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Una cassetta degli attrezzi al tempo del Patto UE: intervista a Martina Tazzioli
È imminente l’implementazione del Patto Europeo su Migrazione e Asilo, la radicale riforma della normativa europea che ridisegna le modalità di gestione delle cosiddette frontiere esterne. Si tratta di un cambiamento di ampissima portata che accentua la selettività dei meccanismi di accesso, la limitazione della libertà personale e il controllo della mobilità. Per prepararci a fare i conti con questa trasformazione può essere utile interrogarsi non solo sul contenuto della nuova normativa, ma anche sulle categorie, i saperi e i paradigmi con cui leggere questa fase da una prospettiva critica. In previsione di un prossimo numero della rivista Controfuoco dedicato al Patto Ue, abbiamo deciso di anticipare la sua pubblicazione con una serie di interviste video per cominciare a rispondere ad alcune domande centrali: come cogliere la portata dei cambiamenti in corso? Come indagarne concretamente gli effetti? E quali strumenti teorici e politici possiamo costruire per contestarli? In questa prima intervista parliamo quindi del nuovo Patto e della cassetta degli attrezzi con cui provare ad affrontarlo insieme a Martina Tazzioli, professoressa associata presso il Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna. D. IL PATTO EUROPEO SU MIGRAZIONE E ASILO È DIFFUSAMENTE RAPPRESENTATO COME UNA SVOLTA. DAL TUO PUNTO DI VISTA, DETERMINA UN CAMBIO DI PARADIGMA OPPURE SI COLLOCA IN SOSTANZIALE CONTINUITÀ CON LA RAZIONALITÀ DELLE POLITICHE MIGRATORIE EUROPEE DELL’ULTIMO DECENNIO? R. Direi che il Patto si inserisce in un contesto più ampio, di lunga durata, di trasformazione delle politiche di contenimento a livello europeo. A mio avviso, non va letto come un testo a sé stante, scollegato da una serie di riforme intervenute negli ultimissimi anni e nel medio periodo, sia a livello europeo sia a livello nazionale. Al tempo stesso, il Patto rende più visibili determinate trasformazioni avvenute nelle modalità di presa sulle vite e di sgretolamento delle vite migranti. Con riferimento a questi profili, ci sono due paesi chiave: l’Italia e la Grecia. È soprattutto in Grecia che svolgo gran parte della mia ricerca accademica e entrerò poi nel merito di alcune pratiche sviluppate in quel contesto, successivamente divenute obbligatorie attraverso il Patto. D. ALLA LUCE DI QUELLO CHE SOSTIENI, COSA TI SEMBRA IMPORTANTE COGLIERE POLITICAMENTE DEL PATTO? CHE IDEA DI FRONTIERA E DI GOVERNO DELLE MIGRAZIONI EMERGE, DAL TUO PUNTO DI VISTA, NELLA NUOVA NORMATIVA? R. A proposito delle traiettorie nelle politiche e nei meccanismi di governo delle persone migranti che il Patto mette in luce, molti studiosi, giornalisti e organizzazioni non governative si sono soffermati soprattutto sulla cosiddetta Screening Regulation e, ovviamente, sul Regolamento Rimpatri, i due pilastri di questo approccio sempre più orientato verso meccanismi di confinamento preventivo, detenzione arbitraria ed espulsione. Tuttavia, senza tralasciare queste due previsioni, se spostiamo l’attenzione sulla direttiva accoglienza e su alcuni dettagli che emergono, anche sul piano linguistico, nei vari punti del Patto, credo sia importante cogliere questa “punitività latente” che il Patto esprime nei confronti delle persone migranti. Faccio riferimento a quelli che chiamo “ambienti punitivi”, dove per punitivo non si intende necessariamente l’effettivo atto del punire, ma una punitività latente e potenziale che ha a che vedere anche con la criminalizzazione di condotte senza crimine, ovvero senza infrazione di una legge. Faccio un esempio. In Grecia, nel settembre del 2025, è stata approvata una legge che le ONG greche e internazionali hanno giustamente interpretato come uno shift securitario drammatico. La norma prevede l’incarcerazione dei richiedenti asilo la cui domanda venga respinta in seconda istanza e introduce inoltre ammende estremamente elevate per le persone che fanno ingresso irregolare nel Paese. Viene spontaneo chiedersi se il governo greco sarà effettivamente in grado di implementare una legge che risuona così fortemente con alcune norme contenute nel Patto. La mia risposta è che forse importa relativamente. Chiaramente, per le persone migranti importa moltissimo se verranno detenute o meno. Negli ultimi mesi, in Grecia, si è registrato un aumento esponenziale dei richiedenti asilo in detenzione. Quello che tuttavia si produrrà nel medio e lungo periodo è soprattutto questa condizione di punitività potenziale, che ha un impatto reale sulla vita delle persone. È una condizione molto simile a quella che l’antropologo Nicholas De Genova ha definito “condizione di deportabilità”. A prescindere dal fatto che si venga o meno espulsi o deportati, la condizione di deportabilità aumenta e moltiplica la precarietà sociale e socioeconomica della persona e, chiaramente, anche la possibilità di essere sfruttata sul mercato del lavoro. Questa punitività latente ha a che fare con i crimini senza infrazione, ciò che Michel Foucault, nei suoi corsi al Collège de France sulla società punitiva, ha definito “legalismi infralegali”, proprio perché non hanno necessariamente a che vedere con la violazione della legge. Questi elementi si ritrovano in vari punti del Patto e hanno a che fare con una punizione, se non altro potenziale, di condotte “disobbedienti”. Ad esempio, se guardiamo a quanto prevede la riforma del sistema di asilo, l’Asylum and Migration Management Regulation, si stabilisce che la persona richiedente asilo venga privata del diritto all’accoglienza in tutte le sue componenti, compreso il pocket money, nel momento in cui le viene comunicato un trasferimento Dublino. Prima ancora che il trasferimento avvenga, nello Stato in cui temporaneamente si trova, quella persona non avrà più diritto, da un momento all’altro, all’accoglienza in tutte le sue forme. Questo è il primo aspetto che ci parla di un trend più ampio, non necessariamente codificato nel Patto, ma riconducibile a una tendenza che non inizia con la sua implementazione e che può essere fatta risalire al periodo successivo alla pandemia. Consiste nel governare le vite delle persone migranti, compresi i richiedenti asilo, attraverso lo smantellamento sistematico delle infrastrutture di supporto alla vita. Tra queste vi è, chiaramente, anche il sistema di asilo nella sua componente dell’accoglienza. Ha a che fare con la sottrazione e con i tagli radicali a tutti quei servizi che erano previsti per consentire ciò che viene definito “integrazione” – e non sono ovviamente una fan di questo termine. Trovo estremamente preoccupante questo confinamento che va ben oltre la detenzione ufficiale, ben visibile nella Screening Regulation, con l’apertura di questi centri ibridi di prima accoglienza in cui non è chiaro cosa avverrà. È un modo per rendere preventivamente illegale la presenza di una persona migrante sul territorio attraverso la cosiddetta finzione di non ingresso. Si tratta di pratiche di confinamento spaziale che vanno ben oltre la detenzione amministrativa ufficiale e che rendono sempre più difficile diventare richiedenti asilo. È un trend molto visibile in Grecia negli ultimi anni: diventa difficile diventare richiedenti asilo prima ancora che ottenere una forma di protezione. Si tratta di una caratteristica delle leggi greche implementate dopo l’accordo tra UE e Turchia, all’interno di un contesto caratterizzato non semplicemente dalla criminalizzazione dell’umanitario, ma dal suo stesso smantellamento. L’ultimo aspetto che mi sembra interessante sottolineare riguarda la rappresentazione del richiedente asilo come una persona che abusa del diritto di asilo. Questo paradosso di un diritto che può essere abusato ricorre a più riprese nel Patto. I tagli all’accoglienza sono giustificati proprio in ragione del presunto abuso di questo diritto. Il tema dell’abuso dei diritti mi sembra un punto di ingresso utile per collegare il Patto, in quanto tale, ad altre leggi e ad altre trasformazioni sociopolitiche avvenute in alcuni Stati europei, prima fra tutti l’Italia. Il Patto va letto anche alla luce delle trasformazioni intervenute con i due decreti sicurezza. Si tratta di una criminalizzazione crescente che investe anche alcuni cittadini e alcune cittadine proprio attraverso questo linguaggio dell’abuso. Non mi riferisco, in quest’ultimo caso, ai decreti sicurezza, ma piuttosto all’idea dell’abuso del sistema sanitario. È un invito a leggere il Patto oltre il Patto: il diavolo sta nei dettagli. All’interno dei suoi articoli si intravedono infatti traiettorie trasversali molto chiare, che non sono certamente limitate ai meccanismi di detenzione ed espulsione. D. MOLTE GRAZIE, MARTINA, PER QUESTA PANORAMICA GENERALE E PER GLI ESEMPI DAVVERO PARADIGMATICI CHE HAI CONDIVISO. L’IMPLEMENTAZIONE DEL PATTO È ANCHE L’OCCASIONE PER RIFLETTERE SULLO STATO DI SALUTE DEI SAPERI CRITICI INTORNO ALLE POLITICHE MIGRATORIE. TI SEMBRA UNA FASE IN CUI QUESTI SAPERI CRITICI FATICHINO A INCIDERE NELLO SPAZIO PUBBLICO? E, IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, PERCHÉ? DOVE COLLOCHI L’ANALISI? R. Il panorama degli studi critici sulle migrazioni è molto eterogeneo, per cui è difficile fornire una risposta univoca. Mi sembra però che lo scollamento tra il tipo di riflessione critica prodotta e ciò che avviene sul territorio sia significativo. In parte dipende dall’accelerazione con cui vengono approvate nuove leggi e nuove normative. In parte è dovuto anche al crescente tecnicismo: un linguaggio tecnocratico, deliberatamente adottato da chi queste leggi le scrive, sempre più orientato a escludere. Si tratta di un linguaggio molto poco democratico, che esclude proprio chi dovrebbe leggere e interpretare criticamente queste norme. Si è in qualche modo creata una divisione all’interno dei critical migration studies tra chi si confronta con questo piano e prova a comprenderne i dettagli, le incongruenze e gli aspetti più problematici, e chi invece prende le distanze da questi aspetti, correndo però il rischio di inseguire quello stesso linguaggio. Credo che questo produca un primo punto di stallo, che rimanda anche a una divergenza nel modo in cui viene intesa la possibilità di incidere nello spazio pubblico, ciò che in termini più accademici viene definito impact. Anche sotto questo profilo, la letteratura sulle migrazioni si divide sostanzialmente tra ricercatrici e ricercatori che si rifiutano di intraprendere quella strada e chi invece scrive e studia precisamente con quel fine, articolando ricerche che possono essere definite policy driven o comunque sviluppate in stretta collaborazione con le agenzie che governano le migrazioni. Penso che vi sia la necessità di riflettere su che cosa significhi incidere nello spazio pubblico. Credo che sia questa la domanda che resta sottesa a gran parte del dibattito. Vi è poi un altro aspetto, legato alla congiuntura sociopolitica europea, che si collega a quanto dicevo prima. Credo che uno degli ostacoli principali, avvertito da chi dieci o quindici anni fa utilizzava senza esitazioni la propria ricerca per criticare gli attori che governano le migrazioni, compresi gli attori umanitari, sia questo: sempre più le vite delle persone migranti vengono soffocate attraverso la sottrazione di quelle infrastrutture vitali che hanno a che fare anche con gli interventi umanitari. Questo non significa assolvere o assumere un approccio acritico nei confronti delle grandi organizzazioni internazionali, come l’UNHCR o la Croce Rossa. Significa piuttosto ripensare il modo in cui si possa riarticolare un sapere critico alla luce del fatto che il potere, e i poteri che agiscono sulle vite, operano sempre più anche in questo modo: facendo ammalare le persone migranti, trattenendole in spazi insalubri e affamandole. Vi sono molti contesti in cui questo è evidente e qui ritorno alla Grecia. Negli ultimi anni il paese ha fatto ricorso a numerosi decreti e misure arbitrarie, talvolta applicate dagli stessi camp manager, cioè da chi gestisce i campi per rifugiati. Alcune di queste misure prevedono l’esclusione dalla distribuzione del cibo delle persone che non sono ancora riuscite a formalizzare la domanda di asilo o che hanno ricevuto un diniego. Si potrebbe obiettare che tutto questo non sia poi così distante da quanto previsto dalla direttiva europea del 2013. Tuttavia, il punto è un altro: che cosa accade quando questi meccanismi di espulsione dal sistema di supporto umanitario vengono attivati da un giorno all’altro, in contesti come i campi in Grecia, totalmente isolati, dove le persone si ritrovano improvvisamente senza alcun sostegno materiale e, letteralmente, affamate? Tutto questo si inserisce inoltre in un contesto globale, che va ben oltre la dimensione europea, nel quale questa dinamica è diventata un trend sempre più generalizzato. Pensiamo, ad esempio, ai tagli all’USAID promossi dall’amministrazione Trump, che hanno avuto conseguenze molto concrete. In Grecia, molte ONG – penso, per esempio, a organizzazioni come Caritas – dipendono in larga misura dai fondi USAID. Qual è stata la conseguenza? Una parte significativa del personale è stata licenziata e, parallelamente, sono aumentati i tagli ai servizi rivolti alle persone che vivono nei campi, ai beneficiari di protezione internazionale e ai richiedenti asilo. Per questo credo che ripensare una critica trasformativa al controllo umanitario sulle vite sia oggi una sfida importante. Una sfida che va articolata ben oltre posizioni troppo binarie, che personalmente trovo poco soddisfacenti: da un lato le critiche monolitiche all’umanitario come fenomeno intrinsecamente coloniale o razzista; dall’altro le posizioni di chi, da sempre, tende a sottolineare esclusivamente la necessità degli interventi umanitari. Quindici anni fa Didier Fassin ci metteva in guardia dal rischio di un’umanitarizzazione dell’asilo – una riflessione che in realtà aveva iniziato a sviluppare già negli anni Novanta. Oggi ci troviamo invece di fronte a un processo di deumanitarizzazione dell’asilo, che procede parallelamente a uno svuotamento del diritto di asilo stesso. Quando queste due dinamiche si producono contemporaneamente, che cosa ne è del sapere critico sulle migrazioni? L’ultimo aspetto che vorrei sottolineare, il quarto elemento, riguarda la tendenza al distaccamento dal terreno. Molti di questi studi che si autodefiniscono critici si sono collocati, in qualche modo, attorno a due assi principali. Il primo è quello di un approccio riflessivo, incentrato sulle categorie utilizzate. Si tratta di un lavoro importante, che ha riguardato la messa in discussione della categoria stessa di migrante. Tuttavia, questo processo ha talvolta prodotto anche una paradossale essenzializzazione, una reificazione di quelle stesse categorie. Tutto sembra passare attraverso questo livello di analisi, senza che venga sviluppata con altrettanta forza una riflessione su come incidere concretamente, per tornare alla domanda precedente. Negli ultimi anni, inoltre, una parte importante di questo dibattito si è concentrata sul tema del posizionamento del ricercatore e della ricercatrice. Si tratta, anche in questo caso, di una riflessione fondamentale, che mancava all’interno di quel campo di studi. Tuttavia, essa rischia talvolta di reindividualizzare la ricerca sulle migrazioni, spostando l’accento da una critica al confine – taglio molto con l’accetta – a una critica di noi stessi in quanto soggetti che operano al confine. È anche per questo che continuo a ritenere molto rilevante il lascito di quella letteratura critica sulle migrazioni che ha proliferato nei primi anni Duemila. Penso, innanzitutto, all’approccio dell’autonomia delle migrazioni, ma anche ad altri filoni. Prima menzionavo, ad esempio, Didier Fassin, che si colloca in una prospettiva molto diversa ma la cui critica dell’umanitario si situava pienamente dentro e contro questi meccanismi di presa sulle vite. Una critica che lavorava sulle ambivalenze delle forme di sfruttamento e di stritolamento prodotte dal capitalismo, senza pretendere di collocarsi al di fuori di esse. Questo mi porta al secondo filone oggi particolarmente influente nei critical migration studies: l’approccio decoloniale al sapere sulle migrazioni. Si tratta di una prospettiva che ha avuto un grande successo soprattutto nel mondo anglofono e, in particolare, in Gran Bretagna. Era chiaramente un tassello mancante. Non si è trattato semplicemente di un’aggiunta a un dibattito già esistente, ma di uno spostamento della linea stessa di analisi, che considero fondamentale. Senza voler fare una critica della critica, credo però che sia utile interrogarsi anche in questo caso sui punti di contatto tra questo approccio e le trasformazioni che stanno avvenendo. Non per sostenere che la ricerca debba essere policy driven – non sto assolutamente andando in quella direzione – ma per comprendere fino a che punto un’analisi critica delle politiche migratorie rischi talvolta di risultare scollata da un’analisi di come quelle stesse politiche operino concretamente sulle vite delle persone migranti. A mio avviso, il punto di stallo di questo filone ha a che fare con il fatto che non esiste un “fuori” nel quale questa critica decoloniale possa collocarsi. Diventa un po’ sterile, sul piano analitico prima ancora che su quello politico, limitarsi a condannare le politiche dell’UE, dell’agenda europea o degli Stati del cosiddetto Global North – con tutte le imprecisioni che questa etichetta porta con sé – quando uno degli altri grandi nodi dei migration studies contemporanei, insieme a quello della deumanitarizzazione dell’asilo, riguarda il fatto che, ovunque spostiamo lo sguardo, troviamo politiche estremamente violente e razziste. Questo vale anche per paesi prossimi ai confini ufficiali dell’Unione Europea. Penso alla Tunisia, dove ho svolto ricerca anni fa. Non è che prima non esistessero comportamenti razzisti da parte dei cittadini o politiche discriminatorie. Tuttavia, con l’attuale governo si è verificato uno shift molto significativo, in particolare a partire dal 2022-2023. Oggi assistiamo a una situazione estremamente grave, sia nei confronti delle persone solidali con i richiedenti asilo sia, soprattutto, nei confronti dei migranti africani, come vengono comunemente definiti. Situazioni analoghe si riscontrano, per restare in paesi vicini ai confini dell’UE, anche in Marocco, Algeria e Turchia. Credo quindi che questi due punti di stallo – da un lato la deumanitarizzazione dell’asilo, dall’altro l’emergere di forme di violenza sistematica che eccedono qualunque logica di ritorno economico o di semplice controllo dei movimenti migratori – ci pongano di fronte alla necessità di ripensare che cosa significhi oggi riarticolare un sapere critico. In questo quadro, tanto l’approccio decoloniale quanto la critica dell’umanitario devono essere assunti come acquisizioni fondamentali, ma anche radicalmente ripensati. D. MOLTE GRAZIE, MARTINA, PER LA TUA ANALISI, DAVVERO DENSA DI SPUNTI TEORICI E POLITICI SU CUI RIFLETTERE. CI AVVICINIAMO ALLA PARTE CONCLUSIVA DELLA NOSTRA CHIACCHIERATA E, IN VISTA DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL PATTO, VORREMMO PROVARE A IMMAGINARE UNA SORTA DI CASSETTA DEGLI ATTREZZI DA METTERE A DISPOSIZIONE DI ATTIVISTE E ATTIVISTI, OPERATRICI E OPERATORI, RICERCATRICI E RICERCATORI CHE AVRANNO A CHE FARE CON LA SUA IMPLEMENTAZIONE. QUALI STRUMENTI TEORICI O CATEGORIE ANALITICHE TI SEMBRANO OGGI PARTICOLARMENTE UTILI PER LEGGERE LE TRASFORMAZIONI IN CORSO? E QUALI, INVECE, RISCHIANO DI RIVELARSI INSUFFICIENTI O FUORI FUOCO? NELLA RISPOSTA PRECEDENTE HAI GIÀ IN PARTE AFFRONTATO QUESTA DOMANDA, MA C’È QUALCOS’ALTRO CHE RITIENI IMPORTANTE VALORIZZARE IN QUESTA FASE DI TRASFORMAZIONI COSÌ TUMULTUOSE? R. Sì. Innanzitutto credo che, a conclusione della risposta precedente, la sfida sia ripensare che cosa significhi critica. Quando parliamo di ricerca critica sulle migrazioni, che cosa intendiamo criticare, esattamente? Fermarsi su questa domanda ci permette anche di capire quali strumenti teorici e quali categorie analitiche possano esserci utili. Lo dico perché sono piuttosto reticente nei confronti di analisi che interpretano, anche implicitamente, la dimensione critica della ricerca esclusivamente in termini di denuncia. E non mi riferisco alla denuncia finalizzata ad aprire contenziosi legali, che è ovviamente un’altra questione e può essere estremamente importante. Mi riferisco piuttosto alla denuncia come smascheramento dei meccanismi di potere e del funzionamento degli Stati. La maggior parte di questi meccanismi, però, è ormai sotto i nostri occhi, così come lo sono le violenze e gli effetti prodotti dalle politiche di contenimento: basti pensare alle morti in mare. Certo, è sempre necessario continuare a produrre evidenze, ma ricordiamoci che negli ultimi dieci anni di evidenze ne abbiamo avute molte. Che cosa significa allora critica, o critica trasformativa, se prendiamo sul serio il fatto che forse non è più sufficiente smascherare il potere? Tanto più che molti Stati oggi rendono visibili le proprie stesse violazioni e, anzi, riformulano le leggi proprio sulla base di quelle pratiche. Al tempo stesso, credo che proprio per lo stesso motivo possano risultare insufficienti o fuori fuoco quelle critiche che si limitano a invocare lo smantellamento di dispositivi come l’accoglienza o l’asilo. Non perché queste critiche siano prive di fondamento, ma perché oggi ci troviamo in una fase in cui proprio quelle infrastrutture vengono materialmente smantellate. Allo stesso modo, penso a parole d’ordine come “abbattiamo le frontiere”. Non perché non siano più valide o perché siano utopiche – non voglio assolutamente entrare in questo tipo di discussione, che è spesso propria di approcci liberali agli studi sulle migrazioni – ma perché il Patto, nella sua complessità e nei suoi tecnicismi, ci mostra come le diverse dimensioni del percorso migratorio siano profondamente interconnesse. Non si può parlare di smantellamento dei confini senza interrogarsi contemporaneamente sulle forme di presa sulle vite che si esercitano sulle persone dublinate o su quelle che vengono espulse, da un giorno all’altro, dalle proprie abitazioni e dalle maglie dell’accoglienza. In questo senso, negli ultimi anni ho trovato particolarmente illuminante la lettura di femministe abolizioniste come Angela Davis e Ruth Wilson Gilmore. Il loro lavoro, pur sviluppandosi in un contesto diverso da quello europeo, mostra con grande chiarezza come i diversi meccanismi di organizzazione della violenza siano profondamente interconnessi. Pur occupandosi principalmente del sistema carcerario, queste autrici insistono proprio sulla necessità di leggere insieme dispositivi che troppo spesso vengono analizzati separatamente. Queste due autrici, così come altre e altri meno noti all’interno della tradizione abolizionista, ci dicono con grande chiarezza che l’abolizionismo non può limitarsi a dire: aboliamo le prigioni, aboliamo i sistemi di violenza organizzata. La sfida consiste piuttosto nel capire come riorganizzarci. La questione dell’organizzazione politica è una vera e propria ossessione nei loro scritti: come ripensare le forme dell’organizzazione collettiva per rendere possibile un mondo in cui la riproduzione di questi meccanismi di razzializzazione non sia più né possibile né auspicabile, e in cui l’esistenza stessa delle prigioni diventi infine obsoleta. Lo stesso si potrebbe dire dei vari meccanismi di confinamento. Quando parlo di confini, in questo caso, non mi riferisco alle frontiere nazionali. Credo che questa sia una letteratura che solo negli ultimi anni ha fatto il proprio ingresso nel campo degli studi critici sulle migrazioni e che possa rivelarsi particolarmente produttiva. L’altra griglia analitica che trovo utile – o, più in generale, l’altra prospettiva da cui leggere le trasformazioni in corso – consiste nel collocare le politiche migratorie all’interno dei più ampi processi di precarizzazione sociale ed economica che investono migranti e cittadini, pur in forme e con intensità differenti. È per questo che considero fondamentale il lavoro di Enrica Rigo, così come quello di molte altre studiose femministe che mobilitano la prospettiva della riproduzione sociale per cogliere le forme di presa sulle vite delle persone migranti. Una prospettiva che permette di leggere come venga erosa la possibilità stessa di riproduzione della vita, in senso ampio, e come questo processo si intrecci con lo smantellamento di quelle infrastrutture di supporto alla vita che riguardano non soltanto le persone migranti, ma anche i cittadini. D. GRAZIE ANCORA, MARTINA, PER L’AFFRESCO MOLTO ARTICOLATO CHE CI HAI PROPOSTO. IN CHIUSURA, SE DOVESSI CONTRIBUIRE ALLA COSTRUZIONE DI QUESTA IMMAGINARIA CASSETTA DEGLI ATTREZZI CHE POSSA ACCOMPAGNARE L’IMPLEMENTAZIONE DEL PATTO EUROPEO E AIUTARCI A PREPARARCI POLITICAMENTE AD AFFRONTARLO, TI VENGONO IN MENTE LIBRI, ARTICOLI O ALTRI MATERIALI CHE INSERIRESTI AL SUO INTERNO? R. Credo sia importante leggere anche testi che consentano di assumere uno sguardo in qualche modo laterale rispetto al Patto. All’inizio menzionavo il lavoro di Nicholas De Genova, che rappresenta ormai un classico per chi si occupa di migrazioni. In particolare, credo che i suoi lavori sulla deportability ci dicano ancora molto sull’importanza di guardare oltre il successo o il fallimento delle politiche migratorie e di osservare, piuttosto, come la precarietà socioeconomica venga prodotta attraverso quei meccanismi che lui definisce appunto come una condizione di deportability e che, a mio avviso, oggi possono essere riletti nei termini di una punitività latente. E poi, per restare su uno sguardo laterale, menzionavo all’inizio il corso di Michel Foucault al Collège de France sulla società punitiva, nel quale emerge il tema della criminalizzazione senza infrazione, che credo abbia ancora molto da dirci. Un altro materiale che suggerirei riguarda la genealogia della cosiddetta finzione di non ingresso, che mi è sembrato particolarmente utile ricostruire. Si tratta di un dispositivo che, come ricordavo, è stato implementato dalla Grecia prima che da altri paesi. Su questo tema segnalo un interessante report di ECRE dedicato proprio alla finzione di non ingresso. Il documento ricostruisce le diverse tappe della sua affermazione negli ultimi anni, mostrando con precisione come e quando questo meccanismo sia stato introdotto nella pratica, dapprima in Germania e successivamente anche in Francia.
La protezione internazionale fondata su orientamento sessuale e identità di genere e il decreto legge n. 158/2024
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università degli studi di Bologna Dipartimento di Scienze Giuridiche Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE FONDATA SU ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE E IL DECRETO LEGGE N. 158/2024 Le presunzioni di manifesta infondatezza nelle procedure di accertamento di persecuzione dei richiedenti SOGI provenienti da paesi definiti sicuri dal governo italiano Tesi di laurea in Procedura Penale dell’Immigrazione Correlazione in Diritto Internazionale Noemi Fernandes Braghieri (2024-2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE Osservando gli accordi internazionali firmati dall’Italia in materia di protezione internazionale e nello specifico le Linee guida dell’UNHCR in riferimento ai rifugiati LGBTQIA+, si denota una forte discrepanza tra le tutele formalmente previste per questa categoria di persone e quelle effettivamente garantite. Partendo dagli strumenti del diritto internazionale, per poi analizzare le leggi e la giurisprudenza dell’Unione europea in tema di asilo e immigrazione, con un focus particolare su criminalizzazione, credibilità e discrezione; si giunge all’applicazione e disapplicazione dei Trattati e delle direttive in ambito italiano. Nello specifico si mettono a confronto il decreto legge n. 158/2024 e un caso concreto di diniego di protezione internazionale SOGI, intavolando così il discorso dell’arbitrarietà dello strumento legislativo del c.d. Paese terzo sicuro. In questa trattazione si evidenziano le attuali problematicità della materia, soffermandosi appunto su casi considerati di particolare vulnerabilità, permettendo di discutere degli imminenti cambiamenti in peius dettati dal nuovo Patto UE su migrazione e asilo.
Il nuovo patto UE su asilo e migrazioni: la trasformazione della condizione giuridica dei minori stranieri non accompagnati
Venerdì 26 giugno 2026, dalle ore 10.00 alle 13.30, a Napoli presso il Centro Interculturale Nanà, Vico Tutti i Santi 65, e in diretta YouTube sul canale Dedalus Cooperativa Sociale. Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il Nuovo Patto europeo su Migrazione e Asilo, insieme alle norme italiane di attuazione. Le nuove disposizioni modificano profondamente la condizione giuridica dei Minori Stranieri Non Accompagnati, aprendo interrogativi sulla reale efficacia delle tutele previste. Procedure di frontiera accelerate, screening, trattenimento dei richiedenti asilo e nuovi modelli di accoglienza rischiano di incidere sull’interesse superiore del minore. Di fronte a questi cambiamenti, si rende necessaria una riflessione socio-giuridica capace di valorizzare i principi costituzionali e gli obblighi internazionali dell’Italia, per garantire un sistema di protezione coerente con i diritti e le garanzie che hanno finora orientato la tutela dei minori stranieri non accompagnati. PROGRAMMA 10.00: I meccanismi fondanti il nuovo Patto UE 10.20: Lo screening alla frontiera: criticità di accesso per i MSNA. La condizione di detenzione di fatto, l’identificazione della vulnerabilità e l’accertamento dell’età 10.50: Le parziali garanzie nelle procedure accelerate e di frontiera. I rischi delle procedure di inammissibilità: l’ipotesi del Paese terzo sicuro 11.30: L’accoglienza dei MSNA: obbligo di soggiorno e di segnalazione. Le sanzioni e il ritiro implicito della domanda di asilo. I casi di detenzione amministrativa 12.00: Come tutelare il MSNA dalle procedure di frontiera, accelerate e di inammissibilità: la fuoriuscita dalle procedure e il ricorso contro il rigetto o l’inammissibilità 12.30: Le tutele ulteriori proprie dell’ordinamento italiano: la protezione speciale, l’art. 18 T.U. Immigrazione, il permesso per minore età e affidamento, il prosieguo amministrativo 13.00: Discussione e conclusione dei lavori Docenti: Salvatore Fachile, Giulia Bruno e Anna Pellegrino (Studio Legale Antartide) Coordina: Glauco Iermano (Dedalus Cooperativa Sociale) La formazione è gratuita ed è un’opportunità di aggiornamento e conoscenza destinata ad assistenti sociali, tutori volontari, magistrati, SAI, servizi sociali territoriali, CPIA, operatori legali e delle comunità di accoglienza che accolgono MSNA, all’attivismo civico e a tutta la cittadinanza interessata. Info: minori@coopdedalus.it
Gjadër, ispezione del TAI a due giorni dal Patto UE: «Un laboratorio di violazione dei diritti, non un modello»
Il 10 giugno 2026, il Tavolo Asilo e Immigrazione 1 e l’On. Rachele Scarpa hanno effettuato un’ispezione presso il centro di Gjadër, in Albania, a due giorni dall’entrata in vigore del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Quello che emerge smentisce punto per punto la narrativa governativa sul cosiddetto «modello Albania». «Il tutto in un clima di sistematica opacità amministrativa, che sembra essere l’ingrediente fondamentale di ogni presunzione di “efficacia”», denunciano le organizzazioni che compongono il TAI. Nonostante la Presidente del Consiglio Meloni continui a rivendicare i risultati del progetto, dalla delegazione arriva una valutazione di estrema criticità: grande incertezza sul futuro delle strutture, forti dubbi di incompatibilità con il nuovo quadro normativo europeo e violazioni dei diritti fondamentali già certificate. > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Rachele Scarpa (@rachelescarpa) Da aprile 2025 il centro ha iniziato a operare come un CPR italiano in territorio estero. «I numeri sono autoevidenti», scrive il TAI e la parlamentare. «Attraverso numerose ispezioni abbiamo monitorato il funzionamento e i flussi all’interno dei centri: da aprile 2025 a marzo 2026 sono stati effettuati trasferimenti periodici di circa 10 persone ogni 7-10 giorni, per poter mantenere un numero medio di circa 20 persone nel centro. Solo a marzo 2026, probabilmente per esigenze legate alla campagna elettorale del referendum costituzionale, il governo ha cercato di aumentare il numero di presenze con un trasferimento più massiccio». Alla data dell’ispezione, le persone trattenute sono circa 70, incluse le 10 di cui la delegazione ha osservato direttamente l’ingresso in struttura. Dall’avvio di questa fase del progetto, circa 620 persone sono state trasferite coattivamente in Albania. Di queste, solo 90 sono state effettivamente rimpatriate: una percentuale intorno al 15%, ben al di sotto della media del 40% registrata nei CPR presenti sul territorio italiano. Un dato tanto più significativo se si considera che i rimpatri, per norma, possono essere eseguiti esclusivamente dall’Italia: le persone trattenute a Gjadër vengono prima ritrasferite sul territorio nazionale, con costi aggiuntivi a carico della collettività. «Queste evidenze dimostrano l’assenza di una reale utilità operativa dei centri albanesi anche come CPR esternalizzato – prosegue il TAI – a maggior ragione a fronte della disponibilità di posti nei CPR presenti sul territorio italiano, che risultano occupati in misura largamente inferiore alla loro capienza». Per le organizzazioni, i centri in Albania «lungi dal rappresentare un modello funzionale nella gestione e nel governo del fenomeno migratorio, sono stati in questi due anni un laboratorio di sperimentazione di procedure delocalizzate, trasferimenti illegittimi, interpretazioni arbitrarie delle norme e progressiva sottrazione delle pratiche migratorie agli ordinari meccanismi di controllo democratico». La situazione appare oggi ancora più critica alla luce dell’entrata in vigore del Patto europeo su Migrazione e Asilo. A poche ore da una scadenza che ridisegna l’architettura europea delle politiche migratorie, non esiste alcuna informazione ufficiale sul futuro del centro di Gjadër né sul ruolo che il governo italiano intende attribuirgli nel nuovo quadro normativo. Nel frattempo, il parere reso l’11 giugno dall’Avvocato Generale della Corte di giustizia dell’Unione europea afferma che il Protocollo Italia-Albania può verosimilmente inficiare le garanzie procedurali minime previste dal diritto UE – in particolare il diritto di difesa, il rispetto della vita privata e familiare e l’immediata liberazione al termine del trattenimento – in assenza di garanzie sufficientemente chiare e precise 2. Un parere che «conferma le profonde fragilità giuridiche che continuano a caratterizzare il progetto». «A quattordici mesi dall’avvio di questa fase del progetto, il quadro che emerge è quello di una sperimentazione permanente segnata da incertezza normativa, opacità amministrativa e compressione dei diritti, il cui impatto ricade non soltanto sulle persone direttamente coinvolte ma sull’intero sistema delle garanzie democratiche», denuncia il TAI. Le organizzazioni firmatarie e l’on. Rachele Scarpa chiedono piena trasparenza sulle attività svolte nei centri, accesso alle informazioni, pubblicazione dei dati aggiornati e la chiusura dei centri nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento italiano ed europeo. 1. ACLI, ActionAid Italia, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CGIL, CNCA, Commissione Migrantes Missionari Comboniani Provincia italiana, EMERGENCY, Europasilo, Fondazione Migrantes, Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, International Rescue Committee Italia, Italiani Senza Cittadinanza, Medici Senza Frontiere, Oxfam Italia, Recosol – Rete delle Comunità Solidali, SIMM, UNIRE. ↩︎ 2. I centri in Albania violano i trattati dell’Unione europea, Giansandro Merli – il manifesto, 12 giugno 2026 ↩︎
Il governo italiano manca l’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo
La Presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione Europea ospiterà una Conferenza Ministeriale Informale a Nicosia dall’11 al 12 giugno per segnare l’entrata in vigore del Patto UE su Migrazione e Asilo. L’evento discuterà dell’attuazione del Patto UE, delle sfide future e delle esigenze di cooperazione. Non si hanno ancora notizie della partecipazione dell’Italia, mentre in parlamento il dibattito sul prossimo Consiglio europeo del 26 giugno si incentra sul problema della “difesa dei confini meridionali”. Non basterà certo la pubblicazione di un raffazzonato decreto legge in Gazzetta Ufficiale per dimostrare che l’Italia ha adempiuto agli obblighi di adeguamento imposti dai nove Regolamenti europei che dovevano garantire normative nazionali uniformi ed efficaci. Dopo mesi di martellante propaganda sul ruolo decisivo dell’Italia nella formulazione definitiva degli atti legislativi previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, con l’implementazione dei nove Regolamenti prevista per la scadenza del 12 giugno, il governo Meloni batte in ritirata, nasconde notizie sulle prossime scadenze europee, e si imbatte nelle consuete difficoltà istituzionali e organizzative, con un decreto legge “attuativo” , da fare approvare al Parlamento ad agosto, secondo un copione ormai abituale, alla vigilia delle ferie estive. Nel frattempo, senza clamori mediatici, continua il conflitto a bassa intensità contro le ONG che operano soccorsi in mare, con provvedimenti di fermo amministrativo puntualmente sospesi o annullati dalla magistratura, e si inasprisce il trattamento delle persone detenute nei centri per i rimpatri, mentre la regolamentazione per legge dei modi del trattenimento, richiesta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 96/2025, richiamata anche dalla più recente sentenza della Consulta n. 40/2026, rimane ancora affidata ad un disegno di legge per cui si prevedono diversi mesi prima della definitiva approvazione. Intanto l’apertura di nuovi centri di detenzione sta incontrando una opposizione sempre più forte sui territori, e non si vede dove e quando potranno essere avviate nuove strutture hotspot o centri di “confinamento” in frontiera. Sembra funzionare soltanto la politica degli accordi bilaterali con paesi terzi per bloccare le partenze, o le traversate, ma questo “successo”, oltre alle vittime in mare, sta determinando un degrado senza precedenti della condizione dei migranti intrappolati nei paesi di transito (Libia e Tunisia). Fino a quando a Bruxelles continueranno a chiudere gli occhi su abusi sempre più gravi sui quali si dovranno pronunciare la Corte Penale internazionale e la Corte europea dei diritti dell’Uomo? Il sistema dei centri di detenzione in Italia è allo sbando, e non contribuisce certo all’aumento delle espulsioni effettivamente eseguite, mentre il Disegno di legge 1869/2026, che dovrebbe disciplinare le modalità di trattenimento procede a rilento al Senato, malgrado i richiami della Corte costituzionale (sentenza n.96/2025). Per non parlare del centro per i rimpatri di Gjader, che funziona solo a scopo dimostrativo, con persone già trattenute in Italia e trasferite in Albania, per essere poi ricondotte in Italia, in vista del rimpatrio, solo perché qualche precedente penale, o la dichiarazione di pericolosità sociale, sembrano più utili per giustificare all’opinione pubblica, ed agli elettori, uno spreco senza precedenti di risorse, un modello propagandistico che non avrà basi legali neppure con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sui rimpatri. Perché i cd. hub di rimpatrio previsti dall’Unione europea, con il trasferimento della giurisdizione in vista dei rimpatri ai paesi terzi “sicuri”, non hanno nulla in comune con i centri di detenzione in Albania che rimangono sottoposti alla giurisdizione italiana. Il “decreto legge”, approvato in Consiglio dei ministri come “schema” lo scorso 4 giugno, va in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno, mentre l’Italia è in ritardo nell’applicazione effettiva del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo che dovrebbe scattare in questo stesso giorno. Il Viminale ed i suoi organi periferici pensano soltanto a moltiplicare i casi di detenzione amministrativa, con l’estensione illimitata del “rischio di fuga” ed a ridurre le garanzie per i richiedenti asilo nelle procedure in frontiera. Si profilano becere “soluzioni innovative”, per fare quello che l’Unione Europea non prevede, e “sperimentazioni” illegali sulla base di provvedimenti amministrativi in contrasto con la Costituzione, con il diritto internazionale, e con il diritto euro-unionale. In ogni caso sarà un decreto inapplicabile che naufragherà per la mancanza di strutture, procedure, personale e risorse economiche. In pochi giorni non sembra davvero realizzabile l’istituzione delle sezioni stralcio presso le sezioni specializzate di tribunale in materia di immigrazione, finalizzate all’esame dei ricorsi arretrati. E appare una violazione del principio costituzionale del giudice naturale previsto per legge (art.25 Cost.) il coinvolgimento, anche in funzione monocratica, dei giudici di pace, magistrati onorari non di ruolo, e dunque maggiormente condizionabili dagli indirizzi di governo, in una materia tanto delicata come quella che riguarda il riconoscimento di uno status di protezione. Non vi è neppure traccia degli organi di “monitoraggio indipendente” sulle procedure in frontiera previsti dall’Unione europea per compensare la delimitazione dei controlli giurisdizionali. Secondo quanto si riesce ad apprendere, il decreto legge adegua solo in parte, e nella parte peggiore, la normativa interna ai nuovi Regolamenti europei. Si prevede soprattutto un nuovo tipo di fermo amministrativo per tre giorni, durante il cd. screening (accertamento) in frontiera, e poi “l’applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera, e nelle zone assimilate, che devono essere espletate entro il termine massimo di 12 settimane, con la possibilità che il richiedente protezione internazionale sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico” in quasi tutti i casi. Infatti, “il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga”. Questo nuovo tipo di confinamento sarà obbligatorio per chi verrà sottoposto alle procedure accelerate di frontiera e anche in tutti i casi nei quali le autorità di polizia accerteranno il “rischio di fuga“. Perché ricorra il “rischio di fuga”, possono riscontrarsi “una o più” di queste circostanze: “mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità”, “mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile”; “l’avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento; l’aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente strumentali finalizzate a rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti”, l’aver “in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera” e “l’aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento foto dattiloscopico”. Praticamente tutti i migranti che faranno ingresso irregolare in Italia, inclusi minori, soggetti vulnerabili, donne e richiedenti asilo, si troveranno nelle condizioni che legittimano l’accertamento del “rischio di fuga” e le conseguenti misure amministrative di limitazione della libertà personale, per le quali non è chiaro quale convalida giurisdizionale sia garantita, su un numero tanto elevato di persone sulle quali si deciderà soltanto in base alla discrezionalità di polizia, in violazione degli articoli 3, 10, 13, 16, 24 e 32 della Costituzione, oltre che delle corrispondenti norme che, anche nei casi di ingresso e soggiorno irregolare, tutelano i diritti fondamentali della persona in base alle Convenzioni internazionali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La previsione che sarebbe contenuta nel nuovo decreto legge, secondo cui “Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale è esaminata con procedura di asilo alla frontiera può essere trasferito, da un punto della frontiera esterna, in cui è stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera”, non gioverà certo al funzionamento dei centri di detenzione in Albania che non possono essere considerati “territorio nazionale” o alla stessa stregua dei cd. “Return hub”, previsti peraltro dal nuovo Regolamento UE sui rimpatri che ancora non è entrato in vigore, prima del voto finale del Parlamento europeo, e che non sarà applicabile neppure dopo il 12 giugno. L’Unione europea sembra passare agli Stati membri la responsabilità (con gli ingenti oneri economici) di negoziare con i paesi terzi per la istituzione di questi centri di detenzione e l’Italia su questo fronte non riuscirà neppure a mantenere con le necessarie modifiche il cd. modello Albania, che fin dall’origine appare in netto contrasto con la normativa europea, tanto che al riguardo si dovrà ancora pronunciare la Corte di giustizia UE. Con questo decreto legge il governo italiano ricorre a misure distorsive della futura normativa europea che pure si vanta di avere contribuito a determinare. Esattamente il contrario di quello che aveva chiesto la Commissione europea, che lo scorso 8 maggio sollecitava gli Stati ad una applicazione uniforme e tempestiva di tutto il Patto sulla migrazione e l’asilo ed al rispetto delle norme previste dalle Convenzioni internazionali e dal diritto dei Trattati UE, come l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali UE che riconosce a chiunque il diritto ad una difesa effettiva. Denunce e ricorsi a valanga, ci saranno di certo, fino alla Corte costituzionale, alla Corte europea dei diritti dell’Uomo, alla Corte di Giustizia UE, e vedremo se ancora esiste lo Stato di diritto. E’ una questione di democrazia. Nulla è scontato. Fulvio Vassallo Paleologo
June 12, 2026
Pressenza
Decreto sul nuovo Patto Ue, accelera il governo
Il 4 giugno il Consiglio dei ministri ha annunciato il decreto legge per l’attuazione del nuovo Patto Europeo su migrazione e asilo.  «Una rivoluzione copernicana» per «accompagnare l’immediato ingresso ed entrata in vigore di queste norme, anche forti del fatto che come governo riteniamo di esser stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo», ha detto spocchioso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa il 4 giugno.  «Abbiamo voluto con questo intervento, senza depotenziare gli altri cantieri che abbiamo aperto come il disegno di legge migrazione e asilo che già viaggia in Parlamento – ha aggiunto – anticipare quelle che ci consentono di dare immediata attuazione a questo processo regolatorio nuovo da parte dell’Unione europea a partire dal 13 giugno». Il decreto d’urgenza serve a rendere «immediatamente operative, a decorrere dal 12 giugno 2026, data di avvio dell’applicazione del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo, le procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell’Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti». In attuazione della decisione della Commissione europea che ha quantificato la capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo annuale di domande da esaminare nella procedura di frontiera, l’Italia «dovrà esaminare con procedura di frontiera, nel primo periodo di applicazione compreso tra il 12 giugno 2026 e il 12 giugno 2027, fino a 16.032 domande annue». La procedura di frontiera, in attuazione delle disposizioni del nuovo Patto, troverà obbligatoria applicazione nel caso di persone provenienti da Paesi che presentano un tasso di accoglimento delle domande inferiore al 20%, di soggetti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, o che abbiano presentato informazioni o documenti falsi. Le procedure di frontiera, ai sensi del nuovo Patto, «devono concludersi entro il termine massimo complessivo di dodici settimane. Di qui la necessità per l’ordinamento nazionale di fissare: i termini della fase amministrativa e quelli della fase processuale in modo coerente con tale limite massimo; apprestare i necessari rafforzamenti per gli uffici amministrativi e giudiziari che saranno impegnati nella suddetta attività». A questo si aggiungono la previsione del fermo del richiedente alla frontiera «per un massimo di 72 ore» nelle more degli accertamenti su identità e pericolosità, e l’introduzione di decisioni di rigetto più rigide, per le quali – nelle ipotesi di inammissibilità, manifesta infondatezza e ritiro implicito della domanda – non opererebbe l’effetto sospensivo automatico del ricorso giurisdizionale. Ogni “rivoluzione” dipende dal punto di osservazione che si ha, se si sta “in alto” o “in basso” nella gerarchia sociale, su appunto chi impatta e chi ne beneficia e quali sono gli obiettivi: per tutte le realtà organizzate italiane che da anni operano sul terreno della tutela dei diritti delle persone migranti c’è una lettura diametralmente opposta a quella del Viminale.  Approfondimenti GLI STATI GENERALI SULLA DETENZIONE AMMINISTRATIVA La semantica del contenimento nel Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo Nicoletta Alessio 6 Giugno 2026 «Per chi difende i diritti fondamentali, questa non è una svolta verso una maggiore tutela delle persone, bensì verso la normalizzazione di procedure accelerate di frontiera, del trattenimento e dell’eccezione come regola», scrive Mediterranea. L’obiettivo è dichiarato ed è un solo, ossia «respingere». Cioè «rendere più facile espellere e deportare verso i paesi d’origine o paesi terzi donne e uomini, bambine e bambini, che stanno cercando protezione in Italia e in Europa».  Dietro il linguaggio dell’efficienza, denuncia l’organizzazione, «si costruisce un sistema che mira a smantellare il diritto d’asilo, indebolire le garanzie giurisdizionali e ampliare gli spazi di discrezionalità amministrativa. Procedure accelerate, nuove limitazioni alla libertà personale, possibilità di rigetti più rapidi e minori tutele per chi presenta ricorso: misure che incidono direttamente sulla vita di migliaia di persone». Di qui il rovesciamento della formula ministeriale: «Più che una “rivoluzione copernicana”, siamo di fronte a un’ulteriore escalation nella guerra contro un’umanità la cui unica colpa è di essere nata nel posto “sbagliato” del pianeta». Un posto «sbagliato» che però, osserva l’organizzazione, «diventa “giusto” se andiamo a fare razzie di petrolio, gas, oro, terre rare. È “giusto” per vendere armi a più non posso, per depredarlo di ogni cosa. Diventa “sbagliato” solo quando si tratta di riconoscere ai suoi abitanti che lo abbiamo impoverito, devastato, inquinato, togliendo loro il diritto di chiedere diritti». Sul metodo, prima ancora che sul merito, interviene il Tavolo Asilo e Immigrazione 1, che esprime «forte preoccupazione e sconcerto» per l’adozione di un nuovo decreto-legge «mentre è ancora in corso l’esame parlamentare del disegno di legge relativo già approvato dal Consiglio dei Ministri nei mesi scorsi». Il punto centrale è la scelta della decretazione d’urgenza a fronte di due anni di tempo per il recepimento. «Ancora una volta, e nonostante ci siano stati due anni di tempo per il recepimento delle normative europee, il governo, che ha tenuto nascosti i Piani di implementazione, sceglie la strada della decretazione d’urgenza e dell’intervento emergenziale, comprimendo il dibattito democratico e svuotando il ruolo del Parlamento». Una prassi, per il Tavolo, «ormai consolidata di intervenire su diritti fondamentali attraverso strumenti normativi che limitano il confronto pubblico e la possibilità di incidere sui contenuti delle riforme». Sul merito, l’allarme riguarda gli automatismi. I testi finora circolati, avverte il Tavolo, mostrano «il rischio concreto di un ampliamento degli spazi di discrezionalità amministrativa che possono riguardare pericolosi automatismi incompatibili con il principio di valutazione individuale, imposto dal Patto Ue, relativo alle richieste d’asilo e riduzioni delle garanzie giurisdizionali effettive». In gioco, si legge, vi è il rispetto di principi fondamentali: «il diritto d’asilo, la libertà personale, la tutela della salute, la dignità delle persone e il divieto di refoulement, tutelati dalla Costituzione italiana, dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali». A pesare è anche il deficit di trasparenza. Le criticità, sottolinea il Tavolo, «si sommano all’assenza, pressoché totale nel percorso di implementazione del Patto, di un adeguato processo di consultazione pubblica»: organizzazioni della società civile, enti territoriali e attori coinvolti nei sistemi di accoglienza «non sono stati messi nelle condizioni di potersi confrontare sui testi preparatori del Piano», documento «rimasto ad oggi nascosto». Da qui l’appello finale alle istituzioni. Il Tavolo «richiama con forza il Parlamento a esercitare pienamente la propria funzione di indirizzo e controllo», perché il recepimento del Patto «non deve tradursi in un abbassamento delle garanzie costituzionali e convenzionali». Ed è necessario «ricondurre ogni intervento normativo entro un quadro di trasparenza e partecipazione, assicurando che le politiche migratorie siano costruite nel rispetto dei diritti fondamentali e non piegate a logiche emergenziali e propagandistiche». Una conclusione netta: «Il rispetto dello stato di diritto non può essere considerato un ostacolo, ma è la condizione imprescindibile per la legittimità e l’efficacia delle politiche pubbliche». 1. Ne fanno parte: A Buon Diritto, ACLI, ActionAid International Italia, Amnesty International Italia, ARCI, ASGI, Casa dei Diritti Sociali, CIR, CGIL, CIES ETS, CNCA –  Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, Commissione Migrantes Missionari Comboniani Provincia Italiana, EMERGENCY, Europasilo, FCEI – Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Fondazione Migrantes, Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, International Rescue Committee Italia, Italiani Senza Cittadinanza, Medici del Mondo, Oxfam Italia, Recosol – Rete delle comunità solidali, Refugees Welcome Italia, Save the Children, SIMM, UIL.  ↩︎
Gli Stati Generali sulla detenzione amministrativa
Il 22 e 23 maggio si è tenuta a Milano la quinta edizione degli Stati Generali sulla Detenzione Amministrativa: un evento che chiama a raccolta avvocatə e operatorə del diritto, ma anche accademici, attivistə e persone solidali per ragionare sulle evoluzioni normative e sociali intercorse annualmente in tema di detenzione e diritto d’asilo 1. Quest’anno risultava fondamentale affrontare i più ampi cambiamenti del Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo, che non solo estende esponenzialmente i casi di una detenzione de facto delle persone migranti, ma segna un cambio di prospettiva epocale nel diritto d’immigrazione e d’asilo a livello europeo. Ad essere ridefinite non sono solo le procedure, ma il significato stesso delle parole e di concetti giuridici tradizionalmente associati alla protezione, i quali sono stati trasformati in armi per selezionare, confinare e controllare le persone migranti. Un cambiamento costruito negli anni lungo una traiettoria, di cui il Patto europeo rappresenta il punto di arrivo. Una riforma definita dalle istituzioni europee come «storica», che segna però anche un cambio di paradigma: se la normativa precedente era costruita almeno formalmente attorno alla figura del richiedente asilo e dei suoi diritti, il nuovo impianto assume come punto di vista prioritario quello dello Stato, della gestione dei flussi e della sicurezza delle frontiere. Ph: Davide Salvadori LA FRONTIERA ADDOSSO «Un migrante mi disse molti anni fa: la legge è per i poveri. E quello che intendeva era che la legge, per i poveri, è contro di loro. Non serve a proteggerli. Serve a confinarli, a opprimerli, a estrarre valore dai loro corpi». È così che Shahram Khosravi ha aperto il primo panel dedicato alla parola “frontiera”. Non è possibile comprendere le politiche migratorie europee senza iscriverle nel più ampio concetto di capitalismo razziale: un sistema che produce valore attraverso lo sfruttamento differenziato delle persone in base alla razza, ma anche al genere e alla classe. «A parità di lavoro e condizioni, una lavoratrice migrante può guadagnare fino al 20 per cento in meno rispetto a un lavoratore nazionale. Questo differenziale salariale è prodotto dalle frontiere», ha concluso Khosravi. Se per decenni la frontiera è stata immaginata come una linea di passaggio verso i diritti, oggi appare più evidentemente come un dispositivo che si attacca ai corpi, alle lingue, ai colori della pelle e alle gerarchie globali del lavoro. Con il regolamento Screening e le procedure accelerate di frontiera, la persona può essere trattenuta per mesi nella “finzione di non ingresso”: nonostante la persona sia già sul territorio, la persona rimane giuridicamente “in frontiera”, fino a una decisione sulle procedure da applicare. Ne deriva la possibilità di confinamento prolungato, procedure accelerate ed espulsioni sempre più agili. A questa trasformazione giuridica si accompagna quella tecnologica. Laura Carrer e le ricercatrici del centro Hermes hanno mostrato come la raccolta sistematica di dati biometrici, l’interoperabilità delle banche dati e l’utilizzo crescente di tecnologie di sorveglianza stiano producendo una nuova forma di confinamento: quello all’interno dei database. Fotografie, impronte digitali e scansioni facciali accompagnano le persone per decenni, ben oltre la loro esperienza migratoria. Un caso emblematico è quello di un cittadino eritreo naturalizzato italiano ancora inquadrato in database che ostacolano la sua libertà di movimento all’estero. Come ha sottolineato Khosravi: «Questo accade a un eritreo, a un afghano, a un iraniano. Non accade a un canadese, a uno svedese o a un francese. La storia coloniale continua a vivere nelle pratiche di frontiera». > La frontiera non si ferma ai confini esterni: cammina con noi all’interno > delle città.  Le cosiddette zone rosse e le ordinanze urbane producono nuove geografie di esclusione. Secondo Selam Tesfai, «la profilazione razziale, la segregazione degli spazi urbani, la distinzione tra chi può stare in un luogo e chi no hanno una storia precisa. L’apartheid non è qualcosa di estraneo alla storia italiana. Basta guardare ad Asmara e alla costruzione delle città coloniali». Queste pratiche costruiscono una geografia morale della città, in cui alcune presenze sono considerate legittime e altre minacciose. «Il mio senso di insicurezza», ha aggiunto, «non è mai considerato rilevante. Non conta la paura di attraversare una stazione sapendo di poter essere fermata per un controllo. Non conta l’umiliazione che si vive negli uffici immigrazione o quando viene chiesto il permesso di soggiorno in mezzo alla strada». A questa estensione dei poteri di sorveglianza si accompagna inoltre, come ha evidenziato il giornalista Duccio Facchini, una crescente opacità istituzionale. Mentre aumentano i dispositivi di controllo sulle persone, si restringe l’accesso alle informazioni da parte di giornalisti, avvocati e società civile. La ragion di Stato viene sempre più spesso invocata per giustificare il diniego di dati fondamentali per comprendere le pratiche di gestione delle frontiere. Ph: Davide Salvadori SOLIDARIETÀ: COMPLICITÀ FRA STATI E CRIMINALIZZAZIONE DEGLI INDIVIDUI Nel Patto europeo, “solidarietà” non indica più il sostegno alle persone in movimento, ma la cooperazione tra Stati nella gestione dei respingimenti. Il compromesso europeo non supera il Sistema Dublino, ma introduce una solidarietà “flessibile”: redistribuzione, contributi economici o responsabilità procedurali opzionali per gli Stati. > Parallelamente, la solidarietà dal basso viene sempre più criminalizzata. Rahel Sereke ha osservato come la repressione segua la logica del «colpirne uno per educarne centro». Nel quartiere di Porta Venezia, pratiche di aiuto sono state progressivamente trasformate in problemi di ordine pubblico attraverso sanzioni, controlli e campagne mediatiche. «Oggi essere identificabili come le persone che aiutano è un pericolo» ha aggiunto, «soprattutto se si tratta di comunità nazionali, etnico-nazionali o le comunità di riferimento con background migratorio». La solidarietà diventa così un comportamento da scoraggiare, mentre gli spazi di mutuo soccorso vengono ridotti e resi vulnerabili. LIBERTÀ CONDIZIONATA Il sistema di gestione migratoria contemporaneo produce una libertà sempre più condizionata. Attraverso le disposizioni del regolamento screening, della direttiva accoglienza e l’introduzione di alcune misure speciali, le persone vengono mantenute “a disposizione” delle autorità senza che si parli formalmente di detenzione. Obblighi di firma, soggiorno, trasferimenti e restrizioni territoriali limitano la libertà personale senza essere riconosciuti come tali. L’avvocato Gianluca Vitale ha evidenziato come molte di queste misure derivino dal diritto penale, trasferite però nel campo amministrativo. Valeria Verdolini ha definito questo fenomeno come “pena senza colpa”: la libertà viene compressa non per ciò che si è fatto, ma per la propria deportabilità. Al panel sulla parola libertà ha partecipato anche l’europarlamentare Ilaria Salis, che di privazione della libertà ne sa qualcosa, ma anche dei processi decisionali all’interno dell’Unione Europea. Nel suo intervento ha restituito la gravità della situazione in Parlamento Europeo, dove l’alleanza tra popolari ed estrema destra permette di discutere e quasi approvare la detenzione e deportabilità anche di minori di 6 anni. VULNERABILITÀ: DA STRUMENTO DI TUTELA AD ARMA DI SELEZIONE Forse nessuna parola mostra con altrettanta evidenza il processo di svuotamento (e sfruttamento) semantico all’interno del nuovo patto europeo quanto il concetto di vulnerabilità. Nelle normative europee la vulnerabilità viene spesso trattata come una caratteristica immediatamente visibile e individuale, mentre numerosi studi dimostrano come essa sia invece prodotta da condizioni sociali, giuridiche ed economiche specifiche. Lo screening preliminare dovrebbe individuare le vulnerabilità entro sette giorni dall’arrivo, in un contesto caratterizzato da trattenimento, forte pressione psicologica e accesso limitato ai servizi. Letizia Palumbo e Barbara Sorgoni, rispettivamente sociologa del diritto e antropologa, hanno invece restituito come la vulnerabilità sia una condizione “situata”, prodotta da fattori ambientali che possono impattare anche categorie di persone ritenute “non-vulnerabili” per senso comune.  Il Patto arriva a seguito di decenni di raccomandazioni che sembra strumentalizzare in senso marcatamente contrario: invece che predisporre valutazioni di vulnerabilità tali da verificarne la sussistenza nella sua complessità, elimina qualsiasi automaticità nelle garanzie a protezione delle soggettività ritenute più fragili.  Come ha osservato Barbara Sorgoni, «forse le ricerche che per anni hanno documentato le trappole e le difficoltà dei sistemi di asilo non sono state ignorate dalle istituzioni europee. Forse sono state lette molto bene e utilizzate per capire come impedire che le persone apprendessero il modo di orientarsi dentro procedure sempre più soffocanti». La conseguenza è una distinzione sempre più rigida tra persone considerate meritevoli di protezione e persone ritenute sacrificabili, all’interno di un sistema che continua a produrre vulnerabilità attraverso la precarizzazione giuridica e la limitazione dei diritti. RIPRENDERSI IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE «Il colonialismo ci insegna una cosa importante», ha affermato Selam Tesfai. «Questa macchina ha bisogno di giustificazioni. Le giustificazioni cambiano nel tempo, ma la logica resta la stessa: costruire una gerarchia tra corpi e vite differenti». Riprendendo le parole della scrittrice Gloria Anzaldúa, Khosravi ha ricordato che la frontiera non è soltanto un luogo di violenza: è anche uno spazio di produzione di conoscenza e di resistenza. Nonostante l’inasprimento dei controlli e la crescita dei dispositivi tecnologici, le persone continuano ad attraversare le frontiere, mostrando forme di resistenza e adattamento a infrastrutture di sorveglianza e violenza che ad altri occhi sembrerebbero imbattibili. Se le frontiere contemporanee si espandono ben oltre i CPR, investendo città, banche dati e procedure amministrative, anche le pratiche di opposizione devono essere capaci di muoversi su questi stessi terreni. Difendere i diritti significa oggi anche contendere il significato delle parole con cui vengono nominati. In questa prospettiva, risignificare il linguaggio diventa un atto politico: mettere in discussione le giustificazioni che legittimano il capitalismo razziale e generare nuovi spazi di agibilità politica. 1. Le registrazioni delle due giornate sono disponibili sul canale YouTube di Asgi: 1° giornata – 2° giornata ↩︎
Itinerari legali: il Patto europeo su migrazione e asilo tra vincoli e spazi di tutela
Quest’anno il ciclo formativo Itinerari Legali, organizzato da ASGI e Le Carbet, sarà dedicato al Patto UE su migrazione e asilo, per capire le regole per contrastarne gli effetti. Gli incontri si terranno in presenza al C.I.Q., via Fabio Massimo 19, Milano, e online su Zoom il 15, 22 e 29 giugno e il 6 luglio, dalle 10 alle 17.30. Sono stati riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine di Milano 12 crediti formativi per lз avvocatз che seguono almeno l’80% dell’intero ciclo formativo. CALENDARIO DEGLI INCONTRI: * 15/06 – Frontiera come procedura: screening, accertamenti e primo accesso alla tutela * 22/06 – Procedure accelerate, frontiera e rimpatrio: velocità contro garanzie * 29/06 – Dopo Dublino: il nuovo sistema di competenza e solidarietà (RAMM) * 06/07 – Accoglienza, qualifiche e percorsi dopo il riconoscimento Formazione clinica: Ogni incontro è costruito intorno a un caso pratico reale o realistico, scelto perché mette a fuoco un nodo critico del nuovo sistema. Il caso viene presentato all’inizio della sessione e funge da filo conduttore per tutta la giornata. Formazione pratica e partecipata: L’approccio è volutamente clinico: non una lezione frontale sul Patto, ma un laboratorio in cui le e i partecipanti portano la propria esperienza, confrontano prassi diverse, individuano le leve di intervento, tanto sul piano del contenzioso quanto su quello stragiudiziale. Relatori: Luce Bonzano, Eleonora Celoria, Nicola Datena, Elena Garrelli, Paola Fierro, Alberto Pasquero, Clara Carolina Tacconi, Giulia Vicini. Modalità d’iscrizione: * Singolo incontro: € 50 (soc* ASGI/Le Carbet: € 40) * Ciclo completo: € 180 (soc* ASGI/Le Carbet: € 150) Modulo d’iscrizione – clicca qui Per iscriversi, compilare il modulo e seguire le istruzioni che arriveranno via mail per il pagamento e la conferma dell’iscrizione. * Scarica il programma
Scheda giuridica: la domanda reiterata di protezione internazionale in fase di esecuzione dell’allontanamento
INTRODUZIONE La presente scheda pratico-giuridica nasce dall’esigenza di fornire uno strumento operativo su una delle questioni più complesse e frequenti nel diritto dell’immigrazione: la domanda reiterata di protezione internazionale presentata nel corso dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Si tratta di un’ipotesi tutt’altro che marginale. Nella pratica quotidiana il momento in cui una persona straniera destinataria di un decreto di espulsione o di respingimento manifesta la volontà di presentare una nuova domanda di asilo costituisce uno snodo critico, in cui si intersecano esigenze di ordine pubblico, obblighi internazionali e garanzie procedurali fondamentali. La gestione errata di questo passaggio può produrre conseguenze irreversibili: l’allontanamento di una persona che avrebbe diritto a vedere esaminata la propria domanda. Il fulcro normativo attorno a cui ruota l’intera scheda è l’art. 29-bis del d.lgs. 25/2008, disposizione che disciplina specificamente questa ipotesi e che, proprio per la sua collocazione al crocevia tra procedura amministrativa, esecuzione coattiva e tutela giurisdizionale, richiede una lettura attenta e sistematica. Non è una norma tra le altre: è il punto in cui l’ordinamento prova a bilanciare interessi potenzialmente configgenti, e dove più spesso si registrano prassi difformi, lacune applicative e, talvolta, violazioni concrete dei diritti dei richiedenti. La scheda acquista un’ulteriore rilevanza prospettica alla luce dell’imminente piena operatività del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Il nuovo assetto normativo europeo è costruito attorno all’idea che la domanda di protezione venga tendenzialmente trattata in frontiera, prima dell’ingresso regolare nel territorio degli Stati membri. Questo significa che sul territorio nazionale arriveranno con crescente frequenza persone che hanno già esaurito – o non hanno potuto esercitare compiutamente – la prima procedura di esame, e che si troveranno nella condizione di dover presentare una domanda reiterata mentre è già in corso un procedimento di allontanamento nei loro confronti. In questo scenario, la conoscenza approfondita dell’art. 29-bis cessa di essere un tema riservato agli specialisti del settore per diventare una competenza operativa di base, indispensabile per chiunque lavori a contatto con le procedure di allontanamento e di protezione internazionale. La scheda è articolata come segue: si muove da una riflessione sul ruolo della domanda reiterata come strumento residuale ma essenziale di tutela (§ 1), per poi ripercorrere l’evoluzione normativa dell’art. 29-bis dalla sua introduzione con il D.L. 113/2018 fino alle modifiche apportate dal D.L. 133/2023 (§ 2). Vengono quindi analizzati il fondamento europeo della deroga nell’art. 41 della direttiva 2013/32/UE e il requisito dell’«imminente allontanamento» (§ 3), nonché la nozione di «allontanamento» elaborata dalla direttiva rimpatri 2008/115/CE e la sua trasposizione nell’ordinamento italiano (§ 4). Segue un esame delle singole modalità esecutive dell’espulsione e del loro rapporto con il requisito dell’imminenza (§ 5), e una riflessione sulla natura del comma 1-bis introdotto dal D.L. 133/2023, verificando se configuri una fattispecie autonoma o si risolva in una duplicazione normativa (§ 6). La parte centrale si chiude con l’analisi dei limiti intrinseci alla deroga, in particolare l’obbligo di esame preliminare e la valutazione del rischio di refoulement (§ 7), e con le ricadute della disciplina sul diritto al ricorso e sulla permanenza nel territorio nelle more dell’impugnazione (§ 8). La scheda si conclude con uno sguardo al quadro futuro delineato dal regolamento (UE) 2024/1348 (§ 9) e con osservazioni conclusive di sintesi (§ 10). Scarica la scheda giuridica
Percorsi di inclusione a rischio per i minori arrivati soli in Italia
Ventisette Organizzazioni della società civile chiedono a Governo e Parlamento di non interrompere, tramite la limitazione del sostegno a 19 anni, i percorsi di inclusione degli adolescenti migranti arrivati soli in Italia durante la minore età e di garantire il mantenimento delle tutele previste dalla L.47/2017 (“Legge Zampa”) nell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Il 19 maggio, in occasione dell’incardinamento del Disegno di Legge Immigrazione (S. 1869) in Commissione Affari Costituzionali del Senato, 27 Organizzazioni della società civile impegnate nella tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) 1 richiamano l’attenzione su alcuni elementi del provvedimento che rischiano di incidere in modo significativo sulla vita di migliaia di adolescenti arrivati soli in Italia. Negli ultimi anni, la Legge 47/2017 (“Legge Zampa”) ha reso possibile costruire percorsi concreti di protezione e integrazione, riconosciuti anche a livello europeo. Grazie a questi strumenti, molti giovani hanno potuto studiare, formarsi, lavorare e iniziare a costruire il proprio futuro. Oggi, alcune delle modifiche previste dal DDL rischiano di indebolire proprio quelle leve che permettono a questi percorsi di diventare stabili e duraturi. Tra queste, il ridimensionamento del “prosieguo amministrativo” desta particolare preoccupazione: si tratta dello strumento che oggi consente ai neomaggiorenni di continuare ad essere accompagnati nella difficile transizione all’età adulta e dopo aver compiuto la maggiore età, al massimo fino ai 21 anni, completando studi, formazione e inserimento lavorativo. Il DDL contiene una norma che limita categoricamente questo periodo di prolungato sostegno nell’accoglienza a 19 anni. «Ridurre tassativamente il tempo massimo del sostegno al compimento dei 19 anni, come intende fare il DDL in esame, è una scelta di cui non comprendiamo le ragioni – dichiarano le Organizzazioni – e sappiamo che essa può significare, in molti casi, impedire ai ragazzi e alle ragazze di raggiungere la stabilità necessaria alla loro inclusione positiva nella società. Tale riduzione comporterebbe inoltre, nei fatti, una disparità di trattamento tra i minori non accompagnati e i minori affidati a comunità di tipo familiare o in affido familiare a seguito di un provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare, i quali possono fruire del prosieguo nel sostegno fino a 21 anni». L’esperienza quotidiana nei territori mostra con chiarezza che il passaggio alla maggiore età è una fase delicatissima, soprattutto per chi non ha una rete familiare. È proprio in questo momento che la continuità del supporto fa la differenza tra un percorso che si consolida e uno che si interrompe, con il rischio di scivolare in condizioni di vulnerabilità e marginalità, che portano con sé il rischio di ricadute nello sfruttamento. Preoccupano inoltre le modifiche previste in materia di rimpatrio assistito, che spostano il baricentro decisionale dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa. Si tratta di decisioni che incidono profondamente sui diritti e sul futuro dei minori e che richiedono, per loro natura, le massime garanzie e un’attenzione piena al superiore interesse del minore. Il DDL contiene anche lo schema di legge delega relativo all’attuazione dei Regolamenti e della Direttiva discendenti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: un complesso di disposizioni che può avere un impatto di forte riduzione delle tutele per i minori non accompagnati, in particolare in termini di procedure accelerate, qualità della tutela e trattenimento durante le procedure di screening dopo l’arrivo. Le organizzazioni firmatarie, forti dell’esperienza maturata sul campo, rivolgono quindi un invito al Governo, promotore del DDL, e al Parlamento, che dovrà esaminarlo, affinché la discussione del provvedimento rappresenti un’occasione per rafforzare, e non ridurre, la qualità del sistema di tutela. In particolare, si chiede di: * preservare il prosieguo amministrativo, mantenendo la possibilità di una valutazione caso per caso fino ai 21 anni e di richiederlo anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età * tutelare le garanzie procedurali e il diritto all’ascolto dei giovani coinvolti * mantenere in capo al Tribunale per i minorenni la competenza a decidere sul rimpatrio assistito * assicurare la piena tutela dei minori non accompagnati sin dal momento del loro arrivo in Italia nell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo Non si tratta solo di norme, ma di percorsi reali: di ragazzi e ragazze che stanno cercando di diventare autonomi, di trovare il proprio posto nella società, di contribuire al contesto in cui vivono. Accompagnarli fino in fondo non è un costo: è un investimento che produce inclusione, stabilità e coesione. 1. Promuovono l’appello: ActionAid, Ai.Bi. Amici dei Bambini, Amnesty International Italia, Associazione Agevolando, ASGI, ARCI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CeSPI, CIDAS, CIES ONLUS, CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati, CISMAI, Cooperativa CivicoZero, CNCA, Defence for Children International, Fondazione Migrantes, Fondazione Terre des Hommes Italia, ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà, International Rescue Committee Italia, Intersos, Oxfam Italia, Refugees Welcome, Salesiani per il Sociale, Save the Children Italia, SOS Villaggi dei Bambini, Tutori in Rete. ↩︎