Annullato il decreto di espulsione: il richiedente asilo con ricorso pendente è inespellibile ai sensi dell’art. 19, c. 1.1, T.U.I.

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, July 1, 2026

Il Giudice di Pace di Napoli accoglie il ricorso proposto da un cittadino pakistano avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli, dichiarandone l’illegittimità e disponendone l’annullamento.

Invero, può sembrare scontato ma non sempre la domanda d’asilo, come nel caso di specie, elude la prassi illegittima di emettere un decreto di espulsione, soprattutto nei casi di procedure accelerate con accompagnamento in frontiera.

Nella fattispecie, il ricorrente, cittadino pakistano originario del distretto di Gujarat, aveva impugnato tempestivamente il decreto prefettizio di espulsione ex art. 13, co. 8, D.Lgs. n. 286/1998, articolando plurimi motivi, quali: vizi formali del provvedimento per assenza o illeggibilità del certificato di conformità all’originale; violazione del diritto al contraddittorio ex art. 13, co. 7, T.U.I. e art. 6 CEDU; violazione del divieto di non refoulement e mancata valutazione dei presupposti di inespellibilità ex art. 19 T.U.I.; mancata concessione del termine per la partenza volontaria ex art. 13, co. 4 e 5, T.U.I.

La decisione del Giudice di Pace neppure entra nel merito dei singoli motivi di ricorso, fondando invece la propria decisione su un elemento dirimente: nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato il Decreto con cui il Tribunale di Napoli, XIII Sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea aveva già accolto l’istanza di sospensione del provvedimento del Questore, formulata ai sensi dell’art. 35-bis, co. 4 e 5, D.Lgs. n. 25/2008.

In quella sede, il Tribunale Specializzato aveva accertato che il Pakistan non può essere considerato un paese terzo sicuro, richiamando fonti COI che documentano crisi politiche ed economiche profonde, rilevando l’esistenza di un rischio effettivo di deprivazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, tale da violare il diritto alla vita privata del ricorrente, riconosciuto dagli artt. 2, 3 e 117 Cost. e dall’art. 8 CEDU. 

Il Giudice di Pace recependo integralmente questa valutazione e, ritenuta la conseguente illegittimità del decreto di espulsione, dispone l’annullamento del decreto prefettizio.

Il provvedimento merita attenzione per almeno due ragioni, in primo luogo, conferma e consolida – sul piano del giudizio di opposizione all’espulsione – l’orientamento già espresso dalla Sezione Specializzata partenopea in sede cautelare: il Pakistan non è un paese sicuro, e il rimpatrio forzato di un suo cittadino integra una violazione del diritto alla vita privata, nonché dei diritti economici e sociali. Si tratta di una lettura particolarmente significativa perché non si fonda su una persecuzione individuale o su un rischio specifico per il singolo ricorrente, bensì sulla condizione sistemica del paese di origine, estesa alla generalità dei suoi cittadini in termini di deprivazione dei bisogni fondamentali.

In secondo luogo, la pronuncia illustra efficacemente la sinergia tra i diversi livelli giurisdizionali nel sistema di tutela dei diritti. Il decreto cautelare del Tribunale Specializzato, ottenuto nell’ambito della procedura cd. “accelerata” ex art. 29-bis, co. 1-bis, D.Lgs. n. 25/2008, ha costituito il presupposto fattuale determinante per l’accoglimento del ricorso dinanzi al Giudice di Pace: quest’ultimo, nell’accertare l’illegittimità del decreto prefettizio, si è appoggiato sull’accertamento già compiuto dal giudice specializzato in ordine all’inespellibilità del ricorrente, ne deriva, pertanto, un effetto “a cascata” della tutela cautelare nel caso in cui, per il richiedente asilo in fase di impugnazione vi sia stato emesso un decreto di sospensiva ovvero quando il provvedimento si ex lege sospeso.

Giudice di Pace di Napoli, sentenza del 29 maggio 2026

Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento.