Politiche migratorie e diritto penale. Note dopo l’assoluzione di quattro presunti scafisti(disegno di rosa battaglia)
Dopo diciassette mesi di detenzione il Tribunale di Napoli ha assolto quattro
giovani migranti dall’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Le storie di S., A., K. e I. si intrecciano nel luglio 2024, quando la nave
dell’Ong Ocean Viking recupera due imbarcazioni partite dalle coste libiche, in
area Sar (ricerca e soccorso) e le conduce al porto di Napoli.
Appena sbarcato il gruppo, prende avvio la consueta ricerca dello “scafista”.
Bastano poche ore e qualche testimonianza raccolta in modo raffazzonato per
individuare i nomi di quattro ragazzi. Così, in una giornata qualsiasi di
luglio, le porte del carcere di Poggioreale si aprono per S., A., K. e I.,
giovani vulnerabili, con un passato migratorio estremamente difficile. Si
trovano in carcere in un paese sconosciuto, di cui non parlano la lingua, dove
nessuno spiega cosa stia accadendo, perché sono è lì e per quanto tempo ci
dovranno restare. Fin dal primo momento i quattro ragazzi vengono senza alcuna
prova associati a un’immaginaria organizzazione dedita al traffico di esseri
umani: passeggero che prende il timone equivale a comandante, che equivale a
scafista, che equivale a membro di una rete criminale internazionale che
trasporta i migranti dalla Libia all’Italia.
Nel corso del processo, durato un anno e mezzo, si sono avvicendati numerosi
testimoni dell’accusa e della difesa, nel tentativo di ricostruire l’intero iter
del viaggio dalla Libia all’Italia. Si è parlato dei lunghi periodi di
detenzione in Libia, delle torture nelle carceri finanziate dall’Europa, delle
minacce della cosiddetta guardia costiera libica. Lo stesso comandante della
Ocean Viking, che aveva soccorso le due imbarcazioni di fortuna su cui
viaggiavano i ragazzi, ha spiegato in aula come gli interventi della guardia
libica metta solo a rischio la vita dei migranti.
Un quadro sempre più nitido ha cominciato a delinearsi, riportando i fatti alla
loro ordinarietà. I quattro ragazzi accusati di aver guidato la barca, che
durante il tragitto si erano scattati selfie ed erano stati ripresi in video e
foto – materiale utilizzato dalla Procura come prova della loro colpevolezza
(del resto chi non si fotograferebbe mentre commette un reato di tale portata…!)
– non erano affatto pericolosi criminali. Erano passeggeri costretti a prendere
il controllo di un barchino alla deriva per tentare di salvare la propria vita e
quella degli altri. Passeggeri che avevano agito in stato di necessità, poiché
in quel momento non potevano fare altro.
Il 5 dicembre, nell’ultima udienza, questa verità tanto evidente quanto
difficile da affermare per le implicazioni politiche che comporta è stata fatta
propria dal pubblico ministero che, accogliendo la ricostruzione della difesa,
ha chiesto l’assoluzione dei quattro imputati poiché il fatto non costituiva
reato. I giudici, riconoscendo la stessa realtà, hanno assolto i ragazzi. È bene
sottolineare che il riconoscimento già in primo grado dello stato di necessità,
che esclude la punibilità del fatto in concreto, rappresenta una decisione quasi
unica. Per quanto sembri ovvio che quattro ventenni spaventati, reduci da una
detenzione in Libia, non appartengano a reti criminali dedite al traffico di
esseri umani, risulta estremamente difficile che quest’evidenza venga affermata
con chiarezza in un’aula di giustizia.
La stessa Giorgia Meloni, d’altronde, all’indomani della strage di Cutro, aveva
affermato in conferenza stampa che si sarebbe impegnata per cercare e perseguire
gli scafisti “su tutto il globo terraqueo”. Una figura, quella dello “scafista”,
evocata come soggetto onnipotente, capace di attraversare confini e regole,
responsabile diretto delle migrazioni verso l’Europa. Una rappresentazione che,
riprodotta nelle aule di giustizia e nel discorso politico, svolge una funzione
precisa: offrire un colpevole individuale a fronte di un fenomeno strutturale.
Lo scafista diventa il capro espiatorio di un sistema che criminalizza la
mobilità anziché interrogarsi sulle sue responsabilità. A partire dagli anni
Novanta, con l’Accordo di Schengen e il Trattato di Maastricht, l’Unione Europea
ha infatti progressivamente rafforzato le frontiere esterne, trasformandosi
nella cosiddetta “fortezza Europa”. Alla libera circolazione interna dei
cittadini ha fatto da contraltare un inasprimento delle politiche di controllo
nei confronti dei cittadini extracomunitari, accompagnato da un ricorso
crescente a misure restrittive della libertà personale. In questo contesto, la
distinzione tra vittima e responsabile tende a dissolversi.
Non sorprende, allora, che in aula risulti così difficile affermare
l’inesistenza dello “scafista” come figura criminale autonoma. Le pronunce
divergenti ne sono una conseguenza diretta. A causa di una decisione dello
stesso Tribunale di Napoli, un altro giovane, J., per esempio, imputato per il
medesimo reato dei quattro ragazzi di cui si parla, è tuttora detenuto nel
carcere di Poggioreale (qui abbiamo raccontato la storia sua e quella di altri
due suoi compagni). Per J. il pm ha richiesto una condanna a otto anni di
reclusione. Storie simili, esiti opposti.
Un dato certo è che nel giudizio sui migranti, anche in tribunale, pesa spesso
più la disposizione di chi ascolta che la consistenza dei fatti che emergono, o
che restano invisibili, nel corso del processo. Il procedimento penale, anziché
costituire uno spazio di accertamento della realtà, si trasforma in un luogo di
conferma di premesse già date, dove alcune narrazioni risultano immediatamente
credibili e altre strutturalmente inattendibili. Eppure appare paradossale una
presunzione di colpevolezza tanto automatica quanto selettiva: chi ha guidato,
anche per pochi istanti, una barca, diventa immediatamente uno trafficante di
uomini; chi ha attraversato la Libia, è stato detenuto arbitrariamente,
torturato o sottoposto a trattamenti inumani, non viene automaticamente
riconosciuto come vittima delle violenze delle frontiere (a dispetto
dell’abbondanza di rapporti di organizzazioni internazionali, pronunce di corti
sovranazionali e innumerevoli testimonianze di migranti, operatori umanitari e
attivisti). La sofferenza, quando è strutturale e sistemica, sembra perdere
valore probatorio.
Questa asimmetria non è casuale, ma riflette una frattura più ampia che
attraversa il mondo reale e il discorso pubblico: una frattura che privilegia la
logica del controllo e della punizione rispetto a quella della protezione e
della responsabilità. In tale cornice, la repressione diventa la risposta
primaria a fenomeni complessi, mentre le cause strutturali delle migrazioni
forzate vengono rimosse o esternalizzate. Da un lato, si finanziano centri di
detenzione in Libia e si normalizzano rapporti con attori responsabili di gravi
violazioni dei diritti umani come il generale Almasri, rimpatriato nonostante un
mandato di cattura della Corte Penale Internazionale; dall’altro, si avverte
come indispensabile l’individuazione di un colpevole immediatamente disponibile,
tra un gruppo di persone che approdano a fatica sulle coste europee.
L’accanimento giudiziario contro l’anello più debole della catena non è un
errore, ma un elemento strutturale. Per mantenere intatta l’architettura delle
politiche migratorie si sacrifica persino la coerenza del diritto penale. Ma se
il processo diventa il luogo in cui si punisce ciò che è politicamente utile
punire, e non ciò che è giuridicamente rilevante, allora non sono soltanto i
migranti a perdere tutela, ma è l’intero sistema di giustizia a rivelare le
proprie crepe più profonde. In questo senso, le assoluzioni non rappresentano
solo la fine di una vicenda individuale, ma un momento di rara frizione in un
meccanismo che, il più delle volte, funziona senza mai interrogarsi davvero sui
propri presupposti. (gea scolavino vella)