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Il d.lgs. 115/2026 recepisce la direttiva antitratta: il coordinamento con le nuove procedure di frontiera del Patto UE Immigrazione e Asilo
FEDERICA REMIDDI, SALVATORE FACHILE E GIULIA CRESCINI Il contributo esamina il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il punto centrale del commento è costituito dal nuovo periodo di recupero e riflessione, introdotto nei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, e dal suo rapporto con le procedure di screening, di frontiera e accelerate disciplinate dal Patto UE su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026: si tratta di verificare se, e in quale misura, il nuovo istituto sia in grado di sottrarre la potenziale vittima di tratta alla logica acceleratoria e contenitiva propria di tali procedure. Il commento ricostruisce inoltre le altre modifiche apportate dal decreto, distinguendo quelle che intersecano la posizione del richiedente protezione internazionale da quelle relative alle vittime di tratta a prescindere da tale condizione – tra cui le novelle al codice penale (artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1), la disciplina dell’indennizzo e il nuovo Coordinatore nazionale anti-tratta. Un approfondimento specifico è dedicato al diritto della vittima di tratta di svolgere attività lavorativa già in forza della semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18, prima ancora del suo rilascio. SOMMARIO 1. Premessa 2. Il periodo di recupero e riflessione: un nuovo istituto per le vittime di tratta 2.1 I diversi contesti applicativi del periodo di riflessione 2.1.1 La preidentificazione in frontiera e il rapporto con lo screening 2.1.2 La procedura di frontiera e l’inconciliabilità con il periodo di riflessione 2.1.3 Le conseguenze al termine del periodo di riflessione 2.2 Il rintraccio sul territorio 2.3 Il periodo di riflessione fuori dai casi di screening 3. I minori stranieri non accompagnati 4. Le procedure operative standard, il Meccanismo Nazionale di Referral e il sostegno transfrontaliero Parte II. Le modifiche relative alle vittime di tratta, a prescindere dalla condizione di richiedente protezione internazionale 5. Le modifiche al codice penale: gli artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1 6. Il diritto di indennizzo delle vittime di tratta 7. Il coordinatore nazionale anti-tratta e il servizio nazionale di pronta assistenza 8. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta 9. Il diritto al lavoro nelle more del rilascio del permesso di soggiorno: il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 18 Scarica l’articolo completo
Iniziativa formativa – Attuazione del Patto UE sulla migrazione e l’asilo in Italia
Una prima lettura condivisa del decreto legge n. 100 del 2026 (in fase di conversione): le prime norme italiane di attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo entrato in vigore il 12 giugno 2026. A cura di Federica Remiddi, Loredana Leo, Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini e Lucia Gennari. Spazi Circolari e Melting Pot Europa, in collaborazione con lo Studio Legale Antartide. Giovedì 16 luglio dalle ore 15.30 alle 17.00 * Diretta sul canale YouTube di Melting Pot Europa
Annullato il decreto di espulsione: il richiedente asilo con ricorso pendente è inespellibile ai sensi dell’art. 19, c. 1.1, T.U.I.
Il Giudice di Pace di Napoli accoglie il ricorso proposto da un cittadino pakistano avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli, dichiarandone l’illegittimità e disponendone l’annullamento. Invero, può sembrare scontato ma non sempre la domanda d’asilo, come nel caso di specie, elude la prassi illegittima di emettere un decreto di espulsione, soprattutto nei casi di procedure accelerate con accompagnamento in frontiera. Nella fattispecie, il ricorrente, cittadino pakistano originario del distretto di Gujarat, aveva impugnato tempestivamente il decreto prefettizio di espulsione ex art. 13, co. 8, D.Lgs. n. 286/1998, articolando plurimi motivi, quali: vizi formali del provvedimento per assenza o illeggibilità del certificato di conformità all’originale; violazione del diritto al contraddittorio ex art. 13, co. 7, T.U.I. e art. 6 CEDU; violazione del divieto di non refoulement e mancata valutazione dei presupposti di inespellibilità ex art. 19 T.U.I.; mancata concessione del termine per la partenza volontaria ex art. 13, co. 4 e 5, T.U.I. La decisione del Giudice di Pace neppure entra nel merito dei singoli motivi di ricorso, fondando invece la propria decisione su un elemento dirimente: nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato il Decreto con cui il Tribunale di Napoli, XIII Sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea aveva già accolto l’istanza di sospensione del provvedimento del Questore, formulata ai sensi dell’art. 35-bis, co. 4 e 5, D.Lgs. n. 25/2008. In quella sede, il Tribunale Specializzato aveva accertato che il Pakistan non può essere considerato un paese terzo sicuro, richiamando fonti COI che documentano crisi politiche ed economiche profonde, rilevando l’esistenza di un rischio effettivo di deprivazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, tale da violare il diritto alla vita privata del ricorrente, riconosciuto dagli artt. 2, 3 e 117 Cost. e dall’art. 8 CEDU.  Il Giudice di Pace recependo integralmente questa valutazione e, ritenuta la conseguente illegittimità del decreto di espulsione, dispone l’annullamento del decreto prefettizio. Il provvedimento merita attenzione per almeno due ragioni, in primo luogo, conferma e consolida – sul piano del giudizio di opposizione all’espulsione – l’orientamento già espresso dalla Sezione Specializzata partenopea in sede cautelare: il Pakistan non è un paese sicuro, e il rimpatrio forzato di un suo cittadino integra una violazione del diritto alla vita privata, nonché dei diritti economici e sociali. Si tratta di una lettura particolarmente significativa perché non si fonda su una persecuzione individuale o su un rischio specifico per il singolo ricorrente, bensì sulla condizione sistemica del paese di origine, estesa alla generalità dei suoi cittadini in termini di deprivazione dei bisogni fondamentali. In secondo luogo, la pronuncia illustra efficacemente la sinergia tra i diversi livelli giurisdizionali nel sistema di tutela dei diritti. Il decreto cautelare del Tribunale Specializzato, ottenuto nell’ambito della procedura cd. “accelerata” ex art. 29-bis, co. 1-bis, D.Lgs. n. 25/2008, ha costituito il presupposto fattuale determinante per l’accoglimento del ricorso dinanzi al Giudice di Pace: quest’ultimo, nell’accertare l’illegittimità del decreto prefettizio, si è appoggiato sull’accertamento già compiuto dal giudice specializzato in ordine all’inespellibilità del ricorrente, ne deriva, pertanto, un effetto “a cascata” della tutela cautelare nel caso in cui, per il richiedente asilo in fase di impugnazione vi sia stato emesso un decreto di sospensiva ovvero quando il provvedimento si ex lege sospeso. Giudice di Pace di Napoli, sentenza del 29 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni di annullamento del decreto di espulsione
Sospeso l’obbligo di dimora del richiedente asilo in procedura di frontiera
AVV. ROSSANA CHILLEMI, AVV. MARTINA STEFANILE – PROGETTO INLIMINE – ASGI Con decreto del 27 giugno 2026, il Tribunale di Plermo, pronunciandosi su un reclamo proposto ai sensi dell’art. 5-quinquies del d.lgs. 142/2015, ha disposto inaudita altera parte la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento con cui il Prefetto di Agrigento aveva autorizzato un richiedente asilo, sottoposto alla nuova procedura accelerata obbligatoria di frontiera, a risiedere esclusivamente presso il centro di Villa Sikania (Agrigento) per un periodo massimo di dodici settimane.  Il reclamo contestava alcuni profili di illegittimità del nuovo istituto, tra cui la violazione degli obblighi informativi, la nullità per incompetenza dell’atto con cui il Presidente della Commissione territoriale aveva disposto l’applicazione della procedura accelerata di frontiera, la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del richiedente e l’assenza di una valida notificazione del provvedimento limitativo della libertà di movimento.  Infatti, sbarcato a Lampedusa il 14 giugno, il reclamante veniva sottoposto a procedura di screening terminata in un unico giorno. Il relativo verbale evidenziava l’invio all’ente/servizio antitratta senza tuttavia qualificarlo come soggetto vulnerabile. Ancora, il verbale consuntivo dell’infomativa era redatto in maniera approssimativa e non tradotto. Il provvedimento prefettizio di applicazione dell’obbligo di dimora invence, anch’esso non tradotto, mancava della data e luogo di notifica nonché dell’informativa sulle conseguenze circa la sua eventuale violazione.  Il Tribunale di Palermo ha ritenuto verosimilmente sussistenti le doglianze della difesa e accordato la tutela cautelare invocata. Il reclamo è stato anche occasione per sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-ter del d.lgs. 142/2015, introdotto dal d.l. 100/2026 per violazione dell’art. 13, che imporrebbe un atto motivato dell’autorità giudiziaria. L’art. 5 ter, infatti, non prevede uno strumento di convalida della misura, lasciando al Prefetto il controllo sulla misura e costringendo di fatto il richiedente asilo ad attivarsi per proporre reclamo avverso il provvedimento prefettizio. Si è altresì ravvisato ulteriore profilo di incostituzionalità rispetto all’art. 3 della Costituzione, laddove la misura in esame presenta profili simili a quella prevista all’art. 14 c. 1 bis del TUI, la quale però, è sottoposta alla convalida del Giudice di Pace, configurando, quindi, una disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione. Il Tribunale affronta anzitutto una questione processuale di particolare interesse, affermando l’ammissibilità della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. anche nell’ambito del reclamo previsto dall’art. 5-quinquies del d.lgs. 142/2015. Il giudice osserva infatti che la nuova disciplina prevede il rimedio del reclamo ma non contempla alcuna misura cautelare tipica idonea a sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento prefettizio, con la conseguenza che il ricorso allo strumento residuale di cui all’art. 700 c.p.c. risulta non solo ammissibile ma necessario per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale assicurata dagli artt. 24 e 113 Cost.   Questa decisione apre uno dei primi spazi di sindacato giurisdizionale sulla nuova disciplina della procedura di frontiera introdotta dal Patto europeo, confermando come anche il nuovo istituto dell’autorizzazione a soggiornare in un luogo determinato resti soggetto al controllo del giudice ordinario sotto il profilo della corretta applicazione della procedura applicata e tutela effettiva dei diritti fondamentali del richiedente asilo.  Tribunale di Palermo, decreto del 27 giugno 2026
Il nuovo patto UE su asilo e migrazioni: la trasformazione della condizione giuridica dei minori stranieri non accompagnati
Venerdì 26 giugno 2026, dalle ore 10.00 alle 13.30, a Napoli presso il Centro Interculturale Nanà, Vico Tutti i Santi 65, e in diretta YouTube sul canale Dedalus Cooperativa Sociale. Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il Nuovo Patto europeo su Migrazione e Asilo, insieme alle norme italiane di attuazione. Le nuove disposizioni modificano profondamente la condizione giuridica dei Minori Stranieri Non Accompagnati, aprendo interrogativi sulla reale efficacia delle tutele previste. Procedure di frontiera accelerate, screening, trattenimento dei richiedenti asilo e nuovi modelli di accoglienza rischiano di incidere sull’interesse superiore del minore. Di fronte a questi cambiamenti, si rende necessaria una riflessione socio-giuridica capace di valorizzare i principi costituzionali e gli obblighi internazionali dell’Italia, per garantire un sistema di protezione coerente con i diritti e le garanzie che hanno finora orientato la tutela dei minori stranieri non accompagnati. PROGRAMMA 10.00: I meccanismi fondanti il nuovo Patto UE 10.20: Lo screening alla frontiera: criticità di accesso per i MSNA. La condizione di detenzione di fatto, l’identificazione della vulnerabilità e l’accertamento dell’età 10.50: Le parziali garanzie nelle procedure accelerate e di frontiera. I rischi delle procedure di inammissibilità: l’ipotesi del Paese terzo sicuro 11.30: L’accoglienza dei MSNA: obbligo di soggiorno e di segnalazione. Le sanzioni e il ritiro implicito della domanda di asilo. I casi di detenzione amministrativa 12.00: Come tutelare il MSNA dalle procedure di frontiera, accelerate e di inammissibilità: la fuoriuscita dalle procedure e il ricorso contro il rigetto o l’inammissibilità 12.30: Le tutele ulteriori proprie dell’ordinamento italiano: la protezione speciale, l’art. 18 T.U. Immigrazione, il permesso per minore età e affidamento, il prosieguo amministrativo 13.00: Discussione e conclusione dei lavori Docenti: Salvatore Fachile, Giulia Bruno e Anna Pellegrino (Studio Legale Antartide) Coordina: Glauco Iermano (Dedalus Cooperativa Sociale) La formazione è gratuita ed è un’opportunità di aggiornamento e conoscenza destinata ad assistenti sociali, tutori volontari, magistrati, SAI, servizi sociali territoriali, CPIA, operatori legali e delle comunità di accoglienza che accolgono MSNA, all’attivismo civico e a tutta la cittadinanza interessata. Info: minori@coopdedalus.it
Decreto sul nuovo Patto Ue, accelera il governo
Il 4 giugno il Consiglio dei ministri ha annunciato il decreto legge per l’attuazione del nuovo Patto Europeo su migrazione e asilo.  «Una rivoluzione copernicana» per «accompagnare l’immediato ingresso ed entrata in vigore di queste norme, anche forti del fatto che come governo riteniamo di esser stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo», ha detto spocchioso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa il 4 giugno.  «Abbiamo voluto con questo intervento, senza depotenziare gli altri cantieri che abbiamo aperto come il disegno di legge migrazione e asilo che già viaggia in Parlamento – ha aggiunto – anticipare quelle che ci consentono di dare immediata attuazione a questo processo regolatorio nuovo da parte dell’Unione europea a partire dal 13 giugno». Il decreto d’urgenza serve a rendere «immediatamente operative, a decorrere dal 12 giugno 2026, data di avvio dell’applicazione del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo, le procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell’Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti». In attuazione della decisione della Commissione europea che ha quantificato la capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo annuale di domande da esaminare nella procedura di frontiera, l’Italia «dovrà esaminare con procedura di frontiera, nel primo periodo di applicazione compreso tra il 12 giugno 2026 e il 12 giugno 2027, fino a 16.032 domande annue». La procedura di frontiera, in attuazione delle disposizioni del nuovo Patto, troverà obbligatoria applicazione nel caso di persone provenienti da Paesi che presentano un tasso di accoglimento delle domande inferiore al 20%, di soggetti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, o che abbiano presentato informazioni o documenti falsi. Le procedure di frontiera, ai sensi del nuovo Patto, «devono concludersi entro il termine massimo complessivo di dodici settimane. Di qui la necessità per l’ordinamento nazionale di fissare: i termini della fase amministrativa e quelli della fase processuale in modo coerente con tale limite massimo; apprestare i necessari rafforzamenti per gli uffici amministrativi e giudiziari che saranno impegnati nella suddetta attività». A questo si aggiungono la previsione del fermo del richiedente alla frontiera «per un massimo di 72 ore» nelle more degli accertamenti su identità e pericolosità, e l’introduzione di decisioni di rigetto più rigide, per le quali – nelle ipotesi di inammissibilità, manifesta infondatezza e ritiro implicito della domanda – non opererebbe l’effetto sospensivo automatico del ricorso giurisdizionale. Ogni “rivoluzione” dipende dal punto di osservazione che si ha, se si sta “in alto” o “in basso” nella gerarchia sociale, su appunto chi impatta e chi ne beneficia e quali sono gli obiettivi: per tutte le realtà organizzate italiane che da anni operano sul terreno della tutela dei diritti delle persone migranti c’è una lettura diametralmente opposta a quella del Viminale.  Approfondimenti GLI STATI GENERALI SULLA DETENZIONE AMMINISTRATIVA La semantica del contenimento nel Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo Nicoletta Alessio 6 Giugno 2026 «Per chi difende i diritti fondamentali, questa non è una svolta verso una maggiore tutela delle persone, bensì verso la normalizzazione di procedure accelerate di frontiera, del trattenimento e dell’eccezione come regola», scrive Mediterranea. L’obiettivo è dichiarato ed è un solo, ossia «respingere». Cioè «rendere più facile espellere e deportare verso i paesi d’origine o paesi terzi donne e uomini, bambine e bambini, che stanno cercando protezione in Italia e in Europa».  Dietro il linguaggio dell’efficienza, denuncia l’organizzazione, «si costruisce un sistema che mira a smantellare il diritto d’asilo, indebolire le garanzie giurisdizionali e ampliare gli spazi di discrezionalità amministrativa. Procedure accelerate, nuove limitazioni alla libertà personale, possibilità di rigetti più rapidi e minori tutele per chi presenta ricorso: misure che incidono direttamente sulla vita di migliaia di persone». Di qui il rovesciamento della formula ministeriale: «Più che una “rivoluzione copernicana”, siamo di fronte a un’ulteriore escalation nella guerra contro un’umanità la cui unica colpa è di essere nata nel posto “sbagliato” del pianeta». Un posto «sbagliato» che però, osserva l’organizzazione, «diventa “giusto” se andiamo a fare razzie di petrolio, gas, oro, terre rare. È “giusto” per vendere armi a più non posso, per depredarlo di ogni cosa. Diventa “sbagliato” solo quando si tratta di riconoscere ai suoi abitanti che lo abbiamo impoverito, devastato, inquinato, togliendo loro il diritto di chiedere diritti». Sul metodo, prima ancora che sul merito, interviene il Tavolo Asilo e Immigrazione 1, che esprime «forte preoccupazione e sconcerto» per l’adozione di un nuovo decreto-legge «mentre è ancora in corso l’esame parlamentare del disegno di legge relativo già approvato dal Consiglio dei Ministri nei mesi scorsi». Il punto centrale è la scelta della decretazione d’urgenza a fronte di due anni di tempo per il recepimento. «Ancora una volta, e nonostante ci siano stati due anni di tempo per il recepimento delle normative europee, il governo, che ha tenuto nascosti i Piani di implementazione, sceglie la strada della decretazione d’urgenza e dell’intervento emergenziale, comprimendo il dibattito democratico e svuotando il ruolo del Parlamento». Una prassi, per il Tavolo, «ormai consolidata di intervenire su diritti fondamentali attraverso strumenti normativi che limitano il confronto pubblico e la possibilità di incidere sui contenuti delle riforme». Sul merito, l’allarme riguarda gli automatismi. I testi finora circolati, avverte il Tavolo, mostrano «il rischio concreto di un ampliamento degli spazi di discrezionalità amministrativa che possono riguardare pericolosi automatismi incompatibili con il principio di valutazione individuale, imposto dal Patto Ue, relativo alle richieste d’asilo e riduzioni delle garanzie giurisdizionali effettive». In gioco, si legge, vi è il rispetto di principi fondamentali: «il diritto d’asilo, la libertà personale, la tutela della salute, la dignità delle persone e il divieto di refoulement, tutelati dalla Costituzione italiana, dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali». A pesare è anche il deficit di trasparenza. Le criticità, sottolinea il Tavolo, «si sommano all’assenza, pressoché totale nel percorso di implementazione del Patto, di un adeguato processo di consultazione pubblica»: organizzazioni della società civile, enti territoriali e attori coinvolti nei sistemi di accoglienza «non sono stati messi nelle condizioni di potersi confrontare sui testi preparatori del Piano», documento «rimasto ad oggi nascosto». Da qui l’appello finale alle istituzioni. Il Tavolo «richiama con forza il Parlamento a esercitare pienamente la propria funzione di indirizzo e controllo», perché il recepimento del Patto «non deve tradursi in un abbassamento delle garanzie costituzionali e convenzionali». Ed è necessario «ricondurre ogni intervento normativo entro un quadro di trasparenza e partecipazione, assicurando che le politiche migratorie siano costruite nel rispetto dei diritti fondamentali e non piegate a logiche emergenziali e propagandistiche». Una conclusione netta: «Il rispetto dello stato di diritto non può essere considerato un ostacolo, ma è la condizione imprescindibile per la legittimità e l’efficacia delle politiche pubbliche». 1. Ne fanno parte: A Buon Diritto, ACLI, ActionAid International Italia, Amnesty International Italia, ARCI, ASGI, Casa dei Diritti Sociali, CIR, CGIL, CIES ETS, CNCA –  Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, Commissione Migrantes Missionari Comboniani Provincia Italiana, EMERGENCY, Europasilo, FCEI – Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Fondazione Migrantes, Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, International Rescue Committee Italia, Italiani Senza Cittadinanza, Medici del Mondo, Oxfam Italia, Recosol – Rete delle comunità solidali, Refugees Welcome Italia, Save the Children, SIMM, UIL.  ↩︎
Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 2026 – Profili di illegittimità e criticità operative
INTRODUZIONE Il presente documento costituisce una scheda critica di analisi giuridica realizzata dall’APS Spazi Circolari e dallo Studio Legale Antartide delle Linee guida emanate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo nel marzo 2026 1. Le Linee guida in esame, pur inserendosi in un quadro normativo in profonda evoluzione – segnato dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1348 e dal consolidamento della direttiva 2013/32/UE – presentano una serie di indicazioni operative che sollevano significativi profili di illegittimità. L’analisi individua sei aree critiche in cui le scelte interpretative della Commissione nazionale si pongono in tensione, o in aperto contrasto, con la giurisprudenza di legittimità italiana, con il diritto dell’Unione europea e con i principi fondamentali che governano le procedure di protezione internazionale. Per ciascuna area tematica, il documento ricostruisce il fondamento normativo della critica, richiama i precedenti giurisprudenziali rilevanti e ne evidenzia le ricadute concrete sui procedimenti in corso. Le questioni esaminate spaziano dal trattamento delle domande reiterate, con particolare attenzione al principio di prossimità nella determinazione della competenza territoriale e alla (mancata) considerazione di nuovi elementi relativi alla protezione speciale, all’analisi dei profili di illegittimità relativi alle ipotesi di domande reiterate previste dall’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008. Vengono inoltre analizzati i profili problematici relativi alla determinazione della procedura applicabile, ai termini per la procedura ordinaria, all’esame prioritario e alle declaratorie di manifesta infondatezza. La scheda si avvale di un approccio metodologico integrato: al commento congiunto CNA/UNHCR si affiancano contributi tratti dalla dottrina più recente, dall’analisi della giurisprudenza nazionale ed europea e dall’osservazione delle prassi applicative sviluppatesi nelle sedi competenti. L’obiettivo è offrire agli operatori del diritto – avvocati, giudici, funzionari e organizzazioni della società civile – uno strumento di orientamento critico, utile tanto nella fase amministrativa quanto in quella contenziosa, in un settore in cui la coerenza tra indirizzo istituzionale e vincoli normativi assume un rilievo diretto sulla tutela di diritti fondamentali. INDICE 1. Domande reiterate * 1.1. Mancanza di riferimenti in merito alla possibilità di nuovi elementi attinenti la protezione speciale * 1.2. Competenza territoriale per l’esame della domanda reiterata: il principio di prossimità ignorato 2. Determinazione della procedura applicabile 3. Termini per la procedura ordinaria 4. Esame prioritario 5. Le procedure accelerate in 3 giorni e le ipotesi di ulteriore accelerazione: la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento di cui all’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 * 5.1. Imminenza dell’allontanamento * 5.2. Competenza del questore prevista al comma 1-bis: un vizio strutturale * 5.3. Assenza di decisione collegiale per le ipotesi di cui all’art. 29-bis * 5.4. Diritto di restare sul territorio fino ai termini per l’impugnazione nei casi di inammissibilità 29-bis * 5.4.1. Nella fase amministrativa * 5.4.2. Nella fase giudiziaria 6. Manifesta infondatezza Scarica la scheda di analisi critica 1. Linee guida per le Commissioni Territoriali sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale – pubblicato il 06.03.2026 – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ↩︎
Se la “procedura accelerata” è viziata a monte, riespande la sospensione automatica del diniego
La Corte d’Appello di L’Aquila accoglie il reclamo cautelare e afferma un principio operativo: la deroga alla sospensione automatica del diniego non può reggere quando la procedura accelerata non è stata correttamente applicata sin dall’avvio (formalizzazione della domanda e scansione iniziale). Effetti immediati anche sul diritto all’accoglienza e sulla prevenzione di pregiudizi irreversibili. Il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila, reso in sede di reclamo ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, accoglie il reclamo cautelare proposto avverso il rigetto della sospensione da parte del Tribunale e chiarisce un punto decisivo nella prassi: la “procedura accelerata” non può essere considerata legittimamente operante se la fase iniziale del procedimento amministrativo è stata gestita in violazione dei termini e delle garanzie previste dalla legge; in tal caso, riespande la sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del diniego per effetto della proposizione del ricorso. Il decreto è particolarmente rilevante perché si inserisce nel solco del principio affermato dalla Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11399/2024, che ha ricostruito la natura e le condizioni della deroga alla sospensione automatica nel sistema dell’art. 35-bis. Quando “l’accelerazione” è irregolare o non correttamente attivata, non può produrre effetti peggiorativi per il richiedente, e dunque non può giustificare la compressione delle garanzie processuali. Nel caso di specie, la domanda era stata trattata in procedura accelerata anche in ragione della provenienza del ricorrente del Bangladesh, considerato “Paese di origine sicuro“ (lista aggiornata con D.M. 7 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Come noto, la qualificazione di “Paese sicuro” può determinare – al ricorrere delle condizioni – una disciplina processuale più rigorosa sul piano cautelare, in quanto la sospensione non opera automaticamente e deve essere richiesta e motivata in termini di “gravi e circostanziate ragioni” (art. 35-bis d.lgs. 25/2008). La decisione della Corte d’Appello rimette tuttavia al centro un profilo spesso trascurato nella pratica: la procedura non si può considerare “accelerata” solo perché così etichettata nel provvedimento finale. Occorre che sia stata correttamente attivata e gestita nel rispetto della scansione temporale iniziale prevista dalla normativa. Il decreto valorizza la disciplina della formalizzazione della domanda. L’art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008 prevede che il verbale di formalizzazione (modello C/3) sia redatto entro termini molto ravvicinati dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione. A ciò si affianca l’art. 28-bis d.lgs. 25/2008, che impone alla Questura di trasmettere “senza ritardo” la documentazione necessaria alla Commissione. Il decreto accoglie la prospettazione difensiva: se la fase iniziale è gestita in modo difforme dai termini e dalle garanzie, la procedura diviene “ibrida” e non può legittimare l’applicazione delle conseguenze peggiorative tipiche dell’accelerazione, prima fra tutte la deroga alla sospensione automatica. La Corte d’Appello accoglie il reclamo, revoca il rigetto cautelare del Tribunale e dichiara che il provvedimento della Commissione è sospeso nella sua efficacia esecutiva per effetto della proposizione del ricorso ex art. 35-bis. Questo passaggio ha un’immediata ricaduta pratica: la sospensione non è più rimessa alla discrezionalità cautelare, ma torna a operare come effetto legale della proposizione del ricorso, proprio perché la procedura accelerata – nel ragionamento della Corte – non può dispiegare i suoi effetti derogatori quando sia viziata sin dall’origine. Il decreto è utile non solo per il tema “processuale” in senso stretto. Nella prassi quotidiana, il rigetto della sospensiva (o la ritenuta non operatività della sospensione automatica) produce spesso un effetto domino: perdita dell’accoglienza, impossibilità di mantenere un alloggio, perdita del vitto, incremento di marginalità e vulnerabilità, soprattutto per persone non più giovani e prive di reti familiari sul territorio. Il caso pubblicato ne è un esempio concreto: nelle more del reclamo, la mancata sospensione aveva già innescato atti amministrativi di cessazione dell’accoglienza, con pregiudizi immediati sui beni primari. La decisione della Corte d’Appello, ripristinando la sospensione, mostra come la tutela cautelare non sia un tecnicismo, ma un presidio di effettività della protezione giurisdizionale e, in ultima analisi, di dignità e diritti fondamentali. Corte d’Appello di L’Aquila, decreto del 26 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata