Lo stigma del lavoro sessuale come persecuzione autonoma nella protezione internazionale: l’evoluzione da Cass. 676/2022 a 27205/2025
LOREDANA LEO E SALVATORE FACHILE
1. IL QUADRO DI PARTENZA: CASS. N. 676/2022 E IL “PARTICOLARE GRUPPO SOCIALE”
FEMMINILE
La giurisprudenza italiana in materia di riconoscimento della protezione
internazionale alle vittime di tratta ha compiuto, nel triennio 2022-2025, una
traiettoria evolutiva di notevole spessore dogmatico, il cui ultimo punto di
approdo – l’ordinanza della Prima Sezione Civile della Cassazione n. 27205 del
2025 – merita di essere letto alla luce del percorso che lo ha preceduto. Il
punto di partenza è l’ordinanza n. 676 del 12 gennaio 2022, con cui la stessa
Prima Sezione ha ricostruito organicamente il sistema multilivello di tutela
delle vittime di tratta, affermando che la sottoposizione a tratta ai fini di
sfruttamento sessuale può costituire atto di persecuzione riconducibile
all’appartenenza al genere femminile come “particolare gruppo sociale”, ai sensi
dell’art. 8, lett. d)), d.lgs. n. 251/2007.
Le donne giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere
condividono una caratteristica innata e immutabile – il genere – che le espone
strutturalmente al fenomeno della tratta: questa, in altri termini, non è una
vicenda individuale ma l’esito prevedibile di una condizione di vulnerabilità
collettiva. Ai fini del riconoscimento della protezione, la Corte prescrive al
giudice di acquisire informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine
per accertare il rischio attuale di atti lesivi, “anche diversi” da quelli già
subiti, purché qualificabili come persecutori. È in questo inciso – “anche
diversi” – che si fonda l’elaborazione successiva sullo stigma del lavoro
sessuale come causa autonoma di persecuzione.
2. IL PROGRESSIVO AFFINAMENTO: DALLA PERSECUZIONE DI GENERE ALLO STIGMA DEL
LAVORO SESSUALE
L’ordinanza n. 676/2022 pone al giudice un mandato valutativo ampio; tuttavia,
nella prassi applicativa di molti Tribunali, la verifica tende a esaurirsi nella
sola valutazione del rischio di re-trafficking: la cittadina straniera che si
sia emancipata dalla rete criminale, e nei confronti della quale non risulti più
attiva una specifica pressione dei trafficanti, si vede frequentemente negare
ogni forma di protezione.
È questo il limite che Cass. n. 7283 del 19 marzo 2024 – richiamata quale
pilastro argomentativo dall’ordinanza in commento – interviene a correggere in
modo esplicito. La pronuncia del 2024 introduce la nozione di “trattamento
persecutorio di genere più ristretto di quello femminile”, individuando un
sottogruppo sociale specifico: le donne che hanno esercitato il lavoro sessuale,
anche se costrette o ingannate. Si tratta di un passaggio decisivo sul piano
sistematico, poiché l’oggetto della tutela si sposta dal solo rischio di
reingresso nel circuito criminale al rischio di discriminazione e stigma sociale
che attende la cittadina straniera rimpatriata in una società, come quella
nigeriana, ove il lavoro sessuale comporta un marchio indelebile di disonore,
indipendentemente dalle circostanze – volontarie o coatte – in cui esso è stato
esercitato.
3. LA CONSACRAZIONE DEL PRINCIPIO: CASS. N. 27205/2025
L’ordinanza n. 27205/2025, pronunciata dalla Prima Sezione Civile il 25
settembre 2025 (Pres. Acierno, Rel. Tricomi), è la prima pronuncia di
legittimità a fondere organicamente i due filoni, conferendo al principio dello
stigma come causa autonoma di persecuzione il rango di ratio decidendi, espressa
e autonomamente censurabile in sede di legittimità.
Il caso riguarda una cittadina nigeriana identificata come vittima di tratta da
uno specifico ente antitratta – Magliana 80 – nonché, successivamente, dallo
stesso centro SAI presso cui era accolta. Alla stessa, il Tribunale di Roma
aveva negato sia il riconoscimento dello status di rifugiata sia la protezione
sussidiaria, ritenendo il racconto contraddittorio e attribuendo la reticenza
della richiedente alla “possibile vergogna” per l’aver svolto attività di lavoro
sessuale. La Cassazione cassa con rinvio su tutti e tre i motivi, sviluppando un
ragionamento che merita di essere esaminato in ciascun punto.
4. IL “GRUPPO SOCIALE RISTRETTO” E LA PERSECUZIONE DA STIGMA: LA STRUTTURA DEL
RAGIONAMENTO
La Corte costruisce la protezione su una doppia base. Il primo pilastro è il
rischio di re-trafficking, già elaborato dalla giurisprudenza precedente e non
controverso. Il secondo – e più innovativo – è il rischio di subire “gravi
discriminazioni dal contesto sociale o sottoposizione a vessazioni, per la
particolare vulnerabilità conseguente alla tratta”, anche quando la cittadina
straniera si sia emancipata dalla rete criminale e il rischio di reingresso
forzato nel circuito sia ridotto o inesistente.
Non solo. La Corte precisa espressamente che questo rischio persiste “anche ove
non sia conseguita a tratta”, ossia investe qualunque donna che abbia esercitato
il lavoro sessuale – costretta o meno – a causa del discredito sociale e dello
stigma a esso collegato. In Nigeria, come confermano le COI analizzate nel
medesimo contesto dal Tribunale di Bologna nel decreto del 17 ottobre 2024 (n.
5979/2022, rel. Gattuso), le cittadine straniere rimpatriate con una storia di
lavoro sessuale sono stigmatizzate dalla comunità come donne di discredito,
esposte ad isolamento, rifiuto familiare, percepite come portatrici di malattie
sessualmente trasmissibili, private di ogni prospettiva lavorativa e
matrimoniale: uno scenario che, nella sua sistematicità, integra pienamente la
nozione di persecuzione cumulativa elaborata dalle Linee Guida UNHCR n. 1 sulla
persecuzione di genere.
Il parallelismo con il caso bangladese sviluppato dal Tribunale di Firenze nel
decreto del 17 luglio 2024 (n. 9362/2022, rel. Minniti) è illuminante, e non
soltanto per l’analogia strutturale. In quel caso, il giudice fiorentino aveva
riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino straniero vittima di tratta a
scopo di sfruttamento lavorativo non solo per il rischio di re-trafficking, ma
per lo stigma multidimensionale del cosiddetto “migrante di ritorno” insolvente
– stigma economico, di genere, psicologico -, fondando la propria analisi
sull’appartenenza al “particolare gruppo sociale” delle ex vittime di tratta
come storia comune immutabile.
L’ordinanza del 2025 compie per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento
sessuale ciò che il Tribunale di Firenze aveva compiuto per le vittime di tratta
a scopo di sfruttamento lavorativo: riconosce, in altri termini, che la
persecuzione può realizzarsi nella forma diffusa e silenziosa dell’esclusione
sociale, senza che vi sia un singolo agente persecutore identificabile, e che
questa forma di persecuzione è giuridicamente non meno grave di quella
esercitata con la violenza diretta.
5. LE IMPLICAZIONI OPERATIVE: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NON PUÒ PIÙ FERMARSI AL
RE-TRAFFICKING
Le conseguenze pratiche di questa evoluzione giurisprudenziale sono
significative. Il giudice che esamina la domanda di protezione di una cittadina
straniera con storia di tratta a scopo di sfruttamento sessuale è oggi tenuto,
in primo luogo, a non limitare l’indagine al rischio di reingresso nel circuito
criminale; in secondo luogo, ad acquisire COI specifiche e aggiornate sulla
condizione delle donne con storia di lavoro sessuale nel paese di origine, anche
in assenza di una rete criminale ancora attiva nei confronti della richiedente;
in terzo luogo, a valutare lo stigma sociale – nelle sue manifestazioni di
ostracismo, rifiuto familiare, discriminazione nell’accesso al lavoro e alla
vita comunitaria – come potenziale atto persecutorio, ai sensi dell’art. 7
d.lgs. n. 251/2007, nelle forme della discriminazione cumulativa che può privare
la donna del diritto al lavoro, alla vita familiare, all’inserimento
comunitario.
L’omissione di ciascuno di questi passaggi è vizio di diritto censurabile ex
art. 360, n. 3, c.p.c., come avvenuto nell’ordinanza in esame. Non solo. La
Corte ribadisce che l’attribuzione della reticenza della richiedente alla
“vergogna per il lavoro sessuale in proprio” – senza alcun fondamento concreto
che escluda l’assoggettamento a tratta – costituisce una motivazione “astratta e
soggettiva” che non può prevalere sulle risultanze delle relazioni degli enti
antitratta specializzati, i quali operano secondo le specifiche procedure
previste dalle Linee Guida UNHCR e dalla Commissione Nazionale per il diritto di
asilo e costituiscono, pertanto, uno strumento istruttorio qualificato che il
giudice non può semplicemente ignorare.
CONCLUSIONE
L’ordinanza n. 27205/2025 rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione
triennale coerente che trasforma lo stigma del lavoro sessuale da elemento di
contorno – rilevante al più per la protezione speciale – a fattore costitutivo
del rischio persecutorio rilevante per il riconoscimento dello status di
rifugiato. Ciò che la Corte afferma, in definitiva, è che la vulnerabilità non
si esaurisce con la fuga dalla rete criminale: essa sopravvive nel corpo sociale
del paese di origine, nei pregiudizi culturali, nell’impossibilità concreta di
ricostruire una vita dignitosa.
Riconoscere questa forma di persecuzione diffusa e sistemica è non solo
giuridicamente corretto – alla luce della nozione ampia di “atti persecutori” e
di “particolare gruppo sociale” elaborata dalla normativa europea e dalle Linee
Guida internazionali – ma costituisce la risposta più coerente con la funzione
costituzionale della protezione internazionale, che è quella di garantire alle
persone perseguitate la possibilità di condurre una vita libera proprio dal
timore di persecuzione.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 27205 dell’11 ottobre 2025
Fonti giurisprudenziali richiamate: Cass. I Sez. Civ., ord. n. 676/2022; Cass. I
Sez. Civ., ord. n. 7283/2024; Cass. I Sez. Civ., ord. n. 27205/2025 (R.G.
3801/2025); Trib. Bologna, decreto 17.10.2024, n. 5979/2022 R.G.; Trib. Firenze,
decreto 17.7.2024, n. 9362/2022 R.G.