Trasferimenti Dublino: annullati per violazione obblighi informativi e per le carenze sistemiche del sistema di asilo croato

Progetto Melting Pot Europa - Thursday, August 13, 2026

Il Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, con due distinti decreti resi su ricorsi ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 (Dublino III), ha accolto le impugnazioni proposte contro altrettante decisioni di trasferimento dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno, dichiarando in entrambi i casi la competenza dello Stato italiano a esaminare la domanda di protezione internazionale. 

Il primo decreto si concentra sulla violazione degli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento, tema di particolare rilievo anche in vista dell’applicazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 30 novembre 2023 (cause riunite C-228/21 e altre) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25310/2024, Cass. n. 10331/2024 e Cass. n. 13037/2025), il Collegio ribadisce che il colloquio personale costituisce un momento centrale e insostituibile della procedura, con funzione informativa e partecipativa distinta da quella dell’opuscolo informativo, e che la sua omissione – cui è equiparato lo svolgimento senza le modalità garantistiche previste – comporta di regola l’annullamento della decisione di trasferimento.

Nel caso concreto l’amministrazione, pur onerata della relativa prova, aveva prodotto un modulo standard dal quale risultavano unicamente le generalità e il domicilio del richiedente, senza alcuna traccia delle informazioni da lui fornite; il verbale non era sottoscritto dal mediatore culturale né risultava la consegna dell’opuscolo. Rileva, inoltre, che il colloquio sarebbe stato in concreto decisivo, avendo il ricorrente un fratello titolare di protezione sussidiaria e regolarmente residente in Italia da oltre dieci anni, unico riferimento familiare rimasto.

Tribunale di Roma, decreto del 23 marzo 2026

Il secondo decreto affronta invece le carenze sistemiche del Paese di destinazione, applicando l’art. 3, par. 2, del Regolamento, che impone di non dare corso al trasferimento quando sussistano fondati motivi di ritenere che il richiedente sarebbe esposto al rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta. Sulla scorta di un ampio e aggiornato quadro di fonti internazionali – tra cui i rapporti del Consiglio d’Europa (CPT), del Comitato ONU per i diritti umani e del CERD, i report AIDA, Swiss Refugee Council, Human Rights Watch e Amnesty International – il Collegio ritiene documentata una sistematica violazione dei diritti fondamentali dei migranti in Croazia, che si manifesta sia nei respingimenti violenti e collettivi alla frontiera con la Bosnia-Erzegovina, sia nelle gravi criticità delle condizioni di accoglienza (sovraffollamento, carenze igieniche e sanitarie, accesso limitato ai rimedi giuridici) e nelle specifiche difficoltà dei richiedenti rientranti in base al Regolamento, spesso privati di continuità delle cure e di adeguate informazioni.

Il Tribunale afferma che, in ossequio al principio di cautela, il giudice può annullare il trasferimento non solo in presenza di prova certa, ma anche del ragionevole dubbio che sussistano tali carenze, respingendo peraltro la tesi ministeriale di una rigida gerarchia delle fonti utilizzabili (richiamata la CGUE, C-392/22).

Tribunale di Roma, decreto del 28 aprile 2026

Si ringrazia lo Studio legale Oltre per la segnalazione e il commento.