La Forza della polizia

Jacobin Italia - Tuesday, July 21, 2026

Abderrahim Fakir, 42 anni, nato in Marocco ma da 35 anni residente in Italia, dove era arrivato a soli sette anni, è stato ucciso il 19 luglio scorso durante un’operazione di polizia nel rione Pilastro, a Bologna. Schiacciato sull’asfalto per un tempo infinito da due agenti della Polizia di Stato e da un residente, sotto lo sguardo impassibile degli operatori del 118. Un video, ripreso da una finestra di un palazzo adiacente, ha immortalato la scena. Fatto circolare immediatamente sui social, è stato poi ripreso da giornali e televisioni: chiunque ha così visto l’assurda morte in diretta di Fakir. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo mentre gli agenti, come spesso accade, sono stati confermati in servizio in attesa degli sviluppi dell’inchiesta. Un comunicato della Procura ha quindi confermato l’applicazione del cosiddetto «scudo penale», introdotto dal decreto sicurezza del 2026, per cui gli operatori coinvolti non sono stati, almeno per il momento, iscritti nel registro degli indagati. Questi in breve i fatti come riportati dalle cronache. In attesa che l’inchiesta faccia auspicabilmente luce sui diversi aspetti ancora non chiari, come chiesto anche dai parenti di Fakir, la vicenda deve essere l’occasione per aprire una riflessione seria sulle cause strutturali dell’ennesima morte nel corso di un’operazione di polizia. 

Mentre imperversa un violento dibattito pubblico sulla legittima difesa, animato da chi vorrebbe instaurare un regime legale di difesa della proprietà privata senza limiti, l’omicidio di Fakir non può, infatti, essere ridotto a «eccezione», a un mero eccesso nell’uso della forza o all’incompetenza dei singoli agenti coinvolti. Un intero sistema, fatto di norme e costumi sociali produce, legittima e protegge l’esercizio della violenza di polizia.

Perché chiamiamo la polizia 

Nel libro Come sono diventata abolizionista, a partire dalla propria esperienza di ragazza cresciuta nei sobborghi di Saint Louis (Missouri), l’avvocata e attivista Derecka Purnell racconta che nelle comunità nere marginalizzate delle grandi metropoli statunitensi è abitudine chiamare la polizia di fronte a qualunque situazione che devi dalla normalità quotidiana: una porta di casa lasciata aperta apparentemente senza motivo, un bambino per strada da solo, degli schiamazzi che disturbano la quiete notturna, una lite in famiglia, sono tutte «valide» ragioni per alzare il telefono e comporre il 911, delegando alla polizia il compito di «risolvere» la questione. Purnell riflette su come questa abitudine, alimentata dalla condizione di abbandono in cui vivono le comunità povere e razzializzate negli Stati Uniti, favorisca il contatto tra persone nere e polizia e, di conseguenza, il rischio di abusi e violenze. L’argomento è semplice: più si coinvolge la polizia nella gestione della vita quotidiana delle comunità marginalizzate, più è probabile che si verifichino casi come quelli di Micheal Brown e Breonna Taylor.

Il contesto sociale dell’omicidio di Fakir è certamente diverso da quello in cui si situa la riflessione di Purnell e le proposte che l’autrice avanza, incentrate su organizzazioni dal basso di comunità capaci di prevenire, quando possibile, l’intervento della polizia e minimizzare le occasioni di contatto e i rischi che ne derivano. Nonostante ciò, non ci si può non interrogare sul perché, davanti a una persona in probabile stato di alterazione psicofisica, che non sta minacciando nessuno e i cui parenti abitano a poche centinaia di metri di distanza, non vi siano alternative a chiamare la polizia. E, più in generale, se la polizia sia davvero l’agenzia pubblica più indicata per rispondere alla comprensibile richiesta di rassicurazione di chi sente un uomo gridare in un garage condominiale in un pomeriggio di una domenica d’estate. D’altronde, è pur vero che se la risposta pubblica al disagio sociale è la militarizzazione delle periferie e l’esclusione degli abitanti da qualunque processo decisionale, secondo il «modello» imposto dal decreto Caivano, o dalle «zone rosse» e dai blindanti fuori dalle stazioni, non può sorprendere se la polizia sia vista sempre più come l’attore preposto a gestire qualunque forma di devianza che turbi la tranquillità sociale.

Le modalità dell’intervento 

Come emerso subito dal video circolato online, la scorsa domenica al Pilastro, insieme alla polizia, era presente sul posto anche il personale del 118. Nonostante quindi l’alternativa all’uso della forza di polizia fosse immediatamente disponibile, l’intervento muscolare degli agenti ha avuto priorità. È una decisione che si spiega anche con l’assenza di protocolli di intervento per la gestione di quelli che in gergo sono definiti «soggetti non collaborativi», ovvero persone in stato di alterazione psicofisica o con problemi di salute mentale, e che prevedano il coinvolgimento di professionalità altre, diverse da quelle di polizia, nonché tecniche di descalation volte a minimizzare il ricorso alla forza. Il coinvolgimento del personale sanitario appare, infatti, affidato al caso piuttosto che a regole definite, e la gestione della situazione concreta resta affidata alla discrezionalità degli agenti di polizia. D’altronde, non solo mancano protocolli di intervento di questo genere, ma la stessa formazione degli operatori non include chiare strategie di interazione con i «soggetti non collaborativi» finalizzate a evitare il ricorso alla coazione. Una carenza che va di pari passo con un orientamento istituzionale del tutto sbilanciato sul risultato operativo, in cui gli agenti di polizia si sentono legittimati a fare tutto ciò che serve per portare a termine l’intervento.

Anche l’inserimento delle cosiddette armi meno letali – come il Taser e gli spray urticanti – nella dotazione delle forze di polizia italiane non ha in alcun modo migliorato il quadro, anzi. I dati raccolti da Altreconomia mostrano che, dalla sua introduzione nel 2022 al febbraio di quest’anno, la pistola elettrica è stata utilizzata dalla sola Polizia di Stato in più di mille occasioni, e le morti da Taser sono state almeno sette. La disinvoltura con cui gli agenti ricorrono alla pistola elettrica conferma il profondo malinteso rispetto ai presupposti e alle condizioni legali che dovrebbero presiederne l’utilizzo. Piuttosto che come alternativa all’arma da fuoco, la cui pericolosità induce gli operatori a un uso prudente e moderato, il Taser è considerato uno strumento intrinsecamente proporzionato e per questo utilizzabile anche in scenari in cui, non essendovi un pericolo attuale per l’incolumità dell’operatore o di terzi, altre strategie sarebbero invece praticabili. 

Il ricorso alla pistola elettrica finisce per costituire una sorta di «scorciatoia operativa» che consente di «risolvere» situazioni operative complesse, aggirando il ricorso a strategie di intervento ritenute più pericolose per l’operatore o semplicemente più lunghe, che richiedono per esempio di instaurare un dialogo con il soggetto destinatario dell’azione di polizia, o ancora di attendere l’arrivo di persone vicine a quest’ultimo che possano aiutare a tranquillizzarlo. L’uso disinvolto e preventivo delle armi meno letali, quando non causa direttamente conseguenze irreparabili, tende così a generare un’escalation di per sé evitabile. 

La scorsa domenica al Pilastro, secondo la ricostruzione diffusa sui media, di fronte alla condizione di alterazione di Abderrahim Fakir, la prima reazione degli agenti è stata quella di colpirlo in volto con lo spray urticante, per poi bloccarlo a terra e legarlo con le fascette ai polsi e alle caviglie. Nessun serio tentativo di mediazione e de-escalation, ovvero di gestione della situazione senza ricorrere alla forza, ma la scelta «naturale» di neutralizzare il soggetto per poi imporre con la forza l’atto di polizia.

Le immagini e l’impunità

Le immagini di Fakir, immobilizzato a terra dagli agenti di polizia mentre invoca aiuto, richiamano con impressionante vividezza la scena di un’altra morte avvenuta nel corso di un intervento delle forze dell’ordine: quella di Riccardo Magherini, ucciso a Firenze nel 2014, dopo essere stato immobilizzato a terra, in posizione prona, per diversi minuti da quattro carabinieri, che lo avevano fermato mentre si trovava in uno stato di evidente agitazione. Anche per Magherini, l’intervento dei sanitari non servì a evitare il peggio: i carabinieri, infatti, non attesero l’arrivo dell’ambulanza, che giunse in tempo solo per accertare l’avvenuto decesso. Le indagini, segnate da tentativi di depistaggio e pressioni sui testimoni, si chiusero con la contestazione dell’accusa di omicidio colposo per i carabinieri e, in concorso, anche per gli operatori del 118. Dopo due condanne nei gradi di merito, a pene tra l’altro estremamente contenute, per tre dei quattro militari, nel 2018 è arrivata l’assoluzione in Cassazione. La motivazione avrebbe dovuto sollevare scandalo nell’opinione pubblica: secondo i giudici, infatti, i carabinieri non avrebbero avuto all’epoca le competenze richieste per condurre l’arresto di una persona che si trovava nelle condizioni di alterazione psicofisica di Magherini. Una decisione agevolata, tra l’altro, da un vero e proprio cambiamento delle regole in corso di processo da parte dell’Arma dei Carabinieri. Durante il processo di primo grado, infatti, il Comando Generale dell’Arma ha revocato la circolare, in vigore all’epoca dei fatti, che, nel dettare regole operative per gli interventi nei confronti di soggetti in stato di agitazione psicofisica, vietava proprio l’uso di quella tecnica di immobilizzazione a terra impiegata contro Magherini, a causa dell’elevato rischio di asfissia per la persona. Prescrizioni evidentemente violate dai carabinieri, tanto che il pubblico ministero aveva espressamente richiamato la circolare, poi revocata, tra gli standard di condotta su cui era costruito il capo di imputazione.

Sul caso di Magherini si è recentemente espressa la Corte europea dei diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia per una serie di violazioni, tra cui l’obbligo di condurre indagini efficaci e imparziali e di formare adeguatamente gli operatori di polizia a prevenire danni gravi alle persone fermate. La sentenza si inserisce nel solco di una serie di decisioni della Corte europea che, dal 2011 a oggi, confermano le gravi carenze del sistema giuridico italiano nel prevenire e sanzionare la violenza e l’uso eccessivo della forza da parte delle forze di polizia (vale la pena qui richiamare, in particolare, la sentenza Cestaro del 2015, relativa ai fatti della scuola Diaz di Genova). Se, come dimostrano anche i casi recenti di Ramy Elgaml a Milano e Abderrahim Mansouri a Rogoredo, il coinvolgimento nelle indagini degli stessi agenti implicati nei fatti, o di colleghi a questi molto vicini, alimenta il rischio di depistaggi e condotte illecite, che complicano – e spesso vanificano – l’accertamento delle responsabilità, è soprattutto il quadro legale in materia di uso della forza a favorire il ricorso all’uso della forza in assenza di reali necessità operative. L’ordinamento italiano è privo di una regolazione dettagliata delle condizioni e delle modalità di impiego della coercizione, che resta affidata in via esclusiva alla disciplina codicistica delle cause di giustificazione, e in particolare a una norma sull’uso legittimo delle armi dalla matrice autoritaria, eredità del regime fascista, solo parzialmente adeguata al quadro costituzionale dalla giurisprudenza successiva. Basti pensare che, dopo una prima fase in cui l’interpretazione dei margini dell’uso legittimo della forza era stata segnatamente restrittiva, la stessa giurisprudenza ha da tempo adottato un’interpretazione sostanzialmente estensiva, che tende a bilanciare beni tra loro incommensurabili: per esempio, l’integrità fisica del (presunto) autore del reato con l’interesse dell’autorità pubblica al compimento dell’atto di polizia. È il caso per esempio della cosiddetta fuga «attiva», per cui è, quantomeno in linea di principio, ammesso l’uso delle armi contro il rapinatore che, in un centro abitato, fugge a elevata velocità dal luogo del reato.

Alla luce della storia giudiziaria recente, ci si può aspettare che, nel caso di Bologna, la violenza esercitata degli agenti sarà giustificata dalla necessità di superare la resistenza di Fakir all’arresto. Nella vaghezza normativa che avvolge il ricorso alla forza da parte della polizia, secondo uno schema argomentativo circolare ricorrente, la resistenza diviene, infatti, la «naturale» giustificazione dell’intervento coattivo. Nonostante nessuna norma autorizzi ad arrestare una persona per il solo fatto che si trovi in una condizione di agitazione o alterazione, di rado emerge quale fosse l’atto di ufficio – presupposto dal reato di resistenza a pubblico ufficiale – a cui la persona stava appunto «resistendo».

La violenza di polizia: un problema italiano

In queste ore, molti commenti hanno paragonato la violenza sproporzionata esercitata contro Fakir a quella agita dall’Ice di Trump contro le persone migranti, razzializzate o solidali. Il rischio che la polizia italiana assomigli sempre più all’Ice certo esiste: basti pensare che il nuovo Patto sulle migrazioni e l’asilo europeo prevede (e legittima) le pratiche di sorveglianza razziale che vediamo sperimentare nelle metropoli statunitensi. Ed è altrettanto vero che la violenza di polizia, nei diversi contesti in cui si manifesta, dalle piazze ai controlli alle frontiere, non può essere analizzata disgiuntamente dalla torsione autoritaria in corso in quasi tutte le democrazie liberali. Al contempo, però, pensare che quanto accaduto al Pilastro sia in qualche modo il frutto del clima politico attuale, quindi, contingente, rischia di restituire uno sguardo parziale. Quello della violenza di polizia in Italia è, infatti, un problema storico, che ha cause strutturali e affonda le radici, tra le altre cose, in un processo di democratizzazione delle forze dell’ordine rimasto sostanzialmente incompiuto. Un problema che anche la sinistra istituzionale fatica da sempre a riconoscere, mostrando una deferenza per la polizia spesso celata dietro il richiamo al «rispetto» per il difficile compito assegnato all’autorità di pubblica sicurezza.

Quando si pensa alla violenza di polizia, viene spontaneo pensare ai casi eclatanti come il G8 di Genova e l’uccisione di Carlo Giuliani a piazza Alimonda, di cui ricorre in questi giorni il 25° anniversario. Ma la storia recente è costellata di morti verificatesi nel corso di operazioni di polizia banali, routinarie, per molti versi analoghe a quella di Abderrahim Fakir. Dal 2000 a oggi, infatti, secondo la mappatura realizzata dal giornalista Luigi Mastrodonato, sono almeno 79 le persone morte durante questo tipo di operazioni. Un dato inevitabilmente sottostimato, visto che non esistono dati ufficiali, e che non tiene conto di quelle rimaste ferite, anche gravemente, come Hasib Omerovic, precipitato dalla finestra di casa sua durante un controllo di polizia, per cui oggi un agente di polizia in servizio al commissariato di Primavalle a Roma è a processo per tortura e falso. Il caso di Fakir si inserisce quindi in una lunga storia di vittime di polizia, talvolta dimenticate o archiviate rapidamente, che riguarda in misura sproporzionata le persone razzializzate, povere e marginalizzate. In questo senso, quindi, un primo compito per chi oggi si indigna per la morte di Fakir è fare in modo che questa vicenda non sia dimenticata, che siano accertate le responsabilità individuali e che, al di là delle aule di tribunale, emergano le cause di sistema che l’hanno resa possibile. 

È però importante sottolineare come la morte di Fakir rappresenti anche un test sugli effetti delle novità legislative di recente introdotte in materia di responsabilità degli agenti di polizia. I decreti sicurezza approvati dal Governo negli ultimi due anni hanno, infatti, escluso l’iscrizione nel registro degli indagati in presenza di un’apparente causa di giustificazione e previsto l’anticipazione delle spese, in ogni grado di giudizio, per la tutela legale agli operatori di polizia imputati. 

Il rafforzamento delle tutele per le forze dell’ordine che usano la forza è parte integrante di un’architettura normativa autoritaria e repressiva che criminalizza il dissenso e la marginalità sociale. Essa si inserisce con coerenza in un tentativo di imporre un ordine proprietario in cui non c’è posto per soggettività «disturbanti». Di fronte al rischio di una crescente legittimazione della violenza di Stato, sia essa perpetrata da un commerciante armato o da un operatore delle forze dell’ordine protetti dai partiti di governo e da riforme legislative permissive, la violenza di polizia va riconosciuta per quello che è, un’emergenza democratica. In quest’ottica, dentro a una prospettiva politica abolizionista di lungo periodo, intesa come una processualità al contempo politica e culturale, non deve essere sminuita l’urgenza di riforma capaci di limitare l’esercizio della forza di polizia e ricondurne i poteri dentro un perimetro di legalità costituzionale.

*Carlo Caprioglio è assegnista di ricerca e docente a contratto di Clinica legale all’Università Roma

Le informazioni circa l’uso della forza, la percezione e la formazione degli operatori di polizia sono frutto delle ricerche realizzate nell’ambito del progetto «Reforming police accountability in Italy (REPOLITY)» sulla responsabilità delle forze dell’ordine, realizzato dalle università di Bari e Firenze. I risultati e i materiali di ricerca sono liberamente consultabili sul sito del progetto. Le opinioni espresse sono da attribuire esclusivamente all’autore.

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