
Costa d’Avorio – Vittima di persecuzioni durante l’infanzia: riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione delle “compelling reasons”
Progetto Melting Pot Europa - Monday, September 7, 2026Il Tribunale di Bologna, con decreto 3505 del 15 maggio 2026, Giudice estensore dott.ssa Emanuela Romano, ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino della Costa d’Avorio, vittima durante l’infanzia di reiterate violenze fisiche e psicologiche, abusi sessuali, sfruttamento lavorativo, privazione dell’istruzione e condizioni di vita gravemente degradanti.
La rilevanza del decreto risiede nell’applicazione delle compelling reasons: il Collegio, pur escludendo l’attualità del rischio di persecuzioni analoghe, ha ritenuto che la particolare atrocità delle violenze pregresse e il loro persistente impatto psicologico rendessero inesigibile il ritorno nel Paese d’origine.
Il Tribunale osserva: “deve prendersi in considerazione l’eccezione delle c.d. compelling reasons, secondo cui il solo fatto di aver subito una persecuzione atroce costituisce una ragione convincente per il riconoscimento della protezione e ciò indipendentemente dalla sussistenza di ragioni valide per temere ulteriori persecuzioni. L’entità delle persecuzioni subite in passato, infatti, renderebbe di per sé il rientro del richiedente nel suo Paese d’origine intollerabile, se non un vero e proprio trattamento inumano e degradante“.
Le compelling reasons costituiscono un’eccezione alla disciplina della cessazione dello status di rifugiato prevista dall’art. 1, sezione C, paragrafo 5, della Convenzione di Ginevra. La disposizione consente di rifiutare la protezione del Paese di cittadinanza in presenza di motivi gravi fondati sulle persecuzioni anteriori. Il medesimo principio è recepito dalla direttiva 2011/95/UE e dagli artt. 9 e 15 del d.lgs. n. 251/2007 attraverso il riferimento ai “motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni“.
Il Collegio ne propone un’applicazione non meramente formale, valorizzando il principio umanitario sotteso alla norma, che – secondo il Manuale UNHCR richiamato nel decreto – “riflette un principio umanitario più generale che potrebbe applicarsi anche a rifugiati diversi da quelli statutari“.
La ratio dell’istituto risiede nella condizione psicologica eccezionale della persona che abbia subito persecuzioni di particolare gravità. Riprendendo l’interpretazione dell’EUAA, il Tribunale evidenzia che esso “è rivolto alla situazione psicologica eccezionale di persone che hanno subito persecuzioni di particolare gravità, con effetti postumi a lungo termine, e dalle quali non si può, per tale ragione, ragionevolmente attendere che facciano ritorno nello Stato in cui le persecuzioni hanno avuto luogo, anche molto tempo dopo o malgrado le circostanze siano cambiate“. Infine, il Collegio nota come, seppure l’EUAA applichi le compelling reasons prettamente a coloro già precedentemente riconosciuti quali rifugiati, vi sia una diversa giurisprudenza, anche europea, di segno più ampio, alla quale con questo decreto il Tribunale di Bologna si associa.
Nel caso concreto, il richiedente non risultava più esposto alle medesime persecuzioni, strettamente connesse alla sua precedente condizione di minore. Ciò nonostante, la gravità, la durata e la reiterazione delle violenze subite hanno consentito al Tribunale di riconoscere la protezione maggiore: “Pur non sussistendo in capo al ricorrente il rischio di subire atti di persecuzione in caso di rimpatrio, il Collegio ritiene che il solo fatto di aver subito per anni gravi e reiterati atti di persecuzione, giustifichi il riconoscimento della protezione maggiore” e “considerata l’entità delle persecuzioni subite ed il relativo impatto psicologico, da ricollegarsi anche al fatto che il ricorrente era soltanto un bambino all’epoca dei fatti, il rientro nel Paese d’origine, dove tali fatti si sono verificati, sarebbe per lui in effetti intollerabile“.
L’assenza di legami familiari, risorse economiche e reti di sostegno nel Paese d’origine concorre, secondo il Collegio bolognese, ad aggravare tale condizione di intollerabilità.
Il provvedimento afferma così che, dinanzi a persecuzioni pregresse di eccezionale gravità, l’assenza di un rischio attuale di reiterazione non esclude automaticamente lo status di rifugiato. Le compelling reasons impediscono che la persona sia costretta a ritornare nel luogo delle persecuzioni quando il rimpatrio, per gli effetti durevoli del trauma subito, risulti incompatibile con la tutela effettiva della sua dignità e integrità psicofisica.
Tribunale di Bologna, decreto del 15 maggio 2026Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento.
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