Diritto al ricongiungimento familiare del figlio maggiorenne confinato nella Striscia di Gaza e validità della procura tramite mezzi informatici

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, August 12, 2026

Con l’ordinanza in commento, resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha respinto il reclamo proposto dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Interno avverso il provvedimento cautelare che aveva ordinato il rilascio di un visto di ingresso in favore di un nucleo familiare palestinese confinato nella Striscia di Gaza. Ma il Collegio ha fatto di più: esaminando le ragioni riproposte dalla difesa dei reclamati ha dichiarato il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29, comma 1, lett. c), e 29-bis d.lgs. 286/98 della figlia maggiorenne coniugata e, con lei, del marito e delle due figlie in tenerissima età, con la madre titolare dello status di rifugiata in Italia, ordinando alle amministrazioni il rilascio dei relativi visti, previa adozione dei necessari atti presupposti.

La decisione si segnala principalmente per due profili: la validità della procura alle liti rilasciata con modalità a distanza in presenza di impossibilità oggettiva a rilasciarla in altre forme, e, soprattutto, l’interpretazione estensiva e sostanzialistica della nozione di «vivenza a carico» del figlio maggiorenne, letta alla luce della direttiva 2003/86/CE, della giurisprudenza della Corte di giustizia e dell’art. 8 CEDU.

La vicenda

I ricorrenti, tutti originari di Gaza, appartengono a un nucleo familiare allargato la cui figura di riferimento, la madre, è giunta in Italia nel marzo 2024 in condizioni di fuga forzata ed è oggi titolare dello status di rifugiata. A seguito di una diversa pronuncia del Tribunale di Roma anche i figli minori e il marito della rifugiata hanno fatto ingresso in Italia.

A Gaza è rimasta, tra gli altri, la figlia maggiorenne, ventiduenne, gravemente malnutrita e affetta da plurime patologie, che ha partorito la seconda figlia in piena emergenza umanitaria senza poterla allattare. Il marito di lei è affetto da depressione acuta conseguente alla perdita di tutti i propri familiari nel conflitto. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento presentata dalla madre era stata respinta, quanto alla figlia maggiorenne, per mancata prova dell’invalidità totale e la successiva domanda di visto presentata alle autorità consolari il 20 dicembre 2025 non aveva mai ricevuto riscontro.

Il giudice della cautela, adito ex art. 700 c.p.c., aveva accolto inaudita altera parte la domanda subordinata di rilascio di un visto per motivi umanitari ex art. 25 del Codice Visti (Reg. CE 810/2009), confermando poi la decisione con ordinanza del 16 marzo 2026, ma escludendo il diritto al ricongiungimento familiare per difetto dei requisiti dell’art. 29, comma 1, lett. c), TUI. Da qui il reclamo dei Ministeri, incentrato sul difetto assoluto di giurisdizione, sull’irritualità della procura e sull’insussistenza di un obbligo di rilascio del visto umanitario, e la costituzione dei reclamati, che hanno riproposto, mediante reclamo incidentale, la domanda di ricongiungimento familiare respinta in prime cure.

La procura alle liti da un territorio in guerra

La procura era stata rilasciata mediante mezzi di collegamento a distanza, essendo materialmente impossibile procedere nelle forme ordinarie dal territorio di Gaza, in condizione di collasso delle strutture amministrative, istituzionali e diplomatiche. Il Collegio ritiene la procura regolare, valorizzando il bilanciamento, proprio della sede cautelare, tra l’interesse tutelato dalla regola procedurale e la necessità di non frustrare le ragioni di urgenza: quando la situazione di fatto non consente il conferimento della procura se non con le modalità prescelte, l’assenza di un’alternativa esigibile assume valore decisivo.

Il Tribunale richiama a sostegno la pronuncia del Primo Presidente della Corte di cassazione del 2 marzo 2026, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dallo stesso Tribunale. Pur dichiarata inammissibile la questione, il Primo Presidente ha puntualizzato che rientra ordinariamente tra i compiti del giudice verificare la compatibilità dell’approdo ermeneutico con le fonti sovraordinate, quando il risultato dell’esegesi si risolva in un onere tale da rendere impossibile, in situazioni di estrema difficoltà, l’esercizio del diritto di azione. L’art. 24 Cost., l’art. 6 CEDU e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea impongono, insomma, una lettura dell’art. 83 c.p.c. che non trasformi il formalismo processuale in un ulteriore muro invalicabile per chi è intrappolato in una zona di guerra.

La «vivenza a carico» del figlio maggiorenne coniugato

È sul merito che l’ordinanza dispiega la sua portata più innovativa. L’art. 29, comma 1, lett. c), TUI consente il ricongiungimento con i figli maggiorenni a carico «qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale». Il primo giudice aveva ritenuto la condizione non integrata dai certificati prodotti. Il Collegio ribalta questa lettura attraverso tre passaggi.

In primo luogola nozione di «vivenza a carico» va ricostruita alla luce dell’art. 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare della sentenza del 12 dicembre 2019, causa C-519/18 (TB), secondo cui il familiare del rifugiato è a carico quando, tenuto conto delle sue condizioni economiche e sociali, non è in grado di sovvenire alle proprie necessità essenziali nel Paese di provenienza e il rifugiato risulta essere il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale richiesto. La Cassazione ha recepito integralmente questo criterio (Cass. n. 20127/2021; n. 24488/2021), affermando che la nozione non si riduce alla dipendenza economica stabile, ma abbraccia ogni situazione di assenza di mezzi adeguati effettivamente riscontrabile nel caso concreto. La Corte di giustizia, del resto, ha costantemente elaborato una nozione di dependency che rifugge da interpretazioni formalistiche (C-423/12; C-380/17; C-560/20; C-607/21), escludendo che la mera capacità lavorativa potenziale osti al riconoscimento di una dipendenza concreta e attuale.

Inoltre, il collegio precisa cheil coniugio del figlio maggiorenne non è ostativo. Mentre l’art. 4 della direttiva contempla i figli adulti «non coniugati», l’art. 10, paragrafo 2, consente agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento di «altri familiari» a carico del rifugiato; e l’art. 29 TUI, richiamato dall’art. 29-bis per i rifugiati, non contiene alcun riferimento al coniugio. Il legislatore nazionale ha dunque operato un legittimo ampliamento in favore del rifugiato, coerente con il carattere di standard minimo della direttiva (considerando 10) e con la particolare attenzione che il considerando 8 riserva alla situazione dei rifugiati, cui vanno assicurate «condizioni più favorevoli» per l’esercizio del diritto al ricongiungimento.

Da ultimo il Tribunale applica tali principi al caso concreto: la madre gravemente malnutrita, affetta da patologie renali, incapace di occuparsi di sé e delle figlie, così come la depressione acuta del marito e il fatto notorio dell’impossibilità, per chi vive oggi nella Striscia di Gaza, di provvedere autonomamente alle proprie indispensabili esigenze di vita. In assenza di altri adulti di riferimento (l’intero restante nucleo è stato ormai evacuato in Italia), la madre rifugiata è il familiare obiettivamente più idoneo a fornire sostegno materiale ed emotivo, anche alla luce della giovanissima età della figlia e della tenerissima età delle nipoti. Il Collegio richiama, a chiusura del ragionamento, la sentenza della Grande Camera Jeunesse c. Paesi Bassi (ric. n. 12738/10, 3 ottobre 2014) la quale afferma che l’estensione degli obblighi dello Stato di ammettere i familiari varia in funzione delle circostanze concrete, e il diritto all’unità familiare ex art. 8 CEDU può recedere solo di fronte a esigenze di ordine pubblico, sicurezza o sanità pubblica, nessuna delle quali era stata nemmeno allegata.

L’ordinanza si inserisce nel filone giurisprudenziale, di cui fanno parte anche le recenti pronunce del Tribunale di Bologna richiamate dalla difesa, che sta progressivamente restituendo effettività al diritto all’unità familiare delle persone intrappolate a Gaza, rifuggendo da ogni formalismo interpretativo dell’art. 29 TUI.

Tribunale di Roma, ordinanza del 12 giugno 2026

Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Marina Chetoni per la segnalazione e il commento.