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Lo stigma del lavoro sessuale come persecuzione autonoma nella protezione internazionale: l’evoluzione da Cass. 676/2022 a 27205/2025
LOREDANA LEO E SALVATORE FACHILE 1. IL QUADRO DI PARTENZA: CASS. N. 676/2022 E IL “PARTICOLARE GRUPPO SOCIALE” FEMMINILE La giurisprudenza italiana in materia di riconoscimento della protezione internazionale alle vittime di tratta ha compiuto, nel triennio 2022-2025, una traiettoria evolutiva di notevole spessore dogmatico, il cui ultimo punto di approdo – l’ordinanza della Prima Sezione Civile della Cassazione n. 27205 del 2025 – merita di essere letto alla luce del percorso che lo ha preceduto. Il punto di partenza è l’ordinanza n. 676 del 12 gennaio 2022, con cui la stessa Prima Sezione ha ricostruito organicamente il sistema multilivello di tutela delle vittime di tratta, affermando che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale può costituire atto di persecuzione riconducibile all’appartenenza al genere femminile come “particolare gruppo sociale”, ai sensi dell’art. 8, lett. d)), d.lgs. n. 251/2007. Le donne giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere condividono una caratteristica innata e immutabile – il genere – che le espone strutturalmente al fenomeno della tratta: questa, in altri termini, non è una vicenda individuale ma l’esito prevedibile di una condizione di vulnerabilità collettiva. Ai fini del riconoscimento della protezione, la Corte prescrive al giudice di acquisire informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine per accertare il rischio attuale di atti lesivi, “anche diversi” da quelli già subiti, purché qualificabili come persecutori. È in questo inciso – “anche diversi” – che si fonda l’elaborazione successiva sullo stigma del lavoro sessuale come causa autonoma di persecuzione. 2. IL PROGRESSIVO AFFINAMENTO: DALLA PERSECUZIONE DI GENERE ALLO STIGMA DEL LAVORO SESSUALE L’ordinanza n. 676/2022 pone al giudice un mandato valutativo ampio; tuttavia, nella prassi applicativa di molti Tribunali, la verifica tende a esaurirsi nella sola valutazione del rischio di re-trafficking: la cittadina straniera che si sia emancipata dalla rete criminale, e nei confronti della quale non risulti più attiva una specifica pressione dei trafficanti, si vede frequentemente negare ogni forma di protezione. È questo il limite che Cass. n. 7283 del 19 marzo 2024 – richiamata quale pilastro argomentativo dall’ordinanza in commento – interviene a correggere in modo esplicito. La pronuncia del 2024 introduce la nozione di “trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile”, individuando un sottogruppo sociale specifico: le donne che hanno esercitato il lavoro sessuale, anche se costrette o ingannate. Si tratta di un passaggio decisivo sul piano sistematico, poiché l’oggetto della tutela si sposta dal solo rischio di reingresso nel circuito criminale al rischio di discriminazione e stigma sociale che attende la cittadina straniera rimpatriata in una società, come quella nigeriana, ove il lavoro sessuale comporta un marchio indelebile di disonore, indipendentemente dalle circostanze – volontarie o coatte – in cui esso è stato esercitato. 3. LA CONSACRAZIONE DEL PRINCIPIO: CASS. N. 27205/2025 L’ordinanza n. 27205/2025, pronunciata dalla Prima Sezione Civile il 25 settembre 2025 (Pres. Acierno, Rel. Tricomi), è la prima pronuncia di legittimità a fondere organicamente i due filoni, conferendo al principio dello stigma come causa autonoma di persecuzione il rango di ratio decidendi, espressa e autonomamente censurabile in sede di legittimità. Il caso riguarda una cittadina nigeriana identificata come vittima di tratta da uno specifico ente antitratta – Magliana 80 – nonché, successivamente, dallo stesso centro SAI presso cui era accolta. Alla stessa, il Tribunale di Roma aveva negato sia il riconoscimento dello status di rifugiata sia la protezione sussidiaria, ritenendo il racconto contraddittorio e attribuendo la reticenza della richiedente alla “possibile vergogna” per l’aver svolto attività di lavoro sessuale. La Cassazione cassa con rinvio su tutti e tre i motivi, sviluppando un ragionamento che merita di essere esaminato in ciascun punto. 4. IL “GRUPPO SOCIALE RISTRETTO” E LA PERSECUZIONE DA STIGMA: LA STRUTTURA DEL RAGIONAMENTO La Corte costruisce la protezione su una doppia base. Il primo pilastro è il rischio di re-trafficking, già elaborato dalla giurisprudenza precedente e non controverso. Il secondo – e più innovativo – è il rischio di subire “gravi discriminazioni dal contesto sociale o sottoposizione a vessazioni, per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta”, anche quando la cittadina straniera si sia emancipata dalla rete criminale e il rischio di reingresso forzato nel circuito sia ridotto o inesistente. Non solo. La Corte precisa espressamente che questo rischio persiste “anche ove non sia conseguita a tratta”, ossia investe qualunque donna che abbia esercitato il lavoro sessuale – costretta o meno – a causa del discredito sociale e dello stigma a esso collegato. In Nigeria, come confermano le COI analizzate nel medesimo contesto dal Tribunale di Bologna nel decreto del 17 ottobre 2024 (n. 5979/2022, rel. Gattuso), le cittadine straniere rimpatriate con una storia di lavoro sessuale sono stigmatizzate dalla comunità come donne di discredito, esposte ad isolamento, rifiuto familiare, percepite come portatrici di malattie sessualmente trasmissibili, private di ogni prospettiva lavorativa e matrimoniale: uno scenario che, nella sua sistematicità, integra pienamente la nozione di persecuzione cumulativa elaborata dalle Linee Guida UNHCR n. 1 sulla persecuzione di genere. Il parallelismo con il caso bangladese sviluppato dal Tribunale di Firenze nel decreto del 17 luglio 2024 (n. 9362/2022, rel. Minniti) è illuminante, e non soltanto per l’analogia strutturale. In quel caso, il giudice fiorentino aveva riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino straniero vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo non solo per il rischio di re-trafficking, ma per lo stigma multidimensionale del cosiddetto “migrante di ritorno” insolvente – stigma economico, di genere, psicologico -, fondando la propria analisi sull’appartenenza al “particolare gruppo sociale” delle ex vittime di tratta come storia comune immutabile. L’ordinanza del 2025 compie per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale ciò che il Tribunale di Firenze aveva compiuto per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo: riconosce, in altri termini, che la persecuzione può realizzarsi nella forma diffusa e silenziosa dell’esclusione sociale, senza che vi sia un singolo agente persecutore identificabile, e che questa forma di persecuzione è giuridicamente non meno grave di quella esercitata con la violenza diretta. 5. LE IMPLICAZIONI OPERATIVE: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NON PUÒ PIÙ FERMARSI AL RE-TRAFFICKING Le conseguenze pratiche di questa evoluzione giurisprudenziale sono significative. Il giudice che esamina la domanda di protezione di una cittadina straniera con storia di tratta a scopo di sfruttamento sessuale è oggi tenuto, in primo luogo, a non limitare l’indagine al rischio di reingresso nel circuito criminale; in secondo luogo, ad acquisire COI specifiche e aggiornate sulla condizione delle donne con storia di lavoro sessuale nel paese di origine, anche in assenza di una rete criminale ancora attiva nei confronti della richiedente; in terzo luogo, a valutare lo stigma sociale – nelle sue manifestazioni di ostracismo, rifiuto familiare, discriminazione nell’accesso al lavoro e alla vita comunitaria – come potenziale atto persecutorio, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 251/2007, nelle forme della discriminazione cumulativa che può privare la donna del diritto al lavoro, alla vita familiare, all’inserimento comunitario. L’omissione di ciascuno di questi passaggi è vizio di diritto censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c., come avvenuto nell’ordinanza in esame. Non solo. La Corte ribadisce che l’attribuzione della reticenza della richiedente alla “vergogna per il lavoro sessuale in proprio” – senza alcun fondamento concreto che escluda l’assoggettamento a tratta – costituisce una motivazione “astratta e soggettiva” che non può prevalere sulle risultanze delle relazioni degli enti antitratta specializzati, i quali operano secondo le specifiche procedure previste dalle Linee Guida UNHCR e dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e costituiscono, pertanto, uno strumento istruttorio qualificato che il giudice non può semplicemente ignorare. CONCLUSIONE L’ordinanza n. 27205/2025 rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione triennale coerente che trasforma lo stigma del lavoro sessuale da elemento di contorno – rilevante al più per la protezione speciale – a fattore costitutivo del rischio persecutorio rilevante per il riconoscimento dello status di rifugiato. Ciò che la Corte afferma, in definitiva, è che la vulnerabilità non si esaurisce con la fuga dalla rete criminale: essa sopravvive nel corpo sociale del paese di origine, nei pregiudizi culturali, nell’impossibilità concreta di ricostruire una vita dignitosa. Riconoscere questa forma di persecuzione diffusa e sistemica è non solo giuridicamente corretto – alla luce della nozione ampia di “atti persecutori” e di “particolare gruppo sociale” elaborata dalla normativa europea e dalle Linee Guida internazionali – ma costituisce la risposta più coerente con la funzione costituzionale della protezione internazionale, che è quella di garantire alle persone perseguitate la possibilità di condurre una vita libera proprio dal timore di persecuzione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 27205 dell’11 ottobre 2025 Fonti giurisprudenziali richiamate: Cass. I Sez. Civ., ord. n. 676/2022; Cass. I Sez. Civ., ord. n. 7283/2024; Cass. I Sez. Civ., ord. n. 27205/2025 (R.G. 3801/2025); Trib. Bologna, decreto 17.10.2024, n. 5979/2022 R.G.; Trib. Firenze, decreto 17.7.2024, n. 9362/2022 R.G.
RADIO AFRICA: OLTRE LA CRISI DELLA COOPERAZIONE, NUOVI INVESTIMENTI, NUOVI DEBITI E NUOVE LEGGI ANTI-LGBTQIA+
Radio Africa: nuova puntata, giovedì 26 marzo, per l’approfondimento quindicinale dedicato all’Africa sulle frequenze di Radio Onda d’Urto, dentro la Cassetta degli attrezzi. Oggi dedicheremo i 35 minuti a nostra disposizione per parlare di nuovi indebitamenti contratti da alcuni stati africani che però aumentano anche gli investimenti, anche in videosorveglianza. Da qui arriveremo a raccontare la parabola discendente della cooperazione allo sviluppo, in particolare degli effetti dei tagli di Donald Trump all’agenzia per lo sviluppo statunitense USAID. Lo faremo con Andrea Spinelli Barrile, co-fondatore della testata giornalista Slow-News.com e firma del Manifesto e di Africa rivista. Capiremo anche come questi tagli indeboliscano alcuni progetti legati alla salute delle persone LGBTQIA+, nello specifico, in Nigeria. Con noi avremo Giovanni Zardini del circolo Pink di Verona, organizzazione che sostiene questi progetti, indeboliti dai tagli di Trump, a Lagos e Abuja. Con Giovanni commenteremo anche la recente legge senegalese contro l’omosessualità, che prevede pene fino a dieci anni di carcere. La puntata di Radio Africa, in onda giovedì 26 marzo alle ore 18.45 e in replica venerdì 27 marzo, alle ore 6.30. Ascolta o scarica
March 26, 2026
Radio Onda d`Urto
Washington rivela: “truppe Usa in Nigeria”
Gli Stati Uniti hanno inviato un piccolo contingente militare in Nigeria. Lo ha dichiarato martedì scorso il generale responsabile del comando statunitense per l’Africa riconoscendo così per la prima volta la presenza delle forze statunitensi nel paese africano che il giorno di Natale è stato oggetto di un bombardamento da parte dell’aviazione […] L'articolo Washington rivela: “truppe Usa in Nigeria” su Contropiano.
February 9, 2026
Contropiano
Coercizione senza consenso: gli Stati Uniti e il nuovo disordine imperialista
L’anno 2025 ha testimoniato un’escalation di minacce da parte degli Stati Uniti verso il Sud del Mondo. Nel giro di pochi mesi, Washington ha dichiarato che lo spazio aereo venezuelano era “completamente chiuso”, ha minacciato di invadere la Nigeria “a colpi di pistola” per proteggere i cristiani da un presunto […] L'articolo Coercizione senza consenso: gli Stati Uniti e il nuovo disordine imperialista su Contropiano.
January 29, 2026
Contropiano
Radio Africa: Nigeria, Guinea, Repubblica Centrafricana, RDCongo
Nigeria: il 25 dicembre, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi aerei nella Nigeria nordoccidentale che hanno colpito alcune aree agricole dello Stato di Sokoto, nel nord ovest del paese, non i terroristi islamisti e le basi jihaidiste che Donald Trump accusa di aver perpetrato un "genocidio cristiano". Più della religione, la proprietà terriera sembra essere la questione fondamentale negli scontri interreligiosi in questi territori. Le migrazioni interne e la crescente aridità nel nord del paese, che sta spostando le rotte della transumanza sempre più a sud, stanno infatti causando conflitti per il controllo delle terre. Guinea: Mamadi Doumbouya, che era salito al potere con un colpo di stato contro il presidente Alpha Conde’ nel settembre 2021, è stato eletto eletto al primo turno per un mandato di sette anni nelle elezioni del 28 dicembre; Doumbouya ha così legittimato il suo governo attraverso le urne, ma queste elezioni sono state truccate: importanti figure dell'opposizione in esilio sono state escluse, in un contesto di riduzione delle libertà nel paese. Repubblica Centrafricana: il presidente centrafricano, Faustin-Archange Touadéra, è stato rieletto con il 76,15% dei voti; Touadéra era stato eletto per la prima volta nel 2016 e poi rieletto nel 2020, in un'elezione segnata da sospetti di brogli. Faustin-Archange Touadéra è stato criticato per aver fatto adottare al paese una nuova Costituzione nel 2023, che gli ha permesso di rimanere al potere. Il candidato Dologuélé ha rivendicato la vittoria il 2 gennaio e ha denunciato gravi irregolarità nelle elezioni. Congo: è passato un mese da quando i presidenti del Ruanda e della RDC hanno siglato gli Accordi di Pace di Washington, sotto l'egida di Donald Trump. Questi stessi accordi erano stati precedentemente firmati dai rispettivi ministri degli Esteri. Tuttavia, la situazione della sicurezza nella RDC orientale non è migliorata. Il mese di dicembre è stato caratterizzato da una nuova offensiva del gruppo armato AFC/M23, sostenuto da Kigali, nonché da violenti scontri con l'esercito congolese e i suoi alleati.
January 7, 2026
Radio Onda Rossa
“Coercizione Senza Consenso: Gli Stati Uniti e il Nuovo Disordine Imperiale”
L’anno 2025 ha visto l’intensificarsi delle minacce degli Stati Uniti contro il Sud Globale. Nel giro di pochi mesi, Washington ha dichiarato lo spazio aereo venezuelano “completamente chiuso”, ha minacciato di invadere la Nigeria “con le armi spianate” per proteggere i cristiani da un presunto genocidio e ha preteso che i […] L'articolo “Coercizione Senza Consenso: Gli Stati Uniti e il Nuovo Disordine Imperiale” su Contropiano.
December 16, 2025
Contropiano
#rearm #Leonardo, affari di guerra: delegazione nigeriana supervisiona la maxi commessa di 1,2 miliardi #nigeria Il ministro della Difesa africano è stato ospite della Divisione elicotteri della società italiana a #Vergiate e di quella aerea a #Venegono https://www.africa-express.info/2025/11/15/leonardo-affari-di-guerra-delegazione-nigeriana-supervisiona-la-maxi-commessa-di-12-miliardi/
November 17, 2025
Antonio Mazzeo
Il Dollaro ed il Re Nero…
In Venezuela vanno combattuti i narcotrafficanti In Nigeria vanno combattuti gli islamisti che uccidono i Cristiani In Venezuela ed in Nigeria c’è il Re Nero Il Re Nero deve rientrare sotto il controllo del Dollaro, il Re americano, per rendere finalement efficace le sanzioni contro la Russia e l’Iran. * […] L'articolo Il Dollaro ed il Re Nero… su Contropiano.
November 3, 2025
Contropiano
Radio Africa: Ruanda e RDCongo, Ecowas, Nigeria
Ruanda e Repubblica Democratica del Congo: il 18 giugno scorso è stato approvato il testo, ancora provvisorio, di un accordo di pace tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo che sarà firmato il 27 giugno, a Washington, alla presenza del Segretario di Stato Marco Rubio. L'amministrazione Trump, infatti, sta tentando di intestarsi il merito dell'accordo, nel tentativo di assicurarsi intese economiche con entrambi i paesi, in contrapposizione con la Cina. Ecowas: il presidente della Sierra Leone,Julius Maada Bio, è stato nominato nuovo presidente della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (Ecowas) al termine del 67° vertice dell’organizzazione, tenutosi nel fine settimana in Nigeria, ad Abuja. Secondo Julius Maada Bio, è necessario affrontare il problema della persistente insicurezza nel Sahel e riformare Ecowas. Nigeria: Il presidente della Nigeria Tinubu ha concesso la grazia postuma allo scrittore ed attivista Ken Saro-Wiwa, 30 anni dopo la sua condanna a morte, avvenuta nel 1995. Ken Saro-Wiwa era stato giustiziato insieme ad altre 8 persone per essersi opposto allo sfruttamento del territorio da parte delle multinazionali dell'energia, in particolare la Shell. Attivisti e parenti ne chiedono, invece, la completa riabilitazione.  
June 25, 2025
Radio Onda Rossa