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Protezione speciale, vita privata e salute: due decisioni di merito oltre il trattenimento al CPR di Bari-Palese
Le due vicende che seguono hanno molti punti in comune. In entrambe un cittadino straniero radicato da decenni in Italia viene raggiunto, insieme al diniego del titolo di soggiorno, da un decreto di espulsione e da un provvedimento di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese; in entrambe quel trattenimento si rivela un passaggio fragile, superato una volta davanti al giudice della convalida e l’altra in sede di riesame; e in entrambe, all’esito del giudizio di merito, viene riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19 del d.lgs. 286/1998. L’art. 19 T.U.I. è stato riscritto due volte in pochi anni: prima ampliato dal d.l. 130/2020, poi ristretto dal d.l. 20/2023. Le due pronunce si collocano sui due versanti di quella successione di leggi. Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna la domanda è anteriore all’11 marzo 2023 e si applica dunque la disciplina più estesa del 2020; in quello deciso dal Tribunale di Roma la domanda è successiva e ricade sotto il regime restrittivo del 2023. Eppure, anche in quest’ultima ipotesi la tutela della vita privata e familiare non scompare: sopravvive attraverso il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, e in particolare all’art. 8 CEDU. IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA: SALUTE E RADICAMENTO DI UN CITTADINO MAROCCHINO Il ricorrente è un cittadino del Marocco che vive in Italia da oltre trent’anni. Già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ne aveva perso il rinnovo a seguito di una serie di condanne penali. Nel 2022 presenta istanza di protezione speciale, documentando i propri legami familiari – un figlio, che vive con l’ex moglie, e un fratello – e allegando una promessa di assunzione. Nel 2024 il Questore della Provincia di Forlì-Cesena rifiuta il permesso e gli notifica il diniego unitamente al decreto di espulsione e al decreto di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese. Il Giudice di Pace di Bari non convalida il trattenimento, con una motivazione che valorizza il radicamento e la piena identificabilità dell’interessato: “[…] rilevato che il cittadino marocchino risulta residente in Italia da lungo tempo, già detentore di permesso di soggiorno e pertanto compiutamente identificato e con dimora stabile in Italia; rilevato che è detentore di passaporto in corso di validità e valido per l’espatrio e non risulta attinto da un precedente decreto di espulsione con la conseguenza che poteva essere adottata una misura meno restrittiva del trattenimento […] rilevato inoltre che non sono ancora decorsi i termini per l’impugnativa del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno“. Il diniego del permesso viene poi impugnato davanti al Tribunale di Bologna. Nel giudizio si portano all’attenzione del Collegio la presenza pluridecennale sul territorio, l’ospitalità offerta dal fratello (presso cui il ricorrente è ospite dal 2008, a riprova della stabilità abitativa), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ambulante – anch’essa risalente al 2008 – e, soprattutto, una condizione di salute significativa. Il ricorrente è infatti in cura presso il Servizio di Endocrinologia e Diabetologia di Cesena e ha affrontato negli anni controlli e ricoveri per una pancitopenia, ossia la riduzione simultanea delle tre linee cellulari del sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine), seguita in follow-up. Il Tribunale accoglie il ricorso, disattendendo la valutazione della Commissione territoriale richiamata dalla Questura attraverso il parere vincolante. Sul piano del diritto applicabile, il Collegio individua con precisione il regime ratione temporis: “[…] occorre avere riguardo alla formulazione dell’art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 […]. Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell’art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente“. Nel merito, il Collegio valorizza le condizioni di salute del ricorrente alla luce della situazione sanitaria del Paese d’origine, segnata da forti disparità nella distribuzione di infrastrutture e personale tra aree rurali e urbane, e ne trae la conseguenza sul piano del bilanciamento: “Le informazioni che abbiamo sul Marocco […] non garantendo assistenza sanitaria adeguata, inducono, pertanto, nel bilanciamento tra istanze sottese alla sicurezza ed all’ordine pubblico e quelle relative alla vita privata ed alla salute del ricorrente a ritenere prevalenti queste ultime, pur tenendo conto dei molteplici precedenti penali menzionati nel provvedimento di rigetto e non contestati dal ricorrente“. A questo si aggiunge il radicamento, letto come costruzione di una identità sociale: “[…] ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano complessivamente da molti anni, ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l’attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali“. Il ragionamento si chiude sul terreno della proporzionalità art. 8 CEDU: ritenute le condizioni di salute ostative all’espulsione, l’interferenza dello Stato nella vita privata è legittima solo ove risponda a un “bisogno sociale imperativo” (il Collegio richiama Odievre c. Francia e Olsson c. Svezia), bilanciamento che l’art. 19 novellato consente per ragioni di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica e protezione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Tribunale di Bologna, sentenza del 14 maggio 2026 IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI ROMA: VITA PRIVATA E DOMANDA REITERATA DI UN CITTADINO NIGERIANO La seconda vicenda riguarda un cittadino nigeriano che affronta il trattenimento al CPR di Bari-Palese pur avendo titolo al permesso per attesa della definizione della domanda reiterata, e che solo dopo tre anni vede riconosciuto il proprio diritto alla protezione speciale. La cronologia è la seguente. Il 30 aprile 2014 il ricorrente formalizza la richiesta di protezione internazionale davanti alla Commissione di Roma, che la rigetta. Il 21 giugno 2023 avanza una domanda reiterata presso la Questura di Cagliari; la Commissione Territoriale di Roma la dichiara inammissibile per carenza dei nuovi elementi richiesti dall’art. 29, lett. b), del d.lgs. 25/2008. Il 27 maggio 2025 si presenta alla Questura di Arezzo per ottenere il permesso legato alla pendenza della domanda: in quella sede gli viene notificato il decreto senza che sia mai stato convocato per l’audizione, occasione in cui avrebbe potuto esporre le ragioni della fuga dall’Edo State (la perdita di entrambi i genitori, la sottrazione delle terre paterne, il conflitto con i pastori nomadi della comunità Pular, la fuga attraverso la Libia e poi verso l’Italia). Contestualmente, viene trattenuto al CPR di Bari-Palese. Il 29 maggio 2025 il Giudice di Pace di Bari convalida il trattenimento per novanta giorni, senza poter valutare il diniego e il relativo diritto di impugnazione, che non erano stati esibiti in udienza. A seguito della presentazione di un’istanza di riesame della misura ex art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, il 13 giugno 2025 il ricorrente viene rimesso in libertà, con invito a presentarsi presso la Questura di Arezzo per il rilascio del permesso. All’esito del giudizio di merito, il Tribunale di Roma, con decreto del 24 aprile 2026, accoglie il ricorso. Anzitutto disattende la valutazione di inammissibilità: “[…] non può condividersi la valutazione della Commissione Territoriale circa la completa assenza di elementi nuovi a fondamento della richiesta di protezione in esame […] il Collegio ravvisa tuttavia degli elementi di novità nelle allegazioni e nei documenti prodotti dal ricorrente in giudizio a dimostrazione del proprio inserimento in Italia». Trattandosi di domanda successiva all’11 marzo 2023, si applica il d.l. 20/2023 (conv. dalla l. 50/2023), il cui art. 7 ha abrogato il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19 T.U.I. – quelli che, nella versione introdotta dal d.l. 130/2020, avevano fatto della violazione del diritto alla vita privata e familiare un’autonoma ipotesi di inespellibilità. Il Tribunale osserva tuttavia che la novella non ha toccato il primo e il secondo periodo del medesimo comma: “[…] la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 […] che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale prevedono non soltanto il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l’allontanamento […] costituisca una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l’ordinamento italiano“. Il Collegio ritiene infatti che il ricorrente abbia costruito in Italia, in via esclusiva, la propria esistenza: “Il ricorrente ha dimostrato di avere da lunghissimo tempo radicato in Italia la propria vita privata in via esclusiva, recidendo al contempo qualsiasi legame con il Paese d’origine“. Vita da adulto avviata e stabilizzata in Italia, occupazione regolare in corso, convivenza con la compagna: un allontanamento, conclude il Tribunale, comporterebbe una “gravissima violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare e privata“, tutelato a livello costituzionale e internazionale, e in particolare dall’art. 8 CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo nel senso della nuova identità e stabilità (il decreto richiama Narjis c. Italia, n. 57433/15; Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; Maslov c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Nigeria rappresenterebbe uno sradicamento dal luogo divenuto ormai sede esclusiva della sua vita. Di qui, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, che richiama espressamente le ipotesi di inespellibilità di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale. Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazioni. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale
Domanda reiterata di asilo: la Cassazione rafforza il principio di prossimità e individua il giudice competente nel luogo di dimora del richiedente
Con l’ordinanza n. 22804 del 6 luglio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto le domande reiterate di protezione internazionale, consolidando un orientamento di particolare rilievo pratico. La Corte chiarisce che, quando il richiedente non è trattenuto né ospitato in un centro di accoglienza, la competenza territoriale non può essere determinata sulla base della Commissione territoriale che, anche erroneamente, abbia esaminato la domanda. Deve invece trovare applicazione il principio di prossimità, con conseguente individuazione del giudice competente nella sezione specializzata del Tribunale del luogo di dimora o domicilio effettivo del richiedente. L’ordinanza ribadisce che la domanda reiterata costituisce una domanda nuova e autonoma rispetto a quella precedentemente proposta e, pertanto, deve seguire gli ordinari criteri di competenza previsti dall’art. 26 del d.lgs. n. 25/2008. Ne consegue che un’erronea trasmissione della domanda ad una Commissione territorialmente incompetente non può incidere sulla competenza del giudice, la quale resta ancorata al luogo di effettiva dimora dello straniero. Di particolare interesse è il passaggio con cui la Corte censura l’impostazione secondo cui la competenza dovrebbe dipendere dalle determinazioni organizzative della Pubblica Amministrazione. Una simile interpretazione, infatti, finirebbe per attribuire all’Amministrazione il potere di incidere indirettamente sulla competenza territoriale del giudice, frustrando il diritto di difesa e il diritto ad un ricorso effettivo garantiti dall’art. 24 Cost., dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’ordinanza assume inoltre particolare rilievo sotto il profilo nomofilattico, richiamando espressamente il precedente di Cass. n. 24875/2024 e affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto conformarsi al principio già enunciato dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza, caratterizzata da una funzione nomofilattica rafforzata. La decisione rappresenta quindi un ulteriore e autorevole tassello nella costruzione di un sistema di competenza territoriale orientato alla tutela effettiva del richiedente asilo, evitando che errori amministrativi nell’individuazione della Commissione territoriale possano tradursi in un ostacolo all’accesso alla giustizia. L’ordinanza costituisce pertanto un importante precedente per tutti i procedimenti riguardanti le domande reiterate di protezione internazionale, riaffermando che il criterio decisivo resta quello della prossimità al luogo di dimora del richiedente e non quello derivante dalle scelte organizzative dell’Amministrazione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 22804 del 6 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Antonello D’Amico per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Nigeria – Status di rifugiata a una vittima di tratta dopo domanda reiterata: decisivi i nuovi elementi emersi e la perizia medica
Il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina nigeriana che aveva proposto una domanda reiterata di protezione internazionale, dopo un primo diniego sia della Commissione territoriale che dello stesso Tribunale. La donna, dopo un periodo in Germania, era rientrata in Italia e aveva presentato una seconda domanda di protezione, narrando finalmente la propria storia nella sua interezza – taciuta in prima battuta per timore delle conseguenze, soprattutto da parte della madam. La richiedente aveva subìto una feroce aggressione da parte dei familiari del marito, di fede musulmana, che non accettavano la sua appartenenza alla fede cristiana. Il marito fu ucciso dai propri familiari nel tentativo di difenderla; lei rimase gravemente ferita da un pezzo di vetro mentre era incinta. I figli della coppia furono sottratti dalla famiglia del marito e portati via. In seguito, la donna cadde nelle mani di una madam che, con la falsa promessa di un lavoro, la indusse a lasciare la Nigeria: durante il viaggio fu stuprata, sottoposta al rito juju e poi costretta a prostituirsi in una connection house in Libia, dove subì torture, compresi aborti forzati. A causa delle violenze subìte, non può più avere figli. Il debito contratto con la madam non fu mai estinto interamente. A supporto del racconto, l’avvocata aveva fatto esaminare da un medico legale le fotografie delle cicatrici presenti sul corpo della donna – tra cui un profondo squarcio sulla schiena – ottenendo una perizia che ne attestava la compatibilità con le ferite inferte per essersi rifiutata di avviarsi alla prostituzione. Il Tribunale di Cagliari, dopo una nuova audizione, ha ritenuto il racconto “plausibile e coerente con la struttura narrativa tipica dei racconti delle donne vittime di tratta provenienti dalla Nigeria“, nonché corroborato dalle prove documentali prodotte. Nella motivazione, il Tribunale ha richiamato gli elementi indicativi della tratta a fini di sfruttamento sessuale evidenziati dalle fonti internazionali – in particolare il Rapporto EASO “Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali” – riscontrandoli puntualmente nel caso di specie: la provenienza dall’Edo State, l’età al momento della partenza, il reclutamento ingannevole da parte di una donna conosciuta in patria, la coercizione alla prostituzione in una struttura chiusa, il sistema del debito, e l’uso del voodoo come strumento di controllo. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, in caso di rimpatrio, la richiedente sarebbe esposta a ritorsioni da parte della rete della madam – che la sta cercando attivamente, come emerso da un episodio in un African shop – e non potrebbe contare su alcuna rete familiare di supporto, essendo il marito deceduto e i figli scomparsi. Le autorità nigeriane si sono già dimostrate incapaci di offrirle protezione: dopo l’aggressione dei familiari del marito, la sorella aveva tentato di sporgere denuncia alla polizia, rischiando l’arresto perché le sue dichiarazioni avrebbero infangato il nome del suocero, esponente politico locale. Accertata la condizione di vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra, concedendo lo status di rifugiata. Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie la sospensione richiesta è stata ritenuta giustificata. Tribunale di Cagliari, decreto del 4 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Nigeria * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Scheda giuridica: la domanda reiterata di protezione internazionale in fase di esecuzione dell’allontanamento
INTRODUZIONE La presente scheda pratico-giuridica nasce dall’esigenza di fornire uno strumento operativo su una delle questioni più complesse e frequenti nel diritto dell’immigrazione: la domanda reiterata di protezione internazionale presentata nel corso dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Si tratta di un’ipotesi tutt’altro che marginale. Nella pratica quotidiana il momento in cui una persona straniera destinataria di un decreto di espulsione o di respingimento manifesta la volontà di presentare una nuova domanda di asilo costituisce uno snodo critico, in cui si intersecano esigenze di ordine pubblico, obblighi internazionali e garanzie procedurali fondamentali. La gestione errata di questo passaggio può produrre conseguenze irreversibili: l’allontanamento di una persona che avrebbe diritto a vedere esaminata la propria domanda. Il fulcro normativo attorno a cui ruota l’intera scheda è l’art. 29-bis del d.lgs. 25/2008, disposizione che disciplina specificamente questa ipotesi e che, proprio per la sua collocazione al crocevia tra procedura amministrativa, esecuzione coattiva e tutela giurisdizionale, richiede una lettura attenta e sistematica. Non è una norma tra le altre: è il punto in cui l’ordinamento prova a bilanciare interessi potenzialmente configgenti, e dove più spesso si registrano prassi difformi, lacune applicative e, talvolta, violazioni concrete dei diritti dei richiedenti. La scheda acquista un’ulteriore rilevanza prospettica alla luce dell’imminente piena operatività del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Il nuovo assetto normativo europeo è costruito attorno all’idea che la domanda di protezione venga tendenzialmente trattata in frontiera, prima dell’ingresso regolare nel territorio degli Stati membri. Questo significa che sul territorio nazionale arriveranno con crescente frequenza persone che hanno già esaurito – o non hanno potuto esercitare compiutamente – la prima procedura di esame, e che si troveranno nella condizione di dover presentare una domanda reiterata mentre è già in corso un procedimento di allontanamento nei loro confronti. In questo scenario, la conoscenza approfondita dell’art. 29-bis cessa di essere un tema riservato agli specialisti del settore per diventare una competenza operativa di base, indispensabile per chiunque lavori a contatto con le procedure di allontanamento e di protezione internazionale. La scheda è articolata come segue: si muove da una riflessione sul ruolo della domanda reiterata come strumento residuale ma essenziale di tutela (§ 1), per poi ripercorrere l’evoluzione normativa dell’art. 29-bis dalla sua introduzione con il D.L. 113/2018 fino alle modifiche apportate dal D.L. 133/2023 (§ 2). Vengono quindi analizzati il fondamento europeo della deroga nell’art. 41 della direttiva 2013/32/UE e il requisito dell’«imminente allontanamento» (§ 3), nonché la nozione di «allontanamento» elaborata dalla direttiva rimpatri 2008/115/CE e la sua trasposizione nell’ordinamento italiano (§ 4). Segue un esame delle singole modalità esecutive dell’espulsione e del loro rapporto con il requisito dell’imminenza (§ 5), e una riflessione sulla natura del comma 1-bis introdotto dal D.L. 133/2023, verificando se configuri una fattispecie autonoma o si risolva in una duplicazione normativa (§ 6). La parte centrale si chiude con l’analisi dei limiti intrinseci alla deroga, in particolare l’obbligo di esame preliminare e la valutazione del rischio di refoulement (§ 7), e con le ricadute della disciplina sul diritto al ricorso e sulla permanenza nel territorio nelle more dell’impugnazione (§ 8). La scheda si conclude con uno sguardo al quadro futuro delineato dal regolamento (UE) 2024/1348 (§ 9) e con osservazioni conclusive di sintesi (§ 10). Scarica la scheda giuridica
Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 2026 – Profili di illegittimità e criticità operative
INTRODUZIONE Il presente documento costituisce una scheda critica di analisi giuridica realizzata dall’APS Spazi Circolari e dallo Studio Legale Antartide delle Linee guida emanate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo nel marzo 2026 1. Le Linee guida in esame, pur inserendosi in un quadro normativo in profonda evoluzione – segnato dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1348 e dal consolidamento della direttiva 2013/32/UE – presentano una serie di indicazioni operative che sollevano significativi profili di illegittimità. L’analisi individua sei aree critiche in cui le scelte interpretative della Commissione nazionale si pongono in tensione, o in aperto contrasto, con la giurisprudenza di legittimità italiana, con il diritto dell’Unione europea e con i principi fondamentali che governano le procedure di protezione internazionale. Per ciascuna area tematica, il documento ricostruisce il fondamento normativo della critica, richiama i precedenti giurisprudenziali rilevanti e ne evidenzia le ricadute concrete sui procedimenti in corso. Le questioni esaminate spaziano dal trattamento delle domande reiterate, con particolare attenzione al principio di prossimità nella determinazione della competenza territoriale e alla (mancata) considerazione di nuovi elementi relativi alla protezione speciale, all’analisi dei profili di illegittimità relativi alle ipotesi di domande reiterate previste dall’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008. Vengono inoltre analizzati i profili problematici relativi alla determinazione della procedura applicabile, ai termini per la procedura ordinaria, all’esame prioritario e alle declaratorie di manifesta infondatezza. La scheda si avvale di un approccio metodologico integrato: al commento congiunto CNA/UNHCR si affiancano contributi tratti dalla dottrina più recente, dall’analisi della giurisprudenza nazionale ed europea e dall’osservazione delle prassi applicative sviluppatesi nelle sedi competenti. L’obiettivo è offrire agli operatori del diritto – avvocati, giudici, funzionari e organizzazioni della società civile – uno strumento di orientamento critico, utile tanto nella fase amministrativa quanto in quella contenziosa, in un settore in cui la coerenza tra indirizzo istituzionale e vincoli normativi assume un rilievo diretto sulla tutela di diritti fondamentali. INDICE 1. Domande reiterate * 1.1. Mancanza di riferimenti in merito alla possibilità di nuovi elementi attinenti la protezione speciale * 1.2. Competenza territoriale per l’esame della domanda reiterata: il principio di prossimità ignorato 2. Determinazione della procedura applicabile 3. Termini per la procedura ordinaria 4. Esame prioritario 5. Le procedure accelerate in 3 giorni e le ipotesi di ulteriore accelerazione: la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento di cui all’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 * 5.1. Imminenza dell’allontanamento * 5.2. Competenza del questore prevista al comma 1-bis: un vizio strutturale * 5.3. Assenza di decisione collegiale per le ipotesi di cui all’art. 29-bis * 5.4. Diritto di restare sul territorio fino ai termini per l’impugnazione nei casi di inammissibilità 29-bis * 5.4.1. Nella fase amministrativa * 5.4.2. Nella fase giudiziaria 6. Manifesta infondatezza Scarica la scheda di analisi critica 1. Linee guida per le Commissioni Territoriali sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale – pubblicato il 06.03.2026 – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ↩︎