Rigetto della convalida del trattenimento nel CPR di Gjadër: prevalenza del diritto costituzionale alla libertà personale

Progetto Melting Pot Europa - Monday, July 27, 2026

Il Tribunale di Roma rigetta la convalida del trattenimento nel centro di Gjadër, emesso nei confronti di un cittadino algerino. Il provvedimento è interessante sotto un duplice profilo.

Anzitutto, il Tribunale capitolino fonda la propria decisione sulla situazione di “incertezza” determinata dall’attesa della pronuncia sulle questioni pregiudiziali sollevate innanzi alla CGUE dalla Corte d’Appello di Roma e dalla Corte di Cassazione. Quest’ultima, in particolare, ha sollevato il quesito se la Direttiva 2008/115/CE (artt. 6, 8, 15 e 16) osti all’applicazione di una disciplina nazionale che consenta di condurre nelle aree previste dal Protocollo Italia-Albania soggetti destinatari di provvedimenti di trattenimento già convalidati o prorogati ex art. 14 D.Lgs. 286/1998, in assenza di concrete prospettive di rimpatrio; e – in caso di risposta negativa – se l’art. 9, par. 1, della Direttiva 2013/32/UE osti a una disciplina nazionale che consenta di disporre il trattenimento del cittadino straniero destinatario di provvedimento espulsivo che abbia presentato domanda di protezione internazionale ritenuta strumentale.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il Tribunale ha ritenuto doversi privilegiare il diritto costituzionalmente tutelato alla libertà personale.

Non di meno, il Tribunale ha ritenuto superfluo l’espletamento dell’udienza, richiamando la giurisprudenza consolidata della medesima Sezione XVIII in materia di richieste di convalida del trattenimento di cittadini UE – per i quali la legge imporrebbe invece l’esecuzione immediata della decisione di allontanamento – ritenute ex se inammissibili/non accoglibili.

Tribunale di Roma, decreto del 2 luglio 2026

Si ringrazia l’Avv. Damiano Fiorato per la segnalazione e il commento.