Protezione speciale – Presupposti della tutela del diritto alla vita privata e familiare e del concetto di “integrazione sociale” e analisi degli indici

Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, August 11, 2026

Due ordinanze delle Corte di Cassazione relative ad altrettanti provvedimenti del Tribunale di Milano che non hanno riconosciuto la protezione speciale ai ricorrenti. Entrambi sono stati cassati dalla Suprema Corte con rinvio.

La Corte, nel primo caso, ha accolto il motivo di ricorso, e cioè l’errata applicazione dei presupposti della tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero. Secondo il Tribunale, in punto riconoscimento della protezione speciale, occorrerebbe rifarsi alla consolidata interpretazione data all’art. 8 CEDU dalla Corte di Strasburgo (ed in particolare alla distinzione tra “settled migrants” e “precarious migrants”). Stante quindi la precarietà del titolo vantato dal ricorrente, la domanda di protezione speciale non è stata accolta.

Di diverso avviso la Corte di Cassazione: “Il ragionamento svolto dal Tribunale di Milano sulla domanda del ricorrente resta viziato dalla erronea premessa da cui il collegio giudicante circa la condizione dei migranti “non-settled”, la cui precaria presenza sul territorio dello Stato non resterebbe in alcun modo declinabile nel senso di un loro radicamento”. Tale affermazione, continua la Corte, contrasta però con i principi già enunciati dalla stessa Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, ove ha concluso nel senso della mantenuta presenza, all’interno del tessuto normativo nazionale, di richiami agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, intesi quale limite ad ogni forma di allontanamento della persona straniera.

La protezione complementare può essere quindi accordata (anche successivamente alla riforma del 2023) in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo eventuale allontanamento determini una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare. Nel caso di specie il cittadino straniero, seppur presente solo dal 2022, svolgeva e svolge attività lavorativa e risulta convivente con la madre regolarmente soggiornante.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 12059 del 30 aprile 2026

Nel secondo caso, la Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso. Il Tribunale di Milano aveva concluso, in punto protezione speciale, per l’insussistenza di un fumus di attuale integrazione nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano, non potendosi quindi ipotizzare che l’allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente potesse comportare una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il Tribunale giungeva a tale decisione “svalutando” il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente.

Di diverso avviso, invece, la Corte di Cassazione che ha deciso di accogliere il ricorso proprio in relazione ai criteri da applicare nell’esame della domanda di protezione speciale assicurata dal diritto interno. Richiamando la sentenza della Corte di Strasburgo del 14.02.2019 (ric. n. 57433/15) la Cassazione ribadisce il principio che l’integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate e che ha pertanto errato il primo giudice a limitarsi esclusivamente alla valutazione della rilevanza della vita lavorativa. “Il decreto impugnato, per un verso, non ha tenuto conto di tutti gli elementi significativi del percorso di integrazione sotto i più vari profili, svalutando un dato di sicuro rilievo, quale l’apprendimento della lingua italiana”. Nemmeno ha tenuto in considerazione i numerosi attestati conseguiti, le attività sportive e la pratica religiosa.

In generale, rileva la Corte, il Tribunale di Milano “ha proceduto ad una analisi atomistica degli indici rilevanti, quando invece di essi occorre dare una valutazione globale e di insieme… volta a verificare se il richiedente abbia compiuto ogni apprezzabile sforzo per integrarsi nel tessuto sociale ed economico del paese di accoglienza…..”.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 15548 del 21 maggio 2026

Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento.