Assolto perché aveva titolo a restare: la pregressa autorizzazione ex art. 31 T.U. esclude il reato di inottemperanza dell’espulsione

Progetto Melting Pot Europa - Thursday, October 30, 2025

La sentenza di assoluzione in oggetto è degna di rilievo in quanto configura una causa particolare di esclusione dell’elemento soggettivo del reato (dolo).

In questo caso il conseguimento di un permesso di soggiorno, benché successivo all’ordine di espulsione e all’Ordine di allontanamento del Questore, si fondava su situazioni di fatto e di diritto preesistenti al decreto espulsivo, quali in particolare l’esistenza di un nucleo familiare con un figlio minore .  

L’imputato aveva infatti richiesto la speciale autorizzazione ex art. 31 T.U. 286/98 innanzi al Tribunale per i Minorenni, che aveva accolto la richiesta, così legittimando la successiva regolare permanenza e consentendo l’ottenimento di un permesso di soggiorno.

Secondo la sentenza “E’ incontroverso, quindi, che la situazione che ha poi legittimato la permanenza nel territorio nazionale da parte del cittadino extracomunitario era preesistente all’ordine di allontanamento. Ne segue che l’imputato aveva titolo per restare, ancorché riconosciuto solo con successivo provvedimento”.

I presupposti del reato oggetto del procedimento penale venivano cioè incisi dalla situazione (pregressa) legittimante l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni, ossia la tutela dell’unità familiare e della minore, peraltro nata in Italia nel 2008.

Dunque tale condizione rendeva inesigibile l’ottemperanza all’ordine di allontanamento del Questore (del 2022) e comportava l’assoluzione dell’imputato.

Giudice di Pace di Roma, sentenza del 14 ottobre 2025

Si ringrazia l’Avv. Matteo Megna per la segnalazione e il commento.