadina nigeriana identificata come vittima di tratta da uno specifico ente antitratta – Magliana 80 – nonché, successivamente, dallo stesso centro SAI presso cui era accolta. Alla stessa, il Tribunale di Roma aveva negato sia il riconoscimento dello status di rifugiata sia la protezione sussidiaria, ritenendo il racconto contraddittorio e attribuendo la reticenza della richiedente alla “possibile vergogna” per l’aver svolto attività di lavoro sessuale. La Cassazione cassa con rinvio su tutti e tre i motivi, sviluppando un ragionamento che merita di essere esaminato in ciascun punto. 4. IL “GRUPPO SOCIALE RISTRETTO” E LA PERSECUZIONE DA STIGMA: LA STRUTTURA DEL RAGIONAMENTO La Corte costruisce la protezione su una doppia base. Il primo pilastro è il rischio di re-trafficking, già elaborato dalla giurisprudenza precedente e non controverso. Il secondo – e più innovativo – è il rischio di subire “gravi discriminazioni dal contesto sociale o sottoposizione a vessazioni, per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta”, anche quando la cittadina straniera si sia emancipata dalla rete criminale e il rischio di reingresso forzato nel circuito sia ridotto o inesistente. Non solo. La Corte precisa espressamente che questo rischio persiste “anche ove non sia conseguita a tratta”, ossia investe qualunque donna che abbia esercitato il lavoro sessuale – costretta o meno – a causa del discredito sociale e dello stigma a esso collegato. In Nigeria, come confermano le COI analizzate nel medesimo contesto dal Tribunale di Bologna nel decreto del 17 ottobre 2024 (n. 5979/2022, rel. Gattuso), le cittadine straniere rimpatriate con una storia di lavoro sessuale sono stigmatizzate dalla comunità come donne di discredito, esposte ad isolamento, rifiuto familiare, percepite come portatrici di malattie sessualmente trasmissibili, private di ogni prospettiva lavorativa e matrimoniale: uno scenario che, nella sua sistematicità, integra pienamente la nozione di persecuzione cumulativa elaborata dalle Linee Guida UNHCR n. 1 sulla persecuzione di genere. Il parallelismo con il caso bangladese sviluppato dal Tribunale di Firenze nel decreto del 17 luglio 2024 (n. 9362/2022, rel. Minniti) è illuminante, e non soltanto per l’analogia strutturale. In quel caso, il giudice fiorentino aveva riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino straniero vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo non solo per il rischio di re-trafficking, ma per lo stigma multidimensionale del cosiddetto “migrante di ritorno” insolvente – stigma economico, di genere, psicologico -, fondando la propria analisi sull’appartenenza al “particolare gruppo sociale” delle ex vittime di tratta come storia comune immutabile. L’ordinanza del 2025 compie per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale ciò che il Tribunale di Firenze aveva compiuto per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo: riconosce, in altri termini, che la persecuzione può realizzarsi nella forma diffusa e silenziosa dell’esclusione sociale, senza che vi sia un singolo agente persecutore identificabile, e che questa forma di persecuzione è giuridicamente non meno grave di quella esercitata con la violenza diretta. 5. LE IMPLICAZIONI OPERATIVE: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NON PUÒ PIÙ FERMARSI AL RE-TRAFFICKING Le conseguenze pratiche di questa evoluzione giurisprudenziale sono significative. Il giudice che esamina la domanda di protezione di una cittadina straniera con storia di tratta a scopo di sfruttamento sessuale è oggi tenuto, in primo luogo, a non limitare l’indagine al rischio di reingresso nel circuito criminale; in secondo luogo, ad acquisire COI specifiche e aggiornate sulla condizione delle donne con storia di lavoro sessuale nel paese di origine, anche in assenza di una rete criminale ancora attiva nei confronti della richiedente; in terzo luogo, a valutare lo stigma sociale – nelle sue manifestazioni di ostracismo, rifiuto familiare, discriminazione nell’accesso al lavoro e alla vita comunitaria – come potenziale atto persecutorio, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 251/2007, nelle forme della discriminazione cumulativa che può privare la donna del diritto al lavoro, alla vita familiare, all’inserimento comunitario. L’omissione di ciascuno di questi passaggi è vizio di diritto censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c., come avvenuto nell’ordinanza in esame. Non solo. La Corte ribadisce che l’attribuzione della reticenza della richiedente alla “vergogna per il lavoro sessuale in proprio” – senza alcun fondamento concreto che escluda l’assoggettamento a tratta – costituisce una motivazione “astratta e soggettiva” che non può prevalere sulle risultanze delle relazioni degli enti antitratta specializzati, i quali operano secondo le specifiche procedure previste dalle Linee Guida UNHCR e dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e costituiscono, pertanto, uno strumento istruttorio qualificato che il giudice non può semplicemente ignorare. CONCLUSIONE L’ordinanza n. 27205/2025 rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione triennale coerente che trasforma lo stigma del lavoro sessuale da elemento di contorno – rilevante al più per la protezione speciale – a fattore costitutivo del rischio persecutorio rilevante per il riconoscimento dello status di rifugiato. Ciò che la Corte afferma, in definitiva, è che la vulnerabilità non si esaurisce con la fuga dalla rete criminale: essa sopravvive nel corpo sociale del paese di origine, nei pregiudizi culturali, nell’impossibilità concreta di ricostruire una vita dignitosa. Riconoscere questa forma di persecuzione diffusa e sistemica è non solo giuridicamente corretto – alla luce della nozione ampia di “atti persecutori” e di “particolare gruppo sociale” elaborata dalla normativa europea e dalle Linee Guida internazionali – ma costituisce la risposta più coerente con la funzione costituzionale della protezione internazionale, che è quella di garantire alle persone perseguitate la possibilità di condurre una vita libera proprio dal timore di persecuzione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 27205 dell’11 ottobre 2025 Fonti giurisprudenziali richiamate: Cass. I Sez. Civ., ord. n. 676/2022; Cass. I Sez. Civ., ord. n. 7283/2024; Cass. I Sez. Civ., ord. n. 27205/2025 (R.G. 3801/2025); Trib. Bologna, decreto 17.10.2024, n. 5979/2022 R.G.; Trib. Firenze, decreto 17.7.2024, n. 9362/2022 R.G.