
Ancora sulla sentenza Birmingham-Trevaillon
Comune-info - Wednesday, December 24, 2025Gli articoli La sentenza Birmingham-Trevaillon. Legge, psicologia e pedagogia di Antonio Fiscarelli e Perché quanto accaduto alla “famiglia nel bosco” riguarda tutti noi di Elisa Lello, pubblicati su Comune, hanno affrontato in modo molto approfondito alcune questioni legate direttamente e indirettamente alla nota vicenda della famiglia Birmigham-Trevaillon. Nei giorni scorsi il tribunale ha rigettato il reclamo presentato dagli avvocati difensori. Al momento i genitori e le tre bambine restano separati dalla legge. In questo nuovo articolo Antonio Fiscarelli, mettendo di nuovo al centro il nodo della carenza di uno sguardo pedagogico adeguato, spiega, come e perché lo Stato, mentre cerca di tutelare i diritti delle bambine contro eventuali violazioni da parte dei genitori, rischia esso stesso di violarli
Unsplash.comGiovedì 4 dicembre, ho appreso la notizia della decisione del tribunale dei minori dell’Aquila di riservarsi nelle prossime ore la decisione sul destino della famiglia Birmigham-Trevaillon. Il 16 dicembre il tribunale ha rigettato il reclamo presentato dagli avvocati difensori. Tutto ciò a riprova di quanto avevo supposto nel mio articolo uscito lo stesso giorno (La sentenza Birmingham-Trevaillon. Legge, psicologia e pedagogia), in cui affermavo che l’accettazione da parte dei genitori di vivere in una nuova casa non sarebbe stata sufficiente a convincere i giudici a restituire loro la responsabilità genitoriale «e forse neanche al ricongiungimento» con i loro bambini, in considerazione della «pluralità» delle imputazioni a loro carico. Ancora prima del 16, nelle poche dichiarazioni rilasciate ai giornali, i loro rappresentanti legali esprimevano fiducia e speranza che i giudici prendessero in considerazione non solo la scelta di abitare in una nuova casa, ma anche i «nuovi elementi» che essi hanno proposto di esaminare e che mettono in discussione le altre imputazioni che hanno motivato la «sospensione della responsabilità genitoriale» e «l’allontanamento dei loro figli», fra le quali, in soldoni, sono da annoverarsi le accuse di abbandono, isolamento, mancanza di istruzione e di vita sociale.
Proprio in ragione di questi decisivi riferimenti all’educazione e alla vita sociale di questi bambini che la sentenza impugna, avevo sottolineato la carenza in essa di uno sguardo pedagogico e, inoltre, come da un ordine di discorso legittimamente giuridico si passi a un altro, che è sì lecito, ma non è detto che sia proprio legittimo, perché sembra prevalervi una «dottrina» (di psicologia) e non più una «procedura giuridica» di tutela dei minori. Avevo inoltre cercato di mostrare come questa dottrina (di psicologia) sembra dividere drasticamente natura e società, cioè suppone una contrapposizione conflittuale che, in sostanza, non esiste nella concreta realtà di questa famiglia, finendo per ridurre (e in ciò senza troppo differenziarsi da una certa ricezione della vicenda nei media e nei social network) la quotidianità stessa dei bambini a una sorta di mito dell’enfant sauvage. Altrimenti detto, nella mia pur soggettiva percezione, mi pare che una normalità sia stata trasformata in mito non solo dai media e dai network, ma anche da questo tribunale (che, per questo, deve farsi carico non solo degli aspetti meramente giuridici ma anche di quelli più propagandistici, per così dire) e ciò a favore di una visione della vita sociale in cui il rapporto dei bambini con la natura, piuttosto che essere recepito come un valore pedagogico, una virtù pedagogicamente e ecologicamente corretta, è percepito come un «rischio», un «pericolo» e, a un certo punto, come una vera e propria «violazione» all’integrità fisica e morale dei minori (nella sentenza, di fatto, ricordiamolo, si parla di «abbandono» e di «isolamento», di trascuratezza materiale e morale e via discorrendo). Una decisione fondata su una visione non dichiarata ma a sua volta sostenuta da autori classici di psicologia piuttosto che da una osservazione de-ontologicamente e pedagogicamente proporzionale ai vissuti concreti di questi bambini e al profilo stesso dei loro genitori.
Qualche lettore sbrigativo e qualche intellettuale non meno impaziente, dalle mie riflessioni, hanno invece dedotto tre tipi di conclusioni molto generiche e ingenue:
1) una critica indebita verso i giudici, e non solo a questi giudici, bensì ai giudici in generale, annoverandomi, di conseguenza, fra i detrattori della magistratura: certo – e per rispondere senza girarci troppo intorno – essa non tiene conto che se l’operato di tutti i giudici fosse infallibile e ogni giudice perfetto, non ci sarebbe mai stato un dibattito (che, si badi, non è di oggi) sulla giustizia e sul ruolo dei giudici nella società (non solo in quella italiana, per capirci), e ancor meno questa sentenza specifica ne avrebbe mai scatenato uno così eclatante da prestarsi tanto alla strumentalizzazione politica e ideologica, quanto alla critica da parte del senso comune, ancorché a quella di esperti di diversi ambiti disciplinari, che di fatto interessano la vicenda e che la stessa tutela dei diritti dei minori chiama in causa – o almeno dovrebbe, appunto, chiamare in causa;
2) una indebita presa di posizione a favore dei genitori fondata su una condivisione dei loro idee: senza considerare che se, da una parte è lecito difendere anche idee che non si condividono (altrimenti neanche avrebbe senso parlare di ‘tolleranza’, termine che, a quando pare, è diventato talmente desueto che non lo si è sentito pronunciare una sola volta, in questo dibattito); dall’altra, nel mio contributo, c’è la difesa dei diritti dei genitori (entrambi indiscriminatamente e genericamente imputati di violazioni gravi e pregiudizievoli): ma in soldoni, è forse la difesa tout court del diritto dei minori e dei loro genitori di vivere così come stavano vivendo contro un’accusa supportata più da una teoria psicologista dell’educazione che da fatti concreti e giuriidcamente accertati;
3) una sorta di ingenuo naturalismo, in quanto ho usato – certo, non ingenuamente – la formula «carica anti-naturalista»: e su questo possiamo riaprire le danze, sperando di ottenere lo scopo per cui ancora oggi mi permetto di dedicare del tempo a questa storia, ricca di contraddizioni e di spunti che documentano la condizione pietosa in cui si trova oggi l’humanitas non solo di fronte alla natura, alla società, a un problema genuinamente pedagogico, ma alle sue proprie leggi, ai suoi variegati ordinamenti legislativi, a un problema di interpretazione, ancorché di educazione all’interpretazione delle leggi, a un dilemma riguardante il sentimento di giustizia e di ingiustizia, sentimento naturale, senza il quale, evidentemente, nessun ordinamento giuridico, nessun diritto, nessuna legge sarebbero possibili.
Cercavo, in effetti – e riprovo a farlo da un’altra prospettiva – di evidenziare la carenza di uno sguardo pedagogico adeguato alla situazione, in una sentenza che, non solo imputa ai genitori di trascurare l’istruzione dei loro figli (poiché nella sentenza si parla di minori «privi di istruzione», l’equivalente di ‘analfabeti’), ma, per di più, si serve della psicologia per accusarli di trascurare anche la loro vita sociale: inizialmente, ponendo le due accuse distinte e come ugualmente compromettenti (mancanza di istruzione e mancanza di vita di relazione, isolamento e abbandono…), in un altro momento, facendo derivare la carenza di vita di relazione dalla mancata frequentazione della scuola: e in un ulteriore momento, sottolineando che non è l’istruzione il problema ma perlopiù la vita sociale dei bambini; ugualmente, una volta, sembra di stare di fronte a un pericolo o a un rischio di lesione e un momento dopo siamo di fronte a una violazione vera e propria, ‘grave e pregiudizievole’; ma, in questa ultima circostanza, piuttosto che fornire descrizioni di fatti concreti e di una perizia conforme ai fatti, si preferisce chiudere la sentenza con qualche riferimento legislativo e una bella dozzina di capoversi dedicati alla psicologia contemporanea: come dicevamo, una sorta di dispensa per studenti universitari a supporto di una sentenza che, non solo divide e contrappone educazione naturale e educazione sociale (che in questa famiglia invece sono una sola cosa, come ho concluso il mio contributo), ma – e a questo punto bisogna proprio dirla in maniera spicciola – separa di fatto, con i mezzi della Legge, una famiglia, contrapponendo fra loro genitori e figli (certo a tutela di questi ultimi, anzi, soltanto a tutela dei loro diritti)! Evidentemente, siamo di fronte non a una misurata e proporzionata valutazione del caso, ma a un invito molto originale al credo quia absurdum. Tuttavia, nella concreta realtà – ed è grosso modo la mia tesi – non sono le idee a essere o a dover essere imputate. Non sono loro a interessare la vicenda, ma le persone, i fatti che concernono queste persone: né le idee dei genitori, né quelle degli psicologi, degli assistenti sociali, dei giudici… e neanche le mie. A questa sentenza, invece, così pregna di idee (di psicologia) sembra adattarsi la formula di Nietzsche: «Non ci sono fatti, solo interpretazioni». Ma è chiaro che dobbiamo andare anche oltre Nietzsche, se vogliamo essere realisti, e dire che nella realtà, poi, contano solo i fatti: anche le interpretazioni contano come fatti.
La la vita sociale della natura
A rigor di logica, sul piano pedagogico, i fatti di questa famiglia sono costituiti dalla quotidiana dedizione di genitori scrupolosi e bambini che svolgono una vita sociale che non sembra inadeguata ai tempi che corrono, alla comunità e al territorio in cui sono inseriti, in cui le loro capacità relazionali sembrano svilupparsi quotidianamente nel rapporto con la natura e nel loro stesso focolare. Rapporto? Rapporto con la natura? Queste espressioni sono generiche. Andrebbero meglio circoscritte. Parliamo di esperienze concrete che istruiscono questi bambini di determinati contenuti e modi di essere, momenti empirici e pragmatici che essi assimilano in quanto corpi viventi (o meglio sarebbe dire vissuti) e non in quanto astratti e vuoti soggetti di diritto: esperienze vive che non sono limitate al gesto di «abbracciare un albero» o accendere il «fuoco nel camino» insieme al padre (atto che per Bachelard, per esempio, costituisce un vero complesso pedagogico, perché si gioca sul piano della trasmissione dei saperi pratici e che egli definisce «complesso di Prometeo», una sorta di «complesso di Edipo intellettuale»; ne ho parlato in uno studio per la rivista francese Penser l’éducation, alcuni anni fa, Regards transversaux sur le « complexe de Prométhée ». Technocentrisme, instance institutionnelle et éducation); esperienze la cui pluralità di elementi sociali implicata è una sola cosa con la quotidiana dedizione alla cura di animali e cose (naturali e artificiali, se questa distinzione non è di troppo) e con la quotidiana vita sociale nella comunità. Sono fatti questi che ne indicano altri, che nella sentenza non sono presi in considerazione. Ma sono fatti anche ciò che nella sentenza si afferma e ciò che non si afferma. È un fatto, ad esempio, che nella sentenza non si illustrino esempi concreti di come i genitori avrebbero «abbandonato», «isolato», lasciato i figli «privi di istruzione», tenuti separati da rapporti fra pari: in una parola, segregati! Momenti in cui, insomma, sia chiaro in che senso tutto ciò sarebbe palesemente avvenuto e i genitori, di conseguenza, avrebbero ‘violato’ la loro «integrità fisica e morale», assunto comportamenti indiziari di «negligenza genitoriale» che possono comportare «gravi e pregiudiziali rischi» e «conseguenze psicologiche e educative» per i loro figli. Se sommiamo tutte queste accuse, infatti, ne deriviamo che questi bambini sono stati del tutto privati di ogni contatto con il mondo esterno, privati non solo della luce proveniente dall’energia elettrica delle grandi società – poiché la famiglia si serviva di pannelli fotovoltaici – e dal calore di buoni termosifoni in ghisa, allacciati alle grandi società del gas, rimpiazzati da camino e cucina economica: a essi è stata soppressa anche la luce del giorno, ancorché il suo calore.
Ho affermato che, proprio in virtù della quotidiana vita in un contesto da piccolo paese immerso nella natura, l’educazione impartita dai genitori a questi figli risulta ricca di elementi di socialità e che il rapporto genuino che essi stringono con la natura rafforza non solo la loro integrazione sociale ma anche la vita sociale della comunità in cui sono inseriti. Questa famiglia salvaguarda, ho sostenuto e ripeto, ciò che con molta evidenza nella società di oggi si perde facilmente. Forse conviene sottolineare che questo punto di vista non è proprio quello di Rousseau, citato dallo stesso ministro Nordio e da chi, pur esente da motivi politici, vede in questa vicenda una specie di aut-aut: o natura o società, o comunque un conflitto fra vita di campagna e vita in città (identificando in quest’ultima la vita sociale, ancorché una vaga visione della sicurezza, della salute e dell’igiene). Tocca dunque ribadire che la vita quotidiana a contatto con la natura favorisce la formazione di comportamenti genuinamente socievoli in virtù di condizioni esistenziali che essa richiede e impone e che non si presentano in una quotidianità imbrattata dai ritmi della vita urbanizzata. Non c’è da una parte la società e dall’altra la natura: c’è la Natura e, in essa, la società, in cui il rapporto con la natura può essere mediato da non pochi modelli educativi o diseducativi. Ne consegue che non c’è società senza la natura: mentre, di fatto, la natura potrebbe sussistere lo stesso senza la società (e su ciò potremmo chiaramente aprire un capitolo a parte). Se questa è una ideologia, allora chi ne è persuaso scagli per primo contro questa famiglia i suoi tomi di giurisprudenza, di psicologia e di sociologia. Sta di fatto, che la società, o meglio i suoi membri effettivi, gli esseri umani, godono sempre pienamente dei benefici che procura un rapporto genuino con la natura, mentre non possono che patire disagi se con essa vivono un rapporto malato.
Entro una cornice del genere, si comprenderà meglio perché le idee della madre (di cui alcuni maldestri, lapidari e poco eleganti commentatori hanno pensato di far bene a citare affermazioni contenute in alcuni video e interviste – ragione per cui io ho citato un corso della giudice Angrisano, tenuto online), non dovrebbero essere prese in considerazione, né rispetto al factum dell’educazione dei suoi figli, né soprattutto rispetto al factum delle imputazioni ufficiali, poiché questa madre non solo ha delle idee ma, come tutte le madri, per chi non lo avesse ancora compreso, ha anche leidei diritti: e non solo in quanto madre, naturale, a cui spettano i diritti di filiazione, ma anche in quanto persona: diritti tutti che le sono riconosciuti indipendentemente dalle sue idee e convinzioni, dalla nostra Costituzione e dalle restanti convenzioni internazionali, fra cui quelle stesse che la sentenza ha menzionato contro le sue presunte «violazioni» e a tutela dei diritti dei suoi figli: le quali violazioni, si è accennato, sono imputate genericamente e senza distinzioni a entrambi i genitori.
Ora, se questi genitori, che già subiscono le imputazioni dei giudici, si vuole fustigarli anche per le loro idee, nessuno potrà impedirlo. Viceversa, da un giudice non ci si aspetta altro che una oggettività tale per cui le sue convinzioni e idee personali non influenzino il decorso della Legge! Si badi bene: non possiamo chiedere ai comuni mortali la medesima oggettività che invece esigiamo dai giudici, se non vogliamo che gli stessi imputati e tutti insomma si facciano loro stessi giudici, e giudici dei giudici. Ma allorché una sentenza sembra essere segnata da una «soggettività» (come ho sostenuto nel mio precedente articolo), è logico che diventi non solo giusto ma anche costruttivo giudicare criticamente il giudizio dei giudici.
Nota bene: fobia scolastica e fobia sociale
La sentenza ha evocato nell’immaginario pubblico anche gli scenari reali delle scuole italiane, che sono zeppe di problemi riguardanti le capacità relazionali e i diversi disagi dei minori. Uno di questi è ad esempio la “fobia scolastica” che, dagli anni Settanta, almeno in qualche paese, è considerata una problematica urgente della scuola, su cui si adottano pratiche che passano per consigli interdisciplinari e che, oltretutto, valorizzano l’istruzione parentale: in due parole, quando una équipe (che si suppone adeguatamente interdisciplinare e deontologicamente corretta) ha gli elementi per diagnosticare un disagio proveniente dai rapporti con i pari o in genere con le altre figure della scuola, si cercherà in tutti i modi di garantire la continuità didattica ma soprattutto di proteggere i minori dai climi scolastici che sono alla base dei loro disagi. Come si può intuire, è un processo all’inverso, che rivela una contraddizione dentro la scuola (e nella società di cui è parte), se la scuola stessa deve giungere alla decisione di allontanare il minore da sé stessa.
Nell’ultimo quarto di secolo, ho avuto a che fare con non pochi casi di questo tipo: alcuni aspetti critici sono documentai in alcuni studi empirici pubblicati su un paio di riviste specializzate nel settore. Parliamo sempre di minori e di minori con seri problemi in famiglia e di inserimento nella scuola e inseriti già in un più ampio contesto socio-educativo destinato a minori con problematiche diverse. In sostanza, in questi studi, pubblicati in lingua francese (Radu: Refus de l’école par l’enfant ou refus de l’enfant par l’école? La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 62(2), 55-65 e Phobie scolaire : se fier ou ne pas se fier à l’école? Un dilemme socio-existentiel de la société médico-scolarisée in Scholé: rivista di educazione e studi culturali : LVII, 2, 2019, 152-162), affronto il fenomeno dell’adattamento scolastico sia dal punto di vista del minore sia dal punto di vista dell’adulto. Detto per sommi capi, mostro come determinati atteggiamenti di rifiuto della scolarizzazione pubblica costituiscono perlopiù una reazione logica a un sistema non adeguatamente attrezzato per soddisfare tutte le reali esigenze ed aspettative delle famiglie dei nostri giorni. C’è una fobia sociale che deriva dalla percezione di minacce provenienti dai climi sociali in cui si vive, non una generale paura della società, bensì di specifici ambienti e modi di concepire la stessa vita sociale. Se per i minori che di fatto vivono la quotidianità di una scuola, il problema è circoscritto alla situazione particolare della propria scuola (il rapporto con i pari, con i docenti e la comunità scolastica nel suo insieme), per i loro genitori si traduce in una preoccupazione riguardante la condizione del sistema di istruzione, cioè le garanzie che esso offre per il futuro e l’inserimento sociale dei loro figli. In altre parole, le condizioni imposte da una società che certo non si risparmia nel produrre e riprodurre serissimi problemi nelle scuole e fuori, che disattende le richieste concrete dei genitori al riguardo dell’istruzione e dell’educazione dei loro figli, rendono, in generale ancora più auspicabile un’educazione quanto più possibile a contatto con la natura e lontana dai climi scolastici che sono all’origine stessa delle proprie delusioni. Certo, non per questo dovremmo prendercela con la scuola in generale, visto che dentro ci lavorano centinaia di migliaia di docenti, molti dei quali, loro stesso delusi e per non poche ragioni, anche professionali; ma semmai con il sistema politico che l’ha ridotta al rango di mera ‘agenzia sociale’ o ‘azienda formativa’, generando le condizioni ottimali per l’adesione, da parte di sempre più numerosi genitori, alla privatizzazione dell’istruzione, all’offerta privata, sia mandando i figli in istituti privati, sia mediante i percorsi di istruzione parentale.
La Legge contro la Legge
Nello stesso contesto cercavo di evidenziare la funzione di un certo uso del linguaggio. L’aporia di fatti e il surplus di astratte teorie di psicologia sembrano evocare un cortocircuito nella scelta delle forme più appropriate al caso e la Legge sembra diventare una questione linguistica, le parole, le formule astratte, i tecnicismi, azioni, come si direbbe in una certa filosofia dell’attivismo di matrice idealistica (alla Fichte e alla Gentile, per intendersi). Certo, azioni non rivoluzionarie, bensì reazionarie. Perché? Perché le rivoluzioni implicano un certo investimento dell’humanitas verso l’humanitas: e questo si applica – almeno per me… e Piero Calamandrei – anche ai giudici. Diciamolo con parole semplici, da un’altra angolazione: nessuna sentenza di un tribunale si presta a critica finché essa riflette un sentimento di giustizia che concilia in un solo atto il diritto e il buonsenso, perché il primo non ha senso senza il secondo, i principi del diritto naturale e del diritto positivo, a cui il primo fa da orizzonte come originario criterio da cui sono imprenscindibili tutti i diritti civili e sociali, della persona, della famiglia e della communitas. Tutto ciò, se non si è capito, ha un valore sociale e politico inestimabile, valore che va ben oltre le nostre posizioni di principio perché deriva da una attualità che, per quanto, possa sembrare – appunto – trasformata e alienata dalla sua stessa storia e dalle sue tradizioni a causa delle trasformazioni tecniche subentrate nei secoli e soprattutto di quelle dell’ultimo, ne è ancora profondamente pregna. Ma proprio in ciò la Legge stessa – con l’iniziale maiuscola, insomma – che è in sé un fatto storico, sociale e politico, si rivela anche come un fatto esistenziale: il rapporto vivente del legislatore in carne e ossa ai codici del diritto e alle legislazioni che servono da guida a ogni caso specifico con cui si confronta. La Legge non è mai indiscutibile: ma non perché ciascuno è libero di crederla tale, bensì perché i suoi stessi rappresentanti devono mettersi in discussione per coglierne lo spirito con il buonsenso, virtù che cresce e si coltiva nello studio e nell’esperienza (in questo caso nell’esperienza stessa con la Legge, in quanto legislatori) e sono forse i primi ad essere a rischio di errore: di errore di fronte alla Legge.
Ora, per ritornare all’attualità, i corpi legislativi contemporanei con cui i giudici si confrontano oggi, salvaguardano non solo la natura intesa come ambiente, ma anche la naturale espressione e il naturale sviluppo della personalità, principi impliciti nelle medesime convenzioni menzionate nei riferimenti legislativi della nota sentenza. Parliamo di ordinamenti legislativi che fanno tesoro della tradizione del diritto naturale, della ius naturalis che, a rigor di logica, precede il diritto civile e che anzi fa da sfondo, come si accennato, alla storia stessa del diritto. Qui, insomma, non c’è un conflitto fra genitori e figli in cui questi ultimi risultino violati in qualche modo nella loro integrità fisica e morale, ma un conflitto di interpretazione della legge. Se non si percepisce una indebita dicotomia fra modi diversi di concepire società e natura, fra una visione poco naturalista (se non anti-naturalista) implicita nella visione (personale?) dei giudici e una visione iper-naturalista attribuibile ai genitori, c’è senza dubbio un conflitto del diritto contro il diritto, dello Stato contro se stesso, della Legge contro la Legge. Solo che questo conflitto è tutto interno a chi la Legge la rappresenta e la applica direttamente, per il ruolo che ricopre nella formulazione oggettiva del giudizio e non in virtù della toga che indossa: toga che, appunto, veste un giudice, non uno psicologo.
Lo stato entra in conflitto con se stesso, perché mentre cerca di tutelare i diritti dei minori contro eventuali violazioni da parte dei loro genitori, rischia lui stesso di violarli in quanto stato! Rischia di violare i diritti della persona non solo dei minori, ma anche dei genitori. Inoltre, se è vero che diamo senso e significato ai diritti sociali e civili, al valore della famiglia come originario focolare, habitat naturale per la crescita dei suoi membri, se per il buonsenso, per la letteratura pedagogica e per la stessa giurisprudenza, la famiglia è intesa come una sorta di prima istituzione educativa, lo stato rischia di violare quelli che si sono voluti chiamare i diritti della famiglia. Ora, nella misura in cui lo Stato interviene e interferisce nella vita della famiglia deve farlo non solo garantendo la tutela dei minori nei confronti dei loro genitori e di altri soggetti esterni, ma anche nei confronti di se stesso, delle proprie prerogative, delle pratiche e delle procedure adottate da chi rappresenta la Legge. Lo stato deve farsi garante oggettivo dell’integrità totale della persona in tutte le sue condizioni e manifestazioni, guidato da un principio immateriale di non ingerenza. Al riguardo delle eventuali contraddizioni con cui la Legge può avere a che fare, citerei, per questo caso, proprio l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), menzionato nella stessa sentenza fra i diversi riferimenti legislativi (con l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE a cui è giuridicamente correlato), certo a tutela de diritti dei loro figli ma contro i loro genitori (che hanno ugualmente dei diritti). Questo articolo ha per titolo «Diritto al rispetto della vita privata e familiare»:
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Senza dubbio, un tribunale per i minorenni è costituito da figure qualificate per fare il loro lavoro, da cui dipende de jure e de facto la sorte dei minori e anche il senso e il significato che bisogna dare a parole e formule altrimenti vuote come ‘diritti dei minori’, ‘tutela dei minori’ e simili. Nel problema esistenziale implicito nella quotidianità dei giudici, c’è anche un bella questione linguistica caratterizza da districare. In sostanza, in ogni atto giuridico, dei tanti che costellano la vita quotidiana di una società, fino a che punto è possibile capire se le tutela dei diritti di una persona tutela davvero la persona in carne e ossa? Detto altrimenti, se si tutela più l’idea della persona o l’esistenza in carne e ossa della persona. Siamo sempre di fronte al dilemma dell’esistenza come fatto e interpretazione. È difficile capire se o quando i linguaggi giuridici sono davvero in sintonia con la condizione reale degli esseri umani verso cui si rivolgono concretamente, in termini di tutela, se i principi leciti e legittimi sanciti da ordinamenti legislativi conciliano con costumi, tradizioni e un pluralismo di culture di cui l’Italia è una sorta di madrepatria e che la nostra costituzione tutela, appunto, da diverse angolazioni – certo non solo attraverso l’articolo 2 della Costituzione. Ma, a prescindere, nella viva realtà dei nostri giorni, quando applaudiamo e esultiamo per una sentenza che ha portato giustizia a una persona, a una famiglia, a più persone, non è forse perché non si percepisce alcun conflitto fra fatti e interpretazioni? E non stiamo forse celebrando anche il buon operato dei giudici e non perché hanno fatto ciò che piace a noi ma perché percepiamo, in un solo atto, il buonsenso, la perspicacia, la sagacia di persone che, dentro la toga, hanno valutato l’humanitas e i fatti secondo ragione (l’altro elemento senza cui nessuna ordine giuridico sarebbe possibile), rivelando che la natura stessa della Legge, la sua implicita ratio, che è anche morale, è conforme a dei principi impliciti nell’humanitas (nel bene e nel male): che, insomma il de legibus e il de rerum natura camminano sempre insieme nella retta via della giustizia. In tutte le circostanze, dalle più alle meno gravi, si tratta sempre di adattare gli ordinamenti ai vissuti reali delle persone, di cui i linguaggi giuridici sono atti a interpretare gesti, azioni, scelte di vita e professionali, comportamenti non necessariamente consapevoli, modi di vivere e di concepire la vita stessa. Quando la lex trova un equilibrio, una sintonia con l’humanitas che ogni caso esprime, anche nelle peggiori situazioni, senza dubbio, non troverà difficoltà a fare il suo corso e noi avremmo poco quanto niente da ridire neanche contro la massima pena e la peggiore condanna che dei giudici possano emettere, bensì, semmai solo accodarci a un motivo classico e pertanto sempre valido perché in qualche modo riflette il buonsenso implicito nella Legge stessa: dura lex sed lex!
Secoli e secoli di teorie e pratiche pedagogiche nell’evoluzione delle società e delle civiltà hanno anticipato le più moderne scienze psicologiche, secoli e secoli di filosofia hanno preparato il terreno alle più audaci visioni, concezioni e teorie del diritto, dello stato, del governo, del controllo, della punizione, del castigo, della correzione. I linguaggi contano sempre, in ogni ambito, figurarsi quelli della giurisprudenza che si applicano ai casi concreti. Ci sono problemi di linguaggio nell’interazione fra i garanti della legge e i destinatari dei loro atti legislativi e giuridici: ma questa difficoltà è tipica delle odierne maniere di comunicare. Non è solo un problema di competenze, ma di capacità di interazione con la diversità, di modalità di comunicare che favoriscono muri più che ponti, rivelano sordità più che ascolto. Non è solo un problema di modelli culturali contrapposti (come è stato proposto da qualcuno che ha letto criticamente il mio contributo, su Micromega, una rivista per tutti e per nessuno, per parafrasare Nietzsche), perché di qualunque modello si parli, sono sempre le persone in carne e ossa a interessare, realtà viventi, soggette – sin dalla nascita e proprio perché non c’è separazione reale fra natura e società, ma ideologie che le separano idealmente e pratiche che ne conseguono – alla pressione di una pluralità di modelli. La tutela dei diritti deve essere tutela delle persone, altrimenti che tutela è?
Oggi, che migliaia di famiglie, passando per modalità di applicazione delle leggi particolarmente specializzate, quindi ‘culturalmente’ evolute, non hanno e non avranno la possibilità di ricongiungersi, oggi che le politiche sociali hanno difficoltà sul piano della quantità e della qualità e che un caso come questo solleva un tal dibattito, in tutto ciò non si vedono davvero i tratti di una materializzazione serena della tutela delle persone in carne e ossa, almeno non più di quanto non si veda, come cerco di sostenere già nel mio primo intervento, un conflitto di interpretazione della Legge, delle leggi.
Ma a questo punto, da filosofi, da pedagogisti, da psicologici, da studiosi e insegnanti di scienze umane e sociali, è forse meglio tacere? Lasciando la Legge, le leggi, ai legislatori?
E le persone?
Due genitori e tre bambini sono separati, come è in sorte ad altri genitori e figli (per motivazioni che possono essere tanto svariate, ma la cui varietà è sintetizzata in leggi particolari e leggi universali).
Ma anche i legislatori sono persone (con i medesimi diritti delle persone che giudicano), perché sono esseri umani e se tutti gli esseri umani sono persone, anche loro lo sono. Per questo dobbiamo tutelare anche loro come tuteliamo tutte le persone. Ma se sono davvero persone in carne e ossa – e se la persona, dopotutto, non è solo carne e ossa, ma anche qualcos’altro (emozioni, istinti, intelligenza, volontà, passioni, vita sociale e culturale, bisogni, desideri, primari secondari terziari, naturali, spontanei, indotti ecc.) – tutto ciò, certo, un sillogismo aristotelico non basterà a confermarlo: bisognerà dimostrarlo nell’atto pratico. In questo, lo statuto sociale non è sufficiente a infirmare la benché minima differenza fra giudici e imputati: entrambi sono condannati a dimostrare di essere persone in carne ed ossa, o meglio, in sentimenti e ragioni. Se minimamente c’è armonia su questo piano, come si è già accennato, c’è rispettabile giustizia o, il che è lo stesso, risarcimento morale proporzionato a un’intollerabile ingiustizia. Equilibrio di giustizia naturale e positiva. Legge.
Post Scriptum: la legge ai legislatori e ai profani i dubbi
Alla conferenza della Associazione Nazionale Magistrati Abruzzo, il 3 dicembre, la giudice Angrisano ha affermato:
L’occhio con cui noi decidiamo questioni di diritto è quello di quei diritti che a tutti i minori sono garantiti a partire, se non vogliamo fare riferimento soltanto all’ordinamento nazionale, dalla Convenzione dell’Onu del 1989, che ha un articolo, il 29, che indica in modo estremamente chiaro i limiti della libertà educativa genitoriale nei confronti dei diritti dei loro figli. […] Noi abbiamo applicato delle regole giuridiche dopo aver fatto dei tentativi di un bilanciamento tra interessi e diritti sempre volto nell’ottica degli interessi del minore, quindi cercando la collaborazione dei genitori perché loro stessi riescano ad attuare quei diritti […] Se questa collaborazione viene, se la disponibilità di migliorare c’è, si cerca di trarre la via che è quella più vicina a quel diritto principale, universale che è quello del bambino alla felicità, che prevederebbe il poter vivere serenamente con i suoi diritti garantiti all’interno della sua famiglia di origine”.
Riportiamo di seguito l’art. 29, evidenziando in neretto qualche passo, su cui il lettore può comodamente riflettere, comparandoli con le sopraddette affermazioni e con le accuse reali attribuite ai genitori, se a questi bambini non stati garantiti i diritti «all’interno della [loro] famiglia di origine»:
1. Gli Stati Parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutte le loro potenzialità;
b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei princìpi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i princìpi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Antonio Fiscarelli, ricercatore e docente di Filosofia, Storia e Scienze umane, ha pubblicato articoli in riviste italiane e francesi – riguardanti in particolare la scuola e l’educazione – ed è autore di diversi libri
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