
Revoca del nulla osta per difetto del requisito economico del datore: il CdS e il TAR tutelano il lavoratore in buona fede
Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, July 28, 2026I due provvedimenti in commento – l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e la successiva sentenza del TAR Lazio, relativi al medesimo caso – affrontano un nodo ricorrente nel contenzioso in materia di decreto flussi: le conseguenze, sulla posizione del lavoratore straniero, dell’inadempimento del datore di lavoro rispetto ai requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta.
Nel caso di specie il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta per lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi 2021. La Prefettura di Roma ha poi revocato il nulla osta per la mancanza dell’asseverazione del requisito economico del datore di lavoro – requisito che, come emerso solo nel corso del giudizio, il datore non possedeva più negli anni successivi. Il lavoratore, però, non aveva alcuna conoscenza di questo dato, aveva sempre lavorato regolarmente (stipendi e contributi versati), e aveva già ottenuto il permesso di soggiorno sulla base della stessa documentazione.
Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha riformato la decisione negativa del TAR e riconosciuto al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il TAR, decidendo poi nel merito, ha annullato la revoca e rinviato all’Amministrazione per un riesame complessivo – questa volta centrato sui requisiti del lavoratore, non su quelli (mancanti) del datore di lavoro, riconoscendo così che l’inadempimento datoriale non può ripercuotersi su chi non ne aveva né conoscenza né responsabilità.
Il TAR, a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, ha valorizzato in modo netto la posizione soggettiva del lavoratore, riconoscendone implicitamente la buona fede, basata su diversi elementi di fatto:
- Il lavoratore non aveva contezza della capacità economica del datore di lavoro e le informazioni e documenti di cui aveva conoscenza suggerivano al contrario la regolarità assoluta della procedura.
- Il lavoratore era sempre stato retribuito, non risultavano irregolarità contributive e infatti gli era stato rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato dalla Questura di Roma, proprio in base alla documentazione prodotta e relativa a questo rapporto di lavoro.
- Il lavoratore ha continuato a svolgere attività lavorativa con altro datore e risulta tuttora impiegato.
Si ringrazia l’Avv. Lucia Gennari per la segnalazione e il commento. Le cause sono state seguite insieme alle Avv.te Loredana Leo e Federica Remiddi.