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Protezione speciale, vita privata e salute: due decisioni di merito oltre il trattenimento al CPR di Bari-Palese
Le due vicende che seguono hanno molti punti in comune. In entrambe un cittadino straniero radicato da decenni in Italia viene raggiunto, insieme al diniego del titolo di soggiorno, da un decreto di espulsione e da un provvedimento di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese; in entrambe quel trattenimento si rivela un passaggio fragile, superato una volta davanti al giudice della convalida e l’altra in sede di riesame; e in entrambe, all’esito del giudizio di merito, viene riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19 del d.lgs. 286/1998. L’art. 19 T.U.I. è stato riscritto due volte in pochi anni: prima ampliato dal d.l. 130/2020, poi ristretto dal d.l. 20/2023. Le due pronunce si collocano sui due versanti di quella successione di leggi. Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna la domanda è anteriore all’11 marzo 2023 e si applica dunque la disciplina più estesa del 2020; in quello deciso dal Tribunale di Roma la domanda è successiva e ricade sotto il regime restrittivo del 2023. Eppure, anche in quest’ultima ipotesi la tutela della vita privata e familiare non scompare: sopravvive attraverso il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, e in particolare all’art. 8 CEDU. IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA: SALUTE E RADICAMENTO DI UN CITTADINO MAROCCHINO Il ricorrente è un cittadino del Marocco che vive in Italia da oltre trent’anni. Già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ne aveva perso il rinnovo a seguito di una serie di condanne penali. Nel 2022 presenta istanza di protezione speciale, documentando i propri legami familiari – un figlio, che vive con l’ex moglie, e un fratello – e allegando una promessa di assunzione. Nel 2024 il Questore della Provincia di Forlì-Cesena rifiuta il permesso e gli notifica il diniego unitamente al decreto di espulsione e al decreto di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese. Il Giudice di Pace di Bari non convalida il trattenimento, con una motivazione che valorizza il radicamento e la piena identificabilità dell’interessato: “[…] rilevato che il cittadino marocchino risulta residente in Italia da lungo tempo, già detentore di permesso di soggiorno e pertanto compiutamente identificato e con dimora stabile in Italia; rilevato che è detentore di passaporto in corso di validità e valido per l’espatrio e non risulta attinto da un precedente decreto di espulsione con la conseguenza che poteva essere adottata una misura meno restrittiva del trattenimento […] rilevato inoltre che non sono ancora decorsi i termini per l’impugnativa del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno“. Il diniego del permesso viene poi impugnato davanti al Tribunale di Bologna. Nel giudizio si portano all’attenzione del Collegio la presenza pluridecennale sul territorio, l’ospitalità offerta dal fratello (presso cui il ricorrente è ospite dal 2008, a riprova della stabilità abitativa), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ambulante – anch’essa risalente al 2008 – e, soprattutto, una condizione di salute significativa. Il ricorrente è infatti in cura presso il Servizio di Endocrinologia e Diabetologia di Cesena e ha affrontato negli anni controlli e ricoveri per una pancitopenia, ossia la riduzione simultanea delle tre linee cellulari del sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine), seguita in follow-up. Il Tribunale accoglie il ricorso, disattendendo la valutazione della Commissione territoriale richiamata dalla Questura attraverso il parere vincolante. Sul piano del diritto applicabile, il Collegio individua con precisione il regime ratione temporis: “[…] occorre avere riguardo alla formulazione dell’art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 […]. Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell’art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente“. Nel merito, il Collegio valorizza le condizioni di salute del ricorrente alla luce della situazione sanitaria del Paese d’origine, segnata da forti disparità nella distribuzione di infrastrutture e personale tra aree rurali e urbane, e ne trae la conseguenza sul piano del bilanciamento: “Le informazioni che abbiamo sul Marocco […] non garantendo assistenza sanitaria adeguata, inducono, pertanto, nel bilanciamento tra istanze sottese alla sicurezza ed all’ordine pubblico e quelle relative alla vita privata ed alla salute del ricorrente a ritenere prevalenti queste ultime, pur tenendo conto dei molteplici precedenti penali menzionati nel provvedimento di rigetto e non contestati dal ricorrente“. A questo si aggiunge il radicamento, letto come costruzione di una identità sociale: “[…] ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano complessivamente da molti anni, ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l’attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali“. Il ragionamento si chiude sul terreno della proporzionalità art. 8 CEDU: ritenute le condizioni di salute ostative all’espulsione, l’interferenza dello Stato nella vita privata è legittima solo ove risponda a un “bisogno sociale imperativo” (il Collegio richiama Odievre c. Francia e Olsson c. Svezia), bilanciamento che l’art. 19 novellato consente per ragioni di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica e protezione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Tribunale di Bologna, sentenza del 14 maggio 2026 IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI ROMA: VITA PRIVATA E DOMANDA REITERATA DI UN CITTADINO NIGERIANO La seconda vicenda riguarda un cittadino nigeriano che affronta il trattenimento al CPR di Bari-Palese pur avendo titolo al permesso per attesa della definizione della domanda reiterata, e che solo dopo tre anni vede riconosciuto il proprio diritto alla protezione speciale. La cronologia è la seguente. Il 30 aprile 2014 il ricorrente formalizza la richiesta di protezione internazionale davanti alla Commissione di Roma, che la rigetta. Il 21 giugno 2023 avanza una domanda reiterata presso la Questura di Cagliari; la Commissione Territoriale di Roma la dichiara inammissibile per carenza dei nuovi elementi richiesti dall’art. 29, lett. b), del d.lgs. 25/2008. Il 27 maggio 2025 si presenta alla Questura di Arezzo per ottenere il permesso legato alla pendenza della domanda: in quella sede gli viene notificato il decreto senza che sia mai stato convocato per l’audizione, occasione in cui avrebbe potuto esporre le ragioni della fuga dall’Edo State (la perdita di entrambi i genitori, la sottrazione delle terre paterne, il conflitto con i pastori nomadi della comunità Pular, la fuga attraverso la Libia e poi verso l’Italia). Contestualmente, viene trattenuto al CPR di Bari-Palese. Il 29 maggio 2025 il Giudice di Pace di Bari convalida il trattenimento per novanta giorni, senza poter valutare il diniego e il relativo diritto di impugnazione, che non erano stati esibiti in udienza. A seguito della presentazione di un’istanza di riesame della misura ex art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, il 13 giugno 2025 il ricorrente viene rimesso in libertà, con invito a presentarsi presso la Questura di Arezzo per il rilascio del permesso. All’esito del giudizio di merito, il Tribunale di Roma, con decreto del 24 aprile 2026, accoglie il ricorso. Anzitutto disattende la valutazione di inammissibilità: “[…] non può condividersi la valutazione della Commissione Territoriale circa la completa assenza di elementi nuovi a fondamento della richiesta di protezione in esame […] il Collegio ravvisa tuttavia degli elementi di novità nelle allegazioni e nei documenti prodotti dal ricorrente in giudizio a dimostrazione del proprio inserimento in Italia». Trattandosi di domanda successiva all’11 marzo 2023, si applica il d.l. 20/2023 (conv. dalla l. 50/2023), il cui art. 7 ha abrogato il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19 T.U.I. – quelli che, nella versione introdotta dal d.l. 130/2020, avevano fatto della violazione del diritto alla vita privata e familiare un’autonoma ipotesi di inespellibilità. Il Tribunale osserva tuttavia che la novella non ha toccato il primo e il secondo periodo del medesimo comma: “[…] la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 […] che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale prevedono non soltanto il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l’allontanamento […] costituisca una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l’ordinamento italiano“. Il Collegio ritiene infatti che il ricorrente abbia costruito in Italia, in via esclusiva, la propria esistenza: “Il ricorrente ha dimostrato di avere da lunghissimo tempo radicato in Italia la propria vita privata in via esclusiva, recidendo al contempo qualsiasi legame con il Paese d’origine“. Vita da adulto avviata e stabilizzata in Italia, occupazione regolare in corso, convivenza con la compagna: un allontanamento, conclude il Tribunale, comporterebbe una “gravissima violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare e privata“, tutelato a livello costituzionale e internazionale, e in particolare dall’art. 8 CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo nel senso della nuova identità e stabilità (il decreto richiama Narjis c. Italia, n. 57433/15; Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; Maslov c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Nigeria rappresenterebbe uno sradicamento dal luogo divenuto ormai sede esclusiva della sua vita. Di qui, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, che richiama espressamente le ipotesi di inespellibilità di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale. Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazioni. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale
Protezione internazionale, tempestività del ricorso ed effetto sospensivo automatico
La III Sezione civile della Corte d’Appello di Bari accoglie il reclamo avverso due provvedimenti del Tribunale che avevano negato l’effetto sospensivo ex lege sul presupposto – poi superato – della mancata prova di tempestività del ricorso. Una volta accertata la tempestività, anche a seguito di integrazione documentale, l’effetto sospensivo automatico di cui all’art. 35-bis, comma 3, D.Lgs. 25/2008 non può essere negato. IL CASO In data 1° aprile 2026 il ricorrente proponeva ricorso avverso il diniego della protezione internazionale della competente Commissione Territoriale di Bari, formulando contestuale istanza di sospensione cautelare. Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, rigettava l’istanza con una motivazione tutta processuale: non risultava prodotta la prova della data di notifica del provvedimento impugnato, necessaria a verificare il rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 35-bis, comma 2, D.Lgs. 25/2008. L’impossibilità di accertare la tempestività -secondo il Tribunale – precludeva l’esame stesso dell’istanza di sospensione. Con note autorizzate depositate il 14 aprile 2026, la difesa rappresentava che nell’acquisizione del provvedimento impugnato non era compresa la prima pagina, recante il numero della raccomandata con cui era stata comunicata la decisione della Commissione. Produceva, a colmare la lacuna, la ricevuta estratta dal servizio Dove quando di Poste Italiane, attestante spedizione e consegna al ricorrente in data 19 marzo 2026: la prova, dunque, della tempestività dell’impugnazione, con conseguente richiesta di esaminare e accogliere l’istanza cautelare. Il Tribunale, tuttavia, nel procedimento aperto a seguito del deposito delle note, dichiarava l’istanza inammissibile, qualificandola come nuova istanza cautelare. I PROVVEDIMENTI Il ricorrente proponeva reclamo avverso entrambi i decreti: * il decreto di rigetto n. cron. 4993/2026, emesso il 14 aprile 2026; * il decreto di inammissibilità n. cron. 5046/2026, emesso il 16 aprile 2026. Unico motivo: violazione dell’art. 35-bis D.Lgs. 25/2008, vizio di motivazione e contraddittorietà. Il ricorrente lamentava, in particolare, che il giudice di prime cure non avesse attivato i propri poteri officiosi per acquisire la prova del perfezionamento della notifica – documentazione nella disponibilità della stessa Amministrazione – e che avesse poi ignorato l’integrazione documentale fornita, erroneamente riqualificandola come nuova istanza cautelare e dichiarandola inammissibile. Deduceva altresì la lesione del diritto di difesa, essendo i provvedimenti risultati preclusivi della tutela di legge sulla base di una mera carenza formale, peraltro tempestivamente sanata. Sul piano del periculum, il ricorrente evidenziava di trovarsi stabilmente in Italia dal 2022, con ingresso regolare, attività lavorativa e contratto in essere, residenza stabile e titolarità di contratto di locazione: la mancata sospensione avrebbe comportato il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile alla sfera della vita privata, con perdita della stabilità lavorativa e abitativa. LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO La III Sezione civile ha ritenuto fondate le doglianze e ha riformato entrambe le decisioni. Il ragionamento della Corte si sviluppa lungo un punto essenziale: il Tribunale, dopo aver fondato il primo rigetto sulla mancanza di prova della tempestività, non ha poi in alcun modo considerato il riscontro successivamente prodotto. Ma una volta comprovata e accertata la tempestività del ricorso, l’effetto sospensivo previsto ex lege non può essere negato, salva la sola constatazione dei motivi ostativi codificati, nella specie non ravvisabili. Del pari erronea è la declaratoria di inammissibilità del secondo provvedimento: la Corte esclude che vi fosse una reiterazione dell’istanza cautelare, avendo il ricorrente semplicemente fornito la documentazione idonea a consentire una più compiuta valutazione dell’istanza originaria. La Corte mette in luce l’effetto paradossale insito nella condotta del giudice di prime cure. Il giudice è tenuto a verificare la tempestività del ricorso – verifica possibile anche sulla scorta di produzioni documentali integrative – e, in caso di esito positivo, a procedere alla trattazione nel merito. Non può, tuttavia, prendere atto della tempestività ai fini del prosieguo del giudizio e, al contempo, negare l’effetto sospensivo, che di quella tempestività è conseguenza automatica. Una simile decisione è intrinsecamente contraddittoria e viola il disposto dell’art. 35-bis, comma 3. La Corte richiama infine il dovere del giudice di attivare i poteri officiosi: a fronte di una parte che non dispone necessariamente di un’attestazione completa e immediata della data di perfezionamento della notifica, il giudice ben avrebbe potuto sollecitare l’Amministrazione a chiarire data e modalità della notifica del provvedimento di rigetto – opzione peraltro già seguita dallo stesso Tribunale in altri procedimenti, come documentato dal reclamante – o disporne in via provvisoria la sospensione, riservando all’esito dell’integrazione istruttoria l’approfondimento della questione processuale. La Corte d’Appello di Bari, III Sezione civile, accoglie il reclamo e dichiara sussistere i presupposti applicativi di cui all’art. 35-bis, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, ai fini dell’effetto sospensivo ex lege del provvedimento di diniego della protezione internazionale. PERCHÉ LA PRONUNCIA È RILEVANTE La decisione ha una portata che va oltre il singolo caso. Il Tribunale di Bari ha infatti dichiarato, in numerosi procedimenti seguiti da colleghi che difendono richiedenti asilo, l’inammissibilità del ricorso proprio perché non risultava certa la data di notifica del provvedimento di diniego. All’origine c’è un problema di sistema. Il diniego viene inviato ai richiedenti che vivono in autonomia per posta, in busta chiusa, senza che ne rimanga prova documentale della ricezione, a differenza di quanto accade con la notifica a mani per chi è ospite di un CARA o trattenuto in un CPR. La parte si trova così onerata di una prova che non è nella sua immediata disponibilità, mentre l’Amministrazione la custodisce nel proprio fascicolo. La Corte d’Appello ha finalmente onerato il giudice di merito di attivare i propri poteri officiosi, oltre a indicare la via della richiesta all’Amministrazione della prova della notifica. Sul piano pratico, resta opportuno – in casi analoghi – avvalersi del servizio Dove quando di Poste Italiane e stampare la ricevuta, così da disporre di una prova certa dell’avvenuta notifica ed evitare di perdere il diritto per una carenza meramente formale. Corte d’Appello di Bari, decreto n. 1317 del 4 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Conversione del permesso stagionale: il silenzio della Prefettura non rende irregolare il soggiorno
Il Giudice di Pace di Taranto annulla un decreto di espulsione notificato a un lavoratore in attesa da oltre due anni della definizione della domanda di conversione. IL CASO Un cittadino albanese faceva ingresso in Italia con regolare visto per lavoro subordinato, apposto sul passaporto, a seguito dell’aggiudicazione della quota nell’ambito del decreto flussi 2022. Il 3 febbraio 2023 stipulava il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto e, in pari data, presentava domanda di permesso di soggiorno, che gli veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3 novembre 2023. Il 3 agosto 2023, prima della scadenza del titolo e secondo quanto previsto dalla normativa flussi, inviava al SUI di Taranto, per il tramite del CAF di Massafra, la domanda di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale (modello VB), allegando la proposta di contratto di soggiorno, il modello Unilav, i dati dell’impresa (CCIAA, posizione previdenziale e fiscale), l’idoneità alloggiativa e la cessione di fabbricato. Il 18 marzo 2026 – a procedimento ancora non definito e senza che fosse mai pervenuta alcuna risposta alla domanda – il Prefetto di Taranto adottava decreto di espulsione, ritenendo il lavoratore irregolarmente presente sul territorio nazionale per intervenuta scadenza del permesso per lavoro stagionale. LE POSIZIONI DELLE PARTI Il ricorrente impugnava tempestivamente il decreto davanti al Giudice di Pace di Taranto, deducendo di essere in attesa della conversione e di essere in possesso della ricevuta dell’invio telematico della domanda. L’Amministrazione si costituiva sostenendo la legittimità dell’espulsione: la domanda di conversione sarebbe risultata fuori quota e, in quanto tale, non destinataria di alcun provvedimento di rigetto. Precisava inoltre di non essere tenuta a provvedere espressamente su un’istanza tardivamente presentata, costituendo la verifica della sussistenza della quota annuale attività meramente endoprocedimentale. IL QUADRO NORMATIVO RICHIAMATO DALLA DIFESA È principio consolidato che chi abbia presentato domanda di conversione tramite decreto flussi e sia in possesso della relativa ricevuta non possa essere espulso: la ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno per tutta la fase di verifica e definizione della procedura, con conseguente diritto a permanere e a svolgere attività lavorativa. In tal senso si pone anche la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 5 maggio 2025, che chiarisce la possibilità per i titolari di permesso stagionale di svolgere attività lavorativa non stagionale nelle more della decisione sulla domanda di conversione. L’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 riconosce la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato al lavoratore che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato. Il D.L. n. 145 dell’11 ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 9 dicembre 2024, ha poi escluso tali conversioni dal sistema delle quote, sottraendo la procedura a qualsiasi contingentamento numerico. Quanto al modello VB, al tempo della presentazione della domanda esso non assolveva alla sola funzione di verifica della quota: era l’unico modulo tipizzato e utilizzabile per attivare la procedura di conversione, e dunque l’atto di impulso procedimentale indispensabile, in mancanza del quale la domanda non avrebbe potuto neppure essere istruita. Non si trattava quindi né di una mera comunicazione ricognitiva né di un adempimento istruttorio fine a se stesso. Dopo la soppressione del sistema delle quote per talune tipologie di conversione, il modello ha conservato la vecchia dicitura ma ha assunto una diversa funzione: non più verifica del contingente, bensì attività istruttoria volta all’accertamento dei requisiti sostanziali, quali la regolarità del rapporto e l’idoneità dell’offerta di lavoro. In entrambi i regimi, tuttavia, esso resta lo strumento esclusivo per l’avvio e la gestione del procedimento, rispetto al quale l’Amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto, motivato e comunicato all’interessato. Nel caso di specie nessuna comunicazione formale sull’esito della verifica era mai pervenuta al ricorrente. Tutte le comunicazioni avrebbero dovuto essere effettuate ai recapiti espressamente indicati in domanda – indirizzo di residenza e indirizzo di posta elettronica – ovvero mediante convocazione personale: la sola pubblicazione sul portale informatico, in assenza di notifica diretta, non è sufficiente né conforme ai principi di trasparenza e partecipazione procedimentale. LA DECISIONE All’esito di un’accurata istruttoria il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, rilevando anzitutto che il modello VB inviato il 3 agosto 2023, prima della scadenza del titolo, era corredato della proposta di contratto sottoscritta dal datore di lavoro e della documentazione a supporto, e che «per principio pacificamente acquisito» l’invio telematico della pratica di conversione attesta la regolarità del soggiorno sino all’esito della pratica medesima. Ha quindi ritenuto sussistente in capo alla Prefettura l’obbligo di provvedere espressamente sull’istanza, come del resto confermato dalla stessa Amministrazione nel richiamare TAR Lecce n. 763/2024 del 5 giugno 2024; obbligo che permane nei medesimi termini anche qualora la domanda di conversione sia presentata tardivamente (Consiglio di Stato n. 7995/2022 e, ex plurimis, TAR Puglia n. 83 del 27 febbraio 2025). Poiché al momento dell’emissione del decreto di espulsione l’esito della pratica non era stato comunicato all’interessato, il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul procedimento R.G. n. 1946/2026, ha accolto il ricorso e annullato il decreto di espulsione «nonché ogni altro atto al predetto connesso, sia esso presupposto, connesso o consequenziale». PERCHÉ LA DECISIONE È RILEVANTE Da diversi anni lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto sostiene che alle domande di conversione non debba seguire un atto finale espresso di accoglimento o rigetto. Il risultato è che numerose pratiche restano pendenti a tempo indeterminato, senza che lavoratori e datori di lavoro possano conoscere l’esito delle domande presentate per regolarizzare l’assunzione di manodopera straniera e, in molti casi, esponendo il lavoratore all’espulsione dal territorio nazionale. La pronuncia del Giudice di Pace di Taranto afferma il contrario: il procedimento va concluso con provvedimento espresso e comunicato, e fino a quel momento il soggiorno resta pienamente legittimo. Giudice di Pace, sentenza n. 1099 del 26 maggio 2026 Si ringrazia Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione.
Autorizzati alla permanenza per 5 anni: i nonni sono figura essenziale per lo sviluppo psico-fisico dei nipoti
Un decreto di autorizzazione in favore dei nonni emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bari. I nonni paterni, rimasti soli in Albania avendo tutti i figli e nipoti in Italia, decisero di giungere in Italia nell’anno 2019, dimorando stabilmente presso il figlio unitamente alla nuora e ai due nipoti. Si rappresentava al Tribunale per i minorenni che i nonni costituiscono un valido aiuto al nucleo familiare poiché la figlia ed il genero lavorano stabilmente, mentre i nonni si prendono amorevolmente cura dei piccoli tutto il giorno. Nel caso de quo la presenza dei nonni contribuisce alla stabilità affettiva ed emotiva dei minori, ed il loro allontanamento produrrebbe, per loro, un grave danno che potrebbe incidere in maniera negativa sul loro sviluppo psicofisico. L’art. 31, comma 3 del D. Lgs. N. 286/98 attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari di un minore straniero, quando sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore. Questo, in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri. In nome del superiore interesse del minore, sancito a livello internazionale dalla Convenzione di New York del 1989, e in base ai principi contenuti nella nostra Costituzione che assicurano protezione alla famiglia intesa in senso ampio e ai minori, l’interpretazione del termine “familiare” contenuto nella norma non deve essere limitato al nucleo familiare composto da padre, madre, fratelli, sorelle ma deve essere esteso anche ai nonni. Il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia deve andare oltre i genitori ed estendersi al familiare con il quale egli ha stabilito una relazione primaria e significativa. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è comunque nel senso di massima apertura alle situazioni che possano costituire “i gravi motivi” previsti dalla norma, nel senso di non limitare l’applicazione della legge alle sole situazioni di emergenza o eccezionali, ma dando rilievo a tutte le situazioni di danno effettivo, concreto e grave che possano alterare le condizioni di salute e l’equilibrio psicofisico del bambino, per effetto della recisione del legame personale in atto o dall’allontanamento traumatico dall’ambiente nel quale il minore è cresciuto (Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 e Cass. Civ. I sez. n. 2647/2011). Il Tribunale in totale accoglimento delle deduzioni difensive motiva così: “ …. Premesso che il più recente e condivisibile orientamento della S.C., a partire dalla pronuncia a SS.UU. n. 21799/10, ha sostanzialmente abbandonato l’orientamento restrittivo per abbracciare un’interpretazione estensiva, secondo cui la temporanea autorizzazione di cui all’art.31 si presta a ricomprendere qualsiasi situazione in cui l’allontanamento dei familiari del minore, o in alternativa il suo sradicamento definitivo dall’ambiente in cui è nato, possa comportare per lo stesso – considerate l’età e le condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico – un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave, escluse soltanto le situazioni di durata indeterminabile o tendenzialmente stabili; approccio questo che, nell’imporre al giudicante un bilanciamento tra la disciplina dell’immigrazione e la tutela – nel più alto grado possibile – dell’interesse del minore, apre la strada alla tutela del diritto dei minori, figli di immigrati irregolari, di permanere nel territorio e/o ultimare gli studi nel territorio dove li hanno iniziati e dove vivono con il nucleo familiare, salva ovviamente ogni diversa valutazione del singolo caso, trattandosi di materia che non si presta a standardizzazioni di sorta; richiamato altresì il recente pronunciamento di Cass. civ. Sez. II Ord., 06/09/2021, n. 24039 (rv. 662170-01), secondo cui “La speciale autorizzazione del Tribunale per i Minorenni all’ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria; in quest’ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l’autorizzazione temporanea possono perciò essere collegati all’alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale; ritenuto che il complesso delle circostanze da considerare nella specie (capacità accuditiva dei nonni paterni e buon inserimento del nucleo nel contesto territoriale) rendano il diniego dell’autorizzazione e la conseguente espulsione degli istanti – alla stregua dei parametri e dei criteri elaborati nel tempo dalla corte EDU e richiamati dalla nostra S.C. – rimedio non rispondente a necessità e proporzionalità, in quanto un siffatto provvedimento costringerebbe il nucleo ad adottare scelte comunque fortemente pregiudizievoli: il ritorno in patria con i genitori esporrebbe il minore ad una serie di difficoltà derivanti dall’impossibilità di garantire un’adeguata crescita psico – fisica oltre che un’adeguata istruzione; ritenuto, alla luce di quanto sin qui esposto, di accogliere il ricorso dei ricorrenti e per l’effetto, di autorizzare i nonni paterni a permanere in Italia, nell’interesse del nipote minore, per un periodo che si stima di quantificare in anni cinque a partire dal deposito del presente provvedimento”. Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto n. 6523 del 8 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative all’art. 31 TUI
Non convalida del trattenimento al CPR: l’inerzia dello Sportello Unico non può ricadere sul lavoratore straniero
Il caso riguarda un cittadino albanese che è stato trattenuto presso il CPR di Brindisi – Restinco pur avendo avviato la procedura di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a quello per lavoro subordinato. Una situazione aberrante, in quanto il lavoratore è entrato in Italia con regolare visto per lavoro, ha ottenuto il permesso di soggiorno e ne chiede legittimamente la conversione e, per mera negligenza della pubblica amministrazione nell’istruzione delle pratiche, viene persino espulso e privato della libertà personale nonostante egli sia in attesa che il SUI di Taranto gli dia una risposta. Il Prefetto di Taranto, infatti, senza procedere ad alcuna istruttoria adottava il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera rilevando che il cittadino straniero “aveva fatto ingresso in data 6.11.2022 e che era titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionali scaduto il 03.11.2023“. Il Questore di Taranto, in pari data disponeva il trattenimento presso il CPR di Brindisi – Restinco, ex art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 286/98, con la seguente motivazione: “(…) rilevato che è stato adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. B Tui .. emesso dal Prefetto di Taranto in data 18.03.2026; accertato che non è stato possibile eseguire con immediatezza il decreto mediante accompagnamento alla frontiera poiché è necessario acquisire un documento valido per l’espatrio … considerato che nel caso concreto sussistono le condizioni per disporre il trattenimento … e che non è possibile applicare altre misure meno coercitive e che esiste in concreto un rischio di fuga … o che si sottragga all’esecuzione del rimpatrio …“. Al fine di inquadrare meglio la posizione nel territorio nazionale del cittadino albanese ed in opposizione alla richiesta di convalida del trattenimento, si evidenziava al Giudice di Pace di Brindisi, con memoria e documenti ad essa allegati, quanto segue: * il trattenuto aveva fatto ingresso in Italia con regolare visto per motivi di lavoro subordinato, apposto sul suo passaporto, a seguito della aggiudicazione della quota – decreto flussi 2022; * in seguito stipulava il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto con il suo datore di lavoro; * Veniva richiesto il rilascio permesso di soggiorno con apposito modulo che gli veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3.11.2023; * Prima della scadenza del permesso di soggiorno così come prevede la normativa flussi inviava, a mezzo del CAF di Massafra, allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto la domanda di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e quello per lavoro subordinato giusto Modello VB. Al Giudice di Pace di Brindisi si evidenziava che la Prefettura di Taranto – Sportello Unico per l’Immigrazione non aveva ancora definito il procedimento e tanto meno aveva risposto alla domanda di verifica presentata dal lavoratore e, quindi, chi è in attesa della conversione del permesso di soggiorno tramite decreto flussi e possiede la ricevuta della domanda non può essere espulso. La ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno durante la fase di verifica delle quote e, che, non corrispondeva al vero che non era identificato e che non aveva documenti, che non aveva una dimora tanto da ritenerlo a rischio di fuga. A ben vedere gli atti notificati in essi emergeva che il cittadino straniero aveva persino riferito, in modo preciso, anche il suo indirizzo in quanto era titolare di un contratto di locazione da oltre 2 anni regolarmente registrato. Il Gdp di Pace di Brindisi all’esito dell’udienza in camera di consiglio non convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “alla luce della documentazione prodotta risulta che il trattenuto, avendo in corso domanda di conversione del rapporto di lavoro da stagionale a tempo indeterminato, non è allo stato espellibile; considerato altresì che comunque difetterebbe anche il presupposto del richiesto trattenimento in quanto lo straniero ha un documento valido ed un indirizzo di residenza che ha regolarmente comunicato”. Si sottolinea il comportamento del SUI di Taranto in quanto non costituisce un caso isolato ma da oltre due anni il predetto sportello ha congelato i diritti di molti cittadini stranieri non provvedendo ad istruire le loro istanze.  Giudice di Pace di Brindisi, decisione del 20 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Opposizione al decreto di espulsione: riconosciuta la rilevanza dei legami familiari
Il caso riguarda un cittadino straniero che veniva espulso ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. C del D.Lgs. n. 286/98 e, senza che il Prefetto avesse operato alcuna valutazione sulla sussistenza dei legami familiari e la presenza di figli minori in Italia, veniva disposto anche il trattenimento presso il CPR di Bari – Palese in quanto considerato “soggetto pericoloso” per un unico precedente risalente al 2015. Il decreto di espulsione veniva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno che senza operare alcun vaglio rigettava il ricorso. Avverso la decisione di rigetto si proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a diversi motivi. In particolare, il il ricorrente censurava la decisione impugnata per non aver il giudice di prime cure valutato la presenza di motivi ostativi all’espulsione, rappresentati dalla sussistenza di effettivi legami familiari sul territorio italiano. La Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Violazione e mancata applicazione dell’art. 19 e 28 del D.Lgs. 286/98; Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c – Motivazione apparente; Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Omessa valutazione di un fatto storico” e riteneva il motivo fondato per le ragioni che seguono: “(…) com’è noto, l’art. 2 d.lgs. n. 5 del 2007 (recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), ha introdotto il comma 2-bis all’art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale «Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. La Consulta, poi, con sentenza n. 202 del 2013 (Corte cost., 18 luglio 2013, n. 202), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». Deve, con riferimento al caso di specie, tenersi conto di un decisivo passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell’ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che riguarda uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull’altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, «senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l’esame dell’art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.» (par. 4.4. del Considerato in diritto). Inoltre, il testo dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 è stato modificato dalle disposizioni introdotte dapprima d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 ed in seguito dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, applicabili ratione temporis, avendo il legislatore espressamente previsto, quale ulteriori e autonome ipotesi in cui è vietata l’espulsione, proprio quelle in cui l’allontanamento del cittadino straniero potrebbe comportare una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, del T.U.I., obblighi tra i quali rientra anche quello del rispetto alla vita privata e familiare (sul punto cfr. Cass. n. 29593 del 10/11/2025 che ha affermato che la rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali). Per effetto di tali interventi normativi e giurisprudenziali, in sede di opposizione al decreto di espulsione, e in base alla disciplina vigente ratione temporis, il Giudice è chiamato a tenere conto dei criteri posti dall’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, e quindi della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, a prescindere dall’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, con valutazione da compiersi caso per caso (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14167 del 23/05/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n, 35653 del 05/12/2022). È, poi, il disposto dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, che indica i casi in cui tali legami siano tali da imporre il divieto assoluto di espulsione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). Questa stessa Corte ha anche precisato che, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020, nonché ai sensi dell’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998,costituisce causa ostativa all’espulsione del cittadino straniero la sussistenza di suoi “legami familiari” nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste dalle citate norme, in quanto espressione del diritto di cui all’art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, dovendo perciò attribuirsi la nozione di “famiglia” non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri “legami familiari” di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). Nel caso in esame, il ricorrente è coniugato sin dal 2022 con una connazionale, con la quale convive, in un appartamento condotto in locazione; è padre di due figli, uno dei quali minorenne (nato il 28.8.2010), con i quali convive. L’effettività di tali legami familiari, ostativa all’espulsione, non poteva essere esclusa, come ritenuto dal Giudice di pace, solo in ragione della mancata richiesta di un permesso di soggiorno «al fine di regolarizzare la sua posizione sul Territorio Nazionale» o dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Il giudice avrebbe dovuto accertare, in fatto, la natura e l’effettività dei vincoli familiari dedotti, verificando, anche alla luce della durata del suo soggiorno in Italia (dalla decisione impugnata risulta che il ricorrente è sul territorio nazionale dal 2011) l’esistenza di un legame di cura e di assistenza del minore nonché la stabilità della relazione all’interno dell’intero nucleo familiare. Trattasi di una valutazione della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato che può e deve compiere, caso per caso, il giudice dell’espulsione. Contrariamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di pace («La mera presenza di una famiglia sul Territorio Italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di deroga o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi nel Territorio Italiano»), la presenza di una famiglia, lungi dal costituire uno «scudo» o una «garanzia assoluta di immunità dal rischio di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno», rappresenta, in presenza dei requisiti sopra indicati, che spetta al Giudice di pace valutare, caso per caso, una causa ostativa all’espulsione. Del tutto inconferente il richiamo (contenuto nel passaggio argomentativo appena indicato) alla pronuncia di questa Corte n. 4721 del 2013, relativa ad un caso di rigetto di una domanda ex art. 31 del d.lgs. 286 del 1998, in ragione della mancanza di deduzioni specifiche riguardanti il grave disagio psichico dei minori. Con riferimento alle «numerose vicende penali del ricorrente e la condotta tenuta sul Territorio Italiano» dal ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata), si osserva che, come chiarito da questa Corte, in tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all’esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere (Cass. n. 26173 del 08/09/2023). Nel caso in esame, tale valutazione è del tutto carente, essendosi il Giudice di pace limitato a richiamare i precedenti penali e di polizia (peraltro contraddetti dal certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti dal ricorrente, dai quali risulta un’unica condanna per fatti commessi nel luglio del 2015)”. Corte di Cassazione, ordinanza n. 10022 del 18 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisione della Corte di Cassazione
Annullata l’espulsione per art. 8 CEDU: prevale l’interesse all’unità familiare, in assenza di una provata pericolosità sociale
Il caso riguarda un cittadino nigeriano giunto in Italia da minore e vissuto per 17 anni con madre e due fratelli in possesso di permesso di soggiorno e trattenuto presso il CPR di Bari – Palese. Nel 2008, all’età di 17 anni il cittadino nigeriano veniva soccorso in mare con altri connazionali e faceva ingresso sul territorio nazionale dalla frontiera di Lampedusa. A distanza di 17 anni dal suo ingresso Italia, il Prefetto di Roma adottava il decreto di espulsione previo trattenimento, richiamando l’art. 13 c. 2 lett. a) ritenendo erroneamente, che lo straniero al momento del suo ingresso si sottraeva ai controlli di frontiera e che non veniva respinto ai sensi dell’art. 10 del T.U.I. e s.s.m. Il cittadino nigeriano veniva presentato innanzi al giudice della convalida di Bari ed ivi dichiarava alcune circostanze importanti e rilevanti, ossia riferiva di essere entrato in Italia nell’anno 2008, anziché nel 2000, come erroneamente indicato nel provvedimento prefettizio, ma comunque sempre da minore, di aver beneficiato di un permesso di soggiorno di sei mesi in Sicilia e di non averlo potuto rinnovare, manifestando il timore di tornare in Nigeria a causa della sua omosessualità, dichiarando di avere la madre e due fratelli in Italia con regolare permesso di soggiorno. Il decreto di espulsione veniva impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2 Lett. a del D.Lgs. 286/98. L’unica ragione dell’espulsione espressa dal Prefetto di Roma si rinviene nella violazione dell’art. 13 comma 2 lett. a), ovvero, perché, asseritamente, il cittadino nigeriano sarebbe entrato sul territorio nazionale dalla frontiera di Lampedusa sottraendosi ai controlli di frontiera. Orbene già da una lettura iniziale di detto provvedimento, nel quale si riporta la data di ingresso 06.08.2000, lo stesso apparirebbe immediatamente illegittimo, poiché lo straniero, stando ai dati riportati, sarebbe entrato all’età di 9 anni circostanza che effettivamente e legalmente ne impediva il suo respingimento. Ma quand’anche si dovesse ritenere quanto dichiarato dal ricorrente all’udienza di convalida, lo stesso sarebbe entrato all’età di 17 anni, quindi comunque da minorenne, circostanza che esclude la sua responsabilità personale nelle modalità di ingresso e per le medesime ragioni già evidenziate non sarebbe stato respinto. L’ingresso, avvenuto in seguito a un soccorso in mare, è legittimato da norme internazionali (UNCLOS 1982, Convenzione SOLAS, Carta dei diritti fondamentali dell’UE) e nazionali (art. 1158 Codice della Navigazione, legge n. 130/2002), che impongono l’obbligo di soccorso indipendentemente dallo status giuridico. La giurisprudenza della Cassazione (sentenza 14/11/2023 e ordinanza 5402/2022) conferma che un ingresso seguito da soccorso non costituisce sottrazione ai controlli di frontiera. Il provvedimento è inoltre viziato da carenza di motivazione, poiché mancano elementi concreti sulla presunta elusione dei controlli. Il ricorso ha eccepito anche la violazione dell’art. 19 T.U. Imm. (rischio di persecuzione e trattamenti disumani in Nigeria per la sua omosessualità) e dell’art. 8 CEDU (violazione del diritto alla vita familiare e sociale dopo 17 anni di radicamento). Il Giudice di Pace di Roma ha accolto l’opposizione, dichiarando illegittimo il decreto prefettizio. Nonostante l’amministrazione avesse eccepito la tardività del ricorso e segnalato reati a carico, il giudice ha ritenuto prevalente l’interesse all’unità familiare, in assenza di una provata pericolosità sociale. Giudice di Pace di Roma, sentenza del 27 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative all’annullamento del decreto di espulsione