Protezione speciale, vita privata e salute: due decisioni di merito oltre il trattenimento al CPR di Bari-Palese
Le due vicende che seguono hanno molti punti in comune. In entrambe un cittadino
straniero radicato da decenni in Italia viene raggiunto, insieme al diniego del
titolo di soggiorno, da un decreto di espulsione e da un provvedimento di
trattenimento presso il CPR di Bari-Palese; in entrambe quel trattenimento si
rivela un passaggio fragile, superato una volta davanti al giudice della
convalida e l’altra in sede di riesame; e in entrambe, all’esito del giudizio di
merito, viene riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19 del
d.lgs. 286/1998.
L’art. 19 T.U.I. è stato riscritto due volte in pochi anni: prima ampliato dal
d.l. 130/2020, poi ristretto dal d.l. 20/2023. Le due pronunce si collocano sui
due versanti di quella successione di leggi. Nel caso deciso dal Tribunale di
Bologna la domanda è anteriore all’11 marzo 2023 e si applica dunque la
disciplina più estesa del 2020; in quello deciso dal Tribunale di Roma la
domanda è successiva e ricade sotto il regime restrittivo del 2023. Eppure,
anche in quest’ultima ipotesi la tutela della vita privata e familiare non
scompare: sopravvive attraverso il richiamo agli obblighi costituzionali e
internazionali dello Stato, e in particolare all’art. 8 CEDU.
IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA: SALUTE E RADICAMENTO DI UN CITTADINO
MAROCCHINO
Il ricorrente è un cittadino del Marocco che vive in Italia da oltre trent’anni.
Già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ne aveva perso
il rinnovo a seguito di una serie di condanne penali. Nel 2022 presenta istanza
di protezione speciale, documentando i propri legami familiari – un figlio, che
vive con l’ex moglie, e un fratello – e allegando una promessa di assunzione.
Nel 2024 il Questore della Provincia di Forlì-Cesena rifiuta il permesso e gli
notifica il diniego unitamente al decreto di espulsione e al decreto di
trattenimento presso il CPR di Bari-Palese.
Il Giudice di Pace di Bari non convalida il trattenimento, con una motivazione
che valorizza il radicamento e la piena identificabilità dell’interessato: “[…]
rilevato che il cittadino marocchino risulta residente in Italia da lungo tempo,
già detentore di permesso di soggiorno e pertanto compiutamente identificato e
con dimora stabile in Italia; rilevato che è detentore di passaporto in corso di
validità e valido per l’espatrio e non risulta attinto da un precedente decreto
di espulsione con la conseguenza che poteva essere adottata una misura meno
restrittiva del trattenimento […] rilevato inoltre che non sono ancora decorsi i
termini per l’impugnativa del provvedimento di rifiuto del permesso di
soggiorno“.
Il diniego del permesso viene poi impugnato davanti al Tribunale di Bologna. Nel
giudizio si portano all’attenzione del Collegio la presenza pluridecennale sul
territorio, l’ospitalità offerta dal fratello (presso cui il ricorrente è ospite
dal 2008, a riprova della stabilità abitativa), l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di ambulante – anch’essa risalente al 2008 – e, soprattutto, una
condizione di salute significativa. Il ricorrente è infatti in cura presso il
Servizio di Endocrinologia e Diabetologia di Cesena e ha affrontato negli anni
controlli e ricoveri per una pancitopenia, ossia la riduzione simultanea delle
tre linee cellulari del sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine),
seguita in follow-up.
Il Tribunale accoglie il ricorso, disattendendo la valutazione della Commissione
territoriale richiamata dalla Questura attraverso il parere vincolante. Sul
piano del diritto applicabile, il Collegio individua con precisione il regime
ratione temporis: “[…] occorre avere riguardo alla formulazione dell’art. 19 del
T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le
modifiche apportate dal DL n. 130/2020 […]. Non si applicano, invece, al caso di
specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che,
ai sensi del co. 2 dell’art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima
dell’entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina
previgente“.
Nel merito, il Collegio valorizza le condizioni di salute del ricorrente alla
luce della situazione sanitaria del Paese d’origine, segnata da forti disparità
nella distribuzione di infrastrutture e personale tra aree rurali e urbane, e ne
trae la conseguenza sul piano del bilanciamento: “Le informazioni che abbiamo
sul Marocco […] non garantendo assistenza sanitaria adeguata, inducono,
pertanto, nel bilanciamento tra istanze sottese alla sicurezza ed all’ordine
pubblico e quelle relative alla vita privata ed alla salute del ricorrente a
ritenere prevalenti queste ultime, pur tenendo conto dei molteplici precedenti
penali menzionati nel provvedimento di rigetto e non contestati dal ricorrente“.
A questo si aggiunge il radicamento, letto come costruzione di una identità
sociale: “[…] ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano
complessivamente da molti anni, ciò che gli ha consentito di radicare una
propria identità sociale: vuoi per l’attività lavorativa svolta, vuoi per le
relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti
sociali“.
Il ragionamento si chiude sul terreno della proporzionalità art. 8 CEDU:
ritenute le condizioni di salute ostative all’espulsione, l’interferenza dello
Stato nella vita privata è legittima solo ove risponda a un “bisogno sociale
imperativo” (il Collegio richiama Odievre c. Francia e Olsson c. Svezia),
bilanciamento che l’art. 19 novellato consente per ragioni di sicurezza
nazionale, ordine e sicurezza pubblica e protezione della salute, nel rispetto
della Convenzione di Ginevra e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
Tribunale di Bologna, sentenza del 14 maggio 2026
IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI ROMA: VITA PRIVATA E DOMANDA REITERATA DI UN
CITTADINO NIGERIANO
La seconda vicenda riguarda un cittadino nigeriano che affronta il trattenimento
al CPR di Bari-Palese pur avendo titolo al permesso per attesa della definizione
della domanda reiterata, e che solo dopo tre anni vede riconosciuto il proprio
diritto alla protezione speciale.
La cronologia è la seguente. Il 30 aprile 2014 il ricorrente formalizza la
richiesta di protezione internazionale davanti alla Commissione di Roma, che la
rigetta. Il 21 giugno 2023 avanza una domanda reiterata presso la Questura di
Cagliari; la Commissione Territoriale di Roma la dichiara inammissibile per
carenza dei nuovi elementi richiesti dall’art. 29, lett. b), del d.lgs. 25/2008.
Il 27 maggio 2025 si presenta alla Questura di Arezzo per ottenere il permesso
legato alla pendenza della domanda: in quella sede gli viene notificato il
decreto senza che sia mai stato convocato per l’audizione, occasione in cui
avrebbe potuto esporre le ragioni della fuga dall’Edo State (la perdita di
entrambi i genitori, la sottrazione delle terre paterne, il conflitto con i
pastori nomadi della comunità Pular, la fuga attraverso la Libia e poi verso
l’Italia). Contestualmente, viene trattenuto al CPR di Bari-Palese.
Il 29 maggio 2025 il Giudice di Pace di Bari convalida il trattenimento per
novanta giorni, senza poter valutare il diniego e il relativo diritto di
impugnazione, che non erano stati esibiti in udienza. A seguito della
presentazione di un’istanza di riesame della misura ex art. 15 della Direttiva
2008/115/CE, il 13 giugno 2025 il ricorrente viene rimesso in libertà, con
invito a presentarsi presso la Questura di Arezzo per il rilascio del permesso.
All’esito del giudizio di merito, il Tribunale di Roma, con decreto del 24
aprile 2026, accoglie il ricorso. Anzitutto disattende la valutazione di
inammissibilità: “[…] non può condividersi la valutazione della Commissione
Territoriale circa la completa assenza di elementi nuovi a fondamento della
richiesta di protezione in esame […] il Collegio ravvisa tuttavia degli elementi
di novità nelle allegazioni e nei documenti prodotti dal ricorrente in giudizio
a dimostrazione del proprio inserimento in Italia».
Trattandosi di domanda successiva all’11 marzo 2023, si applica il d.l. 20/2023
(conv. dalla l. 50/2023), il cui art. 7 ha abrogato il terzo e il quarto periodo
del comma 1.1 dell’art. 19 T.U.I. – quelli che, nella versione introdotta dal
d.l. 130/2020, avevano fatto della violazione del diritto alla vita privata e
familiare un’autonoma ipotesi di inespellibilità. Il Tribunale osserva tuttavia
che la novella non ha toccato il primo e il secondo periodo del medesimo comma:
“[…] la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del
comma 1.1. del suddetto art. 19 […] che tra le ipotesi di inespellibilità utili
ai fini del riconoscimento della protezione speciale prevedono non soltanto il
caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale
possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui
l’allontanamento […] costituisca una violazione degli obblighi di cui all’art.
5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o
internazionali vincolanti per l’ordinamento italiano“.
Il Collegio ritiene infatti che il ricorrente abbia costruito in Italia, in via
esclusiva, la propria esistenza: “Il ricorrente ha dimostrato di avere da
lunghissimo tempo radicato in Italia la propria vita privata in via esclusiva,
recidendo al contempo qualsiasi legame con il Paese d’origine“.
Vita da adulto avviata e stabilizzata in Italia, occupazione regolare in corso,
convivenza con la compagna: un allontanamento, conclude il Tribunale,
comporterebbe una “gravissima violazione del diritto fondamentale al rispetto
della vita familiare e privata“, tutelato a livello costituzionale e
internazionale, e in particolare dall’art. 8 CEDU, quale interpretato dalla
giurisprudenza di Strasburgo nel senso della nuova identità e stabilità (il
decreto richiama Narjis c. Italia, n. 57433/15; Üner c. Paesi Bassi, n.
46410/99; Maslov c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Nigeria rappresenterebbe
uno sradicamento dal luogo divenuto ormai sede esclusiva della sua vita. Di qui,
ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, che richiama espressamente
le ipotesi di inespellibilità di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, il
riconoscimento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale.
Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2026
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazioni.
* Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione
speciale