
Espulsione del cittadino straniero e attualità della pericolosità sociale: valorizzato il percorso rieducativo in carcere
Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, June 24, 2026Il Giudice di Pace di Prato ha annullato un decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, riaffermando un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la pericolosità sociale dello straniero non può essere desunta automaticamente dalla mera esistenza di precedenti penali, ancorché particolarmente gravi, ma deve essere accertata in concreto e con riferimento all’attualità.
Il caso riguardava un cittadino albanese residente in Italia sin da minorenne, destinatario di un provvedimento espulsivo fondato su una condanna definitiva per concorso in rapina aggravata e omicidio. La Prefettura aveva ritenuto sufficiente il richiamo alla gravità dei reati commessi per configurare la pericolosità sociale dello straniero.
Il ricorrente, tuttavia, aveva documentato un lungo e significativo percorso di reinserimento sociale durante il periodo di detenzione: attività lavorativa stabile, volontariato, fruizione della semilibertà, relazioni positive dell’UEPE, assenza di ulteriori condotte penalmente rilevanti e consolidati legami familiari e sociali in Italia. Elementi che il giudice ha ritenuto decisivi ai fini della valutazione della pericolosità attuale.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata diffusamente nella motivazione, secondo cui il controllo giurisdizionale sul decreto di espulsione deve riguardare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge e, in particolare, l’attualità della minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza. Il giudice richiama, tra le altre, Cass. n. 26173/2023, ribadendo che non è consentito limitarsi ai precedenti penali senza un esame complessivo della personalità del soggetto e della sua condotta successiva.
Particolarmente significativo è il richiamo ai principi derivanti dall’art. 8 CEDU e alla necessità di considerare i legami familiari e il livello di integrazione sociale dello straniero, soprattutto nei casi di soggiorno di lunga durata. La decisione evidenzia, infatti, come l’amministrazione non abbia adeguatamente valutato né il radicamento territoriale del ricorrente né il percorso rieducativo intrapreso durante l’esecuzione della pena.
La sentenza conferma così il progressivo superamento di ogni automatismo espulsivo, imponendo all’autorità amministrativa una motivazione concreta e individualizzata sulla persistente pericolosità sociale dello straniero. In assenza di tale verifica, il decreto di espulsione risulta illegittimo.
La pronuncia assume rilievo anche sotto il profilo sistematico, poiché ribadisce la centralità della funzione rieducativa della pena e la necessità che le valutazioni amministrative tengano conto dell’evoluzione della personalità del soggetto e dell’effettivo percorso di reinserimento sociale compiuto.
Giudice di Pace di Prato, sentenza n. 183 del 17 marzo 2026Si ringrazia l’Avv. Ada Alia del Foro di Pistoia per la segnalazione. Il commento è stato redatto in collaborazione con la Dott.ssa Chiara Maria Lo Piccolo.