Protezione speciale – Presupposti della tutela del diritto alla vita privata e familiare e del concetto di “integrazione sociale” e analisi degli indici
Due ordinanze delle Corte di Cassazione relative ad altrettanti provvedimenti
del Tribunale di Milano che non hanno riconosciuto la protezione speciale ai
ricorrenti. Entrambi sono stati cassati dalla Suprema Corte con rinvio.
La Corte, nel primo caso, ha accolto il motivo di ricorso, e cioè l’errata
applicazione dei presupposti della tutela del diritto alla vita privata e
familiare dello straniero. Secondo il Tribunale, in punto riconoscimento della
protezione speciale, occorrerebbe rifarsi alla consolidata interpretazione data
all’art. 8 CEDU dalla Corte di Strasburgo (ed in particolare alla distinzione
tra “settled migrants” e “precarious migrants”). Stante quindi la precarietà del
titolo vantato dal ricorrente, la domanda di protezione speciale non è stata
accolta.
Di diverso avviso la Corte di Cassazione: “Il ragionamento svolto dal Tribunale
di Milano sulla domanda del ricorrente resta viziato dalla erronea premessa da
cui il collegio giudicante circa la condizione dei migranti “non-settled”, la
cui precaria presenza sul territorio dello Stato non resterebbe in alcun modo
declinabile nel senso di un loro radicamento”. Tale affermazione, continua la
Corte, contrasta però con i principi già enunciati dalla stessa Cassazione in
sede di rinvio pregiudiziale, ove ha concluso nel senso della mantenuta
presenza, all’interno del tessuto normativo nazionale, di richiami agli obblighi
costituzionali e internazionali dello Stato italiano, intesi quale limite ad
ogni forma di allontanamento della persona straniera.
La protezione complementare può essere quindi accordata (anche successivamente
alla riforma del 2023) in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul
territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo eventuale
allontanamento determini una violazione del suo diritto alla vita privata e
familiare. Nel caso di specie il cittadino straniero, seppur presente solo dal
2022, svolgeva e svolge attività lavorativa e risulta convivente con la madre
regolarmente soggiornante.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 12059 del 30 aprile 2026
Nel secondo caso, la Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso. Il Tribunale di
Milano aveva concluso, in punto protezione speciale, per l’insussistenza di un
fumus di attuale integrazione nel contesto sociale, culturale e lavorativo
italiano, non potendosi quindi ipotizzare che l’allontanamento dal territorio
nazionale del ricorrente potesse comportare una violazione del suo diritto al
rispetto della vita privata e familiare. Il Tribunale giungeva a tale decisione
“svalutando” il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente.
Di diverso avviso, invece, la Corte di Cassazione che ha deciso di accogliere il
ricorso proprio in relazione ai criteri da applicare nell’esame della domanda di
protezione speciale assicurata dal diritto interno. Richiamando la sentenza
della Corte di Strasburgo del 14.02.2019 (ric. n. 57433/15) la Cassazione
ribadisce il principio che l’integrazione sociale non è soltanto limitata alla
vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni
sociali instaurate e che ha pertanto errato il primo giudice a limitarsi
esclusivamente alla valutazione della rilevanza della vita lavorativa. “Il
decreto impugnato, per un verso, non ha tenuto conto di tutti gli elementi
significativi del percorso di integrazione sotto i più vari profili, svalutando
un dato di sicuro rilievo, quale l’apprendimento della lingua italiana”. Nemmeno
ha tenuto in considerazione i numerosi attestati conseguiti, le attività
sportive e la pratica religiosa.
In generale, rileva la Corte, il Tribunale di Milano “ha proceduto ad una
analisi atomistica degli indici rilevanti, quando invece di essi occorre dare
una valutazione globale e di insieme… volta a verificare se il richiedente abbia
compiuto ogni apprezzabile sforzo per integrarsi nel tessuto sociale ed
economico del paese di accoglienza…..”.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 15548 del 21 maggio 2026
Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni:
* della Corte di Cassazione;
* relative al permesso di soggiorno per protezione speciale.