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Status di rifugiato al richiedente bengalese vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo
Il Tribunale di Napoli con decreto emesso il 17.03.2026 n. 21551/2024 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino bengalese vittima di tratta per sfruttamento lavorativo ribaltando la decisione della Commissione Territoriale di Salerno sez. di Napoli. La Commissione Territoriale, infatti, aveva rigettato la domanda di protezione internazionale sul presupposto della natura esclusivamente economica dei motivi di espatrio del richiedente asilo, nonostante le vicende di indebitamento e sfruttamento riferite e altresì supportate da una relazione di vulnerabilità redatta dall’ente anti-tratta. Il ricorrente lasciava il Paese di origine quando, ancora minorenne, la sua famiglia prendeva accordi con una agenzia locale che gli assicurava un contratto di lavoro in Italia. L’intero viaggio era gestito dalla famiglia che, per finanziare il progetto migratorio e sostenere i costi dell’agenzia, si indebitava ripetutamente. Il ricorrente riferiva di essere giunto in Italia con passaporto contraffatto recante la sua maggiore età, consegnatogli dall’agenzia e subito si dichiarava minorenne. Giunto a Napoli veniva inserito a lavorare nel settore tessile, sottoposto a minacce, a condizioni lavorative usuranti e costretto a rivolgersi agli sfruttatori per ottenere, a caro prezzo, un permesso di soggiorno. Venuto a contatto con l’ente anti tratta, questo ha riconosciuto il richiedente quale vittima di tratta internazionale e sfruttamento lavorativo “essendo stato reclutato da una rete criminale quando era ancora minorenne e ridotto in uno stato di soggezione continuativa mediante inganno, false promesse, la contrazione di una situazione debitoria, nonché tramite efficaci azioni di abuso della condizione di vulnerabilità.” Il Tribunale ha ritenuto perfettamente credibili le dichiarazioni del ricorrente relative al suo viaggio, ha valorizzato gli indici di tratta già rilevati dall’ente ritenendo sussistenti indicatori come: le modalità di svolgimento del viaggio da parte del richiedente, partito da solo e quando ancora minore, con un percorso gestito e controllato da terzi e caratterizzato da continue richiesTe di pagamenti. Il Tribunale ha valorizzato la scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio che, invece di assurgere a motivo di non credibilità, è diventato elemento di valutazione positiva, atto ad indicare l’assoluta terzietà del ricorrente rispetto al suo percorso migratorio, affrontato in balia di terze persone in tenera età. Sulla base degli indicatori emersi, delle particolari modalità del percorso migratorio dal Bangladesh all’Italia e infine della condizione di vulnerabilità del ricorrente, da rinvenirsi nella situazione di estrema ricattabilità sfruttata dai reclutatori per favorire il suo ingresso in Italia e sottoporlo poi a condizioni di sfruttamento, oltre che nella povertà del suo contesto di origine, il Tribunale ha riconosciuto  al ricorrente lo status di rifugiato, richiamando l’art. 3 della Convenzione di Palermo secondo cui “il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità.” Tribunale di Napoli, decreto del 17 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione, il commento è a cura della Dott.ssa Mariagiulia Avvisati. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Permesso di soggiorno per protezione speciale * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria
La libertà di stampa bussa (ed entra) nei luoghi di confinamento dei cittadini stranieri
La sentenza del TAR per la Puglia – ottenuta in un caso seguito dall’Avv. Martina Stefanile con il progetto InLimine di ASGI – è un precedente molto utile anche alla luce dell’imminente entrata in vigore del Patto dove la società civile giocherà un ruolo fondamentale nella contro narrazione dei luoghi di frontiera e confinamento dei cittadini stranieri. Si tratta della richiesta di accesso all’ex CARA di Bari – Palese trasmessa da un giornalista insieme a videoreporter. La Prefettura rigettava ritenendo “allo stato” non accoglibile l’istanza. Il TAR con la sentenza di merito ha confermato l’accoglimento cautelare e ha argomentato in maniera estremamente interessante sulla libertà di stampa riferendosi ai giornalisti come a “cani da guardia” (watch dog) della democrazia e delle istituzioni e ricordando che la funzione svolta dalla stampa di diffondere informazioni su questioni di interesse generale corrisponde al diritto del pubblico di riceverle.  In questo senso, secondo il TAR frapporre ostacoli ingiustificati all’accesso dei giornalisti alle informazioni rischia di scoraggiarli o impedire loro di fornire informazioni accurate, compromettendo così il loro fondamentale ruolo di garanti pubblici. Il Collegio infatti, evidenziando “l’enorme interesse della comunità nazionale per la corretta e puntuale esplicazione di ogni attività pubblica” motiva nel senso che “critica e cronaca giornalistica volte a tenere o a ricondurre le pubbliche istituzioni nell’alveo loro proprio vanno non solo giustificate, ma anche propiziate“. Oltre a ciò, il TAR afferma il pieno diritto di accesso alle strutture di accoglienza alle sole condizioni che chi ne faccia richiesta la trasmetta con congruo anticipo e sia debitamente identificato.  Lacosa interessante è che la pronuncia fa un passo avanti rispetto alle precedenti e cioè evidenzia chiaramente che anche il rifiuto “allo stato” (molto frequente su queste istanze) è illegittimo quando non motivi e non differisca specificamente la richiesta ad altro momento. Secondo il TAR infatti, “la mancanza di un limite temporale – priva, tra l’altro, di esplicite motivazioni al riguardo – lede i principi in ordine alla libertà di stampa, invocati dal ricorrente“. Pertanto, un diniego formulato senza una scadenza o una motivazione che giustifichi un rinvio, si trasforma di fatto in un ostacolo alla libertà di stampa insormontabile e sproporzionato la quale, invece, è intrinsecamente legata all’attualità e alla tempestività dell’informazione. T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 715 del 9 giugno 2026
Il GdP in sede di convalida non può sostituirsi alla Commissione: affermato il diritto al reingresso del richiedente asilo illegittimamente espulso
La vicenda riguarda un cittadino cingalese regolarmente residente in Italia da vent’anni insieme alla sua famiglia composta da madre, fratelli, compagna e figlia. Durante un breve periodo di detenzione, ha svolto un proficuo percorso di disintossicazione e, grazie all’ottima condotta, ottenuto altresì la liberazione anticipata. Tuttavia mentre era in carcere, il suo permesso di soggiorno scadeva e quindi all’atto della scarcerazione, veniva condotto direttamente in Questura per l’espulsione immediata. Durante l’udienza di convalida, manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale ma il Giudice di Pace procedente, sostituendosi alla Commissione Territoriale, riteneva che “in mancanza di idonea documentazione a sostegno della domanda d’asilo, nulla di fatto risulta documentato se non la sua intenzione“. Con questa motivazione, la Questura non procedeva alla formalizzazione della domanda ed il Giudice di Pace convalidava l’accompagnamento coattivo alla frontiera del richiedente asilo il 30.05.2025. Una volta rimpatriato in Sri Lanka, questi chiedeva un Visto di reingresso in Italia come richiedente asilo, che l’Ambasciata rigettava e contro cui si proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. . Il 15.10.2025 il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso e ordinava all’Ambasciata di emettere immediatamente un visto di reingresso, con le seguenti motivazioni: 1. il ricorrente ha acquisito lo status di richiedente asilo in sede di convalida e pertanto ai sensi del d.lgs 142/2015 era autorizzato a restare in Italia sino alla definizione della sua domanda; 2. sussiste una causa di inespellibilità ai sensi dell’art. 19 d.lgs 286/98 in quanto l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale ha comportato una violazione della sua vita privata e familiare in Italia tutelata dall’art. 8 CEDU. L’ambasciata tuttavia, senza ottemperare all’ordinanza emessa, proponeva reclamo ex art. 669 terdecies e si opponeva così al rilascio del visto di reingresso.  Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando con ordinanza del 09.03.2026 notificata il 23.03.2026 ha confermato il diritto al visto di reingresso nei confronti del ricorrente. Il Tribunale ha ribadito che il Giudice di Pace non può mai sostituirsi alla Commissione Territoriale che rappresenta l’organo con competenza esclusiva ad esaminare la domanda d’asilo. Pertanto, la manifestazione di volontà formulata in sede di udienza determina che: “il ricorrente ai fini della normativa richiamata, va considerato quale straniero regolarmente soggiornante in Italia poiché, in quanto richiedente asilo, era titolare, in astratto, di un permesso temporaneo ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del D.P.R. 394/99, che tuttavia non gli è stato mai rilasciato. Egli aveva diritto a permanere regolarmente nel territorio dello Stato per tutta la durata della procedura. Va perciò ripristinata la situazione quo ante (…) La condizione di richiedente asilo impone, dunque, alle autorità italiane l’obbligo di ripristinare la situazione preesistente e di garantire il diritto di reingresso del richiedente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 394/1999″. Tribunale di Roma, ordinanza del 15 ottobre 2025 Tribunale di Roma, ordinanza del 9 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito all’interno del progetto InLimine di ASGI.