Tag - senato

Riforma della legge elettorale del centrodestra, a che punto siamo
Riprende il percorso della riforma elettorale del centro destra: dopo l’approvazione del testo in prima lettura alla Camera,  il provvedimento è passato all’esame del Senato e approderà  in assemblea il 9 settembre. Il testo è già stato modificato varie volte, e dalle indiscrezioni riportate dalle fonti giornalistiche, pare destinato a subire ulteriori cambiamenti, peraltro oggetto di divergenze nella maggioranza. Proponiamo una sintesi, che necessiterà sicuramente di aggiornamenti pressochè giornalieri, ma è importante seguire gli sviluppi di una proposta di legge che avrà gravi conseguenze sull’assetto democratico del Paese, e prepararsi a una nuova battaglia civile per la difesa della Costituzione, come quella combattuta vittoriosamente per la Riforma della magistratura. A cura di Anna Maria Bianchi e Isabella Pierantoni > La legge elettorale non è una legge ordinaria qualsiasi. È la legge che > determina le condizioni attraverso le quali il popolo, titolare della > sovranità, concorre alla formazione delle Camere. Tocca quindi l’eguaglianza > del voto, la libertà di scelta degli elettori, la rappresentatività del > Parlamento e, inevitabilmente, la stessa forma di governo. Intervenire su > questa materia richiede prudenza, misura e rispetto dei principi > costituzionali. Qui, invece, si procede nella direzione opposta: si costruisce > un sistema che concentra il potere, riduce la capacità di scelta degli > elettori, adultera ulteriormente il rapporto tra voti e seggi e trasforma > l’elezione parlamentare in una competizione plebiscitaria intorno alla guida > dell’esecutivo (Lorenzo Spadacini – da Giustizia Insieme) La proposta di riforma della legge elettorale, Atto Camera 2822, “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica” (2822), primo firmatario il deputato Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) è un disegno di legge ordinaria di iniziativa parlamentare presentato alla Camera dei Deputati il 26 febbraio 2026. La Proposta, battezzata “Stabilicum” o” Melonellum“, intende  modificare il sistema con il quale le cittadine e i cittadini eleggono i propri rappresentanti in Parlamento, modifiche che avranno ricadute sulle modalità di nomina del Presidente del Consiglio, la formazione del Governo, sugli equilibri che finora hanno regolato i rapporti tra maggioranza e opposizione, e sull’elezione di figure costituzionali di garanzia, quali il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e molti altri enti e autorità.  Nell’iter della proposta di legge, il testo di febbraio ha subìto numerose variazioni: in sede di Commissione Affari costituzionali della Camera è stata trasformata in una nuova versione, la cosiddetta Bignami 1 bis)[1],  ancora ulteriormente modificata con gli emendamenti introdotti in sede referente e in Assemblea. La proposta di riforma,  approvata in prima lettura alla Camera il 16 luglio 2026,  è passata  all’esame del Senato come  testo base “Atto Senato n. 1971 Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” ed è calendarizzata per il voto finale il 15 settembre 2026. La riforma è oggetto di forte contestazione da parte delle opposizioni e soprattutto di molti costituzionalisti e esponenti della società civile, che da tempo esprimono contrarietà per il metodo e per il merito. Cominciando dal  merito, le critiche denunciano  profili di incostituzionalità della riforma rispetto all’uguaglianza e alla libertà di voto, a causa di una serie di criticità che le successive modifiche in Commissione e in Aula non hanno risolto o addirittura peggiorato. 1) SISTEMA PROPORZIONALE CON PREMIO DI MAGGIORANZA  Con solo il 42% dei voti si può avere il  55% dei parlamentari Il Melonellum è un sistema misto, ha un impianto proporzionale, in cui i seggi sono assegnati in base ai voti ricevuti nei collegi plurinominali (che eleggono più candidati); alla lista/coalizione vincente è assegnato un premio in seggi, che corregge, accentuandola, la maggioranza espressa dagli elettori, prevedendo una soglia minima di accesso e un tetto massimo. Il “Melonellum” sostituisce l’attuale sistema detto “Rosatellum“, in vigore dal 2017[2], nel quale poco più di un terzo dei parlamentari è votato dagli elettori nei collegi uninominali[3], dove vince il candidato che ottiene un voto in più e poco meno dei due terzi è assegnato con metodo proporzionale in collegi plurinominali. In questo caso la maggioranza è determinata dal voto degli elettori, che possono essere più o meno consapevoli dei candidati del proprio collegio. Nel Melonellum  si prevede un sistema proporzionale che assegna alla coalizione che vince con almeno il 42% di voti in entrambe le Camere,  un premio di maggioranza del 55% dei seggi, maggioranza che può essere rafforzata dai seggi attribuiti nelle circoscrizioni Estero, che si traduce in 70 deputati (su 400)  e 35 senatori (su 200 più i senatori a vita),  premio  che viene aggiunto automaticamente ai seggi conquistati con il proporzionale dalla medesima coalizione[4]. Se nessuna coalizione raggiunge il 42%, o se la Camera e il Senato danno esiti elettorali diversi, il premio di maggioranza non scatta e i seggi sono distribuiti in modo proporzionale. È fissato un tetto massimo  raggiungibile con il premio, pari a 220 seggi complessivi alla Camera e 113 seggi al Senato. Nella prima versione della proposta “Bignami” era previsto un ballottaggio tra le prime due coalizioni, possibilità che sembra non ancora del tutto esclusa. Negli ultimi  giorni si è tornati a parlare di doppio turno, dopo che il senatore Marcello Pera (FdI) il 1 settembre 2026 ha depositato un emendamento che prevede di elevare al 48% la soglia per ottenere il premio di maggioranza e, nel caso in cui tale traguardo non venga raggiunto e due schieramenti ottengano più del 38%, di introdurre un ballottaggio: nel caso in cui nessuna coalizione raggiunga il 38% si passerebbe al proporzionale puro.  Tale  proposta, che sembra non  abbia raccolto molti consensi nella maggioranza,  prevede una ulteriore possibilità di ottenere il premio per la  coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le camere, se la seconda classificata non raggiunge il 38%[5]. 2) INDICAZIONE DEL CANDIDATO PREMIER “Un premierato mascherato” Con il Rosatellum i partiti e le coalizioni non devono indicare il loro candidato premier ma solo il capo della forza politica[6], con il Melonellum è introdotto l’obbligo per le liste e per le coalizioni di indicare al momento della presentazione delle liste  il nome di colui o colei che verrà proposto/a, in caso di vittoria elettorale, al Presidente della Repubblica come candidato/a presidente del Consiglio dei Ministri. L’obbligo comporta , in caso di inottemperanza,  l’esclusione dalla competizione elettorale (il nome dell’aspirante premier però non è riportato sulla scheda). L’obbligo viene  giustificato con la necessità di chiarezza e trasparenza dei partiti verso gli elettori, ma di fatto continua a perseguire,  attraverso la riforma elettorale, ciò che l’attuale maggioranza avrebbe voluto introdurre  con la riforma costituzionale del cosiddetto premierato: fare in modo che il candidato presidente del Consiglio dei Ministri sia indicato preventivamente, diventando un premier  “scelto  dal  popolo”. La  riforma, pur riconoscendo formalmente le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica,  ridimensiona così il ruolo del Capo dello Stato, a cui la Costituzione italiana attribuisce il compito di nominare, dopo le elezioni e dopo una serie di consultazioni con tutte le forze politiche,  il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri, e anche il ruolo de Parlamento[7]. 3) LISTE, PREFERENZE E PLURICANDIDATURE Gli elettori non possono scegliere i propri rappresentanti, predefiniti dalle segreterie dei partiti Come nel Rosatellum, anche nel Melonellum gli elettori non possono esprimere preferenze per l’elezione dei parlamentari, individuati sulla base di liste di nominativi scelti dai vertici dei partiti e prestampati sulla scheda elettorale. Con il Melonellum in particolare sono interamente decise da partiti e coalizioni sia le liste per i collegi plurinominali per il proporzionale, sia le liste circoscrizionali per l’assegnazione dei candidati al premio di maggioranza (70 deputati e 35 senatori). Molti esperti hanno osservato che la lista del premio è formalmente circoscrizionale, ma di fatto è nazionale, poiché con la vittoria della coalizione il premio scatta in blocco e tutti i 70 candidati sono eletti[8]. Ciascun candidato può proporsi fino a cinque collegi plurinominali, e un candidato nel listino del premio è obbligato a candidarsi almeno in un collegio plurinominale come capolista o nei posti successivi se i nomi che lo precedono sono di candidati nella lista del premio. Tale sistema rende impossibile all’elettore la conoscenza del risultato del proprio voto, non c’è corrispondenza tra elettore ed eletto. Per quanto concerne le liste di collegio plurinominale vale l’obbligo di alternanza e il tetto del 60% del genere sovrarappresentato sul totale dei candidati capilista. Per le liste circoscrizionali vale la quota massima del 60% per genere sovrarappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati, mentre non è previsto obbligo di alternanza nelle liste circoscrizionali singole, dato che i candidati in caso di vittoria sono attribuiti in blocco[9]. Le liste bloccate ledono la personalità del voto, sottraendo agli elettori la selezione dei candidati e la scelta dei propri rappresentanti. Liste predeterminate, pur se non troppo lunghe, non garantiscono la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori, e determinano candidati che hanno i partiti come riferimento e non i cittadini elettori, violando così la libertà di scelta degli elettori. Non deve trarre in inganno lo scontro sull’introduzione delle preferenze all’interno alla maggioranza, che ha visto bocciare l’emendamento di Fratelli d’Italia[10], e che continua ad agitare il centro destra.  Si potrebbe pensare che il partito della premier si stia battendo per restituire agli elettori la possibilità di scelta, ma in realtà la proposta, ancora sul tavolo del dibattito in Senato, proponendo i capilista bloccati, riguarderebbe solo pochissimi candidati dei partiti maggiori[11] 4) CONSEGUENZE SUGLI EQUILIBRI ISTITUZIONALI Le maggioranze necessarie all’elezione delle  figure di garanzia super partes verrebbero sbilanciate La  distorsione derivante dal premio di maggioranza, con l’artificiale aumento dei numeri di una coalizione che potrebbe rappresentare nemmeno la metà dei voti degli aventi diritto, potrebbe risultare talmente alta da rischiare di mettere in pericolo le cosiddette  “soglie di garanzia”[12], annullando  equilibri e contrappesi introdotti dai costituenti per impedire a una sola parte  di eleggere istituzioni garanti della tenuta democratica del Paese, dal Presidente della Repubblica,  ai membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, ai cinque giudici della Corte Costituzionale, a molti altri enti e autorità, la cui imparzialità dovrebbe essere garantita da numeri che obbligano al confronto tra maggioranza e opposizione. 5) SOGLIA DI SBARRAMENTO E RACCOLTA FIRME Il voto diseguale[13] Nell’attuale  Rosatellum la soglia di sbarramento è del 3% per tutti i partiti, dentro e fuori le coalizioni, e del 10% per le coalizioni. I partiti sotto-soglia, nel sistema vigente, non ottengono seggi con i loro voti ma i loro voti contribuiscono al computo dei voti ottenuti dalla coalizione alla quale appartengono. Nel Melonellum la soglia di sbarramento è sempre del 3%, ma i voti dei partiti sotto soglia sarebbero persi  e non concorrerebbero  alla somma dei voti di coalizione, salvo quelli del primo partito più votato sotto il 3% all’interno delle coalizioni che potrà essere recuperato nella spartizione proporzionale[14]. Quest’ultimo aspetto solleva molti dubbi, dato che  con il Melonellum nel  voto si  indica indirettamente anche il presidente del Consiglio, e quello dell’elettore di un partito sotto il 3%  sarebbe trattato in modo diverso dai voti degli altri elettori, configurando la  violazione del principio di uguaglianza del voto. Parimenti grave è la conseguenza che, con questa misura, si discriminerebbero le coalizioni più numerose con partiti più piccoli rispetto a quelle meno numerose e con partiti più grandi: ad esempio una  coalizione che avesse  ottenuto meno voti potrebbe prevalere su  un’altra coalizione con più voti, ma ottenuti anche con  liste sotto la soglia. Per presentarsi alle elezioni,  con il Rosatellum tutti i partiti presenti in Parlamento sono esentati dalla raccolta delle firme. Nel Melonellum saranno esentati tutti i partiti che hanno formato un gruppo parlamentare entro il 31 dicembre 2025[15]. Altre gravi criticità riguardano la ridefinizione dei confini territoriali dei collegi per il Senato della provincia di Bolzano[16] e  le ripartizioni e le procedure per il voto di Estero[17] Sono state votate da tutti i partiti le misure per consentire l’esercizio del diritto di voto degli elettori fuori sede.[18] QUALE RAPPRESENTANZA La giustificazione data dalla maggioranza  per la riforma  è la “stabilità” e la  “governabilità”, che dovrebbe essere assicurata dal surplus di  seggi assegnati  allo schieramento vincitore per formare governi che durino più a lungo e governino meglio. Ma ammesso che tale stabilità  sia raggiungibile con una riforma elettorale  – paradossalmente  avanzata dal governo più longevo della storia repubblicana – non può essere perseguita  a scapito del criterio della rappresentatività e della  libertà e dell’uguaglianza di voto degli elettori. In  un Paese che in un arco temporale di poco superiore a trent’anni, dal 1993 a oggi, ha  varato quattro riforme del sistema elettorale e si appresta ad approvare la quinta, con due delle 4 riforme poi dichiarate incostituzionali dalla Consulta, e dove  l’astensionismo raggiunge ad ogni tornata elettorale picchi più alti – alle politiche del  2022 più di un terzo degli elettori ha disertato le urne –  si intende consegnare il Paese a maggioranze elette con una percentuale che potrebbe  rispecchiare la volontà di  un quarto degli aventi diritto. E certamente non incoraggia alla partecipazione la scelta obbligata  di candidati, non solo scelti dai partiti, ma addirittura inseriti in un “listone” nazionale che non consente nemmeno di conoscere chi sarà eletto con il proprio voto. Quanto alle critiche di metodo, importanti quanto quelle di merito, va ricordato che  modificare le regole elettorali a meno di un anno dalle elezioni e con strettissimi margini  per un’espressione della Consulta sulla eventuale incostituzionalità,  rischia di piegare a strumentalizzazioni legate a sondaggi e  contingenze una materia che dovrebbe essere affrontata con equilibrio e imparzialità, lontano dalle campagne elettorali[19] Per ulteriori approfondimenti si veda:https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1516434.pdf Vai a Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali Vai a Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia. Le videointerviste di Carteinregola 4 settembre 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [1] Vedi Sezione Camera dei deputati con iter Atto Camera: 2822 BIGNAMI ed altri: “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica” (2822) https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2822 [2] Fonte: Tarli Barbieri G., (2025), La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Giuffrè. Per il testo della legge 165/2017 si veda Altalex Rosatellum: il meccanismo previsto dalla nuova legge elettorale Legge, 03/11/2017 n° 165 https://www.altalex.com/documents/news/2017/10/18/rosatellum [3] Il collegio uninominale è una suddivisione del territorio dello Stato, nel quale si elegge un solo rappresentante per un’assemblea legislativa, come il Parlamento, quindi il numero dei collegi uninominali deve essere pari al numero dei candidati da eleggere. Il collegio uninominale è lo strumento per la creazione di un sistema maggioritario cosiddetto tradizionale. Ogni partito o coalizione presenta un solo candidato per quel collegio. Vince il seggio chi ottiene un voto in più degli altri. Chi perde non ottiene alcun rappresentante per quel territorio. vedi [4] Vi sono i dubbi di legittimità dell’assegnazione dei seggi al Senato che per l’articolo 57 della Costituzione deve avvenire a livello regionale, mentre nella proposta di legge in discussione il premio, fittiziamente incardinato su liste circoscrizionali, di fatto è vinto e ripartito a livello nazionale. [5] Da Repubblica 2  9 26 Dossier di Serena Riformato [6] Vedi Legge, 03/11/2017 n° 165   Art. 1 Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati – comma 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione. [7] la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri spetta, ai sensi dell’art. 92, al Presidente della Repubblica, mentre il conferimento della fiducia spetta, ai sensi dell’art. 94, al Parlamento. si veda anche l’intervista di Carteinregola a Enrico Grosso: una legge elettorale con premio per una minoranza,  patologia della democrazia [8] In Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige non c’è la lista del premio ma l’elettore vota per il candidato dell’uninominale e contribuisce a eleggere comunque anche i candidati al premio. [9] Per le preferenze di genere si rimanda a un approfondimento specifico in lavorazione [10] Il 14 luglio 2026 la maggioranza di governo durante l’esame degli emendamenti alla Camera “è andata sotto”: l’Aula, con voto segreto, ha respinto  per un solo voto (188 contrari e 187 favorevoli) un emendamento sulle preferenze e sui capilista bloccati (vedi Sky news Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere) [11] Un emendamento depositato da tutta la coalizione al Senato prevede che sulla scheda l’elettore trovi  per ogni partito, il nome di un capolista bloccato e sotto 6 nomi prestampati, tra  cui potrà indicarne 3. Non è prevista l’alternanza di genere tra i candidati “blindati” (Da Repubblica 2  9 26 Dossier di Serena Riformato). E’ evidente che le preferenze riguarderebbero una minoranza di candidati, e la maggior parte dei candidati non capilista dei partiti medi e piccoli sarebbero esclusi. [12] Le soglie di garanzia sono quei quorum di maggioranza previsti dalla Costituzione per tutti i casi in cui i Costituenti ritennero che la decisione non possa essere presa a maggioranza semplice. La maggioranza di governo non deve avere la possibilità di scegliere da sola i cinque giudici costituzionali eletti dal Parlamento in seduta comune, o i componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Allo stesso modo non deve avere la possibilità di approvare da sola una revisione costituzionale con una maggioranza tale da impedire che su di essa possa essere chiesto dalle opposizioni un referendum confermativo. Ed infine, non dovrebbe neppure – da sola – procedere all’elezione del Presidente della Repubblica (almeno nelle prime tre votazioni). In tutti questi casi la Costituzione prevede maggioranze qualificate, pensate per “costringere” la maggioranza di governo a raggiungere il necessario compromesso con l’opposizione. Con un’alterazione così accentuata della rappresentanza, quelle soglie di garanzia rischiano di saltare. [13] L’articolo 48 della Costituzione stabilisce che il voto di ciascun cittadino deve valere come quello di ciascun altro e  quindi non si può provocare una distorsione nella rappresentanza delle singole liste, tale per cui il voto di qualcuno valga la metà dell’altro [14] Per ogni coalizione di liste è previsto il ripescaggio del  cosiddetto “miglior perdente”, ossia la prima lista per voti raccolti delle liste della coalizione che non ha raggiunto  il 3 % [15] . Il riferimento a quelle forze politiche che a dicembre 2025 avevano un gruppo parlamentare in uno dei due rami del Parlamento lascia fuori +Europa e Futuro Nazionale, i quali dovrebbero raccogliere le firme [16] La ridefinizione dei confini territoriali dei collegi per il Senato della provincia di Bolzano, è stata fatta con un emendamento e con correzioni dei confini fatte direttamente da rappresentanti della maggioranza. In passato il metodo per la revisione dei collegi si basava su una legge delega e l’affidamento a una sede tecnica, una commissione di nomina governativa, in grado di perseguire gli obiettivi definiti, operando sulla base di criteri esplicitati, di dati demografici aggiornati e con motivazioni verificabili. Nella modifica realizzata non sono stati avvicinati i collegi per consistenza demografica, ma si è ridotto il collegio di Bolzano, quello nel quale si concentra la componente italofona, spostando comuni verso gli altri collegi. “L’effetto è di rendere il collegio di Bolzano più piccolo e più omogeneamente italofono.  Questa scelta non può essere presentata come tutela delle minoranze linguistiche in senso costituzionale. Se si ragiona sul piano nazionale, la minoranza da tutelare è quella germanofona non quella italofona. Se invece si ragiona sul piano provinciale, la misura del pacchetto mira a un’equilibrata partecipazione dei gruppi linguistici in proporzione alla loro consistenza. Ma anche in questa prospettiva l’operazione compiuta appare rovesciata: invece di rendere i collegi più equilibrati, concentra ulteriormente il voto italofono in un collegio più ridotto. Il carattere selettivo emerge anche da un altro dato: non si è intervenuti sui collegi della provincia di Trento, che sono caratterizzati da squilibri demografici più rilevanti, si è intervenuto solo sulla provincia di Bolzano in una direzione politicamente molto riconoscibile” (fonte audizione seduta n. 172(ant.) del 30/07/2026 Spadacini https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/elezioni-della-camera-dei-deputati-e-del-senato-della-repubblica-2). [17] Per il Senato anziché ridisegnare quattro collegi uninominali o ripartizioni tendenzialmente equivalenti per popolazione si introduce una sola circoscrizione mondiale. Per la Camera invece di costruire otto collegi uninominali equilibrati, si riducono le ripartizioni a due grandi aree: Europa ed extra Europa; una circoscrizione mondiale per il Senato è per sua natura priva di capacità rappresentativa territoriale. Un senatore tuttavia eletto in una ripartizione unica che comprende tutto il mondo non rappresenta un territorio riconoscibile né una comunità politica estera sufficientemente individuata; anche alla Camera due maxi ripartizioni producono un rapporto molto debole tra elettori, candidati e rappresentanti. Si corregge una sperequazione reale, ma lo si fa sacrificando quasi del tutto la rappresentatività territoriale”. (fonte audizione seduta n. 172(ant.) del 30/07/2026 Spadacini https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/elezioni-della-camera-dei-deputati-e-del-senato-della-repubblica-2).). [18] Vedi The good Lobby: il voto fuorisede è nella riforma elettorale [19] Il Codice di Venezia, Codice  di buona condotta in materia elettorale è un documento di indirizzo etico-giuridico redatto dalla Commissione di Venezia (la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa) nel 2002 Fornisce linee guida rivolte ai legislatori nazionali per garantire elezioni libere eque, delle quali un punto centrale del codice riguarda il Divieto di modifiche-chiave a ridosso del voto: Le fondamenta della legge elettorale (come il sistema di scrutinio, i confini delle circoscrizioni o le regole di base) non dovrebbero essere modificate nei dodici mesi precedenti le elezioni.
September 4, 2026
carteinregola
Consenso o volontà contraria? Il DDL Bongiorno nel dibattito sulla violenza sessuale
A che punto è la discussione sul DDL Bongiorno (il cosiddetto Decreto “Stupri”) Torniamo a parlare di un argomento che è stato di grande attualità negli ultimi mesi ma che sembra sparito dalla ribalta politica; e ci sarebbe da aggiungere inspiegabilmente, data la sua rilevanza per l’ordine sociale del nostro Paese. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 abbiamo assistito a un braccio di ferro, in seno alle Camere, sulla riforma del codice penale in materia di violenza sessuale. Tutto è partito con la proposta delle deputate Boldrini, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio e Serracchiani, approvata all’unanimità dalla Camera il 25 novembre 2025, che chiedeva la sostituzione dell’art. 609-bis con il seguente testo: «Art. 609-bis – (Violenza sessuale) – Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi». L’elemento sostanziale di novità era l’introduzione della nozione di consenso, a cui veniva attribuito un ruolo essenziale come manifestazione della libertà di compiere l’atto sessuale e la conseguente configurazione del reato di violenza contro la persona in sua assenza. Questa modifica recepiva, anche piuttosto tardivamente, le indicazioni vincolanti della Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica del 2011, ratificato dall’Italia nel 2013, ma mai divenuto pienamente attuativo. Nel passaggio al Senato, però, l’iter ha subito un arresto. Il 22 gennaio la senatrice Giulia Bongiorno ha infatti presentato una proposta di riformulazione del testo, nel corpo di un disegno unificato, che alla nozione di consenso sostituiva quella della “volontà contraria”. Il corpo dell’articolo veniva così riscritto: «Art. 609-bis – Violenza sessuale – Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando dell’impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Tale modifica ha acceso immediatamente un dibattito non solo in Parlamento, ma soprattutto una forte agitazione sociale contro l’emendamento, animata dai movimenti femministi ma anche da tante forze politiche dell’opposizione. Il punto della questione non era tanto l’aspetto terminologico o tecnico-giuridico della riformulazione. Come evidenziato in vari comunicati della rete dei centri antiviolenza, mentre la proposta approvata dalla Camera recepiva le raccomandazioni delle convenzioni internazionali che considerano la violenza sessuale e, in generale, la violenza contro le donne quali violazioni dei diritti umani, la riforma Bongiorno andava a contrastare la cosiddetta cultura del sì, con la motivazione che la fattispecie del consenso avrebbe determinato forme di speculazione e aumentato, quindi, la proliferazione di falsi casi di violenza, o comunque di situazioni in cui la violazione non si era effettivamente verificata. Attualmente, il DDL Bongiorno è ancora fermo in Parlamento, ma molte voci tra quelle che sono state protagoniste delle contestazioni, riunitesi sotto lo slogan “se non è consenso è stupro”, prendono sempre più chiaramente le distanze dal testo (Roma, 1 aprile – “Il ddl Bongiorno, al centro delle contestazioni di questi mesi, non è più il riferimento del confronto parlamentare. È un primo risultato importante, che arriva anche grazie alla mobilitazione delle donne, dei centri antiviolenza, delle reti femministe e di tutte le realtà che in questi mesi hanno alzato la voce contro un arretramento culturale e giuridico inaccettabile. Ora si riparta dal testo della Camera”. Lara Ghiglione, segretaria confederale della Cgil. Fonte: Ansa). L’argomento è però di scottante attualità. Nella visione di chi scrive, la proposta della senatrice Bongiorno ha agito come distrazione dal vero punto della questione e messo una foglia di fico su un problema culturale: il rifiuto del legame fra violenza sessuale e violazione dei diritti umani. In pratica, ha allontanato dal vero dilemma: cosa è il consenso? Abbiamo già detto che, sul piano internazionale, il riferimento è chiaro ed è contenuto nella Convenzione di Istanbul: qualsiasi atto sessuale senza il consenso libero e attuale della persona coinvolta costituisce reato. Il consenso deve essere esplicito, volontario e dato liberamente, non presunto da comportamenti passivi. Questo principio mira a superare la necessità di dimostrare la violenza o la minaccia. Come si sa, vi è una stretta interdipendenza tra diritto e società: la società crea il diritto per regolare il vivere civile e il diritto riflette (o dovrebbe riflettere) i valori fondanti della società. Facciamo un passo indietro. Per capire meglio il quadro, va ricordato che, in Italia, la violenza sessuale è diventata un delitto contro la persona solo nel 1996, attraverso la disciplina dell’art. 609-bis del Codice Penale, che ha sostituito i vecchi reati di violenza carnale e atti di libidine (in Francia, lo stupro è stato così definito e normato già nel 1980, solo per prendere a esempio l’iter di un altro Paese europeo). La nostra cultura, è evidente, fa fatica ad avanzare su questo tema, per tante ragioni che non serve qui analizzare. Ma restiamo sul punto: troppa gente è ancora posizionata su una falsità, e cioè che la violenza sessuale abbia a che fare con il sesso. È una faccenda, invece, che ha a che fare con il corpo. Potrebbe sembrare una questione terminologica ma è fondamentale determinare cosa sia il corpo: non solo fisicità, ma una forma esistente che proviene da una storia, la nostra, che ci contiene, ci connota, ci situa, qualcosa di molto più complesso. Nella relazione con l’altro, è fondamentale chiarire i contorni del corpo. Solo chi conosce il valore del proprio corpo e lo rispetta può capire il valore del corpo altrui e rispettarlo. È un’equazione: se così non è e tra le parti in gioco vi è asimmetria, mancanza di sincronia, non reciprocità, ecco la disfunzionalità. E accade quindi che, per una persona, un tocco sfiorato su una specifica parte del corpo sia troppo, per l’altra troppo poco. Il vero punto di equilibrio sta, quindi, nel rapporto tra la percezione di quel contatto da parte di chi lo riceve e da parte di chi lo agisce. Sta nell’equilibrio tra le rispettive storie e in quello che esse attivano nella persona. In questo senso, il sesso è solo una parte di questa storia. Per questo, dice bene la Convenzione di Istanbul: la codifica di questo equilibrio è il termine “consenso”, che deve essere accompagnato dagli aggettivi “attivo” e “manifesto”, al fine di consentire a chi giudica un reato di violenza sessuale di avere un chiaro riferimento dell’esistenza della violazione. La nozione di “volontà contraria” sposta il confine troppo avanti, nel tempo e nello spazio, e presuppone persone capaci di fermarsi davanti al dubbio, riconoscendo l’altro. Ma le persone non sono tutte così: può accadere che, prima che si manifesti quella “volontà contraria”, sia già stato commesso un errore e determinato un danno irreparabile. In conclusione, il DDL Bongiorno è stato un tentativo, che sembra al momento sventato, di far arretrare il nostro Paese sul piano della tutela dei diritti umani, dando spazio a una sottocultura connessa con la struttura patriarcale che, invece, andrebbe decisamente combattuta. Si auspica che la discussione in Parlamento trovi presto una sua definizione, ripartendo dal testo della Camera, con l’adeguamento della nostra legislazione alle raccomandazioni delle convenzioni internazionali. Fonti Giurisprudenza Penale – Testo approvato dalla Camera Convenzione di Istanbul – ricerca DDL 1715 PDF Nuova proposta – volontà contraria Senato – fascicolo DDL Emma Centri Antiviolenza Nives Monda
April 22, 2026
Pressenza
La Proposta di Legge che vuole modificare il Codice dei Beni culturali (riducendo le tutele paesaggistiche)
Pubblichiamo la proposta di legge N. 2606 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica firmata da senatori della Lega e già approvato dal Senato il 17 settembre 2025. Attualmente il DDL è all’esame delle Commissioni della Camera. In nota i riferimenti normativi citati. (AMBM) Vedi anche Tutela del Paesaggio – proposte di legge 2022- 2026 cronologia e materiali PROPOSTA DI LEGGE N. 2606 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 17 settembre 2025 (v. stampato Senato n. 1372) d’iniziativa dei senatori deI Gruppo Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione MARTI, BERGESIO , BIZZOTTO ,Claudio BORGHI,CANTÙ, DREOSTO, MURELLI, POTENTI e PUCCIARELLI Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 settembre 2025 Art. 1. (Finalità e princìpi generali) Al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42[i] Art. 2. (Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica. 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) garantire, al fine di superare incertezze applicative, il coordinamento normativo con la legge 7 agosto 1990, n. 241[ii], anche con riferimento al silenzio assenso nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004[iii], per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto dall’articolo 17-bis della citata legge n. 241 del 1990[iv]; b) assicurare, al fine di superare incertezze applicative, un migliore coordinamento normativo del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380[v]; c) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall’Allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31[vi], non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano di cui all’articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004[vii] e qualora siano previste specifiche prescrizioni d’uso; d) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale previste dall’articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36[viii], il parere spetti alla competente direzione generale del Ministero della cultura; e) individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nel rispetto, ove possibile, dell’identità originaria delle stesse e senza alterarne la natura storica, architettonica o paesaggistica, alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata, nel pieno rispetto dell’articolo 9 della Costituzione; f) prevedere ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentino variazioni di alcun genere rispetto all’autorizzazione paesaggistica già rilasciata; g) prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, ulteriori forme di coordinamento volte ad assicurare la redazione, l’aggiornamento periodico e l’effettiva attuazione dei piani paesaggistici, in conformità anche a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241[ix]. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto, per i profili di competenza, con l’Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[x], che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono tra- smessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi. 4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti. 6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 3. (Disposizioni per assicurare l’esercizio uniforme delle azioni di tutela) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004[xi], adotta linee guida per assicurare l’esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all’efficacia temporale delle autorizzazioni medesime in relazione all’atto legittimante la richiesta, nonché in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera, di cui all’articolo 106, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004[xii]. NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [i]  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004. Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana “41”. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 03/12/2025) (GU n.45 del 24-02-2004 – Suppl. Ordinario n. 28) [ii] LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 10/12/2025) [iii] all’articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del2004 Articolo 146 (Autorizzazione) Comma 5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5*.( Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.) (*) articolo 143, commi 4 e 5 Capo III – Pianificazione paesaggistica Art. 143. Piano paesaggistico   1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: > a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi > delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia > e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; > b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse > pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in > scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche > prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il > disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; > c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro > delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché > determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei > caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la > valorizzazione; > d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole > interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro > delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché > determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo > 138, comma 1; > e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati > all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di > utilizzazione; > f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini > dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità > del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di > pianificazione e di difesa del suolo; > g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree > significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di > valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; > h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel > contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al > fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; > i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a > termini dell’articolo 135, comma 3. 2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall’articolo 146, comma 5. 4. Il piano può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146. 5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4**. ** articolo 145, commi 3 e 4 Art. 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione 1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. 2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.   3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. 4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. (…) [iv] articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 Art. 17-bis ((Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti)) tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). 1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. ((Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima amministrazione.)) Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; ((lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall’amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.)) ((Non sono ammesse)) ulteriori interruzioni di termini. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. ((Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l’amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo.)) In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi. [v] d.P.R. n. 380 del 2001 – T.U. edilizia [vi] ’Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (17G00042)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2017 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/07/2021) Allegato B  (di cui all’art. 3, comma 1 Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario; B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne; B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili; B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti; B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico; B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni; B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; ((B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, fatta salva la fattispecie dell’installazione delle stesse all’interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l’altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell’allegato A, o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione)); B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo; B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione; B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice; B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice; B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale; B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe; B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc; B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali; B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente; B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne; B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete; B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione; B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare; B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale; B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico; B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua; B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati; B.30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 mq; B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore; B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree; B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura; B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti; B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale; B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate; B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30; B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra; B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale; B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine; B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice; B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa. [vii] Articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 Capo III – Pianificazione paesaggistica Art. 143. Piano paesaggistico 1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’articolo 135, comma 3. 2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall’articolo 146, comma 5. 4. Il piano può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146. 5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4. 6. Il piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. 8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. 9. A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.[viii]  DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2023 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/12/2025) (GU n.77 del 31-03-2023 – Suppl. Ordinario n. 12) [ix]  Legge 7 agosto 1990, n. 241 Articolo 15 Responsabile unico del progetto (RUP) 1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. ((Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.)) L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento. 3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. 4. Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. 5. Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. 7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all’articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture. 8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati. 9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente. [x] Articolo 8 del DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n. 281Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali. note: Entrata in vigore del decreto: 14-9-1997 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 04/01/2013) (GU n.202 del 30-08-1997) Art. 8 Conferenza Stato – città ed autonomie locali e Conferenza unificata 1. La Conferenza Stato – città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato – regioni. 2. La Conferenza Stato – città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali (( nella materia di rispettiva competenza )); ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato – città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno. [xi] ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 PARTE PRIMA – Disposizioni generali  Art. 3. Tutela del patrimonio culturale (1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.) Comma 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. [xii] articolo 106, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Sezione II – Uso dei beni culturali Art. 106. Uso individuale di beni culturali 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. Comma 2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.
February 1, 2026
carteinregola
STATI UNITI: ACCORDO AL SENATO CHIUDE LO SHUTDOWN PIÚ LUNGO DI SEMPRE. L’INTERVISTA A MARTINO MAZZONIS
Raggiunto un accordo tra democratici e conservatori al Senato USA per mettere fine allo shutdown e finanziare il governo federale fino al 30 gennaio. I democratici hanno ottenuto la riassunzione dei dipendenti federali licenziati durante questo periodo e gli impiegati in congedo forzato riceveranno una retribuzione retroattiva. Il disegno di legge di spesa a breve termine impedisce all’Ufficio di Gestione e Bilancio di attuare ulteriori licenziamenti di massa fino fine gennaio 2026. Lo shutdown era iniziato alla mezzanotte del 1° ottobre 2025. In base al sistema federale statunitense, ogni anno il Congresso deve approvare dodici leggi di stanziamento per finanziare le varie agenzie federali oppure, se non lo fa in tempo, una risoluzione ponte per mantenere i finanziamenti al livello precedente. Se nessuna di queste misure viene adottata entro la mezzanotte della scadenza, il governo federale USA entra in uno stato di “shutdown”, ossia molte attività non essenziali del governo vengono sospese o limitate, migliaia di dipendenti federali vengono licenziati temporaneamente o continuano a lavorare senza paga. Nel caso specifico del 2025, la causa principale è stata il mancato accordo fra i partiti su un pacchetto di finanziamento che includesse — fra le altre cose — l’estensione di sussidi fissati dall’Affordable Care Act (ACA) per l’assicurazione sanitaria. Abbiamo cercato di capire le origini dello shutdown, come mai si allunga sempre di più, quali sono le conseguenze e i disagi che ha comportato con Martino Mazzonis, giornalista e americanista. Ascolta o scarica
November 10, 2025
Radio Onda d`Urto
PISA: “CI VOGLIAMO VIVE*. PER SAMANTHA, PER TUTTE*”. FIACCOLATA NEL QUARTIERE SANT’ERMETE
Il Senato ha approvato all’unanimità, nel pomeriggio di mercoledì 23 luglio 2025, il disegno di legge del governo Meloni sul femminicidio. Il provvedimento passerà ora alla Camera. La nuova norma introduce l’articolo 577-bis del codice penale e punisce con l’ergastolo chiunque provochi la morte di una donna “commettendo il fatto con atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna”. Nel paese reale, però, la strage dei femminicidi continua. L’ultimo caso si è verificato ieri, martedì 22 luglio 2025, nel quartiere di Sant’Ermete a Pisa. Samantha Del Gratta, 45 anni, è stata uccisa da un uomo di 50, il suo compagno, una guardia giurata, che le ha sparato con la pistola d’ordinanza. “Ci vogliamo vive*, per Samantha, per tutte*”: con queste parole d’ordine la Comunità di quartiere di Sant’Ermete ha organizzato per questa sera, 23 luglio, alle 21, una fiaccolata. Sulle frequenze di Radio Onda d’Urto è intervenuta Carla, della Comunità di Quartiere di Sant’Ermete. Ascolta o scarica.
July 23, 2025
Radio Onda d`Urto
“VERSO LA PACE E UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA IN TURCHIA. LIBERTÀ PER ABDULLAH ÖCALAN E TUTTI I DETENUTI POLITICI”. CONFERENZA STAMPA DELLA DELEGAZIONE ITALIANA RIENTRATA DA ISTANBUL
Tra il 10 e il 12 luglio 2025, nella regione di Sulaymaniyya, nel Kurdistan iracheno (nord-Iraq), una ventina di militanti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan scenderanno dalle basi della guerriglia sulle montagne curde e deporranno simbolicamente le armi davanti alla stampa e a osservatori internazionali. Lo riferiscono in questi giorni diverse agenzie di stampa, anche legate al movimento di liberazione curdo. L’iniziativa, che sarà preceduta da un nuovo appello da Imrali del leader e cofondatore del Pkk  Abdullah Öcalan, intende aumentare la pressione politica sullo stato turco affinché compia dei passi concreti nel processo di pace aperto – in teoria – con il movimento di liberazione curdo (annunciato ufficialmente il 27 febbraio 2025 con l'”Appello per la pace e una società democratica” da Öcalan e seguito dal XII Congresso del Pkk che ha annunciato lo scioglimento dell’attuale struttura organizzativa). Intanto però, denunciano dalle montagne del nord-Iraq, gli aerei e i droni da guerra di Ankara continuano a bombardare le posizioni della guerriglia. Stamattina a Roma, al Senato, si è tenuta la conferenza stampa della delegazione italiana rientrata nelle scorse ore da Istanbul, dove si era recata insieme ad altre delegazioni internazionali  per chiedere alle autorità turche di poter incontrare Abdullah Öcalan sull’isola-carcere di Imrali. Ankara ha negato l’autorizzazione. La conferenza è stato intitolata “Verso la pace e una società democratica in Turchia. Libertà per Ocalan e tutti i detenuti politici”. L’incontro si è potuto svolgere al Senato per l’iniziativa del senatore di Avs Giuseppe De Cristofaro L’audio integrale della conferenza stampa registrato dalla redazione di Radio Onda d’Urto. Ascolta o scarica.
July 4, 2025
Radio Onda d`Urto