LEGGE 104 : INTERESSANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUI TURNI NOTTURNI
VOLENTIERI PUBBLICHIAMO L’ARTICOLO DI VITO TOTIRE PORTAVOCE DELLA RETE
NAZIONALE LAVORO SICURO DI CUI IL SI COBAS NE E’ PARTE INTEGRANTE.
QUESTA SENTENZA RIGUARDA MILIONI DI PERSONE CHE HANNO FAMILIARI CON L’HANDICAP
TRA CUI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI LAVORATORI CHE SI VEDONO RIFIUTATI, DALLE
AZIENDE, LE RICHIESTE INERENTI IL COMMA 1 DELL’ART 3 DELLA LEGGE 104.
UN ELEMENTO RAFFORZATIVO PER I LAVORATORI( CHE DI QUESTI TEMPI E’ ORO) E PER LE
BATTAGLIE DEL SI COBAS SUI LUOGHI DI LAVORO.
BUONA LETTURA.
SI COBAS NAZIONALE
di Vito Totire (*)
La Cassazione sui permessi per assistenza a congiunti: sentenza 20229
del 16.6.2026
La Cassazione ha ribadito un orientamento già affermato da altri organi di
giudizio a proposito della gestione dei permessi previsti dalla legge 104. In
questo caso già in primo e secondo grado la magistratura aveva riconosciuto il
diritto del lavoratore ad essere esonerato dai turni di notte per poter
assistere una persona di famiglia a cui erano state riconosciute le prerogative
dell’articolo 3 – comma 1 – della legge 104 del 1992.
Saggia decisione quella ribadita dalla Cassazione che dunque non limita il
diritto ai casi di cui all’articolo 3 comma 3, che prevedono il riconoscimento
di particolare gravità. Il diritto all’esonero, dice la Cassazione, si estende
anche all’esonero dalla reperibilità. L’insistenza del datore di lavoro – in
questo caso Mercitalia – evidenzia una sorta di grave “analfabetismo
imprenditoriale” quantomeno in materia di ergonomia e di prevenzione del
distress lavorativo. I princìpi che il datore di lavoro deve rispettare spesso
rimangono lettera morta e sistematicamente vengono disconosciuti quando al
mancato rispetto di questi princìpi non è associata chiaramente una sanzione
economica o penale.
La legge 104, a nostro avviso, viene spesso gestita dalle commissioni sanitarie
con una particolare rigidità per quel che riguarda il confine tra comma 1 e
comma 3 dell’articolo tre. Le condizioni del comma 3 dovrebbero essere più
ampiamente riconosciute al lavoratore anche se questi ha una invalidità civile o
professionale con percentuali “basse” cioè non particolarmente alte. Spesso
accade che il lavoratore al quale la commissione medica Inps o Ausl ha
disconosciuto il riconoscimento delle condizioni di cui al comma 3 ottenga
questo riconoscimento con un ricorso al tribunale, previa valutazione di una
consulenza tecnica d’ufficio. Ma è tutta fatica e distress in più e non tutti,
pur avendone diritto, decidono di “andare in tribunale”. Questo significa che
anche tra operatori particolarmente esperti non vi è una grande uanimità di
vedute e di valutazioni sul rapporto tra valutazione clinica e diritto ai
permessi. I permessi previsti dal comma 3 e non concessi nell’ambito del comma 1
sarebbero invece molto utili in casi di distress, burnout, mobbing, dei postumi
di malattie professionali e in tante altre condizioni di sovraccarico
lavorativo. Un recentissimo studio (PLOS ONE) evidenzia in lavoratori del
comparto impiegatizio una alta incidenza di errori di pomeriggio e in
particolare il venerdì pomeriggio a conferma dell’ipotesi che l’accorciamento
della settimana lavorativa (per tutti e non solo per gli aventi diritto alla
legge 104) potrebbe persino aumentare la produttività; lo precisiamo pur se non
è il nostro obiettivo che è invece quello di tutelare la salute, ma quello
studio merita di essere citato.
Perché parliamo di analfabetismo imprenditoriale? Perché al di là della giusta
interpretazione data dai giudici (in ben tre gradi) sul comma 1 dell’articolo 3
della legge 104, il datore di lavoro dovrebbe includere nella sua biblioteca la
«GUIDA EUROPEA SULLO STRESS LAVORATIVO» del 1999; possiamo inviarla, su cortese
richiesta anche a Mercitalia.
Senza “scomodare” tribunali di primo e secondo grado (di Bologna) e
Cassazione, si dovrebbe prendere atto della chiara indicazione della
suddetta Guida secondo cui il datore di lavoro deve tenere conto dei carichi
sociali e familiari del lavoratore; per non parlare di quanto chiaramente
disposto dallo stesso decreto 81/2008 secondo cui nell’affidare i compiti al
singolo lavoratore occorre tenere conto della sua salute e della sua sicurezza.
Quale sicurezza psicologica può avere il lavoratore/caregiver che fa il turno di
notte lasciando a casa un familiare che potrebbe avere bisogno, anche
improvvisamente, di supporto e aiuto? Non costituisce, questa condizione, uno
stato di allerta, di preoccupazione, di “nervosismo” potenzialmente foriera di
“distrazioni” e incidenti da interpretare a posteriori con la tesi
mistificatrice del cosiddetto «errore umano»?
E’ ovvio che il tema che stiamo affrontando è solo la punta dell’iceberg. Il
lavoro notturno – sia per chi ha anche ruolo di caregiver sia per chi, in un
dato momento della sua vita, non ha questo ruolo – è nocivo per tutti, fino ad
essere stato classificato 2 A dalla IARC (possibile cancerogeno).
Qui si apre un discorso più generale che esula dalla “interpretazione” della
legge 104 e che dobbiamo affrontare con urgenza ovunque ma anche per la
organizzazione del lavoro di MERCITALIA che da questo punto di vista – lungi dal
rappresentare “il migliore dei mondi possibili” – necessita di una robusta
riorganizzazione ergonomica non facile nei casi in cui il datore di lavoro si
crogiola appunto in un’inveterata tendenza all’ analfabetismo in materia di
ergonomia e di sicurezza .
Il nome dell’azienda (Mercitalia) non induca datori di lavoro e dirigenti a
ritenere che tutto – compresa la salute dei lavoratori e delle lavoratrici –
possa essere ridotto a merce.
(*) Vito Totire è portavoce della «Rete Nazionale Lavoro Sicuro»
PS: non abbiamo molta dimestichezza e confidenza con i magistrati ma dobbiamo
esprimere solidarietà a quei giudici di Cassazione che col caldo che fa
(indossano anche una pelliccia di ermellino) sono costretti a pronunciarsi su
quesiti che qualunque persona di buon senso eviterebbe di fare senza “intasare”
i tribunali. Ci riferiamo a quel caso (stavolta non si tratta di Mercitalia) in
cui il datore di lavoro dopo aver fatto pedinare un lavoratore (è legale?) che
fruiva della legge 104 ha dimostrato grazie al lavoro dei suoi investigatori che
l’astuto lavoratore si recava ogni tanto in un supermercato; la Cassazione ha
dovuto spiegare a chi “non ci arrivava sa solo” che assistere un familiare non
significa stare attaccato al suo capezzale.
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