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Socio-technical imaginaries of security in EU migration governance
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università degli Studi di Bologna Department of Political and Social Sciences Master’s Degree in International Relations SOCIO-TECHNICAL IMAGINARIES OF SECURITY IN EU MIGRATION GOVERNANCE: CHALLENGING THE MYTH OF TECHNOLOGICAL NEUTRALITY IN EU MIGRATION PACT AND RETURN REGULATION Dissertation in Criminology of the Borders Di Valeria Gentili (2025-2026) Scarica l’elaborato (EN) INTRODUZIONE Da diversi anni, il settore della sicurezza e della difesa è profondamente attraversato da processi di trasformazione digitale che ne hanno ridefinito strumenti, pratiche e modalità operative attraverso l’impiego di un articolato ecosistema tecnologico. Quest’ultimo ricomprende banche dati, algoritmi decisionali, sistemi di intelligenza artificiale, droni, sensori di movimento, telecamere di sorveglianza e tecnologie di identificazione biometrica. Si tratta di un ambito caratterizzato da una pluralità di attori e da una salda sinergia tra governi e colossi tecnologici, comunemente noti come Big Tech. Tali società si configurano come le principali produttrici di tecnologie di sorveglianza, fungendo da fornitrici privilegiate per gli Stati, che ne costituiscono i clienti primari. All’interno di questo intreccio – frequentemente definito security-industrial complex – convergono e si alimentano a vicenda gli interessi di imprese private, imprenditori, partiti politici, esperti di IT, forze dell’ordine, centri di ricerca e consulenti di sicurezza. La gestione delle frontiere e della mobilità umana è da tempo integrata nel comparto della sicurezza e rappresenta, di conseguenza, uno degli ambiti in cui le tecnologie digitali trovano l’applicazione più pervasiva. Nel corso del tempo, i confini sono divenuti veri e propri laboratori di sperimentazione per nuovi dispositivi tecnologici, testati sul campo sia su persone documentate sia su individui irregolari. Da un lato, le frontiere – storicamente concepite come linee fisse e visibili – si sono ulteriormente fortificate grazie a sistemi avanzati, dalle torri di sorveglianza alle reti radar e di sensori schierate lungo i tratti confinari. Dall’altro, proprio in virtù di tali tecnologie, la frontiera è sfuggita al controllo visivo immediato, facendosi mobile, invisibile e onnipresente. Non è più necessario raggiungere il confine fisico per essere identificati: la frontiera si proietta potenzialmente ovunque, manifestandosi nelle termocamere in dotazione alle forze di polizia nelle foreste balcaniche, nei sistemi TVCC dei centri commerciali o nei varchi aeroportuali europei, dove dispositivi automatizzati tracciano e identificano istantaneamente le persone in movimento. L’impiego delle tecnologie digitali nella gestione dei flussi migratori si inserisce in un mutamento di paradigma che ha ridefinito la concettualizzazione e il governo della mobilità umana. A partire dagli ultimi decenni del Novecento, infatti, il fenomeno migratorio è stato progressivamente riletto in chiave emergenziale e associato alla criminalità e al terrorismo. Di conseguenza, la migrazione è stata inquadrata prevalentemente come una minaccia alla sicurezza nazionale anziché come un fenomeno sociopolitico, orientando le risposte istituzionali verso un approccio rigidamente securitario. Ciò si è tradotto nel potenziamento del controllo confinario e nel consolidamento dei meccanismi di espulsione e respingimento, contesti nei quali il ricorso agli strumenti digitali ha conosciuto una costante crescita. All’interno dell’Unione Europea questa dinamica trova riscontri paradigmatici: dall’impiego dei droni di Frontex per il pattugliamento del Mediterraneo centrale – volti a guidare le intercettazioni in mare delle guardie costiere – all’installazione lungo i confini terrestri di torri di sorveglianza automatizzate con termocamere a lungo raggio. Tale tendenza emerge altresì nel finanziamento europeo a progetti di ricerca altamente controversi come iBorderCtrl, fondato su algoritmi per l’analisi delle micro-espressioni facciali a scopo di “lie detection”. Un controllo pervasivo analogo si ritrova nei centri di detenzione greci, strutturati su reti di sensori, telecamere, droni e varchi biometrici, così come nell’espansione delle banche dati europee per il tracciamento sistematico di chi fa ingresso nel territorio dell’Unione. Infine, questa logica trova la sua massima formalizzazione politica e giuridica nel Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo e nel collegato Regolamento sui Rimpatri, due cornici normative che basano i processi di identificazione e sorveglianza sull’interoperabilità dei dati biometrici e digitali. Muovendo da tale contesto, il presente lavoro di tesi intende indagare criticamente questo massiccio dispiegamento di strumenti digitali, mettendo in discussione l’idea – sostenuta dai loro fautori – secondo cui essi possano essere impiegati in modo neutrale, razionale e con benefici diffusi per tutti gli attori coinvolti. A questo scopo, si rende necessario interrogare le motivazioni politiche e sociali, nonché gli orizzonti ideologici, che alimentano il crescente affidamento alla tecnologia nei processi di sicurezza e controllo confinario. Ci si chiede pertanto se, entro un quadro segnato da dinamiche di securitizzazione ed esternalizzazione delle frontiere e dalla criminalizzazione di determinate categorie di migranti, le tecnologie digitali possano davvero operare quali strumenti oggettivi, o se, al contrario, non contribuiscano a consolidare e riprodurre tali processi. Per rispondere a tale interrogativo, l’indagine si articolerà lungo due assi principali. In primo luogo, verranno esaminate le banche dati europee per la gestione delle frontiere – i cosiddetti sistemi IT su larga scala -, analizzandone l’architettura originaria e l’evoluzione riformatrice fino allo scenario attuale, per comprendere come tali infrastrutture si siano adeguate alle crescenti istanze di sorveglianza. In secondo luogo, l’attenzione si sposterà sulle novità introdotte dal Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo e dalla proposta di Regolamento sui Rimpatri, approfondendo il modo in cui entrambi gli strumenti normativi imperniano la propria efficacia sull’uso del digitale. In quest’ambito, un focus specifico sarà dedicato all’evoluzione del sistema Eurodac e all’implementazione delle tecnologie biometriche – quali il riconoscimento facciale e la rilevazione delle impronte digitali – impiegate sia nelle procedure di screening ai confini sia all’interno dello spazio europeo. Attraverso la disamina di questi dispositivi e del loro utilizzo nell’ambito delle politiche migratorie dell’Unione, l’obiettivo finale sarà verificare se e in che misura la concreta attuazione di tali tecnologie alimenti le logiche di controllo, tracciamento ed esclusione che caratterizzano la governance europea dei confini. Occorre infine sottolineare la profonda interconnessione tra i due ambiti di analisi: il Patto trova infatti la propria chiave di volta nell’interoperabilità delle banche dati europee e, in particolare, in Eurodac, che ne costituisce il vero e proprio braccio operativo informatico. Comprendere il contesto specifico in cui le tecnologie digitali vengono implementate, gli interessi che servono e le pratiche che facilitano è di fondamentale importanza. Tale architettura tecnologica si inserisce infatti entro un quadro sempre più repressivo e orientato al controllo, una realtà che sia il Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo sia il Regolamento sui Rimpatri consolidano formalmente. L’urgenza di analizzare questo fenomeno deriva innanzitutto dal fatto che sia le riforme relative ai sistemi IT europei sia il Nuovo Patto comportano conseguenze profonde e destabilizzanti per la vita di migliaia di cittadini di paesi terzi. Eppure, questi sviluppi spesso sfuggono al controllo pubblico, con decisioni cruciali prese in uno stato di diffusa inconsapevolezza. Tuttavia, i cambiamenti strutturali introdotti ai vertici dell’Unione Europea, insieme alle modalità operative di questo impianto tecnologico, portano con sé implicazioni significative per le pratiche contemporanee di sorveglianza, controllo e raccolta dati. Infatti, come questa tesi intende dimostrare, queste ultime stanno diventando sempre più totalizzanti, estendendo la loro portata su uno spettro sempre più ampio di individui. Tale scenario richiede dunque monitoraggio rigoroso, una profonda comprensione e una critica sistematica di ogni deriva che si traduca in violazioni dei diritti fondamentali anziché nel bene pubblico – specialmente in considerazione del fatto che questo apparato risponde agli interessi dei centri di potere, i quali definiscono chi debba essere sorvegliato in funzione di precisi obiettivi politici. Allo stato attuale, questi obiettivi appaiono saldamente diretti verso la sorveglianza di un numero sempre maggiore di individui e il controllo totale della mobilità umana. I processi decisionali in questo campo procedono in modo sottile, lento e incrementale, consolidandosi nell’arco di decenni attraverso il coinvolgimento di una pluralità di attori che mettono a punto le politiche pubbliche sulla base di interessi stratificati. Nel caso dell’Unione Europea, il percorso verso le riforme analizzate in questo lavoro è il risultato di dinamiche di lunga data guidate dagli interessi politici ed economici dei governi, delle Big Tech e delle multinazionali private. Oggi, questo complesso di sicurezza-industriale trova nella tecnologia il proprio perno: prodotta dai mercati privati, essa viene impiegata dalle istituzioni statali nella gestione migratoria e, più ampiamente, nelle politiche di sicurezza. Alla luce di ciò, demistificare le ragioni e le forme di questa strumentalizzazione diventa un imperativo analitico. Tale prospettiva porta a chiedersi se la tecnologia possieda un potenziale emancipatorio destinato a rimanere inespresso finché la sua progettazione risponde prevalentemente alle esigenze degli attori egemoni. In questo senso, il problema non risiede nella tecnologia in sé, ma piuttosto i quadri sociali, politici ed economici all’interno dei quali viene sviluppata e dispiegata. Come suggerito da esempi quali le tecnologie utilizzate per la giustizia climatica, per favorire decisioni trasparenti e responsabili o per colmare le disuguaglianze sistemiche, un uso giusto ed etico degli strumenti digitali è del tutto possibile e i risultati dipendono dalle logiche che ne governano la progettazione e l’uso. Infine, nell’esaminare un dispiegamento così pervasivo di strumenti digitali all’interno delle politiche migratorie europee, sorge una domanda ancora più ampia: è la tecnologia a servire le frontiere, o sono le frontiere a servire la tecnologia? Interrogare questa dinamica è fondamentale per evitare che questo apparato tecnologico – e gli interessi nascosti che lo guidano – continui a infliggere danni sistemici a popolazioni che sono già emarginate, o che rischiano di diventarlo proprio perché la tecnologia viene usata come un’arma per profitto economico e politico. Soprattutto nell’attuale clima legislativo plasmato dal Patto e dal Regolamento sui Rimpatri, e all’interno di un contesto sociale caratterizzato da proposte legislative sulla “re-migrazione” in Italia e da violente proteste anti-immigrazione a Belfast, è impossibile non temere che la tecnologia venga usata come un’arma per allinearsi a queste tendenze xenofobe e restrittive. Pertanto, è imperativo comprendere a fondo come questo strumento venga dispiegato, perché la conoscenza è potere, ed è fondamentale che questo potere sia detenuto da coloro le cui azioni sono guidate da interessi diversi dal profitto economico e dalla sorveglianza. Per condurre la ricerca svolta, si è scelto di adottare le lenti teoriche della criminologia digitale (digital criminology) e degli studi critici sulla sicurezza (Critical Security Studies). La criminologia digitale muove dal presupposto che la realtà contemporanea si configuri come una dimensione tecnosociale, in cui società e tecnologia risultano ormai inscindibili, influenzandosi reciprocamente in modo continuo. Questa costante interazione ha ridefinito le pratiche di sicurezza e di controllo sociale, con un impatto significativo sulla gestione della mobilità. Tale prospettiva permette dunque di decostruire l’infrastruttura tecnologica delle frontiere europee, sfidando la sua immagine di mero insieme di strumenti neutrali al fine di mostrarla, al contrario, come un complesso di dispositivi denso di implicazioni politiche e sociali. Inoltre, questo approccio evidenzia come la dimensione digitale possa trasformarsi in un vettore di controllo e di riproduzione delle disuguaglianze, un aspetto che trova ampio spazio di approfondimento all’interno della presente tesi. Per quanto riguarda i Critical Security Studies, si tratta di un quadro concettuale che fornisce gli strumenti analitici per connettere l’implementazione dell’infrastruttura tecnologica europea con le dinamiche di securitizzazione, esternalizzazione e criminalizzazione di specifiche categorie di persone in movimento. In particolare, questa lente teorica consente un’analisi del contesto politico e discorsivo che caratterizza i casi di studio presi in esame, focalizzandosi su come la percezione della migrazione sia mutata al punto da inquadrare il fenomeno come una minaccia e sul conseguente impatto che tale cambiamento ha avuto sulle politiche migratorie europee. Così, l’integrazione di questi due quadri teorici permette un approccio di ricerca critico volto a smantellare i discorsi istituzionali sulla sicurezza e a stimolare una profonda riflessione sulle reali logiche nascoste dietro l’uso della tecnologia. Per raggiungere questo obiettivo, è stata condotta un’analisi qualitativa del contenuto di fonti normative e documenti ufficiali, tra cui Regolamenti e decisioni dell’UE, direttive, proposte legislative e comunicazioni della Commissione Europea, nonché documentazione istituzionale delle Agenzie europee. L’obiettivo di questo esame non è stato semplicemente quello di decodificare il testo letterale, ma di portare alla luce le logiche sottostanti e di verificare se la tecnologia si configuri effettivamente come uno strumento neutrale. Tra le fonti supplementari consultate figurano testi della letteratura scientifica e accademica di riferimento, fonti giornalistiche e di attualità e contenuti multimediali. All’interno di questo quadro, un’importanza centrale è stata attribuita ai rapporti e ai briefing di ONG e coalizioni di esperti di diritti digitali, utilizzati in particolare per lo studio del Patto sulla Migrazione e l’Asilo e della proposta di Regolamento sui Rimpatri. Questa scelta si è resa necessaria trattandosi di un campo normativo estremamente recente e in continua evoluzione; un terreno inedito le cui reali conseguenze a lungo termine su piano pratico e tecnologico potranno essere verificate solo in futuro. Il primo capitolo di questa tesi esaminerà le motivazioni socio-politiche e gli eventi che hanno portato alla creazione della cosiddetta “frontiera digitale” (denominata anche “technoborder”). In particolare, esplorerà come l’impiego delle tecnologie digitali nella gestione dei confini e della mobilità sia strettamente connesso alle dinamiche della globalizzazione e del neoliberismo. Questi processi hanno infatti condotto a una securitizzazione delle frontiere che si è evoluta oggi in una vera e propria “tecno-securitizzazione” grazie alle più recenti innovazioni tecnologiche. L’analisi mostrerà come questa tendenza abbia ridefinito il fenomeno migratorio, identificandolo come una minaccia alla sicurezza e consolidando così il nesso tra migranti irregolari e criminalità. In questo contesto, un ruolo catalizzatore è stato svolto dalla paura: sebbene il dibattito sulla securitizzazione fosse già in atto, gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti hanno legittimato un’accelerazione della digitalizzazione delle frontiere, specialmente attraverso l’uso delle tecnologie biometriche. Successivamente, il capitolo approfondirà le trasformazioni strutturali subite dalle frontiere a seguito della loro digitalizzazione e il loro impatto su chi le attraversa. Si discuterà di come esse siano diventate “semi-permeabili” in relazione alla funzione di filtraggio che svolgono, proprio attraverso le tecnologie digitali. Queste ultime, infatti, permettono la raccolta di dati sulla base dei quali avviene una rapida selezione – il cosiddetto social sorting – che distingue i soggetti “desiderabili”, i quali attraversano i confini senza ostacoli, da quelli “indesiderabili”, che vengono invece intercettati. Per comprendere appieno questo meccanismo, verranno introdotti i concetti di profilazione del rischio (risk profiling) e di governance preventiva della mobilità (pre-emptive mobility governance), evidenziando come l’obiettivo sia quello di intercettare le potenziali minacce tramite la profilazione prima che gli individui raggiungano fisicamente la frontiera, esercitando così un controllo anticipato sulla mobilità. Il secondo capitolo sposterà l’attenzione sull’infrastruttura tecnologica europea per il controllo e la gestione delle frontiere, occupandosi nello specifico delle banche dati progettate a tal fine. Verrà innanzitutto esaminato il ruolo dell’Agenzia dell’Unione Europea per la Gestione Operativa dei Sistemi IT su Larga Scala (eu-LISA), che gestisce i database europei dal 2012. Il ruolo di eu-LISA sarà analizzato per portare alla luce gli immaginari, i progetti politici e le visioni del futuro che guidano questo attore, condizionando direttamente la progettazione e la riforma degli archivi digitali. Saranno presi in considerazione sia i primi sistemi informativi, come SIS, VIS ed Eurodac, sia quelli più recenti, come EES ed ETIAS. L’obiettivo è tracciarne l’evoluzione nel corso degli anni, identificando gli interessi politici e l’approccio ideologico dietro ogni modifica. L’analisi dimostrerà come sia le vecchie che le nuove banche dati convergono verso un’unica direzione e un’identica necessità: estendere la sorveglianza e il controllo sul maggior numero possibile di persone in movimento. Infine, il terzo capitolo esaminerà il Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo, in vigore dal 12 giugno 2026, e la proposta di Regolamento sui Rimpatri. L’obiettivo sarà quello di analizzare come entrambi gli strumenti legislativi si affidino pesantemente all’uso massiccio di tecnologie digitali e biometriche. Nello specifico, si vedrà come l’efficacia del Patto dipenda fortemente dall’interoperabilità delle banche dati europee (in primis Eurodac) e dall’identificazione biometrica all’ingresso delle frontiere, che diventa fondamentale per reindirizzare rapidamente i migranti verso le corrette procedure di asilo o di rimpatrio. La parte finale del capitolo si concentrerà sulla proposta di Regolamento sui Rimpatri, evidenziando il rischio di un’estensione della sorveglianza digitale anche all’interno degli Stati membri, in particolare attraverso misure di rintracciamento per identificare i cittadini di paesi terzi in situazione irregolare. Sia la proposta di Regolamento sui Rimpatri sia il nuovo Patto prevedono una raccolta massiccia di dati sensibili, un aspetto di cui verranno sottolineati rischi e criticità. Infine, l’analisi esaminerà anche come entrambi gli strumenti normativi rischino di estendere la detenzione amministrativa, la quale ha luogo in strutture notoriamente iper-tecnologizzate al fine di garantire sorveglianza e sicurezza. Il terzo capitolo lascerà aperta una questione cronologica: mentre il Patto entrerà in vigore nel giugno 2026, la proposta di Regolamento sui Rimpatri, al momento della stesura di questa tesi, è ancora in fase di discussione. Tuttavia, il quadro delineato da entrambi gli strumenti solleva notevoli preoccupazioni circa il loro carattere repressivo. L’intento sembra infatti essere quello di facilitare le espulsioni e ostacolare l’esercizio del diritto di asilo; in questo scenario, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nel veicolare tali obiettivi.
Indagine su una frontiera al di sopra di ogni sospetto
Il Patto europeo su migrazione e asilo, entrato nella sua fase applicativa, ridisegna le procedure di frontiera e introduce nuovi istituti la cui portata concreta si misura sui territori, prima ancora che nelle norme. Indagine su una frontiera al di sopra di ogni sospetto è un ciclo di cinque incontri online che attraversa altrettanti punti della frontiera siciliana – Pantelleria, Pozzallo, Lampedusa, Agrigento e Messina – per osservare come queste procedure prendono forma nella prassi. Ogni appuntamento si articola in due parti: una prima dedicata al contesto territoriale e al funzionamento dell’hotspot, una seconda di approfondimento giuridico. Gli incontri, a cura di Spazi Circolari e Studio legale Antartide, si terranno sul canale YouTube di Melting Pot, da settembre a dicembre 2026, sempre dalle ore 18.00 alle 19.00. -------------------------------------------------------------------------------- 1° INCONTRO – PANTELLERIA Martedì 15 settembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatrici: Avv.ta Giulia Crescini e Avv.ta Federica Remiddi – Studio Legale Antartide Prima parte (contesto e prassi) Pantelleria: un laboratorio delle nuove procedure di frontiera Il contesto dell’isola di Pantelleria, il funzionamento dell’hotspot e le modalità di applicazione delle nuove procedure di frontiera previste dal Patto europeo in un territorio caratterizzato da un peculiare regime operativo. Seconda parte (focus giuridico) L’analisi giuridica della procedura di screening e del nuovo istituto del fermo introdotto dal D.L. n. 100/2026 -------------------------------------------------------------------------------- 2° INCONTRO – POZZALLO Martedì 29 settembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatori/trici: Avv. Salvatore Fachile e Avv.ta Loredana Leo – Studio Legale Antartide (in aggiornamento) Prima parte (contesto e prassi) Le procedure di frontiera a Pozzallo Analisi del contesto territoriale e delle modalità concrete di applicazione delle procedure di frontiera presso l’hotspot di Pozzallo. Seconda parte (focus giuridico) L’emersione delle vulnerabilità sociali, con focus specifico sulle vittime di tratta Gli strumenti di individuazione ed emersione delle situazioni di vulnerabilità, con particolare riferimento alle persone vittime di tratta e sfruttamento e alle garanzie previste durante la procedura di frontiera. -------------------------------------------------------------------------------- 3° INCONTRO – LAMPEDUSA Giovedì 15 ottobre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatrici: Avv.ta Lucia Gennari e Avv.ta Cristina Laura Cecchini – Studio Legale Antartide (in aggiornamento) Prima parte (contesto e prassi) Lampedusa e le procedure di frontiera Il contesto dell’isola e l’applicazione delle procedure di frontiera nell’hotspot di Lampedusa. Seconda parte (focus giuridico) Vulnerabilità sanitarie, tutela della salute e soccorso in mare L’emersione delle vulnerabilità sanitarie, il ruolo del personale medico e delle organizzazioni impegnate nelle attività di ricerca e soccorso in mare nell’ambito delle nuove procedure. -------------------------------------------------------------------------------- 4° INCONTRO – AGRIGENTO (FOCUS SPECIFICO SU VILLA SIKANIA E/O LICATA) Martedì 17 novembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatrici: Avv.ta Giulia Crescini e Avv.ta Federica Remiddi – Studio Legale Antartide (in aggiornamento) Prima parte (contesto e prassi) Le procedure di frontiera nel territorio agrigentino Il contesto territoriale e l’applicazione delle procedure di frontiera presso Villa Sikania e/o Licata. Seconda parte (focus giuridico) Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e obblighi di segnalamento; il nuovo meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali Analisi del nuovo sistema di limitazione della libertà di circolazione previsto durante la procedura di frontiera e degli obblighi imposti ai richiedenti asilo; analisi del meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali previsto come garanzia dal Patto UE. -------------------------------------------------------------------------------- 5° INCONTRO – MESSINA Martedì 15 dicembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatrici: Avv.ta Lucia Gennari e Avv.ta Cristina Laura Cecchini – Studio Legale Antartide (in aggiornamento) Prima parte (contesto e prassi) Le procedure di frontiera nell’hotspot di Messina Il funzionamento dell’hotspot di Messina e le modalità applicative delle procedure di frontiera. Seconda parte (focus giuridico) I Paesi di origine statisticamente sicuri Il nuovo sistema di individuazione dei Paesi statisticamente sicuri, il suo impatto sull’esame delle domande di protezione internazionale e le principali questioni interpretative.
Una cassetta degli attrezzi al tempo del Patto UE: intervista a Enrica Rigo
È iniziata l’implementazione del Patto europeo su migrazioni e asilo, la radicale riforma della normativa che ridisegna le procedure applicate alle persone migranti che arrivano in Europa. Si tratta di un cambiamento di ampissima portata, che accentua la selettività dei meccanismi di accesso, la limitazione della libertà personale e il controllo della mobilità. Per prepararsi a fare i conti con questa trasformazione può essere utile interrogarsi non soltanto sul contenuto delle nuove norme, ma anche sulle categorie, i saperi e i paradigmi attraverso cui leggere questa fase da una prospettiva critica.  In previsione di un prossimo numero della rivista Controfuoco dedicato al Patto Ue, abbiamo deciso di anticipare la sua pubblicazione con una serie di interviste video per cominciare a rispondere ad alcune domande centrali: come cogliere la portata dei cambiamenti in corso? Come indagarne concretamente gli effetti? Quali strumenti teorici e politici possiamo utilizzare per contestare il Patto? Ne parliamo insieme a Enrica Rigo, docente associata del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre e attivista. IL PATTO EUROPEO SU MIGRAZIONI E ASILO VIENE SPESSO RAPPRESENTATO COME UNA SVOLTA. DAL TUO PUNTO DI VISTA DETERMINA DAVVERO UN CAMBIO DI PARADIGMA OPPURE SI COLLOCA IN SOSTANZIALE CONTINUITÀ CON LA RAZIONALITÀ DELLE POLITICHE MIGRATORIE EUROPEE CHE ABBIAMO CONOSCIUTO NELL’ULTIMO DECENNIO? Penso che siano vere entrambe le letture. Da un lato, il Patto fa proprie e istituzionalizza procedure che sono state progressivamente implementate nei diversi Paesi europei. Basti pensare alla procedura hotspot, che ereditiamo dalla cosiddetta “crisi delle migrazioni” del 2015 – o, se la si guarda da una prospettiva diversa, dalla “lunga stagione delle migrazioni”. Lo stesso vale per le procedure di screening e di monitoraggio, sperimentate soprattutto nei Paesi del Nord Europa. Sotto questo profilo esistono certamente linee di continuità. Dall’altro lato, però, il fatto stesso di mettere tutte queste procedure a sistema rappresenta, a mio avviso, un elemento di discontinuità. È una modalità tipica della trasformazione della crisi in una forma permanente di governo delle migrazioni. Le crisi delle frontiere, infatti, si sa quando iniziano, ma non finiscono mai: lasciano in eredità metodologie di confinamento, screening e controllo che continuano a operare anche dopo la fase emergenziale. L’istituzionalizzazione di queste pratiche costituisce quindi un passaggio nuovo. Del resto, da quando la Comunità europea è diventata Unione europea, questa mi sembra la riforma più complessiva. Credo inoltre che questa istituzionalizzazione europea renda più difficile quel gioco di sponda che, fino a oggi, era stato possibile. Il diritto dell’Unione poteva infatti essere utilizzato, attraverso interpretazioni estensive, per aprire spazi rispetto ai limiti del diritto nazionale; viceversa, alcuni limiti posti dagli ordinamenti nazionali potevano essere valorizzati, soprattutto davanti ai giudici, come controcanto rispetto alle norme europee. Questa omogeneizzazione – termine che spesso viene considerato positivo – dal mio punto di vista non lo è affatto. Al contrario, restringe gli spazi di agibilità. Se quindi ragioniamo nei termini di continuità e discontinuità, credo che entrambe le chiavi di lettura siano fondate. Tuttavia, il Patto traccia una direzione molto netta: quella della chiusura. L’idea che l’Europa potesse essere uno spazio nel quale la cittadinanza nazionale perdeva progressivamente importanza, a favore dell’apertura di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, com’era definito un tempo, mi sembra completamente dismessa. Al suo posto emerge un modello di governo delle migrazioni nel quale l’accesso ai diritti diventa sempre più difficile. Ho l’impressione che lo standard cui ormai ci si accontenta sia quello della tutela minima dell’habeas corpus e nient’altro. È venuta meno qualsiasi aspirazione di inclusione dentro un’idea di cittadinanza pregna dal punto di vista dei diritti. GRAZIE PER QUESTA PANORAMICA, CHE CI AIUTA A FAMILIARIZZARE CON IL PATTO E A COLLOCARLO NEL PIÙ AMPIO PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA. VORREI CHIEDERTI DI SOFFERMARTI SUL SIGNIFICATO POLITICO DEL PATTO. HAI GIÀ OFFERTO ALCUNE LENTI INTERPRETATIVE MOLTO UTILI, MA TI CHIEDEREI SE C’È ALTRO CHE RITIENI IMPORTANTE COGLIERE RISPETTO ALL’IDEA DI FRONTIERA E DI GOVERNO DELLE MIGRAZIONI CHE EMERGE DALLA NUOVA NORMATIVA E DALLA SUA FASE DI IMPLEMENTAZIONE. Partirei proprio dalla fase di implementazione, perché ieri si è svolto un incontro di un network europeo di ricercatrici, ricercatori, attiviste e attivisti che ha avviato una rete informale di monitoraggio dell’attuazione del Patto. Naturalmente è ancora molto presto: il Patto è entrato in vigore da poco più di un mese. Ciò che finora emerge rispetto alle procedure di frontiera, alla detenzione amministrativa e ai rimpatri non sembra corrispondere alla retorica che ha accompagnato l’approvazione del Patto. Questa osservazione non riguarda soltanto l’Italia. È stata condivisa anche da ricercatrici e ricercatori tedeschi e polacchi, in particolare con riferimento al confine tra Polonia e Bielorussia. Per ora sembra quasi che si sia partiti con il freno tirato. Non so ancora quale interpretazione dare a questa dinamica. Probabilmente dipende anche dal fatto che i meccanismi previsti dal Patto sono molto complessi e richiedono tempi lunghi di implementazione. Se dovessi fare una previsione, direi che l’impatto concreto potrebbe rivelarsi minore rispetto alla retorica e alle aspettative che hanno accompagnato questa riforma. Questo riguarda il piano dell’attuazione. Se invece guardiamo all’intenzione politica che emerge dal Patto, mi sembra che il suo significato sia molto chiaro. A mio avviso, il Patto estende la dimensione della frontiera e, con essa, quella della precarizzazione dei diritti e della loro progressiva riduzione. Estende enormemente quel circuito di illegalizzazione che la frontiera produce. Questa estensione è insieme spaziale e temporale. Faccio un esempio molto concreto. Come clinica legale abbiamo iniziato, per la prima volta, a entrare nel CPR di Ponte Galeria insieme al Garante delle persone private della libertà personale. Fino a oggi avevamo preferito svolgere un’attività diversa: fare le avvocate e gli avvocati nel CPR piuttosto che gli osservatori. Abbiamo deciso di intraprendere anche questa attività proprio per colmare la mancanza di informazioni. Nel CPR di Ponte Galeria, che è il più grande d’Italia, oggi ci sono persone che vivono in Italia da trent’anni, perfino da quarant’anni. Non sto esagerando. Si tratta di situazioni di estrema marginalità sociale, gestite attraverso il confinamento e inserite in un circuito permanente di andata e ritorno tra carcere e CPR, ma anche semplicemente tra CPR e CPR. Lo stesso fenomeno lo osserviamo nei cosiddetti ghetti dei lavoratori migranti. Anche lì aumenta continuamente l’età delle persone presenti. Un tempo, in luoghi come il ghetto di Rignano, si incontravano soprattutto migranti arrivati da poco in Italia, che svolgevano il lavoro agricolo come una fase iniziale del proprio percorso. Oggi, invece, si trovano sempre più spesso persone di sessantacinque o settant’anni. Perché? Perché anche quel contesto diventa un circuito dal quale non si esce più. Una condizione di marginalità lavorativa permanente. Nessuno aspira a fare il bracciante agricolo per tutta la vita. Invece, sempre più frequentemente, si trasforma in una condizione definitiva. Quando parlo di estensione della frontiera mi riferisco proprio a questo: a un processo che riguarda certamente la frontiera fisica, ma anche le frontiere economiche, sociali e simboliche. L’IMPLEMENTAZIONE DEL PATTO È ANCHE UN’OCCASIONE, DA UNA PROSPETTIVA CRITICA, PER INTERROGARSI SULLO STATO DI SALUTE DEI SAPERI CHE SI OCCUPANO DI POLITICHE MIGRATORIE, SIA QUELLI PRODOTTI NEI CIRCUITI ACCADEMICI SIA QUELLI CHE SI SVILUPPANO FUORI DALL’UNIVERSITÀ. HAI L’IMPRESSIONE CHE, IN QUESTA FASE, QUESTI SAPERI FACCIANO FATICA A INCIDERE NELLO SPAZIO PUBBLICO E POLITICO, IN ITALIA E IN EUROPA? Mi sembra che i saperi critici continuino a utilizzare uno strumentario concettuale elaborato ormai più di vent’anni fa, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. Penso a categorie come il confine poroso, il confine come strumento epistemologico dell’inclusione selettiva, il confine come moltiplicatore dei regimi del lavoro o ancora all’autonomia delle migrazioni. Si tratta di strumenti teorici che continuano a essere importanti e, sotto molti aspetti, ancora estremamente utili. Allo stesso tempo, però, è significativo osservare che quello stesso periodo storico fu anche una fase nella quale il variegato mondo delle ONG, del volontariato cattolico e di molte altre realtà sociali esercitava una capacità di influenza sul dibattito pubblico che oggi mi sembra essersi notevolmente ridotta. D’altra parte, però, negli stessi anni si sono sviluppate pratiche radicali di contestazione che considero estremamente importanti. Penso, ad esempio, a ciò che accade nel Mediterraneo con le attività di search and rescue. Ritengo che abbiano un valore politico fondamentale. Oggi non abbiamo più grandi mobilitazioni come quelle dei primi anni Duemila. Ricordo, ad esempio, la manifestazione contro la legge Bossi-Fini. Proprio in questi giorni ricorrono i venticinque anni del G8 e se ne è parlato molto. La manifestazione che aprì quelle giornate, dedicata alla libertà di movimento, fu probabilmente la prima manifestazione di quelle dimensioni ad assumere in modo così chiaro quella prospettiva. Quel tipo di attivismo e quel discorso teorico che poi si riversava nelle piazze oggi non li abbiamo più. Al tempo stesso, però, oggi esistono pratiche di contestazione molto radicali, che hanno radicalizzato anche il mondo delle ONG e che considero molto importanti. In una fase in cui siamo minoritari e minoritarie – non c’è dubbio – le pratiche hanno una valenza molto importante dal punto di vista della costruzione discorsiva e dell’allargamento delle possibilità, anche dal punto di vista della riflessione teorica. Riuscire a individuare pratiche capaci, anche se sviluppate da poche persone, di inserire dei granelli d’inceppamento nella filiera dei confini e delle deportazioni mi sembra oggi uno dei terreni più importanti da osservare e da coltivare. HAI GIÀ INIZIATO A RISPONDERE ANCHE ALLA DOMANDA CHE AVEVO PREPARATO SUCCESSIVAMENTE. TI AVREI VOLUTO CHIEDERE SE LE DIFFICOLTÀ CHE ATTRAVERSANO OGGI QUESTO CAMPO DI STUDI RIGUARDINO SOPRATTUTTO LA PRODUZIONE DEI SAPERI CRITICI, LA LORO CIRCOLAZIONE OPPURE SE TU INTRAVEDA ALTRI ELEMENTI DI BLOCCO. HAI GIÀ DIALOGATO CON QUESTA DOMANDA, MA TI CHIEDEREI SE C’È QUALCOSA CHE DESIDERI AGGIUNGERE PRIMA DI PASSARE ALL’ULTIMA PARTE DELLA NOSTRA CONVERSAZIONE. Forse aggiungerei due elementi, che naturalmente hanno a che fare anche con la mia biografia, sia di studiosa sia di attivista. Prima richiamavo Genova e quella stagione di riflessione sulle migrazioni che aveva come assi portanti l’autonomia delle migrazioni, la trasformazione dei confini e la centralità del lavoro migrante. Era un approccio che leggeva l’autonomia delle migrazioni nella sua tensione con il capitale e analizzava il modo in cui quest’ultimo cattura le spinte alla mobilità. Credo però che quella prospettiva abbia avuto un limite importante: il suo orizzonte è rimasto sostanzialmente quello dello spazio europeo. Certo, si trattava di un’Europa pensata ben oltre i propri confini istituzionali, ma, a mio avviso, non è riuscita a mettere davvero in discussione il proprio eurocentrismo. Su questo punto mi viene in mente un’espressione utilizzata da Sara Marilungo in una tesi di dottorato che sto leggendo proprio in questi giorni. Mi sembra che descriva molto bene il problema: abbiamo parlato di razzismo senza fare davvero i conti con la razza e con il colonialismo come dispositivi che continuano a produrre, anche sul piano epistemologico, il punto di vista dal quale si guarda il mondo. Penso invece che oggi si stia sviluppando una nuova stagione di studi sulle migrazioni e sul razzismo che prova finalmente a confrontarsi seriamente con questi nodi. Credo che questo sia un passaggio indispensabile. Per questo penso che oggi la sfida sia, in un certo senso, far esplodere lo spazio europeo. Uscire da quell’orizzonte che, per molti aspetti, ha finito per limitare anche la nostra capacità di immaginazione politica. È anche per questo che torno a fare l’esempio delle ONG nel Mediterraneo. Ma, più in generale, penso al Mediterraneo come spazio di lotta, come spazio che oggi conduce fino a Gaza, attraverso esperienze come quelle della Flotilla e di altre iniziative di solidarietà. Mi sembra che questa esplosione dello spazio europeo sia ormai necessaria se vogliamo riuscire a immaginare qualcosa di diverso da ciò che abbiamo conosciuto finora. CI AVVICINIAMO ALLA PARTE FINALE DI QUESTA CONVERSAZIONE E VORREI TORNARE SULL’IDEA DELLA “CASSETTA DEGLI ATTREZZI” CON CUI AFFRONTARE CRITICAMENTE L’IMPLEMENTAZIONE DEL PATTO. LA PRIMA DOMANDA RIGUARDA GLI STRUMENTI TEORICI, LE CATEGORIE ANALITICHE E, PIÙ IN GENERALE, ANCHE LE PRATICHE MILITANTI. QUALI RITIENI CHE OGGI SIA UTILE RIPRENDERE, AGGIORNARE O INTERROGARE ALLA LUCE DELLE TRASFORMAZIONI IN CORSO? E, VICEVERSA, CI SONO CATEGORIE O APPROCCI CHE TI SEMBRANO ORMAI INSUFFICIENTI O FUORI FUOCO RISPETTO ALLE SFIDE POSTE DAL PATTO? È una domanda complessa e non mi è così facile rispondere. Quando ho iniziato a occuparmi di migrazioni era relativamente semplice orientarsi nella letteratura critica. Si poteva individuare uno strumentario teorico abbastanza definito, un insieme di autori, autrici e categorie che costituivano una sorta di mappa condivisa. Penso, ad esempio, a Étienne Balibar, ma anche all’influenza che hanno avuto Agamben, con la riflessione sullo stato di eccezione, Foucault, Judith Butler per alcuni aspetti, oppure tutta la tradizione dell’economia politica dei confini. In Italia, naturalmente, penso anche al lavoro di Sandro Mezzadra e di altri studiosi e altre studiose. Quella mappa esiste ancora e continua a essere importante. Oggi, però, si è enormemente ampliata. Questo è sicuramente un elemento positivo, ma allo stesso tempo rende più difficile orientarsi. Ritengo comunque che quello strumentario critico rimanga valido, anche perché il sapere sui confini è un sapere diacronico. I confini non sono fenomeni statici: si trasformano continuamente, così come cambiano le retoriche discorsive. All’interno di questo panorama, però, credo che l’innesto del pensiero femminista sia stato fondamentale. Quando quelle categorie sono state elaborate, l’approccio femminista rimaneva spesso un orpello. Oggi, invece, mi sembra indispensabile, proprio perché il confine è sempre più chiaramente un luogo nel quale si organizza e si governa la riproduzione della vita. Non riguarda soltanto la riproduzione della forza lavoro, ma la riproduzione stessa della vita di interi segmenti della società. Accanto a questo, considero imprescindibile anche il pensiero decoloniale e, soprattutto, l’ascolto delle pratiche e delle elaborazioni che provengono dal cosiddetto Sud globale. Credo che dovremmo lasciarci contaminare molto di più da queste esperienze. A volte mi sembra che esistano resistenze a questa contaminazione. Anche quando cerchiamo di dismetterle, riemergono sotto forma di diffidenza nei confronti di alcune prospettive teoriche o politiche. Faccio un esempio. Nelle ultime settimane abbiamo iniziato a costruire, insieme a una parte della comunità musulmana romana, un percorso comune di seminari e momenti di formazione. Si tratta soprattutto di ragazze e ragazzi molto giovani. Trovo estremamente interessante osservare ciò che accade quando le loro priorità e le nostre si incontrano e si mischiano. Sono esperienze che considero molto interessanti, anche se la comunità a cui faccio riferimento si organizza intorno ai luoghi di preghiera.. In questo senso mi convince anche l’idea di “demigrantizzare” il tema delle migrazioni. Leggo questa prospettiva come un tentativo di uscire dalla continua, forse inevitabile, riproduzione della contrapposizione tra “noi” e “gli altri“. Non penso di avere una soluzione, ma credo che sia importante riconoscere quanto quella dinamica continui a riprodursi e provare, almeno, a costruire pratiche che permettano di andare oltre. Mi sembra una direzione di lavoro utile e necessaria. TI RIVOLGO UN’ULTIMA DOMANDA. STIAMO IMMAGINANDO QUESTA INTERVISTA ANCHE COME UNA “CASSETTA DEGLI ATTREZZI” PER CHI, NEI PROSSIMI MESI, SI CONFRONTERÀ CON L’IMPLEMENTAZIONE DEL PATTO. ACCANTO AGLI SPUNTI TEORICI E METODOLOGICI DI CUI ABBIAMO PARLATO, TI CHIEDEREI SE CI SONO LIBRI, ARTICOLI, FILM, PODCAST O ALTRI MATERIALI CHE CONSIGLIERESTI A CHI VUOLE APPROFONDIRE QUESTA FASE. PENSO A OPERATRICI E OPERATORI, VOLONTARIE E VOLONTARI, ATTIVISTE E ATTIVISTI, RICERCATRICI E RICERCATORI, AVVOCATE E AVVOCATI: PERSONE CHE, NEI DIVERSI CONTESTI, INIZIERANNO A MISURARSI CONCRETAMENTE CON GLI EFFETTI DEL PATTO. CI SONO LETTURE, OPERE O ESPERIENZE CHE RITIENI POSSANO OFFRIRE STRUMENTI UTILI PER COMPRENDERE CIÒ CHE STA ACCADENDO? Da questo punto di vista mi sento un po’ antica e poco aggiornata. Oggi esiste una produzione enorme e molto interessante. Se però dovessi dare un’indicazione, direi di tenere fin dall’inizio dentro il proprio percorso uno sguardo decoloniale. Mi sembra un passaggio fondamentale. Lo dico anche perché, quando ho iniziato a occuparmi di confini, questa dimensione era meno evidente. Per questo continuo a considerare Frantz Fanon un caposaldo. Così come suggerirei di vedere La battaglia di Algeri e anche L’odio: sono opere che, secondo me, continuano a offrire strumenti preziosi per decostruire questa nostra costruzione europea, che oggi appare sempre più ristretta. Forse dovremmo ricominciare a sperimentare pratiche militanti anche come parte dei nostri percorsi di formazione. Andiamo a fare un “Erasmus” sulle navi delle ONG. Troviamo modi per uscire dall’orizzonte europeo non soltanto attraverso lo studio, ma anche attraverso l’esperienza diretta, come pratica militante. Andiamo a vedere che cosa succede sull’altra sponda del Mediterraneo. Interviste UNA CASSETTA DEGLI ATTREZZI AL TEMPO DEL PATTO UE: INTERVISTA A SANDRO MEZZADRA Strumenti teorici e politici per contestare la governance europea delle frontiere Francesco Ferri 24 Luglio 2026 Interviste UNA CASSETTA DEGLI ATTREZZI AL TEMPO DEL PATTO UE: INTERVISTA A MIGUEL MELLINO Strumenti teorici e politici per contestare la governance europea delle frontiere Francesco Ferri 2 Luglio 2026 Interviste UNA CASSETTA DEGLI ATTREZZI AL TEMPO DEL PATTO UE: INTERVISTA A MARTINA TAZZIOLI Strumenti teorici e politici per contestare la governance europea delle frontiere  Francesco Ferri 15 Giugno 2026
La frontiera invisibile dell’Europa passa dal deserto
Quando si parla di esternalizzazione delle frontiere europee, il pensiero corre al Mediterraneo. Ma prima ancora del mare, esiste un altro luogo da attraversare, altrettanto vasto ma meno raccontato: il deserto del Sahara. Qui, migliaia di persone perdono la vita ogni anno, nel tentativo di raggiungere i paesi del nord Africa da cui poi cercheranno di attraversare il mare. Se il Mediterraneo centrale è descritto come un cimitero liquido, il deserto è un cimitero di sabbia che ricopre in poche ore i corpi di esseri umani condannati a morte perché resi colpevoli di un movimento che li spinge a viaggiare nascosti ed intraprendere le rotte più pericolose. Per le persone di origine sub sahariana, visa e aerei, che renderebbero i tragitti sicuri, sono spesso negati. Questi esseri umani diventano merce in viaggio: sono venduti e comprati, respinti, arrestati e impiegano spesso molti anni per arrivare a destinazione. O non arrivano mai. Il Mediterraneo è diventato il simbolo del sistema confinario europeo, il deserto rappresenta il suo retroterra nascosto, in cui la politica del respingimento produce quotidianamente morti, sparizioni e violazioni dei diritti umani lontano dagli occhi dell’opinione pubblica. Questo è uno dei grandi risultati dell’esternalizzazione delle frontiere: la possibilità di rendere invisibili migliaia di esseri umani fino a farli scomparire.  PH: APS Per capire cosa accada nel deserto,  bisogna conoscere Alarm Phone Sahara, una rete di soccorso e monitoraggio dei diritti umani che opera lungo il deserto, nella zona del Sahel Sahara al confine tra Niger, Algeria , Libia.  Il fondatore e responsabile è Moctar Dan Yaye. È lui che ce la racconta in un’intervista di cui riportiamo di seguito gli elementi salienti. L’associazione nasce in un momento preciso della storia delle politiche migratorie europee. Dopo il Vertice della Valletta del 2015, il Niger diventa un “laboratorio” dell’esternalizzazione delle frontiere dell’Unione europea. Le interviste di Radio Melting Pot Intervista a Moctar Dan Yaye di Alarme Phone Sahara Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:32:35 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Scarica file | Ascolta in una nuova finestra | Durata: 00:32:35 | Registrato il 20 Agosto 2026 Post produzione: Eva Bearzatti Agadez, storicamente nodo commerciale e crocevia della mobilità nell’Africa occidentale, si trasforma progressivamente in un punto strategico per il controllo delle migrazioni 1. Agadez  è una città in cui il deserto ha preso forma: le case hanno il colore della sabbia, i minareti indicano cielo ed orizzonte come dita d’argilla e le connection house – luoghi che brulicano come formicai, spazi di transito o attesa di migliaia di esseri umani- sono moltissime. «Alarm Phone Sahara è un’iniziativa nata per portare assistenza e soccorso alle persone in movimento che attraversano il deserto e per documentare gli abusi e le violazioni dei diritti che avvengono lungo le rotte migratorie», racconta Moctar. È nata così questa associazione, quasi dieci anni fa e, nonostante il tempo trascorso, il suo fondatore ne rinnova uno degli intenti: «Vogliamo denunciare a livello internazionale ciò che accade in questa parte isolata del mondo». Il lavoro dell’associazione, dunque, va oltre il soccorso immediato. «Documentare ciò che accade nel Sahara significa rompere il silenzio su una frontiera che continua a rimanere invisibile».  È proprio contro questa invisibilità che Alarme Phone Sahara opera ogni giorno, costruendo una rete di solidarietà che attraversa il deserto e ricordando che la libertà di movimento e il diritto alla vita non possono essere subordinati alle logiche del controllo delle frontiere. «All’inizio pensavamo che bastasse una linea telefonica. Poi abbiamo capito che molte persone, pur essendo in pericolo, non avevano alcuna possibilità di chiamare. Così abbiamo costruito una rete di volontari che si chiamano “lanceurs d’alerte” 2» racconta Moctar che partecipa alle operazioni in prima linea. > «Quando trovano persone in difficoltà prestano il primo soccorso e contattano > il coordinamento per organizzare le operazioni di salvataggio.»  «Già dal 2017 abbiamo istituito il centro di coordinamento ad Agadez, dove la linea è attiva e risponde. E molte persone impegnate nell’iniziativa rispondono in un modo o nell’altro. Anche il mio numero fa parte di questa linea di assistenza visto che personalmente, gestisco le piattaforme dei social network, in particolare Facebook, WhatsApp e altre. Quindi, spesso, è proprio attraverso questi canali che le persone ci contattano. Inoltre, cerco anche allertare il centro di coordinamento presso la sede centrale di Agadez per organizzare i soccorsi». PH: APS Moctar spiega che per comprendere il lavoro di APS, è necessario capire cosa accada in Niger: «A partire dal 2015 il Paese è diventato un punto strategico per l’Unione europea per controllare e bloccare le persone dirette verso il nord dell’Africa», spiega. «Da quel momento ci siamo chiesti come attirare l’attenzione pubblica sui pericoli di questa esternalizzazione delle frontiere europee nel nostro continente.» L’ispirazione è arrivata da Alarm Phone Watch the Med, la rete telefonica nata per assistere le persone in difficoltà nel Mediterraneo. Ma nel Sahara le condizioni sono completamente diverse, non solo perché le distanze sono immense, ma perché la copertura telefonica è spesso inesistente e chi si trova in difficoltà non sempre riesce a lanciare una richiesta di aiuto. Per questo Alarme Phone Sahara si è costruita come una rete diffusa di persone presenti sul territorio: ex trasportatori, ex cokseurs (che Moctar chiama anche “mediatori di viaggio”), abitanti delle regioni desertiche e migranti stabilitisi in Niger che pattugliano le piste, individuano le persone abbandonate e attivano i soccorsi. «La migrazione in quest’area è vitale. È grazie ad essa che le persone in tutta l’Africa, in particolare in questa zona dove è proprio la mobilità a garantire il sostentamento, riescono a sopravvivere. Sono quindi queste persone che effettuano pattugliamenti o, spesso, nel corso delle loro attività quotidiane, quando vedono persone in difficoltà, cercano di prestare loro i primi soccorsi, oppure tentano di contattare o raggiungere il centro di coordinamento in grado di organizzare missioni di soccorso».  L’associazione, tuttavia, per lungo tempo ha avuto l’obbligo di confrontarsi con una legge che ne ha reso complesso il funzionamento.  Persone in marcia nel deserto da “Point Zéro” ad Assamaka, 18 marzo 2026 – PH: APS «La legge nazionale n. 2015-36, introdotta in Niger nel 2015 nel quadro delle politiche di contrasto al traffico di migranti, ha cambiato radicalmente il contesto del movimento all’interno del Paese» 3. Trasportatori e intermediari che fino ad allora avevano operato legalmente come soggetti responsabili di facilitare la mobilità nel nord del Niger, sono stati improvvisamente assimilati ai trafficanti di esseri umani, smugglers. La legge, concepita formalmente come dispositivo di contrasto alla traffico di esseri umani, ha rovesciato nella sua applicazione la propria funzione dichiarata, colpendo, tra l’altro, i soggetti che cercava di proteggere: coloro che tentavano di raggiungere i paesi del Nord Africa. «In effetti, ha reso più complesso il loro movimento causandone l’aumento delle sparizioni nel deserto» 4. Peraltro, la legge ha avuto un effetto perverso: «non fermare le migrazioni, ma renderle più pericolose, perché, come accade in mare o in qualunque altra frontiera, per evitare i controlli, i percorsi si sono spostati sempre più all’interno del deserto generando l’aumento delle persone disperse». Per gli operatori dell’associazione la legge ha rappresentato anche una minaccia costante. PH: APS «Noi, in quanto persone che cercavano di assistere o soccorrere, potevamo essere considerati come facilitatori della migrazione irregolare e quindi perseguibili dal punto di vista penale…  la legge è rimasta per anni come una spada sospesa sopra le nostre teste. Non sapevamo mai in quale momento il nostro lavoro di assistenza potesse essere interpretato come favoreggiamento della migrazione irregolare. Abbiamo continuato a denunciare questa legge, non solo come Alarm Phone Sahara, ma anche insieme a molti altri attori, in particolare gli ex fornitori di servizi migratori – gli ex trasportatori, i cokseurs e la popolazione in generale: tutti denunciavano questa legge liberticida che violava la libertà di circolazione delle persone nel proprio spazio e ostacolava l’economia della regione». Ma non solo: Moctar spiega l’esistenza di un conflitto legale tra la legge nazionale n. 2015-36 e il protocollo sulla libera circolazione della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (CEDEAO), un’area composta da 16 paesi che promuove la libertà di circolazione per i cittadini di tali Stati sin dal 1979 e a cui il Niger aderisce. «Ecco perché questa legge è stata denunciata da tutti. Noi abbiamo presentato una denuncia presso la Corte della CEDEAO contro la sua attuazione». Nel novembre 2023, la normativa viene finalmente abrogata. Una decisione che, per Moctar, rappresenta prima di tutto un sollievo 5. «La sua abrogazione ci ha liberati. Centinaia di persone detenute in nome della sua applicazione sono state rilasciate e la mobilità attraverso il Niger è tornata ad essere meno rischiosa».  Ma la pressione sulle persone migranti non è diminuita. Negli ultimi anni Alarm Phone Sahara ha documentato un aumento dei respingimenti collettivi dall’Algeria, dalla Libia e dalla Tunisia verso il Niger. Migliaia di persone vengono deportate fino alle zone di confine e abbandonate nel deserto, spesso a chilometri dal primo centro abitato. Esseri umani destinati alla morte, ricoperti da uno strato di sabbia. Corpi invisibili, lutti che non si possono elaborare.  «Queste persone vengono lasciate in pieno deserto, al cosiddetto “punto zero”, a circa quindici chilometri dal primo villaggio del Niger, Assamaka. È anche lì che organizziamo gli interventi di soccorso.» “Punto zero” (o “point zero”) è il nome informale con cui si indica il luogo nel deserto, al confine tra Algeria e Niger. Le persone migranti, scaricate lì dai convogli militari algerini, devono percorrere a piedi l’ultimo tratto nel deserto per raggiungere il Niger, spesso senza acqua, cibo o assistenza 6. PH: APS È un punto ben documentato da ONG che vi operano soccorso, perché il tragitto a piedi in quelle condizioni causa regolarmente morti per disidratazione, sfinimento o smarrimento. Secondo quanto riportato nel report di APS, nel 2023 sono state espulse dall’Algeria verso il Niger almeno 26.031 persone. Nel 2024 questo numero è salito a oltre 31.000, il più alto degli ultimi anni. Nell’aprile 2025 si è aperta una nuova crisi umanitaria, con almeno 4 persone uccise il 22 aprile per i maltrattamenti subiti durante l’espulsione. Tra il 18 gennaio e il 17 maggio 2026, secondo le osservazioni del team di Alarme Phone Sahara ad Assamaka sono state almeno 14.602 le persone espulse dall’Algeria verso il Niger 7. Sul piano politico, nell’aprile 2024, Tunisia, Algeria e Libia hanno lanciato una nuova alleanza volta a reprimere l’arrivo di persone sulle rotte trans sahariane, in coordinamento con attori europei; parallelamente, dal gennaio 2025 anche l’Italia ha siglato un nuovo accordo di cooperazione di polizia con l’Algeria 8. Tutto ciò ha favorito i “movimenti di ritorno” di persone che, dalle coste nord africane sono regolarmente respinte: dal mare alle coste, dalle coste alle frontiere e da li verso i deserti. È in questa cornice che si inserisce il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, entrato in vigore il 17 giugno 2026. Per Moctar Dan Yaye «si inserisce nella volontà dell’Europa di trasformarsi sempre più in una fortezza. L’obiettivo è impedire alle persone di arrivare in Europa, trasferendo il controllo delle frontiere ai Paesi terzi.» E per Moctar, questo patto rinforza una tendenza già in atto: rendere il deserto e la frontiera nigerina una delle principali aree di sperimentazione delle politiche europee di contenimento delle migrazioni. Con il patto europeo, paesi come il Niger rischiano di essere trasformati definitivamente in hub dove bloccare, identificare e trattenere le persone, annientando così qualunque loro tentativo di raggiungere il territorio europeo. È così che l’UE usa il deserto per seppellire le persone subsahariane che cercano di raggiungerla. 1. Radio Melting Pot: Agadez, Niger. La porta (blindata) del deserto. La trasmissione del mese di ottobre 2022 (Melting Pot, ottobre 2022) ↩︎ 2. Letteralmente lanciatori d’allarme ↩︎ 3. Niger: ricorso contro la legge che criminalizza il traffico dei migranti. La Corte di giustizia dell’ECOWAS chiamata a giudicarne la legittimità (Asgi, settembre 2022) ↩︎ 4. Le morti taciute nel deserto: come il Niger è diventato la frontiera più esterna dell’UE. Intervista a Moctar Dan Yayé, attivista di Alarme Phone Sahara (Melting Pot, ottobre 2022) ↩︎ 5. «Le richieste della popolazione nigerina vanno ascoltate». Intervista a Moctar Dan Yayé, attivista di Alarme Phone Sahara (Melting Pot, settembre 2023) ↩︎ 6. Il Niger: analisi di un «confine umanitario». Intervista a Silvia Pitzalis e Fabio De Blasis, assegnisti di ricerca all’Università di Urbino (Melting Pot, ottobre 2022) ↩︎ 7. Gennaio–maggio 2026: le espulsioni di massa dall’Algeria verso il Niger continuano su larga scala, APS (maggio 2026) ↩︎ 8. Si tratta del protocollo Pisani-Badaoui il cui testo integrale non è pubblicato, né dal Ministero dell’Interno italiano né dalla Direzione Generale della Sicurezza Nazionale algerina (DGSN). Questo perché un decreto del Ministero dell’Interno del marzo 2022 ha escluso dal diritto di accesso civico gli accordi tecnici di cooperazione internazionale di polizia su frontiere e immigrazione, un divieto assoluto confermato dal Consiglio di Stato nel novembre 2023 (Altreconomia, 1 febbraio 2024) ↩︎
Sospensiva ex Lege per illegittima applicazione retroattiva del Regolamento (UE) 2024/1348
Il Tribunale di Napoli, con decreto del 3 agosto 2026, affronta una delle prime questioni interpretative poste dall’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348, riconoscendo rilevanza, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, al momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, anche quando la successiva formalizzazione mediante modello C3 sia intervenuta dopo il 12 giugno 2026. La questione assume particolare rilievo anche sul piano processuale. La nuova disciplina ha infatti modificato i termini della procedura accelerata, ampliando il tempo a disposizione dell’Amministrazione per la decisione: nel caso esaminato, applicando il nuovo regime, la Commissione avrebbe rispettato i termini; applicando quello previgente, invece, la procedura accelerata risultava tardiva, con conseguente ritorno alla procedura ordinaria e sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del diniego. Si tratta di una conseguenza ormai nota dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11399/2024. La peculiarità della decisione del Tribunale di Napoli si colloca però a monte: occorreva stabilire quale delle due discipline fosse applicabile. IL CASO E LA DECISIONE Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 20 maggio 2026, data risultante dallo stesso attestato nominativo provvisorio rilasciato dalla Questura di Benevento. L’Amministrazione aveva però fissato la formalizzazione mediante modello C3 soltanto al 22 giugno 2026, dopo l’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348. La Commissione Territoriale aveva fatto riferimento alla data del C3 e applicato la nuova disciplina. Con il ricorso si sosteneva, invece, che il differimento della formalizzazione, dipendente dai tempi dell’Amministrazione, non potesse assoggettare a una disciplina sopravvenuta una domanda già presentata. Il Tribunale accoglie tale impostazione. L’art. 79 del Regolamento prevede l’applicazione della nuova disciplina alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026, ma non regola espressamente l’ipotesi in cui la volontà sia stata manifestata anteriormente e il C3 formalizzato successivamente. Secondo il Giudice, tale silenzio non può essere interpretato attribuendo rilevanza decisiva alla sola formalizzazione. L’art. 79 deve essere letto alla luce dell’art. 3, par. 1, n. 12, che attribuisce autonoma rilevanza alla manifestazione della volontà, individuando in essa la nascita della domanda. Il Tribunale afferma quindi che: «la disciplina transitoria non può trovare applicazione rispetto a domande già sorte mediante la manifestazione di volontà anteriormente al 12 giugno 2026, ancorché la formalizzazione sia intervenuta successivamente». Una diversa interpretazione, osserva il decreto, comprometterebbe i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale, finendo per far dipendere la disciplina applicabile dai tempi organizzativi dell’Amministrazione. A conferma di tale conclusione viene richiamato anche l’art. 17, comma 4, D.L. n. 100/2026, che mantiene la disciplina previgente per i procedimenti avviati a seguito di domande presentate anteriormente al 12 giugno 2026. LE CONSEGUENZE SULLA PROCEDURA ACCELERATA Individuata nel 20 maggio 2026 la data rilevante, trova dunque applicazione la disciplina previgente e, con essa, i relativi termini della procedura accelerata. È proprio questo passaggio a produrre una conseguenza decisiva: la procedura che sarebbe risultata tempestiva secondo i nuovi termini non lo è più alla luce di quelli previgenti. Il Tribunale rileva quindi la violazione della procedura accelerata e, sulla scia del principio ormai consolidato dalle Sezioni Unite, ne fa discendere il ritorno del procedimento nell’alveo della procedura ordinaria e la conseguente produzione automatica dell’effetto sospensivo. Non viene pertanto concessa una sospensione sulla base di una valutazione discrezionale del fumus e del periculum: il Tribunale dichiara un effetto già prodotto dalla legge, concludendo: «dichiara sospesa ex lege l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato». L’interesse della pronuncia risiede dunque soprattutto nel principio che ne costituisce il presupposto: una domanda sorta mediante manifestazione della volontà prima del 12 giugno 2026 non può essere attratta nella nuova disciplina per il solo fatto che l’Amministrazione ne abbia formalizzato il C3 successivamente. I tempi dell’Amministrazione non possono, in altri termini, determinare quale disciplina debba essere applicata al richiedente. Tribunale di Napoli, decreto del 3 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Daniele De Medici (Benevento) per la segnalazione e il commento.
Il nuovo Patto migrazione e asilo: controlli sanitari o securitari?
INTRODUZIONE: METODOLOGIA E OBIETTIVI DEL SOPRALLUOGO Il presente articolo riporta quanto emerso durante il sopralluogo giuridico in Sicilia e Calabria, svolto nell’ambito della XI edizione della “Scuola di alta formazione per operatori legali specializzati in protezione internazionale, tutela delle vittime di tratta e sfruttamento di esseri umani e accoglienza di minori stranieri non accompagnati”, organizzata da Spazi Circolari e ASGI 1.  Il sopralluogo è stato condotto dal 10 al 14 giugno 2026 in coincidenza con l’entrata in vigore del Patto Europeo su Migrazione e Asilo, con l’obiettivo di approfondire l’attuazione delle nuove normative e di verificarne la concreta implementazione nelle strutture di frontiera del Sud Italia, in particolare relativamente all’emersione della vulnerabilità nelle fasi di screening e nelle procedure accelerate di frontiera. L’attività di monitoraggio è stata condotta a Crotone, Palermo, Agrigento, Pozzallo e Lampedusa, territori caratterizzati dalla presenza di porti di sbarco, hotspot, CAS, CPR, e dalla sperimentazione di procedure accelerate di frontiera, e di progetti pilota di implementazione del Patto. L’accesso alle strutture, richiesto alle prefetture, è stato tuttavia negato e rinviato in forma ipotetica ai mesi successivi, con la motivazione della riorganizzazione in vista dell’entrata in vigore del Patto, facendo emergere sin da subito segnali di impreparazione e, al contempo, la volontà di non renderla visibile. È opportuno premettere che le Standard Operating Procedures (SOP 2) sono state pubblicate soltanto nella serata dell’11 giugno, mentre il decreto-legge n. 100/2026, recante le disposizioni di adeguamento dell’ordinamento italiano ai regolamenti del Patto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella serata del 12 giugno. Di conseguenza, le osservazioni e le valutazioni riportate nel presente monitoraggio riflettono lo stato di preparazione e le prassi effettivamente riscontrate sul campo, senza poter tenere conto delle disposizioni successivamente introdotte. Scarica il report completo COINVOLGIMENTO DI SOCIETÀ CIVILE E TERZO SETTORE NELL’EMERSIONE DELLE VULNERABILITÀ Ph. Pietro Scagliotti – Gruppo di lavoro di Agrigento durante il sopralluogo presso il porto di Porto Empedocle. Durante il monitoraggio è stata dedicata particolare attenzione al coinvolgimento degli enti del terzo settore e delle associazioni nell’emersione delle vulnerabilità. Tale aspetto assume particolare rilievo perché le SOP attribuiscono agli attori della società civile un ruolo centrale in questa fase, prevedendo l’adozione di strumenti unici per la raccolta dei dati relativi alle visite sanitarie e alle vulnerabilità, nonché l’istituzione di un meccanismo unico di referral volto a garantire la presa in carico delle persone vulnerabili e il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti. Sebbene l’accertamento della vulnerabilità non comporti più automaticamente l’esclusione dalla procedura accelerata, esso resta infatti determinante per individuare le esigenze di garanzie procedurali e di accoglienza, incidendo trasversalmente sull’intero percorso della persona. Nonostante la centralità di tali procedure e la particolare delicatezza delle attività di emersione delle vulnerabilità, le organizzazioni del terzo settore e gli enti del sistema antitratta intervistati hanno restituito un quadro critico. I soggetti coinvolti nei tavoli di confronto organizzati dalla Prefettura – tra cui Medici Senza Frontiere, Proxima, Progetto Incipit, Progetto Maddalena, Fondazione San Giovanni Battista e Caritas – hanno riferito che le informazioni sull’attuazione del Patto sono rimaste marginali e che non sono state fornite indicazioni operative chiare né un’adeguata formazione sulle nuove procedure. È inoltre diffusa la percezione che il loro coinvolgimento abbia carattere prevalentemente formale e strumentale, poiché la loro presenza nei luoghi in cui si svolgono gli sbarchi, lo screening e le procedure di frontiera è limitata e discontinua. Medici Senza Frontiere, ad esempio, è presente una sola volta a settimana presso Villa Sikania e nei CAS di Licata in provincia di Agrigento. Si ha l’impressione che il Patto ambisca al controllo delle procedure da parte degli apparati di pubblica sicurezza in ogni fase, mitigando questa impostazione con il coinvolgimento del terzo settore. Non è un caso che il Tavolo Tecnico Nazionale sulle Vulnerabilità, richiamato dalle SOP quale organismo incaricato della definizione delle procedure, comprenda, oltre ai soggetti sanitari competenti, anche il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Frontex e il Comando Generale della Guardia di Finanza. Una composizione che evidenzia la forte presenza di soggetti deputati al controllo delle frontiere e alla sicurezza in un ambito che dovrebbe essere prioritariamente orientato all’individuazione e alla presa in carico delle vulnerabilità.  In sintesi, al momento del sopralluogo il livello di preparazione e di effettiva inclusione degli enti appare limitato e prevalentemente formale, subordinato alle esigenze securitarie. Il meccanismo unico di referral predisposto non è invece ancora stato testato e non è possibile per il momento valutarne l’efficacia. Alla luce della compressione dei tempi che caratterizza le nuove procedure, appare lecito chiedersi se vi saranno realmente il tempo, gli strumenti e il coordinamento necessari per garantire una presa in carico tempestiva ed effettiva delle persone vulnerabili, o se il referral rischierà di rimanere un dispositivo prevalentemente formale, incapace di assicurare le tutele che dichiara di perseguire. INADEGUATEZZA STRUTTURALE DEL MECCANISMO DI EMERSIONE DELLE VULNERABILITÀ PSICO-SANITARIA  Da tutto il personale sanitario intervistato è emersa una preoccupazione per l’applicazione del meccanismo di emersione della vulnerabilità, ritenuto inadeguato per tempi, spazi, attrezzature e personale. Le SOP prevedono, nella fase 1 (sbarco), un triage e una raccolta preliminare delle informazioni sanitarie affidati all’USMAF 3, salvo a Crotone, dove tali attività sono svolte da medici di medicina generale con il supporto della Croce Rossa. L’USMAF precisa che questa fase è finalizzata principalmente all’individuazione di malattie infettive, a tutela della salute pubblica, più che all’accertamento delle vulnerabilità individuali. Le indicazioni prevedono una visita di circa dieci minuti per persona, una tempistica che gli operatori giudicano insufficiente per raccogliere le informazioni di base (dati anagrafici, peso, altezza, pressione arteriosa e temperatura). Sono emerse criticità organizzative nella fase preparatoria all’entrata in vigore del Patto. A Lampedusa si era inizialmente tentato di effettuare la valutazione della vulnerabilità direttamente allo sbarco con il coinvolgimento dei medici USMAF, ma tale soluzione si è rivelata incompatibile con le tempistiche e la natura emergenziale delle operazioni. Si è quindi deciso di limitarsi al triage, rinviando la valutazione ai medici della Croce Rossa operanti nell’hotspot. Un operatore ha riferito che, nella fase pilota, sono stati dedicati 20-25 minuti per persona solo grazie a un impiego straordinario di personale, ritenuto non sostenibile nella gestione ordinaria degli sbarchi. Per la seconda visita, le SOP attribuiscono i controlli di salute (fase 11) alla Croce Rossa e la valutazione preliminare delle vulnerabilità (fase 12) all’EUAA 4 oppure, in sua assenza, all’OIM o a personale di polizia formato 5. La circolare del 9 giugno 2026 prevede che gli accertamenti possano svolgersi, ove possibile, in locali messi a disposizione dalle autorità di pubblica sicurezza 6. Ciò solleva dubbi sull’idoneità degli spazi per valutazioni sanitarie e psico-sociali. Le organizzazioni intervistate riferiscono che i locali individuati dalla Polizia nell’area di Agrigento non consentono l’installazione di letti o di lavandini, compromettendo l’efficacia delle visite e il rispetto delle condizioni igieniche minime. Inoltre, lo svolgimento delle valutazioni in ambienti riconducibili alle forze di polizia può incidere sulla riservatezza, sulla qualità dell’ascolto e sulla libertà di riferire la propria esperienza. Anche la seconda fase presenta criticità nei tempi. Le SOP prevedono che l’intera procedura di screening, compresa la compilazione del modulo consuntivo, si concluda entro sette giorni, un termine ritenuto insufficiente per un’adeguata valutazione bio-medica e soprattutto psico-sociale. Nell’area di Agrigento sono state inoltre segnalate difficoltà legate all’organizzazione dei servizi sanitari e all’assenza di strumenti idonei ad assicurare gli accertamenti previsti dal Regolamento Screening. È stato riferito che il presidio ospedaliero cittadino non dispone di un reparto di malattie infettive e che i campioni biologici devono essere inviati a Palermo, con inevitabili ritardi. Sul piano del personale, è stata evidenziata l’assenza di figure dedicate all’individuazione delle vulnerabilità psicologiche, psichiatriche e sociali.  PH: Maria Rocco – L’hotspot di Pozzallo durante il sopralluogo giuridico. A Pozzallo, dopo la cessazione dell’accordo tra Prefettura e MEDU, non è stato previsto alcun supporto psicologico o psichiatrico per le persone presenti nell’hotspot. La normativa, inoltre, non individua con precisione le professionalità sanitarie coinvolte nella valutazione delle vulnerabilità né le specializzazioni richieste per i diversi accertamenti. Il rischio è che il medico incaricato sia chiamato a formulare valutazioni eccedenti il proprio ambito di competenza, in assenza del contributo multidisciplinare. Analoga situazione emerge a Lampedusa, dove i medici della Croce Rossa segnalano criticità legate ai tempi della procedura, alla carenza di personale e all’assenza di professionisti della salute mentale, mentre i colloqui per la valutazione delle vulnerabilità si aggiungono all’ordinaria attività ambulatoriale. In tutti i territori monitorati è stata rilevata una carenza di mediazione linguistico-culturale. Sebbene le SOP prevedano la presenza del mediatore durante le visite mediche e nella valutazione delle vulnerabilità, essa è configurata come eventuale e, nei territori oggetto del monitoraggio, non è stato riscontrato il coinvolgimento di enti specializzati. Tale criticità assume particolare rilievo nell’ultima fase della procedura, che prevede la verifica delle informazioni raccolte con la persona sottoposta a screening e la consegna del modulo consuntivo. Alla luce delle tempistiche previste e dell’insufficiente supporto linguistico-culturale, questo passaggio appare esposto al rischio di essere compresso, con possibili ricadute sulle garanzie procedurali e sull’effettiva comprensione del contenuto della valutazione. Sulla base delle informazioni raccolte viene quindi trasmessa alla Questura una sintesi dalla quale dipende il successivo pre-incanalamento giuridico della persona, nonostante la valutazione delle vulnerabilità possa risultare incompleta per la carenza di tempi, strumenti e spazi adeguati. Le SOP consentono, al termine della valutazione sanitaria, di classificare la persona in tre categorie di vulnerabilità 7, introducendo una categoria intermedia e demandando la valutazione definitiva al successivo colloquio con l’EUAA. Tale soluzione riconosce la difficoltà di esprimere una valutazione completa in tempi ridotti e sulla base di informazioni spesso parziali. Tuttavia, la categoria intermedia introduce una “zona grigia” nella quale possono confluire numerose situazioni, ampliando la discrezionalità applicativa. Nel complesso, le evidenze raccolte mostrano un significativo divario tra il modello delineato dal legislatore e le capacità operative territoriali. Il rischio è che l’accertamento delle vulnerabilità sia condizionato più dai limiti strutturali del sistema che dalle esigenze della persona. La compressione dei tempi prevista dal Regolamento Screening si combina infatti con una rete di servizi che non appare in grado di garantire una valutazione tempestiva, multidisciplinare ed effettiva delle condizioni di vulnerabilità 8. INFORMATIVA LEGALE  L’informativa legale nelle SOP viene prevista alla fase 4 della procedura di screening, e viene assegnata a EUAA in collaborazione con UNHCR, OIM, UNICEF e i rispettivi partner operativi. Secondo quanto riportato dovrebbe essere organizzata per gruppi linguistici, avere una durata indicativa di 30 minuti e riguardare lo screening, le procedure di protezione internazionale e le principali garanzie procedurali previste per specifici profili.  Nel corso del sopralluogo, su questo aspetto non sono emersi elementi sufficienti di approfondimento, in quanto non è stato possibile confrontarsi direttamente con gli enti responsabili dell’informativa legale. Tuttavia dalle testimonianze raccolte da avvocati e operatori nella zona di Agrigento relative alla fase di sperimentazione, emerge un’ampia discrezionalità nel fornire informativa legale: alcuni destinatari riferiscono di averla ricevuta, mentre altri dichiarano di non aver ricevuto alcuna comunicazione. In diversi casi inoltre l’informativa risulta limitata alla procedura di richiesta di protezione internazionale, senza cenni alle procedure di screening, in altri, invece, l’informativa viene fornita sulla banchina al momento dello sbarco, in modo estremamente sintetico e in condizioni poco idonee a garantirne l’effettiva comprensione.  Rimangono ancora poco chiari i profili concreti di attuazione dell’informativa legale prevista dal Patto e se venga consegnata una copia scritta alla persona interessata e come possa essere verificata l’effettiva comprensione del suo contenuto. Nel corso delle interlocuzioni sono stati menzionati moduli informativi predisposti per lo screening, segno di un tentativo di strutturare maggiormente questa fase; tuttavia, dalle evidenze raccolte non emerge ancora un modello organizzativo uniforme e consolidato.  Si tratta pertanto di un punto che richiede ulteriori verifiche e approfondimenti. Tuttavia, una tempistica così limitata appare difficilmente compatibile con la complessità e l’ampiezza dei contenuti che dovrebbero essere illustrati.  LE PROCEDURE ACCELERATE DI FRONTIERA Al momento del sopralluogo, l’unico territorio in cui risultavano già operative le procedure accelerate di frontiera era l’agrigentino. Le strutture di accoglienza riferiscono che la loro progressiva implementazione è evidente anche sul piano organizzativo: nell’ultimo anno le persone inserite nella procedura ordinaria sono state trasferite – o, in alcuni casi, rimaste nei CAS in una situazione di stallo dal 2022 – per liberare posti destinati alle procedure di frontiera, sulle quali si concentra prioritariamente l’impiego delle risorse per garantire il rispetto delle tempistiche previste dal Patto.  Ph: Giulia Stella Ingallin – Una delle strutture di accoglienza visitate nel territorio di Licata. Nella messa in pratica della procedura si riscontra una sostanziale corrispondenza tra i tempi previsti dalla normativa e quelli dell’applicazione concreta: il termine massimo di dodici settimane per la conclusione viene rispettato nella quasi totalità dei casi  Secondo gli interlocutori, ciò è stato possibile anche grazie al rafforzamento dell’organico della Commissione territoriale, con l’assunzione di circa una decina di funzionari. Gli operatori dei CAS riferiscono che le persone accedono all’accoglienza dopo lo screening, con la domanda di protezione già formalizzata mediante il modello C3 e inserite nella procedura di frontiera. L’audizione davanti alla Commissione territoriale viene fissata entro 48 ore e dura mediamente tra i 15 e i 20 minuti; nei giorni successivi viene notificato il diniego. Le sospensive vengono generalmente rigettate in prima istanza e accolte solo in presenza di un avvocato attivamente coinvolto, figura che non sempre è  effettivamente disponibile sul territorio. Un legale intervistato segnala infatti la crescente difficoltà nel trovare avvocati disposti a occuparsi di questa materia, anche a causa delle eventuali limitazioni introdotte dal Patto in merito al gratuito patrocinio, come la previsione di un filtro per manifesta infondatezza che ne comporta la revoca. Viene inoltre segnalato, come novità rispetto al passato, il prelievo delle persone diniegate da parte delle volanti di polizia per il trasferimento nei CPR. Una prassi analoga è stata riferita a Villa Sikania, dove alcune persone sarebbero state prelevate fuori dall’hotspot e condotte nelle camere di sicurezza di Catania o Palermo, in attesa dell’imbarco su voli di linea diretti al Paese di origine, in particolare cittadini bengalesi ed egiziani. Il raro superamento del termine procedurale, con il passaggio alla procedura ordinaria, si è verificato principalmente in presenza di malattie infettive, come la scabbia, che impediscono la comparizione davanti alla Commissione. Non risultano invece casi di interruzione legati a vulnerabilità psicologiche o sociali. È proprio sul versante della valutazione delle vulnerabilità che emergono le maggiori criticità. Se durante lo screening emergono indicatori di vulnerabilità, la persona può comunque essere inserita nella procedura di frontiera; gli accertamenti dovrebbero quindi proseguire per valutarne la permanenza e l’accesso a misure di accoglienza adeguate. Tuttavia, molte strutture non dispongono delle risorse organizzative e di personale necessarie per la presa in carico di persone con esigenze specifiche. Inoltre, i limiti di tempi, spazi e risorse incidono sulla qualità della valutazione e, in definitiva, sull’effettivo esercizio delle garanzie. Come evidenziato da un organizzazione no profit che lavora sul posto, il termine di trenta giorni previsto per l’accesso ai servizi specialistici risulta spesso insufficiente. L’attivazione di un percorso di presa in carico psicologica presenta già difficoltà rilevanti; ancora più complessa è la valutazione approfondita della salute mentale. Ne deriva il rischio che il diniego venga adottato prima che eventuali condizioni di vulnerabilità emergano e siano adeguatamente accertate. La combinazione tra accelerazione della procedura e insufficienza delle risorse sanitarie può così compromettere, anche in questa fase, l’effettività delle garanzie procedurali e il rispetto dell’etica medica. Un’ultima questione, rimasta incerta al momento del sopralluogo, riguardava le misure di limitazione della libertà di circolazione introdotte dal Patto, tra cui la c.d. “autorizzazione a risiedere in un luogo specifico“, quale strumento volto a garantire la permanenza delle persone in un determinato luogo ed evitarne l’irreperibilità durante lo svolgimento delle procedure, in particolare di quella di frontiera. Al momento del sopralluogo, tale misura era già stata sperimentata nei mesi precedenti a Villa Sikania attraverso una limitazione della permanenza al territorio comunale di Siculiana: le persone accolte lamentavano scarse possibilità di trovare lavoro, dovendo cercarlo nelle immediate vicinanze del centro, una circostanza che alimentava il dubbio che la permanenza entro il perimetro comunale iniziasse, di fatto, a configurarsi come un vincolo stringente. Anche gli operatori dei CAS di Licata riferivano di non aver ricevuto indicazioni sull’applicazione della misura, pur segnalando che, dall’introduzione delle nuove procedure, era richiesto l’invio quotidiano alla Questura di un elenco firmato delle persone in procedura di frontiera, distinto dalla consueta rilevazione delle presenze complessive nella struttura. Tuttora non risulta configurarsi, nei centri in cui la misura continua a trovare applicazione, una forma di trattenimento o di limitazione della libertà personale: a Villa Sikania, ad esempio, attualmente gli ospiti risultano entrare e uscire liberamente. Va tuttavia rilevato che il contenuto concreto di tale misura non risulta specificato nei provvedimenti finora adottati, il che rende difficile escludere a priori un’incidenza sulla libertà personale: la valutazione, allo stato, va condotta caso per caso. In ogni caso, già a una prima analisi emergono diverse criticità anche solo con riferimento alle modalità con cui viene attuata la limitazione della libertà di circolazione.  Tali criticità, del resto, trovano conferma nei primi provvedimenti concretamente adottati anche con la prima applicazione in concreto della misura post-Patto a Villa Sikania. Nei giorni successivi al sopralluogo infatti la Prefettura di Agrigento ha adottato dei provvedimenti di autorizzazione a risiedere all’interno del centro di accoglienza per un massimo di dodici settimane a dei richiedenti asilo sottoposti alla procedura accelerata di frontiera. Con decreto del 27 giugno 2026, il Tribunale di Palermo ha tuttavia sospeso uno di questi provvedimenti, rilevando vizi soprattutto nell’applicazione della procedura di frontiera, ad esempio con specifico riferimento all’assenza di informativa e delle garanzie di accoglienza particolari previste nel caso di persone vulnerabili. Tali vizi hanno inficiato, di riflesso, anche il provvedimento di autorizzazione a risiedere, di cui la determinazione sulla procedura di frontiera costituisce l’atto presupposto. La decisione apre così la strada a un possibile scrutinio di legittimità costituzionale, non solo di questo nuovo istituto, ma più in generale delle modalità di attuazione di diverse disposizioni del Patto, in linea con le criticità emerse nel corso del monitoraggio.  MECCANISMO DI MONITORAGGIO Il Regolamento Screening prevede che ogni Stato si doti di un organismo indipendente incaricato di monitorare – durante le procedure di screening, le procedure accelerate di frontiera e quelle di rimpatrio dalla frontiera – il rispetto dei diritti umani nelle procedure di frontiera e di asilo 9. L’organismo di monitoraggio indipendente dovrebbe vigilare in particolare sull’identificazione dei soggetti vulnerabili, sull’accesso alla procedura di asilo, sul rispetto del principio di non respingimento, dell’interesse superiore del minore e delle norme sul trattenimento durante gli accertamenti. Dovrà inoltre disporre di competenze giuridiche, mediche, psicologiche, sociali e multiculturali 10.  Alla luce delle criticità emerse nel presente monitoraggio, il ruolo di tale organismo appare destinato ad assumere una funzione centrale. La rapidità dello screening, le procedure accelerate di frontiera, il ricorso al trattenimento amministrativo e le nuove modalità di accertamento delle vulnerabilità sono infatti ambiti in cui il rischio di compressione delle garanzie fondamentali risulta particolarmente elevato. Ad oggi, nonostante l’invito dell’UE a coinvolgere la società civile, non si registra alcun coinvolgimento delle organizzazioni che operano nel settore delle migrazioni nel meccanismo indipendente di monitoraggio. Tale assenza si inserisce in un quadro più ampio di mancata partecipazione anche alla predisposizione del Piano nazionale di attuazione. Le interlocuzioni svolte nel presente monitoraggio confermano il quadro: tutte le organizzazioni incontrate dichiarano di non essere state coinvolte nella definizione del futuro organismo né in eventuali gruppi di lavoro preparatori. Il dato è rilevante, considerando che molte di queste realtà operano da anni nei territori interessati dall’attuazione del Patto e dispongono di competenze giuridiche, sociali, mediche e operative coerenti con il profilo multidisciplinare richiesto dalla normativa europea. L’assenza di un confronto strutturato rischia quindi di incidere sulla capacità del futuro meccanismo di svolgere pienamente la funzione di garanzia prevista dal Patto. CONCLUSIONI Nel corso del sopralluogo è emerso un quadro segnato da diffuse carenze organizzative, preparazione insufficiente e, in molti casi, limitata consapevolezza da parte di operatori e istituzioni della portata delle riforme in corso. Si evidenzia quindi uno scarto strutturale tra l’impianto normativo del Patto e le condizioni materiali della sua attuazione. Appare evidente come il settore sanitario venga progressivamente chiamato a svolgere un ruolo centrale nell’attuazione delle procedure, senza che a tale accresciuto carico corrisponda un adeguato rafforzamento degli strumenti operativi, delle risorse e delle condizioni organizzative necessarie. Poiché l’accesso alle garanzie dipende dall’individuazione tempestiva delle condizioni di vulnerabilità, l’assenza di meccanismi efficaci espone al rischio che tali situazioni non vengano riconosciute, né nella loro possibile declinazione specifica (come nei casi di tratta), né nella condizione più generale di vulnerabilità connessa al percorso migratorio e alla situazione di svantaggio in cui le persone si trovano sul territorio, con conseguente compromissione dell’accesso alle tutele previste. La valutazione sanitaria e l’accertamento delle vulnerabilità non sembrano più orientate all’attivazione di misure di protezione, ma alla selezione della procedura applicabile e, in ultima analisi, alla gestione dei flussi migratori. In questa prospettiva, l’effettiva emersione delle vulnerabilità diventa secondaria e, di fatto, strumentale alla funzionalità del sistema, che continua a presentarsi come orientato alla tutela dei diritti anche quando tempi, spazi e strumenti non consentono un accertamento e una presa in carico realmente efficaci. Il rischio è che la categoria di vulnerabilità produca una classificazione delle persone lungo un continuum di “meritevolezza”, funzionando come meccanismo di filtro nell’accesso al territorio e nella possibilità di essere ritenuti idonei alla domanda di asilo, diritto che in quanto universale non dovrebbe essere subordinato a tali criteri. Ne deriva un sistema orientato al rapido filtraggio delle persone in assenza di effettive garanzie, in cui la dimensione di controllo nella gestione delle frontiere prevale sulla funzione di protezione che il dispositivo dichiara formalmente di perseguire. Sul piano istituzionale, il Ministero dell’Interno assume una forte centralità, mentre il Ministero della Salute e altri settori risultano coinvolti in responsabilità crescenti non sempre accompagnate da risorse adeguate. Ulteriori criticità riguardano infatti l’impatto sul mercato del lavoro e sui percorsi di inclusione, con il rischio di un ampliamento della precarietà giuridica e amministrativa e di una maggiore esposizione allo sfruttamento, come denunciato da realtà territoriali come il progetto SU.PR.EME., che si occupa proprio di sfruttamento lavorativo. Critico anche il trasferimento della formalizzazione delle domande di asilo a patronati e centri di accoglienza, spesso impreparati a gestire tali compiti, con il rischio di una de-strutturazione del sistema e la produzione di nuove “zone grigie” di vulnerabilità. Il banco di prova del Patto non è soltanto la velocizzazione delle procedure, su cui l’impianto appare orientato, ma la capacità di non compromettere l’equilibrio con le garanzie procedurali, che risultano invece progressivamente indebolite, in particolare sul versante dell’individuazione e della presa in carico delle vulnerabilità. Il rischio è che la velocità incida sull’effettività dei diritti, spostando il baricentro dal singolo accertamento individuale all’obiettivo del rimpatrio. In questa prospettiva, emerge un mutamento di paradigma: il controllo sanitario, originariamente concepito come strumento di tutela della salute, sembra progressivamente trasformarsi in un dispositivo funzionale al governo della frontiera. 1. Il sopralluogo è stato condotto sotto la guida scientifica di: Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Lucia Gennari, Loredana Leo, Ginevra Maccarrone, Federica Remiddi, Thomas Santangelo, Francesco Sicilia. Allo stesso hanno partecipato alcune corsiste e corsisti della 11° edizione della Scuola: Alawia Nura, Baldaccini Gionata, Barbiero Giulia, Blasioli Aicha, Boffa Lorenzo, Bruno Giulia, Cardosi Elisa, Ceraolo Luca, Cespedes Katty Maria Damaso, Chetoni Marina, Cioce Alessandra, Cuccia Silvia, Dame Diane, Di Cesare Sara, Diamanti Eleonora, Ferraresi Teresa, Filippini Francesca, Fioresi Sara, Formaggia Annamaria, Fornasa Giulia, Germano Attilio, Greco Leonardo, Hassen Malek, Ingallina Giulia Stella, Locatelli Arianna, Macchitella Alessandra, Mariani Carlotta, Margiotta Sofia, Mascaretti Alberta, Maurizi Bianca, Mousa Wanees, Perteghella Giorgia, Proietto Irene, Rizzuto Anna, Rocco Maria, Salvi Nicole, Scagliotti Pietro, Sigillo Gabriella, Torres Fabrizio, Torres John, Tufano Brigida, Vecchiato Clara, Zagaria Syria. Il report è frutto di un lavoro collettivo con redazione a cura di: Ceraolo Luca; Germano Attilio; Ingallina Giulia Stella; Locatelli Arianna; Mascaretti Alberta; Rizzuto Anna; Rocco Maria; Salvi Nicole; Sigillo Gabriella; Tufano Brigida.   ↩︎ 2. Procedure operative standard sui controlli preliminari di salute e vulnerabilità ai sensi del regolamento UE 2024/1356 ↩︎ 3. Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera ↩︎ 4. European Union Agency for Asylum (Agenzia dell’unione Europea per l’Asilo) ↩︎ 5. Circolare del Ministero dell’Interno – Dip. LCI – D.C. dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – AOO SERVIZI CIVILI – 1 – Protocollo 0028722 09/06/2026, pag. 2 ↩︎ 6. Ivi, pag. 3 ↩︎ 7. SOP, Allegato II_Scheda sanitaria controlli preliminari di salute_ screening_modello B_sezione 5: al punto 5. Condizioni di vulnerabilità rilevate nel corso dell’accertamento sanitario, riporta le opzioni a. Assenza di condizioni patologiche psico fisiche rilevabili; b. Condizioni con esigenze particolari di ssistenza/supporto/monitoraggio, la cui gestione deve essere garantita nel setting del centro; c. Condizioni di vulnerabilità sanitaria per le quali sono necessari servizi specialistici di assistenza. ↩︎ 8. In questo senso lo scorso 26 giugno diverse realtà hanno firmato un appello che denuncia come il coinvolgimento dell’infrastruttura sanitaria nell’implementazione del Patto si traduca nel trasformare i professionisti della clinicmigratorie con una evidente compromissione del diritto alla salute in strumenti di controllo delle politiche / ↩︎ 9. Regolamento (UE) 2024/1356, articolo 10 ↩︎ 10. Monitoring fundamental rights during screening and the asylum border procedure – A guide on national independent mechanisms. Si noti che, ad oggi, l’Italia è uno dei pochi Paesi dell’Unione Europea a non avere ancora una vera Istituzione nazionale per i diritti umani, conforme ai Principi di Parigi del 1991, cfr Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles) | OHCHR ↩︎
Senza valutazione individuale la procedura accelerata di frontiera è illegittima: disapplicata a quatto richiedenti asilo
Quattro decreti del tribunale di Palermo che disapplicano la procedura accelerata di frontiera. Di seguito i commenti. Il Tribunale di Palermo, Sezione Immigrazione, chiamato a pronunciarsi sui ricorsi presentati da tre cittadini egiziani – ai quali era stata applicata la procedura accelerata di frontiera – avverso i provvedimenti di rigetto per manifesta infondatezza emessi dalla Commissione Territoriale di Palermo, sezione di Agrigento, sulla base della nuova normativa introdotta dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, ha disapplicato le procedure accelerate di frontiera, accogliendo contestualmente le istanze di autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 35 ter comma 2 d.lgs. 25/2008 avanzate dai ricorrenti, confermando l’importanza del rigoroso rispetto da parte della autorità amministrativa delle garanzie procedurali poste a tutela del richiedente, in ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11399/2024. Nei tre casi esaminati dal Tribunale, le domande di protezione internazionale erano state rigettate per manifesta infondatezza e decise in applicazione della procedura accelerata di frontiera ai sensi dell’art. 42 par. 1 lett. j), del Regolamento procedure UE 2024/1348 in quanto “il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell’autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l’Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l’autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l’altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive”. Il Tribunale, dopo aver ribadito che il controllo sulla regolarità della procedura applicata va effettuato d’ufficio e che “anche la procedura di frontiera deve comunque assicurare un esame adeguato e completo della domanda formulata dal richiedente” ha rilevato che il richiamo all’art. 42, par. 1, lett. j) del citato Regolamento risultava, sia nella determina presidenziale con la quale era stata disposta l’applicazione della procedura di frontiera, sia nel provvedimento di rigetto “meramente assertivo”, esaurendosi nel riferimento al dato statistico Eurostat, “senza una effettiva verifica delle condizioni negative previste dalla stessa disposizione”. Il dato statistico, tuttavia, ha valore “soltanto indiziario” e non può sostituire la valutazione individuale richiesta dalla predetta disposizione, con la conseguenza che l’autorità procedente deve esplicitare, in concreto, perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi di protezione e perché la percentuale Eurostat possa essere ritenuta effettivamente significativa nel caso esaminato. Verifica, quest’ultima, che deve necessariamente precedere la qualificazione della domanda come assoggettabile a procedura accelerata di frontiera, stante la compressione delle garanzie processuali del richiedente, proprie di tale procedura. Rilevato che, nei casi esaminati, la corretta e motivata verifica dei presupposti di cui all’articolo 42, par. 1, lett. j) e par. 3, lett. e) Reg. UE 2024/1348 risultava mancante, il Tribunale, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ha proceduto alla disapplicazione della procedura accelerata di frontiera, con conseguente applicazione del regime ordinario e sospensione automatica degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato in quanto “l’omissione non integra una mera irregolarità formale, ma incide sul presupposto legittimante della procedura prescelta, sicché l’erronea applicazione dell’art. 42, par. 1, lett. j), Reg. UE 2024/1348 determina l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 35 ter d.lvo n. 25/2008 e della ricorrenza di uno dei casi di cui all’art. 68 par. 3 del Regolamento procedure UE 1348/2024 e, conseguentemente, il venir meno degli effetti derogatori connessi alla procedura accelerata di frontiera, con conseguente applicazione dell’art. 35 bis d.lvo n. 25/2008”. Le suddette pronunce risultano di notevole rilevanza poiché ribadiscono l’importanza del rigoroso rispetto delle garanzie procedurali poste a tutela del richiedente, tanto più nei casi in cui tali garanzie sono soggette a notevoli compressioni derivanti dall’applicazione di procedure accelerate. Sulla scorta di tali pronunce, pertanto, non potranno considerarsi validamente instaurate tutte le procedure accelerate, incluse quelle di frontiera, applicate in maniera stereotipata, senza la doverosa verifica – in concreto – di tutte le condizioni stabilite dalla normativa. Tribunale di Palermo, decreti del 25, 27 e 29 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Riccardo Campochiaro per la segnalazione e il commento. I casi sono stati seguiti insieme all’Avv.ta Giulia Paravizzini, in collaborazione con il Progetto In Limine di ASGI. -------------------------------------------------------------------------------- Il quarto decreto del Tribunale di Palermo riguarda invece un cittadino del Bangladesh. Anche in questo caso, si tratta di un accoglimento dell’istanza di sospensione (quale autorizzazione a permanere ai sensi dell’art. 35 ter comma 2 D.lgs 25/2008 come da dal DL 100/2026), del diniego adottato dalla Commissione Territoriale di Agrigento per manifesta infondatezza della domanda in applicazione della procedura accelerata di frontiera. La compressione delle garanzie processuali del richiedente (per le motivazioni in decreto) fa si che la procedura accelerata di frontiera non possa ritenersi validamente instaurata e non produca pertanto gli effetti propri derogatori del rito, con conseguente applicazione al caso dell’art 35 bis D.Lgs 25/2008 e effetti conseguenti. Tribunale di Palermo, decreto del 27 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Ambrosio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla procedura di frontiera prevista dal nuovo Patto Ue
Bulgaria – Una protesta dei richiedenti asilo detenuti in base al nuovo Patto Ue è stata brutalmente repressa dalla polizia
«Libertà. Hurriya. Open camp!». Per settimane le persone recluse nel centro di detenzione di Pastrogor, nel sud della Bulgaria, a pochi chilometri dal confine turco, hanno protestato contro la privazione della libertà imposta nell’ambito delle nuove procedure di frontiera previste dal Patto europeo su migrazione e asilo. Il 26 luglio, dopo un momento di protesta dei detenuti, è arrivata una brutale repressione. Secondo quanto denunciato dal Collettivo Rotte Balcaniche e dalle persone recluse nel centro, agenti di polizia hanno invaso l’edificio con il volto coperto da passamontagna, hanno spento le telecamere di sorveglianza e hanno picchiato e torturato i prigionieri. «La vendetta è stata brutale», racconta in un comunicato stampa l’organizzazione solidale che da diversi anni è presente nel Paese con diverse attività di supporto alle persone migranti e che da settimane mantiene i contatti con l’interno della struttura. «Alcune persone hanno riportato decine di ematomi sul corpo dopo essere state colpite con i manganelli, subendo fratture alle mani e alle gambe; altre sono state viste ricoperte di sangue. Almeno una persona ha perso due denti dopo essere stata colpita con un pugno alla mascella da un poliziotto.» Tra le persone picchiate, denunciano ancora lə attivistə, ci sarebbero stati anche dei minori, «che, per legge, non dovrebbero trovarsi in un centro di detenzione». Le proteste in realtà andavano avanti da settimane, dall’implementazione del nuovo Patto il 12 giugno scorso. Molti detenuti avevano iniziato uno sciopero della fame, rifiutando «il cibo immangiabile fornito dall’Agenzia statale per i rifugiati». Altri avevano organizzato contestazioni nella mensa, chiedendo «cibo aggiuntivo e di migliore qualità». La risposta, racconta il Collettivo, era già stata violenta: «Almeno una persona è stata picchiata da un poliziotto, trattenuta in commissariato e costretta a firmare una dichiarazione di impegno a non partecipare ad alcuna futura protesta». Ma la richiesta fondamentale dei richiedenti asilo detenuti non riguardava soltanto le condizioni di vita all’interno del centro. «La rivendicazione centrale di questa mobilitazione non era soltanto il miglioramento delle insopportabili condizioni del campo di Pastrogor – come le infestazioni di parassiti e il caldo estremo – ma soprattutto la fine della detenzione stessa». In una lettera collettiva, le persone recluse chiedevano «il rilascio e il trasferimento in un centro di accoglienza aperto per richiedenti asilo». Chiedevano inoltre «di poter accedere a informazioni legali sulle ragioni della loro detenzione e sulla sua durata», informazioni che, secondo il Collettivo Rotte Balcaniche, sarebbero state sistematicamente negate. Il 26 luglio, mentre all’esterno del centro lə attivistə portavano «un saluto solidale», all’interno le persone detenute scandivano «Libertà», «Hurriya» e «Open camp! Open camp!». Alcune hanno anche tentato di evadere. «Dopo questo intenso momento di protesta e solidarietà, i detenuti sono tornati nelle loro stanze. Un’ora più tardi, i rinforzi della polizia hanno fatto irruzione nell’edificio: con il volto coperto da passamontagna e dopo aver spento le telecamere, hanno picchiato brutalmente i prigionieri in un evidente atto di rappresaglia». Secondo il collettivo, dopo il pestaggio la polizia avrebbe distrutto numerosi telefoni cellulari «rendendo molto più difficile la comunicazione con e tra i prigionieri». Dodici persone sono poi state trasferite in una stazione di polizia, trattenute per ventiquattro ore e costrette a firmare dichiarazioni con cui si impegnavano «a non prendere parte ad alcuna protesta in futuro». Una delle persone detenute sintetizza così il motivo della protesta: «Abbiamo capito che il governo vuole trattenere le persone in un centro mentre le loro domande di asilo vengono esaminate. Tuttavia, mantenere i richiedenti asilo in un centro chiuso per un periodo fino a tre mesi è ingiusto. Se lo scopo è semplicemente quello di esaminare le loro domande di asilo, dovrebbero invece essere accolti in un centro aperto, dove possano vivere in libertà mentre le loro pratiche vengono valutate. Trattenere le persone in un centro chiuso in queste circostanze è inutile e ingiusto, e questa realtà deve essere resa pubblica». Il centro di Pastrogor – caratterizzato da un’architettura carceraria e situato in un luogo molto isolato – è stato inaugurato nel 2012 come struttura aperta destinata ai richiedenti asilo. Nel dicembre 2025 le autorità bulgare ne hanno modificato la funzione, trasformandolo in un centro di detenzione per richiedenti asilo considerati “minacce per la sicurezza nazionale“. Dal 12 giugno, invece, all’interno del centro viene applicata la nuova asylum border procedure, introdotta dal Patto europeo, che amplia il ricorso alla detenzione durante l’esame delle domande di protezione internazionale per un massimo di tre mesi. Mentre i tempi della detenzione si allungano, la nuova normativa riduce a soli sette giorni il termine entro cui presentare ricorso contro il (probabile) diniego dell’asilo. Un limite che, in assenza di un’adeguata informazione giuridica e di un’effettiva assistenza legale, compromette concretamente il diritto alla difesa. Contestualmente, nell’ultimo anno sono aumentate le deportazioni dal Paese, in particolare quelle effettuate come “rimpatri volontari”, realizzati con il coinvolgimento di Frontex e dell’IOM, che di volontario non hanno nulla. «Si tratta di un’ulteriore escalation della guerra condotta dall’Unione europea e dai suoi Stati membri contro le persone in movimento. Normalizzando la detenzione su larga scala, questi centri rivelano sempre più chiaramente la loro natura di prigioni razziali. Eppure le persone continuano a lottare e a resistere: attraversano le frontiere, scavalcano le reti, gridando “Open camp!” dietro alle sbarre dei centri di detenzione al confine tra Bulgaria e Turchia e dovunque. Siamo con loro e la nostra solidarietà è incondizionata. Le loro rivendicazioni non resteranno inascoltate. Questi muri cadranno», conclude il Collettivo Rotte Balcaniche. Ph: Collettivo Rotte Balcaniche
Oltre le code
KHANDWALARM 1 Tra maggio e giugno sono emersi cambiamenti significativi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le lunghe file davanti alla Questura di Trieste, che nel 2025 avevano rappresentato uno degli aspetti più visibili delle criticità nell’accesso alla procedura d’asilo, si sono sensibilmente ridotte. Tale mutamento, tuttavia, non sembra corrispondere a una diminuzione degli arrivi o delle richieste di protezione internazionale. Le persone continuano ad arrivare in città, a vivere in condizioni di precarietà e a manifestare la volontà di accedere alla procedura. Pare piuttosto che una parte di esse abbia scelto di considerare Trieste esclusivamente come luogo di transito oppure di rivolgersi ad altre Questure vicine, come sembrano indicare le lunghe file registrate davanti alla Questura di Udine. Se questa interpretazione fosse confermata, non ci troveremmo di fronte alla soluzione del problema, bensì al suo spostamento territoriale. A ridursi non sarebbero gli arrivi, ma la concreta possibilità di accedere ai diritti in uno specifico contesto amministrativo. In questo quadro, la diminuzione delle file davanti alla Questura non può essere automaticamente interpretata come un dato positivo. Se essa rappresenta l’effetto delle pratiche di deterrenza che negli ultimi anni hanno reso sempre più difficile l’accesso alla procedura d’asilo, inducendo le persone a rinunciare, attendere indefinitamente o rivolgersi ad altre sedi, allora non si è in presenza di una soluzione, ma di una progressiva invisibilizzazione del problema. DOCUMENTI E ACCESSO ALLA PROCEDURA: IL RISCHIO DI TRASFORMARE UN REQUISITO ILLEGITTIMO IN CRITERIO SELETTIVO A questa lettura si aggiunge un ulteriore elemento di osservazione emerso nelle settimane successive all’entrata in vigore del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, divenuto operativo il 12 giugno. Le più recenti rilevazioni indicano che la Questura di Trieste sta sperimentando una nuova modalità di gestione dell’accesso alla procedura d’asilo, basata sulla calendarizzazione degli appuntamenti per la formalizzazione della domanda. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre la presenza di lunghe code davanti agli uffici e di rendere più ordinato il flusso delle richieste. Le ultime attività di monitoraggio sembrano evidenziare un cambiamento anche nelle modalità di accesso alla procedura. Se in passato la selezione iniziale appariva spesso fondata sulla nazionalità dichiarata, nelle ultime settimane il possesso di documenti identificativi sembra essere divenuto il principale criterio di accesso al sistema di presa in carico. In particolare, alle persone in grado di esibire un passaporto o almeno una copia dello stesso viene consegnato un modulo cartaceo contenente l’indicazione di un successivo appuntamento per la formalizzazione della domanda di asilo. Le persone prive di tale documento, invece, risulterebbero frequentemente allontanate senza ottenere alcuna registrazione della propria richiesta. Si tratta di una prassi che, al di là dei cambiamenti introdotti con i nuovi decreti, è da continuare a ritenersi incompatibile con il quadro normativo nazionale ed europeo secondo cui: > la volontà di chiedere asilo può essere espressa oralmente e indipendentemente > dalla disponibilità di documenti di identità. > > art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8 Direttiva 2013/32/UE Nonostante la normativa vigente e la consolidata giurisprudenza 2 abbiano chiarito che la Questura non può subordinare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno all’esibizione del passaporto, tale requisito sembra essere divenuto il principale criterio di selezione per l’accesso alla procedura. Si assiste così a un’inversione della logica sottesa al quadro normativo: una prassi ripetutamente ritenuta illegittima viene applicata come criterio ordinario di gestione dell’accesso, pur continuando a risultare priva di fondamento giuridico. “ALLEGGERIRE LE QUESTURE”, LA CALENDARIZZAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI E IL RUOLO DEGLI ENTI ESTERNI Ulteriori criticità emergono in riferimento ai moduli cartacei utilizzati per l’assegnazione degli appuntamenti, che risultano essere in alcuni casi prestampati e, in altri, persino compilati manualmente. Dalle osservazioni raccolte risulta infatti che tali documenti non riportano la data del loro rilascio; questa omissione non rappresenta un mero aspetto formale, ma può assumere rilevanza sostanziale nella ricostruzione della vicenda amministrativa del richiedente. In assenza di una data certa, diviene infatti difficile dimostrare il momento in cui la persona ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e ha tentato di accedere alla procedura. La mancanza di una prova documentale della prima interlocuzione con l’amministrazione rischia pertanto di indebolire la posizione del richiedente qualora, in un momento successivo, sorgano contestazioni relative al rispetto dei termini procedurali – soprattutto in relazione alle procedure accelerate e di frontiera – o all’eventuale ritardo nella formalizzazione della domanda. Oltre a ciò, questa prassi rende ancora più difficile l’accesso al sistema di accoglienza, già fortemente precario sul territorio triestino. L’accoglienza dovrebbe infatti essere garantita fin dalla manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale (art. 1, comma 2, D.lgs. 142/2015). Tuttavia, in assenza di una data sul documento rilasciato dalla Questura, diventa estremamente difficile dimostrare il momento in cui tale volontà è stata formalmente espressa e, di conseguenza, far valere il diritto all’accoglienza. La concreta organizzazione del sistema appare comunque ancora poco chiara. Dalle osservazioni effettuate emerge che la fase di assegnazione degli appuntamenti si concentra in una finestra temporale estremamente ridotta, tra le 7 e le 8 del mattino, e che in tale arco di tempo vengono esaurite le disponibilità previste. La stessa Questura ha definito l’attuale modalità come una fase sperimentale. «Per ora il sistema della calendarizzazione degli appuntamenti, che in un secondo momento potrebbe essere affidato a una realtà esterna, lo stiamo gestendo direttamente noi per capire quali possono essere le criticità, quanto va tenuta aperta l’agenda, come il servizio possa essere reso il più performante possibile. Alla fine della sperimentazione faremo delle valutazioni». – Lilia Fredella Tale dichiarazione assume particolare interesse alla luce delle informazioni che circolano tra gli operatori del settore e che, pur non avendo ancora trovato conferme ufficiali, prospettano la possibilità che alcune attività connesse alla formalizzazione della domanda possano in futuro essere affidate a soggetti esterni, quali i patronati. Una simile modalità, che prevede l’affidamento a un soggetto terzo di una fase della procedura d’asilo, trova già alcune forme di sperimentazione attraverso l’introduzione di strumenti come l’applicazione «Prenota Facile», attiva in alcune città italiane. Si tratta di una piattaforma istituzionale gestita dagli uffici immigrazione delle Questure, ma il cui utilizzo potrebbe in prospettiva essere demandato ad altri enti, come ipotizzato anche nel caso di Trieste con riferimento a soggetti del territorio con l’obiettivo dichiarato di alleggerire il carico amministrativo degli uffici. L’esperienza delle città in cui tale sistema è già stato sperimentato evidenzia tuttavia il rischio che tali strumenti possano tradursi in un ulteriore livello burocratico, introducendo nuovi passaggi amministrativi e allungando i tempi di attesa, invece di garantire un accesso più rapido ed effettivo alla procedura di protezione internazionale. Si tratta di uno scenario che merita attenzione, poiché potrebbe incidere profondamente sulle modalità concrete di accesso alla procedura viste anche le novità sulla distribuzione delle responsabilità tra amministrazione e richiedenti. IL NUOVO PATTO EUROPEO: NASCONDERE GLI OSTACOLI, LEGITTIMARE LE CARENZE E SPOSTARE LA RESPONSABILITÀ SUL RICHIEDENTE Le novità introdotte dal nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo sembrano infatti orientarsi verso una distinzione più marcata tra il momento della manifestazione di volontà, quello della registrazione della domanda e quello della sua successiva formalizzazione. La disciplina della manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale rimane ancora poco definita sotto il profilo operativo. Da un lato, rappresenta un elemento positivo il fatto che non siano state introdotte particolari formalità per la sua presentazione: continua infatti a essere sufficiente una manifestazione anche esclusivamente orale, rivolta a qualsiasi autorità competente, e permane la possibilità di trasmetterla mediante PEC. Dall’altro lato, resta irrisolto il profilo relativo alle modalità attraverso cui il richiedente potrà dimostrare di avere effettivamente manifestato la propria volontà. Non è infatti ancora chiaro se, e in quale forma, l’amministrazione rilascerà un’attestazione dell’avvenuta manifestazione di volontà, idonea a documentare l’acquisizione dello status giuridico di richiedente protezione internazionale e a individuare con certezza il dies a quo della procedura. L’assenza di una prova documentale rischia di determinare rilevanti difficoltà probatorie qualora sorgano contestazioni sull’effettiva presentazione della richiesta o sul rispetto dei termini procedurali. Le autorità dovranno poi ricevere la manifestazione di volontà e procedere alla registrazione della domanda, nuovo passaggio introdotto dal patto, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla manifestazione della volontà, termine estensibile fino a un massimo di quindici giorni in caso di arrivi ingenti. La successiva formalizzazione della domanda, invece, sembra assumere una natura diversa rispetto al passato, configurandosi come onere a carico del richiedente e si prevede debba avvenire nel termine di ventuno giorni dalla registrazione, sempre tramite Modulo C3. Se finora la formalizzazione, una volta manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale, ricadeva essenzialmente nella sfera di responsabilità dell’amministrazione, il nuovo assetto sembra accentuare il ruolo attivo richiesto al richiedente per il completamento della procedura. Sebbene sia ancora troppo presto per comprendere quali saranno gli effetti concreti di tali cambiamenti, l’esperienza degli ultimi anni induce a interrogarsi sui rischi che potrebbero derivare da un sistema nel quale il mancato perfezionamento della procedura possa essere più facilmente imputato al richiedente. Se in passato le limitazioni all’accesso alla domanda di asilo derivavano spesso da comportamenti amministrativi incompatibili con gli obblighi di legge, il nuovo assetto rischia di rendere meno visibili tali ostacoli ed eventuali prassi illegittime, trasferendo sul richiedente il peso delle conseguenze derivanti dalla mancata formalizzazione. Pare infatti che tra i nuovi «obblighi di collaborazione» posti a carico del richiedente rientri proprio l’attivazione per la formalizzazione della domanda «a condizione che ne sia data la possibilità effettiva», formulazione che lascia ampi margini di incertezza interpretativa. La mancata formalizzazione della domanda potrebbe, inoltre, essere considerata un’ipotesi di ritiro implicito della richiesta di protezione internazionale. Si tratterebbe di una conseguenza particolarmente gravosa, poiché il ritiro determina la chiusura della procedura e comporta che un’eventuale nuova domanda sia qualificata come reiterata, con la conseguente applicazione di un regime procedurale più restrittivo, generalmente caratterizzato dal ricorso alle procedure accelerate con garanzie significativamente ridotte. La clausola della «possibilità effettiva» rappresenta, almeno sul piano teorico, la principale garanzia a tutela del richiedente. Si tratta, tuttavia, di una formulazione che non offre criteri sufficientemente definiti, poiché non chiarisce quando tale possibilità possa ritenersi concretamente garantita né quali strumenti il richiedente possa utilizzare per dimostrare di essersi diligentemente attivato. Resta pertanto da chiarire quali elementi debbano essere considerati per accertare che l’amministrazione abbia realmente posto la persona nelle condizioni di adempiere all’obbligo di formalizzazione. Qualora una persona abbia manifestato la propria volontà di chiedere protezione internazionale ma non sia riuscita a formalizzare la domanda per ragioni indipendenti dalla propria volontà – ad esempio per l’impossibilità di ottenere un appuntamento, per l’esaurimento delle disponibilità giornaliere o per altri ostacoli organizzativi – sarà fondamentale comprendere quali strumenti potranno essere utilizzati per dimostrare tali circostanze. La questione assume particolare rilievo alla luce delle prassi già osservate a Trieste. Se al richiedente viene consegnato un semplice foglio con l’indicazione di un appuntamento, privo della data di registrazione, non tradotto in una lingua comprensibile e privo di adeguate garanzie documentali, e se, una volta presentatosi all’appuntamento, questo viene rifiutato o rinviato – come risulta essere già accaduto, ad esempio, in casi in cui la data dell’appuntamento era stata annotata manualmente e successivamente ritenuta non valida – il rischio è che decorra inutilmente il termine previsto per la formalizzazione. In una simile situazione, il richiedente potrebbe dover dimostrare non di aver mancato all’obbligo di formalizzazione, ma che non gli è stata concretamente garantita la possibilità di completare la procedura per ragioni non dipendenti dalla propria volontà. Resta dunque da vedere quale sarà l’orientamento della giurisprudenza rispetto a queste nuove modalità di gestione della procedura e in che misura i giudici saranno chiamati a intervenire per garantire che le trasformazioni organizzative e normative non si traducano in una compressione del diritto d’asilo. CONCLUSIONE Ad oggi, ciò che emerge, è un quadro ancora estremamente incerto. Queste settimane sono state caratterizzate da continui cambiamenti e sperimentazioni, con modalità operative che sembrano modificarsi rapidamente anche da un giorno all’altro. Davanti alla Questura di Trieste, in momenti diversi, le persone sono state indirizzate secondo criteri differenti: in alcuni casi sulla base della nazionalità dichiarata, in altri attraverso la richiesta di documenti identificativi, in altri ancora mediante la consegna di “ticket” contenenti una data di appuntamento, una documentazione priva di uniformità e molto informale. La mancanza di chiarezza sulle modalità concrete di accesso alla procedura rende difficile comprendere quale sia oggi il percorso effettivamente richiesto a chi intende chiedere protezione internazionale e quali siano gli strumenti a disposizione per dimostrare il proprio tentativo di accesso. Ciò che appare invece costante è una progressiva riduzione delle garanzie per le persone in movimento e uno spostamento crescente dell’onere della procedura sul richiedente. Oltre agli aspetti giuridici e operativi, non si può prescindere dall’analisi della dimensione politica della costante frammentazione della procedura. Districarsi tra i meandri dell’amministrazione risulta spesso estremamente complesso anche per operatori sociali e legali. L’attuazione del Nuovo Patto su migrazione e asilo, attraverso i suoi regolamenti e le sue direttive, si caratterizza oggi per un quadro procedurale complesso e poco trasparente, dal quale emerge però chiaramente una progressiva restrizione dei diritti delle persone in movimento e dei richiedenti asilo. In questo contesto, attribuire al richiedente l’onere della formalizzazione della domanda di protezione internazionale appare come una precisa scelta politica. All’interno di un sistema poco chiaro e fortemente frammentato, in cui intervengono una molteplicità di soggetti istituzionali e del terzo settore, orientarsi tra i diversi passaggi procedurali diventa estremamente difficile. Tale difficoltà è ancora più evidente per chi è appena arrivato in Italia, non dispone di una rete di supporto, non conosce il funzionamento del sistema e si trova comunque gravato dall’onere di rispettarne procedure e adempimenti. L’accesso ai diritti, già scarsamente garantito in molte città italiane, diventa ancora più complesso, all’interno di un quadro che vede restringere progressivamente le tutele e le garanzie di persone i cui diritti dovrebbero essere assicurati dalla legge. Risulta chiaro che le nuove norme non intervengono per superare le prassi illegittime già osservate, ma anzi forniscono un nuovo quadro amministrativo entro cui tali ostacoli possano essere legittimati e resi meno visibili. Se l’organizzazione amministrativa diventa il luogo in cui si definisce concretamente l’accesso alla protezione internazionale con prassi illegittime e indefinite è evidente che siano le esigenze politiche di controllo a prevalere sulle garanzie previste dal diritto. 1. KhandwAlarm prende il nome dal termine pashto khandwala – «casa rotta» – con cui vengono comunemente indicati i magazzini del Porto Vecchio di Trieste, strutture adiacenti alla stazione da anni abitate da persone in movimento e richiedenti asilo in attesa di un’accoglienza dignitosa. Nato come risposta alle falle strutturali del sistema di accoglienza italiano e alle lungaggini burocratiche per l’ottenimento del permesso di soggiorno, KhandwAlarm vuole lanciare un allarme sulla sistematica violazione dei diritti umani e sulla quotidiana disumanizzazione delle persone in movimento. Contatto email: silos@riseup.net ↩︎ 2. art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8 Direttiva 2013/32/UE ↩︎
Confine Italia-Slovenia: la nuova procedura di frontiera prevista dal Patto UE non è ancora applicabile
Il Tribunale di Trieste con un decreto ex art. 35-ter co. 4 d.lgs 25/2008 esclude l’applicabilità della procedura di frontiera poiché: “In attuazione delle predette disposizioni regolamentari il Legislatore italiano ha adottato il d.l. n.100/2026, entrato in vigore in data 12/6/2026, che, in tema di procedura di frontiera, ha previsto la modifica dell’art. 28-bis, d.lgs. n. 25/2008 e l’introduzione dei nuovi 28-bis.1 e 28-bis.2. La prima disposizione normativa prevede, all’unico comma rimasto in vigore, quanto segue: «le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all’articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell’interno». La norma fa chiaramente riferimento alla nuova procedura di frontiera prevista dal reg. UE n. 1348/2024, a cui si riferisce l’art. 28-bis.1, che espressamente richiama gli artt. 51 e 73 del predetto regolamento. Ciò posto, benché l’art. 28-bis affermi chiaramente che lo svolgimento della procedura in parola richieda l’emanazione di un decreto del Ministero dell’interno che individui le zone di frontiera e di transito, tale fonte non è ancora stata adottata. 2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, la procedura accelerata alla frontiera è stata applicata senza che ricorressero i presupposti di cui all’art. 43, § 1, lett. a), richiamato dall’art. 45, §1, Reg. UE n.1348/2024, e, pertanto, vanno eliminati, già nell’odierna fase cautelare, gli effetti che essa ha prodotto“. Il Giudice, quindi, in accoglimento della domanda di autorizzazione a permanere nel territorio, modifica il rito dall’art. 35 ter al 35 bis d.lgs 25/2008 e, in applicazione del co. 3 del 35 bis, dichiara automaticamente sospeso il provvedimento impugnato. Il caso di specie riguarda una donna colombiana, potenziale vittima di tratta e malata di diabete. Tribunale di Trieste, decreto del 4 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Dora Zappia per la segnalazione e il commento.