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ll caso del PRDC di Corinto
CONFINI, PROTESTE E CORPI LA DETENZIONE AMMINISTRATIVA E LA NECROPOLITICA EUROPEA NEL PRDC DI CORINTO Una raccolta di indagini e voci, nell’ambito di una ricerca sul campo di quattro mesi, racconta il centro di detenzione e pre-allontanamento di Corinto (PRDC/PRO.KE.KA.), uno dei sette istituti di trattenimento amministrativo rivolto agli “stranieri irregolari 1” presenti in Grecia. I centri di detenzione gettano i trattenuti in una condizione in bilico tra, come lo descriverebbe Stefano degli Uberti (2019) 2, l’essere «forzati dentro», intrappolati in una prigione, e allo stesso tempo «lasciati fuori» dalle dinamiche sociali e spaziali, ottemperando alla volontà politica di criminalizzare, escludere e nascondere. Eppure, nonostante i tentativi delle istituzioni di invisibilizzarla, la struttura – per quanto apparentemente impermeabile – interagisce con l’esterno, attraverso le voci che oltrepassano mura e sistemi di sicurezza. La maggior parte dei cittadini locali ignora la sua l’esistenza ma per alcune persone il nome “Corinto” richiama immediatamente il centro di detenzione: Se sei un minimo nel giro, appena si dice Corinto, la prima cosa che le persone ti dicono è il detention center. Comunque, è – insieme ad Amigdalesa – il più grande della Grecia. (Intervista ad una attivista) 1. Un istituito che nasce nella criminalizzazione e si struttura nella lesione dei diritti: Il PRDC di Corinto viene inaugurato nel 2012 insieme ad altre strutture, tra cui Amygdaleza, Paranesti e Xanthi; la decisione si inserisce in un più ampio piano governativo volto ad ampliare gli spazi destinati al “contenimento” della cosiddetta “massa migrante criminalizzata”. I centri di detenzione e pre-allontanamento, gestiti dalla polizia ellenica e istituiti tramite decreto governativo 3 che ne definisce funzioni e quadro giuridico, dovrebbero costituire una misura eccezionale nella “gestione” della migrazione. In realtà, però, in Grecia – come in altri Paesi UE – il ricorso alla detenzione è progressivamente aumentato negli ultimi anni. La legge 4939/2022 4 (Codice dell’asilo) e le direttive più recenti, tra cui la legge 5226/2025, ne hanno ampliano l’uso in nome della “protezione delle frontiere”; una tendenza destinata a rafforzarsi ulteriormente con l’entrata in vigore, nel giugno 2026, del Patto europeo su migrazione e asilo. Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA IN GRECIA VIENE PREVISTO IL CARCERE PER I RICHIEDENTI ASILO IN RIGETTO Analisi della nuova legge che penalizza e criminalizza l'ingresso e il soggiorno nel Paese Giulia Stella Ingallina 22 Ottobre 2025 Una ricerca del 2023 documenta l’attività di queste strutture – cinque situate sulla terraferma e una sull’isola di Kos – per un totale di 3.676 posti disponibili, con la capienza maggiore registrata proprio nel centro di Corinto. Tabella 1 – Fonte: Direzione della polizia ellenica, 18 gennaio 2024. Dal sito AIDA, Place of detention, Greece Oltre all’uso massiccio e improprio del trattenimento, numerose denunce riguardano le condizioni gravemente lesive dei diritti umani in queste strutture. L’indagine invita a interrogarsi sulla necropolitica europea (Mbembe, 2003) 5 e sul ruolo del trattenimento amministrativo come dispositivo aberrante e disumanizzante, prendendo in esame il PRDC di Corinto come caso specifico per far emergere ciò che realmente accade all’interno di queste strutture. Attraverso analisi storico-antropologica, rapporti di ONG, testimonianze e osservazione etnografica, emerge un sistema opaco e degradante, nascosto dalla politica. In queste strutture, scioperi della fame, autolesionismo e suicidi diventano forme estreme di resistenza, in cui il “corpo sofferente del migrante” (Sorgoni, 2022) 6 resta l’unico mezzo di rivendicazione. Intanto, nei contesti in cui sono immersi, si rafforzano l’indifferenza locale, la normalizzazione della violenza istituzionale e l’invisibilizzazione di questi centri. Così, strutture sempre più invisibili all’esterno diventano sempre più brutali per chi le subisce, rivelando la contraddizione di Stati che si proclamano democratici mentre violano sistematicamente i diritti umani. Rapporti e dossier/CPR, Hotspot, CPA GRECIA: GRAVI E PERSISTENTI VIOLAZIONI NEI CENTRI DI DETENZIONE PRE-RIMOZIONE La denuncia al Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle Pene Inumane e Degradanti Ludovica Mancini 11 Febbraio 2025 Il centro di detenzione e pre-allontanamento di Corinto è una struttura composta da otto edifici a due piani, ciascuno con due ali di dormitori comuni per almeno 12 persone, e un solo bagno per piano. La capacità ufficiale è di circa mille persone, ma il numero effettivo varia a seconda degli arrivi e dell’applicazione, spesso irregolare, della legge e del sistema amministrativo-burocratico. I trattenuti sono uomini provenienti principalmente da Paesi che hanno stipulato con la Grecia accordi di rimpatrio o considerati “sicuri” 7, come Albania, Turchia, Bangladesh e India. Attualmente, la Grecia considera la Turchia “paese terzo sicuro” per richiedenti asilo provenienti da Siria, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan e Somalia, comportando per queste persone un ulteriore motivo di respingimento o detenzione pre-rimpatrio. Le testimonianze riportano tempi di detenzione principalmente tra i sei e i diciotto mesi, limite massimo imposto dall’attuale legge. Ufficialmente, le persone detenute dovrebbero essere attinte da un provvedimento di espulsione, ma spesso vengono rinchiusi anche richiedenti asilo appena sbarcati o arrestati prima di poter fare domanda di protezione internazionale; talvolta anche minori, in violazione di principi cardine come quelli sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989. Iniziamo quindi a vedere l’erosione dei diritti, da quello d’asilo alle condizioni di vita a cui le persone detenute sono costrette da anni. 2. Dal 2012 a oggi: denunce continue sulle condizioni del centro Nonostante la struttura operi in una totale opacità e tenti di negare ogni accesso dall’esterno, il PRDC di Corinto è stato al centro di denunce fin dalla sua apertura. Nel 2012, una delegazione europea per i diritti umani 8, testimoniò la presenza di oltre 1.050 detenuti, molti dei quali trattenuti da più di un anno, in condizioni terribili: sovraffollamento, cibo scarso, servizi igienici insufficienti e nessuna assistenza medica. Nel novembre dello stesso anno, una protesta che coinvolse 800 detenuti venne sedata con gas lacrimogeni e azioni di forza. Nel 2013, due detenuti afgani morirono per mancanza di cure 9, e nel 2014 vennero denunciati 10 casi vulnerabili e atti di autolesionismo senza la dovuta assistenza. Quando, sempre nel 2014, il Consiglio Giuridico Greco autorizzò il prolungamento della detenzione oltre i 18 mesi, fu organizzato dai trattenuti un grande sciopero della fame: Oggi, 9 giugno 2014, noi detenuti abbiamo iniziato uno sciopero della fame. Sentiamo un’immensa pressione a causa dei nostri destini sconosciuti. 11 si legge nella loro dichiarazione. Scioperi della fame e rivolte dei detenuti hanno continuato a emergere con frequenza come risposta agli abusi, ma vengono sistematicamente repressi con l’uso della forza, senza produrre alcun miglioramento delle condizioni interne. Nel 2015, il governo Syriza chiuse e svuotò la struttura per poi riaprirla nello stesso anno, rivelando il carattere simbolico e propagandistico dell’intervento, perché non c’è mai stata la volontà di cambiare quest’istituto. Tsipras (leader di Syriza) aveva preso l’impegno di chiuderlo (il centro di detenzione). Solo che cosa ha fatto? improvvisamente apre, e tutti devono andarsene; ci saranno state quattrocento persone, senza soldi, non sanno cosa fare, affamati. Siamo andati a cercarli; molti li abbiamo trovati al porto, sulle panchine. Poi sono andati via perché li avevano portati qua dalle retate, alcuni vivevano in altre città. Dopo però il centro non poteva stare chiuso, c’era il business; quindi, ha riniziato a funzionare poco dopo. (Intervista ad una attivista, cittadina di Corinto) Nel 2016, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) denunciò 12 la predominanza di detenuti marocchini e algerini, seguita, pochi mesi dopo, da pakistani e bengalesi, segnalando una chiara selettività etnica. Tra il 2016 e il 2018, il GCR (Greek Council for Refugees) 13 e altre organizzazioni denunciarono condizioni disastrose: infestazioni, mancanza di acqua calda, celle sporche, malattie e assenza di attività ricreative. Nel 2018 fu introdotto l’uso del cellulare, permettendo una minima connessione con l’esterno, tuttavia, senza sim-card, questa concessione si svuota e rivela un secondo fine: Ci lasciavano i cellulari, tattica efficace per sedarci… così passi tutto il giorno al telefono. (Intervista a Matt Broomfield) 14 Nel 2021, un ragazzo curdo si è suicidato dopo 16 mesi di detenzione, scatenando una protesta violenta e facendo parlare anche i giornali: Ha preso una corda, sì, se l’è messa attorno al collo ed è andato in bagno. L’hanno trovato morto. È successo di sabato, quindi gli unici presenti erano gli agenti di polizia. Dopo i detenuti hanno iniziato una protesta, hanno bruciato tipo metà del centro. (Intervista ad una psicologa che lavorava nel PRDC) Nel 2023, dopo oltre cinque anni di mancate visite ispettive, il CPT ha rilasciato un rapporto 15 sulle “condizioni catastrofiche” del centro, con infestazioni di scarafaggi e cimici e un’epidemia di tubercolosi che ha messo a rischio la salute dei detenuti, come dimostrato dalla morte di un ragazzo per polmonite, avvenuta senza che ricevesse cure mediche. Tra le principali problematiche, i dipendenti denunciano la scarsità di personale, soprattutto medico. Hanno deciso che non servivano tante persone. Quando l’ultima assistente sociale se n’è andata, sono rimasta completamente sola per un anno, la sera non c’era personale. Nemmeno un medico, nessuno voleva lavorare lì; e non sempre c’era un’interprete. Ho dovuto lasciare anche io perché ci facevano contratti addirittura mensili, ogni mese non sapevamo se avremmo avuto lavoro. Il 26 febbraio 2024, trentasei richiedenti asilo egiziani 16 hanno iniziato uno sciopero della fame contro il silenzio e lo stallo delle procedure di asilo, la negligenza medica e le condizioni disumane. Notizie/CPR, Hotspot, CPA GRECIA. SCIOPERO DELLA FAME NEL CENTRO DI DETENZIONE PRE-RIMOZIONE (PRDC) DI CORINTO Condizioni degradanti e negazione dei diritti fondamentali nei PRDC Chiara Spinnicchia 22 Marzo 2024 Secondo quanto riferiscono Solidarity with Migrants, Equal Rights Beyond Borders e Ef.Syne, le proteste sono state violentemente represse 17 dalle autorità, con incursioni, perquisizioni e intimidazioni. Il 20 febbraio, l’Ombudsman 18 ha richiesto il rilascio degli scioperanti, ma l’appello è stato ignorato. Otto detenuti sono stati trasferiti al PRDC di Amygdaleza per indebolire la protesta. Il Border Violence Monitoring Network, nel rapporto “Violence Within State Borders: Greece” 19, denuncia carenze di beni essenziali (tra cui indumenti intimi e farmaci), una situazione alimentare precaria con cibo di pessima qualità, e restrizioni di movimento, con ore di coprifuoco imposte e limitazioni di accesso all’“l’aria aperta”, in una stretta e rigida sorveglianza. Il Mobile Info Team riporta 20 gravi deterioramenti della salute mentale tra i detenuti, con casi di autolesionismo e il suicidio, nascosto ai media, di un ragazzo egiziano. Fotografie degli spazi interni del detention center che mostrano la separazione delle celle tramite sbarre, servizi igienici in pessime condizioni e un particolare dei letti a castello, circondati da lenzuola per creare privacy. Fonte: Detention landscape e Border Violence Monitoring Network Durante la mia permanenza a Corinto, un nuovo sciopero della fame era in corso. Un gruppo di attivisti locali ha organizzato una manifestazione in solidarietà agli scioperanti, e con il tentativo di far sapere in città quanto stava accadendo nel centro. Tuttavia, i cittadini di Corinto non sembrano aver mostrato alcun interesse: molti ignorano l’esistenza stessa del centro di detenzione e persino alcuni residenti delle aree circostanti non sanno cosa accada al suo interno, dimostrando quanto efficace sia stato il processo di invisibilizzazione. 3. Protesta, corpo e confine: uno sguardo antropologico Una protesta è una performance di conflitto (Pellander, Horsti; 2018) 21 in cui i manifestanti rivendicano dignità opponendosi a decisioni e costrizioni. In questo contesto emergono due forme di dissenso: la ribellione dei detenuti, espressa attraverso i loro corpi, e quella solidale dei cittadini, che cercano di amplificarne le voci. Lo sciopero della fame è una strategia estrema in cui il corpo diventa l’unico strumento di rivendicazione politica: il confine lo attraversa e lo trasforma con un processo di embodiment (Vradis et al., 2020) 22, rendendolo mezzo di denuncia della violenza statale. La somatetica (risonanza somatica (Achenbach, 2024) 23 propone il corpo come luogo di lotta contro questa oggettivazione violenta attraverso il rifiuto. Sfidando la comprensione tradizionale di cosa può essere politico, lo sciopero della fame utilizza un gesto di sacrificazione della salute personale in virtù della causa. Si esemplifica così una forma di necropolitica, ovvero il diritto di lasciar morire individui come parte delle politiche dello stato. Il potere, nella sua massima espressione di controllo sulla vita altrui, è in grado di decidere chi vive e chi muore: Loro usano questa cosa per farci pressione, ma non ci riescono: non mangiare è una loro scelta noi non possiamo farci niente. Cerchiamo di spiegargli che è un diritto umano anche decidere di morire, siamo formati per questo. Per loro non è facile, ma per noi problemi così sono fin troppo semplici da gestire. (Intervista ad un dipendente del PRDC) La morte viene così presentata come diritto, mentre i diritti negati per cui si protesta – come l’asilo – perdono valore. L’enfasi sul “diritto a morire” esemplifica l’esercizio del potere politico che si inserisce nel bios, trasformandosi in biopotere (Foucault) e politiche di morte. L’autolesionismo è un discorso silenzioso che richiede l’attenzione di chi è responsabile della condizione che lo genera; quando questa attenzione non arriva e l’atto viene ridotto a scelta personale, esso perde efficacia. Le gerarchie di potere riducono la ribellione a un’incomprensione dei diritti umani, un’ironica distorsione per chi lotta proprio per difenderli. Nyers (2003, p.1087) 24 definisce «riconquiste sovrane» i processi di riassorbimento del dissenso dentro la logica democratica, dove anche “le prese radicali” (come uno sciopero della fame) possono essere svuotate – piuttosto che avvalorate – in nome del “diritto”. Gli operatori del centro di detenzione dichiarano di essere istruiti a “lasciar scaricare” la protesta, evitando concessioni che creino precedenti; la richiesta d’ascolto viene quindi ignorata e invalidata come ignoranza: non capire che la morte è un diritto. La psicologa del centro, parallelamente, medicalizza la protesta, concentrandosi sui corpi sofferenti e non sulla causa politica, vulnerabilizzando i detenuti anziché riconoscerli come agenti di attivismo. Lo sciopero della fame è un «attivismo impossibile» (Nyers 2003) in quanto il dolore, radicato nella condizione generale e non solo nell’atto fisico, non viene riconosciuto come sofferenza legittima. Le richieste degli scioperanti vengono depoliticizzate e normalizzate, considerate routine: Ma poi queste cose continuano a succedere, tutti a un certo punto fanno lo sciopero della fame, sono sempre le stesse cose, è una piccola abitudine ora per me. (Intervista a un ufficiale di polizia del PRDC) Lo sciopero della fame, come tutte le azioni dimostrative che coinvolgono i corpi detenuti, non può essere ridotto a una semplice “richiesta di aiuto”, svuotata di significato, strumentalizzata, ignorata e confinata entro le mura del detention center, proprio come le persone da cui prende origine. Le azioni solidali che si sviluppano all’esterno, in continuità con le proteste che partono dall’interno, cercano allora di abbattere questo confine, esercitando pressione dall’altra parte e “disturbando” lo spazio urbano per traslare in un’area di visibilità ciò che si tenta di mantenere nascosto. La città stessa può diventare il palcoscenico su cui ri-politicizzare la protesta, sottraendola all’invisibilità prodotta da polizia e personale del centro, veri e propri “guardiani di frontiera” quotidiani. Tuttavia, la protesta raramente riesce a ottenere una reale risonanza mediatica: i messaggi restano circoscritti a una cerchia sensibile, mentre la violenza interna continua indisturbata, rimanendo invisibile dietro mura e filo spinato. Sulle pareti del centro di detenzione e intorno al perimetro, compaiono i messaggi solidali dei pochi attivisti che tentano di esternalizzare la denuncia; eppure, ancora oggi, dopo anni di proteste, la maggioranza dei cittadini di Corinto ignora ciò che, dal 2012, avviene all’interno di quel confine. CONCLUSIONE Questa analisi mostra come la detenzione amministrativa non rappresenti semplicemente uno strumento tecnico di gestione delle migrazioni, come vorrebbero far passare nei messaggi propagandistici, ma un dispositivo politico attraverso cui gli stati europei esercitano forme di controllo, esclusione e violenza sui corpi delle persone in movimento. Da oltre un decennio, rapporti ufficiali, ONG e operatori denunciano sovraffollamento, violenze, mancanza di cure, epidemie e suicidi: una condizione di violenza sistemica e continuativa, conosciuta e ignorata dalle istituzioni. Eppure, il centro non solo resta aperto, ma continua a funzionare come paradigma di un sistema che normalizza l’erosione dei diritti; la violenza che si consuma in questi spazi non è un incidente né una deviazione dall’ordine stabilito, è il suo funzionamento ordinario. In questo contesto, la protesta attraverso il corpo – l’ultimo spazio di espressione e di resistenza – assume una dimensione profondamente politica: i detenuti trasformano la propria vulnerabilità in una forma di rivendicazione che mette in crisi il confine tra vita biologica e potere politico, rivelando la dimensione necropolitica delle politiche migratorie contemporanee. Tuttavia, come mostrato, queste forme di dissenso rischiano spesso di essere neutralizzate, medicalizzate, banalizzate, ridotte a comportamento individuale o riassorbite dallo stesso sistema che le genera e che rimane invisibile. E allora queste proteste non possono restare isolate, ma devono risuonare anche fuori, oltre il confinamento, intrecciandosi con chiunque creda nel valore dei diritti fondamentali. Corinto non è un’eccezione ma il sintomo di un’Europa che proclama democrazia e diritti umani, ma alimenta strutture di oppressione sistematica. Dopo oltre dieci anni di denunce, la questione non è più capire cosa accade dentro il centro, perché lo sappiamo già; bisogna però continuare a raccontarlo per fare in modo che chi ignora questi luoghi, non possa più ignorarli, che chi li tollera non debba più essere disposto a farlo. Perché nel silenzio questi luoghi crescono e cresceranno, come vedremo con il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo del 2026 che rafforzerà questa deriva, consolidando la detenzione come strumento centrale della politica migratoria. Se l’analisi storico-teorica permette di cogliere i meccanismi politici e simbolici che sostengono il sistema della detenzione amministrativa e di ricordare da quanti anni persista un dispositivo violento, sono le voci di chi vive, lavora o osserva questi luoghi a rivelarne la dimensione concreta. Spostando lo sguardo dalle strutture alle persone che le abitano o le attraversano quotidianamente, emerge la realtà dietro le mura: corpi reali, sofferenza tangibile e atti di resistenza che il sistema continua a ignorare. Nel prossimo contributo, la ricerca si apre quindi a una raccolta di voci provenienti dall’interno e dall’esterno del centro di Corinto, con l’obiettivo di restituire la complessità delle esperienze e delle percezioni che attraversano questo spazio di confine. 1. “Stranieri irregolari”, è un termine che uso tra virgolette, come fosse una citazione, per sottolineare come questa sia la dicitura utilizzata dagli istituti pubblici e dalle propagande politiche, la quale non trova però riscontro, a mio parare, con la realtà. Nello scenario attuale le persone, più che essere irregolari, sono irregolarizzate dalle politiche che prima ostacolano i percorsi di inserimento regolare e poi demonizzano con queste etichette, chi non ha avuto modo – proprio a causa delle politiche avverse – di legalizzare la sua presenza ↩︎ 2. Degli Uberti, S. (2019). Borders within. An Ethnographic Take on the Reception Policies of Asylum Seekers in Alto Adige/ South Tyrol. Archivio antropologico mediterraneo, Anno XXII, n. 21 (2), 1-21 ↩︎ 3. Decisione ministeriale congiunta 8038/23/22-M – Gazzetta ufficiale 118/B/21-1-2015, Proroga del funzionamento dei Centri di Detenzione Pre-allontanamento per Stranieri ↩︎ 4. Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4939 ΦΕΚ Α 111/10.6.2022. Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών. (Trad. Gazzetta del governo della Repubblica Ellenica, LEGGE N. 4939 Gazzetta ufficiale A 111/10.6.2022. Ratifica di un codice legislativo sull’accoglienza, la protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi e la protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di stranieri sfollati) ↩︎ 5. Mbembe, A. (2003). Necropolitics. Public Culture,15 (1), 11-40. ↩︎ 6. Sorgoni, B. (2022). Antropologia delle migrazioni. L’età dei rifugiati. Roma: Carocci editore ↩︎ 7. Per comprendere quali paesi sono considerati “di origine sicura” ai sensi dell’articolo 92 del Codice d’asilo si legga qui: e elenco europeo dei “paesi di origine sicuri“, Commissione europea ↩︎ 8. Corinth: illustration of detention conditions in Greece, (Cap.2, B.5, pp.77-79), in “Frontex between Greece and Turkey: at the border of Denial”. FIDH, Migreurop, EMHRN ↩︎ 9. La comunità afgana in Grecia testimonia la morte di Mohammad Hassan il 27 luglio 2013, dopo 11 mesi di detenzione a Corinto, e la morte di Nezam Hakimi il 4 novembre 2013 dopo quattro mesi di detenzione nonostante malato di cancro, completamente ignorato. ↩︎ 10. Rapporto, Condizioni Detenzione amministrativa e accesso alla procedura di asilo, ottobre 2014 ↩︎ 11. Sciopero della fame nel detention center di Corinto per protestare contro la detenzione a tempo indeterminato, 2014 ↩︎ 12. Report to the Greek Government on the visit to Greece carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) ↩︎ 13. Η διοικητική κράτηση στην Ελλάδα: Διαπιστώσεις από το πεδίο (2018), Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (trad: La detenzione amministrativa in Grecia: risultati sul campo (2018), Consiglio greco per i rifugiati) ↩︎ 14. Dalle parole di Matt Broomfield, articolo; «Detained and banned from Europe: a British journalist in the EU migrant detention system» ↩︎ 15. Council of Europe anti-torture Committee (CPT) again calls on Greece to reform its immigration detention system and stop pushbacks, 2024 ↩︎ 16. In seguito al naufragio al largo della costa di Kalamata, gli uomini sono stati separati dalle donne e dai bambini e trasferiti direttamente alla struttura di detenzione di Corinto. Sostenuti da Equal Rights Beyond Borders, il gruppo di uomini ha presentato un rapporto all’Ombudsman (difensore civico) il 15 febbraio 2024, contestando la legalità della detenzione ↩︎ 17. Άγρια καταστολή σε κρατούμενους πρόσφυγες της Κορίνθου, (trad. Brutale repressione dei rifugiati detenuti a Corinto), Ef.syn ↩︎ 18. L’Ombudsman è un’autorità indipendente che tutela i diritti dei cittadini e vigila sull’operato delle istituzioni pubbliche, garantendo il rispetto delle leggi e dei diritti umani. In Grecia svolge un ruolo fondamentale nella protezione dei diritti di migranti e rifugiati, monitorando le condizioni nei centri di detenzione e altri aspetti legati all’immigrazione ↩︎ 19. Si legga il rapporto ↩︎ 20. “When and how will I get out of here?” Statement on the deteriorating mental health of detainees at Corinth detention centre” (Mobile Info Team, 22 marzo 24) ↩︎ 21. Pellander, S., & Horsti, K. (2018). Visibility in mediated borderscapes: The hunger strike of asylum seekers as an embodiment of border violence. Political Geography, 66, 161-170. ↩︎ 22. Vradis, A., Papada, E., Papoutsi, A., & Painter, J. (2020). Governing mobility in times of crisis: Practicing the border and embodying resistance in and beyond the hotspot infrastructure. Society and Space, (38) 6, 981 – 990 ↩︎ 23. Achenbach, A. (2024). ‘The Body Carries the Border’ - A Somatechnical Approach to Borderscape Violence. Somatechnics, Volume 14 Issue 2, 181-198 ↩︎ 24. Nyers, P. (2003). Abject Cosmopolitanism: the politicsof protection in the anti-deportation movement. Third World Quarterly, Vol 24, No 6, 1069–1093 ↩︎
La costruzione politico-giuridica dello “scafista”
Come funziona la criminalizzazione delle persone migranti, in particolare tramite l’individuazione della figura dello “scafista”? Il report “Dal mare al carcere” 1, redatto da Arci Porco Rosso di Palermo e borderline-europe, cerca di rispondere a questa domanda. I dati raccolti mostrano che durante il 2025, in Italia, sono avvenuti 467 arresti per il reato di “facilitazione dell’immigrazione irregolare” previsto all’art. 12 del Testo Unico Immigrazione (TUI) e 97 persone sono state arrestate appena sbarcate. Secondo i dati raccolti nel report, «non esiste carcere in cui non ci sia qualcuno criminalizzato per aver facilitato la libertà di movimento» 2.  Cerchiamo di chiarire il contesto giuridico e politico. L’art. 12 del TUI, innanzitutto, disciplina i reati legati al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, prevedendo pene severe per chi organizza, finanzia o facilita l’ingresso illegale di stranieri in Italia, causando volontariamente o involontariamente lesioni o morte alle persone migranti coinvolte. Le pene previste vanno dai 10 ai 30 anni, in base alla gravità della situazione, a cui si aggiungono aumenti di pene in caso di aggravanti e il divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, salvo limitate eccezioni. Quest’ultimo aspetto è il più problematico, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, che impone che il legislatore non introduca discipline irragionevoli o discriminatorie: in questo caso, tuttavia, una condotta caratterizzata da involontarietà può comportare pene prossime a quelle previste per l’omicidio volontario 3. Inoltre, sembra non venir rispettato neanche l’art. 27 della Costituzione, che prevede una pena volta alla rieducazione del condannato mentre qui, al contrario, l’intento è eminentemente repressivo. Il punto più delicato riguarda proprio i cosiddetti “scafisti”: accade spesso che vengano identificati con coloro che reggono il timone dell’imbarcazione, che magari sono costretti a farlo come forma di pagamento della traversata.  Un altro termine usato in questo caso è quello di “capitano”. Nel Contro dizionario del confine gli autori – ricercatori e ricercatrici dell’Università di Genova e di Parma riuniti sotto il nome collettivo di Equipaggio della Tanimar – spiegano che è un termine polisemico, dato che viene utilizzato sia da viaggiatori senza documenti, sia dai funzionari europei. Rapporti e dossier “DAL MARE AL CARCERE”: REPORT SEMESTRALE 2025 DI ARCI PORCO ROSSO Arresti, processi e rimpatri nella macchina della criminalizzazione Benedetta Cerea 9 Settembre 2025 Per i primi, coloro che cercano di raggiungere le coste italiane, il termine fa riferimento a una figura su cui fare affidamento, che si spera non essere un impostore e sappia davvero portare avanti la traversata. Altre volte, invece, è un passeggero, obbligato a prendere il timone, spesso contro la sua volontà; in tutti i casi, comunque, rimane un viaggiatore. Per le istituzioni, al contrario, il capitano è solo un trafficante, uno “scafista” per l’appunto, da punire in base alle leggi contro l’immigrazione “illegale”. Egli diventa il responsabile da individuare e punire in modo esemplare, a volte solo a causa del fatto che viene trovato con in mano una chiave inglese, una candela del motore, senza nessuna altra prova a suo carico. Secondo gli autori del Contro dizionario, «la criminalizzazione del capitano mostra come le logiche repressive europee si riproducono sull’altra sponda del mediterraneo: esperienze lavorative pregresse o gesti contingenti diventano prove di colpevolezza. Per questo una volta che le barche sono in vista del soccorso i capitani tornano a confondersi nell’equipaggio, protetti spesso dai passeggeri» 4. In questi casi, quindi, il soggetto non organizza il traffico, non appartiene a strutture criminali e non gestisce l’operazione, ma è l’unico «che le autorità riescono a individuare, così su di lui si riversa tutta la domanda collettiva di repressione» 5, diventando un vero e proprio capro espiatorio. Tutto questo avviene, ovviamente, in accordo col più generale clima di repressione e controllo securitario italiano ed europeo. Il DDL sicurezza del governo Meloni 6 prevede, oltre ad un ruolo sempre più centrale per i CPR 7, il cosiddetto “blocco navale”, cioè la possibilità che, in caso di minaccia grave all’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale, il governo possa impedire l’ingresso nelle acque territoriali italiane a imbarcazioni sospettate di trasportare migranti e fermare le navi in mare, trasferendo i migranti a bordo in Paesi terzi, se disponibili e “sicuri”. Come sottolinea l’associazione Antigone, questo provvedimento mira a «trasformare il diritto penale e amministrativo in uno strumento di gestione del consenso e dell’ordine pubblico, mettendo insieme categorie eterogenee – persone migranti, minorenni, attivisti, autori di reati comuni – come se fossero un unico problema di sicurezza» 8. Lungi dal rappresentare un’eccezione, il DDL si colloca in perfetta continuità con i più recenti regolamenti europei. A partire da giugno 2026, infatti, entrerà in vigore il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’Unione Europea, approvato nel maggio 2024 9. Approfondimenti L’ARCHITETTURA DEL RIFIUTO Il nuovo Patto UE e il confine estremo dei diritti umani 16 Marzo 2026 Esso comprende dieci provvedimenti che mirano a modificare il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e a facilitare il rimpatrio di coloro che si ritiene non abbiano il diritto di rimanere in Europa. Sono previste, ad esempio, procedure più rapide per le domande di asilo e i rimpatri alle frontiere, con l’obiettivo di prendere decisioni entro 12 settimane, e la creazione di centri di accoglienza nei Paesi di primo ingresso. Al di là dei proclami di responsabilità e solidarietà, esso «si colloca all’interno di un processo più ampio di ristrutturazione dei principi fondanti della democrazia costituzionale europea» 10 e porta avanti l’esternalizzazione e la militarizzazione delle frontiere.  Non è solo l’Italia, tra l’altro, che inasprisce le misure repressive e criminalizzanti nei confronti delle persone in movimento. Human Rights Legal Project (HRLP) e Legal Centre Lesvos (LCL), che operano a Samo e Lesbo, supportando e difendendo migranti accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, hanno redatto un altro report 11 che dimostra che la situazione è critica anche in Grecia. Numerose persone identificate come “scafisti” all’arrivo in Grecia hanno riferito di essere state costrette, o sotto la minaccia delle armi da membri di reti di contrabbando, o perché non potevano pagare, o potevano pagare solo un prezzo ridotto (che di solito varia da diverse centinaia di euro a migliaia di euro, secondo i rapporti delle persone in movimento); in altri casi, le persone dovevano guidare la barca per necessità dopo essere state abbandonate in mare. Il report dimostra, attraverso casi studio e processi in corso, come anche in questo caso «le autorità greche stiano usando la legislazione contro il favoreggiamento dell’immigrazione illegale per perseguire proprio le persone che dovrebbero essere protette» 12. Queste misure si basano sul Protocollo ONU contro il Traffico di Migranti via Terra, Mare e Aria, detto Protocollo di Palermo e redatto nel 2000. Esso mira a prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino 13 . Il «traffico di migranti» (smuggling) si riferisce all’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale (sarebbe quindi in Italia il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale). A differenza della tratta di esseri umani, che è il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitalità o la ricezione di persone, tramite minaccia o uso della forza o altre forme di coercizione allo scopo dello sfruttamento, il traffico di migranti è concepito dal Protocollo principalmente come un crimine contro lo Stato e il controllo delle sue frontiere. Gli Stati Parte, infatti, devono perseguire il traffico come reato penale, ma il Protocollo specifica che i migranti oggetto del traffico non andranno incontro a procedimenti penali.  Come notano gli autori del report greco, la confusione dei due termini non solo demonizza chi viene accusato di favoreggiamento dell’immigrazione, ma non considera nemmeno il contesto in cui le persone sono costrette ad attraversare i confini, nel quale le reti di traffico sono l’unico mezzo per facilitare il passaggio di frontiere sempre più militarizzate e ostili. In assenza di leggi migratorie non discriminatorie che permettano alle persone di attraversare i confini in modo sicuro e legale, infatti, continueranno a esistere reti di questo tipo. La confusione deliberata tra tratta di esseri umani e favoreggiamento della migrazione, soprattutto quando i migranti vengono criminalizzati per facilitare il proprio movimento, rafforza le narrazioni anti-migranti che dipingono questi ultimi, in particolare gli uomini, come minacce criminali violente 14. Approfondimenti GRECIA: SALVARSI DA UN NAUFRAGIO È SEMPRE PIÙ SPESSO UN CRIMINE Operatori umanitari e persone in movimento sotto accusa per smuggling Ludovica Mancini 5 Marzo 2026 Inoltre, Il Protocollo è alla base del “Facilitators Package”, costituito dalla Direttiva UE 2002/90/CE (di seguito ‘Direttiva sulla Facilitazione’) e dalla Decisione Quadro 2002/946/JA, adottata nel 2002, che imponeva a tutti gli Stati membri di creare legislazioni che rendessero reato penale per chiunque prestare assistenza a una persona nell’ingresso o nel transito del territorio di uno Stato membro dell’UE in violazione della legge nazionale 15. Il requisito che questo aiuto sia fornito per guadagno materiale è stato però rimosso dalla definizione europea, così come l’esenzione per i migranti che attraversano i confini, rendendo significativamente più facile per gli Stati membri criminalizzarli 16. Le conseguenze, ovviamente, ricadono proprio sulle vite delle persone migranti: gli autori del report sulla situazione greca notano che a settembre 2025, il 45,8% delle persone incarcerate in Grecia per favoreggiamento della migrazione irregolare stava scontando pene che vanno da 15 anni all’ergastolo, mentre il 31,6% dei detenuti da 5 a 10 anni 17. Anche per l’Italia la situazione è simile: le persone migranti quasi inevitabilmente finiscono per essere rinchiuse nei CPR, dato che «l’etichetta amministrativa della “pericolosità sociale”, attribuita automaticamente come conseguenza del reato, porta con sé la promessa di una detenzione senza una fine certa» 18. Gli autori del report Dal mare al carcere raccontano, ad esempio, che attualmente seguono i casi di 147 persone accusate o condannate come “scafisti”, di cui circa la metà sono ancora in carcere. Quattro persone – D., A., M. e L. – sono detenute da mesi nei CPR di Caltanissetta, Milo e Ponte Galeria, nonostante tutti abbiano richiesto asilo, e nonostante per due di loro che provengono da Russia e Ciad, la deportazione non sia nemmeno effettivamente praticabile.  Un altro caso menzionato è quello di Mouad, nome di fantasia di un giovane ragazzo guineano che, nonostante abbia prodotto documentazione proveniente dal Paese di origine che prova il suo essere minorenne, è stato condannato a 3 anni e mesi 4 di reclusione 19. Inoltre, nonostante le dichiarazioni di solidarietà nei confronti dei civili iraniani, ci sono stati processi contro tre persone provenienti dall’Iran: Maysoon Majidi, attivista e regista curdo-iraniana, Marjan Jamali, e Babai Amir, coimputato di quest’ultima. Quest’anno sia Maysoon che Marjan sono state assolte, a seguito di forti campagne di solidarietà avviate sia al livello locale che nazionale. Purtroppo, pur con una storia molto simile, Babai Amir ha subito una condanna a sei anni, a seguito della quale ha tentato di togliersi la vita. I giudici hanno concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena ma confermando la responsabilità penale già stabilita in primo grado 20.  «Nel clima di guerra e di odio razzista che ci circonda, può essere facile cedere al pessimismo e avere la sensazione che tutto sia perduto», notano in conclusione gli autori del rapporto. Tuttavia, «le parole chiare e potenti di Maysoon, Alaa e di tante altre persone criminalizzate, insieme alla determinazione di attivist3 e politicə che scelgono di schierarsi apertamente in solidarietà, ci ricordano che arrendersi non è un’opzione e che continuare a lottare per ciò che è giusto è una responsabilità collettiva» 21.  1. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025, 15/02/2026 ↩︎ 2. Consulta il rapporto ↩︎ 3. Art. 12-bis TUI: morte o lesioni nei reati di immigrazione clandestina alla Corte Costituzionale, Avv. Massimo Ferrante ↩︎ 4. Equipaggio della Tanimar, Controdizionario del confine. Parole alla deriva del Mediterraneo centrale, Tamu Edizioni, 2025, p. 62 ↩︎ 5. Lo “scafista” come artefatto giuridico e sociale, Il Manifesto (9 febbraio 2024) ↩︎ 6. Patto migrazione e asilo, governo approva ddl per attuazione (12 febbraio 2026) ↩︎ 7. Tra le misure previste il divieto di avere cellulari o fare riprese nei centri di detenzione e la forte limitazione alle visite degli assistenti parlamentari: Blocco navale delle ong, la destra torna alla carica, Il Manifesto (12 febbraio 2026) ↩︎ 8. Pacchetto sicurezza. Antigone: “un nuovo e grave attacco allo Stato di diritto. Non sono questi i provvedimenti che portano benefici sulla sicurezza” (16 gennaio 2026) ↩︎ 9. Patto sulla migrazione e l’asilo, Commissione EU (21 maggio 2024) ↩︎ 10. Da diritto a ricatto, la capriola della Ue, Il Manifesto (14 febbraio 2026) ↩︎ 11. Report: The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? (novembre 2025) ↩︎ 12. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? p. 8. ↩︎ 13. Protocollo addizionale  della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria ↩︎ 14. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion?, pp. 11-12. ↩︎ 15. Il 13 settembre 2023, la Presidente von der Leyen ha proposto di rinforzare gli strumenti a disposizione dell’UE per contrastare il traffico di migranti aggiornando questa direttiva. Cfr. qui il link ↩︎ 16. The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion?, pp. 9-10. ↩︎ 17.  The Exemption from Criminalisation: A Real Safeguard or an Illusion? p. 10. ↩︎ 18. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025 ↩︎ 19. Migranti, la storia del ragazzino scambiato per maggiorenne e da due anni nel carcere con gli adulti, La Repubblica (maggio 2025) ↩︎ 20. Sbarco di migranti a Roccella Ionica, ridotta la pena per Amir Babai: la difesa annuncia ricorso in Cassazione, La Gazzetta del Sud (13 marzo 2026) ↩︎ 21. La criminalizzazione dei cosiddetti scafisti nel 2025 ↩︎