Trasferimenti Dublino: annullati per violazione obblighi informativi e per le carenze sistemiche del sistema di asilo croato
Il Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, con due
distinti decreti resi su ricorsi ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 (Dublino III),
ha accolto le impugnazioni proposte contro altrettante decisioni di
trasferimento dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno, dichiarando in
entrambi i casi la competenza dello Stato italiano a esaminare la domanda di
protezione internazionale.
Il primo decreto si concentra sulla violazione degli obblighi informativi
previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento, tema di particolare rilievo anche in
vista dell’applicazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo.
Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 30 novembre 2023 (cause
riunite C-228/21 e altre) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
25310/2024, Cass. n. 10331/2024 e Cass. n. 13037/2025), il Collegio ribadisce
che il colloquio personale costituisce un momento centrale e insostituibile
della procedura, con funzione informativa e partecipativa distinta da quella
dell’opuscolo informativo, e che la sua omissione – cui è equiparato lo
svolgimento senza le modalità garantistiche previste – comporta di regola
l’annullamento della decisione di trasferimento.
Nel caso concreto l’amministrazione, pur onerata della relativa prova, aveva
prodotto un modulo standard dal quale risultavano unicamente le generalità e il
domicilio del richiedente, senza alcuna traccia delle informazioni da lui
fornite; il verbale non era sottoscritto dal mediatore culturale né risultava la
consegna dell’opuscolo. Rileva, inoltre, che il colloquio sarebbe stato in
concreto decisivo, avendo il ricorrente un fratello titolare di protezione
sussidiaria e regolarmente residente in Italia da oltre dieci anni, unico
riferimento familiare rimasto.
Tribunale di Roma, decreto del 23 marzo 2026
Il secondo decreto affronta invece le carenze sistemiche del Paese di
destinazione, applicando l’art. 3, par. 2, del Regolamento, che impone di non
dare corso al trasferimento quando sussistano fondati motivi di ritenere che il
richiedente sarebbe esposto al rischio di trattamenti inumani o degradanti ai
sensi dell’art. 4 della Carta. Sulla scorta di un ampio e aggiornato quadro di
fonti internazionali – tra cui i rapporti del Consiglio d’Europa (CPT), del
Comitato ONU per i diritti umani e del CERD, i report AIDA, Swiss Refugee
Council, Human Rights Watch e Amnesty International – il Collegio ritiene
documentata una sistematica violazione dei diritti fondamentali dei migranti in
Croazia, che si manifesta sia nei respingimenti violenti e collettivi alla
frontiera con la Bosnia-Erzegovina, sia nelle gravi criticità delle condizioni
di accoglienza (sovraffollamento, carenze igieniche e sanitarie, accesso
limitato ai rimedi giuridici) e nelle specifiche difficoltà dei richiedenti
rientranti in base al Regolamento, spesso privati di continuità delle cure e di
adeguate informazioni.
Il Tribunale afferma che, in ossequio al principio di cautela, il giudice può
annullare il trasferimento non solo in presenza di prova certa, ma anche del
ragionevole dubbio che sussistano tali carenze, respingendo peraltro la tesi
ministeriale di una rigida gerarchia delle fonti utilizzabili (richiamata la
CGUE, C-392/22).
Tribunale di Roma, decreto del 28 aprile 2026
Si ringrazia lo Studio legale Oltre per la segnalazione e il commento.
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