Maltrattamenti domestici nell’infanzia come motivo imperativo per il riconoscimento dello status di rifugiato
Il Tribunale di Torino riconosce lo status di rifugiato per motivi imperativi a
un ragazzo ivoriano che ha subito maltrattamenti durante l’infanzia. Quale
elemento di interesse si evidenzia che il richiedente era già adulto al momento
della formalizzazione della domanda di asilo, per questo la Commissione
Territoriale aveva messo in dubbio l’attualità del timore rappresentato.
Il Tribunale ha invece riconosciuto la sussistenza di motivi
imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto
che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di
cui ha la cittadinanza. Segnalo i passaggi essenziali:
“Non si condivide in questo contesto la considerazione che il [- nome del
ricorrente -] abbia raggiunto la maggiore età: come riconosciuto dalla stessa
Commissione Territoriale di Torino, poiché pur ammettendo che “in astratto si
potrebbe ragionare nel senso che la fondatezza del timore manifestato è venuta a
mancare in termini di attualità, in quanto nell’ipotesi di rimpatrio il
richiedente asilo non si troverebbe nella stessa condizione del passato e,
quindi, potrebbe sottrarsi ai medesimi atti persecutori”, tuttavia “si ritiene
che proprio in ragione della gravissima portata di questi atti, soprattutto se
letti in relazione alla delicata età in cui il richiedente asilo li ha subiti,
sia applicabile nella specie l’art. 9 comma 2 bis del D. Lgs.
251/2007, intervenendo motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni
tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi
della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza”.
“Nel caso di specie la traumaticità dell’esperienza è evidente: [- nome del
ricorrente -], appena quindicenne, minore abbandonato dalla madre e sfruttato
per oltre 10 anni dal solo adulto di riferimento della sua vita, escluso dalla
società circostante perché cristiano. La situazione individuale e le circostanze
personali del ricorrente al momento dei fatti narrati (con specifico riguardo
all’età, alla condizione sociale, al grado di istruzione), vanno infatti
considerati in relazione del trauma e degli effetti che gli stessi hanno
determinato nella sfera psicologica del medesimo, così come stabilito dall’art.
3, co. 3, lett. c) d.lgs. 251/07. Egli ha subito gravi violazioni dei diritti
fondamentali subite nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, indubbiamente
contrarie agli standard di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza e ad ogni principio, nazionale e sovranazionale, posto a tutela
dei diritti umani.
Gli atti che hanno integrato l’intento persecutorio nei suoi confronti sono
stati infatti perpetrati reiteratamente, con elevato livello di intensità, in
ragione della sua appartenenza al gruppo sociale “minori”.
Tribunale di Torino, decreto del 23 febbraio 2026
Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli per la segnalazione e il commento.
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