
Condannata la Questura di Torino a 50 € per ogni giorno di ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno temporaneo
Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, August 4, 2026Il Tribunale di Venezia, investito dell’impugnazione ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 contro il diniego di protezione speciale, aveva sospeso in via cautelare l’efficacia del diniego, accertando il diritto dellə richiedente a restare in Italia e a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. Nonostante ripetuti solleciti la Questura di Torino per mesi si è rifiutata di rilasciare il titolo provvisorio.
Il Tribunale di Venezia, accogliendo un reclamo avverso un primo rifiuto di riconoscere la propria competenza rispetto all’intervento sul rilascio del permesso di soggiorno provvisorio, ha riconosciuto due importanti principi.
In primo luogo, l’attuazione dei provvedimenti cautelari del giudice ordinario spetta allo stesso giudice della cautela ex art. 669-duodecies c.p.c., mentre il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (art. 112, co. 2, lett. c, c.p.a.) è riservato alle sentenze passate in giudicato e ai provvedimenti a esse equiparati, categorie cui i provvedimenti cautelari – provvisori e inidonei al giudicato – non appartengono (conformi Cons. Stato n. 1463/2021; Cass. Sez. Un. n. 6039/2019).
Nel merito, il Tribunale ha ordinato alla Questura di Torino di rilasciare il permesso di soggiorno temporaneo “per richiesta di protezione speciale” entro 30 giorni e, applicando l’art. 614-bis c.p.c., ha fissato in 50 euro al giorno la somma dovuta allə richiedente per ogni giorno di ritardo oltre il termine, con condanna del Ministero dell’Interno alle spese di lite.
Si tratta di un’applicazione particolarmente significativa dell’astreinte contro l’inerzia della Questura nel rilascio del permesso provvisorio: il ritardo dell’amministrazione ha ora un costo economico quantificato per ogni giorno.
Tribunale di Venezia, ordinanza del 25 giugno 2026Si ringrazia l’Avv. Eleonoria Celoria – Studio legale Oltre – per la segnalazione e il commento.