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L’Assemblea Capitolina approva la Delibera che fissa limiti per l’applicazione della Legge regionale della Rigenerazione urbana
Il 12 dicembre 2025 l’Assemblea Capitolina ha approvato la 230ª Proposta(1) (Dec. G.C. n. 163 del 20 novembre 2025) Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025 (2). Approvazione arrivata dopo un animato confronto con le opposizioni di centro destra, prima in Commissione urbanistica (3), poi in aula (4). Alla fine la delibera è stata approvata, oltre che dalla maggioranza, anche con il voto dei consiglieri di alcune opposizioni, Azione, Italia Viva e M5S (5), con qualche modifica per emendamenti che sono intervenuti sul testo della Proposta arrivato dalla Giunta (6), che a sua volta faceva seguito a una Mozione approvata dall’Assemblea il 28 ottobre 2025 (7), presentata da esponenti di tutti i gruppi di maggioranza che impegnava il Sindaco e la Giunta “a portare all’esame dell’Assemblea Capitolina entro la fine del mese di novembre la Proposta di deliberazione sulle modalità di attuazione della Legge Regionale…in modo da poterla approvare entro il mese di dicembre” – scadenza fissata dalla stessa legge regionale per i comuni che avessero inteso di limitarne l’applicazione – e a introdurre una serie di limitazioni all’applicazione di una legge da Carteinregola strenuamente avversata. Ricordiamo che la Legge del Lazio n. 12/2025 SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO (EX PL 171) (2) ha messo mano a decine di leggi e norme regionali, tra le quali la Legge per la rigenerazione urbana 7/2017 (8), una legge che aveva già difetti – per anni ci siamo battuti inutilmente contro il famigerato Art. 6 altresì detto “demolisci villini” (9) – ma che con le modifiche apportate dal centrodestra regionale comporterà  conseguenze impattanti e irreversibili per il territorio, il Paesaggio e anche la qualità della vita delle persone (10).  Ora le iniziative della Giunta e dell’Assemblea, che non erano scontate, hanno posto alcuni indispensabili paletti, a cominciare dallo stabilire che “la demolizione e ricostruzione del singolo edificio, ricadente in Zona omogenea “A” “- cioè nella Città storica che si estende anche al di fuori delle Mura aureliane – è consentita esclusivamente in assenza di premialità della SUL o della volumetria esistente, e quindi tale da non determinare un aumento del VFT (Volume Fuori Terra)”. L’unico ridimensionamento rispetto ai precedenti atti è il riconoscimento di una premialità edilizia (max 10% della SUL) anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di demolizione e ricostruzione, premialità che era invece esclusa dalla mozione e dalla Delibera di Giunta. Ma si tratta comunque di un passo importante, richiesto da Carteinregola da anni, che, ci auguriamo, potrà mettere fine a interventi come quello in apertura dell’articolo. In calce il confronto tra le due versioni del dispositivo finale della Delibera con la citazione dei corrispondenti passaggi della Mozione di Assemblea e i riferimenti normativi. Anna Maria Bianchi Missaglia CONFRONTO  tra i dispositivi della Proposta di Deliberazione  230ª (Dec. G.C. n. 163 del 20 novembre 2025) e della Deliberazione n. 316 Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025” approvata dall’Assemblea Capitolina il 12 dicembre 2025 , con citazioni dalla. Mozione dell’assemblea capitolina approvata il 28 ottobre In rosso evidenziate le modifiche introdotte dall’Assemblea sul testo della Giunta: testo in grassetto inserimenti, testo barrato cancellazioni – in blu i corrispondenti passaggi nella mozione di assemblea del 28 ottobre (in viola evidenziato a quali articoli della legge 7/2017 si riferiscono le limitazioni) (…) L’ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA le seguenti disposizioni attuative per gli interventi di rigenerazione urbana e per ilrecupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2bis della Legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2025 [i]: * 1) escludere l’applicazione dell’art. 4 [Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso] della L.R. 7/2017[ii]; [Mozione idem: escludere l’applicazione dell’art. 4 della L.R. 7/2017] * 2) limitare, nelle porzioni di territorio urbanizzato, l’applicazione dell’art. 5 [Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici] della Legge Regione Lazio [iii] come di seguito specificato: * a) nella Zona omogenea ‘‘A”, così come definita all’art. 107 delle NTA[iv], non sono consentiti ampliamenti della volumetria o della superficie lorda esistente degli edifici; * b) nei beni inseriti nell’elaborato “Carta per la Qualità” del PRG vigente [v], l’assentibilità dell’intervento è subordinata  alla verifica dell’effettivo permanere dell’esigenza di conservazione e di valorizzazione del carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico del bene inserito nell’elaborato “Carta per la Qualità”, che dovrà essere effettuata dall’Ufficio procedente, sentita la U.O. Piano Regolatore e la Sovrintendenza Capitolina ai sensi dell’art. 16 delle NTA vigenti al parere della “CPV” Commissione Permanente per la valutazione degli interventi riferiti a immobili individuati in Carta per la Qualità di cui al punto 7); [Mozione: prevedere con delibera consiliare di cui al punto 1 che gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/2017 su edifici segnalati nell’elaborato “Carta per la Qualità” del PRG siano assoggettati a quanto previsto dall’articolo 16 [Carta per la Qualità] delle NTA adottate] * 3) consentire, nelle porzioni di territorio urbanizzato, l’applicazione dell’art. 6 [Interventi diretti] della Legge 7/2017 [vi] tesa a qualificare la città esistente con le esclusioni ed i limiti di seguito indicati: * a) la ristrutturazione edilizia in assenza di demolizione e ricostruzione è consentita senza premialità volumetriche; con premialità massima pari al 10% della SUL, e senza aumento del VFT, come definito all’art. 4, comma 4, delle NTA del PRG[vii]; Mozione [art. 6] – per gli interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione la premialità non deve essere riconosciuta * b) fermo restando quanto disposto al successivo punto b.1) la demolizione e ricostruzione del singolo edificio con l’esclusione di quelli ricadenti in Zona omogenea A così come definita all’art. 107 delle NTA è consentita con premialità massima pari al 20% della SUL o della volumetria esistente, e comunque tale da non determinare un aumento del VFT (Volume Fuori Terra NDR), come definito all’art. 4, comma 4, delle NTA del PRG [vii] superiore al 20% di quello demo-ricostruito, ad eccezione degli edifici produttivi, per i quali sono consentite premialità volumetriche fino a un massimo del 10% della superficie coperta, ad eccezione degli incrementi volumetrici  necessari all’aumento della sola altezza oltre i 5 metri di altezza di ogni interpiano, ove su tale volumetria non sia prevista la presenza costante di addetti, nel rispetto dell’altezza max prevista dal Piano; Mozione art. 6 – per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici dislocati al di fuori della città storica riconoscere una premialità massima del 20% della SUL esistente ad eccezione degli immobili produttivi per i quali la premialità massima è del 10%. * b.1) la demolizione e ricostruzione del singolo edificio, ricadente in Zona omogenea “A” così come definita all’art. 107 delle NTA, è consentita esclusivamente in assenza di premialità della SUL o della volumetria esistente, e quindi tale da non determinare un aumento del VFT; Mozione art. 6 – per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici dislocati nella città storica la premialità non deve essere riconosciuta; * c) gli interventi di cui alle lettere a), b) e b.1), ove riguardanti beni inseriti nell’elaborato “Carta per la Qualità” del PRG vigente sono subordinati alla verifica dell’effettivo permanere dell’esigenza di conservazione e di valorizzazione del carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico del bene inserito nell’elaborato “Carta per la Qualità”, che dovrà essere effettuata dall’Ufficio procedente, sentita la U.O. Piano Regolatore e la Sovrintendenza Capitolina ai sensi dell’art. 16 delle NTA vigenti; al parere della “CPV” Commissione Permanente per la valutazione degli interventi riferiti a immobili individuati in Carta per la Qualità di cui al punto 7); * d) è esclusa l’applicazione dell’art. 6, comma 1 quinquies, della Legge Regione Lazio [viiì]; * e) è limitata l’applicazione dell’art. 6, comma 2, della Legge Regione Lazio come di seguito specificato: nei Servizi pubblici gli interventi di cui alle lettere a), b) e b1) sono assentibili solo per destinazioni assimilabili a quelle previste dagli articoli 84 e 85 delle NTA vigenti [ix]; nei Tessuti a prevalente destinazione per attività della Città da Ristrutturare [x] gli interventi di cui alle lettere a), b) e b1) sono assentibili solo per le destinazioni funzionali indicate per la relativa componente dell’art.52 della NTA con il limite del 10% per la destinazione residenziale e l’esclusione di funzioni a CU/a; Mozione: a prevedere con Delibera Consiliare di cui al punto 1, che le premialità previste dalla Legge Regionale n. 7/2017 non sono cumulabili con le premialità previste dall’articolo 21 delle NTA adottate * 4) dare mandato agli uffici di procedere alla verifica della richiesta di monetizzazione degli standard non reperiti in analogia con le procedure previste per gli interventi realizzabili secondo le prescrizioni delle NTA del PRG vigente, ai sensi della Deliberazione 73/2010 e s.m.i.,[xi]nonché della relativa Circolare esplicativa (Prot.n.99440/2012); * 5) specificare che, trattandosi di procedure non in conformità di piano regolatore generale, l’istruttoria è attribuita ai Municipi solo se relativa ad interventi su edifici di volumetria fuori terra inferiore a 3.000 mc; * 6) dare mandato ai Municipi di Roma Capitale di trasmettere al Dipartimento Attuazione Urbanistica l’indicazione degli interventi diretti richiesti e realizzati ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regione Lazio nonché copia dei progetti depositati presso i Municipi al fine di consentire il monitoraggio richiesto ai sensi dell’art. 11 della Legge Regione Lazio[xii]; * 7) dare mandato al Dipartimento Attuazione Urbanistica di predisporre eventuali disposizioni di carattere applicativo ed esplicativo della presente deliberazione, per mezzo di apposite Determinazioni Dirigenziali, con particolare riferimento a quella di costituzione della “CPV”, Commissione Permanente per la valutazione degli interventi riferiti a immobili individuati in Carta per la Qualità, composta dall’Ufficio procedente, la Sovrintendenza Capitolina e la U.O. Piano Regolatore. Scarica la Mozione n. 126 di indirizzo alla Delibera per l’attuazione della L.R. 7/2017 come modificata dalla L.R.12/2025 approvata dall’Assemblea Capitolina il 28 ottobre 2025 scarica la mozione Scarica la mozione di indirizzo alla Delibera per l’attuazione della L.R. 7/2017 come modificata dalla L.R.12/2025 del 28 ottobre 2025 scarica la mozione 230a Proposta (D.G.C. n. 163 del 20 novembre 2025) “Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025”. scarica la delibera (pubblicata sul sito istituzionale nella sezione ODG e Proposte) Scarica la Deliberazione n. 316 Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025” approvata dall’Assemblea Capitolina il 12 dicembre 2025 vedi La Delibera in Assemblea Capitolina che fissa limiti per l’applicazione della Legge regionale della Rigenerazione urbana 1 dicembre 2025 vai alle Osservazioni di Carteinregola al testo approvato della LR 12/20225 – Modifiche alla LR della rigenerazione urbana 7/2017 Vedi Modifiche alla LR della rigenerazione urbana: le osservazioni di Carteinregola al testo approvato Vai alle osservazioni sull’art. 2 della PL 171 del 9 agosto 2024 e alle ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione Urbanistica inviate il 10 giugno 2025 al presidente Rocca e ai consiglieri regionali (scarica il PDF ) Vai a Urbanistica del Lazio 2023-25 cronologia materiali vai alla Legge Regionale n. 7/2017 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio Numero della legge: 7 Data: 18 luglio 2017 Numero BUR: 57 s.o. 3 Data BUR: 18/07/2017 (modificata dalla legge 12/2025)) 6 gennaio 2025 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE ARTICOLO (1) scarica la Deliberazione n. 316 Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025” approvata dall’Assemblea Capitolina il 12 dicembre 2025 (2) vai alla Legge Regionale n. 7/2017 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio Numero della legge: 7 Data: 18 luglio 2017 Numero BUR: 57 s.o. 3 Data BUR: 18/07/2017 (modificata) (3) Vai alla registrazione della Commissione Urbanistica del 3 dicembre 2025 (4) Vai alla registrazione dell’Assemblea capitolina del 12 dicembre 2025 prima parte Vai alla registrazione dell’Assemblea capitolina del 12 dicembre 2025 seconda parte (5) Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia (Partito Democratico), Biolghini (Roma Futura), Casini (Italia Viva), Caudo (Roma Futura), Celli (PD), Cicculli (Sinistra civica ecologista), Converti, Corbucci (PD), De Gregorio (Azione), Fermariello (PD), Lancellotti (Lista Gualtieri), Leoncini (Italia Viva), Luparelli (Sinistra civica ecologistaa), Marinone (PD), Meleo (Movimento 5 Stelle),Michetelli (PD), Nanni (Gruppo Misto), Palmieri, Pappatà , Righetti (PD), Trabucco (Lista Gualtieri), Trombetti e Zannola (PD). Astenuta Barbato (fratelli d’Italia) . Non hanno partecipato al voto: gli altri consiglieri FDI, Lega-Salvini Premier, Noi moderati (altri consiglieri di maggioranza risultano assenti o non partecipanti) (6) 230a Proposta (D.G.C. n. 163 del 20 novembre 2025) “Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025”. scarica la delibera (pubblicata sul sito istituzionale nella sezione ODG e Proposte) Vai a La Delibera in Assemblea Capitolina che fissa limiti per l’applicazione della Legge regionale della Rigenerazione urbana 1 dicembre 2025 (7) Scarica la mozione di indirizzo alla Delibera per l’attuazione della L.R. 7/2017 come modificata dalla L.R.12/2025 approvata dall’Assemblea Capitolina il 28 ottobre 2025 scarica la mozione (8) vedi Legge 12/2025 Art. 1    Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche vedi Legge Regione Lazio 12/2025, le modifiche alle Legge 7/2017 (Rigenerazione Urbana) con evidenziate inziative nella potestà dei Comuni (9) Vedi tra gli altri: Intellettuali e associazioni ai candidati del Lazio: impegno a modificare la legge demolisci villini 28 gennaio 2023 (10) vedi Regione Lazio: in Consiglio si vota una cascata di cemento (le osservazioni di Carteinregola all’art. 2 della PL 171) 10 giugno 2025 NOTE DISPOSITIVO DELIBERA [i] art. 1 comma 2bis della Legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2025 (evidenziati gli inserimenti dellla LR 12/2025) Art. 1 nuovo comma 2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 sexies,  entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i comuni con popolazione pari o superiore a 50 mila abitanti ed entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i comuni con popolazione pari o superiore a 100 mila abitanti, con deliberazione del consiglio comunale è possibile individuare specifiche porzioni di territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico, paesaggistico, geomorfologico, ambientale ed architettonico, escludere o limitare gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 bis, 4, 5 e 6. Fino alla scadenza dei termini di cui al periodo precedente sono sospese le segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA) e le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; le SCIA e le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione sono regolate, a eccezione dei mutamenti di destinazione d’uso da turistico ricettivo ad altra destinazione che restano in ogni caso sospesi, dalle disposizioni previste dalla disciplina previgente purché alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano maturate le condizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 23, commi 1, 3 e 4, e all’articolo 20, comma 8, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.Decorso un anno dalla scadenza di cui al periodo precedente, i comuni possono aggiornare le deliberazioni approvate o, nel caso non abbiano deliberato, approvare le deliberazioni per la prima volta. Le esclusioni introdotte con le deliberazioni di cui al presente comma sono efficaci anche nei confronti delle deliberazioni precedentemente approvate ai sensi della presente legge, fatti salvi i titoli edilizi rilasciati.”; [ii] Legge 7/2017 Art. 4 (2n) (Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso) (evidenziate le modifiche introdotte dalla legge 12/2025 del 30 luglio 2025, barrato testo eliminato, grassetto testo introdotto) “Art. 4 (Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso) TESTO MODIFICATO Legge 7/2017 Art. 4 COMMA 1. Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, i comuni, entro il termine del 31 dicembre 2025, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure previste dall’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987 e successive modifiche, possono prevedere l’ammissibilità, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di essi per una superficie lorda complessiva massima di 10.000 15.000 metri quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, con esclusione di quella rurale, oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente articolo. 2. Con la deliberazione prevista al comma 1, i comuni, al fine di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti ovvero di edifici o di complessi edilizi in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, possono consentire gli interventi di cui al comma 1: a)      per zone omogenee del Piano regolatore generale o per ambiti territoriali determinati, individuando i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, anche escludendo specifici edifici o aree, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1; b)      per singoli edifici o complessi edilizi, individuando i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1. 3. (ex 4) Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge Decorso il termine previsto nel comma 1 senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in presenza dei presupposti e delle finalità di cui all’alinea del comma 2, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati  si applicano in via diretta, con mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari di cui all’articolo 3, comma 6, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r. 380/2001, agli edifici esistenti per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati per i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti e non superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, purché non ricadenti: a) nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi; b) all’interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. nelle zone individuate come insediamenti urbani storici nel PTPR. ex comma 3. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal presente articolo. 4. (EX 2) Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita previste dall’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2019. 5. Sono fatte salve le deliberazioni dei consigli comunali già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”; ex 5 Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale [ii] Legge 7/2017 Art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici)(evidenziate le modifiche introdotte dalla legge 12/2025 del 30 luglio 2025, barrato testo eliminato, grassetto testo introdotto) 1. Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, da approvare mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali vigenti la possibilità di realizzare sono consentiti, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile lorda  esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 metri quadrati di superficie; tale incremento è aumentato di un ulteriore 5 per cento, fino ad un massimo di 80 metri quadrati, nel caso si tratti di interventi di bioedilizia, quali tetti verdi o tetto giardino, tali da garantire un miglioramento dell’ossigenazione dell’aria, una migliore integrazione dell’edificio rispetto al contesto paesaggistico-geomorfologico ed un maggior risparmio energetico. Per gli edifici a destinazione non residenziale l’incremento massimo è di 150 metri quadrati.” 2. Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell’edificio che genera l’ampliamento e, negli edifici a schiera, per ogni singola unità immobiliare dotata di specifica autonomia funzionale. Gli interventi di efficientamento energetico devono garantire, se l’edificio è inferiore alla classe C, il miglioramento di due classi di certificazione energetica e se l’edificio è in classe C o superiore, di una classe. Gli interventi di miglioramento sismico sono consentiti in tutto il territorio comunale, indipendentemente dal requisito del territorio urbanizzato previsto nell’articolo 1, comma 7. comma 3 Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. 4. Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano: a)    in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando superfici preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale dell’edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;  a bis) anche al di fuori delle porzioni di territorio urbanizzato, purché per motivate ragioni e comunque all’interno del medesimo lotto in cui ricade l’edificio; b)    nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968; c)    nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001. 5. Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla l.r. 6/2008, dai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). 6. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla presente legge, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti. 7. Per la realizzazione degli ampliamenti di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8. 8. La variante di cui al comma 1, in difformità rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, è ammessa anche nel caso in cui i comuni siano dotati di programma di fabbricazione, purché la relativa disciplina sia estesa all’intero territorio comunale. 8. Le deliberazioni dei consigli comunali già approvate cessano di avere efficacia, unitamente alla conseguente modifica apportata alle norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici generali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR. 10. Nei comuni della Regione individuati dall’Allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modifiche, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche, gli interventi di ampliamento mediante la realizzazione di un corpo edilizio separato di cui al presente articolo possono essere autorizzati anche in altro lotto nella disponibilità del richiedente purché sito nello stesso territorio comunale su cui insiste l’edificio e non ricadente in zona omogenea E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, ad eccezione di quelle in cui sia comprovata l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001. [iv]NTA PRG 2008  Art.107. Zone territoriali omogenee Comma 1. Con riferimento alle zone territoriali omogenee di cui al DM n. 1444/1968, le componenti del presente PRG sono così classificate: a) sono classificate come zona territoriale omogenea A: le componenti della Città storica, salvo gli Ambiti di valorizzazione; [v] Carta per la Qualità – Vedi Art. 16 NTA PRG 2008 (modificato da Delibera modifiche NTA PRG adottata da AC l’11 12 2024) [vi] Legge 7/2017 Art. 6 (Interventi diretti) (evidenziate le modifiche introdotte dalla legge 12/2025 del 30 luglio 2025, barrato testo eliminato, grassetto testo introdotto) COMMA 1 Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il  e’ consentito un incremento fino al 20 per cento della volumetria o della superficie coperta lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi, per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 15 per cento della superficie coperta; sono, inoltre, sempre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, con incremento fino a un massimo del 40 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente,   ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta il 20 per cento della superficie coperta. Tali interventi sono consentiti anche con aumento delle unità immobiliari.”; “1 bis. La ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 deve consistere in interventi rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 1 ter. La ricostruzione, successiva alla demolizione, di cui al comma 1 può avere luogo, anche ridistribuendo la superficie o la volumetria assentite in più edifici, su lotti diversi, purché ricadenti nella medesima zona e sottozona di piano regolatore e con uguali indici edificatori, oltre che significativamente vicini secondo la valutazione del comune che tenga conto della omogeneità dei lotti dal punto di vista urbanistico e dell’impatto sulle dotazioni territoriali. In tutte le ipotesi di ricostruzione su lotti diversi l’intervento deve essere autorizzato mediante il permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 7. 1 quater. La ricostruzione di cui al comma 1, con le relative premialità, può avvenire, per motivate ragioni, anche al di fuori delle porzioni di territorio urbanizzato, purché comunque all’interno del medesimo lotto in cui ricade l’edificio. 1 quinquies. Per il perseguimento di una o più delle finalità previste nell’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, sono inoltre consentiti, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, interventi di recupero di superfici o volumi preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale, ancorché non computati ai fini del rilascio del titolo edilizio, ad esclusione di quelli funzionali e connessi all’attività agricola. Tale recupero di volumi o superfici è consentito fino al 20 per cento del volume o della superficie di ogni edificio e fino a un massimo di 100 metri quadrati. Le parti recuperate assumono la destinazione dell’edificio di riferimento. 1 sexies. Nei comuni a cui è stato conferito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’esercizio delle funzioni in materia di governo del territorio ai sensi dell’articolo 9, comma 67, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, gli interventi di cui ai commi 1 e 1 quinquies sono subordinati all’approvazione di una apposita deliberazione di consiglio comunale con la quale possono essere individuate zone dello strumento urbanistico generale ovvero ambiti territoriali nei quali, in ragione di particolari caratteristiche di tipo urbanistico, paesaggistico o ambientale, tali interventi possono essere esclusi o limitati. Nelle more dell’approvazione di tale deliberazione, per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta.”; 2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1 è consentito: a) il mantenimento della destinazione d’uso in essere b) i cambi  mutamenti di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti,indipendentemente dalle percentuali previste dagli strumenti urbanistici comunali per ogni singola funzione nonché dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti incondizionatamente i cambi all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche. c) i mutamenti di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, previsti nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 d)  il mantenimento, per gli edifici a destinazione mista, di una o più delle destinazioni esistenti anche con quote diverse; e) nel rispetto di quanto previsto alle lettere precedenti, il mutamento di destinazione d’uso effettuato nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione edilizia che interessi almeno il  60 per cento dell’edificio, senza incremento della volumetria o della superficie lorda esistente.”; COMMA 3 In applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti: a)    interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli edifici esistenti; b)    interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti. 4. All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio).  4 bis. Per gli interventi degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica volti a recuperare e rifunzionalizzare, per attività socio-culturali e sportive con finalità sociali, le pertinenze o gli altri locali tecnici dismessi e le altre parti comuni degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice civile, il contributo straordinario relativo agli interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o cambio di destinazione d’uso, è dovuto in misura non superiore al 10 per cento del maggior valore generato dagli interventi. (1.1) 5. Gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, alle prescrizioni di cui al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) e successive modifiche, si attuano con modalità diretta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. 5 bis. Le disposizioni del presente articolo, con esclusione di quelle che consentono il cambio di destinazione d’uso dell’edificio, si applicano anche alle opere di urbanizzazione secondaria, di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001. La legittimità della preesistenza non deve essere dimostrata per gli interventi realizzati prima della data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e successive modifiche. L’esistenza dei fabbricati a quella data può essere dimostrata tramite documenti probanti, quali estratti catastali, riprese fotografiche, estratti cartografici e altri documenti d’archivio. Per gli immobili realizzati successivamente, la legittimità della preesistenza dei fabbricati deve essere dimostrata ai sensi dell’articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001. La determinazione della consistenza delle opere di cui al presente comma è calcolata, in relazione allo stato di fatto dell’edificio, mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato. (8b) 5 bis. Le disposizioni del presente articolo, con esclusione di quelle che consentono il cambio di destinazione d’uso dell’edificio, si applicano anche alle opere di urbanizzazione secondaria, di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001. La legittimità della preesistenza non deve essere dimostrata per gli interventi realizzati prima della data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e successive modifiche. L’esistenza dei fabbricati a quella data può essere dimostrata tramite documenti probanti, quali estratti catastali, riprese fotografiche, estratti cartografici e altri documenti d’archivio. Per gli immobili realizzati successivamente, la legittimità della preesistenza dei fabbricati deve essere dimostrata ai sensi dell’articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001. La determinazione della consistenza delle opere di cui al presente comma è calcolata, in relazione allo stato di fatto dell’edificio, mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato.”; 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR. [vii] art. 4, comma 4, delle NTA del PRG – Art.4. Grandezze edilizie- comma 4. Volume fuori terra (Vft): esprime in termini di volume la consistenza dell’ingombro di un fabbricato emergente dalla linea di terra, al netto degli spazi di cui alle lett. b) e c) del comma 1 [viii] art. 6, comma 1 quinquies, della Legge Regione Lazio (nuovo inserimento della LR 12/2025) 1 quinquies. Per il perseguimento di una o più delle finalità previste nell’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, sono inoltre consentiti, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, interventi di recupero di superfici o volumi preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale, ancorché non computati ai fini del rilascio del titolo edilizio, ad esclusione di quelli funzionali e connessi all’attività agricola. Tale recupero di volumi o superfici è consentito fino al 20 per cento del volume o della superficie di ogni edificio e fino a un massimo di 100 metri quadrati. Le parti recuperate assumono la destinazione dell’edificio di riferimento. [ix] PRG NTA Art.84 – 85 Vedi anche modifiche da Delibera adottata da AC 11 12 2024 Art. 84 Servizi pubblici di livello urbano 71 modificati commi 1-2-3 (nella delibera di Giunta 2023 non presenti modifiche) Art. 85 Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale 71 modificati commi 1-2 inserito comma 2 bis (nella delibera di Giunta 2023 non presenti modifiche) [x] Città da ristrutturare (NTA PRG 20028)Capo 4° Città da ristrutturare Art.51. Norme generali 1. Per Città da ristrutturare si intende quella parte della città esistente solo parzialmente configurata e scarsamente definita nelle sue caratteristiche di impianto, morfologiche e di tipologia edilizia, che richiede consistenti interventi di riordino, di miglioramento e/o completamento di tali caratteri nonché di adeguamento ed integrazione della viabilità, degli spazi e dei servizi pubblici. 2. Nella Città da ristrutturare gli interventi sono finalizzati alla definizione ed al consolidamento dei caratteri morfologico- funzionali dell’insediamento, all’attribuzione di maggiori livelli di identità nell’organizzazione dello spazio ed al perseguimento, in particolare, dei seguenti obiettivi: a) l’incremento della dotazione dei servizi e di verde attrezzato; b) il miglioramento e l’integrazione della accessibilità e della mobilità; c) la caratterizzazione degli spazi pubblici; d) la qualificazione dell’edilizia. (…) [xi] La  Delibera 73/2010 di Roma Capitale è una delibera del Consiglio Comunale, approvata il 30-31 luglio 2010, che disciplina la monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, ovvero il versamento di un corrispettivo in denaro al Comune in alternativa alla cessione di aree destinate a servizi pubblici. La delibera ha anche stabilito dei valori convenzionali e criteri per il calcolo di tali monetizzazioni, in particolare per le destinazioni commerciali in zone E/Suburbana https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2025/11/Delibera-732010-standard-non-reperiti-comune-di-roma.pdf [xii] Legge regionale 7/2017 Art. 11 (Clausola valutativa) 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti relativamente alla misura del ricorso agli interventi previsti ed ai risultati prodotti sul territorio regionale. 2. I comuni, entro il 31 maggio, inviano alla struttura della Giunta regionale competente in materia di urbanistica i dati sugli interventi approvati e su quelli realizzati ai sensi della presente legge, nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 3. Entro il 30 giugno 2020 e, successivamente, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione contenente (5a): a) l’indicazione dei programmi di rigenerazione urbana approvati dai comuni ai sensi dell’articolo 2, lo stato di attuazione degli interventi, le loro caratteristiche, gli obiettivi e le finalità perseguiti; b) l’indicazione degli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio individuati ai sensi dell’articolo 3, suddivisi per comuni, e le tipologie di interventi realizzati; c) l’indicazione dei comuni che hanno previsto l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 4, le richieste presentate e le tipologie di interventi realizzati, nonché le richieste presentate nelle more della deliberazione del consiglio comunale; d) l’indicazione dei comuni che hanno previsto la possibilità di interventi di ampliamento per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico ai sensi dell’articolo 5, il numero degli interventi realizzati e la tipologia degli stessi; e) l’indicazione degli interventi diretti richiesti e realizzati ai sensi dell’articolo 6 e relative tipologie e contenuti, suddivisi per comuni; f) l’indicazione degli interventi di riordino dei manufatti in aree demaniali marittime ai sensi dell’articolo 9 e relative caratteristiche, suddivisi per comuni.
La controriforma della Corte dei Conti, una “Salva Milano” generalizzata
Il Senato, nella seduta del 27 Dicembre, ha approvato definitivamente il DDL AS 1457 “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”. A favore tutti i partiti di maggioranza, contrarie le opposizioni, con l’astensione di Italia Viva (1). La legge depotenzia drasticamente le funzioni di controllo della Corte dei conti (2) e la responsabilità dei funzionari per i danni finanziari causati alla pubblica amministrazione. Una misura che , secondo Libera contro le mafie (3) “somiglia a una ritorsione per il ruolo di attenta supervisione delle finanze pubbliche giocato dalla Corte, come nel caso dello stop di recente imposto al discutibile progetto della mega-opera del ponte sullo stretto” (4), che aggiunge che “si tratta di un ulteriore tassello nell’azione di progressivo e sistematico indebolimento delle istituzioni indipendenti di controllo, pervicacemente condotta dal governo e dalla maggioranza che lo sostiene, sempre più insofferenti ai vincoli dello stato di diritto e inclini a un’azzardata “liberalizzazione” della spesa pubblica, nonostante i conclamati rischi di malversazioni, corruzione, sprechi, infiltrazioni mafiose”. Per Libera si tratta di una vera e propria “controriforma”  che “prevede l’introduzione di una definizione molto più restrittiva di “colpa grave”, così esonerando i funzionari pubblici da ogni responsabilità contabile in una gamma molto più ampia di situazioni“, assicurando di fatto “una piena impunità anche di fronte a condotte che hanno deliberatamente generato gravi danni alle case pubbliche” anche perchè è “fissato un duplice limite – al massimo il 30% del danno – alla responsabilità finanziaria che può essere loro imputata, così riducendone notevolmente la valenza sanzionatoria“, e il “termine di prescrizione viene fissato in cinque anni, a prescindere dal momento in cui il danno è stato scoperto, anche in caso di occultamento intenzionale, così esonerando da sanzioni i funzionari infedeli più abili a nascondere i loro imbrogli”. Denuncia Libera che “anche i politici saranno resi più irresponsabili, grazie alla protezione di una norma che presuppone sempre la loro buona fede, salvo prova contraria, quando hanno avallato atti proposti dagli uffici tecnico-amministrativi – come accade di norma, visto il loro potere di nomina dei dirigenti” e, a proposito dell’introduzione del criterio di silenzio-assenso di appena trenta giorni per i controlli preventivi della Corte dei conti, che si tratta di fatto di una “tagliola che, anche per le lacune di organico della Corte, rischia di rappresentare un “liberi tutti” nell’approvazione di atti che comportano utilizzi discutibili o illegittimi delle risorse pubbliche”. Tenendo presente che il governo “si vedrà delegato il potere di definire con ulteriori norme la riorganizzazione funzionale della Corte dei conti“, norme che se andranno “in una direzione coerente con il dettato normativo approvato”, rischiano di “depotenziare ulteriormente il ruolo di presidio istituzionale per la “buona amministrazione” fin qui svolto dalla Corte“. Libera segnala quindi i rischi di indebolire in modo significativo il ruolo anticorruzione della Corte, ma c’è un altro aspetto della “controriforma” segnalato dal giornalista del Fatto Quotidiano Barbacetto (5), che definisce il provvedimento una nuova “Salva Milano”, per i suoi potenziali effetti anche sugli amministratori milanesi accusati di abusi edilizi e falso nelle inchieste su “Grattacielo selvaggio”. Al di là di eventuali condanne penali, che saranno decise nei prossimi mesi dai tribunali, la riforma della Corte dei Conti eliminerebbe infatti il rischio dell’addebito di danni erariali milionari per il mancato pagamento degli oneri di legge richiesto ai costruttori. Scrive Barbacetto che “da mesi la Corte dei Conti sta esaminando le carte delle operazioni urbanistiche sotto indagine della Procura di Milano, per stabilire se è vera la tesi dei pm i quali sostengono che facendo passare per “ristrutturazione” le nuove costruzioni di edifici e torri, il Comune di Milano ha indebitamente concesso agli operatori immobiliari sconti del 60% sugli oneri d’urbanizzazione e ha fatto pagare le monetizzazioni degli standard un quarto del loro valore“. Si parla di un danno erariale di centinaia di milioni che, se accertato dalla Corte, avrebbe comportato il relativo rimborso ai dirigenti che hanno firmato i relativi atti. Ora però la riforma “stabilisce che d’ora in poi gli amministratori che hanno prodotto danni erariali saranno salvati, purché sia riconosciuta la loro “buona fede”…e per chi dovesse essere comunque condannato per danno erariale scatterà un generoso sconto del 70%.”. Ricordiamo che la riforma della Corte dei Conti è firmata dal ministro Tommaso Foti, che, da capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, era stato il relatore in Commissione e alla Camera del disegno di legge cosiddetto Salva-Milano, poi bloccato in Senato. In attesa della pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale, riportiamo di seguito un articolo di AvvisoPubblico del 31 gennaio 2025 con la sintesi del provvedimento in cinque punti chiave e la scheda di sintesi completa del testo approvato. vedi anche Salva Milano cronologia materiali Anna Maria Bianchi Missaglia * Scarica il Disegno di legge approvato dal Senato * Scarica il Dossier dell’Ufficio studi del Senato del 21 5 2025 * vai alla pagina del sito del Senato con la documentazione dell’iter * scarica Comunicazione nella Seduta n. 454 del 14 ottobre 2025 Ragioneria generale dello Stato – Relazione tecnica di passaggio * scarica la Comunicazione nella Seduta n. 65 del 24 giugno 2025 dell’Associazione magistrati della Corte dei conti * scarica DDL AS 1457 Comunicazione nella Seduta n. 65 del 24 giugno 2025 CORTE DEI CONTI -COLLEGIO CONTROLLO CONCOMITANTE (DA AVVISO PUBBLICO) SINTESI PER CINQUE PUNTI CHIAVE 1) La nuova definizione di colpa grave: la legge contiene una nuova definizione di colpa grave, rilevante ai fini della contestazione della responsabilità erariale: A) la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza), B) il travisamento del fatto, C) l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Il Codice dei contratti pubblici prevede una differente (e più ampia) definizione della colpa grave (che comprende, ad esempio, anche la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa). 2) Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti: tale controllo si estende anche a tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture “sopra soglia” (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria). L’esito positivo del controllo preventivo di legittimità (o il superamento del termine di 30 giorni) esclude la sussistenza di colpa grave rilevante ai fini della contestazione della responsabilità erariale. 3) Il “silenzio-assenso” dopo 30 giorni e il legame con la responsabilità erariale: i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità acquistano efficacia trascorsi trenta giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo, escludendosi per il futuro che possa essere contestata la responsabilità erariale per colpa grave rispetto all’atto. 4) Il doppio limite nella quantificazione del danno: la quantificazione del danno non può essere superiore al 30% del pregiudizio accertato e in ogni caso al doppio della retribuzione lorda/del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso 5) Delega al Governo: la Riforma prevede la Delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza. LA SCHEDA DI SINTESI COMPLETA DI AVVISO PUBBLICO DEL TESTO APPROVATO. La nuova definizione di colpa grave (art. 1, lett. a): * la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza), * il travisamento del fatto, * l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Il Codice dei contratti pubblici prevede una differente definizione della colpa grave (che comprende, ad esempio, la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa). Si esclude la colpa grave: * in caso di violazioni/omissioni determinate dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti; * se il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, ora anche con riferimento agli atti richiamati e agli allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo (si estende così il perimetro di esclusione della colpa grave, fino ad ora limitato soltanto ai “profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo preventivo”); * in caso di accordi di conciliazione, nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, e nelle transazioni in materia tributaria. L’esercizio del potere riduttivo e il “doppio limite” (art. 1, lett. a, numero 5): il giudice contabile, al di fuori dei casi di danno cagionato con dolo o illecito arricchimento, esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta: * il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato; * e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda/del corrispettivo o dell’indennità percepitiper il servizio reso. Si ricorda che fino al 31 Dicembre 2025 è in vigore il cd. “scudo erariale” che limita (in via transitoria) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai soli casi in cui il danno sia effetto di una condotta dolosa (Legge 100/2025) Il giudice nella quantificazione del danno deve tener conto: * dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno, * dei vantaggi comunque conseguiti dalla PA in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. L’obbligo di copertura assicurativa (art. 1, lett. a, numero 7): chi ha incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche da cui discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti ha l’obbligo di copertura assicurativa. In giudizio, nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’assicurazione è litisconsorte necessario. Il principio di presunzione della buona fede degli organi politici fino a prova contraria (art. 1, numero 4): ai sensi del già vigente comma 1-ter dell’art. 1 della Legge 20/1994, nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione. Ora si aggiunge che “la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso”. La prescrizione (art. 1, lett. a, numero 6): il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente: * dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno; * dalla data della sua scoperta in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione. Il controllo preventivo di legittimità (art. 1, lett. b, numeri 1 e 2): il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti si estende anche a tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture “sopra soglia” (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria). Per i contratti pubblici connessi all’attuazione del PNRR e del PNC, il controllo preventivo di legittimità è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale. Alla luce della perentorietà del termine già previsto dall’art. 3, comma 2, della Legge 20/1994 (30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo), la scadenza di tale termine senza che sia intervenuta la deliberazione della Corte dei Conti sul controllo di legittimità fa sì che l’atto si intenda registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità. NB: anche le regioni, le province autonome e gli enti locali – intervenendo con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti – possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all’attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall’articolo 14 del codice dei contratti pubblici. Controllo preventivo di legittimità, esclusione della colpa grave e termini (art. 1, lett. b, numero 3): l’esito positivo del controllo preventivo di legittimità “interferisce” con la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità erariale nella misura in cui esso funge da “prova legale” della carenza della colpa grave in chi abbia eseguito l’atto ammesso a visto e alla conseguente registrazione. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità acquistano efficacia: * se l’ufficio di controllo non ne rimette l’esame alla sezione del controllo entro 30 giorni dal ricevimento, * se sono decorsi, senza che sia intervenuta la pronuncia della Corte dei Conti sul controllo di legittimità, i 30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo, intendendosi registrati a tutti gli effetti, compresa l’esclusione di responsabilità. Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (art. 2): si attribuisce una nuova competenza consultiva: * alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, * alle Sezioni regionali, legittimandole a rendere pareri in materie di contabilità pubblica (rispettivamente, su richiesta delle amministrazioni e delle autonomie territoriali). I pareri possono essere resi anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a 1 milione di euro, purché siano estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità. La conformità dell’atto della PA richiedente a tale parere esclude la gravità della colpa. Sanzioni per i responsabili dell’attuazione del PNRR (art. 4): si stabilisce una sanzione pecuniaria nei confronti del pubblico ufficiale responsabile di un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC. Delega in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti (art. 3): entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza. I principi e criteri direttivi si occupano di: * Organizzazione della Corte a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte (previa intesa in Conferenza Stato-Regioni); * Funzione nomofilattica delle pronunce delle sezioni riunite; * Organizzazione, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, delle Corti a livello territoriale secondo criteri per cui: * ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente, * i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo, * il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro; * Divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti; * Introduzione di istituti deflativi del contenzioso; * Regolamentazione dei procedimenti sulle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del contraddittorio e della parità delle parti; * In merito al controllo concomitante, si prevede che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o della PA interessata, rispetto a piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese; * Individuazione degli atti degli Enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.  5 gennaio 2025 Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (1) VEDI Seduta n. 376 del 27 dicembre 2025 – Votazione elettronica Votazione finale – Presidente: Ignazio LA RUSSA Presenti: 150 In congedo o in missione: 38 Numero legale: 90 Maggioranza: 73 Votanti: 149 Favorevoli 93(elenco), Contrari 51(elenco) Astenuti: 5 (elenco). In congedo o in missione (elenco) (2) dal sito della Corte dei Conti : La Corte dei conti è l’organo di rilevanza costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica nonché amministrative e consultive. Controllo L’attività di controllo garantisce la corretta gestione della spesa pubblica. La Corte dei conti in base all’art. 100 della Costituzione* svolge il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, quello successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche e il controllo economico finanziario. Giurisdizione L’art. 103** della Costituzione attribuisce alla Corte la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, pensioni civili, militari e di guerra. La Corte è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici sulle materie che riguardano la gestione del pubblico denaro. Procura Presso ogni sezione giurisdizionale della Corte dei conti è prevista una Procura, con funzioni di pubblico ministero, propulsore dell’attività giurisdizionale Il PM, organo neutrale e imparziale, assume il ruolo di attore nel processo contabile per tutelare valori e interessi generali. * Articolo 100 Costituzione Italiana Il Consiglio di Stato [cfr. art. 103 c.1] è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte dei conti [cfr. art. 103 c.2] esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [cfr. art. 81 c.1]. La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo [cfr. art. 108 c.2]. **Art. 103 Costituzione Italiana Il Consiglio di Stato [cfr. art. 100 c.1] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [cfr. artt. 24 c.1, 111 c.3, 113, 125 c.2 ]. La Corte dei conti [cfr. art. 100 c.2] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge [cfr. art. 113 c.3]. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate [cfr. art. 111 c.2, VI c.2]. (3) vedi DDL Corte dei Conti è legge Libera: “La riforma della Corte dei Conti depotenzia drasticamente le funzioni di controllo“ (4) Dopo che  la Corte dei Conti, svolgendo la funzione di accertamento contabile e di legittimità assegnatagli dalla Costituzione,  non ha dato il visto di legittimità sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina,  la maggioranza, senza neanche attendere il deposito delle motivazioni del provvedimento, ha urlato all’invasione di campo da parte della magistratura sull’operato del Governo. si veda tra gli altri Rainews.it 30/10/2025  La Corte dei Conti dice no al ponte sullo Stretto. È di nuovo scontro a tutto campo Meloni: “Nuovo atto di invasione dei giudici”. Opposizioni: “Parole pericolose”. Le motivazioni del no al visto di legittimità sulla delibera CIPE tra 30 giorni. Dubbi sulla sostenibilità economica e sul rispetto delle norme ambientali  (5) Il Fatto Quotidiano 2 gennaio 2025 La Salva-Milano silenziosa inaugura il nuovo anno di Gianni Barbacetto
I nuovi poteri speciali per la trasformazione degli stadi possono derogare al Codice dei Beni culturali
(A RISCHIO LO STADIO FLAMINIO) L’8 agosto 2025 è stato convertito in legge Il “Decreto grandi eventi sportivi” (Decreto-Legge 96/2025, che disciplina le disposizioni urgenti per l’organizzazione di grandi eventi sportivi e altre materie urgenti in ambito sportivo. Le misure principali includono la nomina di un Commissario straordinario per le opere necessarie ai Mondiali di calcio “UEFA 2032” –    opere   relative   alla   messa   a disposizione, nei tempi previsti dalla  Union  of  European  FootballAssociations (UEFA), di stadi rispondenti ai  requisiti  previsti  in fase di  candidatura  dell’Italia  a  ospitare  la  fase  finale  del campionato  europeo  di  calcio  « – e la definizione dei suoi poteri. Un tema che riguarda da vicino la città di Roma, dove il Sindaco, dopo il conferimento dei poteri speciali per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, scaduti il 31 dicembre 2025, potrebbe essere nominato sub-commissario, nel caso  in  cui il Commissario si  avvalga  degli  uffici dell’amministrazione comunale nel  cui  territorio  deve  realizzarsi l’intervento; in ogni caso   il  Commissario  straordinario per l’individuazione dei siti in cui realizzare l’intervento – stadi rispondenti ai requisiti di cui sopra – deve acquisire l’intesa del sindaco territorialmente competente. Riportiamo in calce i principali passaggi della legge, evidenziando fin d’ora i rischi di un provvedimento che, al contrario del precedente giubilare, permette di aggirare le normative vigenti a suon di deroghe, da cui questa volta sono escluse solo le leggi europee e le leggi antimafia, lasciando quindi la tutela dei Beni culturali alla mercè delle scelte impiantistiche sportive: 425. Ai fini dell’esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario (per il Giubileo NDR) , limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione… delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. (…) Comma 425 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021  …Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione …nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104 Art.13 Comma 4 E vediamo già un possibile “caso” all’orizzone nello Stadio Flaminio dei Nervi, opera architettonica vincolata, che come altri impianti storici rischia di essere sacrificata per diventare uno stadio al servizio delle esigenze sportive e commerciali dei privati che riusciranno a ottenerne la concessione – proprietà? [1]– dal Comune di Roma. Resta l’interrogativo sulla costituzionalità del decreto, visto che l’art. 9 della Carta dichiara che La Repubblica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. (AMBM) 5 gennaio 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com Vedi anche Stadio Flaminio cronologia materiali > vai al sito della Camera con l’iter e la. documentaazione della legge Atto > Camera: 2488- S. 1600. – “Conversione in legge, con modificazioni, del > decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per > l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori > disposizioni urgenti in materia di sport” (approvato dalla Camera e modificato > dal Senato) (2488-B)( (dal sito della Camera) l’articolo 9-ter, recante disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impianti sportivi. In particolare, i commi da 1 a 4 dell’articolo 9-bis recano la nomina di un Commissario straordinario per assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del Campionato europeo di calcio “UEFA 2032, ed altre disposizioni a tale nomina connesse. Le norme in esame, oltre a regolamentare la nomina del Commissario, ne definiscono i poteri (anche sostitutivi e in deroga alla normativa vigente), le funzioni e i compiti, nonché il compenso e la durata dell’incarico. Il Commissario definisce, sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione delle soluzioni definite dall’apposito Comitato interistituzionale, uno o più piani di intervento per l’esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla UEFA, di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura per i Campionati di calcio “UEFA 2032. A tal fine, le infrastrutture sportive sono considerate di interesse strategico nazionale. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto, che opera fino alla data di cessazione del suo incarico. Egli può inoltre avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.a. e delle amministrazioni centrali e territoriali, nominando sub-commissari i sindaci nei cui territori si realizzano gli interventi infrastrutturali. Infine, si prevede l’adozione di specifiche norme tecniche per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi, in deroga alle procedure ordinarie, al fine di assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza antincendi equivalente a quella prevista dalla vigente normativa tecnica. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N. 96  Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 149 del 30 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 119 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 184 del 9 agosto 2025), recante: «Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonche’ ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport». (25A04964) (GU Serie Generale n.212 del 12-09-2025) > vai al testo sulla Gazzetta ufficiale Art. 9 ter Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impianti sportivi   1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento  delle opere necessarie e strettamente  funzionali  allo  svolgimento  della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA  EURO  2032»,  con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta dell’Autorita’ politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, e’ nominato un Commissario straordinario  quale  soggetto responsabile del processo di indirizzo,  coordinamento  e  attuazione delle attivita’  e  degli  interventi  relativi  alle  infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprieta’ pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui  all’articolo 13, commi  4,  primo,  secondo  e  terzo  periodo,  5,  6  e  7,  del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed e’  individuato  tra  soggettiesperti nella gestione di attivita’ complesse e nella  programmazionee valutazione di interventi in materia di infrastrutture,  dotati  dispecifiche professionalita’ e competenza gestionale per l’incarico dasvolgere. Se dipendente pubblico,  il  Commissario  straordinario  e’collocato, secondo l’ordinamento di  appartenenza,  fuori  ruolo,  inaspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per  tutta  ladurata del mandato. (…)  Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino  al  31  dicembre  2032. Al  Commissario  straordinariospetta un compenso, (…)   2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e  in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal  Comitato interistituzionale per la candidatura dell’Italia a ospitare la  fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto  delPresidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con  particolare riferimento  all’esecuzione  di   opere   relative   alla   messa   a disposizione, nei tempi previsti dalla  Union  of  European  FootballAssociations (UEFA), di stadi rispondenti ai  requisiti  previsti  in fase di  candidatura  dell’Italia  a  ospitare  la  fase  finale  del campionato  europeo  di  calcio  «UEFA  EURO  2032»,  il  Commissario straordinario di cui al  comma  1  definisce  uno  o  piu’  piani  di intervento nonche’ le attivita’ agli stessi funzionali, da  approvare con  decreto  del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   o dell’Autorita’ politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico  nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento  e  l’azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace  realizzazione degli stessi. Al Commissario  straordinario  spetta  l’assunzione  di ogni  determinazione  ritenuta  necessaria  per  l’avvio  ovvero   la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai  fini  dell’esercizio  dei propri compiti, il Commissario straordinario,  ove  necessario,  puo’ agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023,  n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n. 136[2]. In tal caso, il termine di cui all’articolo 13, comma 4, secondoperiodo, del citato decreto-legge n.104 del 2023 e’ esteso  a  trentagiorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza e’ adottata  d’intesa  con  la  regione  o  la  provincia autonoma interessata. Agli stessi fini il  Commissario  straordinario puo’, mediante  ordinanza  motivata,  individuare  l’amministrazione, l’ente,  l’organo  o  l’ufficio  competente  a  esercitare  i  poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario puo’  agire  ai  sensi  del presente comma anche nel caso in cui la richiesta  di  esercizio  dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione,  direttamente  da un  soggetto,  pubblico  o  privato,  coinvolto  nell’esecuzione  del progetto  o  dell’intervento.  Il  Commissario   straordinario   puo’avvalersi del  supporto  tecnico-operativo  della  societa’  Sport  esalute S.p.A., con  oneri  (…)    Il   Commissario straordinario puo’ altresi’ avvalersi delle amministrazioni  centrali e territoriali competenti, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica. Nel caso  in  cui  si  avvalga  degli  uffici dell’amministrazione comunale nel  cui  territorio  deve  realizzarsi l’intervento,  il  Commissario  straordinario  puo’   nominare   come sub-commissario il sindaco del  comune  interessato,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai  fini  dell’individuazione dei siti in cui realizzare l’intervento, il Commissario straordinario acquisisce l’intesa del sindaco territorialmente competente,  sentita la regione  o  la  provincia  autonoma  interessata.  Il  Commissariostraordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del Consiglio dei ministri,  che  opera  fino  alla  data  di  cessazione dell’incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla  struttura di supporto e’ assegnato un  contingente  massimo  di  personale  non dirigenziale pari a dieci unita’, individuate  tra  dipendenti  delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita’ necessari per  il  perseguimento  delle finalita’ e l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel  settore  della programmazione, della valutazione e  della  realizzazione  di  grandi opere pubbliche, con esclusione  del  personale  docente,  educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche nonche’ del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato  e del  Corpo  della  guardia  di  finanza.  (…)   3. Per l’attuazione dei commi 1 e 2 del  presente  articolo,  nello stato di previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  e’ istituito un fondo,  per  il  successivo  trasferimento  al  bilancio autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  con  una dotazione pari a 210.901euro per l’anno 2025 e  a  632.700  euro  per ciascuno degli anni dal 2026 al  2032.  Ai  relativi  oneri,  pari  a 210.901 euro per l’anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  (…)   4. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con l’Autorita’  politica  delegata  in materia di sport, sono stabilite, in deroga  alle  procedure  di  cui all’articolo 8 del decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  38[3], specifiche  norme  tecniche  per  la  sicurezza,  l’accessibilita’  e l’esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma  2 del  presente  articolo,  al  fine  di   individuare   condizioni   eprescrizioni  tali  da  assicurare  livelli  di  ordine  e  sicurezzapubblica  nonche’  di  sicurezza  antincendi  equivalenti  a   quelliprevisti dalla vigente normativa tecnica.   5.  Al  fine  di  sostenere  la  promozione,   l’aggiudicazione   e l’organizzazione  di  grandi  eventi  sportivi  internazionali  e  di ottimizzare   gli   investimenti   a    favore    dello    sport    e dell’impiantistica  sportiva,   anche   nell’ambito   di   operazioni economiche  di  partenariato  pubblico-privato  coerenti  con  quanto indicato  all’articolo  175,  comma  9,  del  codice  dei   contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.36,  e’ istituito, presso l’Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in gestione separata, un fondo rotativo  denominato  «Fondo  italiano per lo sport». Il Fondo, da gestire mediante conto corrente  bancario o postale, e’ composto di distinte sezioni che,  nel  rispetto  della disciplina dell’Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato,  sono destinate:   a) per la «Sezione  garanzie»,  a  rilasciare  garanzie,  anche  di portafoglio,  su  finanziamenti  sotto  qualsiasi   forma,   compresi crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari;   b) per la «Sezione finanziamenti», a concedere finanziamenti  sotto qualsiasi  forma,  anche  di  natura  subordinata,   direttamente   o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;   c) per la «Sezione  rafforzamento  patrimoniale»,  a  sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento  o  di  debito  o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento,  anche  in forma subordinata;   d) per la «Sezione contributi»:   1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:   1.1) contributi in conto interessi;   1.2) contributi in conto capitale;   2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli  oneri  e  le spese di gestione del Fondo (…)   6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo  sport,  per  la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro per l’anno 2025 e, per  la  sezione  di  cui  al  comma  5,  lettera  d), a 331.190.765 euro per l’anno 2025, a 95.125.000 euro per l’anno  2026 e a 40 milioni di euro per  l’anno  2027.  Le  dotazioni  di  cui  al presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente  bancario o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e  con l’aggiunta  di  eventuali  incrementi   intervenuti   successivamente all’istituzione del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12.   7. Il Fondo italiano per lo sport puo’ essere  altresi’  alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:   a)   dalle   amministrazioni   pubbliche   (…)   b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei  rispettivi bilanci.   8. Il Fondo italiano per lo sport e’  contabilizzato  separatamente secondo  i  principi   della   contabilita’   economico-patrimoniale,(…)   9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal  Fondo italiano  per  lo  sport,  sono   a   prima   richiesta,   esplicite, irrevocabili (…)   10. Con uno  o  piu’  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri o dell’Autorita’ politica delegata in materia di  sport,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  su  proposta dell’Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti:   a) i criteri di gestione e le modalita’ di funzionamento del  Fondo italiano per lo sport,  (…)   b) le finalita’, le condizioni e le modalita’ di  accesso  (…)   c) i criteri per la ripartizione della dotazione (…)   d) i criteri, le condizioni e  le  modalita’  di  incremento  (…)   11. Il Fondo italiano per lo sport e’ gestito dall’Istituto per  il credito sportivo e culturale Spa sulla base di  apposita  convenzione da stipulare con la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  o  con l’Autorita’ politica delegata in materia  di  sport.  La  convenzione disciplina le attivita’ amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonche’ gli oneri e le spese  di  gestione  a (…)   12. L’amministrazione del Fondo italiano per lo sport e’ attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione.(…)   13. Il Fondo italiano per  lo  sport  succede  automaticamente  nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti  (…)   14. Agli oneri  derivanti  dall’attuazione  del  comma  6,  pari  a 524.232.255 euro per l’anno 2025, a 95.125.000 euro per l’anno 2026 e a 40 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede: (…) -------------------------------------------------------------------------------- NOTE [1] Vedi tra gli altri Corriere della Sera 27 novembre 2025 Flaminio, si va avanti, rispunta l’idea di acquistare lo Stadio di Elmar Bergonzini Incontro positivo tra Gualtieri e il Presidente Lotito “(…)Gli uffici legali delle parti sono in contatto ormai da tempo per capire quale strada per prendere per arrivare alla soluzione che tutti auspicano: Lotito nei mesi scorsi ho chiesto di ottenere il diritto di superficie per 99 anni in un secondo momento anche prospettato l’ipotesi di acquistare l’impianto, come fatto, per esempio da Inter e Milan (per lo Stadio di MilanoNDR) (…)” Il 4 dicembre 2025 L‘associazione Federsupporter ha pubblicato sul proprio sito un articolo di Alfredo Parisi La “tragica” favola dello Stadio Flaminio:  Basta Bugie ! nel quale si informa che in seguito alla diffusione della notizia  che l’Avvocatura del Comune di Roma aveva rilasciato un parere favorevole in merito alla possibilità di costituire un diritto di superficie sullo Stadio Flaminio in favore della S.S. Lazio spa, Federsupporter, con pec del 3 corrente mese, aveva richiesto l’accesso al suddetto parere, ricevendo, con tempestività (Prot.Rf/2025/78606 del 4.12.2025),la risposta che: ““l’Avvocatura non ha rilasciato formali pareri legali in relazione allo Stadio Flaminio”; b) “l’Avvocatura non è in possesso di alcuna a documentazione in merito alla concessione impianto diritto superficie Progetto “SS Lazio spa” sullo Stadio Flaminio” [2]DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104 Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (23G00119) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2023 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n. 236). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 09/08/2025)(GU n.186 del 10-08-2023) Art. 13 Realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale 1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura. 2. Per grandi programmi d’investimento si intendono programmi di investimento diretto, anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche, sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all’importo di un miliardo di euro. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d’investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Unità di missione «attrazione e sblocco degli investimenti» di cui al comma 1-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ((18)) 5. Fermo restando l’esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d’investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell’ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. 6. Il rilascio dell’autorizzazione unica di cui al comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel programma. L’autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d’investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell’autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell’applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l’apposizione di vincolo espropriativo. 7. Rimane ferma in ogni caso l’applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, nonché del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. AGGIORNAMENTO (18)Il D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119, ha disposto (con l’art. 9-ter, comma 2) che “Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine di cui all’articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023 è esteso a trenta giorni”. [2] DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38 Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045) note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 04/09/2023) (GU n.68 del 19-03-2021) Art. 8 Regolamento unico 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, acquisita l’intesa della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi. 2. Il regolamento unico: a) procede al riordino, all’ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell’impiantistica sportiva; b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l’esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell’impianto sportivo; area di servizio annessa all’impianto; spazi riservati agli spettatori e all’attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell’articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica.  ((Il regolamento unico prevede l’utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per la raccolta e gestione dei dati)) ; c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell’impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti; d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività; e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi; f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l’accesso e l’esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l’impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l’impianto e del sistema di vie d’uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all’interno e all’esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi; g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN); h) indica i criteri per l’elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi; i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di conformità dell’impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica. 2. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino e all’aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.
La girandola delle Occupazioni di Suolo Pubblico tra Governo e Comune. E non vince la Città.
dal sito di Roma Capitale di Paolo Gelsomini Torniamo a scrivere di Occupazioni di Suolo Pubblico (OSP) da parte di tavoli, sedie, pedane e gazebo di ristoranti, bar, alberghi e molto probabilmente anche di librerie. Cerchiamo di fare chiarezza, tra vecchio e nuovo Regolamento Osp, Legge di proroga delle Osp emergenziali Covid 19, ultimi emendamenti dell’assemblea capitolina, Memoria di Giunta capitolina per la concessione delle Osp alle librerie. Tenendo presente che nelle concessioni di occupazione suolo pubblico si sommano due tipologie di autorizzazioni: quelle ordinarie, previste dal Regolamento comunale, recentemente modificato, e quelle straordinarie, introdotte durante l’emergenza COVID per fronteggiare gli obblighi di distanziamento e la crisi economica del settore per le chiusure, inspiegabilmente prorogata per anni dai governi fino all’ultimo provvedimento, che estende l’occupazione eccezionale fino al 30 giugno 2027. Un regalo agli esercenti e una ingiustificata sottrazione di spazio pubblico ai cittadini. Alcune associazioni di categoria avrebbero voluto una proroga delle regole comunali al 30 giugno 2027, rimandando quindi anche  gli adeguamenti delle Osp ordinarie. Tuttavia le tempistiche dovranno  fare i conti con  le inevitabili difficoltà per  i Municipi, specialmente il primo, di esaminare in tempi decenti la valanga di richieste che perverranno agli uffici dagli esercenti, in gran parte a ridosso della data di scadenza del 31 marzo 2026. E poichè nelle note di chiarimento del comune (Faq) si legge che “fino al rilascio della nuova concessione di occupazione di suolo pubblico in conformità alle disposizioni del Regolamento, è consentito mantenere la concessione di occupazione di suolo pubblico già esistente“, è assai probabile che gli esercenti potranno continuare a mantenere  le Osp, sia emergenziali che ordinarie, fino al 30 giugno 2027 e forse oltre. Intanto a causa della lunghezza di esame delle migliaia di richieste si creeranno inevitabilmente situazioni di disparità che causeranno ricorsi a valanga ed inevitabili ulteriori ritardi. Si capisce che stiamo davanti ad una nuova giungla dei tavolini. La città di tutti i cittadini  non ci guadagna. I FATTI La Delibera 18 del 6 marzo 2025 Il 6 marzo 205 è stata approvata in assemblea capitolina la delibera 18 (1) sul Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, iI nuovo  Regolamento che ha aggiornato  quello pre-covid relativo alla delibera AC 91/2019 (2). Nella nuova proposta di Regolamento, gli spazi concedibili alle OSP sono calcolati in proporzione  alla superficie interna totale del locale  ottenuta sommando la superficie di somministrazione interna (quella aperta al pubblico e quella dei locali di lavorazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al  pubblico) (3). Le frazioni di superficie interna dei locali concedibile come OSP variano a seconda della zona nella quale è ubicata l’attività commerciale. La città è stata infatti divisa in tre zone, ognuna delle quali con più sottocategorie. Si va dalla più restrittiva del sito Unesco (4) limitatamente al Centro Archeologico Monumentale (5) e ai Tessuti da T1 a T4 (5) (1/3 della superficie interna), alla Città storica (6) escluso il sito Unesco (2/3 della superficie interna), fino al Suburbio (7) (3/3 della superficie interna). Nell’area del sito Unesco riferita all’area archeologica centrale e ai tessuti da T1 a T3 non era consentito l’uso delle pedane mentre tale uso era consentito all’interno del Tessuto T4. Tutte le concessioni di suolo pubblico esistenti avrebbero dovuto essere adeguate ai nuovi parametri della delibera AC 118 entro il 31 dicembre 2025. Usiamo il verbo al passato perché oggi qualcosa è cambiato con gli emendamenti votati in Assemblea Capitolina Che cosa è cambiato con gli emendamenti dell’Assemblea Capitolina Si legge testualmente nel sito istituzionale del Comune di Roma del 15 dicembre scorso (8) che “è stato approvato in Assemblea Capitolina l’emendamento che recepisce l’impegno assunto dal Sindaco e dall’Assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti con le categorie economiche: i tempi per presentare la domanda di adeguamento alle nuove regole sull’occupazione di suolo pubblico vengono fissati al 31 marzo 2026, mentre i piani di massima occupabilità comunali saranno disapplicati dal 1° gennaio 2026”. Continua poi Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti: “La disapplicazione dei piani di massima occupabilità comunali dal 1° gennaio 2026 va nella stessa direzione. Permette di superare strumenti non più attuali e che, in alcuni casi, rischiavano di facilitare rendite di posizione. Restano naturalmente salvi i piani della Sovrintendenza del 2006, che tutelano il patrimonio storico e monumentale”. Riguardo ai Piani di massima occupabilità introdotti dal vecchio regolamento,  rimarranno in vigore solo i piani contenuti nella delibera del 2006 dell’allora sindaco Veltroni, dove sono state individuate 54 piazze e aree del centro storico del primo Municipio. Inoltre l’Assemblea Capitolina ha recepito i contenuti della sentenza del Tar del Lazio n. 18344/2025 (9) che dava la possibilità di installare pedane anche all’interno del sito Unesco, cosa inizialmente vietata dal regolamento comunale della del 118/25. Per poter installare le pedane serviranno i pareri delle Soprintendenze e della Polizia Locale. La memoria di Giunta per concedere le OSP anche alle librerie Nel frattempo, tra emendamenti dell’assemblea capitolina e proroghe governative alle situazioni dettate dall’emergenza Covid 19, si registra una Memoria di Giunta capitolina, la n. 98 del 17 novembre 2025 (10), avente come oggetto “Misure per il sostegno e la valorizzazione delle librerie presenti sul territorio di Roma Capitale”. In questa memoria è contenuta la possibilità di rilasciare alle librerie con somministrazione di alimenti e bevande che hanno superficie di vendita di libri non inferiore a 100 mq una concessione di occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento della delibera AC 118/2025. C’è inoltre la possibilità per le librerie già esistenti sul territorio che abbiano una superficie di vendita di libri inferiore a 100 mq ma pari ad almeno 50 mq di svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e individuando, comunque, un limite massimo di superficie da destinare alla somministrazione. Al momento in cui scriviamo non ci risulta che questa memoria di Giunta abbia ancora avuto un esito deliberativo. La legge di proroga alle autorizzazioni delle OSP emergenziali istituite per il Covid 19 E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 2 dicembre 2025 n.182 (11) sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi che ha prorogato fino al 30 giugno 2027 la validità delle autorizzazioni per i dehors (tavolini, pedane, ecc.) di bar, ristoranti ed alberghi, estendendo le deroghe concesse durante la pandemia e dando più tempo al Governo per emanare una normativa nazionale definitiva sul riordino del settore. Questa proroga inizialmente scadeva a fine 2025. Conclusioni Mettendo insieme tutte queste vicende sopra sintetizzate si evince quanto segue: 1. Resta il fatto che illustrammo e dimostrammo dettagliatamente con esempi di calcolo che una Osp concessa con la nuova delibera AC 118/25 permette di avere più metri quadrati dell’Osp concessa allo stesso locale con la vecchia delibera AC 91/2019. Naturalmente occupa meno spazio della OSP emergenziale, ma questo non conta perché il confronto si fa tra regolamenti ordinari e non straordinari. * Non è ancora chiaro se il 31 marzo 2026 manda a scadenza tutte le concessioni OSP, sia quelle del vecchio regolamento che quelle ottenute con gli ampliamenti Covid, o impone l’adeguamento ai parametri del nuovo regolamento della AC 118/25 soltanto alle prime, lasciando quelle emergenziali prorogate fino al 30 giugno 2027 secondo la deroga concessa dalla Legge 2 dicembre 2025 n.182 sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi.                                                                   In questo secondo caso, che sembra il più attendibile perché legittimato da una norma sovraordinata, il vantaggio di una Osp maggiorata rispetto a quella ottenuta con il vecchio regolamento si sommerebbe al vantaggio scaturito dall’ampliamento della superficie dovuto ai provvedimenti emergenziali Covid 19 prorogati al 30 giugno 2027. * L’installazione delle pedane, vietata dalla del. AC 118/25 nell’area Unesco e negli ambiti T1,T2 e T3, in seguito alla sentenza del TAR ora sarà trattata con maggiore flessibilità previa parere delle Sovrintendenze e della Polizia Locale. Quindi si ritorna a forme di valutazioni che creeranno nuove incomprensioni e nuovi conflitti tra gli stessi esercenti. Questo pericolo, cacciato a torto o a ragione dalla porta con l’abolizione dei PMO, rientra dalla finestra con la concessione o non concessione delle pedane in zona Unesco e negli altri Ambiti di pregio. * La possibile concessione di OSP alle librerie, aldilà delle dichiarate nobili intenzioni del titolo della memoria di Giunta, consumerà ulteriore spazio pubblico sottraendolo ai pedoni. Insomma, sarà forse stato fatto un po’ d’ordine nella giungla delle Osp ma alla fine una cosa è certa: lo spazio pubblico occupato da sedie, tavoli, pedane, ombrelloni è aumentato a scapito della funzione del camminare e passeggiare. E questa non appare una vittoria della Città Pubblica che è di tutti. Paolo Gelsomini Vai alla pagina del sito di Roma Capitale Occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: Linee Guida – Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico per attività di somministrazione di alimenti e bevande e FAQ Occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com 31 dicembre 2025 Vedi anche Nuovo regolamento per pedane e tavolini sugli spazi pubblici: le osservazioni di Carteinregola di Paolo Gelsomini 20 gennaio 2025 Regolamento tavolini: una delle pagine peggiori dall’insediamento di Gualtieri di Anna Maria Bianchi 6 marzo 2025 Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi) di Paolo Gelsomini 25 marzo 2025 Proroga OSP Covid: l`audace colpo dei soliti noti   di Stefano Fabi 19 settembre 2025 NOTE (1) scarica Delibera 118/2025 (2) scarica Delibera 91/2019 (3)Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi) di Paolo Gelsomini 25 marzo 2025 (4)Sito UNESCO: Il territorio iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale che comprende l’intero Centro Storico della città compreso all’interno della cerchia delle Mura aureliane, nella loro estensione nel diciassettesimo secolo, nonché il complesso della Basilica di San Paolo fuori le Mura. L’area include specificatamente tutti i rioni storici  con la sola esclusione di una parte dei rioni Borgo e Prati (5)C.A.M. Centro Archeologico Monumentale complesso di elementi architettonici e urbani che assumono valore fondante della forma urbana di Roma. La zona si impernia sul sistema dei Fori e dei Colli relativi all’antico insediamento e si estende fino al tevere, al Circo Massimo e alle Terme di Caracalla. (6) I Tessuti della Città Storica secondo il PRG di Roma (7) Città Storica: l’art. 24 delle Norme Tecniche d’ Attuazione  del Piano regolatore di Roma definisce la “Città Storica” come “insieme integrato costituito dall’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una identità storico-culturale (8) vedi sito Roma Capitale 15 dicembre 2025 OSP, adeguamento entro il 31 marzo 2026 (9) Scarica la sentenza del TAR del 22 ottobre 2025 (10) scarica Memoria di Giunta capitolina, la n.98 del 17 novembre 2025 (9), avente come oggetto “Misure per il sostegno e la valorizzazione delle librerie presenti sul territorio di Roma Capitale” (11) LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182  Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in mat eria di attivita’ economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190) (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2025) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2025  Vai alla legge
Emilio Ricci: i buoni motivi per votare No al referendum sui magistrati e la vera essenza della riforma
l’avvocato Emilio Ricci, vicepresidente nazionale ANPI, Marina Pierlorenzi, presidente ANPI provinciale Roma Da Patria indipendente l’intervento dell’avv. Emilio Ricci, vicepresidente nazionale ANPI,   al Convegno tenutosi a Roma il 14 novembre scorso su “Separazione delle carriere e Legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione?” Le norme introdotte dal governo vengono presentate nella propaganda come soluzione per rendere il processo più trasparente e veloce, ma è un falso. In realtà l’elemento fondamentale che entra in gioco è l’equilibrio dei poteri dello Stato. Se si volessero davvero velocizzare i procedimenti in tribunale, si dovrebbero adottare ben altri strumenti, come la depenalizzazione dei “reati da cortile”. E non a caso preoccupano al contempo le misure approvate in materia di ordine pubblico. Intervento al convegno “Separazione delle carriere e Legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione?” organizzato dall’Associazione nazionale dei partigiani Siamo tutti qui per ragionare su questa questione molto complessa e delicata che va approfondita anche perché la battaglia che noi intendiamo fare, la battaglia referendaria, è una battaglia che ci vede impegnati come ANPI in prima fila, affiancati all’Associazione Nazionale Magistrati che ha organizzato un proprio comitato per il No. Vorrei spiegare rapidamente per quale ragione oggi noi abbiamo ritenuto di organizzare un incontro che parli della separazione delle carriere da un lato e della legge sicurezza dall’altro: sembrerebbero due questioni tecnicamente tra di loro molto diverse, ma in realtà sono strettamente collegate da un filo comune. La separazione delle carriere incide sull’ordinamento giudiziario, sul rapporto tra magistratura requirente e giudicante e sugli aspetti di rilevanza costituzionale della giurisdizione. La nuova legge sulla sicurezza pubblica incide su ambiti diversi (sull’immigrazione, sull’ordine pubblico, sulle misure prevenzione, sui poteri delle forze dell’ordine) ma, in realtà, io ritengo che queste due riforme debbano essere osservate con un’attenzione comune: secondo me, il motivo politico fondamentale e strutturale per il quale questo governo oggi si muove su questi terreni, è perché ritiene che il sistema vigente, munito di contrappesi significativi sia troppo garantista, troppo complicato, troppo lento, per cui è necessario “semplificare” per rendere più efficienti i meccanismi decisionali e ridurre gli spazi di conflitto e di controllo sul suo operato. La separazione delle carriere in realtà viene presentata come un modo per rendere il processo più trasparente. “Chi accusa accusa… Chi giudica giudica” … uno slogan semplicistico che colpisce la fantasia delle persone in maniera mediatica, non in maniera sostanziale, perché in realtà l’elemento che entra in gioco fondamentale è quello dell’equilibrio dei poteri dello Stato. Nello stesso modo anche la legge sicurezza viene presentata come una risposta a emergenze reali: criminalità, terrorismo e gestione flussi migratori. Quando vengono sollevati dubbi sul sistema normativo che si vuole introdurre con la riforma costituzionale, coloro i quali pongono dubbi e prospettano i rischi insiti nelle modifiche vengono additati come nemici dell’ordine, come persone che in realtà non vogliono una gestione più garantista, più serena delle questioni legate all’ordine pubblico, e che vogliono condizionare lo sviluppo della sicurezza nel nostro Paese. Quindi il profilo che valuterei è quello della necessità di comprendere se le nuove disposizioni in qualche modo rafforzano o se indeboliscono quelli che sono i contrappesi costituzionali. Abbiamo intanto una valutazione di tipo generale su questo profilo. Sulla separazione delle carriere credo di essere uno dei pochi avvocati in Italia che è contrario alla separazione delle carriere. Vi sono molti, come le associazioni di categoria e, in particolare, la Camera penale che sono favorevoli alla riforma, con un orientamento dal quale dissento. La mia opinione è che oggi l’ordinamento costituzionale prevede un unico Consiglio Superiore della Magistratura, quindi con un’unica garanzia di indipendenza dei magistrati sia per quanto riguarda la funzione del pubblico ministero sia in relazione alla funzione del giudicante: noi, infatti, abbiamo di fronte una garanzia di tipo generale nel senso che i magistrati sono garantiti da una ormai sostanziale separazione delle carriere realizzata progressivamente nel tempo e confermata anche dalla ulteriore riduzione della possibilità di passare da una funzione all’altra sancita nell’ultima riforma Cartabia. La voce di chi, invece, è favorevole è quella di sostenere che la imparzialità del giudice sarebbe garantita maggiormente da una diversa cultura rispetto a quella del pubblico ministero: quindi, la separazione dovrebbe garantire da un lato l’autonomia del pubblico ministero rispetto al giudice, quando – al contrario noi riteniamo, e anch’io ritengo – che la attuale unità delle carriere, la presenza di un unico Consiglio Superiore sia proprio una garanzia della indipendenza della Magistratura da qualsiasi potere esterno. Quindi, anche se ovviamente nella proposta di legge costituzionale non è esplicitamente detto, noi sappiamo bene quali siano i rischi inseriti in una riforma di questo tipo. Noi sappiamo oggi e lo sanno bene coloro i quali svolgono l’ufficio di Procura, quale sia il carico di lavoro che i PM hanno, carico che determina che molte attività di indagini siano delegate alla polizia giudiziaria nelle sue varie articolazioni: nel caso in cui la riforma costituzionale venisse approvata in sede referendaria e la funzione del Pubblico ministero venisse separata da quella del giudice, la dipendenza della polizia giudiziaria dal potere esecutivo potrebbe portare ad un significativo condizionamento dell’attività di indagine da parte delle procure. Questo ve lo dico anche per una mia lunghissima esperienza personale come avvocato: vi è, infatti, la necessità di individuare le priorità ed è proprio questo il profilo che noi temiamo perché leggiamo che dietro a queste idee vi è il rischio che il Pubblico ministero possa un domani, (anche se – l’ho detto e lo ripeto – non è oggi esplicitamente previsto dalla norma costituzionale) essere condizionato dal potere esecutivo sulla individuazione dei reati da perseguire e che di fatto si giunga alla cosiddetta rinunciabilità dell’azione penale che sarebbe, per noi cittadini, una violazione importante, significativa e molto compromettente di quello che è invece il fondamento democratico sul quale si basa l’esercizio dell’azione penale obbligatoria. Tenete presente che tutte queste modifiche vengono contrabbandate come norme di riforma per la velocizzazione dei processi, ma non è così. In realtà, il problema è assolutamente diverso, ed è fondato esclusivamente sul fatto che noi non siamo in grado di gestire la quantità dei processi che pendono, problema che mai nessuno ha voluto affrontare: sono più di 50 anni che svolgo questo lavoro, e non solo io ma tanti colleghi e amici che con me lavorano nei Tribunali si rendono conto che la vera riforma della Giustizia, l’unica vera riforma della Giustizia penale significativa, sia una importante depenalizzazione dei reati, quelli che io definisco i reati da cortile, che però intasano gli uffici giudiziari e non consentono lo svolgimento, invece, di attività di indagine più importanti e anche di carattere più pregnante per quanto riguarda la coltivazione della legalità nel nostro Paese. È chiaro che il problema della depenalizzazione pone un problema importante dal punto di vista della gestione poi di tutte queste situazioni depenalizzate. Noi abbiamo purtroppo un sistema per cui tutte le sanzioni amministrative che sono migliaia e migliaia, decine di migliaia, se non addirittura centinaia di migliaia, non vengono discusse. Vi dò un dato che ho avuto appunto in relazione allo svolgimento dell’attività professionale: Equitalia Giustizia che è delegata la raccolta delle sanzioni, riscuote il 2% delle spese di giustizia che vengono comminate dai Tribunali. Voi capite bene che con questo sistema non è possibile pensare a una riforma che non sia anche una riforma del sistema di esazione delle sanzioni o di gestione di quelle che potrebbero essere domani le sanzioni amministrative per quelle legate ai reati eventualmente depenalizzati. Ma io non sto parlando di una parte di depenalizzazione del 10%: io parlo del 60-65% dei reati poi non giungono a processo. La magistratura giudicante riesce a smaltire meno del 50% dei reati che vengono portati dalle Procure all’attenzione dei giudici per la fase dibattimentale: quindi sotto questo profilo il problema è che, di fatto, si determina una sorta di depenalizzazione indotta alla quale si associa il problema fondamentale della certezza della giustizia, del diritto e della pena, che sono questioni che a livello sociale impattano significativamente sull’immagine della giustizia perché noi non stiamo parlando qui dei grandi processi, delle grandi indagini che hanno una loro corsia preferenziale, un loro modo di essere oggetto di interesse sia da parte dei giudici inquirenti che della parte giudicante, ma parlo di quella enorme quantità di procedimenti che non vedono una fine se non attraverso la prescrizione, determinando quindi una sostanziale fondamentale incertezza del diritto che causa una serie di problemi e di disvalori di carattere sociale. Vi sono processi che durano 10 – 11 – 12 anni e che determinano, come potete immaginare, danni in tutte le situazioni e articolazioni: pensate ai dipendenti pubblici che vengono inquisiti per anni e che non possono avere avanzamenti di carriera; pensate alle persone che subiscono processi per cui devono pagarsi avvocati, devono provvedere a una serie di questioni che sicuramente li condizionano pesantemente nel corso della vita. Queste sono le questioni che io pongo in maniera generale, in maniera politica perché l’obiettivo che abbiamo non è quello ovviamente di fare una o, quantomeno, non solo quello di fare una battaglia tecnica nei confronti di questa legge costituzionale ma anche quello di assumere posizioni rispetto alle involuzioni autoritarie sanzionatorie della legge sicurezza. Io credo che questo sia un profilo che si lega (e l’ANPI, diciamo, nelle ultime riunioni anche del Comitato nazionale di questo ne ha parlato e ne ha discusso) anche all’esercizio delle proprie libertà, dei propri diritti, della libertà di parola, della libertà di associazione, di tutte quelle che sono le libertà garantite costituzionalmente e che devono essere rafforzate piuttosto che indebolite. Quindi l’ANPI su questo tema è contro la riforma costituzionale e contro la legge sicurezza e ritiene che sia un vulnus significativo all’interno del comparto della struttura costituzionale che da anni ci governa e che, a parte qualche deviazione, esistente in tutti i Paesi, ha garantito una forte presenza democratica, all’interno della quale noi riusciamo comunque a gestire la libertà in maniera autonoma, tale da farci pensare che questo sia comunque, al di là delle varie involuzioni, un Paese dove si vive bene e dove, proprio per questo, bisogna contrastare in maniera forte ogni involuzione di tipo antidemocratico. Mi soffermo rapidissimamente su due questioni che caratterizzano questa riforma costituzionale, tenendo conto che del sorteggio dei magistrati parleranno altri meglio e più di me. Farò quindi riferimento ancora a due punti: il referendum (di cui dirò alla fine) e l’Alta Corte di Giustizia. Noi oggi abbiamo un Consiglio Superiore della Magistratura che giudica attraverso una propria sezione disciplinare e poi eroga le sanzioni a tutti i magistrati: pubblici ministeri e giudici. Il magistrato che viene sanzionato ha la possibilità di ricorrere alle Sezioni Unite della Cassazione. È una garanzia molto importante, di rilevanza costituzionale in quanto il magistrato, per la delicatezza dell’attività che svolge, deve essere tutelato al massimo quando viene sottoposto a procedimento disciplinare. La riforma prevede un organo ibrido che non si comprende bene cosa sia. L’Alta Corte di Giustizia è caratterizzata da una “trazione politica”: inoltre emerge un evidente problema di costituzionalità in quanto, qualora il magistrato venisse condannato in primo grado dall’Alta Corte di Giustizia, si prevede che l’appello debba essere fatto di fronte allo stesso organo senza alcuna previsione del ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione. Mi ricordo un po’ del medesimo problema, quando mi sono occupato delle questioni legate alla revoca degli emolumenti dei parlamentari dei senatori: anche lì, l’Autodichia è in primo e secondo grado sostanzialmente dinanzi allo stesso organo. Questa è una cosa molto, molto grave e molto delicata sulla quale noi dobbiamo batterci perché lì sta, a mio avviso, uno degli aspetti involutivi sostanziali e fondamentali della riforma. Cioè, se noi non garantiamo il doppio grado di giudizio dinanzi a organi diversi e al di sopra delle valutazioni politiche delle parti, noi corriamo il rischio di andare verso un degrado del quale non conosciamo la fine. Questione referendum. Noi ovviamente siamo per il No deciso e rispetto a ciò la mancanza del quorum potrebbe rappresentare una garanzia importante. Io personalmente sono convinto di una cosa: in realtà, credo che sia più la società civile, quella che è qui e che è fuori, che debba, in qualche modo, contrastare questo disegno autoritario e debba andare a votare per il No. Il Sì secondo me è legato a una percentuale limitata, non dimentichiamo che il governo che millanta il favore della maggioranza dei cittadini, è stato eletto grazie anche a una legge elettorale demenziale dal 14% dei votanti, con una tensione pari al 50%… Quindi io ritengo che debba condursi una battaglia culturale e intellettuale che non coinvolga, almeno per quanto riguarda l’ANPI, soltanto il profilo tecnico (di difficile comprensione da parte della maggioranza della popolazione), ma che venga condotta come una battaglia fatta per i diritti, con parole semplici e comprensibili. Perché dietro a questa questione della separazione delle carriere vi sono in agguato tutta una serie problemi che minerebbero in maniera sostanziale la nostra libertà e la nostra Costituzione: parlo della difesa dei diritti fondamentali che attualmente vengono garantiti e che potrebbero essere compromessi. Avvocato Emilio Ricci, vicepresidente nazionale ANPI. Trascrizione della introduzione al Convegno tenutosi a Roma il 14 novembre scorso su “Separazione delle carriere e Legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione?” 30 dicembre 2025 > Vai alla registrazione del Convegno del 14 novembre 2025 “Separazione delle > carriere e legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione?” su > Radio Radicale > > Vai a Riforma costituzionale della magistratura, cronologia e materiali Per osservazioni e precisazioni sulla pubblicazione del testo di Patria Indipendente scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com
Perché al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura bisogna convintamente votare e far votare NO
> (IN SINTESI) da un documento di analisi della riforma di Alfredo M. Bonagura, Consigliere Corte d’Appello di Roma Vai alla versione completa del documento (introduzione e conclusioni di Anna Maria Banchi) Vai alla pagina con le indicazioni per sottoscrivere la raccolta firme promossa da 15 cittadini per sollecitare la partecipazione consapevole del più ampio numero di cittadini e per sviluppare con i tempi necessari la campagna referendaria Viviamo in  tempi difficili,  tempi di guerra e di progressivo ritorno alla legge del più forte, sia a livello internazionale, sia nel nostro Paese, dove il governo di centrodestra sta smontando pezzo dopo pezzo molte conquiste democratiche costate sangue e sacrificio a chi ci ha preceduto, a cominciare dalla Costituzione Italiana. Premierato, autonomia regionale differenziata, decreti sicurezza, sono solo alcuni degli esempi di un  lungo elenco a cui ora si aggiunge la riforma  costituzionale che modifica l’assetto della magistratura, riforma del tutto conforme alla cultura del tempo, al regresso annunciato[1]. Riforma che forse più di ogni altra mette a rischio i fondamenti costituzionali e la stessa tenuta democratica del Paese, di cui l’autonomia della magistratura è uno degli indispensabili presupposti. Eppure tale pericolo è poco avvertito, e non ha – ancora – provocato i necessari anticorpi sociali che finora ci hanno permesso di superare altri attacchi. Il problema, come in molte battaglie che riguardano temi complessi, è la difficoltà di spiegare la posta in gioco con poche e semplici parole, mentre è molto facile per i fautori della riforma ricorrere a slogan e fake news che c’entrano assai poco con gli obiettivi che si intendono raggiungere, ma che sono molto efficaci se dati  in pasto a chi non ha la possibilità  di informarsi. Per questo il referendum confermativo della riforma costituzionale approvata dal Parlamento richiede la massima mobilitazione da parte di tutti coloro che intendono sostenere  la Costituzione nata dalla Resistenza, l’autonomia della magistratura e l’uguaglianza  dei cittadini davanti alla legge.  Questi  i principali slogan del SI alla riforma e le ragioni  del NO[2] “Giustizia finalmente giusta ed efficiente”[3]:  non è una riforma della giustizia, ma dell’ordinamento dei magistrati,  quindi non ha la benché minima incidenza sull’efficienza della giustizia, in termini di velocità e qualità della risposta dello Stato alle richieste dei cittadini. “Con la separazione delle carriere si assicura  la terzietà e l’indipendenza dei giudici rispetto ai Pubblici Ministeri”: si sostiene, cioè, che appartenere alla stessa carriera farebbe sì che i giudici tendano a decidere i processi aderendo all’accusa del PM, cioè che  un giudice, convinto dell’innocenza dell’imputato, lo condanni solo perché lo chiede il suo collega PM. Eppure il 40% dei processi si conclude  con un provvedimento favorevole all’imputato, e ogni giorno in tutta Italia centinaia di richieste dei Pubblici Ministeri vengono rigettate o sconfessate dai Giudici (richieste di intercettazioni, richieste di applicazione di misure cautelari, richieste di sequestri, richieste di condanna o di assoluzione). I Giudici accolgono le richieste del PM quando le ritengono fondate; le rigettano quando le ritengono infondate. “Con la separazione delle carriere finalmente difensore e PM sono uguali davanti al Giudice”. Nel nostro sistema PM e difesa non sono uguali e non possono esserlo: il PM non è un avvocato dell’accusa, ma è un dipendente dello Stato, pagato dallo Stato; il difensore è un libero professionista pagato dall’imputato; compito del  PM non è di ottenere una condanna, ma di cercare la verità, esattamente come il Giudice; per far ciò deve svolgere indagini anche a favore dell’imputato e, se non riesce a trovare le prove della sua colpevolezza, deve chiedere l’archiviazione o l’assoluzione. Del resto, se questo fosse il problema, allora bisognerebbe separare anche le carriere dei giudici che decidono su sentenze di altri giudici, e quindi le carriere dei giudici di appello da quelle da quelle dei giudici di primo grado; o le carriere dei magistrati della Cassazione da quelle dei giudici di appello; o le carriere dei giudici del Tribunale del Riesame da quelle dei GIP.  “La separazione delle carriere  serve a fare in modo che un giudice non passi a fare il PM e viceversa”: si sostiene che la possibilità per un giudice di diventare PM e per un PM di diventare Giudice comprometta la terzietà del Giudice. Si sostiene perfino che il PM che diventa Giudice possa trovarsi a decidere cause in cui lui stesso aveva svolto le indagini. Eppure ogni anno cambia funzione appena lo 0,5% dei magistrati[4] in quanto è praticamente impossibile cambiare funzione, perché un giudice penale che voglia diventare PM deve trasferirsi in un’altra Corte d’Appello, cioè  in un’altra regione; un PM che voglia diventare Giudice può restare in un ufficio giudiziario della stessa Corte d’Appello solo se va a fare il giudice civile,  se vuole fare il giudice penale deve trasferirsi in un ufficio di un’altra regione; dunque nessun Giudice che prima faceva il PM potrà imbattersi in cause da lui istruite. Molti  sono  i  danni che la riforma costituzionale  può infliggere all’attuale ordinamento della magistratura e ai principi costituzionali a cui risponde. La formazione di Giudice e PM sarà diversa, non avranno più in comune  lo  stesso fine: la ricerca della verità. Il rischio è  un Pubblico Ministero che si allontana dalla figura del Giudice per accostarsi sempre di più a quella delle forze dell’ordine. Se la carriera del PM non sarà la stessa di quella del Giudice, se la loro formazione sarà diversa, il PM non avrà più la cosiddetta “cultura della giurisdizione” e avremo un PM sempre più schiacciato verso l’accusa ad ogni costo, la condanna ad ogni costo,  e questo sarà un danno enorme per il cittadino che si attende giustizia non solo dal giudice, ma anche dal PM. E’ in pericolo l’indipendenza del PM dal potere esecutivo. La riforma non mette formalmente in discussione l’indipendenza del potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, e anzi resta scritto che PM e Giudice sono indipendenti dagli altri poteri. Tuttavia è un fatto che nei paesi in cui il PM è sottoposto al Governo, il primo passo in questa direzione è stata la separazione delle carriere con i giudici. E nei paesi in cui le carriere sono separate, il PM è sempre, in modi e misure diverse, sottoposto al potere esecutivo. Il rischio connesso al fatto che il PM dipenda dall’esecutivo è che faccia solo le indagini volute dal Governo, o meglio le indagini solo sui reati voluti dal Governo.  E quale sia la posizione – e la tendenza  –  dell’attuale maggioranza rispetto all’operato della magistratura quando esercita le sue funzioni in autonomia,  andando in direzione contraria a quella del governo, lo si può desumere dalle tante dichiarazioni di rappresentanti istituzionali sui provvedimenti di magistrati che ci restituisce ogni giorno la cronaca. L’indipendenza della magistratura è messa a rischio anche dalle nuove norme in materia di Consiglio Superiore della Magistratura Attualmente il  CSM è composto per un terzo da membri cosiddetti “laici” (eletti dal Parlamento tra i propri componenti e fra avvocati e professori universitari) e per due terzi da membri togati (magistrati eletti dai magistrati).  Con la riforma il CSM si sdoppia: ci sarà un CSM dei PM e un CSM dei giudici  e  i rispettivi membri  saranno selezionati tramite sorteggio. Ma mentre i membri togati saranno sorteggiati tra migliaia di magistrati, i membri laici saranno sorteggiati da una lista di nomi preparata dal Parlamento, lista che potrà essere anche dello stesso numero di membri da mandare al CSM.  Anche i  provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, oggi  di competenza del CSM in quanto  organo di autogoverno della magistratura, saranno affidati a un’ “Alta Corte Disciplinare”  formata da 15 tra membri laici e membri togati[5],  le cui decisioni saranno impugnabili non più, come oggi,  davanti alla Corte di Cassazione (ossia davanti a dei giudici), ma davanti alla stessa Alta Corte, con un ulteriore elemento di autoreferenzialità e di controllo esterno sull’operato dei magistrati. Anche per l’Alta Corte Disciplinare il sorteggio dei 9 membri togati è “secco”, mentre il sorteggio dei membri ‘laici’ avviene tramite  un elenco di nomi eletti dal parlamento, con un Presidente eletto tra i 6 membri di provenienza politica. Facile prevedere che i magistrati sorteggiati, saranno soli, condizionabili e manipolabili nelle decisioni disciplinari. Per tutte queste ragioni è importante avviare una grande mobilitazione popolare, per   far comprendere a tutti che sono in gioco gli  stessi principi che hanno garantito la democrazia disegnata dalle nostre madri e padri costituenti. Una Costituzione  che richiede  ancora tanta strada per essere compiutamente realizzata, ma che resta la più bella del mondo. 27 dicembre 2025 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com Vedi anche : Carteinregola aderisce al Comitato Società Civile per il NO al Referendum costituzionale (e promuove la raccolta firme) 23 dicembre 2025 Vai a Il testo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare Gaetano Azzariti: il contesto della riforma costituzionale in materia di ordinamento della giustizia Claudio De Fiores: la riforma della giustizia, prove generali di premierato Carteinregola per il NO alla riforma della magistratura 21 novembre 2025 -------------------------------------------------------------------------------- NOTE [1] Vedi l’intervento del Costituzionalista Gaetano Azzariti al Convegno “Separazione delle carriere e legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione?”, organizzato dall’ANPI il  14 novembre 2025 https://www.carteinregola.it/gaetano-azzariti-il-contesto-della-riforma-costituzionale-in-materia-di-ordinamento-della-giustizia/ [2] Dal documento “LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE”di Alfredo M. Bonagura, Consigliere Corte d’Appello di Roma [3] Da Skynews24 30 ott 2025  Meloni: “Riforma della giustizia occasione storica per giustizia più giusta ed efficiente” https://tg24.sky.it/politica/2025/10/30/giorgia-meloni-riforma-giustizia-ponte-messina-manovra [4] Vedi Pagellapolitica 28 gennaio 2025  Vedi Davvero solo l’1 per cento dei magistrati cambia carriera? https://pagellapolitica.it/articoli/quanti-magistrati-cambiano-carriera [5] Dei 15 giudici,  3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori e avvocati con almeno 20 anni di servizio; 3 sorteggiati da un elenco di soggetti con gli stressi requisiti indicati dal Parlamento; 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti sorteggiati con almeno 20 anni di carriera e che svolgano o abbiano svolto funzione di giudice della Cassazione
Perché al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura bisogna convintamente votare e far votare NO
introduzione e conclusioni di Anna Maria Bianchi – analisi della riforma di Alfredo M. Bonagura, Consigliere Corte d’Appello di Roma “Non c’è bisogno di sperare per intraprendere, né di riuscire per perseverare”. Questa frase di Guglielmo il Taciturno  si attaglia molto bene ai tempi che stiamo vivendo, tempi di guerra e di progressivo ritorno alla legge del più forte, sia a livello internazionale, sia nel nostro Paese, dove il governo di centrodestra sta smontando pezzo dopo pezzo molte conquiste democratiche costate sangue e sacrifici a chi ci ha preceduto, a cominciare dalla Costituzione Italiana. Come ha ben descritto il costituzionalista Gaetano Azzariti [1],  è in atto un disegno politico complessivo finalizzato a conseguire un insieme di incisivi cambiamenti sociali e istituzionali: il premierato, l’autonomia regionale differenziata, i decreti sicurezza, gli attacchi alla libertà di stampa e al diritto al dissenso e alla libertà di riunione e di manifestazione dei cittadini, il venir meno di ogni politica di accoglienza e di ogni garanzia dei diritti inviolabili che devono essere assicurati a tutte le persone, stranieri compresi, sono solo alcuni degli esempi del  lungo elenco  in cui si inserisce la legge costituzionale che modifica l’assetto della magistratura, del tutto conforme alla cultura del tempo, al regresso annunciato. Riforma che forse più di ogni altra  mette più a rischio i fondamenti costituzionali e la stessa tenuta democratica del Paese, di cui l’autonomia della magistratura è uno degli indispensabili presupposti. Eppure tale pericolo è poco avvertito, e non ha – ancora – provocato i necessari  anticorpi sociali che finora ci hanno permesso di superare altri attacchi. Il problema, come in molte battaglie che riguardano temi  astratti e complessi, è la difficoltà di suscitare l’interesse di tanti elettori e di spiegare la posta in gioco con poche e semplici parole, mentre è molto facile per i fautori della riforma ricorrere a slogan e fake news che c’entrano assai poco con gli obiettivi che si intendono raggiungere, ma che sono molto efficaci se dati  in pasto a chi non ha la possibilità – o la voglia –  di informarsi. Per questo il referendum confermativo della riforma costituzionale approvata dal Parlamento[2] richiede la massima mobilitazione da parte di tutti coloro che intendono sostenere  la Costituzione nata dalla Resistenza, l’autonomia della magistratura e l’uguaglianza  dei cittadini davanti alla legge. § § §  Questi  i principali slogan del SI alla riforma e le ragioni  del NO, tratti da un documento di  Alfredo M. Bonagura, Consigliere Corte d’Appello di Roma 1. “Giustizia finalmente giusta ed efficiente”[3] NON E’ VERO: non è una riforma della giustizia, ma dell’ordinamento dei magistrati; quindi non ha la benché minima incidenza sull’efficienza della giustizia, in termini di velocità e qualità della risposta dello Stato alle richieste dei cittadini. Le disfunzioni che certamente esistono, ad es. in termini di ‘ragionevole durata’ dei processi penali, non riceveranno alcuna soluzione dalla riforma, che è diretta ad altri fini. E mentre l’attenzione della politica è diretta a una riforma che non servirà ai cittadini, migliaia di lavoratori e lavoratrici precari del PNRR nel settore Giustizia saranno mandati a casa dal 1° luglio 2026; la loro stabilizzazione servirebbe ai cittadini in termini di efficienza del servizio giustizia, ma la politica è impegnata in altro. 2. “Così i magistrati pagheranno per i loro sbagli”[4] NON E’ VERO : la riforma non riguarda assolutamente la responsabilità civile dei magistrati, che è già regolata dalla legge[5]. 3. “Con la separazione delle carriere si assicura  la terzietà e l’indipendenza dei giudici rispetto ai Pubblici Ministeri”: si sostiene, cioè, che appartenere alla stessa carriera farebbe sì che i giudici tendano a decidere i processi aderendo all’accusa del PM, e quindi condannando. E’ FALSO e OFFENSIVO.  Si vorrebbe sostenere l’assurdo che un giudice, convinto dell’innocenza dell’imputato, lo condanni solo perché il suo collega PM ha chiesto, appunto, la condanna.  I giudici sono già terzi e indipendenti rispetto ai pubblici ministeri, anche se le due figure appartengono alla stessa carriera. Il 40% dei processi viene definito con un provvedimento favorevole all’imputato, il che dimostra che i giudici non subiscono alcun condizionamento dall’appartenere alla stessa carriera dei PM. Il prof. Franco Coppi, uno dei più illustri avvocati penalisti italiani, ha dichiarato pubblicamente che in 50 anni di carriera non ha mai avuto neanche l’impressione che un proprio assistito fosse stato condannato perché il Giudice e il PM hanno la stessa carriera, e che i propri assistiti erano stati condannati perché erano colpevoli o perché lui non aveva saputo spiegare le tesi difensive al Giudice o perché il Giudice non aveva capito[6].  Recenti fatti di cronaca dimostrano che il giudice non è in alcun modo condizionato dalle richieste del PM, qualunque richiesta il PM avanzi: nel processo contro il Ministro Salvini a Palermo il PM aveva chiesto la condanna e Salvini è stato assolto[7]; nel processo contro il sottosegretario Del Mastro il PM aveva chiesto l’archiviazione ma il GIP l’ha rigettata ordinando il processo[8]; all’esito del giudizio di primo grado il PM ha chiesto l’assoluzione ma il Giudice ha condannato[9]. Gli esempi potrebbero essere migliaia: ogni giorno in tutta Italia centinaia di richieste dei Pubblici Ministeri vengono rigettate o sconfessate dai Giudici (richieste di intercettazioni, richieste di applicazione di misure cautelari, richieste di sequestri, richieste di condanna o di assoluzione). E che la tesi sia FALSA è provato dal fatto che, se fosse VERA, dovremmo automaticamente affermare che dal 1989 in poi (anno del varo del nuovo codice di procedura penale con il processo accusatorio[10]) tutti i milioni di processi che si sono tenuti si sono svolti davanti a un giudice non terzo perché ‘colluso’ con il PM in quanto appartenente alla stessa carriera e, quindi, si sono conclusi con una sentenza ingiusta. Il che, ovviamente, non è possibile affermarlo. I Giudici accolgono le richieste del PM quando le ritengono fondate; le rigettano quando le ritengono infondate. 4. “Con la separazione delle carriere finalmente difensore e PM siano uguali davanti al Giudice”: si sostiene che con le carriere separate saranno effettivamente equiparate le posizioni della difesa e del PM come parti davanti al Giudice. E’ FALSO. Nel nostro sistema PM e difesa non sono uguali e non possono esserlo: il PM non è un avvocato dell’accusa, ma è un dipendente dello Stato, pagato dallo Stato; il difensore è un libero professionista pagato dall’imputato; il PM nella fase delle indagini ha a disposizione la polizia giudiziaria, il difensore ovviamente no; il PM per le indagini utilizza la polizia giudiziaria perché suo compito non è di ottenere una condanna, ma di cercare la verità, esattamente come il Giudice; per far ciò deve svolgere indagini anche a favore dell’imputato e, se non riesce a trovare le prove della sua colpevolezza, deve chiedere l’archiviazione o l’assoluzione. Se il PM fa una consulenza tecnica che si rivela a favore dell’imputato ha l’obbligo di produrla in giudizio, altrimenti commette un reato; il difensore, invece, non cerca la verità ma deve chiedere sempre l’assoluzione o comunque una pronuncia a favore dell’imputato;  non può fare indagini contro il proprio assistito, altrimenti viola i propri doveri professionali; se fa fare una consulenza tecnica che si rivela contraria al proprio assistito, non ha l’obbligo di produrla in giudizio, anzi non la deve produrre altrimenti viola i propri doveri professionali. In una parola : il PM cerca la verità come fa il Giudice; il difensore non cerca la verità, ma fa e deve fare esclusivamente gli interessi dell’imputato.  Quindi, poiché PM e Giudice hanno entrambi il compito di cercare la verità, è fisiologico che siano nella stessa carriera. A meno che non ci si voglia attaccare ai luoghi comuni di PM e Giudici che “si danno del tu” (cosa neanche poi sempre vera) e che vanno a prendere il caffè insieme alla macchinetta (cosa peraltro quasi mai vera): del resto, se questo fosse il problema, allora bisognerebbe separare anche le carriere dei giudici che decidono su sentenze di altri giudici, tutti giudici che notoriamente si danno del tu e vanno a consumare insieme alle macchinette : e quindi le carriere dei giudici di appello da quelle da quelle dei giudici di primo grado; o le carriere dei magistrati della Cassazione da quelle dei giudici di appello; o le carriere dei giudici del Tribunale del Riesame da quelle dei GIP. 5.  “La separazione delle carriere  serve a fare in modo che un giudice non passi a fare il PM e viceversa”: si sostiene che tale promiscuità, ossia la possibilità per un giudice di diventare PM e per un PM di diventare Giudice, comprometta la terzietà del Giudice. Si sostiene perfino che il PM che diventa Giudice possa trovarsi a decidere cause in cui lui stesso aveva svolto le indagini. E’ FALSO. Dal 2006[11] è praticamente impossibile cambiare funzione, perché: un giudice penale che voglia diventare PM deve trasferirsi in un’altra Corte d’Appello, e quindi in un ufficio giudiziario di un’altra regione; un PM che voglia diventare Giudice può restare in un ufficio giudiziario della stessa Corte d’Appello solo se va a fare il giudice civile; se vuole fare il giudice penale deve trasferirsi in un ufficio di un’altra regione; dunque non vi è alcuna promiscuità, poiché con queste regole nessun Giudice che prima faceva il PM potrà imbattersi in cause da lui istruite (visto che ha cambiato Regione); fino al 2022 ogni magistrato poteva cambiare funzione non più di 4 volte in carriera; dal 2022 ogni magistrato può cambiare funzione una sola volta nell’intera carriera e solo nei primi 10 anni di attività[12];  tali regole sono talmente ferree, e comportano un tale sacrificio personale e familiare per un magistrato che voglia cambiare funzione, che ogni anno cambia funzione appena lo 0,5% dei magistrati[13]. Peraltro sembra che ci si sia dimenticati che il Pubblico Ministero migliore è quello che ha fatto il Giudice (perché, avendo fatto il Giudice, nel corso delle indagini sa perfettamente cosa serve per giungere alla prova della colpevolezza dell’imputato e, al contrario, sa perfettamente quale standard probatorio è insufficiente agli stessi fini), e non a caso la Raccomandazione (REC) (2000) 19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sul “Ruolo del Pubblico Ministero nell’ordinamento penale”[14], adottata il 6 ottobre 2000, prevede al punto 18 che “ se l’ordinamento giuridico lo consente, gli Stati devono prendere provvedimenti concreti al fine di consentire ad una stessa persona di svolgere successivamente le funzioni di pubblico ministero e quelle di giudice, o viceversa. Tali cambiamenti di funzione possono intervenire solo su richiesta formale della persona interessata e nel rispetto delle garanzie” .E’ stucchevole, inutile e irrispettoso che si tenti di attirare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino all’una o all’altra posizione in ordine alla separazione delle carriere. Più utile, invece, sarebbe ricordare che entrambi (come tanti altri magistrati uccisi dalla mafia o dal terrorismo) hanno fatto sia il Giudice che il PM, cercando giustizia e verità in qualsiasi funzione da essi svolta.     Sono molti i motivi per sostenere la campagna per il NO alla riforma costituzionale, per i danni che può infliggere all’attuale ordinamento della magistratura e ai principi costituzionali a cui risponde (sempre dal documento di di  Alfredo M. Bonagura): * La formazione di Giudice e PM sarà diversa, non avranno più in comune  la c.d. “cultura della giurisdizione” e lo  stesso fine: la ricerca della verità. La riforma non danneggia i magistrati in sé. I magistrati non hanno interessi personali o di categoria da difendere. Continueranno ad esercitare le rispettive funzioni, continueranno ad essere dei dipendenti pubblici di elevato livello, prendendo lo stesso stipendio. L’Associazione Nazionale Magistrati  è contraria alla  riforma[15] perché danneggia gravemente i cittadini e il rapporto dei cittadini con la giustizia. I magistrati vedono con chiarezza qual è il rischio letale di questa operazione: un Pubblico Ministero che si allontana dalla figura del Giudice per accostarsi sempre di più a quella delle forze dell’ordine. Se la carriera del PM non sarà la stessa di quella del Giudice, se la loro formazione sarà diversa, il PM non avrà più la c.d. cultura della giurisdizione, quella stessa cultura in cui per 80 anni sono stati immersi PM e Giudice allo stesso fine: la ricerca della verità. Se allontaniamo il PM da questa cultura, avremo un PM sempre più schiacciato verso l’accusa ad ogni costo, la condanna ad ogni costo. Giudici e PM devono avere la stessa cultura della prova: non ci può essere una selezione e una formazione diverse tra chi raccoglie le prove nel corso delle indagini e valuta se sono sufficienti a chiedere una misura cautelare o il rinvio a giudizio o una condanna, e chi giudica il fatto decidendo se quelle prove sono o no sufficienti per condannare. L’indagare e il giudicare si abbeverano alla stessa fonte, allo stesso sapere scientifico e tecnico.  Oggi il PM fa un continuo lavoro di prognosi, mettendosi nei panni del Giudice: durante le indagini chiede un’intercettazione se ritiene che vi siano le condizioni, e quindi mettendosi nei panni del Giudice che dovrà decidere sulla sua richiesta; durante le indagini chiede l’arresto di una persona solo se ritiene che a suo carico vi siano gravi indizi di colpevolezza, ossia un’elevata probabilità di condanna, altrimenti non chiede la misura cautelare e magari continua ad indagare; alla fine delle indagini il PM deve decidere se gli elementi raccolti sono sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, ossia per fare un processo con concrete possibilità di condanna; se sì chiede il rinvio a giudizio, se no chiede l’archiviazione. Alla fine del processo il PM chiede la condanna solo se ritiene che le prove assunte abbiano dimostrato la colpevolezza dell’imputato, altrimenti chiede l’assoluzione. Ecco, in tutti questi casi il PM fa una prognosi. Ma facendo una prognosi non fa che spostare la propria visione in avanti, e quindi non fa che mettersi nei panni del Giudice. Ma può farlo solo perché i due sono immersi nella stessa cultura, quella della giurisdizione e della ricerca della verità. Se, con le carriere separate, si allontana il PM da questa cultura, i PM diventeranno un corpo separato e sostanzialmente autoreferenziale di funzionari pubblici, altamente specializzato e deputato alla direzione della polizia giudiziaria, si avvicineranno sempre di più alla logica dell’”accusa per l’accusa”, dell’accusa ad ogni costo a prescindere dalla verità, e questo sarà un danno enorme per il cittadino che si attende giustizia non solo dal giudice, ma anche dal PM. In definitiva, un cittadino che fosse indagato da un PM ‘separato’ strutturalmente dal Giudice e dalla giurisdizione dovrebbe essere seriamente preoccupato. * E’ in pericolo l’indipendenza del PM dal potere esecutivo La riforma non mette formalmente in discussione l’indipendenza del potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, e anzi resta scritto che PM e Giudice sono indipendenti dagli altri poteri. Tuttavia è un fatto che nei paesi in cui il PM è sottoposto al Governo il primo passo in questa direzione è stata la separazione delle carriere con i giudici. E infatti nei paesi in cui le carriere sono separate, il PM è sempre, in modi e misure diverse, sottoposto al potere esecutivo. E nei paesi in cui la carriera del PM è separata da quella del giudice, non solo il PM stesso dipende dall’esecutivo, ma esiste un giudice istruttore indipendente. Così è in Francia e Spagna ove il ruolo del pubblico ministero italiano è esercitato dal giudice istruttore, figura da tempo soppressa nel nostro sistema. Evidentemente anche in quegli ordinamenti vi è necessità di un organo investigativo che sia totalmente indipendente dall’esecutivo. In tutti i paesi democratici i giudici sono sempre indipendenti dal Governo, ma al potere politico interessa controllare i Pubblici Ministeri in modo che (alcuni) procedimenti penali non nascano o si blocchino prima possibile, e ovviamente non è pensabile controllare il PM lasciandolo nella stessa carriera dei giudici. In altri termini, per sottoporre il PM all’esecutivo occorre separare la sua carriera da quella del Giudice. E’ quello che è accaduto in tanti Stati (ad es. gli Stati Uniti), dove mentre i Giudici sono organi indipendenti, l’accusa (prosecutor) è rappresentata da un avvocato che è espressione diretta o indiretta della politica o attraverso l’elezione da parte dei cittadini o attraverso la nomina da parte del Presidente. Dunque la separazione delle carriere è il primo step assolutamente necessario se si vuole giungere a porre il PM alle dipendenze dell’esecutivo. E infatti l’allontanamento del PM dalla cultura della giurisdizione e il suo spostamento verso la logica delle forze dell’ordine già indica un percorso pieno di pericoli. Le forze dell’ordine, infatti, dipendono dall’esecutivo e far diventare il PM come sostanzialmente il referente gerarchico e, prima ancora, culturale della polizia giudiziaria può attrarlo in modo naturale e fisiologico verso la dipendenza dal potere esecutivo, come succede già in molti paesi. E qual è il rischio connesso al fatto che il PM dipenda dall’esecutivo?  Il rischio è che il PM faccia solo le indagini volute dal Governo, o meglio le indagini solo sui reati voluti dal Governo. E ciò attraverso la probabile (le forze di maggioranza ne parlano sempre di più) trasformazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale in discrezionalità dell’azione penale[16]. Oggi, con l’obbligatorietà dell’azione penale, quando arrivano sul tavolo del PM delle informative o delle denunce contenenti una notizia di reato, il PM è obbligato a fare le indagini, a procedere. Certamente può scegliere quale trattare prima a seconda della rilevanza del fatto, ma deve trattarle tutte, senza alcuna discrezionalità. Con la discrezionalità dell’azione penale sarà, invece, il Parlamento (ovviamente sotto impulso del Governo) a indicare ai PM periodicamente per quali reati procedere con priorità, ed è facile pronosticare che ad essere lasciati indietro saranno, ovviamente, i reati di corruzione, concussione, peculato – quelli in cui sono spesso coinvolti i politici e i pubblici amministratori – oppure, a seconda della maggioranza di turno e delle relative indicazioni di governo, magari i reati di evasione fiscale o i reati ambientali. E senza un PM che indaga su un reato, per quel reato nessuno potrà mai essere arrestato e quel reato non vedrà mai un processo. Ecco perché è così importante, per un Governo, controllare i Pubblici Ministeri. E attenzione: se la sottoposizione del PM al potere esecutivo potrebbe non spaventare in paesi dell’Europa occidentale ‘virtuosi’, di ispirazione calvinista, in cui la corruzione è sotto controllo, in Italia dovrebbe fare davvero paura, perché, come si legge nel rapporto dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione pubblicato nel gennaio 2024, l’Italia è, per corruzione, al 42° posto nel mondo[17], ed è in ultima posizione tra i paesi dell’Europa occidentale: dunque la sottoposizione del PM al potere esecutivo sarebbe un’arma formidabile in mano alla politica nazionale e locale per impedire le indagini sui reati legati alla corruzione nella pubblica amministrazione. Quale sia la posizione – e la tendenza  –  dell’attuale maggioranza rispetto all’operato della magistratura quando esercita le sue funzioni in autonomia  andando in direzione contraria a quella del governo, lo si può desumere dalle tante dichiarazioni di rappresentanti istituzionali che ci restituisce la cronaca, a cominciare dalla vicenda dei Centri per Migranti in Albania, che ha visto,  dopo la mancata  convalida dei provvedimenti di trattenimento da parte del Tribunale, la decisione del Governo di cambiare la competenza su quelle decisioni, assegnandola alla Corte d’Appello[18], un’evidente e gravissima violazione del principio della separazione dei poteri che non fa davvero ben sperare sul fatto che il Governo in futuro rispetti il principio dell’indipendenza del PM.  Più volte è stato sollevato da esponenti di maggioranza  l’argomento che i magistrati non possono mettere i bastoni tra le ruote alle decisioni della politica perché “non  sono eletti dai cittadini mentre i politici sì”[19], o che “la magistratura è schierata a sinistra”[20], e perfino  che “pezzi della magistratura hanno dato luogo a condotte eversive…avanti con le riforme perché la giustizia batta l’eversione”[21]. Non è risparmiata nemmeno la magistratura amministrativa: dopo che  la Corte dei Conti, svolgendo la funzione di accertamento contabile e di legittimità assegnatagli dalla Costituzione,  non ha dato il visto di legittimità sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina,  la maggioranza, senza neanche attendere il deposito delle motivazioni del provvedimento, ha urlato all’invasione di campo da parte della magistratura sull’operato del Governo[22]. E solo pochi giorni fa,  il Ministro della Giustizia Nordio, a proposito della riforma costituzionale, ha affermato: “Questa riforma fa recuperare alla politica il suo primato. Il governo Prodi cadde perché Mastella, mio predecessore, fu indagato per accuse poi rivelatesi infondate. Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro nel momento in cui andassero al governo”[23].     * L’indipendenza del PM dal potere esecutivo è messa a rischio anche dalle nuove norme in materia di Consiglio Superiore della Magistratura Anche le nuove regole, poste con la riforma, per la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno dei magistrati, vanno nella direzione del controllo della magistratura da parte del potere politico. Il CSM è composto per un terzo da membri laici (eletti dal Parlamento tra i propri componenti e fra avvocati e professori universitari) e per due terzi da membri togati (magistrati eletti dai magistrati).   Con la riforma il CSM si sdoppia: ci sarà un CSM dei PM e un CSM dei giudici. Ciò premesso, l’indipendenza del potere giudiziario  – stavolta di giudici e PM, non solo PM –  dal potere esecutivo E’ MESSA A RISCHIO anche dalle nuove norme in materia di Consiglio Superiore della Magistratura, almeno sotto due profili: * Il sorteggio secco dei componenti ‘togati’: i magistrati del CSM non saranno più eletti fra i magistrati, ma sorteggiati.  Anche i membri laici saranno sorteggiati, ma mentre i membri togati saranno sorteggiati tra migliaia di magistrati (dunque un sorteggio puro a tutti gli effetti, con la conseguenza che potranno essere sorteggiati magistrati appartenenti alle correnti o no, magistrati validi o meno validi, capaci o meno capaci), i membri laici saranno sorteggiati da una lista di nomi preparata dal Parlamento, lista che potrà essere anche dello stesso numero di membri da mandare al CSM e che rispecchierà nient’altro che la volontà politica. Dunque la politica potrà scegliere i membri da mandare nei due CSM, i magistrati no (perché saranno sorteggiati).   Si indebolirà, allora, la componente togata dei due CSM e si rafforzerà quella laica di estrazione politica, con la conseguenza che sull’organo di autogoverno della magistratura peserà sempre di più l’incidenza del potere esecutivo. I magistrati sorteggiati, in quanto tali e non espressi dalle correnti interne alla magistratura, rappresenteranno solo se stessi, non esprimeranno le idee che prendono corpo nel dialogo continuo tra le varie correnti (e dunque tra le varie anime) della magistratura, non saranno rappresentativi di nessuno e non saranno chiamati a confrontarsi con nessuno se non con se stessi; essendo sorteggiati, non avranno mandato da nessuno; essendo soli, non avendo nessuno alle spalle che li esprima e che essi rappresentino, saranno più deboli, e quindi più condizionabili e manipolabili. * L’Alta Corte Disciplinare Oggi i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati sono adottati da una sezione del CSM, che istruisce le relative pratiche e decide; le decisioni disciplinari sono impugnabili davanti alla Corte di Cassazione. Con la riforma le pratiche disciplinari saranno tolte al CSM (che dunque non sarà più, sul punto, organo di autogoverno della magistratura) e affidate a un’Alta Corte Disciplinare formata da membri laici e membri togati, le cui decisioni saranno impugnabili non davanti alla Corte di Cassazione (ossia davanti a dei giudici), ma davanti alla stessa Alta Corte. Inutile dire che il potere disciplinare è uno strumento di pressione decisivo per condizionare l’operato di qualunque dipendente pubblico, e così anche l’operato dei magistrati : sottrarre tale potere al CSM (ossia al loro organo di autogoverno) e consegnarlo a un organo nuovo costituisce già di per sé un’indicazione di controllo esterno del loro operato. In più, eliminare la possibilità di impugnare le decisioni in materia disciplinare davanti alla Corte di Cassazione (ossia davanti a dei giudici) per assegnarla alla stessa Alta Corte è un ulteriore elemento di autoreferenzialità e volontà di controllo. Infine ci sono degli indici pericolosi segnalati dalla composizione dell’Alta Corte: è composta da 15 giudici: 3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori e avvocati con almeno 20 anni di servizio; 3 sorteggiati da un elenco di soggetti con gli stressi requisiti indicati dal Parlamento; 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti sorteggiati con almeno 20 anni di carriera e che svolgano o abbiano svolto funzione di giudice della Cassazione. Dunque anche in questo caso mentre il sorteggio dei membri ‘laici’ di origine parlamentare avviene in un elenco di nomi eletti dal Parlamento (e quindi si tratterà sempre di nomi di fiducia del Parlamento ) il sorteggio dei 9 magistrati è secco; inoltre, trattandosi di magistrati sorteggiati, saranno soli, condizionabili e manipolabili nelle decisioni disciplinari. Anche il Presidente dell’Alta Corte è eletto tra i 6 membri di provenienza politica, e dunque risponderà, nella sostanza, alla politica. § § § Per tutte queste ragioni è importante avviare una grande mobilitazione popolare, impegnandosi per promuovere una informazione capillare che raggiunga anche quelle elettrici e quegli elettori che da tempo hanno perso fiducia nelle istituzioni e nella politica. Bisogna  far comprendere a tutti che questa volta non si decide chi governa per 5 anni, ma si modificano gli stessi principi che hanno garantito la democrazia disegnata dalle nostre madri e padri costituenti. Una Costituzione  che richiede  ancora tanta strada per essere compiutamente realizzata, ma che resta la più bella del mondo. 27 dicembre 2025 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@admin-2 -------------------------------------------------------------------------------- NOTE (a cura di Carteinregola) [1] Vedi l’intervento al Convegno “Separazione delle carriere e legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione?”, organizzato dall’ANPI il  14 novembre 2025 https://www.carteinregola.it/gaetano-azzariti-il-contesto-della-riforma-costituzionale-in-materia-di-ordinamento-della-giustizia/ [2] Dal documento “LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE”di Alfredo M. Bonagura, Consigliere Corte d’Appello di Roma: Non si tratta di un referendum abrogativo (per abrogare una legge) ma di un referendum confermativo della riforma costituzionale approvata dal Parlamento. La differenza è sostanziale: mentre nel referendum abrogativo c’è un quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, solo raggiunto il quale si contano i voti e vince il NO o il SI’ (mentre il non raggiungimento del quorum segna il fallimento del referendum, il che rende l’astensione una scelta attiva), nel referendum confermativo non c’è il quorum: se per assurdo andassero a votare tre persone in tutto e due votassero sì, la riforma sarebbe approvata. Dunque l’astensione non è una scelta attiva.  [3] Da Skynews24 30 ott 2025  Meloni: “Riforma della giustizia occasione storica per giustizia più giusta ed efficiente” https://tg24.sky.it/politica/2025/10/30/giorgia-meloni-riforma-giustizia-ponte-messina-manovra [4] Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Forti scontri su separazione delle carriere? “Spero di no perché è giusto avere una giustizia più veloce che non metta in galera le persone sbagliate. 31 mila, più di 31 mila negli ultimi anni sono gli italiani finiti ingiustamente in galera e nessuno paga. Anche in tribunale chi sbaglia deve pagare come accade a tutti gli altri lavoratori”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a Cinque Minuti su Rai1. [5] La responsabilità civile dei magistrati è regolata in Italia dalla  Legge Vassalli (L. 117/1988), modificata dalla Legge 18/2015 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117 [6] Vedi La stampa 30 maggio 2024 – articolo sintetizzato da terzultimafermta.it  https://terzultimafermata.blog/2024/05/30/franco-coppi-la-separazione-delle-carriere-non-risolve-nulla-di-riccardo-radi/ [7] Vedi tra gli altri Avvenire 17 12 2025 Caso Open Arms: per il ministro Salvini è arrivata l’assoluzione definitiva https://www.avvenire.it/politica/caso-open-arms-per-il-ministro-salvini-e-arrivata-lassoluzione-definitiva_102250 [8] Vedi tra gli altri Rainews 22 5 23 Il Gip non accoglie la richiesta di archiviazione per Delmastro e fissa l’udienza https://www.rainews.it/articoli/2023/05/chiesta-larchiviazione-per-delmastro-indagato-per-rivelazione-del-segreto-dufficio-cb8ee94c-848b-4202-867d-c4f9ababbd64.html [9] Vedi tra gli altri gnewsonline del Ministero della Giustizia 20 Febbraio 2025 Rivelò segreto d’ufficio, Delmastro condannato. Nordio: “disorientato” https://www.gnewsonline.it/rivelazione-di-segreto-dufficio-delmastro-condannato-nordio-sono-disorientato/ [10] Il varo del nuovo Codice di Procedura Penale (C.P.P.) in Italia, avvenuto principalmente con il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (per i minorenni) e il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (per i maggiori di 14 anni) e attuato con la legge delega 81/1987, ha segnato il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio, introducendo principi come la  separazione delle fasi, l’oralità, il contraddittorio e il diritto di difesa, con il dibattimento come “luogo naturale” per la formazione della prova, anche se nel tempo riforme come quella Cartabia hanno apportato modifiche significative, soprattutto sulla durata dei processi e la prescrizione. [11] Vedi  Riforma Castelli (2006-DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 160  Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160!vig= Riforma Mastella Legge 111/2007 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-07-30;111!vig= [12] La  Riforma Cartabia del 2022 ha limitato drasticamente i passaggi tra funzioni giudicanti (giudici) e requirenti (PM) ammetetndoli una sola volta, entro certi limiti di tempo, e con una scelta che diventa definitiva  e riducendo i cambi di funzione possibili (da quattro a uno) [13] Vedi Pagellapolitica 28 gennaio 2025  Vedi Davvero solo l’1 per cento dei magistrati cambia carriera? https://pagellapolitica.it/articoli/quanti-magistrati-cambiano-carriera [14] Raccomandazione Rec(2012)11 sul ruolo del Pubblico Ministero al di fuori del sistema giudiziario penale Reccomendation CM/Rec (2012) 11 of the Committee of Minister to Member States on the role of public prosecutors outside the Criminal Justice system. [15] Vedi dal sito dell’ANM  14 settembre 2025 Nasce il Comitato per il no al referendum ntonio Diella il presidente https://www.associazionemagistrati.it/doc/4904/nasce-comitato-per-il-no-al-referendum.htm Vedi dal sito dell’ANM 18 settembre 2025 Giustizia: Riforma mette a rischio equilibrio poteri previsto dalla Carta https://www.associazionemagistrati.it/doc/4910/giustizia-riforma-mette-a-rischio-equilibrio-poteri-previsto-dalla-carta.htm [16] In una pronuncia che resta fondamentale, anche se ormai risalente nel tempo, la Corte costituzionale ha affermato che l’art. 112 della Costituzione «comporta (…) non solo il rigetto dell’opposto principio di opportunità che opera, in varia misura, nei sistemi ad azione penale facoltativa, consentendo all’organo dell’accusa di non agire anche in base a valutazioni estranee all’oggettiva infondatezza della notitia criminis, ma comporta, altresì, che in casi dubbi l’azione vada esercitata e non omessa» Corte cost., Sentenza  478/1993https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/ECLI:IT:COST:1993:478 [17] Vedi Transparency International Italia Indice di percezione della corruzione CPI 2023.  L’Italia conferma il punteggio.   Il CPI 2023 rivela che in più di un decennio la maggior parte dei Paesi ha fatto pochi progressi nell’affrontare la corruzione del settore pubblico. https://transparency.it/informati/news/cpi-2023-italia-conferma-punteggio [18] il cosiddetto “Decreto Flussi” (D.L. 145/2024)  attribuisce  la competenza alle Corti d’Appello e non più dei Tribunali specializzati, per quanto riguarda la competenza sulla convalida del trattenimento dei richiedenti asilo  Vedi Sky tg 24 4 dicembre 2025 Decreto flussi è legge, Csm boccia norma su competenza a Corti d’Appello. Le novità https://tg24.sky.it/politica/2024/12/04/decreto-flussi-cosa-prevede#:~:text=Introduzione.%20Il%20Senato%20ha%20approvato%20con%2099,tutela%20e%20assistenza%20alle%20vittime%20di%20caporalato%2C [19] Vedi tra gli altri ANSA 30 10 2024  Salvini, i giudici comunisti si levino la toga e si candidino  Sono una minoranza ma fanno il male dell’Italia  https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2024/10/30/salvini-i-giudici-comunisti-si-levino-la-toga-e-si-candidino_833f424b-df2e-46a0-954b-32d7b97cf7eb.html [20] Vedi key4biz.it  30 Novembre 2023 Correnti magistrati, le “toghe rosse” sono solo l’8,68%di Truenumbers |, ore 09:53 https://www.key4biz.it/correnti-magistrati-le-toghe-rosse-sono-solo-l868/469784/ [21]  Vedi Sole24ore 28 gennaio 2025 Almasri, Gasparri: “Magistratura eversiva, andrebbe rifondata” https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/almasri-gasparri-magistratura-eversiva-andrebbe-rifondata/AGcIZebC [22] Vedi Rainews.it 30/10/2025  La Corte dei Conti dice no al ponte sullo Stretto. È di nuovo scontro a tutto campo Meloni: “Nuovo atto di invasione dei giudici”. Opposizioni: “Parole pericolose”. Le motivazioni del no al visto di legittimità sulla delibera CIPE tra 30 giorni. Dubbi sulla sostenibilità economica e sul rispetto delle norme ambientali https://www.rainews.it/articoli/2025/10/ponte-stretto-corte-conti-meloni-ennesimo-atto-di-invasione-dei-giudici-opposizioni-parole-pericolose-93d877d0-6193-4002-80ce-97d14c273244.html [23]  Vedi Corriere della Sera 3 novembre 2025 Intervista a Nordio: «La riforma? Molti magistrati in privato sono a favore. E così la politica riprende i suoi spazi» di Virginia Piccolillo https://roma.corriere.it/notizie/politica/25_novembre_03/nordio-intervista-riforma-giustizia-d0d6554f-06f8-4651-b27b-ad8e08fafxlk.shtml