Status di rifugiato al richiedente bengalese vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo

Progetto Melting Pot Europa - Monday, August 24, 2026

Il Tribunale di Napoli con decreto emesso il 17.03.2026 n. 21551/2024 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino bengalese vittima di tratta per sfruttamento lavorativo ribaltando la decisione della Commissione Territoriale di Salerno sez. di Napoli.

La Commissione Territoriale, infatti, aveva rigettato la domanda di protezione internazionale sul presupposto della natura esclusivamente economica dei motivi di espatrio del richiedente asilo, nonostante le vicende di indebitamento e sfruttamento riferite e altresì supportate da una relazione di vulnerabilità redatta dall’ente anti-tratta.

Il ricorrente lasciava il Paese di origine quando, ancora minorenne, la sua famiglia prendeva accordi con una agenzia locale che gli assicurava un contratto di lavoro in Italia. L’intero viaggio era gestito dalla famiglia che, per finanziare il progetto migratorio e sostenere i costi dell’agenzia, si indebitava ripetutamente. Il ricorrente riferiva di essere giunto in Italia con passaporto contraffatto recante la sua maggiore età, consegnatogli dall’agenzia e subito si dichiarava minorenne. Giunto a Napoli veniva inserito a lavorare nel settore tessile, sottoposto a minacce, a condizioni lavorative usuranti e costretto a rivolgersi agli sfruttatori per ottenere, a caro prezzo, un permesso di soggiorno.

Venuto a contatto con l’ente anti tratta, questo ha riconosciuto il richiedente quale vittima di tratta internazionale e sfruttamento lavorativo “essendo stato reclutato da una rete criminale quando era ancora minorenne e ridotto in uno stato di soggezione continuativa mediante inganno, false promesse, la contrazione di una situazione debitoria, nonché tramite efficaci azioni di abuso della condizione di vulnerabilità.”

Il Tribunale ha ritenuto perfettamente credibili le dichiarazioni del ricorrente relative al suo viaggio, ha valorizzato gli indici di tratta già rilevati dall’ente ritenendo sussistenti indicatori come: le modalità di svolgimento del viaggio da parte del richiedente, partito da solo e quando ancora minore, con un percorso gestito e controllato da terzi e caratterizzato da continue richiesTe di pagamenti. Il Tribunale ha valorizzato la scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio che, invece di assurgere a motivo di non credibilità, è diventato elemento di valutazione positiva, atto ad indicare l’assoluta terzietà del ricorrente rispetto al suo percorso migratorio, affrontato in balia di terze persone in tenera età.

Sulla base degli indicatori emersi, delle particolari modalità del percorso migratorio dal Bangladesh all’Italia e infine della condizione di vulnerabilità del ricorrente, da rinvenirsi nella situazione di estrema ricattabilità sfruttata dai reclutatori per favorire il suo ingresso in Italia e sottoporlo poi a condizioni di sfruttamento, oltre che nella povertà del suo contesto di origine, il Tribunale ha riconosciuto  al ricorrente lo status di rifugiato, richiamando l’art. 3 della Convenzione di Palermo secondo cui “il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità.”

Tribunale di Napoli, decreto del 17 marzo 2026

Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione, il commento è a cura della Dott.ssa Mariagiulia Avvisati.

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