Status di rifugiato al richiedente bengalese vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo
Il Tribunale di Napoli con decreto emesso il 17.03.2026 n. 21551/2024 ha
riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino bengalese vittima di tratta
per sfruttamento lavorativo ribaltando la decisione della Commissione
Territoriale di Salerno sez. di Napoli.
La Commissione Territoriale, infatti, aveva rigettato la domanda di protezione
internazionale sul presupposto della natura esclusivamente economica dei motivi
di espatrio del richiedente asilo, nonostante le vicende di indebitamento e
sfruttamento riferite e altresì supportate da una relazione di vulnerabilità
redatta dall’ente anti-tratta.
Il ricorrente lasciava il Paese di origine quando, ancora minorenne, la sua
famiglia prendeva accordi con una agenzia locale che gli assicurava un contratto
di lavoro in Italia. L’intero viaggio era gestito dalla famiglia che, per
finanziare il progetto migratorio e sostenere i costi dell’agenzia, si
indebitava ripetutamente. Il ricorrente riferiva di essere giunto in Italia con
passaporto contraffatto recante la sua maggiore età, consegnatogli dall’agenzia
e subito si dichiarava minorenne. Giunto a Napoli veniva inserito a lavorare nel
settore tessile, sottoposto a minacce, a condizioni lavorative usuranti e
costretto a rivolgersi agli sfruttatori per ottenere, a caro prezzo, un permesso
di soggiorno.
Venuto a contatto con l’ente anti tratta, questo ha riconosciuto il richiedente
quale vittima di tratta internazionale e sfruttamento lavorativo “essendo stato
reclutato da una rete criminale quando era ancora minorenne e ridotto in uno
stato di soggezione continuativa mediante inganno, false promesse, la
contrazione di una situazione debitoria, nonché tramite efficaci azioni di abuso
della condizione di vulnerabilità.”
Il Tribunale ha ritenuto perfettamente credibili le dichiarazioni del ricorrente
relative al suo viaggio, ha valorizzato gli indici di tratta già rilevati
dall’ente ritenendo sussistenti indicatori come: le modalità di svolgimento del
viaggio da parte del richiedente, partito da solo e quando ancora minore, con un
percorso gestito e controllato da terzi e caratterizzato da continue richiesTe
di pagamenti. Il Tribunale ha valorizzato la scarsa conoscenza dei dettagli del
viaggio che, invece di assurgere a motivo di non credibilità, è diventato
elemento di valutazione positiva, atto ad indicare l’assoluta terzietà del
ricorrente rispetto al suo percorso migratorio, affrontato in balia di terze
persone in tenera età.
Sulla base degli indicatori emersi, delle particolari modalità del percorso
migratorio dal Bangladesh all’Italia e infine della condizione di vulnerabilità
del ricorrente, da rinvenirsi nella situazione di estrema ricattabilità
sfruttata dai reclutatori per favorire il suo ingresso in Italia e sottoporlo
poi a condizioni di sfruttamento, oltre che nella povertà del suo contesto di
origine, il Tribunale ha riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato,
richiamando l’art. 3 della Convenzione di Palermo secondo cui “il consenso della
vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati abuso di
potere o di una posizione di vulnerabilità.”
Tribunale di Napoli, decreto del 17 marzo 2026
Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione, il commento è a cura
della Dott.ssa Mariagiulia Avvisati.
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