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Patto UE e diritto intertemporale: conta la data di manifestazione della domanda d’asilo, non quella della formalizzazione in Questura
Il Tribunale di Milano chiarisce che, al fine di individuare la normativa applicabile – ai sensi dell’art. 17 d.l. 100/2026 – rileva il momento della manifestazione di volontà di chiedere protezione e non la data di formalizzazione della domanda. Se la manifestazione di volontà è precedente al 12 giugno 2026, resta applicabile la disciplina previgente al nuovo Patto UE. Il ritardo dell’Amministrazione nella formalizzazione non può, infatti, ricadere sul richiedente. Applicato il regime normativo antecedente al Patto, il giudice disapplica la designazione dell’Egitto come Paese di origine sicuro, sospendendo così il provvedimento di manifesta infondatezza. Sostieni Melting Pot QUESTO ARTICOLO TI È STATO UTILE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE O L’ATTIVISMO? Il tuo contributo ci permette di continuare a produrre e condividere informazione libera e accessibile Sostieni ora → -------------------------------------------------------------------------------- Nel caso preso in esame dal Tribunale di Milano, il ricorrente, cittadino egiziano, ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale il 17 febbraio 2026. La data è provata dal verbale di ritiro del passaporto redatto dalla Questura. A seguito della manifestazione di volontà, la domanda è stata formalizzata oltre quattro mesi dopo, il 22 giugno 2026 e, quindi, nella vigenza del Regolamento (UE) 2024/1348 e del D.L. 100/2026. La Commissione territoriale di Milano – ritenendo applicabile il nuovo Patto UE in base alla data di formalizzazione – con provvedimento del 1° luglio 2026 (adottato in procedura accelerata ai sensi dell’art. 42, par. 1, lett. e) e j) del Regolamento) ha dichiarato la domanda manifestamente infondata ex art. 39, par. 3 e 4. Il Tribunale, esaminati i motivi di ricorso e l’istanza di sospensiva, ha accolto la domanda cautelare dichiarando non applicabile al caso di specie il nuovo Patto UE. Come rilevato dal Tribunale di Milano, l’art. 79, par. 3 del Regolamento – nel definire il regime intertemporale – afferma che le nuove norme si applicano alle domande “formalizzate” dal 12 giugno 2026. Il dato letterale sembrerebbe pertanto chiudere la questione a sfavore del ricorrente. Il Tribunale, tuttavia – richiamato l’art. 26, par. 1 del Regolamento (per cui la domanda si considera “fatta” quando la persona manifesta la volontà di ricevere protezione), il considerando 27 dello stesso (secondo cui la manifestazione di volontà è il primo atto che attiva il sistema europeo comune di asilo, con i relativi diritti e garanzie), nonché l’art. 17, comma 4, D.L. 100/2026 (che fa salva la disciplina previgente per i procedimenti avviati a seguito della domanda “presentata” prima del 12 giugno 2026) – ne dà un’interpretazione estensiva. Il giudice milanese conclude affermando che, ai fini del diritto intertemporale, la “formalizzazione” non può che comprendere il momento della manifestazione di volontà. Se così non fosse, ne sarebbero irrimediabilmente pregiudicati i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento e buona amministrazione. Ciò in quanto – osserva il Tribunale – la formalizzazione è un adempimento sottratto al controllo del richiedente e affidato all’organizzazione degli uffici questorili. Il lasso di tempo “non fisiologico” tra manifestazione e formalizzazione non può quindi essergli imputato “in malam partem”. Applicato il regime previgente, la sospensiva va esaminata alla luce dell’art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. 25/2008. La regola è l’effetto sospensivo automatico del ricorso: l’eccezione della procedura accelerata opera solo se questa è stata correttamente adottata già in fase amministrativa (Cass. S.U. n. 11399/2024). Il decreto ha pertanto il pregio di statuire come il ritardo amministrativo non può diventare un criterio di selezione della disciplina applicabile, posto che i tempi di formalizzazione dipendono dall’organizzazione delle Questure. Legare il regime applicabile a quella data renderebbe casuale – o peggio amministrabile – la tutela del richiedente protezione internazionale. Tribunale di Milano, decreto del 29 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Iacopo Imberti per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Nicola Datena.
Patto UE, conta la volontà manifestata e non la formalizzazione: due sentenze sul regime transitorio
Il 12 giugno 2026 è diventato applicabile il nuovo Regolamento procedure (UE) 2024/1348, cuore del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Da quella data è cambiato il quadro delle regole che governano l’esame delle domande di protezione internazionale. Stabilire se una domanda ricada sotto la disciplina vecchia o sotto quella nuova non è quindi un dettaglio tecnico: ne discendono conseguenze concrete sul percorso procedurale del richiedente. La norma transitoria – l’art. 79, par. 3, del regolamento – sembra a prima vista chiara: il regolamento si applica alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026; quelle formalizzate prima restano regolate dalla direttiva 2013/32/UE. Il problema è che la formalizzazione non dipende dal richiedente. È un atto della questura. Ma a Roma, come documentano entrambe le sentenze, l’Ufficio Immigrazione di Via Patini è da mesi di fatto inaccessibile: nessun sistema di prenotazione telematica, presentazione fisica agli sportelli, file che si formano di notte, respingimenti verbali agli ingressi. Chi aveva manifestato la propria volontà di chiedere asilo ad aprile 2026 si è così trovato, senza alcuna colpa, non ancora formalizzato al 12 giugno – e dunque, applicando alla lettera l’art. 79, ricadente nel nuovo regime. Entrambi i ricorsi sono stati proposti nelle forme del rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. contro il Ministero dell’Interno, rimasto contumace in entrambi i giudizi. Nel primo (R.G. 24772/2026, Giud. Dott.ssa De Nuccio), un cittadino peruviano aveva tentato più volte l’accesso all’ufficio, da ultimo il 14 aprile 2026 con l’assistenza di un operatore legale, inviando poi in pari data una PEC tramite il difensore; la questura rispondeva il 13 maggio che gli appuntamenti sono previsti solo per vulnerabilità certificate. Nel secondo (R.G. 25435/2026, Giud. Dott. ssa Colla), una cittadina peruviana aveva atteso invano fuori dai locali della Questura anche in ore notturne, venendo respinta verbalmente, e aveva inviato PEC il 15 aprile 2026; la questura rispondeva chiedendo documentazione di “vulnerabilità certificate da una struttura ospedaliera o da un medico dell’ASL”. Entrambi i giudici hanno accolto i ricorsi seguendo lo stesso percorso. Anzitutto, la manifestazione di volontà non richiede forme particolari. Lo prevede l’art. 2 d.lgs. 142/2015, lo conferma il considerando 27 del regolamento (la volontà può essere manifestata “in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici”), lo ha ribadito la Cassazione con la pronuncia n. 24138/2024, richiamata dalla sentenza della Giudice Dott.ssa Colla: qualsiasi atto idoneo è sufficiente, inclusa una PEC del difensore munito di procura speciale. Di più: a fronte di una prassi che non consente alcuna via telematica, la PEC è l’unica strada percorribile. Pretendere certificazioni sanitarie come condizione per un appuntamento è, come si legge in sentenza, un requisito amministrativo aggiuntivo vietato dall’art. 6, par. 2, dir. 2024/1346/UE. In secondo luogo, lo stesso regolamento distingue tre momenti: la domanda si considera fatta quando la volontà è manifestata (art. 26), seguono poi la registrazione (art. 27) e la formalizzazione (art. 28), entrambe con termini stringenti a carico dell’amministrazione. È alla domanda fatta che il regolamento àncora la qualità di richiedente e le garanzie connesse. Da qui il passaggio decisivo: se si attribuisse rilevanza esclusiva al momento della formalizzazione, l’amministrazione potrebbe determinare unilateralmente, con il semplice differimento di un proprio adempimento, quale regime normativo si applichi a una persona che ha già fatto tutto quanto le competeva. Un esito che le due giudici giudicano incompatibile con i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale. La lettura trova un aggancio testuale nel diritto interno. L’art. 17, comma 4, d.l. 12 giugno 2026, n. 100 (conv. l. n. 145/2026) prevede che ai procedimenti avviati “a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12/6/2026” continui ad applicarsi la disciplina previgente. La sentenza della Giudice Dott.ssa Colla valorizza la scelta lessicale: “presentazione” non è sinonimo di “formalizzazione”, e il legislatore nazionale avrebbe così colmato una lacuna del diritto unionale. Quanto ai dispositivi, la Giudice Dott.ssa De Nuccio ordina al Ministero di formalizzare la domanda con rilascio del permesso ex art. 4, co. 1, d.lgs. 142/2015, compensando le spese per la novità della questione. La Giudice Dott.ssa Colla, accertata l’illegittimità della condotta omissiva, dichiara la domanda presentata al 15/04/2026 con applicazione della direttiva 2013/32/UE, e ordina la formalizzazione entro sette giorni, con spese irripetibili per il gratuito patrocinio; precisa, inoltre, che legittimato passivo è il solo Ministero dell’Interno, essendo la Questura una mera articolazione interna priva di soggettività giuridica. Le due pronunce sono tra le prime a misurarsi con la disciplina transitoria del Patto e muovono nella stessa direzione, il che è un segnale. Il punto di maggiore esposizione è la lettura dell’art. 17, comma 4: si può sostenere che la norma si riferisca ai procedimenti già formalmente avviati, e non a quelli che l’amministrazione ha impedito di avviare. È su questo punto che si giocherà il consolidarsi – o meno – dell’orientamento giurisprudenziale. Tribunale di Roma, sentenza del 29 settembre 2026 Tribunale di Roma, sentenza del 13 ottobre 2026 Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento. Sostieni Melting Pot ABBIAMO UN OBIETTIVO: 2.667 PERSONE CHE CI SOSTENGONO CON 12 € È così che possiamo continuare a fare informazione libera, accessibile e indipendente. Ci sei anche tu? Sostieni ora →
Procedura di frontiera applicata senza verificare le condizioni sanitarie: il Tribunale autorizza il richiedente a entrare e a rimanere nel territorio
Il Tribunale di Napoli ha autorizzato un cittadino bengalese a entrare nel territorio dello Stato e a rimanervi fino alla conclusione del giudizio. È tra le prime pronunce successive al d.l. 100/2026, e per questo è particolarmente rilevante. Il provvedimento impugnato è la decisione del 21 settembre 2026 con cui la Commissione Territoriale di Caserta ha respinto la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza. La Commissione si è basata sull’art. 28-ter d.lgs. 25/2008 e successive modifiche e sull’art. 39 del Regolamento (UE) 2024/1348, applicando la procedura di frontiera prevista dall’art. 43, par. 1, lett. c) dello stesso Regolamento. Al momento della decisione la fattispecie rientrava infatti nell’ipotesi dell’art. 42, par. 3, lett. j) del Regolamento. Al procedimento si applicava il d.lgs. 25/2008 come modificato dal d.l. 100/2026. La nuova disciplina vale per tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a domande di protezione internazionale presentate dopo il 12 giugno 2026. Il ricorso è stato proposto entro cinque giorni dalla notifica del diniego. Così prevede l’art. 35-ter d.lgs. 25/2008, come modificato dal d.l. 100/2026 in attuazione dell’art. 67, par. 7, lett. a) del Regolamento (UE) 2024/1348. LE MOTIVAZIONI DEL TRIBUNALE Il Tribunale parte dall’art. 53 del Regolamento (UE) 2024/1348. La norma impone di non applicare la procedura di frontiera, o di interromperla in qualsiasi fase, in alcuni casi: quando non si può garantire il sostegno necessario a chi ha esigenze di accoglienza particolari o ha bisogno di garanzie procedurali particolari, oppure quando ci sono rilevanti motivi medici, compresi quelli di salute mentale. In questi casi il richiedente va autorizzato a entrare nel territorio e la domanda va esaminata con la procedura ordinaria. Nel caso concreto, il modulo di screening compilato dalla Questura di Trapani escludeva vulnerabilità e patologie rilevanti. Allo stesso tempo, però, prescriveva un “monitoraggio clinico periodico, visita, accertamento specialistico” e indicava tra le esigenze di accoglienza l’accesso all’assistenza sanitaria, senza spiegarne le ragioni. Nonostante questo, l’11 settembre 2026 il Presidente della Commissione ha disposto la procedura di frontiera, perché la domanda era stata presentata dopo uno sbarco seguito a un’operazione di ricerca e soccorso (art. 43, par. 1, lett. c). Nella stessa determina ha escluso le eccezioni previste dall’art. 53. Le condizioni mediche non sono state approfondite in audizione, e dagli atti non risulta se e come l’assistenza sanitaria sia stata garantita. Il Tribunale dà peso anche al silenzio dell’amministrazione. Il ricorso contestava espressamente il mancato rispetto della procedura, ma la parte resistente non ha depositato la documentazione che l’art. 35-ter d.lgs. 25/2008 le impone di rendere disponibile. Mancano quindi anche gli elementi per verificare il rispetto della soglia percentuale dell’art. 42, par. 3, lett. j), su cui si fondava la procedura accelerata. Per il giudice, dunque, non è possibile stabilire tre cose: se le condizioni sanitarie configurassero una vulnerabilità, se il richiedente avesse bisogno di garanzie procedurali particolari e se queste potessero essere assicurate in frontiera. Ne conclude che la procedura di frontiera e quella accelerata sono state applicate senza i presupposti di legge. Il decreto richiama poi Cass. SS.UU. n. 11399/2024: la deroga alla sospensione automatica opera solo se la procedura accelerata è stata svolta correttamente. Il Tribunale ritiene questo principio valido anche nel nuovo quadro normativo. Il giudice deve quindi verificare preliminarmente i presupposti della procedura speciale. Se mancano, torna ad applicarsi la procedura ordinaria e con essa l’art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008: la proposizione del ricorso sospende l’efficacia del diniego, e il ricorrente ha diritto di rimanere ai sensi dell’art. 68 del Regolamento. A sostegno della sospensione il Tribunale richiama anche: * il diritto a un ricorso effettivo (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE); * l’esame completo ed ex nunc previsto dall’art. 67, par. 3 del Regolamento; * la situazione socio-politica del Bangladesh e la condizione personale del ricorrente. Il decreto autorizza quindi il ricorrente a entrare nel territorio dello Stato e a rimanervi in attesa dell’esito del ricorso. La pronuncia è oggi di grande importanza per tutti i nuovi ricorsi proposti dopo l’attuazione del Patto UE. Lo è in particolare per le procedure accelerate di frontiera che si concludono, come in questo caso, con una decisione di manifesta infondatezza. Tribunale di Napoli, decreto del 10 ottobre 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
Il Patto UE su migrazione e asilo in applicazione dal 12 giugno 2026: le prime attuazioni e i primi orientamenti giurisprudenziali
Un’analisi a cinque mesi dall’entrata in applicazione del Patto sul Sistema Comune d’Asilo Europeo, anche alla luce del D.L. 100/2026, convertito in legge, di attuazione, delle principali circolari ministeriali e delle procedure operative standard (SOP) e dei primi orientamenti giurisprudenziali. La procedura di frontiera, la condizione delle vittime di tratta e degli altri vulnerabili, i paesi con tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20% (c.d. “PSS”), l’efficacia intertemporale della nuova disciplina e le strategie di contenzioso sperimentale e strategico, anche alla luce dei regolamenti RAMM (ex Dublino), Screening, Rimpatri in frontiera e Procedura (APR) e della nuova Direttiva Accoglienza. Il nuovo periodo di recupero e riflessione per le vittime di tratta (art. 18, commi 3-ter e 3-quater, T.U. Immigrazione, introdotto dal d.lgs. 115/2026) e il nuovo decreto ministeriale di designazione delle zone di frontiera. Descrizione Dal 29 settembre 2026 sarà possibile iscriversi alla nuova iniziativa formativa dell’associazione Spazi Circolari. Il corso intensivo si terrà sia in presenza, a Roma, sia in via telematica e avrà inizio l’11 novembre 2026 e termine il 13 novembre 2026, per un totale di 24 ore, divise in 3 incontri da 8 ore che si terranno dalle 9.30 alle 18.30. Il corso intensivo si rivolge ad un massimo di 70 persone in presenza e 100 in collegamento telematico, principalmente rivolto ad avvocate/avvocati e operatori/operatrici legali e mira ad analizzare in una prospettiva critica e pragmatica, a cinque mesi dall’entrata in applicazione del Patto UE su Migrazione e Asilo (12 giugno 2026), le prime prassi applicative dei nuovi regolamenti – con particolare riguardo alla procedura di frontiera, ai paesi con tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20% e all’efficacia intertemporale della nuova disciplina -, il Decreto Legge 100/2026 come convertito in legge, le principali circolari ministeriali e le procedure operative standard (SOP) adottate in attuazione del nuovo assetto normativo, i primi orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità formatisi in materia e le strategie di costruzione di un contenzioso sperimentale e strategico. Tutte le lezioni saranno svolte in co-docenza. IL CALENDARIO DEL CORSO Mercoledì 11 novembre 2026 ore 9.30/13.30: Cenni sul Regolamento RAMM (ex Dublino) e l’efficacia intertemporale della nuova disciplina. Il fermo nel Regolamento Screening A cura di Loredana Leo, Lucia Gennari, Alberto Pasquero e Cristina Laura Cecchini Ore 14.30/18.30: Il Regolamento Screening nelle prime applicazioni e l’avvio del contenzioso sperimentale e strategico A cura di Elena Adamoli, Salvatore Fachile, Federica Remiddi e Giulia Crescini -------------------------------------------------------------------------------- Giovedì 12 novembre 2026 ore 9.30/13.30: La nuova disciplina della vulnerabilità in frontiera A cura di Loredana Leo, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini e Lucia Gennari Ore 14.30/18.30: I luoghi di frontiera e i luoghi di espletamento della procedura di frontiera e le nuove garanzie nel Regolamento Procedure, nel DL 100/2026 e nel Decreto ministeriale di luglio 2026 A cura di Giulia Crescini, Thomas Vladimir Santangelo e Federica Remiddi -------------------------------------------------------------------------------- Venerdì 13 novembre 2026 ore 9.30/13.30: I paesi statisticamente sicuri nella procedura di frontiera, la nuova domanda reiterata e il ritiro implicito A cura di Giulia Crescini, Thomas Vladimir Santangelo, Salvatore Fachile e Loredana Leo Ore 14.30/18.30: Il caso Albania, la nuova direttiva accoglienza e ulteriori spunti in tema di contenzioso strategico -------------------------------------------------------------------------------- A cura di Federica Remiddi, Lucia Gennari, Cristina Laura Cecchini, Ginevra Maccarrone e Vittoria Garosci ISCRIZIONI Il costo per ciascun corsista è di 240 euro, da versare al momento dell’iscrizione telematica. Per i soci Spazi Circolari il costo è di 200 euro. Sede: Roma, Città dell’altra economia (quartiere Testaccio), e collegamento telematico via Zoom. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda dovrà pervenire esclusivamente on-line compilando il modulo, entro le ore 13 del 9 novembre 2026. Compila il modulo – clicca qui Iscrizioni possibili dal 29 settembre 2026. Numero minimo 30 iscritti; in mancanza il corso non sarà avviato e le quote versate saranno restituite. Priorità cronologica d’iscrizione in caso di eccedenza delle domande. ARTICOLAZIONE DEL CORSO Il corso inizierà l’11 novembre 2026 e avrà termine il 13 novembre 2026 (24 ore di lezione), per 8 ore quotidiane, dalle 9.30 alle 18.30. Attestato: al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione Spazi Circolari a quanti avranno seguito almeno l’80% del percorso. Crediti formativi: è stata avanzata richiesta al COA di Roma, esclusivamente per i corsisti in presenza. Comitato scientifico: Loredana Leo, Federica Remiddi, Cristina Laura Cecchini, Salvatore Fachile, Lucia Gennari e Giulia Crescini Le docenti: Loredana Leo, Federica Remiddi, Lucia Gennari, Cristina Laura Cecchini, Salvatore Fachile, Elena Adamoli, Giulia Crescini, Thomas Vladimir Santangelo, Vittoria Garosci, Alberto Pasquero e Ginevra Maccarrone Scarica la brochure informativa * Informazioni: è possibile scrivere al seguente indirizzo: formazionespazicircolari@gmail.com
Indagine su una frontiera al di sopra di ogni sospetto
Il Patto europeo su migrazione e asilo, entrato nella sua fase applicativa, ridisegna le procedure di frontiera e introduce nuovi istituti la cui portata concreta si misura sui territori, prima ancora che nelle norme. Indagine su una frontiera al di sopra di ogni sospetto è un ciclo di cinque incontri online che attraversa altrettanti punti della frontiera siciliana – Pantelleria, Pozzallo, Lampedusa, Agrigento e Messina – per osservare come queste procedure prendono forma nella prassi. Ogni appuntamento si articola in due parti: una prima dedicata al contesto territoriale e al funzionamento dell’hotspot, una seconda di approfondimento giuridico. Gli incontri, a cura di Spazi Circolari e Studio legale Antartide, si terranno sul canale YouTube di Melting Pot, da settembre a dicembre 2026, sempre dalle ore 18.00 alle 19.00. -------------------------------------------------------------------------------- 1° INCONTRO – PANTELLERIA Martedì 15 settembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatrici: Avv.ta Giulia Crescini e Avv.ta Federica Remiddi – Studio Legale Antartide Prima parte (contesto e prassi) Pantelleria: un laboratorio delle nuove procedure di frontiera Il contesto dell’isola di Pantelleria, il funzionamento dell’hotspot e le modalità di applicazione delle nuove procedure di frontiera previste dal Patto europeo in un territorio caratterizzato da un peculiare regime operativo. Seconda parte (focus giuridico) L’analisi giuridica della procedura di screening e del nuovo istituto del fermo introdotto dal D.L. n. 100/2026 -------------------------------------------------------------------------------- 2° INCONTRO – POZZALLO Martedì 29 settembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatori/trici: Avv. Salvatore Fachile e Avv.ta Loredana Leo – Studio Legale Antartide Prima parte (contesto e prassi) Le procedure di frontiera a Pozzallo Analisi del contesto territoriale e delle modalità concrete di applicazione delle procedure di frontiera presso l’hotspot di Pozzallo. Seconda parte (focus giuridico) L’emersione delle vulnerabilità sociali, con focus specifico sulle vittime di tratta Gli strumenti di individuazione ed emersione delle situazioni di vulnerabilità, con particolare riferimento alle persone vittime di tratta e sfruttamento e alle garanzie previste durante la procedura di frontiera. -------------------------------------------------------------------------------- 3° INCONTRO – LAMPEDUSA Giovedì 15 ottobre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatrici: Avv.ta Lucia Gennari e Avv.ta Cristina Laura Cecchini – Studio Legale Antartide (in aggiornamento) Prima parte (contesto e prassi) Lampedusa e le procedure di frontiera Il contesto dell’isola e l’applicazione delle procedure di frontiera nell’hotspot di Lampedusa. Seconda parte (focus giuridico) Vulnerabilità sanitarie, tutela della salute e soccorso in mare L’emersione delle vulnerabilità sanitarie, il ruolo del personale medico e delle organizzazioni impegnate nelle attività di ricerca e soccorso in mare nell’ambito delle nuove procedure. -------------------------------------------------------------------------------- 4° INCONTRO – AGRIGENTO (FOCUS SPECIFICO SU VILLA SIKANIA E/O LICATA) Martedì 17 novembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatrici: Avv.ta Giulia Crescini e Avv.ta Federica Remiddi – Studio Legale Antartide (in aggiornamento) Prima parte (contesto e prassi) Le procedure di frontiera nel territorio agrigentino Il contesto territoriale e l’applicazione delle procedure di frontiera presso Villa Sikania e/o Licata. Seconda parte (focus giuridico) Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e obblighi di segnalamento; il nuovo meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali Analisi del nuovo sistema di limitazione della libertà di circolazione previsto durante la procedura di frontiera e degli obblighi imposti ai richiedenti asilo; analisi del meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali previsto come garanzia dal Patto UE. -------------------------------------------------------------------------------- 5° INCONTRO – MESSINA Martedì 15 dicembre 2026 | ore 18.00 – 19.00 Relatrici: Avv.ta Lucia Gennari e Avv.ta Cristina Laura Cecchini – Studio Legale Antartide (in aggiornamento) Prima parte (contesto e prassi) Le procedure di frontiera nell’hotspot di Messina Il funzionamento dell’hotspot di Messina e le modalità applicative delle procedure di frontiera. Seconda parte (focus giuridico) I Paesi di origine statisticamente sicuri Il nuovo sistema di individuazione dei Paesi statisticamente sicuri, il suo impatto sull’esame delle domande di protezione internazionale e le principali questioni interpretative.
September 29, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Procedura di frontiera illegittima se fondata sul solo tasso di riconoscimento: il dato Eurostat è “meramente indiziario”
Il Tribunale di Lecce ha accolto l’istanza proposta da un cittadino pakistano sottoposto alla procedura accelerata di frontiera, dichiarando applicabile al giudizio la disciplina ordinaria di cui all’art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e, conseguentemente, sospesa ex lege l’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego. Il ricorrente è stato inoltre autorizzato a permanere sul territorio dello Stato sino alla definizione del giudizio. Il Giudice affronta direttamente il nuovo meccanismo previsto dall’art. 42, par. 1, lett. j), del Regolamento (UE) 2024/1348, in forza del quale la procedura accelerata può trovare applicazione nei confronti dei cittadini provenienti da Paesi per i quali il tasso medio europeo di riconoscimento della protezione internazionale sia pari o inferiore al 20%. Secondo il Tribunale, tuttavia, tale circostanza “non costituisce, di per sé sola, elemento sufficiente a giustificare l’applicazione della procedura derogatoria”, essendo necessario un ulteriore apprezzamento, necessariamente individualizzato, della posizione del richiedente. Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui il dato statistico assume valore “meramente indiziario” e non può trasformarsi nel presupposto automatico della procedura accelerata. L’Amministrazione deve invece spiegare concretamente perché la situazione personale del singolo richiedente sia effettivamente rappresentata da quella percentuale e perché non ricorrano condizioni soggettive tali da renderla non significativa. Nel caso esaminato, il Tribunale rileva che né la determina presidenziale né il provvedimento della Commissione avevano compiuto tale verifica, essendosi limitati ad una “motivazione stereotipata ed astratta fondata esclusivamente sul tasso di riconoscimento riferito al Paese di origine”. L’omissione, precisa il decreto, non costituisce una semplice irregolarità formale, perché incide direttamente sul presupposto che consente l’accesso alla procedura speciale. E ciò assume particolare rilievo proprio perché dall’applicazione della procedura accelerata derivano una compressione dei termini processuali e una limitazione delle garanzie riconosciute al richiedente, compresa la disciplina dell’effetto sospensivo del ricorso. Il Tribunale richiama, infine, il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 11399/2024: la compressione delle garanzie processuali è legittima soltanto quando la procedura accelerata sia correttamente instaurata e correttamente svolta. In difetto, devono riespandersi le garanzie proprie del rito ordinario. Nel caso concreto, pertanto, il procedimento dovrà proseguire ai sensi dell’art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, con sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego e diritto del richiedente a permanere regolarmente in Italia sino alla decisione definitiva del giudizio.  Tribunale di Lecce, decreto del 25 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Antonello D’Amico per la segnalazione e il commento.
September 29, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Accoglimento cautelare sull’autorizzazione a risiedere del soggetto vulnerabile
Il Tribunale di Trieste accoglie inaudita altera parte il ricorso ex art 700 c.p.c. instaurato contestualmente al reclamo ex art. 5 quinquies d.lgs 142/2015. Il procedimento è relativo alla domanda di protezione internazionale di una donna potenziale vittima di tratta, che era stata segnalata dall’Ente attuatore di Trieste alla Commissione territoriale per la p.i. di Trieste prima dell’applicazione della PAF (procedura accelerata di frontiera). Il Tribunale prende posizione su diversi aspetti, si riportano succintamente quelli rilevanti nel caso di specie. Sull’autorizzazione a risiedere durante la procedura PAF il giudice, richiamati gli art. 54 par. 1 Regolamento 2024/1348/UE e l’art. 5-ter comma 1 D.lgs. 142/2015, esplicita che tali disposizioni “non legittimano alcuna limitazione della libertà personale dei richiedenti la protezione internazionale da parte dell’autorità amministrativa. Fanno infatti espresso riferimento ai concetti di «soggiorno» e di «residenza», il cui campo semantico è infinitamente più ampio rispetto a quello di «detenzione» o «trattenimento», situazione – quest’ultima – peraltro letteralmente esclusa dalla seconda delle norme citate. È dunque importante anzitutto chiarire che la lettera delle disposizioni citate non si pone in contrasto con la previsione di riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost.”. Rispetto all’applicazione della PAF nel territorio di Trieste, il Tribunale ribadisce la posizione già assunta in altri provvedimenti, negando che la frontiera giuliano slovena sia frontiera esterna. Infine, in accoglimento del 700 c.p.c. inaudita altera parte perché trattasi di domanda di protezione proposta da soggetto vulnerabile, il Giudice così motiva: “Dalla segnalazione dell’Ente citato, in combinazione con i dati relativi allo stato di salute rilevati in sede di screening, emerge dunque un quadro in cui la ricorrente potrebbe effettivamente qualificarsi come soggetto vulnerabile in quanto potenziale vittima di tratta. Ebbene, la segnalazione di un ente come la ONLUS in questione che indichi un richiedente come potenziale vittima di tratta fa scattare l’obbligo di valutare se attivare la procedura di referral, e impone alla Commissione di riesaminare la scelta procedurale. Nel caso di specie, la Commissione, nonostante la segnalazione, ha però proseguito con l’adozione della procedura accelerata di frontiera, e – soprattutto – non ha motivato tale scelta nel provvedimento che determina l’applicabilità della procedura in questione (…omissis…). Nel fare ciò, essa ha violato l’art. 21 del Regolamento 2024/1348/UE, e altresì l’articolo 8 commi 3 e 3-bis D.lgs. 25/2008 sul dovere di esame individuale e obiettivo e sulla necessità di approfondimenti istruttori di natura medica. Per tali ragioni, il requisito del fumus boni iuris può dirsi, anche sotto il profilo in questione, integrato. Per quanto riguarda il periculum in mora, bisogna rilevare come la situazione in cui si trova … consista in un pregiudizio che limita la sua libertà (anche se trattasi della libertà di circolazione e non della libertà personale), con la conseguenza che la sua condizione di vulnerabilità (che si è detto sussistere quantomeno sotto il profilo del fumus) viene aggravata quotidianamente, ed ella non ha accesso ai canali di protezione e al programma di assistenza previsto dal Meccanismo Nazionale di Referral. (…omissis…) nel caso di specie, il pregiudizio si consuma giorno per giorno, e proprio per la delicatezza di queste situazioni è imposta una certa celerità nell’attivazione del meccanismo di referral succitato. (…omissis…) Pertanto, conclude il giudice: (…omissis…) la domanda di pronuncia cautelare inaudita altera parte è fondata”. Tribunale di Trieste, decreto dell’8 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Dora Zappia per la segnalazione e il commento.
Sospensiva ex Lege per illegittima applicazione retroattiva del Regolamento (UE) 2024/1348
Il Tribunale di Napoli, con decreto del 3 agosto 2026, affronta una delle prime questioni interpretative poste dall’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348, riconoscendo rilevanza, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, al momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, anche quando la successiva formalizzazione mediante modello C3 sia intervenuta dopo il 12 giugno 2026. La questione assume particolare rilievo anche sul piano processuale. La nuova disciplina ha infatti modificato i termini della procedura accelerata, ampliando il tempo a disposizione dell’Amministrazione per la decisione: nel caso esaminato, applicando il nuovo regime, la Commissione avrebbe rispettato i termini; applicando quello previgente, invece, la procedura accelerata risultava tardiva, con conseguente ritorno alla procedura ordinaria e sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del diniego. Si tratta di una conseguenza ormai nota dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11399/2024. La peculiarità della decisione del Tribunale di Napoli si colloca però a monte: occorreva stabilire quale delle due discipline fosse applicabile. IL CASO E LA DECISIONE Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 20 maggio 2026, data risultante dallo stesso attestato nominativo provvisorio rilasciato dalla Questura di Benevento. L’Amministrazione aveva però fissato la formalizzazione mediante modello C3 soltanto al 22 giugno 2026, dopo l’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348. La Commissione Territoriale aveva fatto riferimento alla data del C3 e applicato la nuova disciplina. Con il ricorso si sosteneva, invece, che il differimento della formalizzazione, dipendente dai tempi dell’Amministrazione, non potesse assoggettare a una disciplina sopravvenuta una domanda già presentata. Il Tribunale accoglie tale impostazione. L’art. 79 del Regolamento prevede l’applicazione della nuova disciplina alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026, ma non regola espressamente l’ipotesi in cui la volontà sia stata manifestata anteriormente e il C3 formalizzato successivamente. Secondo il Giudice, tale silenzio non può essere interpretato attribuendo rilevanza decisiva alla sola formalizzazione. L’art. 79 deve essere letto alla luce dell’art. 3, par. 1, n. 12, che attribuisce autonoma rilevanza alla manifestazione della volontà, individuando in essa la nascita della domanda. Il Tribunale afferma quindi che: «la disciplina transitoria non può trovare applicazione rispetto a domande già sorte mediante la manifestazione di volontà anteriormente al 12 giugno 2026, ancorché la formalizzazione sia intervenuta successivamente». Una diversa interpretazione, osserva il decreto, comprometterebbe i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale, finendo per far dipendere la disciplina applicabile dai tempi organizzativi dell’Amministrazione. A conferma di tale conclusione viene richiamato anche l’art. 17, comma 4, D.L. n. 100/2026, che mantiene la disciplina previgente per i procedimenti avviati a seguito di domande presentate anteriormente al 12 giugno 2026. LE CONSEGUENZE SULLA PROCEDURA ACCELERATA Individuata nel 20 maggio 2026 la data rilevante, trova dunque applicazione la disciplina previgente e, con essa, i relativi termini della procedura accelerata. È proprio questo passaggio a produrre una conseguenza decisiva: la procedura che sarebbe risultata tempestiva secondo i nuovi termini non lo è più alla luce di quelli previgenti. Il Tribunale rileva quindi la violazione della procedura accelerata e, sulla scia del principio ormai consolidato dalle Sezioni Unite, ne fa discendere il ritorno del procedimento nell’alveo della procedura ordinaria e la conseguente produzione automatica dell’effetto sospensivo. Non viene pertanto concessa una sospensione sulla base di una valutazione discrezionale del fumus e del periculum: il Tribunale dichiara un effetto già prodotto dalla legge, concludendo: «dichiara sospesa ex lege l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato». L’interesse della pronuncia risiede dunque soprattutto nel principio che ne costituisce il presupposto: una domanda sorta mediante manifestazione della volontà prima del 12 giugno 2026 non può essere attratta nella nuova disciplina per il solo fatto che l’Amministrazione ne abbia formalizzato il C3 successivamente. I tempi dell’Amministrazione non possono, in altri termini, determinare quale disciplina debba essere applicata al richiedente. Tribunale di Napoli, decreto del 3 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Daniele De Medici (Benevento) per la segnalazione e il commento.
Il nuovo Patto migrazione e asilo: controlli sanitari o securitari?
INTRODUZIONE: METODOLOGIA E OBIETTIVI DEL SOPRALLUOGO Il presente articolo riporta quanto emerso durante il sopralluogo giuridico in Sicilia e Calabria, svolto nell’ambito della XI edizione della “Scuola di alta formazione per operatori legali specializzati in protezione internazionale, tutela delle vittime di tratta e sfruttamento di esseri umani e accoglienza di minori stranieri non accompagnati”, organizzata da Spazi Circolari e ASGI 1.  Il sopralluogo è stato condotto dal 10 al 14 giugno 2026 in coincidenza con l’entrata in vigore del Patto Europeo su Migrazione e Asilo, con l’obiettivo di approfondire l’attuazione delle nuove normative e di verificarne la concreta implementazione nelle strutture di frontiera del Sud Italia, in particolare relativamente all’emersione della vulnerabilità nelle fasi di screening e nelle procedure accelerate di frontiera. L’attività di monitoraggio è stata condotta a Crotone, Palermo, Agrigento, Pozzallo e Lampedusa, territori caratterizzati dalla presenza di porti di sbarco, hotspot, CAS, CPR, e dalla sperimentazione di procedure accelerate di frontiera, e di progetti pilota di implementazione del Patto. L’accesso alle strutture, richiesto alle prefetture, è stato tuttavia negato e rinviato in forma ipotetica ai mesi successivi, con la motivazione della riorganizzazione in vista dell’entrata in vigore del Patto, facendo emergere sin da subito segnali di impreparazione e, al contempo, la volontà di non renderla visibile. È opportuno premettere che le Standard Operating Procedures (SOP 2) sono state pubblicate soltanto nella serata dell’11 giugno, mentre il decreto-legge n. 100/2026, recante le disposizioni di adeguamento dell’ordinamento italiano ai regolamenti del Patto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella serata del 12 giugno. Di conseguenza, le osservazioni e le valutazioni riportate nel presente monitoraggio riflettono lo stato di preparazione e le prassi effettivamente riscontrate sul campo, senza poter tenere conto delle disposizioni successivamente introdotte. Scarica il report completo COINVOLGIMENTO DI SOCIETÀ CIVILE E TERZO SETTORE NELL’EMERSIONE DELLE VULNERABILITÀ Ph. Pietro Scagliotti – Gruppo di lavoro di Agrigento durante il sopralluogo presso il porto di Porto Empedocle. Durante il monitoraggio è stata dedicata particolare attenzione al coinvolgimento degli enti del terzo settore e delle associazioni nell’emersione delle vulnerabilità. Tale aspetto assume particolare rilievo perché le SOP attribuiscono agli attori della società civile un ruolo centrale in questa fase, prevedendo l’adozione di strumenti unici per la raccolta dei dati relativi alle visite sanitarie e alle vulnerabilità, nonché l’istituzione di un meccanismo unico di referral volto a garantire la presa in carico delle persone vulnerabili e il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti. Sebbene l’accertamento della vulnerabilità non comporti più automaticamente l’esclusione dalla procedura accelerata, esso resta infatti determinante per individuare le esigenze di garanzie procedurali e di accoglienza, incidendo trasversalmente sull’intero percorso della persona. Nonostante la centralità di tali procedure e la particolare delicatezza delle attività di emersione delle vulnerabilità, le organizzazioni del terzo settore e gli enti del sistema antitratta intervistati hanno restituito un quadro critico. I soggetti coinvolti nei tavoli di confronto organizzati dalla Prefettura – tra cui Medici Senza Frontiere, Proxima, Progetto Incipit, Progetto Maddalena, Fondazione San Giovanni Battista e Caritas – hanno riferito che le informazioni sull’attuazione del Patto sono rimaste marginali e che non sono state fornite indicazioni operative chiare né un’adeguata formazione sulle nuove procedure. È inoltre diffusa la percezione che il loro coinvolgimento abbia carattere prevalentemente formale e strumentale, poiché la loro presenza nei luoghi in cui si svolgono gli sbarchi, lo screening e le procedure di frontiera è limitata e discontinua. Medici Senza Frontiere, ad esempio, è presente una sola volta a settimana presso Villa Sikania e nei CAS di Licata in provincia di Agrigento. Si ha l’impressione che il Patto ambisca al controllo delle procedure da parte degli apparati di pubblica sicurezza in ogni fase, mitigando questa impostazione con il coinvolgimento del terzo settore. Non è un caso che il Tavolo Tecnico Nazionale sulle Vulnerabilità, richiamato dalle SOP quale organismo incaricato della definizione delle procedure, comprenda, oltre ai soggetti sanitari competenti, anche il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Frontex e il Comando Generale della Guardia di Finanza. Una composizione che evidenzia la forte presenza di soggetti deputati al controllo delle frontiere e alla sicurezza in un ambito che dovrebbe essere prioritariamente orientato all’individuazione e alla presa in carico delle vulnerabilità.  In sintesi, al momento del sopralluogo il livello di preparazione e di effettiva inclusione degli enti appare limitato e prevalentemente formale, subordinato alle esigenze securitarie. Il meccanismo unico di referral predisposto non è invece ancora stato testato e non è possibile per il momento valutarne l’efficacia. Alla luce della compressione dei tempi che caratterizza le nuove procedure, appare lecito chiedersi se vi saranno realmente il tempo, gli strumenti e il coordinamento necessari per garantire una presa in carico tempestiva ed effettiva delle persone vulnerabili, o se il referral rischierà di rimanere un dispositivo prevalentemente formale, incapace di assicurare le tutele che dichiara di perseguire. INADEGUATEZZA STRUTTURALE DEL MECCANISMO DI EMERSIONE DELLE VULNERABILITÀ PSICO-SANITARIA  Da tutto il personale sanitario intervistato è emersa una preoccupazione per l’applicazione del meccanismo di emersione della vulnerabilità, ritenuto inadeguato per tempi, spazi, attrezzature e personale. Le SOP prevedono, nella fase 1 (sbarco), un triage e una raccolta preliminare delle informazioni sanitarie affidati all’USMAF 3, salvo a Crotone, dove tali attività sono svolte da medici di medicina generale con il supporto della Croce Rossa. L’USMAF precisa che questa fase è finalizzata principalmente all’individuazione di malattie infettive, a tutela della salute pubblica, più che all’accertamento delle vulnerabilità individuali. Le indicazioni prevedono una visita di circa dieci minuti per persona, una tempistica che gli operatori giudicano insufficiente per raccogliere le informazioni di base (dati anagrafici, peso, altezza, pressione arteriosa e temperatura). Sono emerse criticità organizzative nella fase preparatoria all’entrata in vigore del Patto. A Lampedusa si era inizialmente tentato di effettuare la valutazione della vulnerabilità direttamente allo sbarco con il coinvolgimento dei medici USMAF, ma tale soluzione si è rivelata incompatibile con le tempistiche e la natura emergenziale delle operazioni. Si è quindi deciso di limitarsi al triage, rinviando la valutazione ai medici della Croce Rossa operanti nell’hotspot. Un operatore ha riferito che, nella fase pilota, sono stati dedicati 20-25 minuti per persona solo grazie a un impiego straordinario di personale, ritenuto non sostenibile nella gestione ordinaria degli sbarchi. Per la seconda visita, le SOP attribuiscono i controlli di salute (fase 11) alla Croce Rossa e la valutazione preliminare delle vulnerabilità (fase 12) all’EUAA 4 oppure, in sua assenza, all’OIM o a personale di polizia formato 5. La circolare del 9 giugno 2026 prevede che gli accertamenti possano svolgersi, ove possibile, in locali messi a disposizione dalle autorità di pubblica sicurezza 6. Ciò solleva dubbi sull’idoneità degli spazi per valutazioni sanitarie e psico-sociali. Le organizzazioni intervistate riferiscono che i locali individuati dalla Polizia nell’area di Agrigento non consentono l’installazione di letti o di lavandini, compromettendo l’efficacia delle visite e il rispetto delle condizioni igieniche minime. Inoltre, lo svolgimento delle valutazioni in ambienti riconducibili alle forze di polizia può incidere sulla riservatezza, sulla qualità dell’ascolto e sulla libertà di riferire la propria esperienza. Anche la seconda fase presenta criticità nei tempi. Le SOP prevedono che l’intera procedura di screening, compresa la compilazione del modulo consuntivo, si concluda entro sette giorni, un termine ritenuto insufficiente per un’adeguata valutazione bio-medica e soprattutto psico-sociale. Nell’area di Agrigento sono state inoltre segnalate difficoltà legate all’organizzazione dei servizi sanitari e all’assenza di strumenti idonei ad assicurare gli accertamenti previsti dal Regolamento Screening. È stato riferito che il presidio ospedaliero cittadino non dispone di un reparto di malattie infettive e che i campioni biologici devono essere inviati a Palermo, con inevitabili ritardi. Sul piano del personale, è stata evidenziata l’assenza di figure dedicate all’individuazione delle vulnerabilità psicologiche, psichiatriche e sociali.  PH: Maria Rocco – L’hotspot di Pozzallo durante il sopralluogo giuridico. A Pozzallo, dopo la cessazione dell’accordo tra Prefettura e MEDU, non è stato previsto alcun supporto psicologico o psichiatrico per le persone presenti nell’hotspot. La normativa, inoltre, non individua con precisione le professionalità sanitarie coinvolte nella valutazione delle vulnerabilità né le specializzazioni richieste per i diversi accertamenti. Il rischio è che il medico incaricato sia chiamato a formulare valutazioni eccedenti il proprio ambito di competenza, in assenza del contributo multidisciplinare. Analoga situazione emerge a Lampedusa, dove i medici della Croce Rossa segnalano criticità legate ai tempi della procedura, alla carenza di personale e all’assenza di professionisti della salute mentale, mentre i colloqui per la valutazione delle vulnerabilità si aggiungono all’ordinaria attività ambulatoriale. In tutti i territori monitorati è stata rilevata una carenza di mediazione linguistico-culturale. Sebbene le SOP prevedano la presenza del mediatore durante le visite mediche e nella valutazione delle vulnerabilità, essa è configurata come eventuale e, nei territori oggetto del monitoraggio, non è stato riscontrato il coinvolgimento di enti specializzati. Tale criticità assume particolare rilievo nell’ultima fase della procedura, che prevede la verifica delle informazioni raccolte con la persona sottoposta a screening e la consegna del modulo consuntivo. Alla luce delle tempistiche previste e dell’insufficiente supporto linguistico-culturale, questo passaggio appare esposto al rischio di essere compresso, con possibili ricadute sulle garanzie procedurali e sull’effettiva comprensione del contenuto della valutazione. Sulla base delle informazioni raccolte viene quindi trasmessa alla Questura una sintesi dalla quale dipende il successivo pre-incanalamento giuridico della persona, nonostante la valutazione delle vulnerabilità possa risultare incompleta per la carenza di tempi, strumenti e spazi adeguati. Le SOP consentono, al termine della valutazione sanitaria, di classificare la persona in tre categorie di vulnerabilità 7, introducendo una categoria intermedia e demandando la valutazione definitiva al successivo colloquio con l’EUAA. Tale soluzione riconosce la difficoltà di esprimere una valutazione completa in tempi ridotti e sulla base di informazioni spesso parziali. Tuttavia, la categoria intermedia introduce una “zona grigia” nella quale possono confluire numerose situazioni, ampliando la discrezionalità applicativa. Nel complesso, le evidenze raccolte mostrano un significativo divario tra il modello delineato dal legislatore e le capacità operative territoriali. Il rischio è che l’accertamento delle vulnerabilità sia condizionato più dai limiti strutturali del sistema che dalle esigenze della persona. La compressione dei tempi prevista dal Regolamento Screening si combina infatti con una rete di servizi che non appare in grado di garantire una valutazione tempestiva, multidisciplinare ed effettiva delle condizioni di vulnerabilità 8. INFORMATIVA LEGALE  L’informativa legale nelle SOP viene prevista alla fase 4 della procedura di screening, e viene assegnata a EUAA in collaborazione con UNHCR, OIM, UNICEF e i rispettivi partner operativi. Secondo quanto riportato dovrebbe essere organizzata per gruppi linguistici, avere una durata indicativa di 30 minuti e riguardare lo screening, le procedure di protezione internazionale e le principali garanzie procedurali previste per specifici profili.  Nel corso del sopralluogo, su questo aspetto non sono emersi elementi sufficienti di approfondimento, in quanto non è stato possibile confrontarsi direttamente con gli enti responsabili dell’informativa legale. Tuttavia dalle testimonianze raccolte da avvocati e operatori nella zona di Agrigento relative alla fase di sperimentazione, emerge un’ampia discrezionalità nel fornire informativa legale: alcuni destinatari riferiscono di averla ricevuta, mentre altri dichiarano di non aver ricevuto alcuna comunicazione. In diversi casi inoltre l’informativa risulta limitata alla procedura di richiesta di protezione internazionale, senza cenni alle procedure di screening, in altri, invece, l’informativa viene fornita sulla banchina al momento dello sbarco, in modo estremamente sintetico e in condizioni poco idonee a garantirne l’effettiva comprensione.  Rimangono ancora poco chiari i profili concreti di attuazione dell’informativa legale prevista dal Patto e se venga consegnata una copia scritta alla persona interessata e come possa essere verificata l’effettiva comprensione del suo contenuto. Nel corso delle interlocuzioni sono stati menzionati moduli informativi predisposti per lo screening, segno di un tentativo di strutturare maggiormente questa fase; tuttavia, dalle evidenze raccolte non emerge ancora un modello organizzativo uniforme e consolidato.  Si tratta pertanto di un punto che richiede ulteriori verifiche e approfondimenti. Tuttavia, una tempistica così limitata appare difficilmente compatibile con la complessità e l’ampiezza dei contenuti che dovrebbero essere illustrati.  LE PROCEDURE ACCELERATE DI FRONTIERA Al momento del sopralluogo, l’unico territorio in cui risultavano già operative le procedure accelerate di frontiera era l’agrigentino. Le strutture di accoglienza riferiscono che la loro progressiva implementazione è evidente anche sul piano organizzativo: nell’ultimo anno le persone inserite nella procedura ordinaria sono state trasferite – o, in alcuni casi, rimaste nei CAS in una situazione di stallo dal 2022 – per liberare posti destinati alle procedure di frontiera, sulle quali si concentra prioritariamente l’impiego delle risorse per garantire il rispetto delle tempistiche previste dal Patto.  Ph: Giulia Stella Ingallin – Una delle strutture di accoglienza visitate nel territorio di Licata. Nella messa in pratica della procedura si riscontra una sostanziale corrispondenza tra i tempi previsti dalla normativa e quelli dell’applicazione concreta: il termine massimo di dodici settimane per la conclusione viene rispettato nella quasi totalità dei casi  Secondo gli interlocutori, ciò è stato possibile anche grazie al rafforzamento dell’organico della Commissione territoriale, con l’assunzione di circa una decina di funzionari. Gli operatori dei CAS riferiscono che le persone accedono all’accoglienza dopo lo screening, con la domanda di protezione già formalizzata mediante il modello C3 e inserite nella procedura di frontiera. L’audizione davanti alla Commissione territoriale viene fissata entro 48 ore e dura mediamente tra i 15 e i 20 minuti; nei giorni successivi viene notificato il diniego. Le sospensive vengono generalmente rigettate in prima istanza e accolte solo in presenza di un avvocato attivamente coinvolto, figura che non sempre è  effettivamente disponibile sul territorio. Un legale intervistato segnala infatti la crescente difficoltà nel trovare avvocati disposti a occuparsi di questa materia, anche a causa delle eventuali limitazioni introdotte dal Patto in merito al gratuito patrocinio, come la previsione di un filtro per manifesta infondatezza che ne comporta la revoca. Viene inoltre segnalato, come novità rispetto al passato, il prelievo delle persone diniegate da parte delle volanti di polizia per il trasferimento nei CPR. Una prassi analoga è stata riferita a Villa Sikania, dove alcune persone sarebbero state prelevate fuori dall’hotspot e condotte nelle camere di sicurezza di Catania o Palermo, in attesa dell’imbarco su voli di linea diretti al Paese di origine, in particolare cittadini bengalesi ed egiziani. Il raro superamento del termine procedurale, con il passaggio alla procedura ordinaria, si è verificato principalmente in presenza di malattie infettive, come la scabbia, che impediscono la comparizione davanti alla Commissione. Non risultano invece casi di interruzione legati a vulnerabilità psicologiche o sociali. È proprio sul versante della valutazione delle vulnerabilità che emergono le maggiori criticità. Se durante lo screening emergono indicatori di vulnerabilità, la persona può comunque essere inserita nella procedura di frontiera; gli accertamenti dovrebbero quindi proseguire per valutarne la permanenza e l’accesso a misure di accoglienza adeguate. Tuttavia, molte strutture non dispongono delle risorse organizzative e di personale necessarie per la presa in carico di persone con esigenze specifiche. Inoltre, i limiti di tempi, spazi e risorse incidono sulla qualità della valutazione e, in definitiva, sull’effettivo esercizio delle garanzie. Come evidenziato da un organizzazione no profit che lavora sul posto, il termine di trenta giorni previsto per l’accesso ai servizi specialistici risulta spesso insufficiente. L’attivazione di un percorso di presa in carico psicologica presenta già difficoltà rilevanti; ancora più complessa è la valutazione approfondita della salute mentale. Ne deriva il rischio che il diniego venga adottato prima che eventuali condizioni di vulnerabilità emergano e siano adeguatamente accertate. La combinazione tra accelerazione della procedura e insufficienza delle risorse sanitarie può così compromettere, anche in questa fase, l’effettività delle garanzie procedurali e il rispetto dell’etica medica. Un’ultima questione, rimasta incerta al momento del sopralluogo, riguardava le misure di limitazione della libertà di circolazione introdotte dal Patto, tra cui la c.d. “autorizzazione a risiedere in un luogo specifico“, quale strumento volto a garantire la permanenza delle persone in un determinato luogo ed evitarne l’irreperibilità durante lo svolgimento delle procedure, in particolare di quella di frontiera. Al momento del sopralluogo, tale misura era già stata sperimentata nei mesi precedenti a Villa Sikania attraverso una limitazione della permanenza al territorio comunale di Siculiana: le persone accolte lamentavano scarse possibilità di trovare lavoro, dovendo cercarlo nelle immediate vicinanze del centro, una circostanza che alimentava il dubbio che la permanenza entro il perimetro comunale iniziasse, di fatto, a configurarsi come un vincolo stringente. Anche gli operatori dei CAS di Licata riferivano di non aver ricevuto indicazioni sull’applicazione della misura, pur segnalando che, dall’introduzione delle nuove procedure, era richiesto l’invio quotidiano alla Questura di un elenco firmato delle persone in procedura di frontiera, distinto dalla consueta rilevazione delle presenze complessive nella struttura. Tuttora non risulta configurarsi, nei centri in cui la misura continua a trovare applicazione, una forma di trattenimento o di limitazione della libertà personale: a Villa Sikania, ad esempio, attualmente gli ospiti risultano entrare e uscire liberamente. Va tuttavia rilevato che il contenuto concreto di tale misura non risulta specificato nei provvedimenti finora adottati, il che rende difficile escludere a priori un’incidenza sulla libertà personale: la valutazione, allo stato, va condotta caso per caso. In ogni caso, già a una prima analisi emergono diverse criticità anche solo con riferimento alle modalità con cui viene attuata la limitazione della libertà di circolazione.  Tali criticità, del resto, trovano conferma nei primi provvedimenti concretamente adottati anche con la prima applicazione in concreto della misura post-Patto a Villa Sikania. Nei giorni successivi al sopralluogo infatti la Prefettura di Agrigento ha adottato dei provvedimenti di autorizzazione a risiedere all’interno del centro di accoglienza per un massimo di dodici settimane a dei richiedenti asilo sottoposti alla procedura accelerata di frontiera. Con decreto del 27 giugno 2026, il Tribunale di Palermo ha tuttavia sospeso uno di questi provvedimenti, rilevando vizi soprattutto nell’applicazione della procedura di frontiera, ad esempio con specifico riferimento all’assenza di informativa e delle garanzie di accoglienza particolari previste nel caso di persone vulnerabili. Tali vizi hanno inficiato, di riflesso, anche il provvedimento di autorizzazione a risiedere, di cui la determinazione sulla procedura di frontiera costituisce l’atto presupposto. La decisione apre così la strada a un possibile scrutinio di legittimità costituzionale, non solo di questo nuovo istituto, ma più in generale delle modalità di attuazione di diverse disposizioni del Patto, in linea con le criticità emerse nel corso del monitoraggio.  MECCANISMO DI MONITORAGGIO Il Regolamento Screening prevede che ogni Stato si doti di un organismo indipendente incaricato di monitorare – durante le procedure di screening, le procedure accelerate di frontiera e quelle di rimpatrio dalla frontiera – il rispetto dei diritti umani nelle procedure di frontiera e di asilo 9. L’organismo di monitoraggio indipendente dovrebbe vigilare in particolare sull’identificazione dei soggetti vulnerabili, sull’accesso alla procedura di asilo, sul rispetto del principio di non respingimento, dell’interesse superiore del minore e delle norme sul trattenimento durante gli accertamenti. Dovrà inoltre disporre di competenze giuridiche, mediche, psicologiche, sociali e multiculturali 10.  Alla luce delle criticità emerse nel presente monitoraggio, il ruolo di tale organismo appare destinato ad assumere una funzione centrale. La rapidità dello screening, le procedure accelerate di frontiera, il ricorso al trattenimento amministrativo e le nuove modalità di accertamento delle vulnerabilità sono infatti ambiti in cui il rischio di compressione delle garanzie fondamentali risulta particolarmente elevato. Ad oggi, nonostante l’invito dell’UE a coinvolgere la società civile, non si registra alcun coinvolgimento delle organizzazioni che operano nel settore delle migrazioni nel meccanismo indipendente di monitoraggio. Tale assenza si inserisce in un quadro più ampio di mancata partecipazione anche alla predisposizione del Piano nazionale di attuazione. Le interlocuzioni svolte nel presente monitoraggio confermano il quadro: tutte le organizzazioni incontrate dichiarano di non essere state coinvolte nella definizione del futuro organismo né in eventuali gruppi di lavoro preparatori. Il dato è rilevante, considerando che molte di queste realtà operano da anni nei territori interessati dall’attuazione del Patto e dispongono di competenze giuridiche, sociali, mediche e operative coerenti con il profilo multidisciplinare richiesto dalla normativa europea. L’assenza di un confronto strutturato rischia quindi di incidere sulla capacità del futuro meccanismo di svolgere pienamente la funzione di garanzia prevista dal Patto. CONCLUSIONI Nel corso del sopralluogo è emerso un quadro segnato da diffuse carenze organizzative, preparazione insufficiente e, in molti casi, limitata consapevolezza da parte di operatori e istituzioni della portata delle riforme in corso. Si evidenzia quindi uno scarto strutturale tra l’impianto normativo del Patto e le condizioni materiali della sua attuazione. Appare evidente come il settore sanitario venga progressivamente chiamato a svolgere un ruolo centrale nell’attuazione delle procedure, senza che a tale accresciuto carico corrisponda un adeguato rafforzamento degli strumenti operativi, delle risorse e delle condizioni organizzative necessarie. Poiché l’accesso alle garanzie dipende dall’individuazione tempestiva delle condizioni di vulnerabilità, l’assenza di meccanismi efficaci espone al rischio che tali situazioni non vengano riconosciute, né nella loro possibile declinazione specifica (come nei casi di tratta), né nella condizione più generale di vulnerabilità connessa al percorso migratorio e alla situazione di svantaggio in cui le persone si trovano sul territorio, con conseguente compromissione dell’accesso alle tutele previste. La valutazione sanitaria e l’accertamento delle vulnerabilità non sembrano più orientate all’attivazione di misure di protezione, ma alla selezione della procedura applicabile e, in ultima analisi, alla gestione dei flussi migratori. In questa prospettiva, l’effettiva emersione delle vulnerabilità diventa secondaria e, di fatto, strumentale alla funzionalità del sistema, che continua a presentarsi come orientato alla tutela dei diritti anche quando tempi, spazi e strumenti non consentono un accertamento e una presa in carico realmente efficaci. Il rischio è che la categoria di vulnerabilità produca una classificazione delle persone lungo un continuum di “meritevolezza”, funzionando come meccanismo di filtro nell’accesso al territorio e nella possibilità di essere ritenuti idonei alla domanda di asilo, diritto che in quanto universale non dovrebbe essere subordinato a tali criteri. Ne deriva un sistema orientato al rapido filtraggio delle persone in assenza di effettive garanzie, in cui la dimensione di controllo nella gestione delle frontiere prevale sulla funzione di protezione che il dispositivo dichiara formalmente di perseguire. Sul piano istituzionale, il Ministero dell’Interno assume una forte centralità, mentre il Ministero della Salute e altri settori risultano coinvolti in responsabilità crescenti non sempre accompagnate da risorse adeguate. Ulteriori criticità riguardano infatti l’impatto sul mercato del lavoro e sui percorsi di inclusione, con il rischio di un ampliamento della precarietà giuridica e amministrativa e di una maggiore esposizione allo sfruttamento, come denunciato da realtà territoriali come il progetto SU.PR.EME., che si occupa proprio di sfruttamento lavorativo. Critico anche il trasferimento della formalizzazione delle domande di asilo a patronati e centri di accoglienza, spesso impreparati a gestire tali compiti, con il rischio di una de-strutturazione del sistema e la produzione di nuove “zone grigie” di vulnerabilità. Il banco di prova del Patto non è soltanto la velocizzazione delle procedure, su cui l’impianto appare orientato, ma la capacità di non compromettere l’equilibrio con le garanzie procedurali, che risultano invece progressivamente indebolite, in particolare sul versante dell’individuazione e della presa in carico delle vulnerabilità. Il rischio è che la velocità incida sull’effettività dei diritti, spostando il baricentro dal singolo accertamento individuale all’obiettivo del rimpatrio. In questa prospettiva, emerge un mutamento di paradigma: il controllo sanitario, originariamente concepito come strumento di tutela della salute, sembra progressivamente trasformarsi in un dispositivo funzionale al governo della frontiera. 1. Il sopralluogo è stato condotto sotto la guida scientifica di: Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Lucia Gennari, Loredana Leo, Ginevra Maccarrone, Federica Remiddi, Thomas Santangelo, Francesco Sicilia. Allo stesso hanno partecipato alcune corsiste e corsisti della 11° edizione della Scuola: Alawia Nura, Baldaccini Gionata, Barbiero Giulia, Blasioli Aicha, Boffa Lorenzo, Bruno Giulia, Cardosi Elisa, Ceraolo Luca, Cespedes Katty Maria Damaso, Chetoni Marina, Cioce Alessandra, Cuccia Silvia, Dame Diane, Di Cesare Sara, Diamanti Eleonora, Ferraresi Teresa, Filippini Francesca, Fioresi Sara, Formaggia Annamaria, Fornasa Giulia, Germano Attilio, Greco Leonardo, Hassen Malek, Ingallina Giulia Stella, Locatelli Arianna, Macchitella Alessandra, Mariani Carlotta, Margiotta Sofia, Mascaretti Alberta, Maurizi Bianca, Mousa Wanees, Perteghella Giorgia, Proietto Irene, Rizzuto Anna, Rocco Maria, Salvi Nicole, Scagliotti Pietro, Sigillo Gabriella, Torres Fabrizio, Torres John, Tufano Brigida, Vecchiato Clara, Zagaria Syria. Il report è frutto di un lavoro collettivo con redazione a cura di: Ceraolo Luca; Germano Attilio; Ingallina Giulia Stella; Locatelli Arianna; Mascaretti Alberta; Rizzuto Anna; Rocco Maria; Salvi Nicole; Sigillo Gabriella; Tufano Brigida.   ↩︎ 2. Procedure operative standard sui controlli preliminari di salute e vulnerabilità ai sensi del regolamento UE 2024/1356 ↩︎ 3. Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera ↩︎ 4. European Union Agency for Asylum (Agenzia dell’unione Europea per l’Asilo) ↩︎ 5. Circolare del Ministero dell’Interno – Dip. LCI – D.C. dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – AOO SERVIZI CIVILI – 1 – Protocollo 0028722 09/06/2026, pag. 2 ↩︎ 6. Ivi, pag. 3 ↩︎ 7. SOP, Allegato II_Scheda sanitaria controlli preliminari di salute_ screening_modello B_sezione 5: al punto 5. Condizioni di vulnerabilità rilevate nel corso dell’accertamento sanitario, riporta le opzioni a. Assenza di condizioni patologiche psico fisiche rilevabili; b. Condizioni con esigenze particolari di ssistenza/supporto/monitoraggio, la cui gestione deve essere garantita nel setting del centro; c. Condizioni di vulnerabilità sanitaria per le quali sono necessari servizi specialistici di assistenza. ↩︎ 8. In questo senso lo scorso 26 giugno diverse realtà hanno firmato un appello che denuncia come il coinvolgimento dell’infrastruttura sanitaria nell’implementazione del Patto si traduca nel trasformare i professionisti della clinicmigratorie con una evidente compromissione del diritto alla salute in strumenti di controllo delle politiche / ↩︎ 9. Regolamento (UE) 2024/1356, articolo 10 ↩︎ 10. Monitoring fundamental rights during screening and the asylum border procedure – A guide on national independent mechanisms. Si noti che, ad oggi, l’Italia è uno dei pochi Paesi dell’Unione Europea a non avere ancora una vera Istituzione nazionale per i diritti umani, conforme ai Principi di Parigi del 1991, cfr Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles) | OHCHR ↩︎
Senza valutazione individuale la procedura accelerata di frontiera è illegittima: disapplicata a quatto richiedenti asilo
Quattro decreti del tribunale di Palermo che disapplicano la procedura accelerata di frontiera. Di seguito i commenti. Il Tribunale di Palermo, Sezione Immigrazione, chiamato a pronunciarsi sui ricorsi presentati da tre cittadini egiziani – ai quali era stata applicata la procedura accelerata di frontiera – avverso i provvedimenti di rigetto per manifesta infondatezza emessi dalla Commissione Territoriale di Palermo, sezione di Agrigento, sulla base della nuova normativa introdotta dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, ha disapplicato le procedure accelerate di frontiera, accogliendo contestualmente le istanze di autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 35 ter comma 2 d.lgs. 25/2008 avanzate dai ricorrenti, confermando l’importanza del rigoroso rispetto da parte della autorità amministrativa delle garanzie procedurali poste a tutela del richiedente, in ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11399/2024. Nei tre casi esaminati dal Tribunale, le domande di protezione internazionale erano state rigettate per manifesta infondatezza e decise in applicazione della procedura accelerata di frontiera ai sensi dell’art. 42 par. 1 lett. j), del Regolamento procedure UE 2024/1348 in quanto “il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell’autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l’Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l’autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l’altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive”. Il Tribunale, dopo aver ribadito che il controllo sulla regolarità della procedura applicata va effettuato d’ufficio e che “anche la procedura di frontiera deve comunque assicurare un esame adeguato e completo della domanda formulata dal richiedente” ha rilevato che il richiamo all’art. 42, par. 1, lett. j) del citato Regolamento risultava, sia nella determina presidenziale con la quale era stata disposta l’applicazione della procedura di frontiera, sia nel provvedimento di rigetto “meramente assertivo”, esaurendosi nel riferimento al dato statistico Eurostat, “senza una effettiva verifica delle condizioni negative previste dalla stessa disposizione”. Il dato statistico, tuttavia, ha valore “soltanto indiziario” e non può sostituire la valutazione individuale richiesta dalla predetta disposizione, con la conseguenza che l’autorità procedente deve esplicitare, in concreto, perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi di protezione e perché la percentuale Eurostat possa essere ritenuta effettivamente significativa nel caso esaminato. Verifica, quest’ultima, che deve necessariamente precedere la qualificazione della domanda come assoggettabile a procedura accelerata di frontiera, stante la compressione delle garanzie processuali del richiedente, proprie di tale procedura. Rilevato che, nei casi esaminati, la corretta e motivata verifica dei presupposti di cui all’articolo 42, par. 1, lett. j) e par. 3, lett. e) Reg. UE 2024/1348 risultava mancante, il Tribunale, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ha proceduto alla disapplicazione della procedura accelerata di frontiera, con conseguente applicazione del regime ordinario e sospensione automatica degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato in quanto “l’omissione non integra una mera irregolarità formale, ma incide sul presupposto legittimante della procedura prescelta, sicché l’erronea applicazione dell’art. 42, par. 1, lett. j), Reg. UE 2024/1348 determina l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 35 ter d.lvo n. 25/2008 e della ricorrenza di uno dei casi di cui all’art. 68 par. 3 del Regolamento procedure UE 1348/2024 e, conseguentemente, il venir meno degli effetti derogatori connessi alla procedura accelerata di frontiera, con conseguente applicazione dell’art. 35 bis d.lvo n. 25/2008”. Le suddette pronunce risultano di notevole rilevanza poiché ribadiscono l’importanza del rigoroso rispetto delle garanzie procedurali poste a tutela del richiedente, tanto più nei casi in cui tali garanzie sono soggette a notevoli compressioni derivanti dall’applicazione di procedure accelerate. Sulla scorta di tali pronunce, pertanto, non potranno considerarsi validamente instaurate tutte le procedure accelerate, incluse quelle di frontiera, applicate in maniera stereotipata, senza la doverosa verifica – in concreto – di tutte le condizioni stabilite dalla normativa. Tribunale di Palermo, decreti del 25, 27 e 29 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Riccardo Campochiaro per la segnalazione e il commento. I casi sono stati seguiti insieme all’Avv.ta Giulia Paravizzini, in collaborazione con il Progetto In Limine di ASGI. -------------------------------------------------------------------------------- Il quarto decreto del Tribunale di Palermo riguarda invece un cittadino del Bangladesh. Anche in questo caso, si tratta di un accoglimento dell’istanza di sospensione (quale autorizzazione a permanere ai sensi dell’art. 35 ter comma 2 D.lgs 25/2008 come da dal DL 100/2026), del diniego adottato dalla Commissione Territoriale di Agrigento per manifesta infondatezza della domanda in applicazione della procedura accelerata di frontiera. La compressione delle garanzie processuali del richiedente (per le motivazioni in decreto) fa si che la procedura accelerata di frontiera non possa ritenersi validamente instaurata e non produca pertanto gli effetti propri derogatori del rito, con conseguente applicazione al caso dell’art 35 bis D.Lgs 25/2008 e effetti conseguenti. Tribunale di Palermo, decreto del 27 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Ambrosio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla procedura di frontiera prevista dal nuovo Patto Ue