
Cittadinanza iure sanguinis a discendenti di cittadino italiano nato nel 1895
Progetto Melting Pot Europa - Monday, December 22, 2025Il Tribunale di Potenza accoglie il ricorso presentato da cittadini argentini, discendenti da avo italiano, nato nel 1895, prima dell’avvento della Costituzione.
Il Giudice, in primis ha riconosciuto il corretto deposito delle allegazioni comprovanti l’albero genealogico, ritenendo validamente accertati i passaggi generazionali e la linea di discendenza italiana dal loro capostipite.
In seguito, pur non ritendo i termini di 730 giorni per la durata dei procedimenti in materia di cittadinanza come condizione di procedibilità della domanda, ha statuito che, tuttavia: “quand’anche i ricorrenti non abbiano in concreto provato (sebbene abbiano allegato) di aver agito in via amministrativa proponendo la domanda dinanzi al competente consolato di appartenenza, la lesione dell’interesse vantato può ritenersi provata dal fatto notorio che gli uffici amministrativi del consolato del paese di residenza dei richiedenti istruiscono ed evadono le richieste di cittadinanza con ritardi ingiustificabili superiori ai 5/10 anni. Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi sussistente l’interesse e la legittimazione ad agire dei ricorrenti.”
Nel merito, richiamando le SS.UU. della S.C. che con le cd. “sentenze gemelle” nn. 25317 e 25318/22 hanno fissato i principi grazie ai quali ha risolto la controversa questione del riconoscimento della cittadinanza italiana a persone destinatarie della “grande naturalizzazione brasiliana”, consistenti:
- Nel fatto che a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva;
- Che i principi costituzionali, sopravvenuti alla l’istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, applicati al concetto di cittadinanza italiana persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintendono, “per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all’epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera [.. ]senza che l’aver stabilito all’estero la residenza, o anche l’aver stabilizzato all’estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole [..]a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”;
- Che il diritto alla cittadinanza, pur potendosi perdere per rinuncia, essa dovrà sempre essere “volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita”.
Sulla base di tanto, il Tribunale di Potenza riconosceva cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita i due ricorrenti ed i tre figli minori, condannando alle spese l’amministrazione contumace.
Tribunale di Potenza, sentenza del 19 novembre 2025Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento.