Cittadinanza iure sanguinis a discendenti di cittadino italiano nato nel 1895
Il Tribunale di Potenza accoglie il ricorso presentato da cittadini argentini,
discendenti da avo italiano, nato nel 1895, prima dell’avvento della
Costituzione.
Il Giudice, in primis ha riconosciuto il corretto deposito delle allegazioni
comprovanti l’albero genealogico, ritenendo validamente accertati i passaggi
generazionali e la linea di discendenza italiana dal loro capostipite.
In seguito, pur non ritendo i termini di 730 giorni per la durata dei
procedimenti in materia di cittadinanza come condizione di procedibilità della
domanda, ha statuito che, tuttavia: “quand’anche i ricorrenti non abbiano in
concreto provato (sebbene abbiano allegato) di aver agito in via amministrativa
proponendo la domanda dinanzi al competente consolato di appartenenza, la
lesione dell’interesse vantato può ritenersi provata dal fatto notorio che gli
uffici amministrativi del consolato del paese di residenza dei richiedenti
istruiscono ed evadono le richieste di cittadinanza con ritardi ingiustificabili
superiori ai 5/10 anni. Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi sussistente
l’interesse e la legittimazione ad agire dei ricorrenti.”
Nel merito, richiamando le SS.UU. della S.C. che con le cd. “sentenze gemelle”
nn. 25317 e 25318/22 hanno fissato i principi grazie ai quali ha risolto la
controversa questione del riconoscimento della cittadinanza italiana a persone
destinatarie della “grande naturalizzazione brasiliana”, consistenti:
* Nel fatto che a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta
provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe
alla controparte la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva;
* Che i principi costituzionali, sopravvenuti alla l’istituto della perdita
della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
legge n. 555 del 1912, applicati al concetto di cittadinanza italiana persa
da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintendono,
“per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti,
che si accerti il compimento, da parte della persona all’epoca emigrata, di
un atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza
straniera [.. ]senza che l’aver stabilito all’estero la residenza, o anche
l’aver stabilizzato all’estero la propria condizione di vita, possa
considerarsi bastevole [..]a integrare la fattispecie estintiva dello status
per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”;
* Che il diritto alla cittadinanza, pur potendosi perdere per rinuncia, essa
dovrà sempre essere “volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà
individuale, e quindi mai per rinunzia tacita”.
Sulla base di tanto, il Tribunale di Potenza riconosceva cittadini italiani iure
sanguinis dalla nascita i due ricorrenti ed i tre figli minori, condannando alle
spese l’amministrazione contumace.
Tribunale di Potenza, sentenza del 19 novembre 2025
Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni sul riconoscimento della cittadinanza italiana