Stato di diritto e solidarietà: il punto a Pescara sui processi agli attivisti palestinesiIl 9 luglio si è tenuto a Pescara un incontro di stringente attualità giuridica
e politica incentrato su procedimenti penali contro attivisti palestinesi
privati della libertà personale nel nostro Paese. Promossa da Docenti per Gaza
Abruzzo, l’iniziativa ha analizzato i risvolti di una vicenda che solleva
interrogativi sulla tenuta dello Stato di diritto in Italia e sulla
criminalizzazione del dissenso e della solidarietà.
Dawod Ahmed, medico e membro dei Giovani Palestinesi Bologna, ha aperto il
dibattito presentando i casi di Anan Yaeesh e Ahmad Salem.
Un rifugiato politico e militante della Brigata di Tulkarem, Anan Yaeesh è al
centro di un nodo di diritto internazionale: le convenzioni configurano le
azioni contro una potenza occupante come legittima resistenza, salvo attacchi
deliberati ai civili. L’insediamento di Avney Hefetz, oggetto del contendere, è
un presidio civile strettamente commisto a infrastrutture militari, dove i
coloni sono spesso riservisti armati. Il processo a L’Aquila è iniziato dopo il
diniego italiano all’estradizione di Yaeesh in Israele per rischio tortura.
Le strategie transnazionali contro la lotta palestinese si riflettono in Italia
anche nei casi dell’imam di Torino, nel ddl Romeo e nell’arresto di Ahmad Salem.
Quest’ultimo, profugo dal Libano, è stato arrestato a Campobasso con accuse di
terrorismo e istigazione dopo il sequestro del telefono, in cui vi erano video
di cronaca sulla resistenza a Gaza e critiche ai governi arabi. Condannato in
primo grado a quattro anni, per il suo legale Rossi Albertini si tratta di
“terrorismo della parola”.
Il quadro si ampia con l’inchiesta contro Hannoun, presidente dell’Associazione
dei Palestinesi in Italia e altri otto attivisti. L’impostazione della procura
di Genova si fonda sulla tesi secondo cui gli indagati avrebbero costituito una
cellula di Hamas dedita al finanziamento di attività terroristiche a Gaza
attraverso la raccolta di fondi per beneficenza umanitaria. L’avvocata Marina
Prosperi ha illustrato la natura di questo impianto accusatorio, che nasce
interamente sulla base di un rapporto informativo inviato in Italia direttamente
dallo Stato di Israele. Si tratta di atti originati da dati grezzi forniti dalle
forze di difesa israeliane (IDF) e dalle agenzie dei relativi servizi segreti.
Tali documenti risultano radicalmente privi di qualsiasi validazione o
legittimazione da parte delle autorità italiane, privi di firme e depositati
presso la procura di Genova. Il nostro ordinamento non ammette l’utilizzo
giudiziario di atti anonimi, eppure proprio su questi fragili presupposti sono
stati disposti ed eseguiti i provvedimenti d’arresto. Proprio su questo
specifico punto il collegio difensivo ha ottenuto una piena vittoria dinanzi
alla Suprema Corte di Cassazione.
L’avvocata ha inoltre rimarcato la gravità del contesto in cui tali presunte
prove sono state originariamente raccolte dalle autorità militari israeliane,
ovvero scenari di occupazione bellica in cui si registra un uso esteso e
sistematico della tortura. Per contrastare la ricostruzione fortemente
unilaterale offerta dalle autorità israeliane e recepita da Genova, la difesa si
è avvalsa della consulenza tecnica della dottoressa Paola Caridi, esperta di
Hamas. Il Tribunale ligure ha tuttavia dichiarato inammissibile tale apporto
scientifico, liquidandolo come un giudizio su una situazione storica. Nella sua
relazione, Caridi evidenziava come la ricostruzione operata dalla procura e
formulata dal GIP fosse totalmente priva di serie fonti bibliografiche o
scientifiche sul movimento Hamas, e presentasse vistosi salti storici capaci di
privare l’atto d’accusa di qualunque reale valore conoscitivo.
L’impostazione accusatoria sposa la tesi geopolitica israeliana secondo la
quale, negando il diritto di Israele a occupare la Cisgiordania e la Striscia di
Gaza, Hamas negherebbe l’esistenza stessa dello Stato ebraico, ponendosi in
contrasto con il diritto internazionale. Vale la pena di ricordare che per il
mondo palestinese la risoluzione 181 del 1947 violava lo Statuto stesso delle
Nazioni Unite, poiché l’ONU non possedeva il diritto legale di spartire un
territorio contro la dichiarata volontà della maggioranza dei suoi residenti
storici. L’impianto della procura genovese sconta inoltre una profonda cecità
storica, poiché tende a cristallizzarsi esclusivamente sullo Statuto fondativo
di Hamas del 1988 che rifiutava la soluzione a due Stati. In questo modo si
sorvola pienamente sulle successive ed evidenti evoluzioni politiche del
movimento, si sorvola sull’espansione degli insediamenti, sul blocco degli aiuti
umanitari e sul blocco della libera circolazione. Il percorso politico che ha
condotto progressivamente Hamas – a prescindere dal giudizio che si possa avere
su questa organizzazione politica – a riconoscere lo Stato d’Israele e ad
abbandonare l’ipotesi unicamente terroristica per mutarsi in un attore
istituzionale legalizzato anche attraverso elezioni monitorate da osservatori
internazionali viene ignorata.
Il 18 giugno, in sede di riesame, la Corte di Genova ha accantonato la questione
dell’eventuale finanziamento ad Hamas attraverso le associazioni di beneficenza,
preferendo spostare radicalmente il focus dell’accusa verso i meri rapporti
personali e politici tra gli inquisiti e il governo di Hamas. Per dimostrare
questo collegamento e sostenere il teorema di un contatto vero e diretto
inserito all’interno della rete organizzativa, sono state prodotte ulteriori
prove sussidiarie che non provengono più da fonti israeliane, bensì da materiale
informatico sequestrato durante il primo procedimento penale. Si tratta di
alcune fotografie risalenti al 2012, rinvenute all’interno di computer
sequestrati. Tali immagini ritraggono Hannoun e gli altri indagati insieme a
esponenti del governo di Hamas in uno dei rarissimi e storici momenti di
apertura del valico di Rafah. Questo mutamento di prospettiva accusatoria
costringerà le parti a celebrare un secondo e rarissimo giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione.
Nel frattempo, il costo umano ed esistenziale pagato dagli indagati è altissimo
ed evidenzia una gravissima limitazione dei diritti umani più elementari. Queste
persone restano recluse all’interno della sezione di Alta Sicurezza 2, ristrette
in carceri speciali e in una condizione di totale isolamento che impedisce loro
persino di parlare regolarmente, al punto che Mohammad Hannoun, al momento
dell’udienza, aveva completamente perso l’uso della voce.
L’assistito dell’avvocata Prosperi, un uomo di 62 anni, convive con importanti
problematiche di salute. Nella vita civile è un’autorità religiosa, un
predicatore che si occupa di raccogliere lo zakad – la carità legale islamica –
al solo fine di incrementare i canali della sussistenza nei confronti della
popolazione di Gaza. Essendo un prigioniero affetto da diabete grave, l’uomo
avrebbe l’assoluta e vitale necessità di monitorare giornalmente i propri
livelli di glicemia, ma gli è impedito. I cinque indagati sono attualmente
privati di assistenza medica strutturata e con il solo permesso di effettuare
un’unica conversazione telefonica di dieci minuti a settimana con i propri
familiari. Gli organismi costituzionali dello Stato non possono rendersi parte
attiva di una strategia militare volta a interrompere il sostegno vitale a una
popolazione civile profondamente prostrata dal genocidio.
Redazione Abruzzo