Annullato il decreto di espulsione: il richiedente asilo con ricorso pendente è inespellibile ai sensi dell’art. 19, c. 1.1, T.U.I.Il Giudice di Pace di Napoli accoglie il ricorso proposto da un cittadino
pakistano avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia
di Napoli, dichiarandone l’illegittimità e disponendone l’annullamento.
Invero, può sembrare scontato ma non sempre la domanda d’asilo, come nel caso di
specie, elude la prassi illegittima di emettere un decreto di espulsione,
soprattutto nei casi di procedure accelerate con accompagnamento in frontiera.
Nella fattispecie, il ricorrente, cittadino pakistano originario del distretto
di Gujarat, aveva impugnato tempestivamente il decreto prefettizio di espulsione
ex art. 13, co. 8, D.Lgs. n. 286/1998, articolando plurimi motivi, quali: vizi
formali del provvedimento per assenza o illeggibilità del certificato di
conformità all’originale; violazione del diritto al contraddittorio ex art. 13,
co. 7, T.U.I. e art. 6 CEDU; violazione del divieto di non refoulement e mancata
valutazione dei presupposti di inespellibilità ex art. 19 T.U.I.; mancata
concessione del termine per la partenza volontaria ex art. 13, co. 4 e 5, T.U.I.
La decisione del Giudice di Pace neppure entra nel merito dei singoli motivi di
ricorso, fondando invece la propria decisione su un elemento dirimente: nel
corso del giudizio, il ricorrente ha depositato il Decreto con cui il Tribunale
di Napoli, XIII Sezione civile – Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell’Unione Europea aveva già accolto l’istanza di sospensione del provvedimento
del Questore, formulata ai sensi dell’art. 35-bis, co. 4 e 5, D.Lgs. n. 25/2008.
In quella sede, il Tribunale Specializzato aveva accertato che il Pakistan non
può essere considerato un paese terzo sicuro, richiamando fonti COI che
documentano crisi politiche ed economiche profonde, rilevando l’esistenza di un
rischio effettivo di deprivazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio,
tale da violare il diritto alla vita privata del ricorrente, riconosciuto dagli
artt. 2, 3 e 117 Cost. e dall’art. 8 CEDU.
Il Giudice di Pace recependo integralmente questa valutazione e, ritenuta la
conseguente illegittimità del decreto di espulsione, dispone l’annullamento del
decreto prefettizio.
Il provvedimento merita attenzione per almeno due ragioni, in primo luogo,
conferma e consolida – sul piano del giudizio di opposizione all’espulsione –
l’orientamento già espresso dalla Sezione Specializzata partenopea in sede
cautelare: il Pakistan non è un paese sicuro, e il rimpatrio forzato di un suo
cittadino integra una violazione del diritto alla vita privata, nonché dei
diritti economici e sociali. Si tratta di una lettura particolarmente
significativa perché non si fonda su una persecuzione individuale o su un
rischio specifico per il singolo ricorrente, bensì sulla condizione sistemica
del paese di origine, estesa alla generalità dei suoi cittadini in termini di
deprivazione dei bisogni fondamentali.
In secondo luogo, la pronuncia illustra efficacemente la sinergia tra i diversi
livelli giurisdizionali nel sistema di tutela dei diritti. Il decreto cautelare
del Tribunale Specializzato, ottenuto nell’ambito della procedura cd.
“accelerata” ex art. 29-bis, co. 1-bis, D.Lgs. n. 25/2008, ha costituito il
presupposto fattuale determinante per l’accoglimento del ricorso dinanzi al
Giudice di Pace: quest’ultimo, nell’accertare l’illegittimità del decreto
prefettizio, si è appoggiato sull’accertamento già compiuto dal giudice
specializzato in ordine all’inespellibilità del ricorrente, ne deriva, pertanto,
un effetto “a cascata” della tutela cautelare nel caso in cui, per il
richiedente asilo in fase di impugnazione vi sia stato emesso un decreto di
sospensiva ovvero quando il provvedimento si ex lege sospeso.
Giudice di Pace di Napoli, sentenza del 29 maggio 2026
Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni di annullamento del decreto di espulsione