
Sospensiva ex Lege per illegittima applicazione retroattiva del Regolamento (UE) 2024/1348
Progetto Melting Pot Europa - Monday, August 17, 2026Il Tribunale di Napoli, con decreto del 3 agosto 2026, affronta una delle prime questioni interpretative poste dall’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348, riconoscendo rilevanza, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, al momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, anche quando la successiva formalizzazione mediante modello C3 sia intervenuta dopo il 12 giugno 2026.
La questione assume particolare rilievo anche sul piano processuale. La nuova disciplina ha infatti modificato i termini della procedura accelerata, ampliando il tempo a disposizione dell’Amministrazione per la decisione: nel caso esaminato, applicando il nuovo regime, la Commissione avrebbe rispettato i termini; applicando quello previgente, invece, la procedura accelerata risultava tardiva, con conseguente ritorno alla procedura ordinaria e sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del diniego.
Si tratta di una conseguenza ormai nota dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11399/2024. La peculiarità della decisione del Tribunale di Napoli si colloca però a monte: occorreva stabilire quale delle due discipline fosse applicabile.
Il caso e la decisione
Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 20 maggio 2026, data risultante dallo stesso attestato nominativo provvisorio rilasciato dalla Questura di Benevento. L’Amministrazione aveva però fissato la formalizzazione mediante modello C3 soltanto al 22 giugno 2026, dopo l’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348.
La Commissione Territoriale aveva fatto riferimento alla data del C3 e applicato la nuova disciplina. Con il ricorso si sosteneva, invece, che il differimento della formalizzazione, dipendente dai tempi dell’Amministrazione, non potesse assoggettare a una disciplina sopravvenuta una domanda già presentata.
Il Tribunale accoglie tale impostazione.
L’art. 79 del Regolamento prevede l’applicazione della nuova disciplina alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026, ma non regola espressamente l’ipotesi in cui la volontà sia stata manifestata anteriormente e il C3 formalizzato successivamente.
Secondo il Giudice, tale silenzio non può essere interpretato attribuendo rilevanza decisiva alla sola formalizzazione. L’art. 79 deve essere letto alla luce dell’art. 3, par. 1, n. 12, che attribuisce autonoma rilevanza alla manifestazione della volontà, individuando in essa la nascita della domanda.
Il Tribunale afferma quindi che:
«la disciplina transitoria non può trovare applicazione rispetto a domande già sorte mediante la manifestazione di volontà anteriormente al 12 giugno 2026, ancorché la formalizzazione sia intervenuta successivamente».
Una diversa interpretazione, osserva il decreto, comprometterebbe i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale, finendo per far dipendere la disciplina applicabile dai tempi organizzativi dell’Amministrazione.
A conferma di tale conclusione viene richiamato anche l’art. 17, comma 4, D.L. n. 100/2026, che mantiene la disciplina previgente per i procedimenti avviati a seguito di domande presentate anteriormente al 12 giugno 2026.
Le conseguenze sulla procedura accelerata
Individuata nel 20 maggio 2026 la data rilevante, trova dunque applicazione la disciplina previgente e, con essa, i relativi termini della procedura accelerata.
È proprio questo passaggio a produrre una conseguenza decisiva: la procedura che sarebbe risultata tempestiva secondo i nuovi termini non lo è più alla luce di quelli previgenti.
Il Tribunale rileva quindi la violazione della procedura accelerata e, sulla scia del principio ormai consolidato dalle Sezioni Unite, ne fa discendere il ritorno del procedimento nell’alveo della procedura ordinaria e la conseguente produzione automatica dell’effetto sospensivo.
Non viene pertanto concessa una sospensione sulla base di una valutazione discrezionale del fumus e del periculum: il Tribunale dichiara un effetto già prodotto dalla legge, concludendo:
«dichiara sospesa ex lege l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato».
L’interesse della pronuncia risiede dunque soprattutto nel principio che ne costituisce il presupposto: una domanda sorta mediante manifestazione della volontà prima del 12 giugno 2026 non può essere attratta nella nuova disciplina per il solo fatto che l’Amministrazione ne abbia formalizzato il C3 successivamente.
I tempi dell’Amministrazione non possono, in altri termini, determinare quale disciplina debba essere applicata al richiedente.
Tribunale di Napoli, decreto del 3 agosto 2026Si ringrazia l’Avv. Avv. Daniele De Medici (Benevento) per la segnalazione e il commento.