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Gjadër, ispezione del TAI a due giorni dal Patto UE: «Un laboratorio di violazione dei diritti, non un modello»
Il 10 giugno 2026, il Tavolo Asilo e Immigrazione 1 e l’On. Rachele Scarpa hanno effettuato un’ispezione presso il centro di Gjadër, in Albania, a due giorni dall’entrata in vigore del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Quello che emerge smentisce punto per punto la narrativa governativa sul cosiddetto «modello Albania». «Il tutto in un clima di sistematica opacità amministrativa, che sembra essere l’ingrediente fondamentale di ogni presunzione di “efficacia”», denunciano le organizzazioni che compongono il TAI. Nonostante la Presidente del Consiglio Meloni continui a rivendicare i risultati del progetto, dalla delegazione arriva una valutazione di estrema criticità: grande incertezza sul futuro delle strutture, forti dubbi di incompatibilità con il nuovo quadro normativo europeo e violazioni dei diritti fondamentali già certificate. > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Rachele Scarpa (@rachelescarpa) Da aprile 2025 il centro ha iniziato a operare come un CPR italiano in territorio estero. «I numeri sono autoevidenti», scrive il TAI e la parlamentare. «Attraverso numerose ispezioni abbiamo monitorato il funzionamento e i flussi all’interno dei centri: da aprile 2025 a marzo 2026 sono stati effettuati trasferimenti periodici di circa 10 persone ogni 7-10 giorni, per poter mantenere un numero medio di circa 20 persone nel centro. Solo a marzo 2026, probabilmente per esigenze legate alla campagna elettorale del referendum costituzionale, il governo ha cercato di aumentare il numero di presenze con un trasferimento più massiccio». Alla data dell’ispezione, le persone trattenute sono circa 70, incluse le 10 di cui la delegazione ha osservato direttamente l’ingresso in struttura. Dall’avvio di questa fase del progetto, circa 620 persone sono state trasferite coattivamente in Albania. Di queste, solo 90 sono state effettivamente rimpatriate: una percentuale intorno al 15%, ben al di sotto della media del 40% registrata nei CPR presenti sul territorio italiano. Un dato tanto più significativo se si considera che i rimpatri, per norma, possono essere eseguiti esclusivamente dall’Italia: le persone trattenute a Gjadër vengono prima ritrasferite sul territorio nazionale, con costi aggiuntivi a carico della collettività. «Queste evidenze dimostrano l’assenza di una reale utilità operativa dei centri albanesi anche come CPR esternalizzato – prosegue il TAI – a maggior ragione a fronte della disponibilità di posti nei CPR presenti sul territorio italiano, che risultano occupati in misura largamente inferiore alla loro capienza». Per le organizzazioni, i centri in Albania «lungi dal rappresentare un modello funzionale nella gestione e nel governo del fenomeno migratorio, sono stati in questi due anni un laboratorio di sperimentazione di procedure delocalizzate, trasferimenti illegittimi, interpretazioni arbitrarie delle norme e progressiva sottrazione delle pratiche migratorie agli ordinari meccanismi di controllo democratico». La situazione appare oggi ancora più critica alla luce dell’entrata in vigore del Patto europeo su Migrazione e Asilo. A poche ore da una scadenza che ridisegna l’architettura europea delle politiche migratorie, non esiste alcuna informazione ufficiale sul futuro del centro di Gjadër né sul ruolo che il governo italiano intende attribuirgli nel nuovo quadro normativo. Nel frattempo, il parere reso l’11 giugno dall’Avvocato Generale della Corte di giustizia dell’Unione europea afferma che il Protocollo Italia-Albania può verosimilmente inficiare le garanzie procedurali minime previste dal diritto UE – in particolare il diritto di difesa, il rispetto della vita privata e familiare e l’immediata liberazione al termine del trattenimento – in assenza di garanzie sufficientemente chiare e precise 2. Un parere che «conferma le profonde fragilità giuridiche che continuano a caratterizzare il progetto». «A quattordici mesi dall’avvio di questa fase del progetto, il quadro che emerge è quello di una sperimentazione permanente segnata da incertezza normativa, opacità amministrativa e compressione dei diritti, il cui impatto ricade non soltanto sulle persone direttamente coinvolte ma sull’intero sistema delle garanzie democratiche», denuncia il TAI. Le organizzazioni firmatarie e l’on. Rachele Scarpa chiedono piena trasparenza sulle attività svolte nei centri, accesso alle informazioni, pubblicazione dei dati aggiornati e la chiusura dei centri nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento italiano ed europeo. 1. ACLI, ActionAid Italia, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CGIL, CNCA, Commissione Migrantes Missionari Comboniani Provincia italiana, EMERGENCY, Europasilo, Fondazione Migrantes, Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, International Rescue Committee Italia, Italiani Senza Cittadinanza, Medici Senza Frontiere, Oxfam Italia, Recosol – Rete delle Comunità Solidali, SIMM, UNIRE. ↩︎ 2. I centri in Albania violano i trattati dell’Unione europea, Giansandro Merli – il manifesto, 12 giugno 2026 ↩︎
Gli Stati Generali sulla detenzione amministrativa
Il 22 e 23 maggio si è tenuta a Milano la quinta edizione degli Stati Generali sulla Detenzione Amministrativa: un evento che chiama a raccolta avvocatə e operatorə del diritto, ma anche accademici, attivistə e persone solidali per ragionare sulle evoluzioni normative e sociali intercorse annualmente in tema di detenzione e diritto d’asilo 1. Quest’anno risultava fondamentale affrontare i più ampi cambiamenti del Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo, che non solo estende esponenzialmente i casi di una detenzione de facto delle persone migranti, ma segna un cambio di prospettiva epocale nel diritto d’immigrazione e d’asilo a livello europeo. Ad essere ridefinite non sono solo le procedure, ma il significato stesso delle parole e di concetti giuridici tradizionalmente associati alla protezione, i quali sono stati trasformati in armi per selezionare, confinare e controllare le persone migranti. Un cambiamento costruito negli anni lungo una traiettoria, di cui il Patto europeo rappresenta il punto di arrivo. Una riforma definita dalle istituzioni europee come «storica», che segna però anche un cambio di paradigma: se la normativa precedente era costruita almeno formalmente attorno alla figura del richiedente asilo e dei suoi diritti, il nuovo impianto assume come punto di vista prioritario quello dello Stato, della gestione dei flussi e della sicurezza delle frontiere. Ph: Davide Salvadori LA FRONTIERA ADDOSSO «Un migrante mi disse molti anni fa: la legge è per i poveri. E quello che intendeva era che la legge, per i poveri, è contro di loro. Non serve a proteggerli. Serve a confinarli, a opprimerli, a estrarre valore dai loro corpi». È così che Shahram Khosravi ha aperto il primo panel dedicato alla parola “frontiera”. Non è possibile comprendere le politiche migratorie europee senza iscriverle nel più ampio concetto di capitalismo razziale: un sistema che produce valore attraverso lo sfruttamento differenziato delle persone in base alla razza, ma anche al genere e alla classe. «A parità di lavoro e condizioni, una lavoratrice migrante può guadagnare fino al 20 per cento in meno rispetto a un lavoratore nazionale. Questo differenziale salariale è prodotto dalle frontiere», ha concluso Khosravi. Se per decenni la frontiera è stata immaginata come una linea di passaggio verso i diritti, oggi appare più evidentemente come un dispositivo che si attacca ai corpi, alle lingue, ai colori della pelle e alle gerarchie globali del lavoro. Con il regolamento Screening e le procedure accelerate di frontiera, la persona può essere trattenuta per mesi nella “finzione di non ingresso”: nonostante la persona sia già sul territorio, la persona rimane giuridicamente “in frontiera”, fino a una decisione sulle procedure da applicare. Ne deriva la possibilità di confinamento prolungato, procedure accelerate ed espulsioni sempre più agili. A questa trasformazione giuridica si accompagna quella tecnologica. Laura Carrer e le ricercatrici del centro Hermes hanno mostrato come la raccolta sistematica di dati biometrici, l’interoperabilità delle banche dati e l’utilizzo crescente di tecnologie di sorveglianza stiano producendo una nuova forma di confinamento: quello all’interno dei database. Fotografie, impronte digitali e scansioni facciali accompagnano le persone per decenni, ben oltre la loro esperienza migratoria. Un caso emblematico è quello di un cittadino eritreo naturalizzato italiano ancora inquadrato in database che ostacolano la sua libertà di movimento all’estero. Come ha sottolineato Khosravi: «Questo accade a un eritreo, a un afghano, a un iraniano. Non accade a un canadese, a uno svedese o a un francese. La storia coloniale continua a vivere nelle pratiche di frontiera». > La frontiera non si ferma ai confini esterni: cammina con noi all’interno > delle città.  Le cosiddette zone rosse e le ordinanze urbane producono nuove geografie di esclusione. Secondo Selam Tesfai, «la profilazione razziale, la segregazione degli spazi urbani, la distinzione tra chi può stare in un luogo e chi no hanno una storia precisa. L’apartheid non è qualcosa di estraneo alla storia italiana. Basta guardare ad Asmara e alla costruzione delle città coloniali». Queste pratiche costruiscono una geografia morale della città, in cui alcune presenze sono considerate legittime e altre minacciose. «Il mio senso di insicurezza», ha aggiunto, «non è mai considerato rilevante. Non conta la paura di attraversare una stazione sapendo di poter essere fermata per un controllo. Non conta l’umiliazione che si vive negli uffici immigrazione o quando viene chiesto il permesso di soggiorno in mezzo alla strada». A questa estensione dei poteri di sorveglianza si accompagna inoltre, come ha evidenziato il giornalista Duccio Facchini, una crescente opacità istituzionale. Mentre aumentano i dispositivi di controllo sulle persone, si restringe l’accesso alle informazioni da parte di giornalisti, avvocati e società civile. La ragion di Stato viene sempre più spesso invocata per giustificare il diniego di dati fondamentali per comprendere le pratiche di gestione delle frontiere. Ph: Davide Salvadori SOLIDARIETÀ: COMPLICITÀ FRA STATI E CRIMINALIZZAZIONE DEGLI INDIVIDUI Nel Patto europeo, “solidarietà” non indica più il sostegno alle persone in movimento, ma la cooperazione tra Stati nella gestione dei respingimenti. Il compromesso europeo non supera il Sistema Dublino, ma introduce una solidarietà “flessibile”: redistribuzione, contributi economici o responsabilità procedurali opzionali per gli Stati. > Parallelamente, la solidarietà dal basso viene sempre più criminalizzata. Rahel Sereke ha osservato come la repressione segua la logica del «colpirne uno per educarne centro». Nel quartiere di Porta Venezia, pratiche di aiuto sono state progressivamente trasformate in problemi di ordine pubblico attraverso sanzioni, controlli e campagne mediatiche. «Oggi essere identificabili come le persone che aiutano è un pericolo» ha aggiunto, «soprattutto se si tratta di comunità nazionali, etnico-nazionali o le comunità di riferimento con background migratorio». La solidarietà diventa così un comportamento da scoraggiare, mentre gli spazi di mutuo soccorso vengono ridotti e resi vulnerabili. LIBERTÀ CONDIZIONATA Il sistema di gestione migratoria contemporaneo produce una libertà sempre più condizionata. Attraverso le disposizioni del regolamento screening, della direttiva accoglienza e l’introduzione di alcune misure speciali, le persone vengono mantenute “a disposizione” delle autorità senza che si parli formalmente di detenzione. Obblighi di firma, soggiorno, trasferimenti e restrizioni territoriali limitano la libertà personale senza essere riconosciuti come tali. L’avvocato Gianluca Vitale ha evidenziato come molte di queste misure derivino dal diritto penale, trasferite però nel campo amministrativo. Valeria Verdolini ha definito questo fenomeno come “pena senza colpa”: la libertà viene compressa non per ciò che si è fatto, ma per la propria deportabilità. Al panel sulla parola libertà ha partecipato anche l’europarlamentare Ilaria Salis, che di privazione della libertà ne sa qualcosa, ma anche dei processi decisionali all’interno dell’Unione Europea. Nel suo intervento ha restituito la gravità della situazione in Parlamento Europeo, dove l’alleanza tra popolari ed estrema destra permette di discutere e quasi approvare la detenzione e deportabilità anche di minori di 6 anni. VULNERABILITÀ: DA STRUMENTO DI TUTELA AD ARMA DI SELEZIONE Forse nessuna parola mostra con altrettanta evidenza il processo di svuotamento (e sfruttamento) semantico all’interno del nuovo patto europeo quanto il concetto di vulnerabilità. Nelle normative europee la vulnerabilità viene spesso trattata come una caratteristica immediatamente visibile e individuale, mentre numerosi studi dimostrano come essa sia invece prodotta da condizioni sociali, giuridiche ed economiche specifiche. Lo screening preliminare dovrebbe individuare le vulnerabilità entro sette giorni dall’arrivo, in un contesto caratterizzato da trattenimento, forte pressione psicologica e accesso limitato ai servizi. Letizia Palumbo e Barbara Sorgoni, rispettivamente sociologa del diritto e antropologa, hanno invece restituito come la vulnerabilità sia una condizione “situata”, prodotta da fattori ambientali che possono impattare anche categorie di persone ritenute “non-vulnerabili” per senso comune.  Il Patto arriva a seguito di decenni di raccomandazioni che sembra strumentalizzare in senso marcatamente contrario: invece che predisporre valutazioni di vulnerabilità tali da verificarne la sussistenza nella sua complessità, elimina qualsiasi automaticità nelle garanzie a protezione delle soggettività ritenute più fragili.  Come ha osservato Barbara Sorgoni, «forse le ricerche che per anni hanno documentato le trappole e le difficoltà dei sistemi di asilo non sono state ignorate dalle istituzioni europee. Forse sono state lette molto bene e utilizzate per capire come impedire che le persone apprendessero il modo di orientarsi dentro procedure sempre più soffocanti». La conseguenza è una distinzione sempre più rigida tra persone considerate meritevoli di protezione e persone ritenute sacrificabili, all’interno di un sistema che continua a produrre vulnerabilità attraverso la precarizzazione giuridica e la limitazione dei diritti. RIPRENDERSI IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE «Il colonialismo ci insegna una cosa importante», ha affermato Selam Tesfai. «Questa macchina ha bisogno di giustificazioni. Le giustificazioni cambiano nel tempo, ma la logica resta la stessa: costruire una gerarchia tra corpi e vite differenti». Riprendendo le parole della scrittrice Gloria Anzaldúa, Khosravi ha ricordato che la frontiera non è soltanto un luogo di violenza: è anche uno spazio di produzione di conoscenza e di resistenza. Nonostante l’inasprimento dei controlli e la crescita dei dispositivi tecnologici, le persone continuano ad attraversare le frontiere, mostrando forme di resistenza e adattamento a infrastrutture di sorveglianza e violenza che ad altri occhi sembrerebbero imbattibili. Se le frontiere contemporanee si espandono ben oltre i CPR, investendo città, banche dati e procedure amministrative, anche le pratiche di opposizione devono essere capaci di muoversi su questi stessi terreni. Difendere i diritti significa oggi anche contendere il significato delle parole con cui vengono nominati. In questa prospettiva, risignificare il linguaggio diventa un atto politico: mettere in discussione le giustificazioni che legittimano il capitalismo razziale e generare nuovi spazi di agibilità politica. 1. Le registrazioni delle due giornate sono disponibili sul canale YouTube di Asgi: 1° giornata – 2° giornata ↩︎
Il trattenimento “offshore” non regge: la Corte d’Appello di Roma disapplica il Protocollo Italia-Albania
AVV. FRANCESCA VIVIANI Il decreto della Corte di Appello di Roma del 20 maggio 2026 rappresenta un tassello fondamentale nella definizione dei confini tra la giurisdizione italiana, il diritto dell’Unione Europea e le procedure “offshore” stabilite dal Protocollo Italia-Albania. La vicenda del mio assistito, cittadino marocchino, inoltre, offre l’occasione per analizzare i nodi critici della detenzione amministrativa e della tutela della salute dei soggetti vulnerabili in regime di extraterritorialità. L’iter processuale ha inizio il 6 aprile 2026, quando R. viene trattenuto presso il CPR “Palazzo San Gervasio” (Potenza) in forza di un decreto di espulsione del Prefetto di Pistoia risalente al 2020. Nonostante avesse immediatamente eccepito l’esistenza di legami familiari in Italia (un cognato regolarmente soggiornante in Sardegna pronto a offrirgli ospitalità) e la mancanza di un concreto pericolo di fuga, il Giudice di Pace di Melfi convalidava il trattenimento il 10 aprile. In data 22 aprile 2026, l’interessato veniva trasferito presso il centro di Gjader (Albania). In tale sede, la strategia difensiva si è articolata su due binari paralleli: la tutela della salute (è stata presentata un’istanza di rivalutazione sanitaria urgente, evidenziando una grave vulnerabilità legata a un disturbo da uso di sostanze (DUS) e una sindrome ansioso-depressiva, ritenuti incompatibili con l’ambiente detentivo isolato di Gjader) e l’accesso alla protezione internazionale (il 18 maggio 2026, R. ha formalizzato domanda di protezione internazionale). L’attivazione di questa procedura ha determinato un mutamento del titolo del trattenimento, passato ex art. 14 TUI a trattenimento ex art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015, finalizzato a impedire l’elusione dell’espulsione. Il fulcro del provvedimento di rilascio emesso dalla Corte di Appello di Roma risiede nel contrasto tra la normativa interna (Protocollo Italia-Albania, come modificato dalla L. 75/2025) e il diritto unionale, con particolare riferimento all’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE). La Corte ha ribadito che il richiedente asilo ha il diritto fondamentale di rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino all’adozione della decisione sulla domanda. Poiché R. aveva già avuto un contatto con il territorio italiano (essendo stato trattenuto a Potenza), la sua conduzione e permanenza forzata in aree esterne all’Unione Europea durante l’esame della domanda di asilo è stata ritenuta illegittima. Riconoscendo all’Art. 9 della Direttiva 2013/32/UE un effetto diretto nell’ordinamento italiano – in quanto norma incondizionata e sufficientemente precisa – la Corte ha proceduto alla disapplicazione della norma interna confliggente. Di conseguenza, il trattenimento “offshore” non è stato convalidato, in quanto non può esservi deroga al diritto di restare sul territorio se non nei casi tassativi previsti dall’UE (es. domande reiterate), fattispecie non ricorrente nel caso di specie. La disapplicazione della norma interna confliggente consiste nell’obbligo del giudice nazionale di non applicare una legge dello Stato quando questa contrasti con una norma del diritto dell’Unione Europea dotata di effetto diretto. Nella vicenda di R., questo meccanismo giuridico si è articolato nei seguenti punti: * Il contrasto normativo. La norma interna (la legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania, modificata dalla L. 75/2025) consentiva il trattenimento “offshore” del richiedente asilo in territorio albanese durante l’esame della sua domanda. Al contrario, l’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE) stabilisce il diritto fondamentale del richiedente di rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino alla decisione sulla domanda. * L’effetto diretto. La Corte di Appello di Roma ha stabilito che l’Art. 9 della Direttiva ha un effetto diretto nell’ordinamento italiano, poiché impone un obbligo «incondizionato e sufficientemente preciso». * Il primato del diritto UE. In virtù del principio di primazia del diritto dell’Unione, il giudice nazionale ha il dovere di garantire la piena efficacia delle norme UE. Se una norma interna è incompatibile, il giudice deve disapplicarla immediatamente di propria iniziativa, senza dover attendere l’intervento del legislatore o della Corte Costituzionale. La conseguenza pratica è che, poiché R. aveva già avuto contatti con il territorio italiano (essendo stato trattenuto a Palazzo San Gervasio), il suo trasferimento forzato in Albania violava il suo diritto a rimanere nel territorio dello Stato. Di conseguenza, la Corte ha disapplicato la norma italiana che permetteva la permanenza a Gjader e non ha convalidato il trattenimento, disponendone la liberazione. In sintesi, la disapplicazione ha permesso di neutralizzare la norma nazionale che autorizzava la detenzione extra-territoriale in Albania, facendo prevalere il diritto del richiedente asilo di soggiornare in Italia durante la procedura di protezione internazionale. Sebbene la Corte abbia ritenuto assorbente il motivo legato al diritto al territorio, la difesa ha sollevato con vigore il tema dell’incompatibilità sanitaria. Il fascicolo sanitario di Gjadër documentava “ideazione suicidaria” e una polidipendenza attiva. La difesa ha sostenuto che il regime detentivo in Albania violasse l’Art. 32 della Costituzione e l’Art. 3 CEDU, a causa della distanza da presidi ospedalieri specializzati e dell’assenza di protocolli di monitoraggio adeguati per le crisi astinenziali. In conclusione, il decreto della dott.ssa Cavaceppi conferma che l’implementazione del Protocollo Italia-Albania non può avvenire a scapito del primato del diritto dell’Unione Europea. La liberazione di R. segna un punto di arresto alla prassi del trattenimento extra-territoriale per quei richiedenti che abbiano già radicato il proprio diritto a una procedura di asilo entro i confini dello Stato italiano, garantendo il rispetto delle garanzie procedurali e della dignità umana. Corte di Appello di Roma, decreto del 20 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.
Liberato dal CPR per aver manifestato la volontà di richiedere asilo, poi nuovamente trattenuto: il GdP non convalida per incompetenza
Il Giudice di Pace di Roma in materia di trattenimento all’interno del CPR (ri)afferma il principio per cui la richiesta di protezione internazionale fatta dentro il CPR o davanti al Giudice di Pace va immediatamente annotata e formalizzata, ed anche se la Questura non provvede la sola manifestazione di volontà determina la competenza della Corte di Appello a decidere sul trattenimento. La vicenda: un cittadino Gambiano veniva trasferito e trattenuto nel CPR di Trapani a seguito di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. In sede di convalida davanti al Giudice di Pace manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale e, nuovamente trasferito al CPR di Ponte Galeria – Roma veniva richiesta la convalida davanti la Corte di Appello di Roma, la quale non convalidava il trattenimento. Dopo circa due settimane dal rilascio, veniva nuovamente fermato e di nuovo portato nel CPR di Ponte Galeria. La richiesta di convalida veniva trasmessa al Giudice di Pace di Roma, poiché, asseriva la Questura di Roma, il soggetto non si era recato presso l’ufficio immigrazione per formalizzare la domanda di protezione internazionale nonostante gli fosse stato dato un appuntamento. All’udienza di convalida il Giudice di Pace di Roma, su richiesta della difesa, ha rilevato la propria incompetenza. Se la precedente convalida si era svolta davanti la Corte di Appello era perché la volontà del ricorrente di proporre domanda di protezione internazionale si era già manifestata. Era onere della Questura annotare la richiesta e procedere alla formalizzazione nei termini precisati come da Cass. Civ. n. 20070/23 (termine perentorio di sei giorni lavorativi) anziché dargli un appuntamento al quale il ricorrente asseriva peraltro di essere andato e di non essere stato fatto entrare. L’acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all’inoltro formale della domanda, essendo sufficiente la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale davanti a una delle autorità preposte a ricevere tali domande. Pertanto il trattenimento non veniva convalidato. Giudice di Pace di Roma, decisione del 2 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.
«L’algoritmo della farfalla»
Una graphic novel scritta da Lucio Cascavilla e disegnata da Giunia C., con la postfazione della rete Mai più Lager – No ai CPR e l’introduzione del ricercatore Pietro Cingolani. Il libro è edito da Morsi Editore, un’officina editoriale indipendente di Torino nata nel 2021 per dare voce a progetti di editoria militante: fumetti, libri illustrati e opere di critica sociale che uniscono narrazione visiva e sguardo radicale sul presente. Lolade è una donna Yoruba giunta in Italia da una decina d’anni. Con il permesso di soggiorno e un marito italiano, la sua vita sembrava costruita su basi solide. Poi, mentre era per strada, due carabinieri l’hanno arrestata perchè sospettata di uno scippo. Scagionata dal furto, si ritrova accusata dagli stessi agenti di resistenza a pubblico ufficiale. Prima ancora di essere rinviata a giudizio, viene spedita in un CPR, un Centro di Permanenza per il Rimpatrio. > Nei CPR non ci capita mai nessuno di famoso. Ai giornalisti non è permesso > entrare. La verità si viene a conoscere solo quando qualcuno riesce a uscire. Dopo qualche giorno nel Centro arriverà la giovane Ife. E poi Laurent. Tre storie che si intrecciano in uno spazio che non dovrebbe esistere, almeno non così. UNA FALLA NEL SISTEMA GIURIDICO L’apertura dei CPR ha significato, nella pratica, una sospensione dei diritti giuridici fondamentali. Si può essere condannati e incarcerati anche senza aver commesso alcun fatto. Questa falla nel sistema giudiziario europeo – e mondiale – apre la strada a detenzioni ingiustificate che possono protrarsi nel tempo senza alcun controllo reale. Il sistema dei CPR gestito da privati porta la situazione all’estremo: l’ente gestore non è più interessato all’amministrazione della giustizia, ma al numero dei reclusi, grazie ai quali riceve fondi dal governo. Più detenuti ci sono, più i rimborsi saranno elevati. Una macchina economica alimentata dalla privazione della libertà. ROMPERE IL SILENZIO Raccontare la storia di Lolade, Ife e Laurent significa rompere un muro di silenzio. Ai giornalisti non è permesso entrare nei CPR, e la verità si viene a conoscere solo quando qualcuno – grazie a qualche cavillo giudiziario – riesce a uscire e torna a raccontare quel che è stato. Se nella prigione si contano i giorni per uscire, dai CPR si vorrebbe uscire senza però essere rispediti nei paesi dai quali si è arrivati, né essere trasferiti nei cosiddetti paesi terzi, lontanissimi. Morsi Editore: Nata nel 2021 a Torino dal desiderio di unire diverse realtà artistiche e culturali, Morsi è un’officina indipendente di fumetti, libri illustrati e progetti creativi. Produce un’editoria militante che offre uno sguardo radicale su politica, cultura, arte e società attraverso mezzi di comunicazione artistica. Sensibilizzazione della collettività e focus sull’attualità trovano un punto d’incontro con le arti visive e una nuova editoria, rivolgendo uno sguardo critico verso la disobbedienza creativa. Grazie alla collaborazione con autori e artisti, Morsi crea prodotti cartacei che affrontano con narrativa e disegno la critica sociale.
Trattenimento del cittadino straniero e vulnerabilità sanitaria: ordinato il trasferimento in luogo di cura
Il Giudice di Pace di Milano ordina alla Questura il trasferimento in un luogo di cura del cittadino straniero trattenuto presso il CPR di Milano. Nel caso di specie, in sede di istanza di riesame, veniva dimostrata – mediante il deposito della scheda sanitaria richiesta al gestore del centro per rimpatri e della relazione medico-legale del Dott. Nicola Cocco – la particolare situazione di vulnerabilità sanitaria del trattenuto, affetto da problemi di tossicodipendenza e di natura psichiatrica, che lo portavano a compiere gravi atti di autolesionismo. Veniva altresì evidenziata la non idoneità delle sole cure farmacologiche fornite all’interno del CPR, in contrasto con le linee guida del Ministero della Salute in materia di trattamento della dipendenza da oppiacei con farmaci sostitutivi. Il Giudice di Pace di Milano, in conformità con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14340/2025, accertato che la prosecuzione del trattenimento avrebbe comportato un pregiudizio grave e irreparabile per il diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost., ordinava alla Questura il trasferimento del cittadino straniero in un luogo di cura, al fine di tutelare sia il diritto alla salute individuale sia l’interesse statale al rimpatrio. Per completezza, si segnala altresì che, successivamente, la Questura si dichiarava incompetente a disporre detto trasferimento, procedendo alla liberazione del trattenuto tramite il servizio di ambulanza del 118 e fissandogli un appuntamento presso il SERD competente. Giudice di Pace di Milano, ordinanza del 20 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento.
Non convalida del trattenimento al CPR: l’inerzia dello Sportello Unico non può ricadere sul lavoratore straniero
Il caso riguarda un cittadino albanese che è stato trattenuto presso il CPR di Brindisi – Restinco pur avendo avviato la procedura di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a quello per lavoro subordinato. Una situazione aberrante, in quanto il lavoratore è entrato in Italia con regolare visto per lavoro, ha ottenuto il permesso di soggiorno e ne chiede legittimamente la conversione e, per mera negligenza della pubblica amministrazione nell’istruzione delle pratiche, viene persino espulso e privato della libertà personale nonostante egli sia in attesa che il SUI di Taranto gli dia una risposta. Il Prefetto di Taranto, infatti, senza procedere ad alcuna istruttoria adottava il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera rilevando che il cittadino straniero “aveva fatto ingresso in data 6.11.2022 e che era titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionali scaduto il 03.11.2023“. Il Questore di Taranto, in pari data disponeva il trattenimento presso il CPR di Brindisi – Restinco, ex art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 286/98, con la seguente motivazione: “(…) rilevato che è stato adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. B Tui .. emesso dal Prefetto di Taranto in data 18.03.2026; accertato che non è stato possibile eseguire con immediatezza il decreto mediante accompagnamento alla frontiera poiché è necessario acquisire un documento valido per l’espatrio … considerato che nel caso concreto sussistono le condizioni per disporre il trattenimento … e che non è possibile applicare altre misure meno coercitive e che esiste in concreto un rischio di fuga … o che si sottragga all’esecuzione del rimpatrio …“. Al fine di inquadrare meglio la posizione nel territorio nazionale del cittadino albanese ed in opposizione alla richiesta di convalida del trattenimento, si evidenziava al Giudice di Pace di Brindisi, con memoria e documenti ad essa allegati, quanto segue: * il trattenuto aveva fatto ingresso in Italia con regolare visto per motivi di lavoro subordinato, apposto sul suo passaporto, a seguito della aggiudicazione della quota – decreto flussi 2022; * in seguito stipulava il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto con il suo datore di lavoro; * Veniva richiesto il rilascio permesso di soggiorno con apposito modulo che gli veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3.11.2023; * Prima della scadenza del permesso di soggiorno così come prevede la normativa flussi inviava, a mezzo del CAF di Massafra, allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto la domanda di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e quello per lavoro subordinato giusto Modello VB. Al Giudice di Pace di Brindisi si evidenziava che la Prefettura di Taranto – Sportello Unico per l’Immigrazione non aveva ancora definito il procedimento e tanto meno aveva risposto alla domanda di verifica presentata dal lavoratore e, quindi, chi è in attesa della conversione del permesso di soggiorno tramite decreto flussi e possiede la ricevuta della domanda non può essere espulso. La ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno durante la fase di verifica delle quote e, che, non corrispondeva al vero che non era identificato e che non aveva documenti, che non aveva una dimora tanto da ritenerlo a rischio di fuga. A ben vedere gli atti notificati in essi emergeva che il cittadino straniero aveva persino riferito, in modo preciso, anche il suo indirizzo in quanto era titolare di un contratto di locazione da oltre 2 anni regolarmente registrato. Il Gdp di Pace di Brindisi all’esito dell’udienza in camera di consiglio non convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “alla luce della documentazione prodotta risulta che il trattenuto, avendo in corso domanda di conversione del rapporto di lavoro da stagionale a tempo indeterminato, non è allo stato espellibile; considerato altresì che comunque difetterebbe anche il presupposto del richiesto trattenimento in quanto lo straniero ha un documento valido ed un indirizzo di residenza che ha regolarmente comunicato”. Si sottolinea il comportamento del SUI di Taranto in quanto non costituisce un caso isolato ma da oltre due anni il predetto sportello ha congelato i diritti di molti cittadini stranieri non provvedendo ad istruire le loro istanze.  Giudice di Pace di Brindisi, decisione del 20 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Tortura: ecco come l’Italia (non) rispetta gli obblighi della Convenzione ONU
La Rete Italiana per il Supporto alle Persone Sopravvissute a Tortura (ReSST 1), in collaborazione con Action Aid, ha pubblicato il 21 maggio 2026 il rapporto “L’Italia e la riabilitazione delle vittime di tortura” che mostra come l’Italia, al di là di annunci e raccomandazioni non vincolanti, sia ancora largamente inadempiente rispetto agli obblighi internazionali che impongono di rendere accessibili ai sopravvissuti a tortura i servizi specialistici necessari per una piena riabilitazione. Il rapporto, anticipato al Comitato ONU contro la tortura (CAT) in occasione della 7° revisione periodica sull’Italia, sarà discusso in un webinar “L’Italia e la riabilitazione delle vittime di tortura. Come (non) rispettiamo gli obblighi posti dalla Convenzione ONU contro la Tortura”, organizzato dalla ReSST il prossimo lunedì 25 maggio alle 17.30. Al webinar saranno presenti Pietro Buffa, curatore del rapporto, Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere (MSF) e Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS). Iscrizione al webinar CURE SULLA CARTA Il rapporto evidenzia come le Linee Guida del ministero della salute del 2017 hanno un valore di indirizzo, ma non garantiscono il rispetto degli obblighi. Anche il Vademecum sulle vulnerabilità del ministero dell’interno del 2023 rimane un insieme di raccomandazioni non vincolanti e prive di qualsiasi attuazione concreta. Quello che emerge è un sistema in cui il diritto alla riabilitazione esiste formalmente ma non è garantito nella pratica, e dove l’accesso ai servizi dipende più dal territorio in cui ci si trova – o dalla fortuna di incontrare un operatore particolarmente formato – che da una garanzia uniforme dello Stato. Le organizzazioni del privato sociale tamponano dove il pubblico è assente, ma con finanziamenti a progetto, discontinui e non strutturali. «Attualmente l’Italia, la principale destinazione europea per migliaia di persone che hanno subito torture nei paesi di origine o durante il transito, in Libia e in Tunisia, non rispetta nessuno degli obblighi della Convenzione ONU contro la tortura», dichiara la dr.ssa Chiara Montaldo di MSF. «I servizi esistenti si basano quasi interamente su iniziative individuali all’interno del sistema sanitario pubblico e, soprattutto, sul terzo settore». Il risultato è un sistema che, pur esistendo sulla carta, spesso non riesce a garantire un percorso di riabilitazione reale alle persone sopravvissute a tortura. In molte parti dell’Italia mancano ancora servizi dedicati e personale formato per assistere chi ha vissuto torture e violenze estreme. A questo si aggiunge una scarsa collaborazione tra il sistema sanitario e quello dell’accoglienza, oltre all’assenza di strumenti che permettano di verificare se i programmi di riabilitazione funzionino davvero e arrivino alle persone che ne hanno bisogno. Per questo, molte persone sopravvissute a tortura non sono identificate precocemente e faticano ad accedere in tempi rapidi a cure e supporto specialistico continuativo. Secondo l’analisi di Action Aid contenuta nel rapporto, nel sistema di accoglienza non esistono oggi le condizioni minime per riconoscere tortura e traumi complessi, a causa dei servizi drasticamente ridotti, del poco tempo disponibile per ogni persona e dell’aumento delle richieste di protezione. «Così è pressoché impossibile che la vulnerabilità venga individuata e presa in carico per tempo e rischia di emergere solo quando diventa crisi, e la privazione della libertà rischia di tradursi in omissione di protezione», aggiunge Fabrizio Coresi, esperto di migrazioni di ActionAid Italia. Ancora più allarmante la situazione nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR): le visite mediche di ingresso sono descritte come sbrigative, condotte spesso in assenza di mediazione culturale e in presenza delle forze dell’ordine, basate su modelli prestampati che non cercano segni di tortura né valutano la salute mentale. Tra i trattenuti – il cui numero di richiedenti asilo è in forte crescita, con circa il 43% del totale nel 2025 – è realistico che vi siano vittime di tortura, per le quali la detenzione stessa può riattivare traumi e aggravare la sofferenza psichica. Mancano protocolli per la gestione delle vulnerabilità e per la prevenzione del rischio suicidario, come documentato in modo sistematico dal Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà in rapporti che si ripetono, con le stesse criticità, dal 2019 al 2025. A complessive e identiche conclusioni è arrivato anche il CAT nel suo documento di Osservazioni Conclusive, approvato a seguito dell’ultima sessione di revisione periodica sull’Italia. Il CAT si è rammaricato sul fatto che l’Italia non abbia fornito alcuna informazione sull’esistenza di programmi di riabilitazione per le vittime di tortura come previsto dall’articolo 14 della Convenzione ONU. Il CAT ha chiesto all’Italia di garantire che tutte le vittime di tortura ottengano i mezzi per una riabilitazione il più completa possibile (conclusione n.38), e di adottare ulteriori misure per assicurare la tempestiva identificazione delle vittime di tortura (conclusione n.16), tramite di procedure di screening da applicarsi sia all’ingresso in Italia sia al momento dell’ammissione nei centri di trattenimento. LE RICHIESTE ALL’ITALIA La ReSST esorta l’Italia ad attuare le raccomandazioni del CAT in modo da sopperire a questa asimmetria persistente tra gli obblighi assunti e la loro concreta attuazione. «Ovunque si trovi in Italia, un sopravvissuto a tortura dovrebbe avere accesso alle cure», conclude Chiara Montaldo di MSF. «Servono meccanismi finanziari stabili e dedicati per passare da risposte basate sulle emergenze a misure a lungo termine, nonché un sistema di monitoraggio per valutare qualità, efficacia e trasparenza». Il rapporto, nelle raccomandazioni finali, chiede che si vada in una direzione opposta: una legge nazionale, il recepimento delle Linee Guida in tutte le Regioni, investimenti stabili, formazione obbligatoria e un sistema di monitoraggio indipendente che renda conto ogni anno di come vengono spesi i soldi pubblici e di quante vittime di tortura ricevono effettivamente la cura a cui hanno diritto. Scarica il rapporto completo 1. Nata nel 2024, la ReSST riunisce enti pubblici e privati e ONG che gestiscono in Italia programmi o servizi specializzati per la presa in carico di persone che hanno subito tortura: Caritas, Centro immigrazione asilo e cooperazione internazionale (Ciac), Kasbah, Medici Contro la Tortura (MCT), Medici Senza Frontiere (MSF), Medici per i Diritti Umani (MEDU), NAGA, SaMiFo ASLRoma 1 e USL Toscana Centro. La ReSST si pone come obiettivi informare e sensibilizzare sulla tortura e le sue conseguenze, migliorare la disponibilità e la qualità dei servizi per la riabilitazione delle persone sopravvissute a tortura, e promuovere attività di ricerca scientifica, formazione e aggiornamento professionale. Oltre agli enti associati, impegnati in servizi diretti per i sopravvissuti alla tortura, fanno parte della Rete, in qualità di osservatori, anche A Buon Diritto, Amnesty International Italia, Antigone e SIMM – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. ↩︎
Percorsi di inclusione a rischio per i minori arrivati soli in Italia
Ventisette Organizzazioni della società civile chiedono a Governo e Parlamento di non interrompere, tramite la limitazione del sostegno a 19 anni, i percorsi di inclusione degli adolescenti migranti arrivati soli in Italia durante la minore età e di garantire il mantenimento delle tutele previste dalla L.47/2017 (“Legge Zampa”) nell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Il 19 maggio, in occasione dell’incardinamento del Disegno di Legge Immigrazione (S. 1869) in Commissione Affari Costituzionali del Senato, 27 Organizzazioni della società civile impegnate nella tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) 1 richiamano l’attenzione su alcuni elementi del provvedimento che rischiano di incidere in modo significativo sulla vita di migliaia di adolescenti arrivati soli in Italia. Negli ultimi anni, la Legge 47/2017 (“Legge Zampa”) ha reso possibile costruire percorsi concreti di protezione e integrazione, riconosciuti anche a livello europeo. Grazie a questi strumenti, molti giovani hanno potuto studiare, formarsi, lavorare e iniziare a costruire il proprio futuro. Oggi, alcune delle modifiche previste dal DDL rischiano di indebolire proprio quelle leve che permettono a questi percorsi di diventare stabili e duraturi. Tra queste, il ridimensionamento del “prosieguo amministrativo” desta particolare preoccupazione: si tratta dello strumento che oggi consente ai neomaggiorenni di continuare ad essere accompagnati nella difficile transizione all’età adulta e dopo aver compiuto la maggiore età, al massimo fino ai 21 anni, completando studi, formazione e inserimento lavorativo. Il DDL contiene una norma che limita categoricamente questo periodo di prolungato sostegno nell’accoglienza a 19 anni. «Ridurre tassativamente il tempo massimo del sostegno al compimento dei 19 anni, come intende fare il DDL in esame, è una scelta di cui non comprendiamo le ragioni – dichiarano le Organizzazioni – e sappiamo che essa può significare, in molti casi, impedire ai ragazzi e alle ragazze di raggiungere la stabilità necessaria alla loro inclusione positiva nella società. Tale riduzione comporterebbe inoltre, nei fatti, una disparità di trattamento tra i minori non accompagnati e i minori affidati a comunità di tipo familiare o in affido familiare a seguito di un provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare, i quali possono fruire del prosieguo nel sostegno fino a 21 anni». L’esperienza quotidiana nei territori mostra con chiarezza che il passaggio alla maggiore età è una fase delicatissima, soprattutto per chi non ha una rete familiare. È proprio in questo momento che la continuità del supporto fa la differenza tra un percorso che si consolida e uno che si interrompe, con il rischio di scivolare in condizioni di vulnerabilità e marginalità, che portano con sé il rischio di ricadute nello sfruttamento. Preoccupano inoltre le modifiche previste in materia di rimpatrio assistito, che spostano il baricentro decisionale dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa. Si tratta di decisioni che incidono profondamente sui diritti e sul futuro dei minori e che richiedono, per loro natura, le massime garanzie e un’attenzione piena al superiore interesse del minore. Il DDL contiene anche lo schema di legge delega relativo all’attuazione dei Regolamenti e della Direttiva discendenti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: un complesso di disposizioni che può avere un impatto di forte riduzione delle tutele per i minori non accompagnati, in particolare in termini di procedure accelerate, qualità della tutela e trattenimento durante le procedure di screening dopo l’arrivo. Le organizzazioni firmatarie, forti dell’esperienza maturata sul campo, rivolgono quindi un invito al Governo, promotore del DDL, e al Parlamento, che dovrà esaminarlo, affinché la discussione del provvedimento rappresenti un’occasione per rafforzare, e non ridurre, la qualità del sistema di tutela. In particolare, si chiede di: * preservare il prosieguo amministrativo, mantenendo la possibilità di una valutazione caso per caso fino ai 21 anni e di richiederlo anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età * tutelare le garanzie procedurali e il diritto all’ascolto dei giovani coinvolti * mantenere in capo al Tribunale per i minorenni la competenza a decidere sul rimpatrio assistito * assicurare la piena tutela dei minori non accompagnati sin dal momento del loro arrivo in Italia nell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo Non si tratta solo di norme, ma di percorsi reali: di ragazzi e ragazze che stanno cercando di diventare autonomi, di trovare il proprio posto nella società, di contribuire al contesto in cui vivono. Accompagnarli fino in fondo non è un costo: è un investimento che produce inclusione, stabilità e coesione. 1. Promuovono l’appello: ActionAid, Ai.Bi. Amici dei Bambini, Amnesty International Italia, Associazione Agevolando, ASGI, ARCI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CeSPI, CIDAS, CIES ONLUS, CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati, CISMAI, Cooperativa CivicoZero, CNCA, Defence for Children International, Fondazione Migrantes, Fondazione Terre des Hommes Italia, ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà, International Rescue Committee Italia, Intersos, Oxfam Italia, Refugees Welcome, Salesiani per il Sociale, Save the Children Italia, SOS Villaggi dei Bambini, Tutori in Rete. ↩︎
La 5° edizione degli Stati Generali sulla detenzione amministrativa
Gli Stati Generali sulla detenzione amministrativa si svolgeranno in presenza a Milano, presso il Centro Internazionale di Quartiere, e online su piattaforma Zoom. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Il 22 e 23 maggio 2026 si terrà a Milano, presso il Centro Internazionale di Quartiere, la quinta edizione degli Stati Generali sulla detenzione amministrativa: un laboratorio politico e giuridico multidisciplinare che, anno dopo anno, si conferma come uno degli spazi più avanzati di analisi e contrasto del sistema della detenzione amministrativa e del regime dei visti in Europa. L’appuntamento arriva in un momento di passaggio decisivo. Con l’entrata in vigore del Patto europeo su migrazione e asilo prevista per giugno 2026, il diritto europeo in materia di mobilità, libertà personale e protezione internazionale attraversa una trasformazione profonda. Il programma completo Iscrizioni Una trasformazione che non si limita alla produzione di nuove norme, ma investe il livello più insidioso del diritto: quello del linguaggio. Il Patto, infatti, non introduce soltanto dispositivi giuridici più restrittivi, ma riorganizza il vocabolario stesso attraverso cui tali dispositivi vengono pensati e legittimati. Termini come frontiera, solidarietà, libertà e vulnerabilità ricorrono con frequenza nei testi normativi, ma vengono progressivamente svuotati del loro significato consolidato per assumere funzioni nuove, spesso opposte a quelle riconosciute dal diritto, dalle scienze sociali e dall’esperienza concreta delle persone migranti. È da qui che gli Stati Generali scelgono di partire: dal linguaggio. Non si tratta di un esercizio filologico, ma di un’operazione politica e giuridica essenziale. Smontare il lessico del Patto europeo diventa una condizione preliminare per qualsiasi forma di resistenza, sia essa legale, politica o comunicativa. Prima ancora di costruire argomentazioni alternative, è necessario comprendere come il testo normativo abbia già anticipato, neutralizzato e in parte assorbito le categorie attraverso cui si potrebbero rivendicare diritti. Il programma dei due giorni è costruito attorno a quattro panel tematici, ciascuno dedicato a una parola-chiave: frontiera, solidarietà, libertà e vulnerabilità. Ogni panel prende avvio dal significato ordinario del termine – quello che si potrebbe trovare in un dizionario o nel lessico giuridico consolidato – per metterne in evidenza lo scarto rispetto all’uso che ne fa il Patto europeo. Un esercizio di confronto che mira a rendere visibile la distanza tra il linguaggio dichiarato delle politiche migratorie e i loro effetti materiali. L’obiettivo è la costruzione collettiva di un glossario critico: uno strumento di analisi e di intervento che permetta di leggere le trasformazioni in corso non solo come cambiamenti normativi, ma come riscritture profonde delle categorie attraverso cui si definiscono confini, diritti e soggettività. > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Stati generali sulla detenzione amministrativa > (@stopdetenzioneamministrativa)