Protezione speciale, vita privata e salute: due decisioni di merito oltre il trattenimento al CPR di Bari-Palese

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, September 2, 2026

Le due vicende che seguono hanno molti punti in comune. In entrambe un cittadino straniero radicato da decenni in Italia viene raggiunto, insieme al diniego del titolo di soggiorno, da un decreto di espulsione e da un provvedimento di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese; in entrambe quel trattenimento si rivela un passaggio fragile, superato una volta davanti al giudice della convalida e l’altra in sede di riesame; e in entrambe, all’esito del giudizio di merito, viene riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19 del d.lgs. 286/1998.

L’art. 19 T.U.I. è stato riscritto due volte in pochi anni: prima ampliato dal d.l. 130/2020, poi ristretto dal d.l. 20/2023. Le due pronunce si collocano sui due versanti di quella successione di leggi. Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna la domanda è anteriore all’11 marzo 2023 e si applica dunque la disciplina più estesa del 2020; in quello deciso dal Tribunale di Roma la domanda è successiva e ricade sotto il regime restrittivo del 2023. Eppure, anche in quest’ultima ipotesi la tutela della vita privata e familiare non scompare: sopravvive attraverso il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, e in particolare all’art. 8 CEDU.

Il caso deciso dal Tribunale di Bologna: salute e radicamento di un cittadino marocchino

Il ricorrente è un cittadino del Marocco che vive in Italia da oltre trent’anni. Già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ne aveva perso il rinnovo a seguito di una serie di condanne penali. Nel 2022 presenta istanza di protezione speciale, documentando i propri legami familiari – un figlio, che vive con l’ex moglie, e un fratello – e allegando una promessa di assunzione. Nel 2024 il Questore della Provincia di Forlì-Cesena rifiuta il permesso e gli notifica il diniego unitamente al decreto di espulsione e al decreto di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese.

Il Giudice di Pace di Bari non convalida il trattenimento, con una motivazione che valorizza il radicamento e la piena identificabilità dell’interessato: “[…] rilevato che il cittadino marocchino risulta residente in Italia da lungo tempo, già detentore di permesso di soggiorno e pertanto compiutamente identificato e con dimora stabile in Italia; rilevato che è detentore di passaporto in corso di validità e valido per l’espatrio e non risulta attinto da un precedente decreto di espulsione con la conseguenza che poteva essere adottata una misura meno restrittiva del trattenimento […] rilevato inoltre che non sono ancora decorsi i termini per l’impugnativa del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno“.

Il diniego del permesso viene poi impugnato davanti al Tribunale di Bologna. Nel giudizio si portano all’attenzione del Collegio la presenza pluridecennale sul territorio, l’ospitalità offerta dal fratello (presso cui il ricorrente è ospite dal 2008, a riprova della stabilità abitativa), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ambulante – anch’essa risalente al 2008 – e, soprattutto, una condizione di salute significativa. Il ricorrente è infatti in cura presso il Servizio di Endocrinologia e Diabetologia di Cesena e ha affrontato negli anni controlli e ricoveri per una pancitopenia, ossia la riduzione simultanea delle tre linee cellulari del sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine), seguita in follow-up.

Il Tribunale accoglie il ricorso, disattendendo la valutazione della Commissione territoriale richiamata dalla Questura attraverso il parere vincolante. Sul piano del diritto applicabile, il Collegio individua con precisione il regime ratione temporis: “[…] occorre avere riguardo alla formulazione dell’art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 […]. Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell’art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente“.

Nel merito, il Collegio valorizza le condizioni di salute del ricorrente alla luce della situazione sanitaria del Paese d’origine, segnata da forti disparità nella distribuzione di infrastrutture e personale tra aree rurali e urbane, e ne trae la conseguenza sul piano del bilanciamento: “Le informazioni che abbiamo sul Marocco […] non garantendo assistenza sanitaria adeguata, inducono, pertanto, nel bilanciamento tra istanze sottese alla sicurezza ed all’ordine pubblico e quelle relative alla vita privata ed alla salute del ricorrente a ritenere prevalenti queste ultime, pur tenendo conto dei molteplici precedenti penali menzionati nel provvedimento di rigetto e non contestati dal ricorrente“.

A questo si aggiunge il radicamento, letto come costruzione di una identità sociale: “[…] ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano complessivamente da molti anni, ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l’attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali“.

Il ragionamento si chiude sul terreno della proporzionalità art. 8 CEDU: ritenute le condizioni di salute ostative all’espulsione, l’interferenza dello Stato nella vita privata è legittima solo ove risponda a un “bisogno sociale imperativo” (il Collegio richiama Odievre c. Francia e Olsson c. Svezia), bilanciamento che l’art. 19 novellato consente per ragioni di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica e protezione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

Tribunale di Bologna, sentenza del 14 maggio 2026
Il caso deciso dal Tribunale di Roma: vita privata e domanda reiterata di un cittadino nigeriano

La seconda vicenda riguarda un cittadino nigeriano che affronta il trattenimento al CPR di Bari-Palese pur avendo titolo al permesso per attesa della definizione della domanda reiterata, e che solo dopo tre anni vede riconosciuto il proprio diritto alla protezione speciale.

La cronologia è la seguente. Il 30 aprile 2014 il ricorrente formalizza la richiesta di protezione internazionale davanti alla Commissione di Roma, che la rigetta. Il 21 giugno 2023 avanza una domanda reiterata presso la Questura di Cagliari; la Commissione Territoriale di Roma la dichiara inammissibile per carenza dei nuovi elementi richiesti dall’art. 29, lett. b), del d.lgs. 25/2008. Il 27 maggio 2025 si presenta alla Questura di Arezzo per ottenere il permesso legato alla pendenza della domanda: in quella sede gli viene notificato il decreto senza che sia mai stato convocato per l’audizione, occasione in cui avrebbe potuto esporre le ragioni della fuga dall’Edo State (la perdita di entrambi i genitori, la sottrazione delle terre paterne, il conflitto con i pastori nomadi della comunità Pular, la fuga attraverso la Libia e poi verso l’Italia). Contestualmente, viene trattenuto al CPR di Bari-Palese.

Il 29 maggio 2025 il Giudice di Pace di Bari convalida il trattenimento per novanta giorni, senza poter valutare il diniego e il relativo diritto di impugnazione, che non erano stati esibiti in udienza. A seguito della presentazione di un’istanza di riesame della misura ex art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, il 13 giugno 2025 il ricorrente viene rimesso in libertà, con invito a presentarsi presso la Questura di Arezzo per il rilascio del permesso.

All’esito del giudizio di merito, il Tribunale di Roma, con decreto del 24 aprile 2026, accoglie il ricorso. Anzitutto disattende la valutazione di inammissibilità: “[…] non può condividersi la valutazione della Commissione Territoriale circa la completa assenza di elementi nuovi a fondamento della richiesta di protezione in esame […] il Collegio ravvisa tuttavia degli elementi di novità nelle allegazioni e nei documenti prodotti dal ricorrente in giudizio a dimostrazione del proprio inserimento in Italia».

Trattandosi di domanda successiva all’11 marzo 2023, si applica il d.l. 20/2023 (conv. dalla l. 50/2023), il cui art. 7 ha abrogato il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19 T.U.I. – quelli che, nella versione introdotta dal d.l. 130/2020, avevano fatto della violazione del diritto alla vita privata e familiare un’autonoma ipotesi di inespellibilità. Il Tribunale osserva tuttavia che la novella non ha toccato il primo e il secondo periodo del medesimo comma: “[…] la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 […] che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale prevedono non soltanto il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l’allontanamento […] costituisca una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l’ordinamento italiano“.

Il Collegio ritiene infatti che il ricorrente abbia costruito in Italia, in via esclusiva, la propria esistenza: “Il ricorrente ha dimostrato di avere da lunghissimo tempo radicato in Italia la propria vita privata in via esclusiva, recidendo al contempo qualsiasi legame con il Paese d’origine“.

Vita da adulto avviata e stabilizzata in Italia, occupazione regolare in corso, convivenza con la compagna: un allontanamento, conclude il Tribunale, comporterebbe una “gravissima violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare e privata“, tutelato a livello costituzionale e internazionale, e in particolare dall’art. 8 CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo nel senso della nuova identità e stabilità (il decreto richiama Narjis c. Italia, n. 57433/15; Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; Maslov c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Nigeria rappresenterebbe uno sradicamento dal luogo divenuto ormai sede esclusiva della sua vita. Di qui, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, che richiama espressamente le ipotesi di inespellibilità di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale.

Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2026

Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazioni.