Autorizzati alla permanenza per 5 anni: i nonni sono figura essenziale per lo sviluppo psico-fisico dei nipoti
Un decreto di autorizzazione in favore dei nonni emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Bari.
I nonni paterni, rimasti soli in Albania avendo tutti i figli e nipoti in
Italia, decisero di giungere in Italia nell’anno 2019, dimorando stabilmente
presso il figlio unitamente alla nuora e ai due nipoti.
Si rappresentava al Tribunale per i minorenni che i nonni costituiscono un
valido aiuto al nucleo familiare poiché la figlia ed il genero lavorano
stabilmente, mentre i nonni si prendono amorevolmente cura dei piccoli tutto il
giorno.
Nel caso de quo la presenza dei nonni contribuisce alla stabilità affettiva ed
emotiva dei minori, ed il loro allontanamento produrrebbe, per loro, un grave
danno che potrebbe incidere in maniera negativa sul loro sviluppo psicofisico.
L’art. 31, comma 3 del D. Lgs. N. 286/98 attribuisce al Tribunale per i
minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai
familiari di un minore straniero, quando sussistano gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del
minore.
Questo, in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli
stranieri.
In nome del superiore interesse del minore, sancito a livello internazionale
dalla Convenzione di New York del 1989, e in base ai principi contenuti nella
nostra Costituzione che assicurano protezione alla famiglia intesa in senso
ampio e ai minori, l’interpretazione del termine “familiare” contenuto nella
norma non deve essere limitato al nucleo familiare composto da padre, madre,
fratelli, sorelle ma deve essere esteso anche ai nonni.
Il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia deve andare oltre i
genitori ed estendersi al familiare con il quale egli ha stabilito una relazione
primaria e significativa.
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è comunque nel senso di
massima apertura alle situazioni che possano costituire “i gravi motivi”
previsti dalla norma, nel senso di non limitare l’applicazione della legge alle
sole situazioni di emergenza o eccezionali, ma dando rilievo a tutte le
situazioni di danno effettivo, concreto e grave che possano alterare le
condizioni di salute e l’equilibrio psicofisico del bambino, per effetto della
recisione del legame personale in atto o dall’allontanamento traumatico
dall’ambiente nel quale il minore è cresciuto (Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 e
Cass. Civ. I sez. n. 2647/2011).
Il Tribunale in totale accoglimento delle deduzioni difensive motiva così: “ ….
Premesso che il più recente e condivisibile orientamento della S.C., a partire
dalla pronuncia a SS.UU. n. 21799/10, ha sostanzialmente abbandonato
l’orientamento restrittivo per abbracciare un’interpretazione estensiva, secondo
cui la temporanea autorizzazione di cui all’art.31 si presta a ricomprendere
qualsiasi situazione in cui l’allontanamento dei familiari del minore, o in
alternativa il suo sradicamento definitivo dall’ambiente in cui è nato, possa
comportare per lo stesso – considerate l’età e le condizioni di salute
ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico – un danno effettivo,
concreto, percepibile ed obiettivamente grave, escluse soltanto le situazioni di
durata indeterminabile o tendenzialmente stabili; approccio questo che,
nell’imporre al giudicante un bilanciamento tra la disciplina dell’immigrazione
e la tutela – nel più alto grado possibile – dell’interesse del minore, apre la
strada alla tutela del diritto dei minori, figli di immigrati irregolari, di
permanere nel territorio e/o ultimare gli studi nel territorio dove li hanno
iniziati e dove vivono con il nucleo familiare, salva ovviamente ogni diversa
valutazione del singolo caso, trattandosi di materia che non si presta a
standardizzazioni di sorta;
richiamato altresì il recente pronunciamento di Cass. civ. Sez. II Ord.,
06/09/2021, n. 24039 (rv. 662170-01), secondo cui “La speciale autorizzazione
del Tribunale per i Minorenni all’ingresso o alla permanenza del familiare del
minore ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è subordinata
alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per
lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la
famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già
presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo,
salvo prova contraria; in quest’ultimo caso, i gravi motivi idonei a
giustificare l’autorizzazione temporanea possono perciò essere collegati
all’alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la
figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto
territoriale e sociale;
ritenuto che il complesso delle circostanze da considerare nella specie
(capacità accuditiva dei nonni paterni e buon inserimento del nucleo nel
contesto territoriale) rendano il diniego dell’autorizzazione e la conseguente
espulsione degli istanti – alla stregua dei parametri e dei criteri elaborati
nel tempo dalla corte EDU e richiamati dalla nostra S.C. – rimedio non
rispondente a necessità e proporzionalità, in quanto un siffatto provvedimento
costringerebbe il nucleo ad adottare scelte comunque fortemente pregiudizievoli:
il ritorno in patria con i genitori esporrebbe il minore ad una serie di
difficoltà derivanti dall’impossibilità di garantire un’adeguata crescita psico
– fisica oltre che un’adeguata istruzione;
ritenuto, alla luce di quanto sin qui esposto, di accogliere il ricorso dei
ricorrenti e per l’effetto, di autorizzare i nonni paterni a permanere in
Italia, nell’interesse del nipote minore, per un periodo che si stima di
quantificare in anni cinque a partire dal deposito del presente provvedimento”.
Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto n. 6523 del 8 maggio 2026
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni relative all’art. 31 TUI