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Le diverse forme della violenza di genere e credibilità del racconto: due decreti del Tribunale di Bologna riconoscono lo status di rifugiata
Due pronunce del Tribunale di Bologna riconoscono, in riforma delle decisioni della Commissione territoriale, lo status di rifugiata a due richiedenti in fuga da violenze di genere: una cittadina della Sierra Leone sottoposta a mutilazione genitale femminile e destinata a succedere alla madre nella società segreta Bondo (decreto del 12 giugno 2026), e una cittadina della Costa d’Avorio fuggita da un matrimonio forzato e poi vittima di tratta in Tunisia (decreto del 27 febbraio 2026). Entrambe ribadiscono un punto centrale: le COI non possono essere usate per negare credibilità a fenomeni esistenti e strutturali. COSTA D’AVORIO – VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE E DI MATRIMONIO FORZATO NONCHÉ VITTIMA DI TRATTA AI FINI DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN TUNISIA: RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATA Il Tribunale di Bologna, relatore Dott. M. Gattuso, in riforma della decisione della Commissione territoriale, riconosce lo status di rifugiata a una richiedente ivoriana fuggita dal Paese di origine per sottrarsi alla violenza di genere e al matrimonio forzato, nonché successivamente – nell’ambito del proprio percorso migratorio – vittima di tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo in Tunisia. La Commissione territoriale di Bologna aveva ritenuto non credibile il racconto in quanto, sulla base delle informazioni disponibili dalle COI, vi sarebbe da un lato una presunta “bassa incidenza” del fenomeno dei matrimoni forzati in Costa d’Avorio e, dall’altro, una asserita incongruenza con il profilo personale della richiedente, qualificata come donna adulta e istruita, negando di conseguenza qualsiasi forma di protezione. Il Tribunale, al contrario, censura in modo netto tale impostazione, evidenziando come non possa configurarsi alcuna contraddizione logica tra il racconto individuale e le COI, osservando che “va evidenziato, in vero, come possa parlarsi di contraddizione se un fenomeno è escluso dalle COI, o è, quantomeno, riferito come altamente improbabile, non potendosi invece, già da un punto di vista logico, parlare di una “incoerenza” o “contraddizione” se un fenomeno nel paese d’origine effettivamente sussista, seppure – secondo le informazioni reperite dalla Commissione territoriale – in modo infrequente“. Parimenti, viene ritenuta infondata l’argomentazione relativa al profilo personale della richiedente, in quanto le stesse fonti confermano che i matrimoni combinati e le pratiche coercitive non sono affatto limitati alle minorenni né esclusi in presenza di un minimo livello di istruzione, specie in contesti rurali e di grave povertà. Sulla base delle COI acquisite, il Collegio ricostruisce un quadro caratterizzato da una persistente diffusione della violenza di genere in Costa d’Avorio, da pratiche di matrimonio forzato radicate soprattutto nei contesti rurali e da gravi carenze nella protezione statale, evidenziando come il rifiuto del matrimonio imposto possa comportare conseguenze estremamente gravi, fino alla diseredazione, all’espulsione dal nucleo familiare o a violenze anche estreme. In tale contesto, il Tribunale ribadisce il corretto metodo di valutazione della credibilità alla luce dell’art. 3, co. 5, d.lgs. 251/2007 e della giurisprudenza di legittimità, richiamando il principio della “procedimentalizzazione legale della decisione” e affermando che le dichiarazioni del richiedente, ove coerenti e plausibili, “possono anche – di per sé sole – costituire prova dei fatti“, imponendo il riconoscimento del beneficio del dubbio. Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dalla qualificazione della vicenda migratoria della ricorrente anche in termini di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo in Tunisia, profilo del tutto ignorato dall’organo amministrativo. Il Tribunale valorizza, infatti, una serie di indicatori tipici della tratta di persone dalla Costa d’Avorio alla Tunisia: il reclutamento mediante promessa di lavoro, la contrazione di un debito, la sottrazione dei documenti, la reclusione in ambiente domestico, l’assenza totale di retribuzione, il controllo continuo e la limitazione della libertà personale. Tali elementi, corroborati anche dalla relazione dell’ente anti-tratta, consentono di ricondurre la vicenda a una “vera e propria riduzione in servitù“. Le COI richiamate confermano, inoltre, la diffusione di reti di traffico che reclutano donne ivoriane con promesse fraudolente di lavoro all’estero, esponendole a sfruttamento domestico e lavorativo nei paesi di transito, tra cui la Tunisia e la Libia, nonché l’elevata vulnerabilità delle donne lungo le rotte migratorie, con frequenti situazioni riconducibili alla tratta. Ciò posto, il Tribunale di Bologna riconosce lo status di rifugiata alla richiedente sulla base della sua appartenenza sia al gruppo sociale delle donne vittime di violenza di genere (a causa del matrimonio forzato dal quale è fuggita) sia a quello delle donne vittime di tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo, correggendo l’approccio riduttivo della Commissione territoriale. La decisione si segnala, dunque, per l’importante chiarimento metodologico in ordine all’uso delle COI – che non possono essere impiegate per negare credibilità in presenza di fenomeni comunque esistenti – nonché per il riconoscimento della centralità degli indicatori di tratta anche nei casi di sfruttamento lavorativo domestico, spesso sottovalutati in sede amministrativa. Tribunale di Bologna, decreto del 27 febbraio 2026 SIERRA LEONE. MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI E RIFIUTO DI SUCCEDERE ALLA MADRE NELLA SOCIETÀ BONDO: RICONOSCIUTO LO STATUS DI RIFUGIATA Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina della Sierra Leone, sottoposta a mutilazione genitale femminile all’età di otto anni e destinata a succedere alla madre nell’esercizio della pratica di MGF all’interno della società segreta Bondo. La ricorrente aveva riferito di essere fuggita dopo essersi rifiutata di assumere il ruolo attribuitole dalla tradizione familiare. La Commissione territoriale aveva giudicato poco credibile questa parte del racconto, ritenendola generica e stereotipata e contestando, in particolare, l’assenza di una specifica prova della mutilazione subita. Il Tribunale riforma tale valutazione richiamando il criterio elaborato dalla Corte di cassazione per l’esame delle dichiarazioni del richiedente: “In tema di protezione internazionale, la valutazione del racconto del richiedente asilo deve avvenire dapprima secondo il modello cd. “atomistico-analitico”, che comporta un iniziale, rigoroso esame di ciascun singolo “fatto indiziante” emergente dalla narrazione del ricorrente, per poi procedere a una valutazione complessiva e globale di tutti quei fatti che, alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente, possa condurre all’approdo della prova presuntiva del “factum probandum”. Ne consegue che, alla luce di tale ragionamento probatorio, il giudice ben potrà ritenere credibili solo parte delle dichiarazioni del ricorrente, non potendosi ritenere che un giudizio negativo di credibilità su alcune parti del racconto possa travolgere tutte le singole circostanze oggetto di dichiarazione” (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2022, n. 19045). Ogni circostanza deve essere esaminata autonomamente e poi ricondotta al più ampio quadro probatorio, verificandone la coerenza con gli altri elementi acquisiti e con le informazioni sul Paese d’origine. Nel caso esaminato, la ricorrente aveva descritto in modo costante e lineare la mutilazione subita, il ruolo della madre nella società segreta e le pressioni ricevute affinché ne proseguisse l’attività. La narrazione trova riscontro nelle fonti internazionali relative alle società Bondo e Sande, nelle quali la mutilazione costituisce un rito di iniziazione e il rifiuto della successione espone la donna all’emarginazione familiare e comunitaria. La certificazione ginecologica prodotta in giudizio ha inoltre attestato la mutilazione genitale di II grado. Su tali basi, il Tribunale ha formulato una “prognosi di assoluta attendibilità della versione dei fatti fornita dalla ricorrente“. Accertata la credibilità, il decreto distingue gli elementi costitutivi dello status: “L’art. 7 individua gli atti – e quindi la forma che devono assumere – di persecuzione, mentre è il successivo art. 8 che qualifica le ragioni che consentono di ritenere quegli atti idonei all’accoglimento dello status di rifugiato“. La mutilazione genitale integra un atto persecutorio per la gravità della lesione fisica e psichica e per la sua natura di violenza fondata sul genere. Il riconoscimento dello status richiede, inoltre, la riconducibilità della persecuzione a uno dei motivi convenzionali e la sussistenza di un fondato timore, da accertare mediante una prognosi concreta sul rischio in caso di rimpatrio: “Ai fini del riconoscimento della protezione maggiore occorre il fondato timore di persecuzione basato su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione“. In questa valutazione assume rilievo l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251/2007. Il fatto che la ricorrente sia già stata sottoposta a mutilazione genitale non esclude l’attualità del rischio persecutorio. Nel caso di specie, la prognosi richiesta dall’art. 3 del d.lgs. n. 251/2007 non riguarda, infatti, la sola ripetizione dell’identico atto già subito: le fonti richiamate dal Tribunale documentano anche il pericolo di successive reinfibulazioni, in particolare dopo il parto. La nascita in Italia della secondogenita della ricorrente ha introdotto inoltre un ulteriore e decisivo elemento nella valutazione del rischio futuro. Il decreto afferma: “Deve certamente ritenersi assai elevato, con un grado di probabilità rilevante, che in caso di rientro in Sierra Leone, la piccolina […] possa trovarsi esposta al pericolo di subire il medesimo trattamento senza che la odierna ricorrente possa evitarlo“. Il pericolo cui sarebbe esposta la minore non rimane estraneo alla posizione giuridica della madre. Esso concorre direttamente alla prognosi persecutoria relativa alla ricorrente, la quale, in caso di rimpatrio, sarebbe nuovamente assoggettata al sistema familiare e comunitario dal quale era fuggita e posta nell’impossibilità concreta di proteggere la figlia dalla medesima pratica subita durante l’infanzia. Il rischio assume così una dimensione intergenerazionale, in quanto la tradizione che aveva imposto la mutilazione alla ricorrente è la stessa che, attraverso la linea familiare, minaccia ora la figlia. Nel caso in esame, tale conclusione è rafforzata dal ruolo rivestito dalla madre della ricorrente nella società segreta. Secondo il Tribunale, quest’ultima “non avrebbe difficoltà a rintracciare la figlia e la nipotina e quindi esercitare la pressione sufficiente e necessaria per proseguire nella pratica di famiglia”. Tribunale di Bologna, decreto del 12 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione: * da parte di cittadini/e della Sierra Leone; * da parte di cittadini/e della Costa D’Avorio. * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e debt bondage: riconosciuto lo status di rifugiato a tre richiedenti del Bangladesh
In tre decreti emessi tra febbraio e aprile 2026, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiato a cittadini bengalesi vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, ribaltando in tutti e tre i casi le valutazioni negative delle Commissioni territoriali. I provvedimenti condividono un filo conduttore: la povertà endemica come fattore strutturale di vulnerabilità, il ricorso a prestiti usurari per finanziare il viaggio migratorio, lo sfruttamento subito in Libia e il rischio concreto di re-trafficking in caso di rimpatrio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11027/2024) e le Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, il Collegio afferma che la valutazione della domanda di protezione internazionale non può prescindere da una lettura unitaria del percorso migratorio, includendo anche gli eventi successivi alla partenza dal paese d’origine. 1. BANGLADESH: PARTENZA DAL PAESE D’ORIGINE PER NECESSITÀ DI LAVORARE E MANTENERE LA FAMIGLIA, CONTRATTAZIONE DI DEBITO DI VIAGGIO, SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN LIBIA Il Tribunale di Bologna con decreto del 5 febbraio 2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh a causa della condizione di estrema povertà della propria famiglia e della necessità di mantenerne i membri della stessa, contraendo debiti per finanziare il viaggio migratorio, e che in Libia era stato sottoposto per circa quattro anni a grave sfruttamento lavorativo, in condizioni di sostanziale riduzione in servitù, con passaporto sottratto, limitazione della libertà di movimento, turni massacranti, retribuzione inferiore al dovuto, minacce e violenze. La Commissione territoriale di Bologna aveva omesso di valutare le difficoltà economiche del richiedente nel paese d’origine in quanto non riconducibili ad alcuna delle fattispecie di protezione internazionale e aveva ritenuto incoerenti le dichiarazioni dello stesso quanto alle modalità di reperimento del denaro e non sufficientemente corroborato il timore di subire aggressioni da parte del creditore in caso di rimpatrio. Il Tribunale, al contrario, ritiene credibile il racconto del ricorrente, osservando come egli abbia chiarito in modo lineare di avere inizialmente contratto un primo debito con amici e parenti per partire dal Bangladesh e, successivamente, un distinto prestito usurario per fuggire dalla Libia, rimasto ancora in parte insoluto. Il Collegio valorizza altresì il livello di dettaglio della narrazione, sia con riguardo alle modalità del viaggio sia, soprattutto, alle condizioni di sfruttamento subite in Libia. Il racconto del richiedente – secondo il Tribunale di Bologna – risulta inoltre coerente estrinsecamente dal momento che trova pieno riscontro nelle COI sul Bangladesh. Ed infatti, il Tribunale svolge una ampia disamina delle COI sul Bangladesh, evidenziando come il ricorso al credito informale e usurario rappresenti un fenomeno diffuso, specie in contesti di povertà rurale e urbana, e come il mancato rimborso dei debiti esponga i debitori e le loro famiglie a minacce, aggressioni, perdita di beni, fuga forzata, ulteriore impoverimento e, nei casi più gravi, a forme di lavoro forzato e sfruttamento. Le fonti richiamate confermano altresì che il Bangladesh costituisce un importante paese di origine di vittime di tratta, reclutate attraverso promesse fraudolente di lavoro all’estero e poi sottoposte, nei paesi di destinazione o di transito, a pestaggi, sottrazione dei documenti, lavoro non retribuito e condizioni assimilabili alla schiavitù. Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie, di numerosi indici di tratta: la condizione di estrema vulnerabilità economica del ricorrente e della sua famiglia; il ricorso ad un soggetto che organizzava professionalmente partenze irregolari; il versamento di somme ingenti per il viaggio; la contrazione di debiti; il passaggio sotto il controllo di terzi nel paese di transito; la sottrazione del passaporto; l’esperienza di sfruttamento lavorativo in Libia; la sottoposizione a minacce, violenze e restrizione della libertà personale; nonché la persistente necessità di ripagare il debito contratto. Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta a fini di sfruttamento lavorativo, rilevando come le modalità del reclutamento, del trasferimento e dell’impiego lavorativo in Libia rivelino la strumentalizzazione della sua condizione di bisogno e la riconducibilità della vicenda al fenomeno del debt bondage. Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di rimpatrio, un concreto rischio di re-trafficking, “considerata la situazione di indigenza economica della famiglia in Bangladesh e la sua situazione di vulnerabilità connessa al fatto di non aver estinto i debiti alle pressioni dei creditori al fine di ripagare il debito, tende ad aumentare il profilo di vulnerabilità del richiedente, di per sé già evidente per il solo fatto di essere già stato vittima di tratta e in mancanza di una protezione e di un sostegno statale (come si vedrà) che porta ad aumentare il rischio per lo stesso di cadere nuovamente nella rete della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo“. Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno. Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato, ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle persone già vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, nonché dei cittadini bangladesi esposti a vincoli debitori usurari e alla soggezione dei creditori, e conclude che il rimpatrio lo esporrebbe ad un fondato timore di nuova persecuzione, anche sotto forma di re-trafficking. Tribunale di Bologna, decreto del 5 febbraio 2026 2. VITTIMA DI DEBITI IN BANGLADESH E DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN LIBIA E IN ITALIA Il Tribunale di Bologna con il decreto del 13 febbraio 2026 riconosce lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che, a seguito del dissesto economico dell’attività familiare durante la pandemia, aveva contratto rilevanti debiti in Bangladesh, essendo di conseguenza costretto a lasciare il Paese affidandosi a trafficanti per raggiungere la Libia nella prospettiva di lavorare e ripagare i creditori, e aveva poi subito condizioni di sfruttamento lavorativo prima in Libia e poi in Italia, accompagnate da minacce e ulteriori forme di soggezione. La CT, pur avendo audito il ricorrente in due distinte occasioni, anche a seguito dell’invio dello stesso all’ente anti-tratta competente affinché svolgesse le relative verifiche, aveva escluso che le dichiarazioni del ricorrente potessero integrare i presupposti della tratta e del rischio persecutorio, ritenendo che egli avesse fornito informazioni solo parziali sulle condizioni dei prestiti, lamentato mere pressioni o generiche minacce e che neppure la successiva denuncia per sfruttamento lavorativo in Italia fosse idonea a fondare un rischio in caso di rimpatrio, rigettando la richiesta di protezione internazionale e trasmettendo unicamente gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Tribunale, al contrario, afferma espressamente di non condividere tale valutazione, osservando che gli elementi dedotti integrano i presupposti della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e del rischio persecutorio da parte dei creditori-usurai, con conseguente rischio di re-trafficking. Omettendo l’audizione del richiedente, ma esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese in precedenza e sulla documentazione prodotta (le risultanze del percorso anti-tratta e delle SIT rese nell’ambito del procedimento penale), il Collegio valorizza il fatto che il cittadino bangladese, persona analfabeta, abbia reso un racconto complessivamente lineare e coerente, ricostruendo così una vicenda caratterizzata da un progressivo aggravamento della vulnerabilità: dalla crisi economica familiare al ricorso a prestiti, dall’insolvenza alle pressioni dei creditori, fino alla decisione di emigrare, all’affidamento ad intermediari e allo sfruttamento subito nel paese di transito e di destinazione. Secondo il Tribunale, pur in assenza di collegamento tra le persone che hanno sfruttato il richiedente in Italia e in seguito minacciato quando costui ha deciso di sporgere denuncia contro di loro, lo sfruttamento lavorativo subito nel paese di destinazione rileva “quale prova tangibile del rischio di re-trafficking, rischio del tutto ignorato dall’organo amministrativo. In altre parole nel provvedimento di diniego manca una valutazione della subita tratta da parte del richiedente alla luce di quanto emerso in ordine agli eventi vissuti dopo la partenza dal Bangladesh e soprattutto di quelli patiti in Italia“. Il Collegio sottolinea quindi che la successiva esperienza in Libia e in Italia non costituisce un elemento estraneo alla vicenda originaria, ma rappresenta un passaggio decisivo per la sua qualificazione giuridica, in quanto proprio lo sfruttamento lavorativo subito nei paesi di transito e di destinazione dimostra la persistenza e l’aggravarsi della condizione di soggezione, inserendo il ricorrente in circuiti di sfruttamento coerenti con le dinamiche della tratta: “Il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente a migrare e comunque con riferimento all’attualità, risultando irrilevante, ai sensi del successivo art. 4 d.lgs. cit., che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza e ininfluente il motivo che aveva originato la partenza (cfr. Cass. n. 2954/2020; Cass. 25771/2021; Cass. 6557/2022), ben potendo la necessità di ricevere protezione sorgere successivamente tanto per ragioni oggettive legate alle condizioni del paese di origine, tanto per ragioni soggettive ai sensi dell’art. 4 D.lgs. n. 251/2007 (Cass. n. 9427/2018; Cass. n. 2954/2020; Cass. n. 38364/2021; Cass. n. 6557/2022). Ebbene, dal vissuto del richiedente si evince, a parere del Collegio, una particolare condizione di elevata e originaria vulnerabilità ed emergono elementi specifici e dirimenti che lo fanno ritenere vittima di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo (…)“. Dopo aver individuato plurimi indicatori di tratta (secondo le linee guida istituzionali) presenti nella storia personale del richiedente, il Collegio afferma che è evidente che lo stesso sia stato vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e che tale situazione sia iniziata in Bangladesh e sia continuata, accrescendosi, in Libia e poi in Italia. A seguito di dettagliata analisi delle fonti COI sulla tratta di persone dal Bangladesh e sui fattori di rischio, il Tribunale di Bologna individua nella povertà endemica il più significativo dei fattori di rischio della tratta di persone in Bangladesh e rileva che tra gli elementi determinanti una condizione di povertà endemica di un cittadino del Bangladesh è possibile riscontrare i seguenti: provenire dalle aree più povere del paese ovvero regioni settentrionali, costali e rurali; vivere in zone interessate dai cambiamenti climatici; vivere in un contesto cittadino in insediamenti urbani informali o in baraccopoli; vivere in generale in un’abitazione che non è di mattone; non avere accesso all’istruzione e alla formazione; non avere adeguato accesso alle strutture sanitarie; avere sofferto di patologie sanitarie come conseguenza del cambiamento climatico o della povertà; avere perso la terra a causa di eventi climatici quando il mezzo di esistenza primario era l’agricoltura; non avere nessuna pregressa occupazione; avere una pregressa occupazione nel settore lavorativo informale in Bangladesh; avere già vissuto un’esperienza migratoria all’estero sotto il sistema di calafà; avere un pregresso status di immigrato irregolare. Conclude poi il Collegio che “a fronte della totale assenza di tutela statale la condizione di povertà endemica in Bangladesh può essere causa della tratta perché è il risultato di un vissuto storico che pertanto non può essere cambiato ed è rappresentativo di uno status ricoperto in passato, immutabile a causa della durata nel tempo e strettamente legato all’identità della persona“. Tribunale di Bologna, decreto del 13 febbraio 2026 3. PARTENZA DAL BANGLADESH PER MOTIVI ECONOMICI, VITTIMA DI SEQUESTRI A SCOPO DI ESTORSIONE IN LIBIA, CONTRATTAZIONE DI DEBITO DA VIAGGIO ED ULTERIORE DEBITO PER PAGARE IL RISCATTO Il Tribunale di Bologna con decreto del 24 aprile 2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh, tramite trafficanti, per migliorare la sua situazione economica e che una volta arrivato in Libia è stato vittima di tre sequestri a scopo di estorsione. La famiglia in Bangladesh ha contratto debiti per pagare il riscatto, debiti ancora insolventi e pertanto i familiari nel paese d’origine sono stati vittime di aggressioni da parte dei creditori. A seguito di ciò i familiari hanno cercato protezione dalla polizia bangladese, la quale tuttavia ha suggerito di pagare il debito. La Commissione territoriale di Bologna aveva considerato il racconto poco circostanziato e a tratti contraddittorio, negandogli qualsiasi tipo di protezione. Il Tribunale di Bologna, dopo aver audito il richiedente – il quale è riuscito dinanzi al Giudice a chiarire gli aspetti del racconto considerati poco chiari o contraddittori da parte dell’organo amministrativo – è arrivato alla conclusione che il racconto risulta lineare, chiaro, ricco di dettagli e quindi credibile. Ha poi correttamente valutato tale racconto in confronto con le informazioni sul Bangladesh disponibili dalle COI, dalle quali emerge che: il Bangladesh presenta un alto rischio di traffico di esseri umani, specialmente per lavoro forzato, sfruttamento e servitù domestica; la povertà e il debito sono cause principali della migrazione forzata; la vulnerabilità economica e sociale favorisce il coinvolgimento nel traffico di esseri umani; le pratiche di prestito informale e usura aggravano la vulnerabilità ed aumentano il rischio di ricatto e sfruttamento; la presenza di reti di traffico e il rischio di modern slavery sono elevati; le reti di traffico sfruttano le vulnerabilità sociali ed economiche; la mancanza di protezione legale e di supporto aumenta il rischio di traffico, violenza e abusi. Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie, di numerosi indici di tratta: la provenienza; la condizione di povertà profonda del richiedente e della sua famiglia; la destinazione del viaggio; la contrattazione di debito da viaggio e in seguito un altro debito per pagare il riscatto della sua liberazione in Libia; nonché la persistente necessità di ripagare il debito contratto. Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta di esseri umani. Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di ritorno nel paese d’origine, un rischio, ancorché potenziale, di re-trafficking, ed anche di ostracismo, discriminazione, comportamenti punitivi da parte della famiglia o della comunità locale e, in alcuni casi, anche da parte delle autorità e comunque difficoltà di reinserimento. Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno. Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato, ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle persone già vittime di tratta di esseri umani, nonché dei cittadini bangladesi che contraggono debiti con tassi usurari e che si ritrovano vittime dei creditori. Tribunale di Bologna, decreto del 24 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale