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Espulsione illegittima per mancata informativa sulla protezione internazionale
Un cittadino albanese, rintracciato mentre lavorava in campagna, veniva condotto prima presso la Guardia di Finanza e poi all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, dove gli veniva notificato un decreto di espulsione prefettizia ex art. 13 co. 2 lett. b) TUI, con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Bari per plurimi vizi, tra cui la violazione della Direttiva 2013/32/UE, del D.lgs. 142/2015, del D.L. 13/2017, degli artt. 13 e 14 TUI, della Direttiva 2008/115/CE e dell’art. 8 CEDU. Il motivo cardine del ricorso riguardava la totale assenza di informativa sul diritto alla protezione internazionale. Sul punto, la giurisprudenza è consolidata: la Cassazione (sent. n. 32070/2023 e n. 21910/2020) ha chiarito che l’obbligo informativo sorge indipendentemente da una manifestazione esplicita di volontà da parte del migrante, e che nessun provvedimento di espulsione può essere convalidato senza una previa informativa completa ed effettiva su protezione internazionale, ricollocazione UE e rimpatrio volontario assistito. Anche la Corte EDU, nei casi Hirsi Jamaa c. Italia e Khlaifia c. Italia, ha ribadito l’assolutezza di tale diritto. Nel caso specifico, il cittadino albanese era entrato regolarmente in Italia con passaporto biometrico munito di timbro d’ingresso, senza quindi aver violato alcuna norma sull’ingresso. Solo dopo aver contattato il difensore veniva informato dei propri diritti e presentava domanda di protezione internazionale via PEC alla Questura di Bari. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava il decreto di espulsione, rilevando la carenza dell’informativa sulla protezione internazionale. Giudice di Pace di Bari, decreto del 27 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione.
Accolto il ricorso avverso l’espulsione ex art. 16, co. 5 TUI: il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare la richiesta di asilo
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che, nonostante la manifestazione di volontà di accedere alla protezione internazionale della persona detenuta, aveva confermato l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 16, comma 5, TUI come misura alternativa alla detenzione. L’espulsione, ex art. 16, comma 5, TUI, è una misura alternativa alla detenzione in carcere disposta dal magistrato di sorveglianza, inaudita altera parte, nei confronti di cittadini stranieri privi di un titolo di soggiorno che devono scontare una pena detentiva, anche residua, inferiore ai 2 anni. Nel caso di specie, nel corso dell’udienza di discussione del procedimento di impugnazione della misura di espulsione adottata dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, la persona detenuta ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale, volontà che aveva anticipato a mezzo pec alla Questura territorialmente competente qualche giorno prima. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, investito dell’opposizione proposta avverso la decisione monocratica, si è limitato ad escludere la sussistenza dei divieti di espulsione di cui all’art. 19 TUI, confermando la misura di espulsione, ritenendo irrilevante la manifestazione di volontà di accedere alla protezione internazionale. La Corte, al contrario, nel cassare la decisione dei magistrati milanesi, ha richiamato l’art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. 142/2015, che definisce come richiedente protezione internazionale lo straniero che ha presentato domanda di protezione o che ha manifestato la volontà di richiederla, nonché la giurisprudenza di legittimità secondo cui, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, D.lgs. 25 /2008, il richiedente ha diritto a permanere sul territorio dello Stato fino alla definizione della procedura. Sulla base di tali richiami normativi, la Corte di Cassazione ha rilevato come il Tribunale di Sorveglianza di Milano abbia omesso di tenere in considerazione la richiesta di protezione internazionale avanzata dal detenuto, circostanza che lo rende regolarmente soggiornate sul territorio nazionale e, di conseguenza, inesepellibile. Corte di Cassazione, sentenza n. 825 del 6 gennaio 2026 Si ringrazia per la segnalazione e il commento la Dott.ssa Clara Tacconi; il caso è stato seguito dall’Avv. Maria Pia Cecere e dall’Avv. Nicola Datena.
Revoca del PdS di lungo periodo ed espulsione: il TAR riafferma le garanzie procedurali e la tutela del cittadino straniero radicato
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha annullato il provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura di Varese nei confronti di un cittadino egiziano. La decisione si distingue per la rigorosa applicazione dei principi fondamentali del diritto amministrativo, in particolare per quanto attiene alle garanzie partecipative e all’obbligo di un’istruttoria completa e di una motivazione concreta, soprattutto quando in gioco vi è la posizione di uno straniero con un forte radicamento sul territorio nazionale. Il caso riguarda un cittadino egiziano, in Italia dal 2006 e titolare di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo con validità fino al 2030. Dopo aver lavorato regolarmente per anni, a causa di problemi di salute aveva perso il lavoro nel dicembre 2023, percependo l’indennità di disoccupazione (Naspi) fino a maggio 2024. Fermato per un controllo presso l’aeroporto di Malpensa, gli veniva notificato un decreto di revoca del suo titolo di soggiorno. Le ragioni addotte dalla Questura erano la sua “stabile presenza” nell’area aeroportuale in condizioni di “marginalità e degrado“, l’assenza di un’attività lavorativa e la conseguente criticità per l’ordine pubblico, la sicurezza e l’igiene. A seguito della revoca, il ricorrente veniva espulso e rimpatriato in Egitto. Il Collegio ha censurato la palese violazione delle garanzie partecipative. L’amministrazione aveva omesso la comunicazione di avvio del procedimento, atto fondamentale per consentire all’interessato di presentare le proprie osservazioni, invocando generiche “ragioni di urgenza” ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990. Il Tribunale ha smontato punto per punto le giustificazioni della Questura: 1. L’insussistenza dello stato di “senza fissa dimora“: la Questura aveva motivato l’urgenza con la presunta impossibilità di notificare gli atti al ricorrente, definito “soggetto senza fissa dimora“. Tuttavia, il TAR ha rilevato che il ricorrente era regolarmente iscritto all’anagrafe del Comune di Treviglio, circostanza facilmente accertabile con una minima attività istruttoria. L’affermazione dell’amministrazione era, quindi, frutto di un palese difetto di istruttoria. 2. La genericità delle “ragioni di urgenza“: il riferimento a una “situazione di criticità” e alla necessità di “prevenire ulteriori problematiche di sicurezza” è stato giudicato dal Collegio del tutto generico e astratto. Una motivazione basata su rischi futuri e non attuali non può giustificare la compressione del diritto fondamentale al contraddittorio. Il TAR ha sottolineato come il vizio procedurale abbia assunto un rilievo sostanziale. Se fosse stato messo in condizione di partecipare, il ricorrente avrebbe potuto dimostrare il suo lungo soggiorno in Italia, la residenza anagrafica, la pregressa continuità lavorativa, le ragioni di salute alla base della disoccupazione e il suo inserimento sociale. Tali elementi, se ponderati, avrebbero potuto condurre a un esito diverso del procedimento. La sentenza ribadisce con forza il principio della “tutela rafforzata” riconosciuta ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La revoca di tale titolo non può essere un automatismo, ma deve scaturire da una valutazione discrezionale complessa e approfondita della pericolosità sociale dello straniero. Il TAR ha evidenziato come il giudizio di pericolosità formulato dalla Questura fosse generico e non supportato da alcun riscontro oggettivo. La condizione di “marginalità e degrado” non era stata concretamente provata, a fronte di elementi di segno opposto quali la stabile residenza, l’assenza di precedenti penali e la presenza di una rete sociale di supporto. La giurisprudenza, sia amministrativa che costituzionale, è costante nell’affermare che la valutazione di pericolosità non può basarsi su automatismi, ma deve considerare in concreto l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché la durata del suo soggiorno. Inoltre, il Collegio ha correttamente applicato il divieto di integrazione postuma della motivazione in sede processuale, rifiutando di considerare le circostanze (plurimi ordini di allontanamento) addotte dalla Questura solo negli scritti difensivi, poiché non menzionate nel provvedimento impugnato. Infine, anche la perdita del posto di lavoro, secondo il Tribunale, non può giustificare automaticamente la revoca, specialmente a fronte di una lunga storia contributiva e di motivazioni legate a problemi di salute, elementi che l’amministrazione avrebbe dovuto acquisire e valutare. Un ulteriore profilo di illegittimità riscontrato dal TAR riguarda la violazione dell’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998. Tale norma impone all’amministrazione, prima di disporre l’espulsione di un ex soggiornante di lungo periodo, di valutare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno ad altro titolo (ad esempio, per attesa occupazione o per cure mediche). La mancata instaurazione del contraddittorio ha impedito anche questa valutazione, vanificando la ratio di tutela della norma. La sentenza del TAR Lombardia costituisce un importante monito per le amministrazioni pubbliche, riaffermando che il potere discrezionale, specialmente in una materia delicata come l’immigrazione, non deve mai tradursi in arbitrio. La decisione ribadisce tre principi cardine: 1. Il rispetto del contraddittorio procedimentale è un presidio irrinunciabile, la cui omissione può essere giustificata solo da ragioni di urgenza reali, concrete e debitamente provate. 2. La posizione del soggiornante di lungo periodo è assistita da una “tutela rafforzata” che impone un giudizio di pericolosità non astratto o basato su stereotipi, ma concreto, individualizzato e bilanciato con il grado di integrazione della persona. 3. L’espulsione è una misura residuale, da adottarsi solo dopo aver verificato l’impossibilità di concedere un diverso titolo di soggiorno che consenta la permanenza dello straniero radicato sul territorio. In definitiva, il TAR ha censurato un’azione amministrativa superficiale e carente di istruttoria, ripristinando la legalità e riaffermando la centralità dei diritti della persona, anche nell’ambito della gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico. T.A.R. per la Lombardia, sentenza n. 354 del 23 gennaio 2026
Il Parlamento europeo dà il via libera al Regolamento sulle deportazioni
EVA BALUGANTI 1 Lunedì 9 marzo la commissione LIBE del Parlamento europeo ha approvato il mandato negoziale sul nuovo Regolamento sui rimpatri – o, più precisamente, sulle deportazioni – aprendo la strada ai negoziati interistituzionali con il Consiglio dell’Unione europea. Si tratta di un passaggio decisivo che porterà alla definizione finale di una riforma destinata a incidere profondamente sull’assetto europeo in materia di espulsioni.  Oltre 200 organizzazioni della società civile avevano chiesto il rigetto totale di questa proposta, che introduce misure estremamente coercitive, razziste e in violazione dei diritti fondamentali. Ora questo appello è più urgente che mai, dato che i negoziati stanno rapidamente entrando nelle fasi finali.  La Commissione UE ha proposto l’11 marzo 2025 un nuovo regolamento sui rimpatri che privilegia detenzione, espulsione e misure punitive a scapito della protezione dei diritti fondamentali. La proposta rientra in un più ampio orientamento dell’UE che tratta la migrazione come una minaccia, ricorrendo a criminalizzazione e sorveglianza invece che a inclusione e rotte sicure. Il testo di compromesso approvato in commissione mantiene e in alcuni casi rafforza elementi già fortemente controversi nella proposta originaria della Commissione europea. Tra questi, le disposizioni sui return hubs e l’estensione della definizione di “paese di rimpatrio”.   VIOLAZIONI E ABUSI COME NUOVA NORMA  ll testo di compromesso concordato da una coalizione di centro ad estrema destra del Parlamento europeo, mantiene ed in alcuni casi peggiora disposizioni estremamente preoccupanti già presenti nella proposta della Commissione europea. Gli articoli sui return hubs e sull’estensione della definizione di “paese di rimpatrio” sono stati mantenuti, aprendo alla possibilità di deportare persone in paesi con cui non hanno alcun legame e in cui non sono mai state prima, ed eliminando le già poche garanzie di monitoraggio presenti nella proposta della Commissione.  Nessuna garanzia potrebbe comunque rendere sicuri questi modelli, poiché mirano a governare i corpi delle persone migranti attraverso detenzione ed esclusione, in un contesto giuridico opaco, al di fuori della giurisdizione dell’UE e quindi senza alcun controllo democratico né scrutinio. Altri modelli, come i centri offshore in Albania, pur presentando alcune differenze, hanno già mostrato la loro vera natura: violazioni sistematiche dei diritti, opacità radicale, detenzione generalizzata e frequenti episodi di autolesionismo e di estrema vulnerabilità tra le persone detenute.  Il testo mantiene inoltre una marcata espansione dei presupposti e della durata della detenzione nell’ambito delle procedure di rimpatrio. Vengono rafforzati gli obblighi di cooperazione a carico delle persone destinatarie di un ordine di espulsione, accompagnati da sanzioni severe in caso di mancata collaborazione, e si introduce la possibilità di emettere divieti di ingresso a vita. Il documento di compromesso concordato dal Consiglio a dicembre fornisce dettagli su queste e altre modifiche proposte. Nel complesso, l’impianto della riforma appare orientato verso un approccio sempre più coercitivo e securitario nella gestione della mobilità.  UN FALSO SENSO DI URGENZA Fin dall’inizio delle discussioni su questo dossier, una delle narrazioni principali alla base della proposta è stata quella della fretta. Utilizzando l’argomento secondo cui i tassi di rimpatrio sono troppo bassi, gli Stati membri hanno accompagnato i negoziati con un estremo senso di urgenza. Al di là del fatto che l’accuratezza dei calcoli sui tassi di rimpatrio è di per sé discutibile, questo senso di urgenza è smentito dal testo di compromesso che il Consiglio ha concordato a dicembre, il quale prevede un periodo di transizione di due anni prima che il regolamento entri in vigore.   Notizie/Regolamenti UE “PAESI SICURI” E RIMPATRI: LA NUOVA STRETTA DELL’UE  Un altro passo verso un sistema che si baserà su detenzione, deportazioni e sorveglianza Redazione 10 Dicembre 2025 Due anni, con eccezione degli articoli sui return hubs e sull’estensione della definizione di “paese di rimpatrio”, che entrerebbero in applicazione immediatamente dopo l’adozione. Se la retorica dell’urgenza viene smentita dalla stessa posizione del Consiglio, quest’ultima mette anche in luce la vera fretta che circonda questo dossier: la pressione politica per esternalizzare ulteriormente il processo di rimpatrio, scaricando la responsabilità sui paesi terzi, sempre più lontano dalla tutela dei diritti fondamentali e dalla possibilità di controllo giuridico. Questa asimmetria evidenzia come la priorità politica non sia tanto quella di riformare in modo organico il sistema dei rimpatri, quanto piuttosto di accelerare i meccanismi di esternalizzazione.   In queste ultime fasi dei negoziati è fondamentale prendere una posizione netta e respingere questa proposta. Il testo contiene troppe disposizioni disumane – dai return hubs a una massiccia espansione della detenzione – che aumenterebbero enormemente un clima di odio, discriminazione e paura per persone migranti, richiedenti asilo e comunità razzializzate.  1. Esperta di advocacy e politiche migratorie per ActionAid all’EU Office a Bruxelles. Il suo lavoro si concentra principalmente sull’intersezione tra i diritti delle donne, la migrazione e le politiche di esternalizzazione dei confini dell’Unione Europea ↩︎
Violazione del divieto di reingresso e non punibilità: la centralità della tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Le due sentenze affrontano, in contesti differenti, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998, valorizzando una lettura concreta e non meramente astratta della condotta, anche in presenza di violazioni formali dei provvedimenti espulsivi. Nel primo caso, un cittadino albanese, entrato regolarmente in Italia con visto per motivi di studio e successivamente titolare di permesso di soggiorno quale studente universitario a Milano, si vedeva rigettare la richiesta di conversione del titolo di soggiorno, con contestuale revoca del nulla osta e conseguente espulsione disposta dal Prefetto di Milano mediante accompagnamento alla frontiera e divieto di reingresso per cinque anni. A seguito dell’interruzione del percorso universitario e lasciando in Italia il coniuge regolarmente soggiornante, il medesimo rientrava anticipatamente nel territorio nazionale e presentava istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare presso il Commissariato di Rho. Nel corso di un controllo di routine a Bergamo veniva tuttavia fermato e tratto in arresto per la violazione dell’art. 13, comma 13, T.U. immigrazione, con giudizio direttissimo innanzi al Tribunale di Bergamo. Nel corso del procedimento veniva prodotta documentazione attestante il vincolo coniugale, il certificato di matrimonio e la pendenza della pratica di coesione familiare. Il Giudice monocratico, pur ritenendo integrata la fattispecie penale contestata, ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, evidenziando come la condotta si fosse concretizzata nel mero rientro nel territorio dello Stato in violazione del divieto, in assenza di qualsivoglia profilo di violenza, pericolo per la collettività o ulteriori condotte illecite. L’offesa è stata qualificata come di grado obiettivamente contenuto, priva di ricadute sul piano della sicurezza pubblica e tale da determinare unicamente la violazione formale dell’ordine impartito. Quanto alla personalità dell’imputato, la giovane età e l’assenza di precedenti penali sono state ritenute indicative della non abitualità del comportamento, non emergendo elementi idonei a far ritenere una propensione alla reiterazione. Anche la motivazione del rientro, inserita in un contesto familiare privo di profili di allarme, ha contribuito alla valutazione complessiva di minima offensività. Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione ex artt. 530 c.p.p. e 131-bis c.p. Tribunale di Bergamo, sentenza n. 127 del 4 febbraio 2026 Nel secondo caso, parimenti relativo a un cittadino albanese, l’imputato veniva tratto in arresto per il medesimo reato, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo il 5 ottobre 2022, con divieto di reingresso per sette anni, e sorpreso nel territorio nazionale dopo essersi allontanato in data 23 dicembre 2024. In particolare, lo stesso si presentava spontaneamente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari per definire una pratica di permesso di soggiorno per coesione familiare con il fratello cittadino italiano. Dagli accertamenti emergeva la pregressa sottoposizione alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, nonché l’avvenuta uscita dal territorio nazionale documentata da controllo alla frontiera del porto di Bari. L’imputato dichiarava di essere rientrato senza transitare dai varchi di frontiera. Veniva quindi arrestato in flagranza e sottoposto a giudizio direttissimo, previa applicazione della misura degli arresti domiciliari. Il Giudice, pur in presenza di precedenti e di una contestazione di recidiva reiterata, ha ritenuto applicabile l’art. 131-bis c.p., muovendo da un inquadramento sistematico dell’istituto alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia). In particolare, è stato richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione che ammette in astratto la compatibilità della causa di non punibilità anche con i reati di disobbedienza, caratterizzati da una logica politico-criminale di “tutto o nulla”, in cui rileva il mero evento della violazione più che il grado della lesione. In tale prospettiva, il Giudice ha ribadito la necessità di un giudizio ancorato al fatto storico concreto e non alla fattispecie astratta, fondato sulla valutazione congiunta delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p. e tenendo conto anche della condotta successiva al reato. Con riferimento alla non abitualità, è stato chiarito che la presenza di precedenti penali non costituisce di per sé elemento ostativo, dovendo la valutazione essere effettuata alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto, che nel caso di specie evidenziavano una scarsa offensività della condotta. Il Tribunale ha quindi pronunciato sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. per particolare tenuità del fatto. La sentenza è molto interessante in quanto applica i principi di diritto anche a soggetti che risultano gravati da precedenti penali operando un giudizio concreto sulla applicabilità dell’art. 131 c.p. prevedendo criteri applicativi “c.d. indici requisiti” e “indici criterio” inserendo dette questioni nel più ampio dibattito circa la compatibilità fra particolare tenuità e condotte tipiche dei c.d. “reati di disobbedienza”, puniti dal legislatore secondo una logica politico – criminale di “tutto o nulla” poiché ritenuto rilevante non il quantum della lesione, bensì il mero evento della stessa. Tribunale di Bari, sentenza n. 959 del 24 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Uniti contro il Regolamento UE sulle deportazioni
Oltre 90 organizzazioni europee chiedono ai legislatori dell’UE di respingere il regolamento UE sulle espulsioni (noto come “Regolamento sui rimpatri” 1). In una dichiarazione congiunta 2, denunciano i rischi e i danni che questa legge comporterebbe per milioni di persone in tutta Europa: dalle retate contro gli immigrati al profiling razziale, fino agli obblighi di segnalazione che coinvolgerebbero anche i servizi pubblici 3. Molte di queste preoccupazioni sono state ribadite da 16 esperti ONU per i diritti umani in una lettera inviata alle istituzioni europee 4. Firma la petizione: Dire no alle deportazioni di massa in Europa Come sottolinea la petizione pubblicata da WeMove Europe, un’organizzazione indipendente di cittadini europei che si batte per trasformare le politiche dell’Unione Europea: “Il regolamento distruggerebbe le famiglie, aumenterebbe le detenzioni e trasformerebbe la migrazione in un business per società private di sicurezza e sorveglianza”. > «Tutte e tutti noi vogliamo vivere in sicurezza e contribuire alle nostre > comunità. Chiediamo all’UE di scegliere cura, dignità e diritti – non paura e > profitto». COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO Il progetto di regolamento: * Amplia ed estende la detenzione di persone senza documenti, inclusi minori, riducendo le garanzie procedurali * Consente agli Stati membri di istituire centri di espulsione poco trasparenti fuori dall’UE * Obbliga gli Stati membri ad adottare “misure di individuazione” ampie e indefinite, trasformando potenzialmente spazi quotidiani, servizi pubblici e interazioni comunitarie in strumenti di controllo dell’immigrazione Lo scorso dicembre, il Consiglio dell’UE ha introdotto un nuovo articolo che autorizza perquisizioni in abitazioni private e altri “locali pertinenti”, comprese le strutture gestite da organizzazioni di beneficenza e le case di cittadini sospettati di ospitare persone senza documenti 5. Un comunicato congiunto pubblicato da PICUM e da oltre 90 organizzazioni avverte che il regolamento: abilita raid domiciliari senza mandato, controlli in spazi pubblici e obblighi di segnalazione nei servizi; spinge le persone vulnerabili a evitare servizi essenziali come sanità, istruzione e assistenza sociale per paura di essere individuate e segnalate; normalizza una sorveglianza generalizzata, consolidando un sistema punitivo basato su sospetto e controllo, piuttosto che su diritti e protezione. Notizie/Regolamenti UE RIMPATRI, LA NUOVA STRETTA DELL’UE: «UN REGOLAMENTO DISUMANO CHE VA RESPINTO» Oltre 200 organizzazioni firmano un appello contro il regime di detenzione e deportazione Redazione 16 Settembre 2025 Le organizzazioni denunciano anche che il regolamento distrugge la fiducia tra operatori dei servizi pubblici e comunità, alimentando discriminazione, isolamento e marginalizzazione. Le retate e le misure di individuazione scoraggiano l’accesso a servizi essenziali, intrappolano le persone nella violenza e nello sfruttamento e rompono i legami sociali. > “Milioni di noi – sottolineano gli attivisti – assistono alle scene che > arrivano dagli Stati Uniti: agenti che trascinano le persone fuori dalle loro > case all’alba, famiglie spezzate… Ora immagina questa scena nella tua strada. > Possiamo fermare tutto questo. Ma solo se agiamo adesso”. «Chiediamo ai responsabili politici, alle autorità pubbliche, ai lavoratori dei servizi pubblici, alle organizzazioni della società civile e alle comunità di tutta Europa di rifiutare ogni forma di individuazione», ribadiscono le organizzazioni. 1. Article 6, Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council, establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union, and repealing Directive 2008/115/EC of the European Parliament and the Council, Council Directive 2001/40/EC and Council Decision 2004/191/EC ↩︎ 2. Leggi la dichiarazione in eng-fra-ita-esp ↩︎ 3. Perché il regolamento UE sui rimpatri va respinto. Appello delle associazioni alle istituzioni europee, Asgi (settembre 2025) ↩︎ 4. Leggi la lettera ↩︎ 5. Articolo 23(a), “Misure investigative”, Orientamento generale del Consiglio sulla proposta di regolamento sui rimpatri ↩︎
Una nuova pronuncia in difesa di Mohamed Shahin
Il 23 gennaio scorso la vicenda che vede coinvolto l’imam di Torino Mohamed Shahin ha visto un nuovo sviluppo significativo: la Corte d’Appello ha rifiutato la richiesta di espulsione ribadendo l’assenza di “concreti elementi per ritenere realmente sussistente la situazione di pericolosità, esposta nel provvedimento di trattenimento del questore, e quindi l’adeguatezza del trattenimento” 1. Come mettevamo in evidenza nell’articolo datato 16 dicembre 2026, la vicenda si è trovata a lungo al centro del dibattito pubblico. Giurisprudenza italiana/Notizie/CPR, Hotspot, CPA MOHAMED SHAHIN LIBERO: SMONTATA LA TESI DEL VIMINALE SULLA “PERICOLOSITÀ SOCIALE” Corte d'Appello di Torino, ordinanza del 15 dicembre 2025 Redazione 16 Dicembre 2025 Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin è un cittadino egiziano residente in Italia da oltre vent’anni e titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, nonché imam della moschea Al Omar Ibn Al Khattab di Torino. Da sempre impegnato per l’impegno nel dialogo inter-religioso, da oltre due anni aveva preso parte in prima persona alle mobilitazioni in sostegno al popolo palestinese. La sua partecipazione a un blocco stradale durante una manifestazione a sostegno della Palestina in data 9 ottobre, infatti, era stato il presupposto per la richiesta della deputata Augusta Montaruli, Fratelli d’Italia, di espulsione di Shahin, facendo riferimento ad alcune frasi pronunciate pubblicamente durante un’iniziativa di denuncia del genocidio in corso in Palestina. Le frasi in questione, però, erano già state archiviate dalla procura lo scorso 16 ottobre con il fascicolo originato da una segnalazione della Digos, dal momento che i PM non avevano trovato elementi sufficienti a ipotizzare una violazione del codice penale, e quindi gli estremi di reato, né un’istigazione a delinquere. Nonostante questa evidenza, il decreto di espulsione ha raggiunto Mohamed Shahin in data 24 novembre, quando il cittadino è stato condotto in Questura e ha visto revocato il suo permesso di soggiorno di lunga durata. In quest’occasione, è stato notificato un decreto di espulsione dall’Italia giustificato “per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per lo stato”, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Testo unico sull’immigrazione ed è stato accompagnato in Tribunale, dove il giudice ha convalidato l’iter con decreto del Ministero dell’Interno. In quest’occasione, i legali hanno formalizzato una richiesta di protezione internazionale, ritenendo infatti che rientrare in Egitto potesse configurare seri rischi di incolumità per Shahin, in quanto oppositore politico. In merito, si sottolinea la decisione di disporre la reclusione nel Cpr (Centro di Permanenza per i Rimpatri) di Caltanissetta, in Sicilia, seguendo la strategia già ben nota dell’allontanamento della persona oggetto della misura dalle reti sociali in cui questa è inserita. Inoltre, il Cpr che è preso qua in considerazione era già stato segnalato dalla Rete Siciliana contro il Confinamento, la quale si è espressa a più riprese a proposito dei gravi episodi verificatisi in questa sede. Il trattenimento in attesa di espulsione si è prolungato fino al 15 dicembre, data in cui la Corte d’Appello di Torino ha disposto il suo rilascio immediato. Il ricorso contro il trattenimento disposto dai legali è stato vinto e il cittadino è stato autorizzato a rientrare nella città di Torino. La decisione è arrivata al termine del procedimento di riesame del trattenimento, affermando la mancanza di alcuna concreta e attuale pericolosità sociale e disponendo così la cessazione immediata della misura. È stato quindi confermato quanto evidenziato a suo tempo dalla Procura di Torino, la quale non aveva riconosciuto nessun pericolo in questa persona, dal momento che sul fascicolo di archiviazione del caso veniva scritto a chiare lettere che la frase pronunciata da Shahin rappresentava un’ “espressione di pensiero che non integra estremi di reato”. La vicenda, tuttavia, non era per questo ancora del tutto conclusa, dal momento che il procedimento di espulsione restava formalmente in vigore, oggetto di ulteriori ricorsi. Il 31 dicembre, la Corte d’Appello del Tribunale di Caltanissetta ha confermato la mancanza di presupposti per l’allontanamento immediato di Mohamed Shahin dal territorio italiano, rendendo così inefficace la decisione precedentemente presa dal Tar del Lazio che aveva invece confermato il decreto di espulsione. La decisione è stata raggiunta dalla nuova pronuncia della Corte d’Appello in data 23 gennaio, secondo la quale la richiesta di espulsione è stata rifiutata. In ultima battuta, almeno per quanto concerne il rischio di trattenimento in Cpr, il 1° di marzo arriva la notizia che la Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero contro la Corte d’Appello di Torino. Come noto, a difesa di Mohamed Shahin si sono espresse molteplici voci della società civile tramite una petizione, una raccolta fondi, un appello di accademici, numerose manifestazioni di solidarietà partite da Torino e poi sparse in tutta Italia raggiungendo l’Europa e un comitato cittadino ad hoc. In merito alla sua vicenda è stato evidenziato il carattere simbolico della misura: mentre i recenti Decreti Sicurezza offrono sempre più una rilettura del diritto come orientato alla neutralizzazione del conflitto sociale e alla criminalizzazione di condotte di protesta collettiva, quello che appare particolarmente preoccupante è l’utilizzo di strumenti amministrativi per colpire l’esercizio della libertà di opinione. Il sistema stesso dei Cpr, ancora una volta, mostra un disegno più ampio in cui nessuna vicenda giudiziaria è isolata, ma è, piuttosto, tassello di un sistema penale e amministrativo che punisce e respinge. Nel caso di Shahin, del resto, la richiesta di protezione internazionale che ha presentato a seguito della revoca del permesso di soggiorno è stata rigettata come risposta a un procedimento di esame fortemente accelerato. Su questa ha pesato la classificazione dell’Egitto come “Paese di origine sicuro”, senza riservare la giusta attenzione ai rischi in cui l’imam incorrerebbe qualora fosse espulso verso il Paese di cui sopra. Come afferma l’associazione A Buon Diritto, nella vicenda qui analizzata a preoccupare è “l’utilizzo dello strumento del decreto d’espulsione e del trattenimento in Cpr, una procedura amministrativa che non prevede le garanzie di difesa del procedimento penale. L’applicazione di tale misura altamente restrittiva si basa peraltro su un sospetto riguardante una condotta che non configura una fattispecie penalmente rilevante e su alcune dichiarazioni poi rettificate” 2. Il comitato cittadino Free Mohamed Shahin nel suo comunicato del 23 gennaio evidenzia la gravità delle dichiarazioni del Ministro Nordio il quale, in seguito al pronunciamento, avrebbe affermato di voler avviare “un’attività istruttoria al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati coinvolti”. Esortando a non “abbassare la guardia”, il comitato invita a continuare a seguire la vicenda, in merito alla quale la solidarietà e la mobilitazione dal basso sono state significative. 1. La corte d’appello ribadisce il no all’espulsione dell’imam Shahin – RaiNews (21 gennaio 2026) ↩︎ 2. La società civile chiede all’Italia di fermare l’espulsione di Mohamed Shahin verso l’Egitto, A Buon Diritto (3 dicembre 2026) ↩︎
Annullata l’espulsione in ragione del documentato percorso di integrazione in Italia
Il Giudice di Pace di Firenze ha annullato un provvedimento di espulsione ritenendo sussistente il divieto di espulsione di cui all’art.19, D. Lgs n.286/98 in ragione del percorso di integrazione documentato nel giudizio anche dopo la novella di cui al DL n.30/23. Il ricorrente ha infatti “dimostrato di avere solidi legami sociali e culturali, requisiti ritenuti necessari per la permanenza nel territorio italiano. (…) ha documentato di aver svolto un tirocinio presso l’Università degli Studi di Firenze con possibilità di proseguire l’attività di ricerca presso l’Università, di avere un lavoro stabile a tempo indeterminato, di avere perfezionato lo studio della lingua italiana, oltre ad aver sottoscritto un valido contratto di locazione di immobile. In ragione di ciò si condividono le varie sentenze della CEDU che hanno individuato i criteri che consentono di valutare se la misura dell’allontanamento di uno straniero possa considerarsi “necessaria” in una società democratica, e “proporzionata” allo scopo legittimo perseguito“. È stato inoltre accolto il motivo di impugnazione relativo alla mancata attestazione di conformità all’originale informatico in ogni pagina del documento analogico notificato allo straniero (l’attestazione di conformità era stata apposta solo sulla prima pagina). Giudice di Pace di Firenze, sentenza del 30 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Lisi per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione
Illegittima la revoca della protezione sussidiaria: necessaria una valutazione in concreto della pericolosità
Il Tribunale di Roma afferma che è necessario effettuare una valutazione in concreto della pericolosità per ordine e sicurezza pubblica ai fini della revoca della protezione sussidiaria, non potendosi desumere solo dalla commissione dei reati. Nel caso di specie il giudice valorizza l’ottima adesione al percorso trattamentale in carcere, il buon inserimento successivo alla scarcerazione e l’assenza di ulteriori procedimenti penali, decidendo di superare anche la valutazione del tribunale di sorveglianza che in seguito alla scarcerazione aveva confermato l’espulsione come misura di sicurezza. “Si ritiene che la Commissione Nazionale non abbia adeguatamente motivato in ordine all’attualità della pericolosità sociale del ricorrente, limitandosi a richiamare la condanna definitiva per un reato astrattamente idoneo a fondare un giudizio di pericolosità, ma omettendo di considerare gli elementi concreti relativi al percorso rieducativo e al reinserimento sociale del sig. (…) Tale omissione si pone in contrasto con il principio secondo cui la revoca della protezione sussidiaria per motivi di pericolosità deve fondarsi su una valutazione individualizzata e attuale del rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica“. Tribunale di Roma, decreto del 28 marzo 2025 Si ringrazia l’Avv.ta Ginevra Maccarrone per la segnalazione e il commento; il caso è stato seguito con l’avv. Salvatore Fachile.
La salute non è una variabile dell’ordine pubblico
Nella circolare rivolta alle prefetture dal Ministro dell’Interno il 20 gennaio 2026, che punta ad aumentare la capienza dei CPR e a facilitare le espulsioni, le indicazioni per ritardare la visita medica di idoneità dopo l’ingresso nei CPR dal punto di vista della sanità pubblica rappresentano una sfida al Codice Deontologico e alla tutela della salute, che sollecitano le seguenti riflessioni: 1. La visita medica è un atto preventivo Inderogabile e non un ostacolo burocratico da snellire: ne consegue che, clinicamente e legalmente: o La valutazione di idoneità deve essere preventiva all’ingresso in comunità ristretta per identificare vulnerabilità (psichiatriche, infettive o croniche) che l’ambiente del CPR aggraverebbe. o Ritardare la visita significa esporre sia il trattenuto sia la comunità (incluso il personale medico e di polizia) a rischi sanitari elevati, come focolai infettivi o eventi critici (suicidi, autolesionismo). 2. Il medico deve rispondere al Codice di Deontologia Medica, non alle circolari prefettizie: o L’Art. 32 della Costituzione e il Codice Deontologico impongono al medico di operare in autonomia per la tutela della vita e della salute. o Accettare che una persona venga trattenuta senza una preventiva valutazione di idoneità la pone a rischi di salute potenzialmente gravi e inaccettabili. 3. È in contrasto con la giurisprudenza recente: nel 2025 il Consiglio di Stato ha annullato parti dei capitolati d’appalto dei CPR proprio per l’inadeguatezza degli standard sanitari e della prevenzione del rischio suicidario. Una circolare che indebolisce ulteriormente i controlli medici preventivi è in contrasto con le istanze di tale sentenza. La stessa Circolare del 20 gennaio 2026 sollecita protocolli con i SerD per facilitare il trattenimento delle persone “tossicodipendenti”: i CPR non possiedono i requisiti per una presa in carico da parte dei servizi per le tossicodipendenze dei pazienti con disturbo da uso di sostanze (DUS) secondo i criteri del DSM5; tali situazioni rientrano quindi tra i criteri di inidoneità sanciti dall’art. 3 della Direttiva del Ministero degli Interni del 19 maggio 2022 per queste ragioni: * Inidoneità di principio: il CPR è una struttura di detenzione amministrativa priva di finalità terapeutiche e riabilitative, il trattenimento di un soggetto con DUS attivo contrasta con il diritto costituzionale alla cura. La “gestione” interna tramite protocolli SerD si riduce spesso a una mera terapia sostitutiva o farmacologica per il controllo dei sintomi astinenziali, senza una reale presa in carico. * Rischio di eventi critici: La privazione della libertà in un soggetto con problemi di salute mentale legati alle dipendenze aumenta notevolmente il rischio di atti autolesivi e di suicidio. * Primato della continuità terapeutica: la deontologia medica e le evidenze cliniche impongono l’invio ai servizi territoriali (e non il trattenimento) perché è l’unica via per garantire la sicurezza del paziente e l’efficacia del trattamento, che il regime detentivo del CPR rende tecnicamente impossibili. Sottoscrivere protocolli che avallino il trattenimento di persone con disturbi da uso di sostanze significa, per il medico, determinare una condizione di rischio clinico inaccettabile. La tossicodipendenza non è un problema di ordine pubblico, ma una condizione complessa che richiede contesti di cura incompatibili con il CPR. Ci appelliamo agli ordini dei medici e alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), alle realtà scientifiche, sociali e istituzionali di tutela delle persone migranti e delle persone in detenzione, e in particolare al Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, per * Ribadire che le valutazioni di idoneità medica alla vita in comunità ristretta devono essere effettuate prima del trasferimento nei CPR.  * Chiedere un pronunciamento urgente che ribadisca l’obbligo per ogni medico di non sottostare a indicazioni che limitino l’efficacia dell’accertamento sanitario. * Segnalare che il ritardo nelle visite, unito alla mancanza di mediatori culturali, impedisce una corretta diagnosi, rendendo nulla la valenza della certificazione. * Denunciare il rischio che la citata Circolare venga usata per aggirare il parere medico per scopi unicamente securitari. La salute non è una variabile dipendente dall’ordine pubblico. Un medico che accetta di ritardare o formalizzare una visita di idoneità senza i tempi e gli strumenti necessari abdica alla propria missione professionale e si espone a precise responsabilità deontologiche e legali. Vittorio Agnoletto, membro del direttivo di Medicina Democratica Nicola Cocco, infettivologo della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) Antonello D’Elia, presidente di Psichiatria Democratica  Salvatore Fachile, avvocato dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) Gavino Maciocco, coordinatore e direttore editoriale di Saluteinternazionale.info Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere (MSF) Italia Chiara Montaldo, Head of Medical Unit di MSF Italia -------------------------------------------------------------------------------- * Vai alla scheda “CPR, Hotspot e altri luoghi di confinamento“