Protezione speciale a un cittadino bengalese torturato in Libia e radicato in Italia

Progetto Melting Pot Europa - Monday, October 12, 2026

Il Tribunale di L’Aquila ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino bengalese che, davanti alla Commissione territoriale di Ancona, aveva raccontato di aver lasciato il proprio Paese a causa dell’estrema povertà in cui versava con la famiglia, che non gli consentiva di pagare le cure della moglie, colpita da ischemie. Aveva contratto debiti con una banca e con alcuni conoscenti e, in caso di mancato pagamento, temeva le pressioni dei creditori o di essere denunciato. Durante il viaggio era rimasto per sette mesi in Libia, dove era stato torturato.

La Commissione aveva rigettato la domanda ritenendola manifestamente infondata, pur senza escludere la credibilità del racconto.

Il Tribunale premette l’applicabilità del decreto Cutro, sottolineando però che resta immutata la disciplina dell’art. 19, comma 1.1, TUI, che garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana rientranti nel divieto di refoulement, nel più generale rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; diritto alla salute, art. 32; diritto alla parità, art. 3; diritto alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) e internazionali, tra i quali i diritti alla vita privata e alla vita familiare.

La Suprema Corte ha infatti ribadito la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell’art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI: “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 Cedu e rientra in quel ‘catalogo aperto’ dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. civ., sent. n. 28162/2023).

Il giudice di merito è quindi tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia […]“.

Su questa base, il Tribunale ha ritenuto il ricorrente già radicato sul territorio nazionale, dove è presente da diversi anni, valorizzando il suo sforzo di inserimento socio-lavorativo: l’allontanamento costituirebbe un’indebita interferenza nella sua vita privata, perché lesivo del diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani, anche di natura professionale e commerciale, situazione giuridica tutelata dall’art. 8 CEDU.

Il Tribunale ha inoltre considerato le torture subite dal ricorrente nel Paese di transito, la Libia, dove era stato anche sfruttato sul piano lavorativo. In ragione del principio di cooperazione istruttoria e del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., nn. 19045/2022, 25734/2021, 12649/2021, 13565/2020, 1104/2020, 13096/2015), ha quindi valutato la vulnerabilità del ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione speciale.

Secondo il Tribunale, la nozione di vulnerabilità va intesa in chiave tipica quando ricorrono le ipotesi previste dall’art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D.Lgs. n. 25/2008: persone che hanno subito torture (Cass. civ., n. 37048/2022), stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali, genitori singoli con figli minori. La stessa nozione rileva anche in chiave atipica e può trovare applicazione quando i ricorrenti siano stati vittime di sfruttamento lavorativo, siano migranti ambientali o abbiano subito violenze domestiche (Cass. civ., n. 5467/2022).

Nel caso di specie, il racconto del ricorrente è stato quindi ritenuto credibile e riconducibile alle fattispecie indicate, con la conseguente esigenza di riconoscergli la protezione speciale, anche in ragione della vulnerabilità accertata.

Tribunale di L’Aquila, decreto del 28 settembre 2026

Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.

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