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Protezione sussidiaria per debt bondage a cittadino indiano di etnia Jatt/Sick, proveniente dal Punjab
La decisione della Commissione Territoriale di Roma offre un interessante esempio di riconoscimento della protezione sussidiaria a fronte di una condizione di servitù da debito (debt bondage), fenomeno tuttora diffuso in India e scarsamente contrastato dalle autorità statali. La Commissione, pur escludendo lo status di rifugiato per l’assenza di un nesso con uno dei cinque motivi di persecuzione, ha ritenuto che il rimpatrio esporrebbe il richiedente al rischio concreto, attuale e individualizzato di subire trattamenti inumani o degradanti, così accertando il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b), d.lgs. 251/2007. Di particolare rilievo è la scelta di non sminuire – come spesso avviene nelle audizioni delle Commissioni – la posizione dell’interessato a quella stereotipata di “migrante economico”, valorizzando invece tanto le dichiarazioni rese quanto la relazione dell’Ente Antitratta (NdR.). -------------------------------------------------------------------------------- La vicenda riguarda un cittadino indiano del Punjab che sin dall’infanzia si è trovato costretto a lavorare, per via dei maltrattamenti subiti dal padre. In seguito, sempre più sfruttato, questi contraeva una serie di debiti con il proprio datore di lavoro che lo ha posto in una condizione di schiavitù tale da trovarsi a lavorare solo al fine di pagare i debiti contratti con lo stesso.  Detta situazione lo poneva nella necessità di entrare in contatto con un trafficante, sempre mediante il proprio datore di lavoro, al fine di procurarsi un nulla osta per lavoro stagionale in Italia. Ebbene, in Italia si trovava vittima di una truffa, non essendovi alcun datore di lavoro ad attenderlo: ciò acuiva lo stato di bisogno, amplificando il debito che arrivava al pagamento di circa 30.000 Rupie mensili; quanto raccontato portava lo stesso a trovarsi costretto a vivere in una roulotte ed a lavorare in un’officina meccanica ad orari e a condizioni degradanti. Preso in carico dall’Ente Antitratta per l’emersione, seguiva un ottimo percorso che ha condotto al riconoscimento della protezione internazionale. La decisione emessa dalla Commissione Territoriale è meticolosa e puntuale e viene accertato il diritto alla protezione sussidiaria per ‘debt bondage’.  Difatti l’organo ministeriale, nel valutare la credibilità della condizione debitoria in India, come narrata dal ricorrente e come  puntualizzato dalla relazione dell’Ente Antitratta ‘Parsec’, statuiva che “nel caso in esame, per tutte le suesposte ragioni, la misura del rimpatrio porrebbe l’interessato nella difficoltà di risanare la posizione debitoria propria e della famiglia, esponendolo al fondato rischio, concreto, attuale e individualizzato di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ai sensi della lettera b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007”. Commissione Territoriale di Roma, decisione del 17 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione, il caso è stato seguito dall’operatrice legale Paola De Crescenzo. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’India * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” Vedi le sentenze: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Accoglimento cautelare sull’autorizzazione a risiedere del soggetto vulnerabile
Il Tribunale di Trieste accoglie inaudita altera parte il ricorso ex art 700 c.p.c. instaurato contestualmente al reclamo ex art. 5 quinquies d.lgs 142/2015. Il procedimento è relativo alla domanda di protezione internazionale di una donna potenziale vittima di tratta, che era stata segnalata dall’Ente attuatore di Trieste alla Commissione territoriale per la p.i. di Trieste prima dell’applicazione della PAF (procedura accelerata di frontiera). Il Tribunale prende posizione su diversi aspetti, si riportano succintamente quelli rilevanti nel caso di specie. Sull’autorizzazione a risiedere durante la procedura PAF il giudice, richiamati gli art. 54 par. 1 Regolamento 2024/1348/UE e l’art. 5-ter comma 1 D.lgs. 142/2015, esplicita che tali disposizioni “non legittimano alcuna limitazione della libertà personale dei richiedenti la protezione internazionale da parte dell’autorità amministrativa. Fanno infatti espresso riferimento ai concetti di «soggiorno» e di «residenza», il cui campo semantico è infinitamente più ampio rispetto a quello di «detenzione» o «trattenimento», situazione – quest’ultima – peraltro letteralmente esclusa dalla seconda delle norme citate. È dunque importante anzitutto chiarire che la lettera delle disposizioni citate non si pone in contrasto con la previsione di riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost.”. Rispetto all’applicazione della PAF nel territorio di Trieste, il Tribunale ribadisce la posizione già assunta in altri provvedimenti, negando che la frontiera giuliano slovena sia frontiera esterna. Infine, in accoglimento del 700 c.p.c. inaudita altera parte perché trattasi di domanda di protezione proposta da soggetto vulnerabile, il Giudice così motiva: “Dalla segnalazione dell’Ente citato, in combinazione con i dati relativi allo stato di salute rilevati in sede di screening, emerge dunque un quadro in cui la ricorrente potrebbe effettivamente qualificarsi come soggetto vulnerabile in quanto potenziale vittima di tratta. Ebbene, la segnalazione di un ente come la ONLUS in questione che indichi un richiedente come potenziale vittima di tratta fa scattare l’obbligo di valutare se attivare la procedura di referral, e impone alla Commissione di riesaminare la scelta procedurale. Nel caso di specie, la Commissione, nonostante la segnalazione, ha però proseguito con l’adozione della procedura accelerata di frontiera, e – soprattutto – non ha motivato tale scelta nel provvedimento che determina l’applicabilità della procedura in questione (…omissis…). Nel fare ciò, essa ha violato l’art. 21 del Regolamento 2024/1348/UE, e altresì l’articolo 8 commi 3 e 3-bis D.lgs. 25/2008 sul dovere di esame individuale e obiettivo e sulla necessità di approfondimenti istruttori di natura medica. Per tali ragioni, il requisito del fumus boni iuris può dirsi, anche sotto il profilo in questione, integrato. Per quanto riguarda il periculum in mora, bisogna rilevare come la situazione in cui si trova … consista in un pregiudizio che limita la sua libertà (anche se trattasi della libertà di circolazione e non della libertà personale), con la conseguenza che la sua condizione di vulnerabilità (che si è detto sussistere quantomeno sotto il profilo del fumus) viene aggravata quotidianamente, ed ella non ha accesso ai canali di protezione e al programma di assistenza previsto dal Meccanismo Nazionale di Referral. (…omissis…) nel caso di specie, il pregiudizio si consuma giorno per giorno, e proprio per la delicatezza di queste situazioni è imposta una certa celerità nell’attivazione del meccanismo di referral succitato. (…omissis…) Pertanto, conclude il giudice: (…omissis…) la domanda di pronuncia cautelare inaudita altera parte è fondata”. Tribunale di Trieste, decreto dell’8 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Dora Zappia per la segnalazione e il commento.
Status di rifugiato al richiedente bengalese vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo
Il Tribunale di Napoli con decreto emesso il 17.03.2026 n. 21551/2024 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino bengalese vittima di tratta per sfruttamento lavorativo ribaltando la decisione della Commissione Territoriale di Salerno sez. di Napoli. La Commissione Territoriale, infatti, aveva rigettato la domanda di protezione internazionale sul presupposto della natura esclusivamente economica dei motivi di espatrio del richiedente asilo, nonostante le vicende di indebitamento e sfruttamento riferite e altresì supportate da una relazione di vulnerabilità redatta dall’ente anti-tratta. Il ricorrente lasciava il Paese di origine quando, ancora minorenne, la sua famiglia prendeva accordi con una agenzia locale che gli assicurava un contratto di lavoro in Italia. L’intero viaggio era gestito dalla famiglia che, per finanziare il progetto migratorio e sostenere i costi dell’agenzia, si indebitava ripetutamente. Il ricorrente riferiva di essere giunto in Italia con passaporto contraffatto recante la sua maggiore età, consegnatogli dall’agenzia e subito si dichiarava minorenne. Giunto a Napoli veniva inserito a lavorare nel settore tessile, sottoposto a minacce, a condizioni lavorative usuranti e costretto a rivolgersi agli sfruttatori per ottenere, a caro prezzo, un permesso di soggiorno. Venuto a contatto con l’ente anti tratta, questo ha riconosciuto il richiedente quale vittima di tratta internazionale e sfruttamento lavorativo “essendo stato reclutato da una rete criminale quando era ancora minorenne e ridotto in uno stato di soggezione continuativa mediante inganno, false promesse, la contrazione di una situazione debitoria, nonché tramite efficaci azioni di abuso della condizione di vulnerabilità.” Il Tribunale ha ritenuto perfettamente credibili le dichiarazioni del ricorrente relative al suo viaggio, ha valorizzato gli indici di tratta già rilevati dall’ente ritenendo sussistenti indicatori come: le modalità di svolgimento del viaggio da parte del richiedente, partito da solo e quando ancora minore, con un percorso gestito e controllato da terzi e caratterizzato da continue richiesTe di pagamenti. Il Tribunale ha valorizzato la scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio che, invece di assurgere a motivo di non credibilità, è diventato elemento di valutazione positiva, atto ad indicare l’assoluta terzietà del ricorrente rispetto al suo percorso migratorio, affrontato in balia di terze persone in tenera età. Sulla base degli indicatori emersi, delle particolari modalità del percorso migratorio dal Bangladesh all’Italia e infine della condizione di vulnerabilità del ricorrente, da rinvenirsi nella situazione di estrema ricattabilità sfruttata dai reclutatori per favorire il suo ingresso in Italia e sottoporlo poi a condizioni di sfruttamento, oltre che nella povertà del suo contesto di origine, il Tribunale ha riconosciuto  al ricorrente lo status di rifugiato, richiamando l’art. 3 della Convenzione di Palermo secondo cui “il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità.” Tribunale di Napoli, decreto del 17 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione, il commento è a cura della Dott.ssa Mariagiulia Avvisati. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Permesso di soggiorno per protezione speciale * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria
Le diverse forme della violenza di genere e credibilità del racconto: due decreti del Tribunale di Bologna riconoscono lo status di rifugiata
Due pronunce del Tribunale di Bologna riconoscono, in riforma delle decisioni della Commissione territoriale, lo status di rifugiata a due richiedenti in fuga da violenze di genere: una cittadina della Sierra Leone sottoposta a mutilazione genitale femminile e destinata a succedere alla madre nella società segreta Bondo (decreto del 12 giugno 2026), e una cittadina della Costa d’Avorio fuggita da un matrimonio forzato e poi vittima di tratta in Tunisia (decreto del 27 febbraio 2026). Entrambe ribadiscono un punto centrale: le COI non possono essere usate per negare credibilità a fenomeni esistenti e strutturali. COSTA D’AVORIO – VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE E DI MATRIMONIO FORZATO NONCHÉ VITTIMA DI TRATTA AI FINI DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN TUNISIA: RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATA Il Tribunale di Bologna, relatore Dott. M. Gattuso, in riforma della decisione della Commissione territoriale, riconosce lo status di rifugiata a una richiedente ivoriana fuggita dal Paese di origine per sottrarsi alla violenza di genere e al matrimonio forzato, nonché successivamente – nell’ambito del proprio percorso migratorio – vittima di tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo in Tunisia. La Commissione territoriale di Bologna aveva ritenuto non credibile il racconto in quanto, sulla base delle informazioni disponibili dalle COI, vi sarebbe da un lato una presunta “bassa incidenza” del fenomeno dei matrimoni forzati in Costa d’Avorio e, dall’altro, una asserita incongruenza con il profilo personale della richiedente, qualificata come donna adulta e istruita, negando di conseguenza qualsiasi forma di protezione. Il Tribunale, al contrario, censura in modo netto tale impostazione, evidenziando come non possa configurarsi alcuna contraddizione logica tra il racconto individuale e le COI, osservando che “va evidenziato, in vero, come possa parlarsi di contraddizione se un fenomeno è escluso dalle COI, o è, quantomeno, riferito come altamente improbabile, non potendosi invece, già da un punto di vista logico, parlare di una “incoerenza” o “contraddizione” se un fenomeno nel paese d’origine effettivamente sussista, seppure – secondo le informazioni reperite dalla Commissione territoriale – in modo infrequente“. Parimenti, viene ritenuta infondata l’argomentazione relativa al profilo personale della richiedente, in quanto le stesse fonti confermano che i matrimoni combinati e le pratiche coercitive non sono affatto limitati alle minorenni né esclusi in presenza di un minimo livello di istruzione, specie in contesti rurali e di grave povertà. Sulla base delle COI acquisite, il Collegio ricostruisce un quadro caratterizzato da una persistente diffusione della violenza di genere in Costa d’Avorio, da pratiche di matrimonio forzato radicate soprattutto nei contesti rurali e da gravi carenze nella protezione statale, evidenziando come il rifiuto del matrimonio imposto possa comportare conseguenze estremamente gravi, fino alla diseredazione, all’espulsione dal nucleo familiare o a violenze anche estreme. In tale contesto, il Tribunale ribadisce il corretto metodo di valutazione della credibilità alla luce dell’art. 3, co. 5, d.lgs. 251/2007 e della giurisprudenza di legittimità, richiamando il principio della “procedimentalizzazione legale della decisione” e affermando che le dichiarazioni del richiedente, ove coerenti e plausibili, “possono anche – di per sé sole – costituire prova dei fatti“, imponendo il riconoscimento del beneficio del dubbio. Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dalla qualificazione della vicenda migratoria della ricorrente anche in termini di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo in Tunisia, profilo del tutto ignorato dall’organo amministrativo. Il Tribunale valorizza, infatti, una serie di indicatori tipici della tratta di persone dalla Costa d’Avorio alla Tunisia: il reclutamento mediante promessa di lavoro, la contrazione di un debito, la sottrazione dei documenti, la reclusione in ambiente domestico, l’assenza totale di retribuzione, il controllo continuo e la limitazione della libertà personale. Tali elementi, corroborati anche dalla relazione dell’ente anti-tratta, consentono di ricondurre la vicenda a una “vera e propria riduzione in servitù“. Le COI richiamate confermano, inoltre, la diffusione di reti di traffico che reclutano donne ivoriane con promesse fraudolente di lavoro all’estero, esponendole a sfruttamento domestico e lavorativo nei paesi di transito, tra cui la Tunisia e la Libia, nonché l’elevata vulnerabilità delle donne lungo le rotte migratorie, con frequenti situazioni riconducibili alla tratta. Ciò posto, il Tribunale di Bologna riconosce lo status di rifugiata alla richiedente sulla base della sua appartenenza sia al gruppo sociale delle donne vittime di violenza di genere (a causa del matrimonio forzato dal quale è fuggita) sia a quello delle donne vittime di tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo, correggendo l’approccio riduttivo della Commissione territoriale. La decisione si segnala, dunque, per l’importante chiarimento metodologico in ordine all’uso delle COI – che non possono essere impiegate per negare credibilità in presenza di fenomeni comunque esistenti – nonché per il riconoscimento della centralità degli indicatori di tratta anche nei casi di sfruttamento lavorativo domestico, spesso sottovalutati in sede amministrativa. Tribunale di Bologna, decreto del 27 febbraio 2026 SIERRA LEONE. MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI E RIFIUTO DI SUCCEDERE ALLA MADRE NELLA SOCIETÀ BONDO: RICONOSCIUTO LO STATUS DI RIFUGIATA Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina della Sierra Leone, sottoposta a mutilazione genitale femminile all’età di otto anni e destinata a succedere alla madre nell’esercizio della pratica di MGF all’interno della società segreta Bondo. La ricorrente aveva riferito di essere fuggita dopo essersi rifiutata di assumere il ruolo attribuitole dalla tradizione familiare. La Commissione territoriale aveva giudicato poco credibile questa parte del racconto, ritenendola generica e stereotipata e contestando, in particolare, l’assenza di una specifica prova della mutilazione subita. Il Tribunale riforma tale valutazione richiamando il criterio elaborato dalla Corte di cassazione per l’esame delle dichiarazioni del richiedente: “In tema di protezione internazionale, la valutazione del racconto del richiedente asilo deve avvenire dapprima secondo il modello cd. “atomistico-analitico”, che comporta un iniziale, rigoroso esame di ciascun singolo “fatto indiziante” emergente dalla narrazione del ricorrente, per poi procedere a una valutazione complessiva e globale di tutti quei fatti che, alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente, possa condurre all’approdo della prova presuntiva del “factum probandum”. Ne consegue che, alla luce di tale ragionamento probatorio, il giudice ben potrà ritenere credibili solo parte delle dichiarazioni del ricorrente, non potendosi ritenere che un giudizio negativo di credibilità su alcune parti del racconto possa travolgere tutte le singole circostanze oggetto di dichiarazione” (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2022, n. 19045). Ogni circostanza deve essere esaminata autonomamente e poi ricondotta al più ampio quadro probatorio, verificandone la coerenza con gli altri elementi acquisiti e con le informazioni sul Paese d’origine. Nel caso esaminato, la ricorrente aveva descritto in modo costante e lineare la mutilazione subita, il ruolo della madre nella società segreta e le pressioni ricevute affinché ne proseguisse l’attività. La narrazione trova riscontro nelle fonti internazionali relative alle società Bondo e Sande, nelle quali la mutilazione costituisce un rito di iniziazione e il rifiuto della successione espone la donna all’emarginazione familiare e comunitaria. La certificazione ginecologica prodotta in giudizio ha inoltre attestato la mutilazione genitale di II grado. Su tali basi, il Tribunale ha formulato una “prognosi di assoluta attendibilità della versione dei fatti fornita dalla ricorrente“. Accertata la credibilità, il decreto distingue gli elementi costitutivi dello status: “L’art. 7 individua gli atti – e quindi la forma che devono assumere – di persecuzione, mentre è il successivo art. 8 che qualifica le ragioni che consentono di ritenere quegli atti idonei all’accoglimento dello status di rifugiato“. La mutilazione genitale integra un atto persecutorio per la gravità della lesione fisica e psichica e per la sua natura di violenza fondata sul genere. Il riconoscimento dello status richiede, inoltre, la riconducibilità della persecuzione a uno dei motivi convenzionali e la sussistenza di un fondato timore, da accertare mediante una prognosi concreta sul rischio in caso di rimpatrio: “Ai fini del riconoscimento della protezione maggiore occorre il fondato timore di persecuzione basato su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione“. In questa valutazione assume rilievo l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251/2007. Il fatto che la ricorrente sia già stata sottoposta a mutilazione genitale non esclude l’attualità del rischio persecutorio. Nel caso di specie, la prognosi richiesta dall’art. 3 del d.lgs. n. 251/2007 non riguarda, infatti, la sola ripetizione dell’identico atto già subito: le fonti richiamate dal Tribunale documentano anche il pericolo di successive reinfibulazioni, in particolare dopo il parto. La nascita in Italia della secondogenita della ricorrente ha introdotto inoltre un ulteriore e decisivo elemento nella valutazione del rischio futuro. Il decreto afferma: “Deve certamente ritenersi assai elevato, con un grado di probabilità rilevante, che in caso di rientro in Sierra Leone, la piccolina […] possa trovarsi esposta al pericolo di subire il medesimo trattamento senza che la odierna ricorrente possa evitarlo“. Il pericolo cui sarebbe esposta la minore non rimane estraneo alla posizione giuridica della madre. Esso concorre direttamente alla prognosi persecutoria relativa alla ricorrente, la quale, in caso di rimpatrio, sarebbe nuovamente assoggettata al sistema familiare e comunitario dal quale era fuggita e posta nell’impossibilità concreta di proteggere la figlia dalla medesima pratica subita durante l’infanzia. Il rischio assume così una dimensione intergenerazionale, in quanto la tradizione che aveva imposto la mutilazione alla ricorrente è la stessa che, attraverso la linea familiare, minaccia ora la figlia. Nel caso in esame, tale conclusione è rafforzata dal ruolo rivestito dalla madre della ricorrente nella società segreta. Secondo il Tribunale, quest’ultima “non avrebbe difficoltà a rintracciare la figlia e la nipotina e quindi esercitare la pressione sufficiente e necessaria per proseguire nella pratica di famiglia”. Tribunale di Bologna, decreto del 12 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione: * da parte di cittadini/e della Sierra Leone; * da parte di cittadini/e della Costa D’Avorio. * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
La Tunisia davanti alla Corte Africana: quattro ricorsi rompono il silenzio sulla tratta di Stato
Per la prima volta la Tunisia dovrà rispondere davanti a un tribunale internazionale per il trattamento riservato a chi attraversa il suo territorio in transito irregolare. Un gruppo di legali dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), insieme all’avvocato tunisino Brahim Belguith, ha depositato quattro ricorsi presso la Corte Africana per i Diritti dell’Uomo e dei Popoli di Arusha per conto di quattro persone migranti provenienti da diversi Stati dell’Africa subsahariana. Le condotte contestate alla Tunisia: detenzioni arbitrarie, tortura, espulsioni collettive nel deserto, tratta di esseri umani, violenze sessuali. Le considerazioni riportate nel testo che segue si basano sulle dichiarazioni rilasciate da ASGI durante la conferenza stampa in merito al ricorso e su un’intervista rilasciata dall’avvocato Luca Masera, socio ASGI e ordinario di diritto penale all’Università di Brescia, tra i responsabili del ricorso 1. Le interviste di Radio Melting Pot La Tunisia davanti alla Corte Africana: intervista all’avv. Luca Masera Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:34:19 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Scarica file | Ascolta in una nuova finestra | Durata: 00:34:19 | Registrato il 22 Luglio 2026 Sono quattro i ricorsi depositati nella prima settimana di marzo alla Corte Africana per i Diritti dell’Uomo e dei Popoli, a ridosso di una scadenza importante. Dal 7 marzo 2026 la Tunisia ha ritirato la dichiarazione che permetteva a individui e organizzazioni non governative di rivolgersi direttamente alla Corte. Dopo l’invio dei ricorsi, reso pubblico da ASGI il 19 giugno, la Cancelleria della Corte Africana per i Diritti dell’Uomo e dei Popoli ha comunicato l’avvenuto deposito e ha aperto la procedura. Lo Stato tunisino ha ora quarantacinque giorni, prorogabili di altri trenta, per rispondere. Solo dopo un ulteriore scambio scritto la Corte deciderà se fissare un’udienza. Si tratta di una procedura che potrebbe durare anni. L’attesa non sarà tempo inutile: Luca Masera ricorda che il ricorso su Lampedusa per i fatti del 2011, e presentato alla Corte Europea nel 2012, ha ricevuto risposta cinque anni dopo, accertando la violazione di diritti fondamentali. Quella decisione ha avuto ricadute sia giudiziarie che politiche. Insomma: un tempo lungo che ha dato i suoi frutti. Non è la prima volta che la Tunisia viene condannata dalla Corte Africana per i Diritti dell’Uomo e dei Popoli per la propria deriva autoritaria. Invece quello che è nuovo è il motivo: il trattamento riservato alle persone migranti. Si tratta di un fronte che, almeno dal 2023 2, resta documentato quasi esclusivamente da organizzazioni per i diritti umani, agenzie Onu e stampa indipendente, ma mai da un apparato giudiziario internazionale. E La Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli dispone – al pari della Corte Europea – del potere di emettere decisioni giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. È una capacità di intervento che nessun altro organismo internazionale possiede sulla materia. «Mentre le decisioni dei comitati dell’ONU hanno un grande valore di natura politica, in quanto non sono direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico degli Stati, le decisioni della Corte Europea per l’Europa e della Corte Africana per l’Africa hanno valore giuridico» spiega Masera. Quattro ricorsi, quattro storie, quattro persone. Che raccontano un percorso comune a migliaia di cittadini subsahariani. E l’avvocato ricorda che «la questione importante è che sono casi tutti molto simili, espressivi di un sistema di trattamento riservato agli stranieri. Quello che trova riscontro anche in vari report di associazioni internazionali che noi abbiamo citato anche nel ricorso». Masera, inoltre, ricorda che, per due di loro, L. e S.D., il percorso verso il ricorso è passato prima da un’aula meno formale. Le due vittime erano state ascoltate in ottobre a Palermo durante un’udienza pubblica del Tribunale Permanente dei Popoli, attivo da quasi cinquant’anni sulle violazioni più gravi dei diritti fondamentali. Proprio da quelle testimonianze è maturata la decisione di portare la vicenda anche in sede giudiziaria. Masera sedeva tra i membri della giuria a Palermo e descrive così quell’udienza: «Eravamo tutti noi membri della giuria veramente scossi da queste testimonianze di una drammaticità assoluta, e ci è sembrato evidente che queste vicende dovessero avere un seguito». Che storia raccontano i quattro ricorsi? L., cittadina camerunense, era già stata vittima di tratta durante il tragitto dal Camerun alla Tunisia. Nel 2024, dopo aver tentato la traversata del Mediterraneo, è stata intercettata dalla Guardia Nazionale tunisina, arrestata arbitrariamente e detenuta per oltre venti giorni in un campo militare nel deserto, rinchiusa in una gabbia, insieme ad oltre cento persone sottoposte a violenze e torture continue. Poi, venduta dalle forze di sicurezza tunisine alle guardie di frontiera libiche, ha subito ulteriori detenzioni, sfruttamento sessuale e nuove forme di tratta. La cage di cui parla ha una localizzazione precisa, come si evince dai report State Trafficking e Women State Trafficking. S.T., cittadino della Costa d’Avorio, era arrivato in Tunisia nell’agosto 2023 dopo aver attraversato Mali, Algeria e Libia. Poco dopo il confine è stato arrestato dalla Guardia Nazionale tunisina in una zona desertica, picchiato con bastoni, cinture e fruste, privato dei suoi effetti personali e infine abbandonato nel deserto insieme a decine di altre persone, con il divieto di rientrare in Tunisia. Due esseri umani del suo gruppo sono morti per le condizioni estreme. Respinto dalle milizie libiche verso il confine tunisino, S.T. è rimasto per circa venti giorni nella zona militarizzata di Ras Jedir, senza accesso adeguato ad acqua, cibo o cure. S.D., cittadino della Guinea Conakry, nel luglio 2024 ha tentato la traversata con un gruppo di 46 persone. Dopo cinque giorni in mare senza soccorsi, l’imbarcazione è stata intercettata dalla Guardia Nazionale tunisina. Sbarcato a Sfax, ha subito violenze fisiche e la confisca dei propri effetti, poi è stato trasferito lo stesso giorno in una zona desertica al confine libico. Qui, è rimasto detenuto per tredici giorni in condizioni degradanti, testimone di stupri commessi sulle donne detenute alla presenza delle altre persone migranti. Al termine della detenzione il gruppo è stato venduto a trafficanti libici. Imprigionato dopo la vendita nella prigione di Al-Assah in Libia, è stato liberato previo pagamento di un riscatto di 700 euro da parte della famiglia. A. è un cittadino della Sierra Leone. Con lui e il suo ricorso viene restituita in modo crudo la grammatica delle intercettazioni in mare lungo questa rotta. Il 5 aprile 2024, mentre era a bordo di un’imbarcazione partita da Sfax con altre 42 persone, comprese donne incinte e bambini, la Guardia Nazionale tunisina ha lanciato lacrimogeni verso la barca e poi effettuato manovre per bloccarne la corsa, fino a urtarla con una motovedetta e provocarne l’affondamento. Sono annegati in molti, tra cui donne e bambini. A. è sopravvissuto nuotando a lungo prima di essere recuperato. Riportato a terra a Sfax, è stato ammanettato, picchiato, derubato e insultato insieme agli altri sopravvissuti. Con loro, è stato trasportato con la forza in un’area desertica al confine libico e abbandonato senza acqua né cibo. Alcuni dei suoi compagni sono morti durante la notte. Il giorno dopo il gruppo è stato intercettato da uomini armati e condotto in un centro di detenzione in Libia. Una sequenza chiara, ripetuta: mare, violenza, cattura, deserto, confine, detenzione. E poi vendita, acquisto, detenzione ancora. E ancora e sempre violenza. Chi segue questa rotta da anni la riconosce come strutturale e perfettamente “oliata”. Una sequenza che non ha nulla di eccezionale perché la stessa gabbia nel deserto sotto un traliccio elettrico, la stessa zona di Ras Jedir, la stessa vendita alle guardie di frontiera libiche appaiono, con variazioni minime, in tre casi su quattro. E fanno ugualmente parte delle testimonianze dei già citati rapporti. Davanti alla Corte, i quattro ricorrenti contestano alla Tunisia la violazione di diritti sanciti dalla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli e, nel caso di L., anche dal Protocollo di Maputo sui diritti delle donne in Africa 3. In tutti e quattro i casi si chiede alla Corte di accertare la responsabilità internazionale della Tunisia, disporre un risarcimento integrale dei danni, imporre misure strutturali contro il ripetersi delle violazioni e istituire un meccanismo di monitoraggio dell’attuazione della futura decisione. La procedura non è coercitiva, ma non per questo è priva di valore perché, a seguito di una condanna, lo Stato considerato colpevole deve presentare relazioni periodiche sulle riforme attuate o sul perseguimento dei responsabili. Ma il valore di questa iniziativa sta anche altrove: nell’attivare un meccanismo di consapevolezza a livello di Unione Africana, nella speranza che possa sollecitare iniziative diplomatiche da parte degli Stati di origine dei ricorrenti e, soprattutto, nelle ricadute possibili sul piano europeo. La Tunisia effettua le intercettazioni in mare e gli abbandoni nel deserto grazie ai mezzi, alle unità navali e pickup forniti dall’Unione europea. Difficile, in questo modo, separare la cooperazione Ue-Tunisia dalle violazioni documentate. L’avvocato Masera sottolinea anche che «il ruolo dell’Unione Europea è enorme… La Guardia Costiera tunisina, così come la Guardia Costiera libica, si regge sui fondi, sugli strumenti, sulle dotazioni fornite dall’Unione Europea. Qualche giorno fa, sono ricorsi i tre anni dal memorandum d’accordo UE-Tunisia che è a fondamento delle capacità operative della Tunisia. Ora: se si arrivasse a una decisione della Corte africana che stabilisse la violazione dei diritti dei migranti, questo, giuridicamente, non avrebbe degli effetti immediati nel togliere la legittimità del memorandum, però potrebbe essere un elemento politico forte». E lo sarebbe anche nei confronti degli stati africani e dell’Unione africana. Sul fronte libico, il nodo è già arrivato in sede penale: sono stati depositati ricorsi alla Corte Penale Internazionale per la complicità di autorità italiane, di altri Stati europei e delle stesse istituzioni dell’Unione nei crimini contro l’umanità commessi in Libia. Un terreno che, se percorso fino in fondo, potrebbe aprire la strada a un’analoga contestazione della responsabilità europea rispetto alla Tunisia. Certo, il precedente libico invita alla cautela. Le violazioni documentate in Libia non hanno prodotto alcuna revisione della cooperazione tra Ue e questo paese. Gli accordi sono stati rinnovati. Nulla garantisce che l’esito sarà diverso per la Tunisia. Masera non nasconde il pessimismo: «Che cosa succede in Tunisia è ormai chiarissimo da molto tempo e il Parlamento europeo non si è mosso di un millimetro». Basti pensare che il 17 giugno la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato la consegna imminente di altre tre navi di ricerca e soccorso a Tunisi. Nel frattempo, il calo degli arrivi dalla sponda sud del Mediterraneo centrale continua a essere narrato come un successo delle politiche di contenimento: secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, dal 1° gennaio al 16 luglio di quest’anno sono approdate 15.391 persone, contro le oltre 30mila registrate nello stesso periodo del 2024 4. Come sempre, i numeri non raccontano chi sia rimasto dall’altra parte del central Med, né come sia stato bloccato, respinto, venduto, comprato e costantemente privato dei propri diritti. Tuttavia, come Luca Masera invita a riflettere, un’eventuale condanna da parte della Corte Africana renderebbe sensibilmente complicato l’inserimento della Tunisia nella lista di paesi terzi “sicuri” come impone il Patto Ue su Migrazione e Asilo. «Da un punto di vista formale è ovvio che non c’è una diretta e immediata conseguenza, cioè la condanna da parte della Corte africana, automaticamente non ha come effetto l’eliminazione della Tunisia dalla lista dei paesi sicuri, tuttavia ne permette la contestazione di fronte alla Corte di giustizia dell’UE. E questo è un passaggio importante: quindi non è una valutazione puramente e arbitrariamente politica che permette di nominare come sicuro qualsiasi paese. C’è comunque un vaglio giudiziario. Ecco, di fronte ad un vaglio giudiziario, la presenza di un’eventuale condanna della Corte africana avrebbe un peso estremamente importante. Innanzitutto, perché tendenzialmente le Corti dei diritti dell’uomo tendono a riconoscere reciprocamente le proprie decisioni. Quindi se ci troviamo di fronte a una sentenza della Corte africana che dice non è un paese sicuro la Tunisia, i giudici di Strasburgo devono prendere in considerazione quella decisione importante. Quindi, sia pure indirettamente e con meccanismi faticosi, una decisione del genere potrebbe avere un impatto sulla qualificazione della Tunisia come paese sicuro», sottolinea Masera. E la Tunisia è sempre più lontana dall’essere terra di difesa di libertà e diritti: le organizzazioni che documentano gli abusi o forniscono assistenza legale e umanitaria alle persone migranti operano in un contesto sempre più ostile, segnato da campagne di criminalizzazione e restrizioni amministrative. Nel paese che è stata la culla della Primavera araba, non solo aumentano le violenze contro chi migra, ma anche la pressione su chi cerca di renderle visibili. Forse, questo ricorso alla Corte Africana permetterà di raccontare cosa accade in Tunisia e di eliminare due versioni incompatibili di una stessa storia. Alla domanda su come possano convivere queste due narrazioni, Masera risponde senza esitazioni: «Tutte queste violazioni sono punite e vietate da una serie infinita di testi internazionali. Non c’è nessun dubbio che ci siano delle violazioni del diritto internazionale. Il problema è che la nostra politica vuole non vederle. L’idea che si concludano degli accordi con la Libia e con soggetti, parti di milizie, sottoposti a procedimento davanti alla Corte Penale Internazionale è una cosa incredibile. Noi l’abbiamo scritto: si tratta di una forma di concorso in un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di crimini contro l’umanità. Quindi si tratta di un dato che, anche giuridicamente è guardabile in termini gravissimi. Ma è ovvio che il dato su cui poi noi tutti insistiamo di più è far passare nell’opinione pubblica l’insostenibilità di questa posizione, cioè l’idea di dire “noi collaboriamo, noi forniamo le armi a delle milizie, a delle strutture – anche statali – che sappiamo ormai da decenni essere sostanzialmente delle bande di torturatori e di estorsori». 1. Tratta, provocato naufragio, abbandono nel deserto: La Tunisia di fronte alla Corte Africana per i Diritti Umani e dei Popoli – ASGI, 30.06.2026 ↩︎ 2. Anno del Memorandum d’intesa anti-flussi firmato con l’Unione europea ↩︎ 3. Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa ↩︎ 4. Cruscotto statistico giornaliero 16-07-2026 – Ministero dell’Interno ↩︎
Il d.lgs. 115/2026 recepisce la direttiva antitratta: il coordinamento con le nuove procedure di frontiera del Patto UE Immigrazione e Asilo
FEDERICA REMIDDI, SALVATORE FACHILE E GIULIA CRESCINI Il contributo esamina il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il punto centrale del commento è costituito dal nuovo periodo di recupero e riflessione, introdotto nei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, e dal suo rapporto con le procedure di screening, di frontiera e accelerate disciplinate dal Patto UE su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026: si tratta di verificare se, e in quale misura, il nuovo istituto sia in grado di sottrarre la potenziale vittima di tratta alla logica acceleratoria e contenitiva propria di tali procedure. Il commento ricostruisce inoltre le altre modifiche apportate dal decreto, distinguendo quelle che intersecano la posizione del richiedente protezione internazionale da quelle relative alle vittime di tratta a prescindere da tale condizione – tra cui le novelle al codice penale (artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1), la disciplina dell’indennizzo e il nuovo Coordinatore nazionale anti-tratta. Un approfondimento specifico è dedicato al diritto della vittima di tratta di svolgere attività lavorativa già in forza della semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18, prima ancora del suo rilascio. SOMMARIO 1. Premessa 2. Il periodo di recupero e riflessione: un nuovo istituto per le vittime di tratta 2.1 I diversi contesti applicativi del periodo di riflessione 2.1.1 La preidentificazione in frontiera e il rapporto con lo screening 2.1.2 La procedura di frontiera e l’inconciliabilità con il periodo di riflessione 2.1.3 Le conseguenze al termine del periodo di riflessione 2.2 Il rintraccio sul territorio 2.3 Il periodo di riflessione fuori dai casi di screening 3. I minori stranieri non accompagnati 4. Le procedure operative standard, il Meccanismo Nazionale di Referral e il sostegno transfrontaliero Parte II. Le modifiche relative alle vittime di tratta, a prescindere dalla condizione di richiedente protezione internazionale 5. Le modifiche al codice penale: gli artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1 6. Il diritto di indennizzo delle vittime di tratta 7. Il coordinatore nazionale anti-tratta e il servizio nazionale di pronta assistenza 8. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta 9. Il diritto al lavoro nelle more del rilascio del permesso di soggiorno: il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 18 Scarica l’articolo completo
Tratta: ripensare il principio di non punibilità
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze giuridiche Corso di laurea magistrale in giurisprudenza LA NON CRIMINALIZZAZIONE DELLA VITTIMA DI TRATTA: COME RIPENSARE IL RAPPORTO AUTORE-VITTIMA ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI NON PUNIBILITÀ Tesi di laurea magistrale in immigrazione: profili di diritto penale sostanziale e processuale Tesi di laurea di Caterina Mazzullo (2024-2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE È quando il mondo dorme che si generano i mostri. Di mostri ne abbiamo già parecchi, tra noi. Prima di tutto, la nostra indifferenza. Quando sono in gioco vite umane, l’imparzialità diventa un dovere che ci costringe a metterci dalla parte del diritto, della giustizia e delle vittime. Francesca Albanese Nel corso degli ultimi decenni, la disciplina dell’immigrazione è stata progressivamente riorientata alla luce di esigenze di controllo dei confini, sicurezza pubblica e contrasto dell’irregolarità. Tale evoluzione ha favorito una sempre più stretta integrazione tra politiche migratorie e diritto penale, con l’effetto di attribuire rilevanza sanzionatoria a condotte che, in origine, erano perlopiù ricondotte a mere violazioni amministrative. In questa prospettiva, l’ordinamento italiano mostra un orientamento sempre più marcato verso la criminalizzazione della condizione di straniero irregolare, con particolare riguardo alle fattispecie che prescindono dalla commissione di ulteriori reati e che assumono quale elemento centrale la sola irregolarità della presenza sul territorio. All’interno di questo quadro si collocano alcune disposizioni del Testo unico sull’immigrazione che, nel tempo, hanno contribuito a delineare un impianto repressivo particolarmente incisivo. L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale, l’inasprimento delle sanzioni per l’inosservanza dell’ordine di allontanamento, la disciplina relativa all’uso di documenti falsi, alla mancata esibizione dei titoli di soggiorno, alla cessione di immobili a stranieri irregolari e alle ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina compongono un sistema nel quale la dimensione penale assume un ruolo centrale nella gestione del fenomeno migratorio. Ne deriva una tensione costante tra l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, tensione che impone di interrogarsi sulla compatibilità di tali scelte normative con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, colpevolezza e proporzionalità della pena. In quale modo, dunque, può essere collocato lo straniero all’interno di questo sistema e in quale chiave va interpretata la sua posizione? Lo straniero viene spesso ricondotto alla sola figura dell’autore di un illecito, secondo una logica che attribuisce alla sua irregolarità un autonomo criterio di rilevanza penale. Tuttavia, l’esperienza dei fenomeni migratori evidenzia come la medesima persona possa trovarsi, in numerose circostanze, in una condizione di marcata vulnerabilità, esposta a forme di sfruttamento, coercizione e abuso. Da ciò deriva l’esigenza di affiancare alla prospettiva repressiva una lettura attenta alla dimensione vittimologica, capace di mettere in evidenza il duplice ruolo che lo straniero può assumere nel contesto delle migrazioni irregolari: da un lato, soggetto destinatario dell’intervento sanzionatorio penale; dall’altro, persona in condizione di vulnerabilità e, in quanto tale, meritevole di adeguata protezione. In tale quadro si collocano le questioni relative alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti e alle forme di sfruttamento connesse ai flussi irregolari. La distinzione tra trafficking e smuggling, pur nella frequente sovrapposizione pratica, resta essenziale per comprendere la diversa natura delle condotte, il ruolo dei soggetti coinvolti e le modalità attraverso cui l’ordinamento tenta di rispondere a fenomeni che, oltre al profilo criminale, implicano condizioni di particolare esposizione al rischio e allo sfruttamento. Lo status di straniero diviene il fulcro delle dinamiche di crimmigration ed espone il soggetto a una condizione di vulnerabilità giuridica. L’analisi di tali profili consente di porre in luce il delicato intreccio tra crimmigration e victimmigration, evidenziando il passaggio da una logica centrata quasi esclusivamente sulla repressione a un approccio che dovrebbe valorizzare maggiormente la protezione della vittima e la tutela effettiva dei diritti inviolabili. In questo senso, lo straniero può trovarsi al tempo stesso oggetto di incriminazione e vittima di sfruttamento, coercizione o tratta, rendendo necessario interrogarsi sulla tenuta di un modello che, nel perseguire finalità di controllo e deterrenza, rischia di comprimere le garanzie sostanziali e di oscurare la dimensione umana dei fenomeni migratori.
Tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e debt bondage: riconosciuto lo status di rifugiato a tre richiedenti del Bangladesh
In tre decreti emessi tra febbraio e aprile 2026, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiato a cittadini bengalesi vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, ribaltando in tutti e tre i casi le valutazioni negative delle Commissioni territoriali. I provvedimenti condividono un filo conduttore: la povertà endemica come fattore strutturale di vulnerabilità, il ricorso a prestiti usurari per finanziare il viaggio migratorio, lo sfruttamento subito in Libia e il rischio concreto di re-trafficking in caso di rimpatrio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11027/2024) e le Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, il Collegio afferma che la valutazione della domanda di protezione internazionale non può prescindere da una lettura unitaria del percorso migratorio, includendo anche gli eventi successivi alla partenza dal paese d’origine. 1. BANGLADESH: PARTENZA DAL PAESE D’ORIGINE PER NECESSITÀ DI LAVORARE E MANTENERE LA FAMIGLIA, CONTRATTAZIONE DI DEBITO DI VIAGGIO, SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN LIBIA Il Tribunale di Bologna con decreto del 5 febbraio 2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh a causa della condizione di estrema povertà della propria famiglia e della necessità di mantenerne i membri della stessa, contraendo debiti per finanziare il viaggio migratorio, e che in Libia era stato sottoposto per circa quattro anni a grave sfruttamento lavorativo, in condizioni di sostanziale riduzione in servitù, con passaporto sottratto, limitazione della libertà di movimento, turni massacranti, retribuzione inferiore al dovuto, minacce e violenze. La Commissione territoriale di Bologna aveva omesso di valutare le difficoltà economiche del richiedente nel paese d’origine in quanto non riconducibili ad alcuna delle fattispecie di protezione internazionale e aveva ritenuto incoerenti le dichiarazioni dello stesso quanto alle modalità di reperimento del denaro e non sufficientemente corroborato il timore di subire aggressioni da parte del creditore in caso di rimpatrio. Il Tribunale, al contrario, ritiene credibile il racconto del ricorrente, osservando come egli abbia chiarito in modo lineare di avere inizialmente contratto un primo debito con amici e parenti per partire dal Bangladesh e, successivamente, un distinto prestito usurario per fuggire dalla Libia, rimasto ancora in parte insoluto. Il Collegio valorizza altresì il livello di dettaglio della narrazione, sia con riguardo alle modalità del viaggio sia, soprattutto, alle condizioni di sfruttamento subite in Libia. Il racconto del richiedente – secondo il Tribunale di Bologna – risulta inoltre coerente estrinsecamente dal momento che trova pieno riscontro nelle COI sul Bangladesh. Ed infatti, il Tribunale svolge una ampia disamina delle COI sul Bangladesh, evidenziando come il ricorso al credito informale e usurario rappresenti un fenomeno diffuso, specie in contesti di povertà rurale e urbana, e come il mancato rimborso dei debiti esponga i debitori e le loro famiglie a minacce, aggressioni, perdita di beni, fuga forzata, ulteriore impoverimento e, nei casi più gravi, a forme di lavoro forzato e sfruttamento. Le fonti richiamate confermano altresì che il Bangladesh costituisce un importante paese di origine di vittime di tratta, reclutate attraverso promesse fraudolente di lavoro all’estero e poi sottoposte, nei paesi di destinazione o di transito, a pestaggi, sottrazione dei documenti, lavoro non retribuito e condizioni assimilabili alla schiavitù. Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie, di numerosi indici di tratta: la condizione di estrema vulnerabilità economica del ricorrente e della sua famiglia; il ricorso ad un soggetto che organizzava professionalmente partenze irregolari; il versamento di somme ingenti per il viaggio; la contrazione di debiti; il passaggio sotto il controllo di terzi nel paese di transito; la sottrazione del passaporto; l’esperienza di sfruttamento lavorativo in Libia; la sottoposizione a minacce, violenze e restrizione della libertà personale; nonché la persistente necessità di ripagare il debito contratto. Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta a fini di sfruttamento lavorativo, rilevando come le modalità del reclutamento, del trasferimento e dell’impiego lavorativo in Libia rivelino la strumentalizzazione della sua condizione di bisogno e la riconducibilità della vicenda al fenomeno del debt bondage. Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di rimpatrio, un concreto rischio di re-trafficking, “considerata la situazione di indigenza economica della famiglia in Bangladesh e la sua situazione di vulnerabilità connessa al fatto di non aver estinto i debiti alle pressioni dei creditori al fine di ripagare il debito, tende ad aumentare il profilo di vulnerabilità del richiedente, di per sé già evidente per il solo fatto di essere già stato vittima di tratta e in mancanza di una protezione e di un sostegno statale (come si vedrà) che porta ad aumentare il rischio per lo stesso di cadere nuovamente nella rete della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo“. Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno. Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato, ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle persone già vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, nonché dei cittadini bangladesi esposti a vincoli debitori usurari e alla soggezione dei creditori, e conclude che il rimpatrio lo esporrebbe ad un fondato timore di nuova persecuzione, anche sotto forma di re-trafficking. Tribunale di Bologna, decreto del 5 febbraio 2026 2. VITTIMA DI DEBITI IN BANGLADESH E DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN LIBIA E IN ITALIA Il Tribunale di Bologna con il decreto del 13 febbraio 2026 riconosce lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che, a seguito del dissesto economico dell’attività familiare durante la pandemia, aveva contratto rilevanti debiti in Bangladesh, essendo di conseguenza costretto a lasciare il Paese affidandosi a trafficanti per raggiungere la Libia nella prospettiva di lavorare e ripagare i creditori, e aveva poi subito condizioni di sfruttamento lavorativo prima in Libia e poi in Italia, accompagnate da minacce e ulteriori forme di soggezione. La CT, pur avendo audito il ricorrente in due distinte occasioni, anche a seguito dell’invio dello stesso all’ente anti-tratta competente affinché svolgesse le relative verifiche, aveva escluso che le dichiarazioni del ricorrente potessero integrare i presupposti della tratta e del rischio persecutorio, ritenendo che egli avesse fornito informazioni solo parziali sulle condizioni dei prestiti, lamentato mere pressioni o generiche minacce e che neppure la successiva denuncia per sfruttamento lavorativo in Italia fosse idonea a fondare un rischio in caso di rimpatrio, rigettando la richiesta di protezione internazionale e trasmettendo unicamente gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Tribunale, al contrario, afferma espressamente di non condividere tale valutazione, osservando che gli elementi dedotti integrano i presupposti della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e del rischio persecutorio da parte dei creditori-usurai, con conseguente rischio di re-trafficking. Omettendo l’audizione del richiedente, ma esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese in precedenza e sulla documentazione prodotta (le risultanze del percorso anti-tratta e delle SIT rese nell’ambito del procedimento penale), il Collegio valorizza il fatto che il cittadino bangladese, persona analfabeta, abbia reso un racconto complessivamente lineare e coerente, ricostruendo così una vicenda caratterizzata da un progressivo aggravamento della vulnerabilità: dalla crisi economica familiare al ricorso a prestiti, dall’insolvenza alle pressioni dei creditori, fino alla decisione di emigrare, all’affidamento ad intermediari e allo sfruttamento subito nel paese di transito e di destinazione. Secondo il Tribunale, pur in assenza di collegamento tra le persone che hanno sfruttato il richiedente in Italia e in seguito minacciato quando costui ha deciso di sporgere denuncia contro di loro, lo sfruttamento lavorativo subito nel paese di destinazione rileva “quale prova tangibile del rischio di re-trafficking, rischio del tutto ignorato dall’organo amministrativo. In altre parole nel provvedimento di diniego manca una valutazione della subita tratta da parte del richiedente alla luce di quanto emerso in ordine agli eventi vissuti dopo la partenza dal Bangladesh e soprattutto di quelli patiti in Italia“. Il Collegio sottolinea quindi che la successiva esperienza in Libia e in Italia non costituisce un elemento estraneo alla vicenda originaria, ma rappresenta un passaggio decisivo per la sua qualificazione giuridica, in quanto proprio lo sfruttamento lavorativo subito nei paesi di transito e di destinazione dimostra la persistenza e l’aggravarsi della condizione di soggezione, inserendo il ricorrente in circuiti di sfruttamento coerenti con le dinamiche della tratta: “Il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente a migrare e comunque con riferimento all’attualità, risultando irrilevante, ai sensi del successivo art. 4 d.lgs. cit., che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza e ininfluente il motivo che aveva originato la partenza (cfr. Cass. n. 2954/2020; Cass. 25771/2021; Cass. 6557/2022), ben potendo la necessità di ricevere protezione sorgere successivamente tanto per ragioni oggettive legate alle condizioni del paese di origine, tanto per ragioni soggettive ai sensi dell’art. 4 D.lgs. n. 251/2007 (Cass. n. 9427/2018; Cass. n. 2954/2020; Cass. n. 38364/2021; Cass. n. 6557/2022). Ebbene, dal vissuto del richiedente si evince, a parere del Collegio, una particolare condizione di elevata e originaria vulnerabilità ed emergono elementi specifici e dirimenti che lo fanno ritenere vittima di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo (…)“. Dopo aver individuato plurimi indicatori di tratta (secondo le linee guida istituzionali) presenti nella storia personale del richiedente, il Collegio afferma che è evidente che lo stesso sia stato vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e che tale situazione sia iniziata in Bangladesh e sia continuata, accrescendosi, in Libia e poi in Italia. A seguito di dettagliata analisi delle fonti COI sulla tratta di persone dal Bangladesh e sui fattori di rischio, il Tribunale di Bologna individua nella povertà endemica il più significativo dei fattori di rischio della tratta di persone in Bangladesh e rileva che tra gli elementi determinanti una condizione di povertà endemica di un cittadino del Bangladesh è possibile riscontrare i seguenti: provenire dalle aree più povere del paese ovvero regioni settentrionali, costali e rurali; vivere in zone interessate dai cambiamenti climatici; vivere in un contesto cittadino in insediamenti urbani informali o in baraccopoli; vivere in generale in un’abitazione che non è di mattone; non avere accesso all’istruzione e alla formazione; non avere adeguato accesso alle strutture sanitarie; avere sofferto di patologie sanitarie come conseguenza del cambiamento climatico o della povertà; avere perso la terra a causa di eventi climatici quando il mezzo di esistenza primario era l’agricoltura; non avere nessuna pregressa occupazione; avere una pregressa occupazione nel settore lavorativo informale in Bangladesh; avere già vissuto un’esperienza migratoria all’estero sotto il sistema di calafà; avere un pregresso status di immigrato irregolare. Conclude poi il Collegio che “a fronte della totale assenza di tutela statale la condizione di povertà endemica in Bangladesh può essere causa della tratta perché è il risultato di un vissuto storico che pertanto non può essere cambiato ed è rappresentativo di uno status ricoperto in passato, immutabile a causa della durata nel tempo e strettamente legato all’identità della persona“. Tribunale di Bologna, decreto del 13 febbraio 2026 3. PARTENZA DAL BANGLADESH PER MOTIVI ECONOMICI, VITTIMA DI SEQUESTRI A SCOPO DI ESTORSIONE IN LIBIA, CONTRATTAZIONE DI DEBITO DA VIAGGIO ED ULTERIORE DEBITO PER PAGARE IL RISCATTO Il Tribunale di Bologna con decreto del 24 aprile 2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh, tramite trafficanti, per migliorare la sua situazione economica e che una volta arrivato in Libia è stato vittima di tre sequestri a scopo di estorsione. La famiglia in Bangladesh ha contratto debiti per pagare il riscatto, debiti ancora insolventi e pertanto i familiari nel paese d’origine sono stati vittime di aggressioni da parte dei creditori. A seguito di ciò i familiari hanno cercato protezione dalla polizia bangladese, la quale tuttavia ha suggerito di pagare il debito. La Commissione territoriale di Bologna aveva considerato il racconto poco circostanziato e a tratti contraddittorio, negandogli qualsiasi tipo di protezione. Il Tribunale di Bologna, dopo aver audito il richiedente – il quale è riuscito dinanzi al Giudice a chiarire gli aspetti del racconto considerati poco chiari o contraddittori da parte dell’organo amministrativo – è arrivato alla conclusione che il racconto risulta lineare, chiaro, ricco di dettagli e quindi credibile. Ha poi correttamente valutato tale racconto in confronto con le informazioni sul Bangladesh disponibili dalle COI, dalle quali emerge che: il Bangladesh presenta un alto rischio di traffico di esseri umani, specialmente per lavoro forzato, sfruttamento e servitù domestica; la povertà e il debito sono cause principali della migrazione forzata; la vulnerabilità economica e sociale favorisce il coinvolgimento nel traffico di esseri umani; le pratiche di prestito informale e usura aggravano la vulnerabilità ed aumentano il rischio di ricatto e sfruttamento; la presenza di reti di traffico e il rischio di modern slavery sono elevati; le reti di traffico sfruttano le vulnerabilità sociali ed economiche; la mancanza di protezione legale e di supporto aumenta il rischio di traffico, violenza e abusi. Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie, di numerosi indici di tratta: la provenienza; la condizione di povertà profonda del richiedente e della sua famiglia; la destinazione del viaggio; la contrattazione di debito da viaggio e in seguito un altro debito per pagare il riscatto della sua liberazione in Libia; nonché la persistente necessità di ripagare il debito contratto. Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta di esseri umani. Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di ritorno nel paese d’origine, un rischio, ancorché potenziale, di re-trafficking, ed anche di ostracismo, discriminazione, comportamenti punitivi da parte della famiglia o della comunità locale e, in alcuni casi, anche da parte delle autorità e comunque difficoltà di reinserimento. Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno. Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato, ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle persone già vittime di tratta di esseri umani, nonché dei cittadini bangladesi che contraggono debiti con tassi usurari e che si ritrovano vittime dei creditori. Tribunale di Bologna, decreto del 24 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Nigeria – Status di rifugiata a una vittima di tratta dopo domanda reiterata: decisivi i nuovi elementi emersi e la perizia medica
Il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina nigeriana che aveva proposto una domanda reiterata di protezione internazionale, dopo un primo diniego sia della Commissione territoriale che dello stesso Tribunale. La donna, dopo un periodo in Germania, era rientrata in Italia e aveva presentato una seconda domanda di protezione, narrando finalmente la propria storia nella sua interezza – taciuta in prima battuta per timore delle conseguenze, soprattutto da parte della madam. La richiedente aveva subìto una feroce aggressione da parte dei familiari del marito, di fede musulmana, che non accettavano la sua appartenenza alla fede cristiana. Il marito fu ucciso dai propri familiari nel tentativo di difenderla; lei rimase gravemente ferita da un pezzo di vetro mentre era incinta. I figli della coppia furono sottratti dalla famiglia del marito e portati via. In seguito, la donna cadde nelle mani di una madam che, con la falsa promessa di un lavoro, la indusse a lasciare la Nigeria: durante il viaggio fu stuprata, sottoposta al rito juju e poi costretta a prostituirsi in una connection house in Libia, dove subì torture, compresi aborti forzati. A causa delle violenze subìte, non può più avere figli. Il debito contratto con la madam non fu mai estinto interamente. A supporto del racconto, l’avvocata aveva fatto esaminare da un medico legale le fotografie delle cicatrici presenti sul corpo della donna – tra cui un profondo squarcio sulla schiena – ottenendo una perizia che ne attestava la compatibilità con le ferite inferte per essersi rifiutata di avviarsi alla prostituzione. Il Tribunale di Cagliari, dopo una nuova audizione, ha ritenuto il racconto “plausibile e coerente con la struttura narrativa tipica dei racconti delle donne vittime di tratta provenienti dalla Nigeria“, nonché corroborato dalle prove documentali prodotte. Nella motivazione, il Tribunale ha richiamato gli elementi indicativi della tratta a fini di sfruttamento sessuale evidenziati dalle fonti internazionali – in particolare il Rapporto EASO “Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali” – riscontrandoli puntualmente nel caso di specie: la provenienza dall’Edo State, l’età al momento della partenza, il reclutamento ingannevole da parte di una donna conosciuta in patria, la coercizione alla prostituzione in una struttura chiusa, il sistema del debito, e l’uso del voodoo come strumento di controllo. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, in caso di rimpatrio, la richiedente sarebbe esposta a ritorsioni da parte della rete della madam – che la sta cercando attivamente, come emerso da un episodio in un African shop – e non potrebbe contare su alcuna rete familiare di supporto, essendo il marito deceduto e i figli scomparsi. Le autorità nigeriane si sono già dimostrate incapaci di offrirle protezione: dopo l’aggressione dei familiari del marito, la sorella aveva tentato di sporgere denuncia alla polizia, rischiando l’arresto perché le sue dichiarazioni avrebbero infangato il nome del suocero, esponente politico locale. Accertata la condizione di vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra, concedendo lo status di rifugiata. Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie la sospensione richiesta è stata ritenuta giustificata. Tribunale di Cagliari, decreto del 4 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Nigeria * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Tratta, provocato naufragio, abbandono nel deserto: la Tunisia di fronte alla Corte Africana per i Diritti Umani e dei Popoli
Quattro persone migranti, rappresentate da avvocate e avvocati dell’ASGI e dall’Avv. Ibrahim Belguith, hanno presentato altrettanti ricorsi contro la Tunisia davanti alla Corte Africana per i diritti umani e dei popoli. È la prima volta che questo organo giurisdizionale viene chiamato a pronunciarsi sulle violazioni commesse dalla Tunisia ai danni di persone straniere. Le condotte contestate sono di estrema gravità: detenzione arbitraria, tortura, violazione del diritto alla vita, espulsioni collettive, tratta di esseri umani, discriminazioni razziali e di genere, tra le altre. Le vicende portate all’attenzione della Corte non sono casi isolati, ma emblematiche di pratiche che dal 2023 si fanno sempre più frequenti e documentate. Riguardano migliaia di persone, provenienti per lo più dall’Africa occidentale, che emigrano in Tunisia o la attraversano nel loro viaggio verso l’Europa. I ricorsi descrivono deportazioni e abbandono nel deserto in condizioni estreme, detenzione in gabbie situate in zone militari, la compravendita di persone alle guardie di frontiera libiche in cambio di barili di petrolio, intercettazioni violente in mare che causano la morte per annegamento. Pratiche già ampiamente documentate negli ultimi anni da persone sopravvissute, organizzazioni della società civile e organismi internazionali. Ora si chiede alla Corte Africana di giudicarle alla luce della Carta africana per i diritti dell’uomo e dei popoli, con l’obiettivo di accertare le responsabilità della Tunisia e di contrastare queste gravissime violazioni. L’azione legale ha anche una dimensione politica: le autorità dell’Unione europea e dei suoi Stati membri devono cessare ogni forma di cooperazione con un paese che commette tali violazioni anche grazie ai mezzi materiali e finanziari forniti dall’UE. Le condotte descritte nei ricorsi dimostrano inoltre che la Tunisia non può in alcun modo essere considerata un paese sicuro per le persone migranti, né un luogo di sbarco sicuro per chi viene soccorso in mare. Spetta ora alla Corte riaffermare i diritti garantiti dalla Carta africana e far sì che gli Stati rispondano delle gravi violazioni loro imputabili. Interverranno alla conferenza stampa: * ActionAid * ARCI * ASGI * RRX * Avv. Brahim Belgith * Cecilia Strada, Eurodeputata PD Clicca qui per registrarsi su Zoom MATERIALI UTILI: * Scheda sintetica dei ricorsi presentati Per approfondimenti sulla situazione tunisina è possibile consultare i seguenti rapporti: * NOBODY HEARS YOU WHEN YOU SCREAM – Amnesty International, Giugno 2025 * TORTURE ROADS OMCT | VOL I – II – III – IV * MER INTERROMPUE – Alarm Phone * State Trafficking