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La Newsletter di Carteinregola del 5 settembre 2026
Riforma della legge elettorale del centrodestra: meno rappresentanza, meno democrazia – a che punto siamo di Anna Maria Bianchi e Isabella Pierantoni. Leggi Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali The Good Lobby: il voto fuorisede è nella riforma elettorale Leggi Carteinregola aderisce all’appello e al presidio contro il DDL antisemitismo basato sulla definizione IHRA  che il  9 settembre andrà in discussione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Vai alla pagina con l’appello e le informazioni Una – relativa – vittoria di Carteinregola: ridimensionati i rischi per i villini storici nella modifica alla Guida per la Qualità degli interventi.  Una nuova Proposta di delibera di aggiornamento della Carta per la Qualità modifica la proposta precedente di Anna Maria Bianchi Missaglia  Leggi Pianificazione e gestione del verde urbano a Roma, facciamo chiarezza  – un dossier di Paola Loche Leggi Stadio Flaminio: pubblicati pareri e osservazioni al progetto della Lazio, ma non gli elaborati del progetto – 18 associazioni hano scritto al Sindaco e all’Assessore Onorato:  il Comune pubblichi il progetto della Lazio per loStaadio Flaminio come è  stato per lo stadio della Roma aPietralata Leggi Stadio Flaminio, il parere della Soprintendenza sul progetto, una bocciatura?  di Anna Maria Bianchi Missaglia  – Un parere che  coerentemente con le premesse  e con i vincoli che insistono sullo Stadio,  avrebbe dovuto essere ben più perentorio Leggi  Stadio Flaminio – II Municipio cronologia materiali Tornano le bancarelle di souvenirs al Colosseo e in luoghi storici in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato che fa discutere – di Anna Maria Bianchi e Paolo Gelsomini (foto di repertorio del 2018) Leggi Carteinregola ha scritto al Sovrintendente Presicce a proposito dell’ex Antiquarium comunale del Celio  Leggi La sentenza del TAR Toscana e la pianificazione portuale, tra norme esistenti e riforme necessarie di Pietro Spirito Leggi Quali sono le fasce sociali che beneficiano delle trasformazioni urbane a Roma? di Paolo Gelsomini Leggi Carlo Odorisio, il ricordo di Vezio De Lucia Leggi CARTEINREGOLA-ODV Non hai ancora fatto la tua dichiarazione dei redditi quest’anno? Sei ancora in tempo per compilarla entro il 30 settembre e  destinare  il 5 X 1000 a Carteinregola-ODV Il codice fiscale di Carteinregola-ODV è  97897560583 da inserire nel riquadro dedicato al sostegno degli enti al terzo settore sulla certificazione unica CU, sul modello 730 o sul modello Redditi Persone Fisiche ex Unico Carteinregola ringrazia chi vorrà sostenere l’attività dell’associazione anche tramite un’erogazione liberale  vai alla pagina con le istruzioni ­ Carteinregola – tutte le nostre iniziative  Iscriviti alla Newsletter SEGNALAZIONI 9 settembre 2026, maratona di interventi davanti a Montecitorio nel giorno in cui è prevista la votazione del ddl iil Disegno di legge n. 1004 “Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo” che vuole introdurre nella legge italiana la definizione IHRA (International Holocaust Remebrance Alliance)  la quale, in ben 7 degli 11 esempi esplicativi citati di presunti atti di antisemitismo, tende a sovrapporre le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita Vai alla pagina con l’appello e le informazioni (in aggiornamento) CONCRETAMENTE Le decisioni di Roma Capitale per la città   Vai alla pagina  Metropolitano, il primo Urban Center di Roma e della Città Metropolitana, .Vai al sito Roma Urban Center  scarica il calendario delle attività    CARTEinREGOLA – ODV www.carteinregola.it laboratoriocarteinregola@gmail.com info@carteinregola.it Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com
September 5, 2026
carteinregola
Riforma della legge elettorale del centrodestra, a che punto siamo
Riprende il percorso della riforma elettorale del centro destra: dopo l’approvazione del testo in prima lettura alla Camera,  il provvedimento è passato all’esame del Senato e approderà  in assemblea il 9 settembre. Il testo è già stato modificato varie volte, e dalle indiscrezioni riportate dalle fonti giornalistiche, pare destinato a subire ulteriori cambiamenti, peraltro oggetto di divergenze nella maggioranza. Proponiamo una sintesi, che necessiterà sicuramente di aggiornamenti pressochè giornalieri, ma è importante seguire gli sviluppi di una proposta di legge che avrà gravi conseguenze sull’assetto democratico del Paese, e prepararsi a una nuova battaglia civile per la difesa della Costituzione, come quella combattuta vittoriosamente per la Riforma della magistratura. A cura di Anna Maria Bianchi e Isabella Pierantoni > La legge elettorale non è una legge ordinaria qualsiasi. È la legge che > determina le condizioni attraverso le quali il popolo, titolare della > sovranità, concorre alla formazione delle Camere. Tocca quindi l’eguaglianza > del voto, la libertà di scelta degli elettori, la rappresentatività del > Parlamento e, inevitabilmente, la stessa forma di governo. Intervenire su > questa materia richiede prudenza, misura e rispetto dei principi > costituzionali. Qui, invece, si procede nella direzione opposta: si costruisce > un sistema che concentra il potere, riduce la capacità di scelta degli > elettori, adultera ulteriormente il rapporto tra voti e seggi e trasforma > l’elezione parlamentare in una competizione plebiscitaria intorno alla guida > dell’esecutivo (Lorenzo Spadacini – da Giustizia Insieme) La proposta di riforma della legge elettorale, Atto Camera 2822, “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica” (2822), primo firmatario il deputato Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) è un disegno di legge ordinaria di iniziativa parlamentare presentato alla Camera dei Deputati il 26 febbraio 2026. La Proposta, battezzata “Stabilicum” o” Melonellum“, intende  modificare il sistema con il quale le cittadine e i cittadini eleggono i propri rappresentanti in Parlamento, modifiche che avranno ricadute sulle modalità di nomina del Presidente del Consiglio, la formazione del Governo, sugli equilibri che finora hanno regolato i rapporti tra maggioranza e opposizione, e sull’elezione di figure costituzionali di garanzia, quali il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e molti altri enti e autorità.  Nell’iter della proposta di legge, il testo di febbraio ha subìto numerose variazioni: in sede di Commissione Affari costituzionali della Camera è stata trasformata in una nuova versione, la cosiddetta Bignami 1 bis)[1],  ancora ulteriormente modificata con gli emendamenti introdotti in sede referente e in Assemblea. La proposta di riforma,  approvata in prima lettura alla Camera il 16 luglio 2026,  è passata  all’esame del Senato come  testo base “Atto Senato n. 1971 Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” ed è calendarizzata per il voto finale il 15 settembre 2026. La riforma è oggetto di forte contestazione da parte delle opposizioni e soprattutto di molti costituzionalisti e esponenti della società civile, che da tempo esprimono contrarietà per il metodo e per il merito. Cominciando dal  merito, le critiche denunciano  profili di incostituzionalità della riforma rispetto all’uguaglianza e alla libertà di voto, a causa di una serie di criticità che le successive modifiche in Commissione e in Aula non hanno risolto o addirittura peggiorato. 1) SISTEMA PROPORZIONALE CON PREMIO DI MAGGIORANZA  Con solo il 42% dei voti si può avere il  55% dei parlamentari Il Melonellum è un sistema misto, ha un impianto proporzionale, in cui i seggi sono assegnati in base ai voti ricevuti nei collegi plurinominali (che eleggono più candidati); alla lista/coalizione vincente è assegnato un premio in seggi, che corregge, accentuandola, la maggioranza espressa dagli elettori, prevedendo una soglia minima di accesso e un tetto massimo. Il “Melonellum” sostituisce l’attuale sistema detto “Rosatellum“, in vigore dal 2017[2], nel quale poco più di un terzo dei parlamentari è votato dagli elettori nei collegi uninominali[3], dove vince il candidato che ottiene un voto in più e poco meno dei due terzi è assegnato con metodo proporzionale in collegi plurinominali. In questo caso la maggioranza è determinata dal voto degli elettori, che possono essere più o meno consapevoli dei candidati del proprio collegio. Nel Melonellum  si prevede un sistema proporzionale che assegna alla coalizione che vince con almeno il 42% di voti in entrambe le Camere,  un premio di maggioranza del 55% dei seggi, maggioranza che può essere rafforzata dai seggi attribuiti nelle circoscrizioni Estero, che si traduce in 70 deputati (su 400)  e 35 senatori (su 200 più i senatori a vita),  premio  che viene aggiunto automaticamente ai seggi conquistati con il proporzionale dalla medesima coalizione[4]. Se nessuna coalizione raggiunge il 42%, o se la Camera e il Senato danno esiti elettorali diversi, il premio di maggioranza non scatta e i seggi sono distribuiti in modo proporzionale. È fissato un tetto massimo  raggiungibile con il premio, pari a 220 seggi complessivi alla Camera e 113 seggi al Senato. Nella prima versione della proposta “Bignami” era previsto un ballottaggio tra le prime due coalizioni, possibilità che sembra non ancora del tutto esclusa. Negli ultimi  giorni si è tornati a parlare di doppio turno, dopo che il senatore Marcello Pera (FdI) il 1 settembre 2026 ha depositato un emendamento che prevede di elevare al 48% la soglia per ottenere il premio di maggioranza e, nel caso in cui tale traguardo non venga raggiunto e due schieramenti ottengano più del 38%, di introdurre un ballottaggio: nel caso in cui nessuna coalizione raggiunga il 38% si passerebbe al proporzionale puro.  Tale  proposta, che sembra non  abbia raccolto molti consensi nella maggioranza,  prevede una ulteriore possibilità di ottenere il premio per la  coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le camere, se la seconda classificata non raggiunge il 38%[5]. 2) INDICAZIONE DEL CANDIDATO PREMIER “Un premierato mascherato” Con il Rosatellum i partiti e le coalizioni non devono indicare il loro candidato premier ma solo il capo della forza politica[6], con il Melonellum è introdotto l’obbligo per le liste e per le coalizioni di indicare al momento della presentazione delle liste  il nome di colui o colei che verrà proposto/a, in caso di vittoria elettorale, al Presidente della Repubblica come candidato/a presidente del Consiglio dei Ministri. L’obbligo comporta , in caso di inottemperanza,  l’esclusione dalla competizione elettorale (il nome dell’aspirante premier però non è riportato sulla scheda). L’obbligo viene  giustificato con la necessità di chiarezza e trasparenza dei partiti verso gli elettori, ma di fatto continua a perseguire,  attraverso la riforma elettorale, ciò che l’attuale maggioranza avrebbe voluto introdurre  con la riforma costituzionale del cosiddetto premierato: fare in modo che il candidato presidente del Consiglio dei Ministri sia indicato preventivamente, diventando un premier  “scelto  dal  popolo”. La  riforma, pur riconoscendo formalmente le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica,  ridimensiona così il ruolo del Capo dello Stato, a cui la Costituzione italiana attribuisce il compito di nominare, dopo le elezioni e dopo una serie di consultazioni con tutte le forze politiche,  il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri, e anche il ruolo de Parlamento[7]. 3) LISTE, PREFERENZE E PLURICANDIDATURE Gli elettori non possono scegliere i propri rappresentanti, predefiniti dalle segreterie dei partiti Come nel Rosatellum, anche nel Melonellum gli elettori non possono esprimere preferenze per l’elezione dei parlamentari, individuati sulla base di liste di nominativi scelti dai vertici dei partiti e prestampati sulla scheda elettorale. Con il Melonellum in particolare sono interamente decise da partiti e coalizioni sia le liste per i collegi plurinominali per il proporzionale, sia le liste circoscrizionali per l’assegnazione dei candidati al premio di maggioranza (70 deputati e 35 senatori). Molti esperti hanno osservato che la lista del premio è formalmente circoscrizionale, ma di fatto è nazionale, poiché con la vittoria della coalizione il premio scatta in blocco e tutti i 70 candidati sono eletti[8]. Ciascun candidato può proporsi fino a cinque collegi plurinominali, e un candidato nel listino del premio è obbligato a candidarsi almeno in un collegio plurinominale come capolista o nei posti successivi se i nomi che lo precedono sono di candidati nella lista del premio. Tale sistema rende impossibile all’elettore la conoscenza del risultato del proprio voto, non c’è corrispondenza tra elettore ed eletto. Per quanto concerne le liste di collegio plurinominale vale l’obbligo di alternanza e il tetto del 60% del genere sovrarappresentato sul totale dei candidati capilista. Per le liste circoscrizionali vale la quota massima del 60% per genere sovrarappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati, mentre non è previsto obbligo di alternanza nelle liste circoscrizionali singole, dato che i candidati in caso di vittoria sono attribuiti in blocco[9]. Le liste bloccate ledono la personalità del voto, sottraendo agli elettori la selezione dei candidati e la scelta dei propri rappresentanti. Liste predeterminate, pur se non troppo lunghe, non garantiscono la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori, e determinano candidati che hanno i partiti come riferimento e non i cittadini elettori, violando così la libertà di scelta degli elettori. Non deve trarre in inganno lo scontro sull’introduzione delle preferenze all’interno alla maggioranza, che ha visto bocciare l’emendamento di Fratelli d’Italia[10], e che continua ad agitare il centro destra.  Si potrebbe pensare che il partito della premier si stia battendo per restituire agli elettori la possibilità di scelta, ma in realtà la proposta, ancora sul tavolo del dibattito in Senato, proponendo i capilista bloccati, riguarderebbe solo pochissimi candidati dei partiti maggiori[11] 4) CONSEGUENZE SUGLI EQUILIBRI ISTITUZIONALI Le maggioranze necessarie all’elezione delle  figure di garanzia super partes verrebbero sbilanciate La  distorsione derivante dal premio di maggioranza, con l’artificiale aumento dei numeri di una coalizione che potrebbe rappresentare nemmeno la metà dei voti degli aventi diritto, potrebbe risultare talmente alta da rischiare di mettere in pericolo le cosiddette  “soglie di garanzia”[12], annullando  equilibri e contrappesi introdotti dai costituenti per impedire a una sola parte  di eleggere istituzioni garanti della tenuta democratica del Paese, dal Presidente della Repubblica,  ai membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, ai cinque giudici della Corte Costituzionale, a molti altri enti e autorità, la cui imparzialità dovrebbe essere garantita da numeri che obbligano al confronto tra maggioranza e opposizione. 5) SOGLIA DI SBARRAMENTO E RACCOLTA FIRME Il voto diseguale[13] Nell’attuale  Rosatellum la soglia di sbarramento è del 3% per tutti i partiti, dentro e fuori le coalizioni, e del 10% per le coalizioni. I partiti sotto-soglia, nel sistema vigente, non ottengono seggi con i loro voti ma i loro voti contribuiscono al computo dei voti ottenuti dalla coalizione alla quale appartengono. Nel Melonellum la soglia di sbarramento è sempre del 3%, ma i voti dei partiti sotto soglia sarebbero persi  e non concorrerebbero  alla somma dei voti di coalizione, salvo quelli del primo partito più votato sotto il 3% all’interno delle coalizioni che potrà essere recuperato nella spartizione proporzionale[14]. Quest’ultimo aspetto solleva molti dubbi, dato che  con il Melonellum nel  voto si  indica indirettamente anche il presidente del Consiglio, e quello dell’elettore di un partito sotto il 3%  sarebbe trattato in modo diverso dai voti degli altri elettori, configurando la  violazione del principio di uguaglianza del voto. Parimenti grave è la conseguenza che, con questa misura, si discriminerebbero le coalizioni più numerose con partiti più piccoli rispetto a quelle meno numerose e con partiti più grandi: ad esempio una  coalizione che avesse  ottenuto meno voti potrebbe prevalere su  un’altra coalizione con più voti, ma ottenuti anche con  liste sotto la soglia. Per presentarsi alle elezioni,  con il Rosatellum tutti i partiti presenti in Parlamento sono esentati dalla raccolta delle firme. Nel Melonellum saranno esentati tutti i partiti che hanno formato un gruppo parlamentare entro il 31 dicembre 2025[15]. Altre gravi criticità riguardano la ridefinizione dei confini territoriali dei collegi per il Senato della provincia di Bolzano[16] e  le ripartizioni e le procedure per il voto di Estero[17] Sono state votate da tutti i partiti le misure per consentire l’esercizio del diritto di voto degli elettori fuori sede.[18] QUALE RAPPRESENTANZA La giustificazione data dalla maggioranza  per la riforma  è la “stabilità” e la  “governabilità”, che dovrebbe essere assicurata dal surplus di  seggi assegnati  allo schieramento vincitore per formare governi che durino più a lungo e governino meglio. Ma ammesso che tale stabilità  sia raggiungibile con una riforma elettorale  – paradossalmente  avanzata dal governo più longevo della storia repubblicana – non può essere perseguita  a scapito del criterio della rappresentatività e della  libertà e dell’uguaglianza di voto degli elettori. In  un Paese che in un arco temporale di poco superiore a trent’anni, dal 1993 a oggi, ha  varato quattro riforme del sistema elettorale e si appresta ad approvare la quinta, con due delle 4 riforme poi dichiarate incostituzionali dalla Consulta, e dove  l’astensionismo raggiunge ad ogni tornata elettorale picchi più alti – alle politiche del  2022 più di un terzo degli elettori ha disertato le urne –  si intende consegnare il Paese a maggioranze elette con una percentuale che potrebbe  rispecchiare la volontà di  un quarto degli aventi diritto. E certamente non incoraggia alla partecipazione la scelta obbligata  di candidati, non solo scelti dai partiti, ma addirittura inseriti in un “listone” nazionale che non consente nemmeno di conoscere chi sarà eletto con il proprio voto. Quanto alle critiche di metodo, importanti quanto quelle di merito, va ricordato che  modificare le regole elettorali a meno di un anno dalle elezioni e con strettissimi margini  per un’espressione della Consulta sulla eventuale incostituzionalità,  rischia di piegare a strumentalizzazioni legate a sondaggi e  contingenze una materia che dovrebbe essere affrontata con equilibrio e imparzialità, lontano dalle campagne elettorali[19] Per ulteriori approfondimenti si veda:https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1516434.pdf Vai a Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali Vai a Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia. Le videointerviste di Carteinregola 4 settembre 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [1] Vedi Sezione Camera dei deputati con iter Atto Camera: 2822 BIGNAMI ed altri: “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica” (2822) https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2822 [2] Fonte: Tarli Barbieri G., (2025), La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Giuffrè. Per il testo della legge 165/2017 si veda Altalex Rosatellum: il meccanismo previsto dalla nuova legge elettorale Legge, 03/11/2017 n° 165 https://www.altalex.com/documents/news/2017/10/18/rosatellum [3] Il collegio uninominale è una suddivisione del territorio dello Stato, nel quale si elegge un solo rappresentante per un’assemblea legislativa, come il Parlamento, quindi il numero dei collegi uninominali deve essere pari al numero dei candidati da eleggere. Il collegio uninominale è lo strumento per la creazione di un sistema maggioritario cosiddetto tradizionale. Ogni partito o coalizione presenta un solo candidato per quel collegio. Vince il seggio chi ottiene un voto in più degli altri. Chi perde non ottiene alcun rappresentante per quel territorio. vedi [4] Vi sono i dubbi di legittimità dell’assegnazione dei seggi al Senato che per l’articolo 57 della Costituzione deve avvenire a livello regionale, mentre nella proposta di legge in discussione il premio, fittiziamente incardinato su liste circoscrizionali, di fatto è vinto e ripartito a livello nazionale. [5] Da Repubblica 2  9 26 Dossier di Serena Riformato [6] Vedi Legge, 03/11/2017 n° 165   Art. 1 Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati – comma 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione. [7] la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri spetta, ai sensi dell’art. 92, al Presidente della Repubblica, mentre il conferimento della fiducia spetta, ai sensi dell’art. 94, al Parlamento. si veda anche l’intervista di Carteinregola a Enrico Grosso: una legge elettorale con premio per una minoranza,  patologia della democrazia [8] In Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige non c’è la lista del premio ma l’elettore vota per il candidato dell’uninominale e contribuisce a eleggere comunque anche i candidati al premio. [9] Per le preferenze di genere si rimanda a un approfondimento specifico in lavorazione [10] Il 14 luglio 2026 la maggioranza di governo durante l’esame degli emendamenti alla Camera “è andata sotto”: l’Aula, con voto segreto, ha respinto  per un solo voto (188 contrari e 187 favorevoli) un emendamento sulle preferenze e sui capilista bloccati (vedi Sky news Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere) [11] Un emendamento depositato da tutta la coalizione al Senato prevede che sulla scheda l’elettore trovi  per ogni partito, il nome di un capolista bloccato e sotto 6 nomi prestampati, tra  cui potrà indicarne 3. Non è prevista l’alternanza di genere tra i candidati “blindati” (Da Repubblica 2  9 26 Dossier di Serena Riformato). E’ evidente che le preferenze riguarderebbero una minoranza di candidati, e la maggior parte dei candidati non capilista dei partiti medi e piccoli sarebbero esclusi. [12] Le soglie di garanzia sono quei quorum di maggioranza previsti dalla Costituzione per tutti i casi in cui i Costituenti ritennero che la decisione non possa essere presa a maggioranza semplice. La maggioranza di governo non deve avere la possibilità di scegliere da sola i cinque giudici costituzionali eletti dal Parlamento in seduta comune, o i componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Allo stesso modo non deve avere la possibilità di approvare da sola una revisione costituzionale con una maggioranza tale da impedire che su di essa possa essere chiesto dalle opposizioni un referendum confermativo. Ed infine, non dovrebbe neppure – da sola – procedere all’elezione del Presidente della Repubblica (almeno nelle prime tre votazioni). In tutti questi casi la Costituzione prevede maggioranze qualificate, pensate per “costringere” la maggioranza di governo a raggiungere il necessario compromesso con l’opposizione. Con un’alterazione così accentuata della rappresentanza, quelle soglie di garanzia rischiano di saltare. [13] L’articolo 48 della Costituzione stabilisce che il voto di ciascun cittadino deve valere come quello di ciascun altro e  quindi non si può provocare una distorsione nella rappresentanza delle singole liste, tale per cui il voto di qualcuno valga la metà dell’altro [14] Per ogni coalizione di liste è previsto il ripescaggio del  cosiddetto “miglior perdente”, ossia la prima lista per voti raccolti delle liste della coalizione che non ha raggiunto  il 3 % [15] . Il riferimento a quelle forze politiche che a dicembre 2025 avevano un gruppo parlamentare in uno dei due rami del Parlamento lascia fuori +Europa e Futuro Nazionale, i quali dovrebbero raccogliere le firme [16] La ridefinizione dei confini territoriali dei collegi per il Senato della provincia di Bolzano, è stata fatta con un emendamento e con correzioni dei confini fatte direttamente da rappresentanti della maggioranza. In passato il metodo per la revisione dei collegi si basava su una legge delega e l’affidamento a una sede tecnica, una commissione di nomina governativa, in grado di perseguire gli obiettivi definiti, operando sulla base di criteri esplicitati, di dati demografici aggiornati e con motivazioni verificabili. Nella modifica realizzata non sono stati avvicinati i collegi per consistenza demografica, ma si è ridotto il collegio di Bolzano, quello nel quale si concentra la componente italofona, spostando comuni verso gli altri collegi. “L’effetto è di rendere il collegio di Bolzano più piccolo e più omogeneamente italofono.  Questa scelta non può essere presentata come tutela delle minoranze linguistiche in senso costituzionale. Se si ragiona sul piano nazionale, la minoranza da tutelare è quella germanofona non quella italofona. Se invece si ragiona sul piano provinciale, la misura del pacchetto mira a un’equilibrata partecipazione dei gruppi linguistici in proporzione alla loro consistenza. Ma anche in questa prospettiva l’operazione compiuta appare rovesciata: invece di rendere i collegi più equilibrati, concentra ulteriormente il voto italofono in un collegio più ridotto. Il carattere selettivo emerge anche da un altro dato: non si è intervenuti sui collegi della provincia di Trento, che sono caratterizzati da squilibri demografici più rilevanti, si è intervenuto solo sulla provincia di Bolzano in una direzione politicamente molto riconoscibile” (fonte audizione seduta n. 172(ant.) del 30/07/2026 Spadacini https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/elezioni-della-camera-dei-deputati-e-del-senato-della-repubblica-2). [17] Per il Senato anziché ridisegnare quattro collegi uninominali o ripartizioni tendenzialmente equivalenti per popolazione si introduce una sola circoscrizione mondiale. Per la Camera invece di costruire otto collegi uninominali equilibrati, si riducono le ripartizioni a due grandi aree: Europa ed extra Europa; una circoscrizione mondiale per il Senato è per sua natura priva di capacità rappresentativa territoriale. Un senatore tuttavia eletto in una ripartizione unica che comprende tutto il mondo non rappresenta un territorio riconoscibile né una comunità politica estera sufficientemente individuata; anche alla Camera due maxi ripartizioni producono un rapporto molto debole tra elettori, candidati e rappresentanti. Si corregge una sperequazione reale, ma lo si fa sacrificando quasi del tutto la rappresentatività territoriale”. (fonte audizione seduta n. 172(ant.) del 30/07/2026 Spadacini https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/elezioni-della-camera-dei-deputati-e-del-senato-della-repubblica-2).). [18] Vedi The good Lobby: il voto fuorisede è nella riforma elettorale [19] Il Codice di Venezia, Codice  di buona condotta in materia elettorale è un documento di indirizzo etico-giuridico redatto dalla Commissione di Venezia (la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa) nel 2002 Fornisce linee guida rivolte ai legislatori nazionali per garantire elezioni libere eque, delle quali un punto centrale del codice riguarda il Divieto di modifiche-chiave a ridosso del voto: Le fondamenta della legge elettorale (come il sistema di scrutinio, i confini delle circoscrizioni o le regole di base) non dovrebbero essere modificate nei dodici mesi precedenti le elezioni.
September 4, 2026
carteinregola
The Good Lobby: il voto fuorisede è nella riforma elettorale
Pubblichiamo un articolo di The Good Lobby Italia che ha seguito il dibattito parlamentare sulla riforma elettorale ed è intervenuta in’audizione alla Commissione Affari Costituzionali per potare avanti una delle battaglia che combatte da tempo, quella del voto per i furoi sede. IL VOTO FUORISEDE È NELLA RIFORMA ELETTORALE COME CI SIAMO ARRIVATI, COSA ABBIAMO OTTENUTO E COSA MANCA di The Good Lobby Italia La campagna che da anni portiamo avanti insieme a Will Media e alla Rete Voto Fuorisede per ottenere finalmente in Italia il diritto di voto a distanza per tutti gli elettori fuorisede ha subìto negli ultimi mesi una forte accelerazione. Abbiamo infatti deciso di sfruttare l’opportunità della riforma elettorale proposta dalla maggioranza per introdurre in modo stabile nel nostro ordinamento il diritto di voto fuorisede.  Siamo stati auditi dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, portando le nostre proposte direttamente in Parlamento. Abbiamo promosso mobilitazioni riprese dai principali telegiornali e quotidiani nazionali. Abbiamo mantenuto un’interlocuzione costante con esponenti della maggioranza e delle opposizioni, chiedendo che la riforma elettorale non ignorasse ancora una volta milioni di cittadine e cittadini che vivono temporaneamente lontano dal loro Comune di residenza.  Il 15 luglio 2026 eravamo nei corridoi parlamentari per gli ultimi di una lunga serie di incontri che ci hanno visto in prima linea nella richiesta di inserire il voto fuorisede nella legge elettorale. Nel pomeriggio, l’emendamento sul voto fuorisede è stato approvato all’unanimità.  È un risultato per il quale abbiamo lavorato a lungo e che, oltre a segnare un punto di non ritorno visto che tutte le forze politiche hanno votato a favore, cristallizza un principio che portiamo avanti da anni: il voto fuorisede è un diritto, non una concessione.  L’emendamento istituisce presso l’ufficio elettorale di ogni Comune un elenco degli elettori fuorisede ammessi a votare nel luogo di temporaneo domicilio.  Ma chi potrà accedere concretamente a questa possibilità? Come bisognerà registrarsi? Dove si voterà e per quali consultazioni?  Analizziamo insieme il contenuto della norma, cercando di comprenderne meglio i punti di forza, i limiti e gli aspetti sui quali sarà ancora necessario intervenire. Teniamo infine ben presente che l’iter legislativo non si è ancora concluso e che, anche dopo il passaggio al Senato della legge elettorale, i ministeri competenti (in particolare il ministero dell’Interno) dovranno mettere in moto la macchina amministrativa per gestire i flussi dei votanti fuorisede. Anche su tutta questa fase dovremo vigliare e intervenire per fare in modo che il diritto sulla carta sia pienamente rispettato.  LEGENDA: SEMAFORO ROSSO: valutazione negativa / SEMAFORO VERDE: valutazione positiva /SEMAFORO GIALLO: da migliorare  1. DEFINIZIONE DEI FUORISEDE: CHI ACQUISISCE UN NUOVO DIRITTO? SEMAFORO GIALLO Nella norma si riconosce la possibilità di votare nel Comune di temporaneo domicilio alle persone che si trovano fuori dalla propria regione di residenza per motivi di studio, lavoro e cura. Per studentesse, studenti e lavoratori è richiesta una permanenza prevista di almeno nove mesi. Per le persone che ricevono assistenza sanitaria, terapie o trattamenti medici, la durata minima è invece di tre mesi. IL NOSTRO COMMENTO La nostra proposta era più ampia: avremmo preferito che la legge si rivolgesse, in generale, alle persone in mobilità, senza definire rigidamente le ragioni per cui una persona può trovarsi temporaneamente lontana dal luogo di residenza. La scelta di includere chi si sposta per studio, lavoro o cura rappresenta comunque un importante passo avanti. Si tratta delle tre principali condizioni che determinano la mobilità interna e, nel complesso, permetteranno di raggiungere la quasi totalità degli elettori fuorisede. Una categoria esclusa dalla formulazione che riteniamo debba essere immediatamente inserita è quella dei caregiver: deve poter votare a distanza non solo chi si cura, dunque, ma anche familiari e persone care che sono al loro fianco. La valutazione è dunque parzialmente positiva, perché non tutte le persone appartenenti a queste categorie saranno tutelate allo stesso modo. Come vedremo nei paragrafi successivi, l’effettiva possibilità di votare dipenderà soprattutto dalla durata della permanenza (quei nove o tre mesi citati nel testo), con conseguenze particolarmente pesanti per alcune categorie di lavoratori. 2. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI REGISTRAZIONE: QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?  SEMAFORO VERDE Studentesse, studenti, lavoratori e lavoratrici potranno chiedere entro il 31 dicembre di essere inseriti nell’elenco degli elettori fuorisede per le consultazioni che si svolgeranno nell’anno successivo. La norma introduce però anche una finestra mobile. Chi acquisisce la condizione di fuorisede dopo il 31 dicembre potrà presentare la domanda entro trenta giorni dal momento in cui soddisfa i requisiti e, in ogni caso, non oltre il 45° giorno precedente la consultazione. La domanda potrà essere presentata personalmente oppure attraverso strumenti telematici al Comune di temporaneo domicilio. Dovrà essere accompagnata da un documento di riconoscimento e dalla documentazione che dimostra la condizione di fuorisede (es. contratto di lavoro, autocertificazione di iscrizione all’università etc.). Potrà inoltre essere revocata entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione. Entro dieci giorni dal voto, il Comune di domicilio dovrà rilasciare, anche telematicamente, un’attestazione con l’indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi. IL NOSTRO COMMENTO La nostra valutazione è positiva, soprattutto grazie all’introduzione della finestra mobile fino a 45 giorni prima delle elezioni. Una riformulazione proposta e ottenuta da noi nei giorni precedenti all’introduzione dell’emendamento. Una scadenza fissata esclusivamente al 31 dicembre avrebbe rischiato di escludere tutte le persone trasferitesi nel corso dei mesi successivi. A seguito della riformulazione, il sistema di registrazione come fuorisede risulta più flessibile e inclusivo. È positiva anche la possibilità di presentare la domanda attraverso strumenti telematici e di ricevere digitalmente l’attestazione di ammissione al voto. In futuro, una volta rodata la macchina amministrativa, auspichiamo una procedura ancora più agevole e digitalizzata. Un’opportunità importante potrà arrivare anche dalla tessera elettorale digitale, introdotta dal decreto PNRR del 2026. 3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: COSA RICHIEDE LA NORMA? SEMAFORO GIALLO Per essere ammessi al voto fuorisede, studentesse, studenti e lavoratori devono essere temporaneamente domiciliati in una regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale e prevedere una permanenza di almeno nove mesi. Per le persone che si trovano fuori regione per documentati motivi di cura, il periodo minimo è invece di tre mesi, purché la data della consultazione ricada nel periodo durante il quale ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico. È importante sottolineare che la legge richiede di essere fuorisede per almeno nove mesi (o per tre mesi), e non di esserlo già da nove mesi (o da tre mesi) al momento della domanda. IL NOSTRO COMMENTO Questo è il punto più problematico dell’emendamento. Il requisito dei nove mesi rischia di escludere numerose persone che vivono una condizione di mobilità reale e prolungata, ma inferiore alla soglia prevista. Pensiamo, per esempio, ai lavoratori stagionali, alle persone impiegate nei settori della cultura e dello sport, a chi svolge un tirocinio o a chi ha un contratto di lavoro precario della durata di alcuni mesi. Si tratta di persone che possono trovarsi a centinaia di chilometri dal proprio Comune di residenza nel giorno delle elezioni, senza avere concretamente la possibilità di rientrare per votare. Eppure, se la loro permanenza prevista è di otto, sei o quattro mesi, continueranno a non poter votare nel Comune di domicilio. Il requisito rischia quindi di limitare fortemente l’impatto reale della norma proprio su alcune delle categorie più mobili e precarie del mercato del lavoro. È invece positiva la riformulazione che abbiamo chiesto e ottenuto per le persone fuorisede per motivi di cura. La riduzione da nove a tre mesi riconosce la particolare condizione di chi deve sottoporsi a terapie o trattamenti sanitari lontano dalla propria regione e rimuove un ostacolo che sarebbe stato ingiustificato. Nonostante questi miglioramenti, il semaforo resta giallo. Crediamo si possa intervenire già attraverso il prossimo decreto elezioni, aprendo una finestra specifica almeno per i lavoratori fuorisede per un periodo compreso tra tre e nove mesi, attualmente esclusi dalla disciplina. Se non si vuole inserire questa disposizione in legge elettorale perché un periodo di tre mesi è troppo breve per registrarsi a votare in un Comune per l’intero anno successivo, è quantomeno necessario che si possa rimandare formalmente al decreto elezioni, affinché una nuova finestra venga aperta non appena sia fissata la data delle elezioni. Una legge nata per avvicinare il voto alle persone non può lasciare indietro proprio chi vive le forme più instabili e discontinue di mobilità lavorativa. 4. TERRITORIALITÀ DEL VOTO: PER CHI VOTERÀ IL FUORISEDE? SEMAFORO GIALLO Gli elettori fuorisede voteranno per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio, e non per quelli del Comune di residenza. I Comuni distribuiranno gli elettori fuorisede nelle sezioni ordinarie secondo un criterio di prossimità territoriale. Di norma, il numero dei fuorisede assegnati a ciascuna sezione non potrà superare il 10% degli elettori già iscritti in quella sezione. IL NOSTRO COMMENTO La scelta del collegio di domicilio si inserisce nell’impianto complessivo immaginato dalla maggioranza e dal Governo.  L’elettore comunica di essere temporaneamente domiciliato in un luogo diverso da quello di residenza, senza essere obbligato a trasferire la residenza e senza perdere il legame con il proprio Comune di origine. Per le consultazioni che si svolgeranno durante quel periodo, sceglie volontariamente di esercitare il voto nel territorio in cui vive effettivamente.  Sono state avanzate critiche sulla coerenza di questo sistema con la territorialità della rappresentanza e con il principio di uguaglianza del voto. Si tratta di questioni giuridiche rilevanti, che dovranno essere approfondite e valutate attentamente dagli esperti di diritto costituzionale.  Ci sono però due importanti elementi positivi. Il primo è che il voto dei fuorisede non modificherà la distribuzione territoriale dei seggi parlamentari, che continuerà a essere determinata sulla base della popolazione residente. Il secondo è il limite previsto per l’assegnazione degli elettori fuorisede alle singole sezioni: di norma, non potranno superare il 10% degli elettori già iscritti, riducendo così il rischio che incidano in maniera eccessiva sull’equilibrio di uno specifico seggio.  Per noi, la soluzione ideale sarebbe stata consentire ai fuorisede di votare per le liste e i candidati del proprio collegio di residenza. Il voto nel luogo di domicilio può certamente rafforzare il legame con il territorio in cui una persona vive temporaneamente ma, allo stesso tempo, rischia di indebolire ulteriormente le regioni da cui proviene una parte consistente dei fuorisede: territori già privati di molti abitanti, che potrebbero ora perdere anche il peso elettorale di una quota rilevante della popolazione più giovane. Per questo avevamo proposto un sistema di voto presidiato anticipato e continueremo a lavorare affinché, in futuro, sia possibile votare dal luogo di domicilio per il collegio di residenza, attraverso un meccanismo sicuro che consenta di ricondurre le schede e i voti ai Comuni di origine.  Il semaforo è quindi giallo. La soluzione rende il voto concretamente esercitabile e appare coerente con la scelta volontaria del domicilio elettorale, ma presenta profili giuridici e rappresentativi che meritano ulteriori approfondimenti.  5. ELEZIONI AMMESSE: IN CHE OCCASIONE SI POTRÀ VOTARE FUORISEDE? SEMAFORO VERDE Il voto fuorisede sarà consentito per: le elezioni della Camera dei deputati; del Senato della Repubblica; dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; i referendum abrogativi previsti dall’articolo 75 della Costituzione; i referendum costituzionali previsti dall’articolo 138 della Costituzione.  IL NOSTRO COMMENTO Dopo le sperimentazioni realizzate negli ultimi anni, il voto fuorisede entra finalmente in una disciplina strutturale e non più limitata a singole consultazioni o adottata attraverso provvedimenti emergenziali.  L’inclusione delle elezioni politiche, delle elezioni europee e dei referendum nazionali permette di tutelare il diritto di voto nelle principali consultazioni che coinvolgono l’intero corpo elettorale. Rimangono escluse le elezioni regionali, comunali e gli eventuali referendum locali. Approfondiremo la possibilità di introdurre normative ad hoc anche per questo tipo di consultazioni, che necessitano di ragionamenti ulteriori sulle modalità di voto possibili. In questo caso sarà importante coinvolgere anche le Regioni che potrebbero introdurre misure specifiche.   CONCLUSIONI FINALI: IL SEMAFORO È GIALLO L’approvazione unanime dell’emendamento rappresenta un passaggio storico da un punto di vista parlamentare e politico. Per anni, alle persone fuorisede è stato chiesto di affrontare lunghi viaggi, sostenere costi elevati e organizzare il proprio lavoro o il proprio percorso di studi per poter esercitare un diritto fondamentale. In molti casi, l’alternativa concreta era semplicemente rinunciare a votare. Il testo approvato non è perfetto, ma oggi possiamo riconoscere un cambiamento fondamentale: il voto fuorisede entra nella legge elettorale e diventa parte stabile del nostro ordinamento. È il risultato della mobilitazione di migliaia di persone, del lavoro della società civile e di un dialogo istituzionale portato avanti in modo trasversale con tutte le forze politiche. Un modello di partecipazione dal basso capace di raggiungere risultati concreti. Noi continueremo a fare la nostra parte, per perfezionare questa norma in ogni suo passaggio e renderla sempre più inclusiva ed efficace. Per osservazioni e precisazioni sull’articolo di The Good Lobby Italia scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 4 settembre 2026 VAI A Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali
September 4, 2026
carteinregola
Carteinregola ha scritto al Sovrintendente Presicce a proposito dell’ex Antiquarium comunale del Celio
Aggiornamento 2 settembre 2026: abbiamo ricevuto un primo riscontro informale dalla Sovrintendenza capitolina, con la comunicazione della disponibilità a una diffusione di informazioni dettagliate sul progetto e alla sua presentazione pubblica. Qualche settimana fa è rimbalzata sulla stampa la notizia, con corredo di commenti e polemiche, dell’intervento in corso sull’Antiquarium comunale, a pochi passi dal Colosseo, uno degli ambiti più famosi del mondo, Area UNESCO. L’intervento, a cura della Sovrintendenza Capitolina, fa parte del PNRR (Piano Nazionale Di Ripresa e  Resilienza) – Caput Mundi e si intitola “Consolidamento strutturale, risanamento e restauro conservativo”[i]. In realtà il progetto, ormai in fase di ultimazione, ha inserito un nuovo volume nell’edificio ottocentesco, ricostruendo una parte crollata a fine anni ’30 in seguito ai lavori della metro B, con una struttura in vetro e acciaio. Carteinregola-ODV non intende entrare nel merito delle scelte architettoniche e stilistiche, ma ha scritto al Sovrintendente Presicce [ii] prendendo atto che tale intervento, al contrario del progetto CarME, da tempo oggetto di illustrazioni pubbliche e dibattito culturale, non è stato reso pubblico, né attraverso presentazioni ai cittadini, nè  come dibattito/convegno con gli esperti. Inoltre la progettazione di tale intervento è stata effettuata da un progettista interno  alla Sovrintendenza, mentre a nostro avviso, vista l’estrema rilevanza dell’area,  si sarebbe dovuto ricorrere a  una selezione attraverso un concorso di architettura aperto a diversi professionisti. Dato che il cantiere si avvia ormai alla conclusione, Carteinregola-ODV ha inviato al Sovrintendente la richiesta  di organizzare al più presto un’assemblea pubblica  per illustrare il progetto e i criteri architettonici che lo hanno ispirato, oltre all’insieme del progetto museale, incluso l’ordinamento e l’allestimento delle opere dell’Antiquario. E soprattutto chiedendo che il progetto e le relazioni tecnico-scientifiche fossero pubblicati sui siti istituzionali. In calce una ricostruzione della storia dell’Antiquarium di Paolo Gelsomini e il link alla registrazioen della riunione della Commissione del I Municipio, l’unico spazio dove sono state fornite informazioni più dettagliate ai cittadini (AMBM) ANTIQUARIUM COMUNALE DEL CELIO a cura di Paolo Gelsomini La storia (dal sito della Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali) Implementata in diverse fasi a partire dal 1882, l’idea di realizzare un Antiquarium Comunale sul Celio scaturì dalla necessità di trovare un luogo per conservare ed esporre i numerosi reperti che stavano venendo alla luce nel corso degli scavi per i lavori seguiti alla proclamazione di Roma Capitale. Il progetto, inizialmente di ben più ampio respiro, era costituito dal Museo Urbano e Magazzino Archeologico e venne affidato all’architetto Costantino Sneider. I lavori iniziarono con la realizzazione delle prime sei sale del Magazzino Archeologico destinate a ospitare principalmente materiale scultoreo ed epigrafico. Le sale vennero inaugurate nel 1889 e aperte agli studiosi e parzialmente al pubblico, dopodiché il progetto si interruppe fino ai primi anni del ‘900, quando la Commissione Archeologica decise di ampliare l’Antiquarium per far fronte al continuo aumento di reperti trasportati all’interno. Nel 1906 venne così inaugurata una settima sala, cui seguì una nuova interruzione dei lavori. Nel 1925, con la costituzione del Museo Mussolini, si decise di nuovo di ampliare l’inadeguato Magazzino Archeologico, affidando il progetto all’architetto Antonio Muñoz. Questa decisione tenne conto anche dell’acquisizione di nuovi settori espositivi nel Palazzo dei Conservatori, dove vennero trasferite le maggiori opere di scultura provenienti dall’Antiquarium. L’allestimento delle collezioni venne riorganizzato, riunendo i reperti in base al tipo di materiale, mantenendo intatti solo i contesti delle antichissime necropoli e i depositi votivi. Questo processo comportò la conversione dell’Antiquarium in un Museo delle arti minori. I lavori di ristrutturazione e ampliamento furono completati nel 1929. Nel 1938 Muñoz, considerando l’afflusso continuo di manufatti archeologici, decise di aggiungere tre nuovi ambienti sovrapposti sul lato orientale dell’edificio, dove in precedenza si trovava la terrazza sopraelevata. L’ampliamento fu completato nei primi mesi del 1939, ma pochi mesi dopo, i lavori per la costruzione della vicina galleria della metropolitana provocarono significativi problemi strutturali, portando il 5 dicembre dello stesso anno a una chiusura che si sarebbe rivelata definitiva. Da allora sono state prospettate varie ipotesi per recuperare l’edificio ma nessuna di queste è mai stata attuata concretamente. Nel 1929 riapre ufficialmente come vero e proprio Antiquarium ampliato, inaugurato sotto la guida del Governatore di Roma. Esponeva sculture, iscrizioni e reperti unici della Roma antica. Nel 1939 chiude a causa di gravi lesioni ai muri provocate dai lavori della vicina linea della prima metropolitana di Roma, oggi metro B. Il sito viene svuotato in parte e coperto da una fitta vegetazione per oltre ottant’anni. In questo lungo periodo crolla un’ala dell’edificio [iii] I progetti e i finanziamenti L’area del Parco che contiene l’Antiquarium rientra nei progetti di valorizzazione del Parco Archeologico del Celio. In particolare l’ex Antiquarium ha avuto un finanziamento nell’ambito dei fondi Caput Mundi (Del. G.C. 27 giugno 2022 PNRR – Missione 1, Componente C3, Investimento 4.3. “Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici. Approvazione dell’elenco degli interventi individuati dalle Strutture di Roma Capitale e dello schema di Accordo con il Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025). La dizione esatta a margine del finanziamento dell’ex Antiquarium da parte dei fondi Caput Mundi è la seguente: Intervento 29 Ex Antiquarium Comunale : Consolidamento strutturale, risanamento e restauro conservativo. Importo 10 milioni.  Soggetto attuatore: Roma Capitale.   Struttura responsabile: Sovrintendenza capitolina. Inoltre gli interventi sull’ex Antiquarium erano stati previsti nell’ambito del Progetto CArMe. Questa la dizione estrapolata dalla relazione del CArMe: Sul Colle del Celio è previsto il restauro dell’Antiquarium come centro culturale polivalente. Con il finanziamento del PNRR si realizzerà almeno il consolidamento strutturale. In seguito, si interverrà con altri finanziamenti per allestire la struttura e aprirla ai cittadini. Che cosa prevede il progetto (dal sito di Roma Capitale) L’intervento prevede il restauro e l’allestimento dell’edificio dell’Ex Antiquarium comunale al fine di recuperarlo e renderlo fruibile dalla collettività. Il progetto di restauro tiene conto innanzi tutto del fatto che l’area dell’ex Antiquarium, posta a cerniera tra Colosseo, Palatino e Circo Massimo, è naturalmente indicata a sviluppare le funzioni di polo di accoglienza e informazione dei flussi di visitatori che si affacciano all’Area Archeologica Centrale, uno tra i maggiori contesti monumentali al mondo. L’obiettivo del progetto è il recupero dell’Ex Antiquarium, l’edificio e il parco che lo circonda, infatti, accanto al ruolo di centro di orientamento, può favorire, nell’assetto organizzativo e funzionale, l’integrazione dell’Area Archeologica Centrale con la struttura urbana della città contemporanea. Un valore aggiunto è, da questo punto di vista, il tracciato tramviario che attualmente attraversa il parco, mezzo ideale ed ecocompatibile per congiungere i diversi musei collocati lungo di esso, dal Museo di Porta San Paolo fino al Museo di Villa Giulia. Altro obiettivo della valorizzazione è l’ampliamento dell’offerta culturale, con spazi espositivi e opportunità informative per i visitatori, utili alla miglior comprensione e fruizione del patrimonio archeologico, artistico e storico della città. Questo aspetto dovrà essere realizzato tenendo conto dell’opportunità offerta dal limitrofo spazio espositivo del Parco archeologico del Celio – di competenza anch’esso della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Direzione Musei – di prossima apertura, nella prospettiva di realizzare una struttura di servizi complessivamente organica e armonizzata. Il progetto prevede dunque la ristrutturazione, il restauro e l’allestimento dell’edificio e dell’area esterna verde con il fine di sviluppare un nuovo e importante polo culturale/turistico nella città. Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione dei seguenti lavori ed opere: * consolidamento strutturale e demolizione porzioni non risanabili; * risanamento e restauro conservativi; * impianti tecnologici; * interventi di efficientamento energetico; * interventi esterni con bonifica delle essenze arboree, pulizia dei rovi e selezione di essenze tipiche della macchia mediterranea e autoctone; * movimentazione di reperti; * allestimenti interni; * allestimento dell’area esterna. * Un nuovo grande volume edilizio vista Palatino Il  cantiere per gli interventi edilizi previsti nell’edificio è stato aperto a marzo 2025. Nei primi mesi del 2026 è comparso sul versante che guarda al Palatino e a via di San Gregorio un grande volume edilizio in ferro a ridosso dell’ex Antiquarium del Celio. Gradualmente il volume ha preso forma e, in mancanza di documentazioni ufficiali sul progetto stesso, è stato possibile solo percepire l’evoluzione del manufatto guardando il cantiere dalla via San Gregorio dove è stato ricostituito un fronte nord con pilastri e travi in acciaio ed ampie vetrate riflettenti, o dall’interno del Parco del Celio verso il fronte sud dove si percepiscono a fatica dietro gli involucri di cantiere interventi di restauro e di una nuova costruzione sempre in acciaio e vetro che dovrebbe contenere il vano scale. 1 SETTEMBRE 2026 (ultima modifica 2 /9/26) Per osservazioni e precisazioni scrivere : laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [i] PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’, CULTURA E TURISMO C3 – Turismo e Cultura 4.0 – i4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI LINEA DI INVESTIMENTO ID n° 29 “Ex Antiquarium Comunale – Consolidamento strutturale, risanamento e restauro conservativo [ii] La lettera OGGETTO: Richiesta pubblicazione documenti e indizione assemblea pubblica per illustrare intervento Antiquarium  Roma, 31 agosto 2026 Egr. Dott. Claudio Parisi Presicce, abbiamo seguito costantemente dall’esterno del cantiere tutte le fasi degli interventi di “consolidamento strutturale, risanamento e restauro conservativo” che ancora sono in fase di realizzazione sull’Antiquarium del Celio. Ciò è avvenuto guardando il cantiere dal Parco del Celio o da via S.Gregorio perché nessun disegno del progetto approvato è stato reso pubblico e nessuna presentazione è stata mai offerta ai cittadini, nemmeno come pubblico convegno di confronto con gli esperti degli ambiti culturali riguardanti un’opera situata in piena area archeologica centrale e inclusa nel Piano CArMe di cui è stata data ampia comunicazione.. L’ intervento in uno degli ambiti più famosi del mondo, Area UNESCO, a  nostro avviso, si sarebbe dovuto realizzare  a seguito di una selzione attraverso un concorso di architettura aperto a diversi professionisti. Mentre il cantiere si avvia alla conclusione, Le chiediamo di organizzare al più presto un’assemblea pubblica, per illustrare il progetto e i criteri architettonici che lo hanno ispirato, oltre all’insieme del progetto museale, incluso l’ordinamento e l’allestimento delle opere dell’Antiquario Chiediamo inoltre che il progetto e le relazioni tecnico-scientifiche vengano pubblicati sui siti istituzionali. [iii] Per notizie sugli interventi successivi effettuati sull’Antiquarium nel tempo con relative piante contenute nell’articolo “L’Antiquarium comunale del Celio” vai sul sito muripertutti
September 1, 2026
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Pianificazione e gestione del verde urbano a Roma, facciamo chiarezza
Foto AMBM e LF Da tempo assistiamo a un acceso  dibattito,  amplificato dai giornali e dai social,  sulla pianificazione e sulla gestione del verde urbano da parte degli uffici di Roma Capitale: molti cittadini e Comitati protestano per le modalità della cura del verde  del Comune,  soprattutto per quanto riguarda gli abbattimenti, le potature e le compensazioni arboree,  mentre  le istituzioni capitoline rispondono con annunci  e comunicati spesso scarsamente suffragati  dai dati e dai documenti. Carteinregola – ODV si occupa del verde urbano fin dai suoi esordi  nel 2012, e in tutti questi anni ha sollecitato le  Amministrazioni che si sono succedute perché anche la Capitale si dotasse di  un Regolamento del Verde e  del Paesaggio urbano, obiettivo raggiunto solo nel 2021, quando è stato finalmente approvato ed è entrato in vigore il Regolamento tuttora vigente*, realizzato dalle assessore all’ambiente della Giunta Raggi – Montanari e Fiorini –  insieme alle associazioni e ai comitati del Coordinamento del Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano, di cui faceva parte anche Carteinregola. Un risultato che ci aveva riempito di aspettative per una svolta,  non solo nella pianificazione e  gestione del verde della Capitale, ma anche nei rapporti  tra le istituzioni capitoline e i cittadini e i comitati. Una annunciata ripartenza che avrebbe potuto  riunire le forze di tutti coloro che, all’interno e all’esterno dell’Amministrazione, hanno a cuore il verde e l’ambiente  di una delle città più verdi d’Europa. Invece in questi anni più volte abbiamo dovuto sollecitare, insieme al Coordinamento del Regolamento del Verde, l’applicazione di quelle  norme faticosamente conquistate, e  in molti casi abbiamo dovuto prendere atto che molte parti del Regolamento sono rimaste solo sulla carta. Tra queste,  la trasparenza e l’informazione ai cittadini- ad oggi non abbiamo ancora ottenuto la pubblicazione delle perizie agronomiche a supporto delle decisioni degli abbattimenti- e soprattutto il varo della prevista “Consulta del Verde”, sia a  livello comunale che a livello municipale, uno spazio di dialogo e di partecipazione civica che avrebbe sicuramente diminuito, se non annullato, la crescente conflittualità sulla gestione del nostro patrimonio arboreo. Conflittualità che in questi ultimi mesi si è ulteriormente acuita, e che,  immaginiamo, diventerà – se non lo è già diventata – anche terreno di scontro elettorale, a cui si aggiunge il cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova la nostra città, con  conseguenze sempre più frequenti e sempre più disastrose sulle alberature e sull’ambiente di Roma.  La maggior parte delle proteste dei cittadini scaturiscono dagli interventi messi in atto dal Dipartimento Ambiente, per  gli  abbattimenti, che molti ritengono ingiustificati, per le  potature, spesso drastiche e fuori stagione, e per la mancata cura che ha portato alla morte prematura molte nuove alberature  messe a dimora. Carteinregola propone una riflessione di Paola Loche, Dottore in Scienze Naturali esperto in ecologia vegetale e  Consigliera del direttivo e tra i fondatori di Carteinregola, che per la nostra associazione ha seguito – è stata  una dei  protagonisti – la stesura del Regolamento del Verde. Carteinregola continuerà d approfondire i temi per far comprendere  da un lato, le ragioni dei cittadini quando lamentano inadeguatezze o inadempienze nella programmazione e gestione del verde di Roma, dall’altro per smontare tante esagerazioni, se non vere e proprie fake news, diffuse da chi non conosce sufficientemente la materia. (AMBM) CURA DEL VERDE URBANO, FACCIAMO CHIAREZZA di Paola Loche Quando si passeggia lungo i viali delle città, si tende quasi spontaneamente a considerare gli alberi come semplici elementi d’arredo urbano, accessori estetici accostati a panchine, marciapiedi e lampioni; tuttavia, la scienza botanica dimostra che ogni singolo albero è in realtà un’infrastruttura viva e complessa, operante secondo precise leggi ecofisiologiche. L’infrastruttura verde urbana svolge funzioni ecosistemiche insostituibili, tra cui la mitigazione del fenomeno dell’isola di calore, il sequestro del carbonio atmosferico, la regolazione dei flussi idrici meteoricigenerati dalle piogge e il filtraggio del particolato, una delle più insidiose cause dell’inquinamento urbano. Comprendere la biologia che governa questi organismi è il primo passo per distinguere un intervento di manutenzione efficace da pratiche dannose, superando la convinzione errata che le piante possano adattarsi passivamente a qualsiasi scelta dell’uomo. CONSEGUENZE DELLE POTATURE FUORI STAGIONE Uno dei nodi più critici nella gestione del verde è rappresentato dalla potatura, un’operazione che non ha finalità estetiche ma costituisce una vera e propria ferita all’architettura della pianta. Durante la stagione estiva, l’albero si trova nel picco della sua attività fotosintetica e le sue foglie lavorano a pieno ritmo per trasformare la luce solare in carboidrati non strutturali, come zuccheri e amido, vitali per la respirazione e la difesa dell’organismo. Eseguire potature drastiche in questo periodo priva la pianta della sua fonte primaria di nutrimento ed energia. Secondo il modello scientifico noto come CODIT (Compartmentalization Of Decay In Trees[i]), teorizzato dall’arboricoltore Alex Shigo, l’albero risponde alle lesioni attivando quattro barriere anatomiche e chimiche sequenziali per sigillare il legno ed impedire l’ingresso di funghi e patogeni. La barriera più forte, chiamata “Parete 4” o barriera di barriera, richiede un ingente dispendio di energia e sostanze fenoliche[ii] per separare il legno infetto da quello di nuova formazione. Se l’albero viene debilitato da tagli estivi drastici in presenza di caldo e siccità, non possiede le risorse metaboliche per formare questa difesa di protezione. La reazione d’emergenza della pianta sarà quindi l’emissione sregolata di nuovi germogli veloci, detti succhioni o cacciate affastellate, i quali crescono sopra ferite interne aperte. Poiché questi rami non possiedono un ancoraggio legnoso profondo nel fusto, con il passare degli anni il loro peso crescente, unito alla carie che avanza all’interno del legno non compartimentato, renderà la chioma strutturalmente instabile e altamente soggetta a cedimenti improvvisi. MESSA A DIMORA DELLE NUOVE ALBERATURE La mancata comprensione dei cicli biologici si evidenzia chiaramente anche durante la messa a dimora dei giovani alberi. Ogni specie vegetale segue ritmi fenologici regolati da temperatura e fotoperiodo[iii], e la finestra temporale ideale per il trapianto coincide con la fase di stasi vegetativa[iv] autunnale e invernale. In questo periodo dell’anno, la temperatura del suolo permette alle radici di iniziare ad adattarsi e ad esplorare il terreno, mentre l’assenza di foglie annulla la perdita d’acqua per traspirazione. Effettuare piantumazioni tardive in primavera inoltrata o in piena estate, spesso sollecitate dall’esigenza di rispettare scadenze amministrative o impegni di spesa, sottopone la giovane pianta a un elevato Deficit di Pressione di Vapore (VPD)[v] nell’aria. L’apparato radicale, ridotto al solo volume della zolla di vivaio e non ancora integrato nel suolo circostante, non riesce ad assorbire l’acqua con la velocità necessaria per soddisfare l’intensa domanda traspirativa della chioma. Si innesca così il cosiddetto “shock da trapianto”, una condizione drammatica caratterizzata da embolia nei vasi conduttori, chiusura permanente degli stomi, disidratazione dei tessuti e, in molti casi, morte prematura della pianta. In selvicoltura urbana[vi], il principio guida per garantire la resilienza ecologica[vii] e la biodiversità[viii] è la Regola 10-20-30 di Santamour (1990)[ix]. Tale criterio trova la sua applicazione ideale nella progettazione di ampi spazi verdi (es. parchi, giardini pubblici e boschi urbani) piuttosto che nelle alberature d’allineamento o nei filari stradali, laddove esigenze geometriche e gestionali richiedono spesso omogeneità. Per evitare la vulnerabilità alle fitopatie, la popolazione arborea complessiva dell’area verde non deve superare: il 10% di individui della stessa specie, il 20% dello stesso genere ed il 30% della stessa famiglia botanica. La presenza di sottoservizi stradali non deve diventare una giustificazione per la pigrizia progettuale, poiché esistono matrici di selezione basate sui tratti funzionali delle specie che consentono di individuare piante con apparati radicali idonei a spazi confinati. Allo stesso modo, quando si rende necessario l’abbattimento di un albero maturo, si determina una perdita immediata di superficie fogliare e di servizi ecosistemici che non può essere ignorata. La rimozione degli esemplari deve essere pianificata all’interno di un censimento informatizzato del verde su piattaforma GIS, prevedendo fin dalla fase progettuale la contestuale messa a dimora di nuovi alberi e verificando preventivamente lo spazio radicale disponibile. LA QUALITÀ DEL SUOLO URBANO È NECESSARIA Altrettanto determinante per la sopravvivenza della vegetazione è la qualità del suolo urbano, un ambiente spesso profondamente alterato dall’attività antropica. Le operazioni di de-paving, ossia la rimozione dell’asfalto per ripristinare la permeabilità delle superfici, rappresentano un’intenzione lodevole ma rimangono del tutto inefficaci se non accompagnate da un’adeguata bonifica pedologica. Decenni di costipamento e passaggio di carichi pesanti portano la densità apparente del terreno a superare la soglia critica di 1,5-1,6 grammi per centimetro cubo, valore oltre il quale la penetrazione meccanica delle radici è impedita. In un suolo compattato la macroporosità crolla sotto il 5%, lo scambio gassoso di ossigeno si azzera e l’acqua ristagna provocando l’asfissia ed il marciume dell’apparato radicale. Risulta quindi indispensabile intervenire con la decompattazione profonda, la somministrazione di sostanza organica e l’impiego di suoli strutturali ingegnerizzati (Structural Soils)[x]. Inoltre, durante i primi due o tre anni dalla piantumazione, il giovane albero dipende interamente dall’acqua presente nella sua zolla originaria. Consegnare parchi o nuove piantumazioni senza aver previsto un cronoprogramma di irrigazione, confidando soltanto in saltuari interventi di soccorso, impedisce il mantenimento del corretto potenziale idrico del terreno e condanna le radici capillari all’essiccamento. ALBERI E MICROCLIMA CITTADINO Sul piano del microclima cittadino, è fondamentale comprendere la profonda differenza fisica tra un albero vivo e una struttura inerte, come una pensilina o una copertura artificiale. Le strutture sintetiche offrono unicamente un ombreggiamento meccanico passivo, ostacolando i raggi solari diretti ma senza modificare la temperatura dell’aria circostante. Gli alberi, invece, funzionano come veri e propri condizionatori biologici grazie al processo di evapotraspirazione[xi]. Nel bilancio energetico della chioma, la pianta assorbe la radiazione solare netta e ne converte fino all’80% in calore latente di evaporazione, trasformando l’acqua liquida in vapore e sottraendo energia al riscaldamento dell’aria ambiente. Questo meccanismo permette a un albero sano di abbassare la temperatura circostante fino a 2-4 gradi centigradi. Attribuire nomi complessi o di ispirazione ecologica a manufatti grigi privi di componenti vegetali vive costituisce un’operazione fuorviante di greenwashing[xii], poiché nessuna struttura inerte può replicare la fisiologia di una chioma arborea. ABBATTIMENTI NECESSARI, QUALI VALUTAZIONI PREVENTIVE Gli alberi hanno un ciclo vitale naturale che l’ambiente urbano, con i suoi fattori di stress, tende inevitabilmente ad accorciare. Fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti a Roma — come bombe d’acqua, raffiche di vento e trombe d’aria — amplificano il rischio di crollo di rami o dell’intera pianta. Sebbene il “rischio zero” in natura non esista, è dovere dell’Amministrazione prevenire gli schianti e tutelare la pubblica incolumità. Attualmente, tuttavia, l’Amministrazione ricorre spesso al solo VTA (Visual Tree Assessment) speditivo: una valutazione esclusivamente visiva e superficiale che, da sola, risulta del tutto insufficiente a stabilire con certezza lo stato di salute della pianta o la reale urgenza di un abbattimento. Per superare questa criticità e prendere decisioni basate su dati scientifici inconfutabili, le più moderne tecniche agronomiche prevedono un percorso diagnostico integrato: * VTA (Visual Tree Assessment) approfondito: L’analisi visiva di primo livello per individuare difetti strutturali, anomalie di accrescimento o cavità sul tronco e sulla chioma, utilizzata come primo screen d’indagine e non come verdetto finale. * Tomografia sonica: Un’indagine non invasiva a onde acustiche che mappa la densità interna del fusto, evidenziando con precisione la presenza e l’estensione di cavità o marciumi invisibili dall’esterno. * Resistografia: Un esame micro-perforante che misura la resistenza del legno al passaggio di un ago sottilissimo, quantificando la reale tenuta meccanica delle pareti residue del tronco. * Prove di trazione controllata (Pulling test): Test biomeccanici che simulano l’azione del vento per misurare l’effettiva capacità di ancoraggio dell’apparato radicale e il rischio di ribaltamento. L’affidamento delle perizie a tecnici qualificati dotati di questa strumentazione avanzata deve tradursi in relazioni agronomiche complete e rigorose. Per garantire reale trasparenza verso la cittadinanza, tali documenti dovrebbero essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione con un congruo anticipo rispetto agli interventi — fatte salve le comprovate urgenze — consentendo a cittadini e Comitati di verificare i dati ed eventualmente affidare una controperizia a un tecnico di fiducia. SERVE UNA DIREZIONE UNICA DEL VERDE E UN CAMBIO DI PARADIGMA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO E FINANZIARIO Per coordinare la complessità di questi fattori è indispensabile superare la frammentazione amministrativa, istituendo una Direzione Unica del Verde guidata da tecnici qualificati e dotata di poteri di coordinamento vincolanti sugli altri uffici ed enti gestori delle reti. Solo così è possibile evitare che gli scavi per la fibra o i sottoservizi trancino impunemente le radici principali degli alberi maturi, imponendo l’uso di tecnologie non distruttive come lo scavo ad aria compressa (Air-Spade)[xiii] ed il radar del sottosuolo (GPR)[xiv]. Infine, l’infrastruttura verde richiede un cambio di paradigma anche sotto il profilo economico e finanziario. A differenza di un’opera in cemento che comincia a svalutarsi dal momento dell’inaugurazione, un albero aumenta il suo valore ed i suoi benefici ecologici con il passare dei decenni e con il crescere della sua chioma. Tuttavia, per garantire questo ritorno sull’investimento occorre applicare l’analisi dei costi del ciclo di vita. Utilizzare fondi di investimento straordinari per coprire unicamente i costi d’impianto iniziali (la spesa in conto capitale), senza stanziare contestualmente nei bilanci ordinari le risorse pluriennali per la spesa operativa manutentiva, come l’irrigazione costante, le potature di formazione ed il monitoraggio fitosanitario, condanna l’opera al degrado prematuro e vanifica le risorse pubbliche impiegate. I vincoli burocratici ed i regolamenti esistono ed è doveroso rispettarli, ma non possono diventare la scusa per nascondere la mancanza di pianificazione agronomica. Trattare il verde non più come un decoro marginale ma come un’infrastruttura viva, guidata da criteri scientifici rigorosi, è l’unica strada per trasformare le nostre città in luoghi sani, resilienti e capaci di offrire una reale qualità della vita per tutti i cittadini. Paola Loche Dottore in Scienze Naturali, esperto in ecologia vegetale e consigliere del direttivo di Carteinregola-ODV 1 settembre 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com (*) Vai a Regolamento del Verde Pubbblico e Privato e del Paesaggio Urbano Vedi il video della conferenza stampa : 4 anni di Regolamento del Verde – le regole non contano 14 Maggio 2025 Vedi gli articoli recenti di Paola Loche: * Salvare i Pini, proteggere la Città: quando la tecnologia sposa il verde urbano di Paola Loche Aprile 22, 2026 * Metro C e il “miracolo” degli alberi: perché i conti non tornano * I rischi dell’espianto degli alberi per i lavori della Metro C di Paola Loche Aprile 18, 2026 * Il “Regolamento del Verde” resta sulla carta: tra motoseghe e potature fuori tempo di Paola Loche Aprile 17, 2026 NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [i] Vedi wikipedia Modello CODIT https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_CODIT [ii] Le sostanze fenoliche (o composti fenolici) sono molecole organiche naturali prodotte dalle piante che contengono uno o più anelli aromatici legati a gruppi ossidrile (-OH). Vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Polifenoli [iii] Il fotoperiodo è la durata dell’esposizione alla luce e all’oscurità nel corso delle 24 ore giornaliere. Nelle piante regola i cicli vitali come la fioritura, la crescita e la caduta delle foglie. [iv] La stasi vegetativa (o riposo vegetativo) è la fase in cui una pianta rallenta o ferma completamente la sua crescita per difendersi da condizioni climatiche sfavorevoli, come il freddo invernale o la siccità estiva [v] Il  Deficit di Pressione di Vapore (VPD) è la differenza tra la pressione del vapore acqueo saturo all’interno della foglia e la pressione del vapore nell’aria circostante [vi] La selvicoltura urbana è la disciplina che applica le scienze forestali alla gestione, cura e pianificazione degli alberi e delle risorse vegetali all’interno e ai margini delle aree urbanizzate [vii] La resilienza ecologica è la capacità di un ecosistema di assorbire perturbazioni — come incendi, siccità o inondazioni — e di rigenerarsi tornando a un equilibrio dinamico senza subire danni irreversibili. https://it.wikipedia.org/wiki/Resilienza_(biologia) [viii] ISPRA cos’è la biodiversità https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/le-domande-piu-frequenti-sulla-biodiversita/cose-la-biodiversita [ix] La regola del 10-20-30 di Santamour è una linea guida per la gestione del verde urbano che serve a proteggere la biodiversità e a prevenire la diffusione di malattie tra gli alberi della città. Concepita nel 1990 dal biologo Frank Santamour, stabilisce la composizione delle piante in un’area urbana Vedi https://www.parcoitalia.it/it/about-us/faqs/ [x] I “structural soils” (suoli strutturali) sono miscele ingegnerizzate progettate per ambienti urbani, capaci di sostenere il carico di pavimentazioni, marciapiedi o strade senza subire compattamenti dannosi, lasciando al contempo lo spazio necessario per la crescita delle radici degli alberi, l’acqua e l’ossigeno https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_Soil [xi] L’evapotraspirazione è il processo combinato con cui l’acqua passa dalla superficie terrestre e dalla vegetazione all’atmosfera sotto forma di vapore, attraverso l’evaporazione dal suolo e la traspirazione delle piante https://it.wikipedia.org/wiki/Evapotraspirazione [xii] Il greenwashing è un  ecologismo di facciata,  una strategia di marketing ingannevole con cui un’azienda presenta i propri prodotti o la propria immagine come ecologici e sostenibili, pur non adottando reali pratiche rispettose dell’ambiente [xiii] Air-Spade vedi https://www.airspade.it/it/ [xiv] Il georadar o GPR (Ground Penetrating Radar) è uno strumento di indagine geofisica non invasiva e non distruttiva che utilizza onde elettromagnetiche ad alta frequenza per esplorare e mappare l’interno del terreno o di strutture
September 1, 2026
carteinregola
Una – relativa – vittoria di Carteinregola: ridimensionati i rischi per i villini storici nella modifica alla Guida per la Qualità degli interventi
Una nuova Proposta di delibera di aggiornamento della Carta per la Qualità, pur mantenendo l’inserimento della  scheda che prevede anche la demolizione e ricostruzione dei villini storici inseriti nella Carta, che la nostra associazione aveva fortemente contestato, aggiunge una precisazione che ridimensiona notevolmente i rischi per gli edifici tutelati. Carteinregola-ODV da tempo si impegna per la tutela degli edifici storici e in particolare dei cosiddetti “villini” (1), testimonianze architettoniche che fanno parte della storia e del Paesaggio romano, che una serie di leggi regionali ha messo a rischio abbattimento e ricostruzione con maggiori cubature e una diversa distribuzione degli spazi (2), rendendo molto redditizio l’investimento immobiliare nelle zone più pregiate e remunerative della città. A Roma il Piano Regolatore approvato nel 2008 ha introdotto una “Carta per la Qualità” (elaborato G1) che tutela anche molti edifici e spazi di particolare pregio che non godono di vincoli statali, sottoponendo le eventuali trasformazioni alle regole della “Guida per la Qualità degli interventi” (elaborato G2) (3). Gli edifici sono inseriti nella Carta dopo una scrupolosa istruttoria della Sovrintendenza Capitolina, e la Carta stessa è periodicamente aggiornata con nuovi inserimenti ma anche con stralci, quando gli edifici non presentano più le caratteristiche per le quali sono stati inseriti. Avevamo lanciato un allarme per alcune modifiche introdotte con la Proposta di delibera che modificava le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, che avrebbero trasformato la Carta per la Qualità in carta straccia (4). Dopo l’adozione della Delibera, l’11 dicembre 2024, il tema è diventato oggetto di un’ampia discussione e nella versione finale della delibera, approvata il 23 luglio 2026, il testo è stato modificato, anche se non è stata ripristinata la norma vigente, come chiedeva la nostra associazione(6). Una piccola vittoria, duramente contestata in Aula da un consigliere di Noi Moderati, che ci ha addirittura identificato come simbolo di  una “delle due filosofie di questa città“, in contrapposizione con le raccomandazioni di “ACER, FederLazio e tutti quelli che si occupano di queste problematiche e mestieri“,  con  la differenza tra i due pensieri/filosofie  che contrappone chi “chiede lo sviluppo in questa città” a chi [Carteinregola] “chiede invece di essere il conservatorismo puro sull’urbanistica di questa città”  Ora possiamo aggiungere un’ulteriore – sempre relativa – vittoria, su un altro rischio per i villini storici, questa volta contenuto in un’altra Proposta di Deliberazione approvata dalla Giunta il 12 marzo 2026 e che sarebbe dovuta andare al voto dell’Assemblea, a cui ci eravamo fortemente opposti (7), realizzando anche un video esplicativo per rendere il tema accessibile a tutti (in calce). La Proposta di Delibera è quella che contiene l’aggiornamento periodico della Carta per la qualità: quella approvata dalla Giunta nel marzo scorso, oltre a comprendere gli elenchi di immobili inseriti o stralciati dalla Carta, introduceva una nuova scheda nell’elaborato “G2 Guida per la Qualità degli interventi”, intitolata “Villini storici” . Come da noi illustrato nel video citato, tale inserimento prevedeva esplicitamente la possibilità di demolizione ricostruzione dei villini storici inseriti nella Carta per la Qualità, affidando a una nuova costituenda commissione l’incarico di valutare la fattibilità di tali interventi. Avevamo allora fatto notare, anche in uno scambio di opinioni con l’Assessore all’urbanistica Veloccia (8) che esisteva già una lunga istruttoria sugli edifici da inserire nella Carta per la qualità e sugli edifici da depennare, e che era già possibile demolire gli edifici che non avessero più i requisiti per cui erano stati inseriti nella Carta, semplicemente stralciandoli dopo i necessari approfondimenti della Sovrintendenza. la scheda Villini storici nella Proposta di Delibera marzo 2026 Qualche giorno fa abbiamo scaricato dal sito istituzionale del Comune una nuova Proposta di deliberazione approvata dalla Giunta il 6 agosto scorso ( 118aProposta (D.G.C. n. 73 )“Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini.” (9) e inserita all’ordine dei lavori dell’Assemblea Capitolina il 7 agosto 2026 . La nuova scheda “Villini storici” resta, con un testo pressochè identico al precedente, ma è stato inserito un nuovo trafiletto che limita in parte le potenzialità di interventi indiscriminati: “Resta inteso che gli interventi di demolizione e ricostruzione (DR) possono ritenersi ammissibili nei casi in cui sia adeguatamente dimostrata la perdita o l’alterazione dei caratteri strutturanti, architettonici e costruttivi originari del villino, tali da determinarne la sostanziale perdita di riconoscibilità sotto il profilo tipologico e storico-documentale “. Certamente, rispetto al testo della G2 vigente, dove la demolizione e ricostruzione è prevista solo per volumi frutto di superfetazioni “incoerenti con l’edificio originario o con il suo ampliamento organico” o casi similari, ipotizzarla per l’intero edificio è una pericolosa apertura oltre a, come abbiamo visto, un controsenso. Tuttavia deve essere riconosciuto che un parziale passo indietro è stato fatto, e questo ci conferma che è importante leggere e studiare “le carte” e soprattutto raccontare le potenziali conseguenze di modifiche normative di cui spesso i non addetti ai lavori non sono in grado di valutare le conseguenze. Conseguenze che in molti casi possono veramente “cambiare i connotati” alla nostra Città storica. Anna Maria Bianchi Missaglia Il video del 14 luglio 2026 Modifiche alle Norme Tecniche : villini storici a rischio – video di Carteinregola- ODV – riprese e montaggio Anna Maria Bianchi – hanno collaborato Susanna Le Pera, Giancarlo Storto, Daniela Rizzo, Clarice Marsano 28 agosto 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 28 agosto 2026 E’ pubblicata sul sito istituzionale la Delibera delle Modifiche alle NTA del PRG con gli allegati Delibera di Assemblea Capitolina 122/2026 – approvazione Variante parziale alle NTA SCARICA LA DELIBERA APPROVATA NOTE (1) vedi tra gli altri Intellettuali e associazioni ai candidati del Lazio: impegno a modificare la legge demolisci villini 28 gennaio 2023 Il video del webinar – Modifiche al Piano regolatore: quale interesse pubblico? 2 dicembre 2024 al comma 3 dell’articolo 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore  è aggiunto al testo vigente: “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. (2) vedi   * Piano Casa e legge di rigenerazione urbana- cronologia e materiali  * Urbanistica del Lazio 2023-26 cronologia e materiali * PTPR Lazio cronologia materiali vedi tra gli altri Tavoli, vincoli e paradossi. Parte una procedura per la tutela dei villini. Ma non dal Piano Paesaggistico Regionale. 4 agosto 2019 (3) La Carta per la Qualità è un elaborato gestionale del Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 e divenuto vigente con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 marzo 2008. È costituita da 34 fogli in scala 1:10.000 (allegato G1) e dalla “Guida per la Qualità degli interventi” (allegato G2). È possibile consultare gli elaborati al link www.urbanistica.comune.roma.it scarica G2. Guida per la qualità degli interventi 2008 vedi La Carta per la Qualitàvedi La Carta per la Qualità vedi il sito del Dipartimento Urbanistica Elaborato gestionale G1. “Carta per la Qualità” – II fase – Aggiornamento 2025 Modifiche PRG: il video del webinar sulla Carta per la Qualità 24 gennaio 2024 (4) Le modifiche delle NTA del PRG adottate dall’Assemblea capitolina l’11 dicembre 2024 con un maldestro inserimento, su cui Carteinregola e altre associazioni si sono immediatamente mobilitate, avevano cancellato l’eccezione prevista per gli elementi in Carta per la Qualità, rispetto agli interventi edilizi più impattanti, fino alla demolizione e ricostruzione Vedi Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia 25 marzo 2025 Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008. Vedi Adozione Modifiche NTA PRG – ART. 16 Carta per la Qualità 8 febbraio 2025 (5) La ricostruzione cronologica dell’iter si trova a questa pagina Modifiche alle NTA del PRG Ultime modifiche alle NTA, restano molti punti critici 12 luglio 2026 Modifiche NTA del PRG articoli Carta per la Qualità e Città Storica: le novità 2026 a confronto con le osservazioni di Carteinregola (6) Il 23 luglio 2026 nel corso della presentazione degli emendamenti in Assemblea Capitolina c’è stato un sorprendente attacco alla nostra associazione da parte del Consigliere e capogruppo di Noi Moderati Marco Di Stefano, che ci ha dedicato vari passaggi dei suoi interventi, arrivando a sostenere che con le controdeduzioni alle osservazioni al testo adottato nel 2024 l’assessore all’urbanistica Veloccia abbia apportato alcune modifiche per necessità di mediazione con le richieste della nostra associazione.Vedi Modifiche Norme Tecniche: il consigliere Di Stefano Vs Carteinregola in Assemblea Capitolina (7)  Decisione di Giunta del 12 marzo 2026 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini”  [SCARICATA DAL SITO ISTITUZIONALE SEZIONE ODG E PROPOSTE ASSEMBLEA CAPITOLINA] vedi Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità) 20 maggio 2026 Il 12 marzo 2026 la Giunta capitolina ha approvato la 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini” da sottoporre al voto dell’Assemblea Capitolina. All’interno dell’allegato 2 “segnalazioni d’ufficio” è inserita una nuova scheda: G2. Guida per la qualità degli interventi – “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II, che si riporta  integralmente di  seguito, nel quale, al paragrafo “Indicazioni per la conservazione e la trasformazione” sono inserite le “Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia”. Quest’ultima, come è noto, comprende anche la “demolizione e ricostruzione”, e infatti più oltre, si legge: “La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna, qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili (…)”. (8) Il 22 maggio 2026 è pervenuta anche una risposta dell’Assessore Veloccia alla nostra lettera (riportata in Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità) 20 maggio 2026 ) vedi  Villini storici a rischio: la lettera dell’Assessore Veloccia a Carteinregola (e la nostra replica)  del 25 maggio 2026 Vedi anche Modifiche al PRG cronologia materiali (9) Scarica la Proposta di deliberazione approvata dalla Giunta ( 118aProposta (D.G.C. n. 73 )
August 30, 2026
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La sentenza del TAR Toscana e la pianificazione portuale, tra norme esistenti e riforme necessarie
Il TAR Toscana si è recentemente espresso su una questione che vedeva contrapposti Comune  di Livorno e Autorità di Sistema Portuale (ASP), accogliendo il  ricorso dell’Autorità. Pietro Spirito, economista dei trasporti  e Consigliere del Direttivo di Carteinregola,  spiega le motivazioni della sentenza, “molto più equilibrata di quanto potrebbe apparire dalle prime ricostruzioni giornalistiche”. Sentenza che non espelle il Comune dalla pianificazione portuale, ma che riconosce uno spazio preciso alla pianificazione comunale delle aree di interazione porto-città, e soprattutto che  non elimina  i vincoli paesaggistici dal porto di Livorno, ma li  riconduce al procedimento proprio della pianificazione portuale. Una pronunzia che per Spirito  ha una portata che va oltre Livorno  e va messa in connessione con il processo di  riforma del sistema portuale. (immagine di repertorio in apertura tratta dal video di presentazione della piattaforma logistica Toscana realizzato il 23 11 2021*) PIANIFICAZIONE PORTUALE TRA NORME ESISTENTI E RIFORME NECESSARIE di Pietro Spirito La sentenza del TAR Toscana n. 1740 del 26 agosto 2026[i] costituisce un passaggio di particolare rilievo non solo nella storia della pianificazione del porto di Livorno, ma perché interviene sul contrasto fra istituzione comunale ed Autorità di Sistema Portuale. Questa sentenza consente di ragionare sul problema più generale di chi abbia il potere di governare territorialmente un porto e come debbano essere composte pianificazione portuale, urbanistica comunale e tutela paesaggistica. Le norme vigenti dettano una soluzione, che viene rispecchiata dalla sentenza del Tar Toscana. Le ipotesi di riforma portuale potrebbero complicare ulteriormente gli scenari, mentre la discussione sulla autonomia differenziata intorbidisce ulteriormente le acque. Ma andiamo per ordine. La questione di fondo: chi pianifica il porto? La controversia specifica nasce dalla deliberazione del Consiglio comunale di Livorno n. 146 del 28 luglio 2025[ii], con la quale il Comune aveva approvato il nuovo Piano Operativo e aggiornato il quadro conoscitivo della variante al Piano Strutturale. La disciplina comunale finiva per interessare anche aree operative portuali e retro-portuali, introducendo, fra l’altro, effetti derivanti dall’applicazione del vincolo paesaggistico della fascia costiera.Contro questa impostazione hanno proposto ricorso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la società Porta Medicea S.r.l,  Confindustria Toscana Centro e Costa, un gruppo di imprese terminaliste e concessionarie. Il punto comune delle impugnazioni era molto preciso: il Comune non avrebbe potuto esercitare una potestà urbanistica sulle aree che la legislazione statale riserva alla pianificazione portuale. Il TAR ha accolto questa impostazione. IL PERCORSO STORICO DI PIANIFICAZIONE Dobbiamo sempre avere presente che una pianificazione, in generale ed anche nei porti, non nasce come Minerva dalla testa di Giove ma è sempre il frutto di un lungo percorso e di una evoluzione storica. Per comprendere la sentenza bisogna quindi tornare al percorso di pianificazione del porto di Livorno La vicenda non nasce nel 2025. È il risultato di una storia amministrativa durata quasi vent’anni. Il vecchio Piano Regolatore Portuale di Livorno risaliva addirittura al 1953. Nel tempo erano intervenute diverse modificazioni, ma il progressivo esaurimento delle sue previsioni aveva reso necessaria una nuova pianificazione. Lo stesso Comune aveva riconosciuto che il piano vigente non era più sufficiente a garantire prospettive di sviluppo allo scalo. Nel 2009 il Comune avviò formalmente il procedimento per la variante al Piano Strutturale necessaria alla revisione del Piano Regolatore Portuale. È importante ricordare questo passaggio perché dimostra che, originariamente, Comune e Autorità Portuale non erano concepiti come poteri contrapposti, ma come soggetti chiamati a costruire congiuntamente il nuovo assetto territoriale. Il documento comunale del 2009 affermava esplicitamente che la variante urbanistica era funzionale all’adozione del nuovo PRP da parte dell’Autorità Portuale.Il procedimento proseguì con una complessa cooperazione istituzionale. Nel settembre 2013 venne aperta la Conferenza dei servizi tra Comune di Livorno, Autorità Portuale, Provincia, Regione Toscana. Il procedimento si concluse nell’ottobre 2013. Nel febbraio 2015 si tenne una nuova Conferenza dei servizi e il 12 marzo 2015 venne sottoscritto l’Accordo di pianificazione fra Comune, Provincia, Regione e Autorità Portuale. L’accordo venne quindi ratificato dai rispettivi organi istituzionali. Il Consiglio comunale approvò la variante anticipatrice al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico con deliberazione n. 52 del 13 marzo 2015[iii]. Il Consiglio regionale approvò poi il nuovo Piano Regolatore Portuale con deliberazione n. 36 del 25 marzo 2015[iv]. Questa è una data fondamentale. Il nuovo PRP di Livorno nasce quindi attraverso un processo cooperativo nel quale la pianificazione portuale e quella territoriale comunale vengono coordinate. IL MODELLO DEL 2015 E LA SVOLTA DEL 2021 Il sistema del 2015 cercava di costruire una sorta di continuità territoriale fra porto e città. Il Piano Strutturale comunale prevedeva infatti che per il porto operativo valesse la disciplina del PRP. Contemporaneamente, alcune aree di transizione fra porto e città venivano ricondotte alla pianificazione urbanistica comunale. L’articolo 7 delle norme del Piano Strutturale è particolarmente significativo: per l’ambito portuale operativo rinvia al PRP, mentre per le aree di cerniera e di transizione verso lo spazio urbano conserva uno spazio alla pianificazione comunale. Questa distinzione anticipa proprio il principio che sarebbe diventato centrale nella successiva evoluzione normativa: porto operativo ≠ area di interazione porto-città. È qui che bisogna collocare la sentenza del TAR. Il quadro normativo è infatti cambiato con il decreto-legge n. 121 del 2021[v], che ha modificato l’articolo 5 della legge n. 84/1994[vi]. La nuova disciplina attribuisce all’Autorità di Sistema Portuale la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali attraverso il PRP. Il TAR interpreta questa disposizione in termini molto netti: il Piano Regolatore Portuale è diventato «piano territoriale di rilevanza statale» e «unico strumento di pianificazione e di governo del territorio» nell’ambito di competenza dell’Autorità. La sentenza richiama inoltre la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 6 del 2023[vii] aveva già valorizzato questo nuovo assetto delle competenze. È questo il vero spartiacque. Prima del 2021 Il sistema poteva essere interpretato maggiormente in termini di: coordinamento ed intesa tra istituzioni integrazione fra pianificazione comunale e portuale. Dopo il 2021 Il sistema si orienta verso: primato della competenza portuale statale, piano regolatore portuale,=coordinamento con la pianificazione territoriale esterna al perimetro portuale. Il rapporto gerarchico-funzionale è dunque cambiato. LA QUESTIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE Il Comune di Livorno, nel nuovo Piano Operativo approvato nel 2025, ha inserito una disciplina che, secondo il TAR, si sovrapponeva a quella propria del PRP. È qui che si determina il conflitto. Il Comune sostanzialmente utilizzava il proprio strumento urbanistico per disciplinare aree che, secondo il nuovo articolo 5 della legge n. 84/1994, appartengono al perimetro della pianificazione portuale. Il TAR non considera questa una semplice illegittimità dell’atto. La qualificazione è molto più forte: difetto assoluto di attribuzione. In altri termini, secondo il Tribunale il Comune non ha semplicemente esercitato male una competenza che possedeva. Ha esercitato una competenza che non possedeva. Per questo la delibera comunale viene dichiarata nulla, limitatamente alle parti riguardanti le aree portuali e retro-portuali. Questa distinzione giuridica è estremamente importante. IL SIGNIFICATO DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA Questo atto però non significa però che il Comune venga espulso dalla pianificazione portuale. Sarebbe un errore leggere la sentenza come una vittoria assoluta dell’Autorità portuale contro il Comune. Il TAR riconosce infatti uno spazio preciso alla pianificazione comunale: le aree di interazione porto-città. Qui la competenza urbanistica comunale continua ad avere un ruolo, anche se deve essere esercitata tenendo conto del rapporto con l’Autorità portuale e, secondo la ricostruzione della sentenza, previo parere dell’Autorità. È una distinzione decisiva. Il territorio portuale non viene sottratto integralmente alla città. Viene invece introdotta una separazione funzionale fra due ambiti: quello operativo e funzionale che è definito dalla pianificazione portuale, e quello della interazione tra porto e città che resta nella regia della istituzione comunale. Per la tutela paesaggistica vale un sistema integrato Stato-Regione-AdSP attraverso gli strumenti competenti. La questione decisiva diventa quindi la delimitazione concreta del perimetro portuale. Quindi la sentenza è molto più equilibrata di quanto potrebbe apparire dalle prime ricostruzioni giornalistiche. Non è corretto dire semplicemente: «Il TAR ha eliminato i vincoli paesaggistici dal porto di Livorno». La sentenza dice qualcosa di diverso. Il TAR ha escluso che il Comune possa introdurre autonomamente, attraverso il proprio piano urbanistico, il vincolo paesaggistico sulle aree portuali di competenza dell’AdSP. Ma questo non significa che il porto sia una zona franca dal vincolo paesaggistico. Ed è probabilmente questo il passaggio più importante dell’intera decisione. Il PRP diventa il luogo della composizione fra sviluppo e paesaggio. Il TAR afferma infatti che la tutela paesaggistica dovrà essere affrontata attraverso il procedimento proprio della pianificazione portuale. Il problema nasce dal fatto che l’attuale PRP di Livorno è stato approvato nel 2015, prima dell’entrata in vigore del PIT-PPR regionale. Di conseguenza dovrà essere sottoposto ai procedimenti di conformazione o adeguamento alla pianificazione paesaggistica. Questo sposta completamente il terreno del confronto. È la sequenza dei passaggi che cambiano in base alla normativa oggi esistente. Non più: Comune → Piano Operativo → vincolo sul porto. Invece il percorso di inverte: AdSP → PRP → confronto con Regione, Ministero della Cultura e Comune → conformazione paesaggistica. È una differenza istituzionale sostanziale. Il vero problema diventa ora il nuovo PRP. Paradossalmente, la vittoria giudiziaria dell’Autorità portuale produce anche una responsabilità molto più grande. Se il PRP è davvero l’unico strumento di pianificazione del territorio portuale, allora l’AdSP non può limitarsi a difendere le proprie competenze. Deve produrre una pianificazione: territorialmente coerente, economicamente sostenibile, ambientalmente credibile, conforme alla disciplina paesaggistica, compatibile con la città, capace di governare le nuove infrastrutture,  integrata con ferrovia e rete logistica,  coerente con la transizione energetica. La stessa AdSP ha annunciato dopo la sentenza l’intenzione di adeguare il PRP al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema approvato con decreto ministeriale dell’11 luglio 2024 e di individuare, nel confronto con Regione, Comune e Ministero della Cultura, le aree caratterizzate da rilevante infrastrutturazione. La sentenza va quindi letta anche  alla luce della Darsena Europa[viii], la nuova banchina per il traffico dei contenitori. Qui emerge una questione strategica. La revisione della pianificazione portuale di Livorno non è una questione puramente amministrativa. È legata alla trasformazione dello scalo: porto storico → porto industriale e logistico integrato → piattaforma logistica regionale e nazionale. La Darsena Europa, l’ampliamento delle capacità portuali, la connessione ferroviaria, il rapporto con l’interporto di Guasticce, la logistica retroportuale e la competitività con La Spezia, Genova e gli altri scali del Tirreno settentrionale richiedono una pianificazione che non può essere costruita attraverso una sommatoria di vincoli urbanistici. Ma la soluzione opposta — un porto completamente autoreferenziale — sarebbe altrettanto sbagliata. Il vero tema è dunque: autonomia della pianificazione portuale senza separazione dalla città. LA QUESTIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE PORTUALE La controversia rivela una contraddizione della legislazione italiana. La vicenda Livorno mette in luce una contraddizione strutturale. Da una parte lo Stato ha progressivamente rafforzato le Autorità di Sistema Portuale, attribuendo loro una funzione pianificatoria di rilievo nazionale. Dall’altra, i porti continuano a essere territori fisicamente inseriti nelle città. Non esiste un porto economicamente competitivo che non produca effetti: sulla mobilità urbana, sulla viabilità, sulla ferrovia, sulla qualità dell’aria, sull’uso del waterfront, sulla residenzialità, sul mercato immobiliare, sull’ambiente, sulla sicurezza, sulla qualità urbana. La separazione giuridica delle competenze non può quindi diventare una separazione fisica e politica. Ed è proprio qui che la storia della pianificazione livornese assume particolare interesse. Nel 2013-2015 Comune, Regione, Provincia e Autorità Portuale avevano costruito un modello consensuale attraverso l’Accordo di pianificazione. Dieci anni dopo, lo stesso rapporto è arrivato davanti al giudice amministrativo. La ragione profonda è il mutamento del quadro legislativo intervenuto nel frattempo. Non è semplicemente fallita una collaborazione politica. È cambiata la distribuzione giuridica del potere di pianificazione. Questo è il punto che, a mio avviso, merita maggiore attenzione.  La sentenza del TAR Toscana va messa in connessione con il processo di  riforma del sistema portuale La pronuncia ha una portata che va oltre Livorno. Il principio stabilito dal TAR può infatti essere sintetizzato così: Il porto non è una semplice porzione del territorio comunale sottoposta al Piano Operativo del Comune. È un’infrastruttura territoriale di rilevanza nazionale dotata di uno specifico strumento di governo: il Piano Regolatore Portuale. Questo principio può avere effetti rilevanti anche su tutti i principali porti nazionali del nostro Paese. Naturalmente, ogni controversia dovrà essere valutata alla luce del proprio perimetro portuale e degli strumenti di pianificazione concretamente vigenti. Si tratta dunque di una sentenza importante, ma non di una vittoria senza condizioni di una linea che cancella le responsabilità delle istituzioni comunali nel processo di pianificazione dei sistemi portuali. La sentenza appare condivisibile nella sua impostazione fondamentale. La pianificazione portuale non può essere sottoposta a una doppia sovranità urbanistica. Se il legislatore ha deciso che il PRP è l’unico strumento di pianificazione e governo del territorio all’interno del perimetro portuale, il Comune non può riappropriarsi indirettamente di quella competenza attraverso il proprio Piano Operativo. Ci sarebbe da chiedersi ovviamente se la scelta del legislatore è stata corretta ma questo non lo potevano fare i magistrati amministrativi, chiamati ad applicare le norme esistenti. Ma sarebbe altrettanto sbagliato trasformare questo principio in una sorta di immunità urbanistica, ambientale e paesaggistica del porto. La stessa sentenza lo esclude. La questione paesaggistica deve essere affrontata attraverso il PRP e i procedimenti di conformazione previsti dall’ordinamento. Quindi: autonomia pianificatoria non significa deregulation. La vera sfida per Livorno La sentenza chiude una controversia, ma ne apre una molto più importante. Adesso bisogna costruire il nuovo equilibrio istituzionale del porto. A mio giudizio il modello dovrebbe essere: lo Stato definisce gli interessi nazionali, le infrastrutture strategiche e la tutela dei beni culturali e paesaggistici. La Regione garantisce coerenza territoriale, ambientale e infrastrutturale. Le AdSP assumono la responsabilità della pianificazione del porto e del sistema retro-portuale. Il Comune governa la città e soprattutto l’interfaccia porto-città. Le Imprese partecipano alla costruzione delle condizioni economiche e infrastrutturali dello sviluppo, senza sostituirsi al potere pubblico. Il punto fondamentale è quindi non tornare al conflitto di competenze che ha prodotto la controversia giudiziaria. Pietro Spirito 30 agosto 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com (*) Vai al Video su Youtube NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [i]  Sentenza  Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) pubblicata 26/08/2026 n. 01740/2026 Vedi sul sito della Giustizia Amministrativa https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=202503018&nomeFile=202601740_01.xml&subDir=Provvedimenti [ii] La deliberazione del Consiglio comunale di Livorno n. 146 del 28 luglio 2025 ha approvato il Piano Operativo comunale e l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale.  Vai alla pagina dels ito del Comuen di Livorno con la Delibera e gli allegati https://livorno.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-sa/-/papca/display/854865?p_p_state=maximized [iii] La deliberazione del Consiglio Comunale di Livorno n. 52 del 13 marzo 2015 ha approvato la Variante Anticipatrice al Piano Strutturale e la contestuale variante al Regolamento Urbanistico per la revisione e la definizione del Piano Regolatore del Porto (PRP) di Livorno > ai alla pagina sul sito del Comune di Livorno con la variante https://territorio.comune.livorno.it/urbanistica-territorio/urbanistica/provvedimenti-urbanistici-approvati/anni-2015-2016-2017-2018/variante-anticipatrice-revisione-piano-regolatore-porto-livorno/variante-anticipatrice-approvazione [iv] Consiglio Regione Toscana Deliberazione n. 36 del 25 marzo 2015 https://share.google/d3qZQEkNr4dSHe2mU [v] Decreto-legge n. 121 del 2021 DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121  Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza ((delle ferrovie e)) delle infrastrutture stradali e autostradali. (21G00133) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) . (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 15/10/2025) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;121 [vi] Legge del 28/01/1994 n. 84 Riordino della legislazione in materia portuale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04/02/1994 – supplemento ordinario S.O. n. 21. https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B9E4AB1BD-7C13-4027-B083-0FB9B6892146%7D [vii] La Sentenza n. 6 del 2023 della Corte Costituzionale (depositata il 26 gennaio 2023) ha giudicato sulle competenze tra Stato e Regioni in materia di porti civili e pianificazione portuale Sentenza  6/2023 (ECLI:IT:COST:2023:6) Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente: SCIARRA – Redattore:  PATRONI GRIFFI Udienza Pubblica del 18/10/2022;    Decisione  del 10/11/2022 Deposito de˙l 26/01/2023;    Pubblicazione in G. U. 01/02/2023 n.5 Norme impugnate:  Art. 4, c. 1° septies, lett. a), b), c) ed e), 1° octies e 1° novies, del decreto-legge 10/09/2021, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 09/11/2021, n. 156. Massime:  45274 45275 45276 45277 45278 45279 45280 45281 45282 45283 45284 45285 45286 45287 45288 45289 45290 45291 45292 45293 45294 45295 45296 45297 45298 45299 45300 45301 45404 Atti decisi: ric. 3 e 4/2022 Vai alla sentenza [viii] vedi Darsena Europa, attracco al futuro
August 30, 2026
carteinregola
Carteinregola aderisce all’appello contro il DDL antisemitismo basato sulla definizione IHRA
Il 9 settembre andrà in discussione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera il Disegno di legge n. 1004 “Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo” che vuole introdurre nella legge italiana la definizione IHRA (International Holocaust Remebrance Alliance) (1), la quale, in ben 7 degli 11 esempi esplicativi citati di presunti atti di antisemitismo, tende a sovrapporre le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita. Il ddl o si propone il paradossale obiettivo di trasformare in legge una definizione come quella dell’IHRA che invece nasce come giuridicamente non vincolante. Si tratterebbe dunque di una nuova, anomala, norma che amplierebbe, forzatamente, il concetto di antisemitismo, snaturandolo e trasformandolo in uno strumento per la repressione del dissenso politico e della documentazione dei crimini commessi dal governo israeliano e per colpire il diritto di critica, incentivando forme di autocensura letali per la nostra democrazia. Carteinregola aderisce all’appello e alla manifestazione promossi dalla Rete #NoBavaglio e sottoscritto da decine di realtà, tra le quali Amnesty International Italia, Arci, Articolo 21, ANPI Roma, Assopace Palestina,  CGIL Roma e Lazio, FLC-CGIL e molti altri. Vai alla pagina del Senato con l’iter e i materiali del Disegno di legge n. 1004 scarica: * Testo DDL 1004 ( PDF) * Relazione 1004, 1575, 1627, 1722, 1757, 1762 e 1765-A ( PDF) * Testo approvato 1004 (Bozza provvisoria) ( PDF) * Fascicolo emendamenti n. 1 ( PDF) APPELLO CONTRO IL DDL ANTISEMITISMO BASATO SULLA DEFINIZIONE IHRA : IL 9/09 RIPRENDE LA DISCUSSIONE ALLA CAMERA IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (note di Carteinregola) PRESIDIO-MARATONA DAVANTI A MONTECITORIO PER CHIEDERE LO STOP DELLA NORMA LIBERTICIDA Il ddl Antisemitismo, in discussione il 9 settembre in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, vuole introdurre nella legge italiana la definizione IHRA (International Holocaust Remebrance Alliance) (1), la quale, in ben 7 degli 11 esempi esplicativi citati di presunti atti di antisemitismo, tende a sovrapporre le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita. Questo significherebbe tacciare di odio razziale la denuncia delle politiche coloniali, delle violazioni dei diritti umani e del genocidio del popolo palestinese – denunciato anche dall’Onu circa un anno fa – della pulizia etnica e dell’apartheid. Opporsi al DDL significa prendere sul serio l’antisemitismo e il suo riemergere nel presente in varie forme, anche violente, e credere che sia necessario contrastarlo con strumenti di lotta e solidarietà efficaci, proteggendo al contempo lo spazio per la legittima e necessaria critica a Israele e alle sue politiche. Il ddl Antisemitismo si propone il paradossale obiettivo di trasformare in legge una definizione come quella dell’IHRA che invece nasce come giuridicamente non vincolante. Si tratterebbe dunque di una nuova, anomala, norma che amplierebbe, forzatamente, il concetto di antisemitismo, snaturandolo e trasformandolo in uno strumento per la repressione del dissenso politico e della documentazione dei crimini commessi dal governo israeliano e per colpire il diritto di critica, incentivando forme di autocensura letali per la nostra democrazia. L’Italia sarebbe quindi il primo Paese in Europa, assieme alla Romania, ad assumere interamente la definizione IHRA con un’apposita legge dello Stato. A questi si aggiungono, tra i primi ad averla adottata in Europa ma con provvedimenti non vincolanti, Austria (tramite delibera del Consiglio dei Ministri) e Regno Unito (dichiarazione politica del Primo Ministro e dichiarazione scritta ministeriale). Si costruisce così un quadro che legittima misure sempre più repressive che minaccia direttamente le organizzazioni e ong impegnate nella denuncia della violazione dei diritti umani, le associazioni, i movimenti che lottano per l’autodeterminazione del popolo palestinese e in generale tutte/i le/gli attiviste/i, militanti, cittadine/i, studentesse e studenti e tutti i movimenti per la Palestina e le campagne di boicottaggio come BDS, che in questi mesi a milioni sono scese/i in piazza e si sono mobilitate/i e si mobilitano sempre più in difesa dei diritti umani, civili e politici in Palestina e della libertà di espressione, diritto di critica e la libera informazione. Il ddl Antisemitismo mette a rischio insegnanti, docenti universitari, ricercatori, giornalisti, operatori culturali e artisti, associazioni sportive e atleti, che potrebbero essere accusati di antisemitismo semplicemente per analizzare, raccontare o denunciare le politiche israeliane e il genocidio in corso o per azioni non violente di boicottaggio di Israele. La definizione IHRA inclusa nelle “Linee guida sul contrasto all’antisemitismo nella scuola” sta già esercitando forti pressioni contro insegnanti e docenti universitari che hanno subito provvedimenti e accuse di antisemitismo. Colpisce anche quei gruppi ebraici e internazionali che, proprio partendo dalla memoria dell’antisemitismo e dell’Olocausto, si oppongono apertamente al genocidio del popolo palestinese, alle politiche di apartheid (definite tali dalla Corte internazionale di giustizia) e alle politiche del governo Netanyahu. In netto contrasto con questa deriva, come già approvato dall’Ordine dei Giornalisti, si può e si deve scegliere di abbandonare la definizione IHRA e adottare la Dichiarazione di Gerusalemme (2), che non vuole essere definizione vincolante dal punto di vista giuridico, ma uno strumento per identificare, monitorare e combattere l’antisemitismo attraverso una serie di linee guida, legando  la lotta all’antisemitismo alla protezione dei diritti umani e alla libertà di critica. Serve una mobilitazione nazionale per fermare una norma che confonde deliberatamente critica politica e discriminazione, e per far rispettare le leggi già esistenti in modo  che combattano davvero ogni forma di razzismo senza diventare un bavaglio contro chi denuncia il genocidio e le politiche disumane del governo israeliano. CHIAMIAMO IL MONDO DELLA CULTURA, SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA, INFORMAZIONE, ARTE, SPORT, TUTTE LE REALTÀ SOCIALI, CULTURALI, SINDACALI, POLITICHE DAVVERO DEMOCRATICHE A FARE FRONTE COMUNE Per una normativa che: difenda la memoria della Shoah senza trasformarla in arma politica; protegga davvero le persone ebree da ogni forma di odio; impedisca che l’antisemitismo venga manipolato per giustificare l’oppressione di un altro popolo e mettere in campo forme di repressione e derive autoritarie; garantisca che la lotta al razzismo sia una lotta unica, indivisibile, senza gerarchie né eccezioni. A tal fine è bene ricordare che gli strumenti normativi per prevenire e punire i crimini d’odio di diversa estrazione già ci sono, quali ad esempio la Legge Mancino (legge 25 giugno 1993, n. 205): sarebbe sufficiente garantirne la piena applicazione, senza il bisogno di evocare, strumentalmente, ulteriori norme, per di più liberticide come appunto quelle previste dal Ddl Antisemitismo. SERVE UNA PRESA DI POSIZIONE PUBBLICA Una maratona di interventi davanti a Montecitorio il 9 settembre 2026, giorno in cui è prevista la votazione del ddl in Commissione Affari Costituzionali della Camera. Una pressione sul Parlamento per fermare una legge che minaccia la democrazia e la libertà di parola. 29 agosto 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com IN CALCE l’lelenco delle ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI (In aggiornamento) NOTE (1) La definizione IHRA (International Holocaust Remebrance Alliance) vedi Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/International_Holocaust_Remembrance_Alliance (2) La Dichiarazione di Gerusalemme sull’Antisemitismo (da assopacepalestina 1 Aprile 2021) ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI (in aggiornamento) ADIF(Associazione Diritti e Frontiere) Agorà  Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese Alkemia aps Artists for Gaza ANPI Roma ANPI sezione Don Pappagallo Rioni Esquilino, Monti, Celio (Roma) ANPI Milano Stadera Gratosoglio Amnesty International Italia Arci Arci Roma Articolo 21 Artisti #NoBavaglio  Associazione Inclusiv3 APS ETS Associazione I.t.a.c.a. Associazione culturale Liguria-Palestina Associazione Memorie & Progetti di Pieve Ligure Assopace Palestina  Associazione Stampa Romana Attac Italia AVS – Alleanza Verdi e Sinistra BDS Italia  Campagna “Ponti e non muri” Pax Christi Italia Carovane Migranti  CarteinRegola Catanesi solidali col popolo palestinese Catania NoFrontex  CdR La Repubblica  Centro Studi Sereno Regis (Torino) CNADU – Camera Nazionale Avvocati dei Diritti Umani Cobas Roma Cobas Scuola Terni Comitato di solidarietà con la Palestina in terzo Comitato Monteverde per la Pace Comitato un Aiuto per la Palestina  Comitato Pace Alto Canavese Comitato per la Palestina di Pordenone Confederazione Cobas Firenze Confederazione Cobas Umbria ControCorrente Lazio Coordinamento Scuole per la Palestina – Pistoia Coordinamento per l’Unità dei Comunisti  Coordinamento CNR contro la guerra CRED (Centro di Ricerca ed Elaborazione e per la Democrazia) CRS (Centro per la Riforma dello Stato) CGIL Roma e Lazio FLC-CGIL Cambiare Rotta Disability Pride Network  Disarma EPR4Palestine (Enti Pubblici di Ricerca per la Palestina) FNSI – Federazione Stampa Italiana  Fondazione Pangea Forum Pace e disarmo Sinistra italiana Lazio Gaza Last Day – Ultimo giorno di Gaza Giovani Democratici Roma Giuristi Democratici Global Sumud Flotilla Global Sumud Flotilla – Lazio Gruppo Pensionati Vanchiglietta APS (Torino) IOCISTO-illustrAZIONI Kairos Kritica La carovana dei pacifici La Scuola per la Palestina L3A (Laboratorio Ebraico Antirazzista) Libere Cittadine per la Palestina Mai indifferenti – voci ebraiche per la pace Mamme Narranti MoveOn Movimento Giustizia e Pace in Medio Oriente Movimento Omosessuale Sardo ODV Movimento Studenti Palestinesi Newrg (New Weapons Research Group) Genova Network Giovani M5S Operatori dell’Informazione per Gaza OSA Osservatorio contro la Militarizzazione nelle scuole Parliamo di Socialismo PCI – Partito Comunista Italiano Partito della Rifondazione Comunista Per non dimenticare – OdV Potere al Popolo Pressenza – Agenzia stampa per la Pace e la Nonviolenza Presidio Palestina Montecitorio  Procida per una Palestina libera Radio Bullets Rete della Conoscenza Roma Rete #digiunogaza Rete del Dissenso Rete Giornalisti per la Costituzione  Rete Italiana Pace e Disarmo  Rete Italia-Palestina gemellaggi scuole  Rete #NoBavaglio Rete NoWar Rete dei Numeri Pari Rete Pistoia Palestiina Rete Radiè Resch Rete dei Preti contro il genocidio Rete RUP – Ricerca e Università per la Palestina Roma sa da che parte stare Roma Tre Etica Rossosispera Associazione Culturale Sanitari per Gaza Roma Saptejah (Associazione Culturale)  Scuola per la Pace Torino e Piemonte Sinistra Anticapitalista  Sinistra Anticapitalista Roma Sinistra Italiana Roma e Provincia Stop Rearm Italia Tetes de Bois Tikkun – Diaspora Ebraica Decoloniale Transform Italia Uds Roma UISP Un’altra idea di mondo Un Ponte Per Unione degli universitari  Unione Sindacale di Base Valsesia per la Palestina Venice4Palestine Voci per la Palestina 100 porti 100 città Torino – GL in supporto alla Freedom Flotilla Italia
August 29, 2026
carteinregola
Stadio Flaminio: pubblicati pareri e osservazioni al progetto della Lazio, ma non gli elaborati del progetto
(DUE PESI E DUE MISURE RISPETTO A QUANTO FATTO PER LO STADIO DELLA ROMA A PIETRALATA)   Al contrario dello Studio di fattibilità dello Stadio della A.S. Roma a Pietralata, reso pubblico sul sito comunale un mese prima della chiusura della Conferenza dei servizi preliminare, quello della S.S. Lazio per lo Stadio Flaminio, nonostante la conclusione della CdS, il 13 agosto scorso, non è disponibile. Infatti sul sito di Roma Capitale sono stati pubblicati solo atti, osservazioni e pareri degli uffici e dei cittadini. Persino l’ “Elenco degli elaborati”, unico elemento del progetto presentato dal privato scaricabile dal sito, reca in copertina un minaccioso: “© Copyright – All Rights reserved. Il presente elaborato è tutelato dalle leggi d’autore relative norme altresì vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta da parte della SS Lazio“. Noi pubblichiamo il Verbale conclusivo della CdS del Comune di Roma e l’elenco degli elaborati ivi compreso. Il 25 agosto 15 associazioni e comitati hanno inviato una lettera al Sindaco, all’Assessore Onorato, al Dipartimento Sport e alle istituzioni coinvolte chiedendone la tempstiva pubblicazione sul sito istituzionale. Si è conclusa la Conferenza di Servizi Preliminare sul progetto denominato “di recupero e valorizzazione” dello Stadio Flaminio presentato dalla S.S. Lazio. La Conferenza sullo studio di fattibilità dell’impianto di proprietà del Comune di Roma era stata indetta dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda il 25 maggio 2026 (1) . In una pagina del sito istituzionale del Comune è stato ora pubblicato il verbale conclusivo del 13.agosto 2026 insieme a una serie di documenti  che comprendono i pareri rilasciati dagli enti partecipanti e le osservazioni inviate da vari soggetti. Tuttava non è stato pubblicato lo Studio di fattibilità con gli elaborati del progetto sottoposto alla CdS, presenti sul sito solo come titoli in un lungo elenco scaricabile in pdf che riportiamo in calce. Non è quindi possibile per i cittadini visionare il progetto e rendersi conto di quanto si sta apparecchiando. Eppure in occasione della Conferenza dei Servizi preliminare per il progetto della AS Roma a Pietralata, iniziata nel novembre 2022, la nostra associazione aveva chiesto al Comune la pubblicazione dello Studio di fattibilità, che il 15 dicembre successivo era stato reso disponibile sul sito di Roma Capitale, un mese prima della conclusione della Conferenza dei Servizi (2). Per il progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle l’Amministrazione di Ignazio Marino aveva addirittura allestito, un mese prima dell’inizio della Cds preliminare, una esposizione alla Casa della Città, mettendo a disposizione del pubblico una serie di tablet su cui era possibile consultare gli elaborati del progetto (3). Vai alla sezione dedicata del sito di Roma Capitale alla CdS preliminare relativa al progetto della S.S.Lazio Va ricordato che mentre lo Studio di Fattibilità dello Stadio di Pietralata, sul quale Carteinregola peraltro aveva sollevato numerose critiche con un approfondito dossier (4), fa parte di un iter guidato dal Dipartimento Urbanistica e quindi di competenza dell’Assessore all’Urbanistica Veloccia, in questo caso la titolarità della procedura è del Dipartimento Sport, Grandi eventi e Turismo, guidato dall’Assessore Onorato. Eppure la trasparenza e l’informazione ai cittadini dovrebbe essere uguale e garantita a prescindere, ed anzi essere una cifra che caratterizza ogni articolazione di un’Amministrazione che si definisce democratica. Il 1 giugno scorso Carteinregola aveva scritto al Sindaco e al Dipartimento Sport e a tutti gli enti coinvolti per chiedere la tempestiva pubblicazione dello Studio di fattibilità e l’avvio di un confronto democratico con la cittadinanza, “in particolare con gli abitanti dei quartieri limitrofi, sui quali ricadranno i più pesanti impatti della eventuale approvazione del progetto“, sollecitando ancora una volta Comune e Municipio a indire un’assemblea pubblica sul territorio interessato. Ciò non è – ancora – avvenuto. E preoccupa la corsa alla semplificazione e accelerazione normativa per “tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali” in atto da anni, che supera sempre nuovi limiti per favorire la “riqualificazione” di stadi e strutture sportive pubbliche (5) a cui si aggiunge un profluvio di poteri speciali – nell’aprile 2026 è diventata esecutiva la nomina dell’Ing. Massimo Sessa come Commissario straordinario per la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del torneo di calcio Euro 2032– che possono derogare a norme e accorciare procedure per trasformazioni anche di un patrimonio pubblico storico e per destinazioni con forti impatti sui territori. Commissariamento che non dovrebbe riguardare progetti per lo Stadio Flaminio, ma che attesta come trasformazioni urbane che meriterebbero valutazioni senza urgenze e soprattutto il coinvolgimento dei cittadini e delle realtà civiche dei territori, siano vieppiù calate dall’alto senza alcun dibattito con la città, riducendo la partecipazione, nel migliore dei casi, a mero adempimento formale (6) Carteinregola ha ottenuto, tramite accesso agli atti, gli elaborati dello Studio di fattibilità, e sta lavorando a una riflessione, in particolare rispetto alle criticità di cui si è occupata finora, quali la sostenibilità per gli abitanti, soprattutto dal punto di vista della mobilità e dei parcheggi, e la tutela dello straordinario bene culturale e architettonico qual’è lo Stadio Flaminio dei Nervi. Su questo fronte abbiamo pubblicato e commentato il parere della Soprintendenza su un progetto che prevede di nascondere alla vista l’opera dei Nervi con la costruzione di un anello sovrapposto per raddoppiare gli spalti e aumentare il numero degli spettatori fino a oltre 50.000 (e di inserire decine di pali di sostegno infissi in un terreno già oggetto di scoperte archeologiche). > Vai all’articolo Stadio Flaminio, il parere della Soprintendenza sul progetto, > una bocciatura? con il testo del parere della Sopruntendenza nell’ambito della > CdS preliminare Il 25 agosto 18  associazioni, Carteinregola – ODV, Associazione Bianchi Bandinelli, Comitato Cento Docenti Università di Roma, CILD Centro di Iniziativa per la Legalità Democratica, do.co.mo.mo. Italia, Federsupporter, Fondazione Pierluigi Nervi Project, IICA Istituto internazionale per il consumo e l’ambiente, Italia Nostra Roma, Fondazione Openpolis, Fondazione Piccolo America, Associazione Roma Ricerca Roma, Comitato Stadio Flaminio,  Salviamo il Paesaggio Roma e Lazio,  Seniores Italia Lazio ODV, The Good Lobby, VAS Verdi Ambiente Società, WWF Roma e Area Metropolitana,  hanno scritto al Sindaco,  all’Assessore Alessandro Onorato, al Dipartimento Sport, Grandi eventi e Turismo, a capo della procedura in corso e a tutte le istituzioni capitoline e municipali coinvolte, chiedendo ancora una volta la pubblicazione degli elaborati e un dibattito con i cittadini del Flaminio e della città prima di proseguire l’iter e di conferire l’eventuale pubblico interesse della proposta. > Vai alla pagina con la trascrizione del verbale di conclusione della CdS > preliminare e l’elenco degli elaborati del progetto della S.S. Lazio Post scriptum: Nel Verbale di conclusione della CdS, che riporta i pareri pervenuti entro i termini prestabiliti del giorno 10.08.2026 da parte degli Enti e Amministrazioni, si prende atto “che alcuni dei pareri richiesti non sono pervenuti entro il termine perentorio stabilito” e che “pertanto il mancato riscontro equivale, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, ad assenso senza condizioni“. Tra le osservazioni ricevute dalle Amministrazioni invitate a rilasciare un parere (7) non si trovano citazioni dei pareri di: Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando VV.F di Roma, ARPA LAZIO, Dipartimento Attività Culturali, Municipio Roma II – Direzione, Atac S.p.A STADIO FLAMINIO CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE – I MATERIALI PUBBLICATI SUL SITO COMUNALE * Indizione Conferenza dei Servizi preliminare QA/44515 del 25/05/2026  * Verbale Conferenza dei Servizi preliminare QA/74474 del 13/08/2026  * Allegati Verbale: * Atti * Richiesta integrazioni * Pareri * Osservazioni * Elenco elaborati complessivo (link al sito di Roma capitale) > Vai al verbale della conferenza dei servizi preliminare con l’elenco elaborati vedi anche Stadio Flaminio – II Municipio cronologia materiali Roma Today 27 agosto 2026 Stadio Flaminio, decine di associazioni incalzano il Campidoglio: “Vogliamo vedere il progetto di Lotito” – A differenza di quanto avvenuto con i progetti legati alla realizzazione dello stadio di Tor di Valle prima e Pietralata poi, la fine della conferenza dei servizi non ha coinciso con la pubblicazione del cosiddetto studio di fattibilità. I cittadini chiedono di vederlo e di leggere le osservazioni prodotte dagli enti Di Fabio Grilli 23 AGOSTO 2026 (ultima modifica 27 agosto 2026) Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (1) (vai al comunicato sul dal sito di Roma Capitaledel 14 agosto 2026) Stadio Flaminio: Conclusione della Conferenza di Servizi Preliminare – Pubblicazione del Verbale conclusivo La Conferenza dei servizi preliminare, indetta dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda in data 25.05.2026, con prot. QA/44515 ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 13 D.L.76/2020 e ss.mm.ii per l’acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all’approvazione della “Proposta di finanza di progetto ex art. 4 D.Lgs. n. 38/2021 intervento di recupero funzionale, valorizzazione ed ampliamento dell’Impianto sportivo capitolino sito in Viale Tiziano denominato Stadio Flaminio, MUN II (SIS 2-14)”, si è conclusa con la pubblicazione del verbale conclusivo, prot. QA/74474 del 13.08.2026.  La documentazione completa e tutti gli atti del procedimento sono consultabili nella pagina Web dedicata. Allegati:Verbale Conferenza dei Servizi preliminare QA/74474 del 13/08/2026  Allegati Verbale: * Atti * Richiesta integrazioni * Pareri * Osservazioni * Elenco elaborati complessivo (2) Le date dell’iter dello Stadio della Roma a Pietralata: 4 novembre 2022 comincia la conferenza dei servizi preliminare sullo studio di fattibilità. (> vedi  Il romanista 5 novembre 2022 Nuovo stadio, ieri la Conferenza dei Servizi Preliminari: i dettagli Una seduta in cui la Roma è stata chiamata ad illustrare lo studio di fattibilità presentato lo scorso mese. L’assessore Veloccia: “Un progetto che guarda al futuro”  24 novembre 2022 Carteinregola scrive al Sindaco Gualtieri, all’Assessore all’urbanistica Veloccia, ai Presidenti delle Commissioni urbanistica e trasparenza, alle consigliere e ai consiglieri capitolini, nonchè a Presidente, Giunta e Consiglio del IV Municipio, chiedendo la pubblicazione dello studio di fattibilità dello Stadio prima che l’Assemblea Capitolina approvi l’interesse pubblico del progetto. (> vedi Stadio della Roma, chiediamo un’operazione trasparenza) 14 dicembre 2022: il Dipartimento Urbanistica risponde alla lettera di Carteinregola con la richiesta di pubblicazione dello Studio di fattibilità, comunicando che: “… la documentazione posta all’esame della conferenza dei servizi sarà a breve resa disponibile in pubblica visione sul sito di Roma Capitale” evidenziando inoltre “che il progetto di fattibilità oggetto della conferenza di servizi…, da realizzarsi sulle aree pubbliche secondo le previsioni, in quanto compatibili del codice dei contratti pubblici in tema di finanza di progetto – Dlgs 50/2016 – sarà oggetto del previsto processo in tema di trasparenza e partecipazione di quell’articolo 22 del codice… e che detta fase verrà garantita la massima informazione partecipazione confronto pubblico sulle soluzioni i principi progettuali previsti interventi ” scarica la risposta del Dipartimento 15 dicembre 2022 Sul sito del Dipartimento urbanistica è pubblicato lo Studio di fattibilità e successive integrazioni (> vai alla pagina su Carteinregola) 17 gennaio 2023  Si conclude la conferenza dei servizi preliminare; la determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica formalizza : di prendere atto delle determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi preliminare espresse, nei pareri allegati al Verbale conclusivo della stessa; di formalizzare, la conclusione della Conferenza di Servizi preliminare“ con esito positivo subordinatamente al verificarsi di tutte le prescrizioni/condizioni – necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto 19 gennaio 2023 sul sito del Dipartimento Urbanistica sono pubblicati i pareri e i documenti della Conferenza.  (3) Vedi Stadio della Roma a Tor di Valle  (IX Municipio) STADIO DELLA ROMA CRONOLOGIA E MATERIALI (4) vedi il Dossier di Carteinregola Stadio della Roma a Pietralata: la delibera deve contenere tutte le prescrizioni necessarie – con le osservazioni su progetto, verde, mobilità e parcheggi, indagini archeologiche (> vai al dossier) (5) il Decreto legislativo n. 38/2021, ancora modificato il 23 aprile 2026 , prevede che “ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica“,” si possa prevedere” la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale” e anche “il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell’impianto in tutti i giorni della settimana“. Inoltre “Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse“ . E sempre nell’aprile 2026 è diventata esecutiva la nomina dell’Ing. Massimo Sessa come Commissario straordinario per la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del torneo di calcio Euro 2032 (^). DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38 Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045)note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 23/04/2026) (**) (*) ART. 4 MISURE DI CONCENTRAZIONE, ACCELERAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 1. Al fine di favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonché tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o più delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell’impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali  ((…)), corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire  ((da un elaborato volto ad illustrare il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento e dell’impatto sociale del medesimo e da un documento recante sintesi dei principali termini e condizioni volti a regolare i rapporti tra soggetto affidatario ed amministrazione)). 2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, predisposto ai sensi  ((dell’Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)), può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, devono essere compresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale  ((…)). Il documento di fattibilità può inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell’impianto in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente sull’area. Per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, nonché al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e l’eventuale coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari pubblici e privati, il documento di fattibilità può contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento della proprietà degli stessi all’associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ((Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all’articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall’articolo 9 e dagli articoli 174 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa all’allocazione dei rischi e al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario nelle concessioni.)) 3. Il documento di fattibilità di cui al comma 1, nell’ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che, a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all’associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate ad altri soggetti all’interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico dell’associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o società sportiva. Nell’ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell’area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l’efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate. 4. Il Comune o l’ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell’interessato in ordine al documento di fattibilità, ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell’allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza corredata dal documento di fattibilità. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o all’assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune può chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta. 5. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune il  ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)) , conformemente alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi. Quest’ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed è redatto ((nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)). Il  ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)) è corredato: a) di una bozza di convenzione con l’Amministrazione comunale, metropolitana o provinciale che, oltre a prevedere che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dell’impianto sportivo, specifichi i criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni contrattuali dell’eventuale cessione del diritto di superficie o di usufrutto o della compravendita. Nella determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per il trasferimento della proprietà e delle altre condizioni contrattuali, così come dell’eventuale concessione di un contributo pubblico o di altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e dei benefici dell’intervento per l’associazione o società sportiva, per la comunità territoriale di riferimento anche in termini di crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica, nonché di efficienza energetica. I benefici dell’opera di riqualificazione o rigenerazione comprendono anche voci non suscettibili di immediata valutazione economico-patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti dall’ospitare l’impianto sportivo utilizzato dall’associazione o società sportiva e l’importanza del radicamento dell’associazione o della società sportiva presso la comunità locale; b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte all’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che indichi l’importo delle spese di predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la predisposizione del  ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)) e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell’effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell’impianto. 6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero  ((nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)), il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b), è asseverato ((ai sensi dell’articolo 193 del medesimo codice)), e la bozza di convenzione con l’amministrazione proprietaria per la concessione o altro contratto di partenariato pubblico privato deve specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5, lettera a), le caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione.  ((In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 193 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal medesimo codice)). 7. Il Comune o l’ente locale o pubblico interessato previa conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato, può richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva del progetto e ne delibera in via definitiva l’approvazione entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza di servizi definitiva non sia stata convocata entro 15 giorni dalla presentazione del  ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)), le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche possono presentare un’istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, la quale, sentito il sindaco ovvero il presidente della Regione, provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi possono chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta. Il provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati compresi quelli dei vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera e costituisce la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima, ivi compresi gli interventi, sia pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui al comma 2. Ai fini della successiva messa in esercizio dell’impianto, dovranno essere attivate tutte le procedure di agibilità e la segnalazione di inizio attività di cui alla normativa di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, il provvedimento finale può prevedere la concessione di contributi pubblici e di altre forme di sostegno pubblico o specifiche esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo tributario di competenza comunale sull’impianto sportivo e le aree e attività economiche connesse. 8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dell’ente locale o pubblico interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 2, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore laddove non disciplinato diversamente, nonché, previa acquisizione dell’assenso del rappresentante del comune a ciò delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando in tale ipotesi il rispetto delle garanzie partecipative previste dall’articolo 16 del medesimo testo unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi decisoria, ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, può ripresentare una proposta modificata. In tale ipotesi, si procede direttamente a nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria a norma del comma 7. 9. Ferme restando le procedure di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in caso di approvazione del progetto, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, finalizzato alla messa in esercizio dell’impianto o all’avvio delle attività complementari o funzionali di cui alla proposta, se già non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione del progetto, è sostituito da una segnalazione dell’interessato all’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le esclusioni e le limitazioni stabilite nel medesimo articolo. 10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4 e 7, il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente, assegna al Comune o all’ente locale o pubblico interessato o alla Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, un termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, sentito il presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari. 11. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero  ((nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)), il ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)) approvato è posto a base di procedura di affidamento, indetta dall’amministrazione che ha convocato la conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell’ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario ((se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario)). ((Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di finanza di progetto. In particolare, se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. L’importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al terzo periodo)). Qualora l’aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell’accordo o negli accordi di cui al medesimo comma. 12. Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la proposta di ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto. In tale ipotesi, il documento di fattibilità e il  ((progetto di fattibilità tecnica ed economica sono redatti nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)). Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle Società e Associazioni Sportive proponenti, il documento di fattibilità può altresì prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore dell’intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull’impianto sportivo o sulle altre aree ((…)) di proprietà pubblica per una durata fino a novantanove anni o il trasferimento della proprietà degli stessi alla Società o all’Associazione sportiva. Il documento di fattibilità può altresì contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in essere per l’utilizzo da parte della Società e Associazione sportiva proponente dell’impianto oggetto di intervento, ovvero di altro impianto pubblico esistente, in considerazione dell’intervento di ristrutturazione o nuova costruzione proposto. Tranne nei casi tassativamente previsti dall’ordinamento dell’Unione europea per le sole opere di urbanizzazione, le Società e le Associazioni sportive possono procedere liberamente all’affidamento dei lavori. In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano applicazione né  ((le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)), né gli altri riferimenti al codice dei contratti pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11.  ((Ai fini dell’esecuzione e della successiva gestione degli interventi, e nella prospettiva di agevolare il coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e privati, l’associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica ha facoltà di costituire una società di scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento.)) 13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui al comma 1 e al comma 12, le società sportive dilettantistiche e professionistiche e i comuni in cui queste hanno la propria sede legale o comuni con questi confinanti possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo le parti tengono conto degli eventuali costi per rimozione di manufatti e bonifiche ambientali. In presenza di più associazioni o società sportive dilettantistiche e professionistiche interessate all’acquisto o all’utilizzo delle predette aree, il Comune o l’Ente locale o pubblico interessato indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Qualora, per qualsiasi ragione non imputabile alla Società o all’Associazione sportiva, i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto o nel diverso termine fissato in quest’ultimo, la Società può procedere alla riconsegna dell’area e alla restituzione del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese documentate. 14. Gli interventi di cui al presente decreto, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate. 15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata. 16. Ai fini della promozione degli interventi di cui al presente articolo, il soggetto proponente può avere accesso alle soluzioni di finanziamento offerte dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro intermediario bancario o finanziario operante nel settore nonché, ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui Fondi speciali gestiti dall’Istituto per il Credito Sportivo e ai servizi tecnici offerti da quest’ultimo. Sono consentite forme di associazione in partecipazione e la costituzione di società miste. 17. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 AGOSTO 2023, N. 120)). 18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso. ((18-bis. Gli investitori istituzionali di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e l’Istituto per il Credito Sportivo, anche in collaborazione con operatori economici e con le Amministrazioni interessate, possono promuovere gli interventi di cui al presente articolo. Fermo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente, trovano applicazione, in relazione ad interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti le disposizioni di cui agli articoli 193 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 18-ter. Ai fini di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni interessate a perseguire gli obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio pubblico dedicato alla pratica sportiva anche attraverso le procedure di cui al presente decreto, l’Istituto per il Credito Sportivo è autorizzato a sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni richiedenti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica.)) (**)  il DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120 (in G.U. 04/09/2023, n.206) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 4, commi 5, alinea e lettera b) 7, 11 e 12; (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 4, comma 1; (con l’art 3, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 4, comma 2; (con l’art. 3, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 4, comma 5, alinea; (con l’art. 3, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 4, comma 6; (con l’art. 3, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 4, comma 11; (con l’art. 3, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 4, comma 12; (con l’art. 3, comma 1, lettera h)) la soppressione del comma 17 dell’art. 4; (con l’art. 3, comma 1, lettera i)) l’introduzione dei commi 18-bis e 18-ter all’art. 4. (6) sembrano lontanissimi i tempi nei quali a Roma è approvato il “Regolamento per l’attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana”, che aveva reso i processi partecipativi una fase obbligatoria e propedeutica all’approvazione dei piani e dei progetti. (7) Il documento di indizione della CdS è stato inviato a: Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma Regione Lazio – Direzione Generale – Regione Lazio Direzione Regionale per le Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica – Regione Lazio ufficio V.I.A. – Regione Lazio – Direzione Regionale Affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport – Regione lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture – Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità idraulica, Demanio e patrimonio – Regione Lazio – Direzione Regionale Urbanistica e Politiche abitative, Pianificazione territoriale, Politiche del mare – Regione Lazio Direzione Regionale per le Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Pianificazione paesaggistica e di area vasta – Regione Lazio Area urbanistica e copianificazione negoziata Roma Capitale e Alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, transizione energetica e Ciclo dei rifiuti Autorità di Bacino del Fiume Tevere Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando VV.F di Roma Azienda ASL Roma 1 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Azienda ASL Roma 2 Dipartimento di Prevenzione U.O.C. progetti Abitabilità e Acque Potabili ARPA LAZIO Roma Capitale: Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali – Direzione – Dipartimento Programmazione Urbanistica Direzione – Dipartimento Attuazione Urbanistica – Direzione- Dipartimento Valorizzazione Patrimonio e Politiche Abitative Direzione- Acquisizioni Consegne e Conservatoria Ufficio Accertamenti Patrimoniali – Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – Direzione Dipartimento Sviluppo Economico e Attività ProduttiveDirezione – Dipartimento Tutela AmbienteDirezione- Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti Direzione Dipartimento Ciclo Rifiuti Direzione- Dipartimento Prevenzione e Risanamento Inquinamento Ambientale – Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali – Dipartimento Attività Culturali Al Municipio Roma II – Direzione  ACEA Ato2 S.p.A. U.O. Servizi Generali U.O.Gestione del Patrimonio U.O. Investimenti Unità Progetti – ACEA Distribuzione – ARETI S.p.A. Illuminazione Pubblica, Ingegneria eInnovazione – Terna S.p.A. – Italgas Reti S.p.A Progetti centro Atac S.p.A. FiberCop S.p.A (già Flash Fiber srl) -Unidata S.p.A Direzione- OpEn Fiber S.p.A. ROMA CAPITALE * Assessore Grandi Eventi Sport Turismo e Moda Alessandro Onorato * Direttore Generale Albino Ruberti * Direttore Dipartimento Grandi Eventi, Sport,Turismo e Moda Fabio Pacciani REGIONE LAZIO Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi SS LAZIO S.p.A.  
August 23, 2026
carteinregola
Stadio Flaminio, il parere della Soprintendenza sul progetto, una bocciatura?
Da tempo Carteinregola si oppone al progetto della SS Lazio per lo Stadio Flaminio, l’opera dei Nervi realizzata per le Olimpiadi del 1960, di proprietà comunale (1). Una struttura di rilevantissimo valore architettonico e per questo vincolata, che sarebbe stravolta da una struttura “soprammessa allo stadio Flaminio preesistente” nascondendolo in buona parte alla vista, per portare a 50.000 il numero dei posti a sedere, quasi il doppio rispetto a quello attuale, per ospitare grandi eventi sportivi. Pubblichiamo la trascrizione del parere della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma rilasciato nell’ambito della Conferenza dei servizi preliminare sullo Studio di fattibilità relativo al progetto presentato dalla SS Lazio. Il parere è contenuto nel PDF con i pareri di tutti gli enti partecipanti alla CdS (2) pubblicato nella sezione dedicata del sito del Comune di Roma (3). Un parere che a nostro avviso, coerentemente con le premesse, e soprattutto con i vincoli che insistono sullo Stadio, avrebbe dovuto essere ben più perentorio. Il parere preliminare della Soprintendenza che si dichiara “di massima favorevole“, da un lato sembrerebbe porre alla Lazio di Lotito condizioni inattuabili senza un profonda revisione e un consistente ridimensionamento del progetto, dall’altro sembra lasciare aperta la porta a quello che resta uno stravolgimento dell’opera architettonica dei Nervi. Un’opera sottoposta dal 27 settembre 2018 a un vincolo stringente, a seguito della dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio da parte della stessa Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e Paesaggio di Roma (4). A favore dell’interpretazione di un ostacolo insormontabile posto dall’istituzione statale che tutela i Beni e culturali e il Paesaggio, sono in particolare la necessità di salvaguardia in loco della pensilina e le osservazioni/limitazioni relative all’altezza dell’impianto (5). Per la prima, nella parte del parere che riguarda la tutela monumentale, la Soprintendenza “boccia” il progetto laddove prevede che “porzioni della pensilina aggettante sulla tribuna d’onore” siano trasformate in un “oggetto autonomo di memoria, conservandone il valore simbolico ma cambiandone funzione”, cioè sottraendola al contesto architettonico originario dello Stadio. In proposito la Soprintendenza richiama il vincolo culturale, “che indica come tale elemento sia stato riconosciuto dalla critica come un capolavoro geometrico-costruttivo: “la sagoma dello sbalzo si snellisce con continuità dall’incastro all’estremità libera e di grande effetto scenografico è l’elegante superficie rigata a sbalzo caratterizza anche dal punto di vista formale e architettonico l’intera struttura dello stadio“, richiamando “i contenuti del Piano di Conservazione interdisciplinare (6) che non sembrano prevedere in alcuna forma una sua decontestualizzazione” e concludendo che “Come indicato nel provvedimento di tutela stesso, l’intervento di restauro e riuso dovrà “rispettare la struttura e l’impianto originario dello Stadio, nonché le finiture e non modificare quei fattori definiti fortemente identitari e non modificabili anche in una strategia di valorizzazione“. E, a scanso di equivoci, la Soprintendenza fa presente che il provvedimento di tutela del 2018 non potrebbe essere autonomamente modificato dalla stessa Soprintendenza, ma richiederebbe un percorso istruttorio collegiale analogo all’imposizione del vincolo. Tuttavia nello stesso tempo l’ente, assicurando “uno spirito di massima collaborazione e operatività“, dichiara di restare “a disposizione per condividere, anche con sopralluoghi tecnici, sviluppi del progetto che possano contemplare diverse ipotesi di tutela/conservazione della pensilina o della memoria della stessa“. “Diverse ipotesi” che ci si chiede quali possano essere compatibili con quanto precedentemente precisato. Anche per quanto riguarda la tutela paesaggistica, la Soprintendenza esprime un parere preliminare “di massima favorevole” ad alcune condizioni, a partire dall’altezza che raggiungerebbe la struttura in relazione al contesto: “Dalle sezioni architettonico/paesaggistiche presentate che evidenziano, come richiesto da questo Ufficio, le altimetrie del contesto naturale, delle emergenze e del nuovo volume e che sottolineano i rapporti dimensionali e di gerarchia tra la realtà ambientale caratterizzata dalla collina dei Parioli, dalle palazzine diViale Tiziano, dall’area degli insediamenti delle Olimpiadi degli anni Sessanta e dall’Auditorium, sia in relazione alle altezze attuali dello stadio Flaminio sia con le nuove altezze dello stadio di progetto, si evidenzia quanto l’impatto dovrà essere calibrato e ben rapportato alla realtà consolidata in cui si va ad inserire”, concludendo che “questa Soprintendenza ritiene che l’altezza massima che potrà raggiungere la nuova copertura dello stadio potrà essere l’altezza massima del vicino Auditorium Parco della musica firmato dall’arch. Renzo Piano“. In concreto, ricaviamo da un articolo del Corriere della sera (7) che l’altezza dell’impianto del progetto della SS lazio “si spinge a più di 50 metri e l’Auditorium si ferma a 40″ , “che vuol dire cancellare con un colpo di penna 15 mila spettatori“. Una decurtazione che potrebbe mettere in seria crisi la sostenibilità del progetto. Non sappiamo però quanto “La Soprintendenza ritiene” sia vincolante per gli sviluppi futuri del progetto. La ripetuta citazione dell’ “approfondito studio realizzato dall’Università degli Studi di Roma che ha portato alla redazione del documento “Piano di Conservazione interdisciplinare” per la struttura dello Stadio Flaminio (6), che la Soprintendenza ricorda che “è stato indicato come prioritario strumento metodologico ed operativo al fine di perseguire la tutela e la conservazione del manufatto storico oggetto di intervento“, ribadendo che “questa Soprintendenza condivide come il Piano di Conservazione interdisciplinare, insieme al Provvedimento di tutela apposto dal Ministero della Cultura nel 2018, possano essere per il presente progetto un costante riferimento di metodo per la compatibilità della proposta progettuale rispetto alle più opportune scelte architettoniche” induce a sperare che la Soprintendenza mantenga con fermezza il punto sulle limitazioni introdotte. Resta aperta la situazione del parere per la Tutela Archeologica, in un’area ricca di preesistenze – a partire da una necropoli romana individuata dal 2011 sotto lo Stadio (8)– che vede la Soprintendenza confermare la “valutazione del potenziale e del rischio archeologico come “alto” dichiarato dal proponente e prescrivere indagini archeologiche preliminari. Un altro aspetto che dovrebbe essere di impedimento a un progetto che prevede decine di perforazioni per inserire i pali di sostegno della nuova struttura. Anna Maria Bianchi Missaglia vedi anche Stadio Flaminio – II Municipio cronologia materiali IL PARERE DEL MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA (PROT. QA/74077 DEL 10.08.2026) Oggetto: Roma, Municipio II -Viale Tiziano-Stadio Flaminio  (SIS 2-14)- proposta SS Lazio- indizione Conferenza di Servizi Preliminare, ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge 241/19 90 e ss.mm.ii e ai sensi dell’art. 13 L.76/2020 e ss.mm.ii, da svolgersi in forma semplificata di modalità sincrona, secondo quanto previsto dall’articolo 14 bis, c. 7 e 14 ter della medesima Legge, per l’acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all’approvazione della “Proposta di finanza di progetto ex art. 4 D.Lgs. n. 38/2021 intervento di recupero funzionale, valorizzazione ed ampliamento dell’Impianto sportivo capitolino sito in Viale Tiziano denominato Stadio Flaminio, MUN II (SIS 2-14) “- Trasmissione integrazioni e riapertura termini di scadenza conferenza dei servizi -rif. QA/44515 del 25.05.2026 e s.s. (prot. QA/2026/006508 del 09.07.2026) e trasmissione integrazioni archeologiche (rif. QA/2026/07642 del 31/7/2026)- Parere di competenza Con riferimento alle trasmissioni in oggetto, acquisiti agli atti di questo ufficio rispettivamente con protocollo numero SS-ABB-RM 45838-Adele 13/7/200026 e 513 57-Adele 4/8/2026, esaminata la documentazione trasmessa, quest’ufficio comunica quanto segue  Tutela monumentale: Rispetto al regime vincolistico e di tutela, come riportato anche nel parere del MIBAC 35107 del 02.08.2021, citato nella convocazione alla Conferenza dei Servizi in oggetto, assunto agli atti del Comune di Roma con prot. EA/8823, lo Stadio Flaminio è stato decretato di interesse storico-artistico ai sensi dell’art. 10, co.3, lett. d) del D.Lgs. 42/2004 con Decreto del Segretario Regionale del Lazio del 27.09.2018 n.74. Lo Stadio Flaminio, inaugurato nel 1960 nel Villaggio Olimpico, nell’area del vecchio Ippodromo Parioli, in occasione della XVII Olimpiade presenta una pianta data da un rettangolo con angoli smussati, e l’anello gradonato che circonda il campo da gioco funge da copertura agli spazi sottostanti destinati ai servizi accessori. Le balconate del lato di Via Flaminia sono coperte da una grande pensilina che caratterizza l’intera struttura. Il processo edilizio per la costruzione dello stadio fu caratterizzato da importanti e riconosciute sperimentazioni nell’impiego del calcestruzzo armato, che fu utilizzato in diverse modalità, dai getti in opera agli elementi prefabbricati alle lastre ondulate realizzate a piè d’opera, grazie anche alla possibilità dei Nervi di operare in qualità sia di progettisti che di costruttori tramite l’impresa Nervi & Bartoli. Come più volte rappresentato, questa Soprintendenza auspica che venga avviata un’opera di conservazione, restauro e valorizzazione della struttura sportiva dello Stadio Flaminio, in considerazione anche dello stato di degrado e di abbandono in cui versa, come già evidenziato, e condivide pienamente, come indicato da Codesto Dipartimento, che l’impianto sportivo, inattivo da diversi anni, necessiti di opere di riqualificazione, ammodernamento e adeguamento al fine della rimessa in pristino e della riapertura al pubblico sia come luogo di aggregazione e inclusione sociale e giovanile che come luogo di interesse storico e culturale della città. Come citato anche nella convocazione alla CdS, la struttura dello Stadio Flaminio è stata oggetto di un approfondito studio realizzato dall’Università degli Studi di Roma che ha portato alla redazione del documento Piano di Conservazione interdisciplinare che codesta Amministrazione ha anche presentato nel corso di un convegno specifico che la Scrivente ha comunicato a codesto Comune con nota prot. 42784 del 27.01.2020. Nella documentazione presentata, tale Piano di Conservazione interdisciplinare, citato più volte, èstato indicato come prioritario strumento metodologico ed operativo al fine di perseguire la tutela e la conservazione del manufatto storico oggetto di intervento. In considerazione delle caratteristiche di opera paradigmatica dal punto di vista architettonico, strutturale, tecnologico dello Stadio Flaminio e del rapporto con il contesto urbano e paesaggistico e con la storia della città, questa Soprintendenza condivide come il Piano di Conservazione interdisciplinare, insieme al Provvedimento di tutela apposto dal Ministero della Cultura nel 2018, possano essere per il presente progetto un costante riferimento di metodo per la compatibilità della proposta progettuale rispetto alle più opportune scelte architettoniche. Dalla documentazione progettuale presentata si evince come la proposta del nuovo stadio risulti essere soprammessa allo stadio Flaminio preesistente, al quale si affiancherebbe riproducendo, a scala più grande, le strutture tipiche dei cavalletti progettati da Pier Lugi Nervi che ne caratterizzano l’intera architettura. A seguito dell’esame degli elaborati progettuali e a seguito di alcuni incontri illustrativi avuti con il gruppo di progettazione, in considerazione di quanto sopra esposto, questa Soprintendenza esprime parere preliminare di massima favorevole alle seguenti condizioni. Sul rapporto tra la struttura dello Stadio Flaminio e il nuovo progetto, in relazione alle strutture dello stadio, che verrebbero ed essere in parte nascoste dalla nuova realizzazione, in particolare in relazione alla percezione del suo particolare disegno sinuoso del profilo sommitale e della grande pensilina, elementi di pregio e caratterizzanti l’edificio oggetto di vincolo, si evidenzia quanto segue. La documentazione integrativa presentata con i prospetti e le sezioni proposte rendono chiaro ed evidenziano come sarebbe opportuno negli sviluppi del progetto valutare l’alleggerimento dell’elemento dell’anello-pensilina esterno per poter percepire maggiormente lo stadio preesistente che resta all’interno della nuova struttura. Questo Ufficio resta quindi a completa disposizione per valutare modifiche progettuali gli sviluppi del progetto in tal senso. In riferimento alla proposta presentata in cui porzioni della pensilina aggettante sulla tribuna d’onore sono oggetto di un riuso adattivo con la Trasformazione dell’elemento strutturale storico in un oggetto autonomo di memoria, conservandone il valore simbolico ma cambiandone funzione, si richiamano i contenuti del provvedimento di tutela prima citato, che indica come tale elemento sia stato riconosciuto dalla critica come un capolavoro geometrico-costruttivo: “la sagoma dello sbalzo si snellisce con continuità dall’incastro all’estremità libera e di grande effetto scenografico è l’elegante superficie rigata a sbalzo caratterizza anche dal punto di vista formale e architettonico l’intera struttura dello stadio” né con i contenuti del Piano di Conservazione interdisciplinare che non sembrano prevedere in alcuna forma una sua decontestualizzazione. Inoltre, un intervento di restauro e rifunzionalizzazione su un bene culturale quale è l’oggetto dell’intervento, ha come obbiettivo quello di “facilitarne la lettura”, come da art. 4 della carta del Restauro del 1972, in cui si definisce il restauro come “ogni azione per mantenere in vita l’opera, aiutarne la comprensione e trasmetterla al futuro“. Come indicato nel provvedimento di tutela stesso, l’intervento di restauro e riuso dovrà “rispettare la struttura e l’impianto originario dello Stadio, nonché le finiture e non modificare quei fattori definiti fortemente identitari e non modificabili anche in una strategia di valorizzazione“. Si evidenzia, al riguardo, che il vincolo posto con il citato provvedimento di tutela del 27.09.2018 n.74 non potrebbe essere autonomamente modificato dalla scrivente Soprintendenza ma richiederebbe la riedizione del potere amministrativo-istruttorio della stessa e il conseguente prescritto e obbligatorio parere deliberativo storico-architettonico della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio, organo decisionale a carattere collegiale, i cui componenti sono i Soprintendenti del Lazio delle diverse province e settori, la Direzione regionale musei del Lazio e la Direzione musei statali città di Roma. Alla luce di quanto sopra indicato questo Ufficio, in uno spirito di massima collaborazione e operatività, resta a disposizione per condividere, anche con sopralluoghi tecnici, sviluppi del progetto che possano contemplare diverse ipotesi di tutela/conservazione della pensilina o della memoria della stessa. Si vuole qui ricordare come di estremo interesse risulta, in analogia con la proposta progettuale in argomento, il processo, attualmente in corso, per un manufatto del medesimo ing. Nervi sito nella città di Firenze. Per lo stadio Franchi di Firenze, infatti, è in corso un intervento di restauro che prevede la conservazione e il consolidamento della pensilina dello stesso. Risulta interessante rilevare come la pensilina dello stadio di Firenze sia un’opera pionieristica in quanto realizzata nella fase iniziale della carriera dell’ing. Nervi, presentando uno sbalzo anche maggiore sulle tribune rispetto alla pensilina dello Stadio Flaminio. Tra le destinazioni d’uso previste nella nuova distribuzione funzionale e i relativi spazi al piano terra si condivide quanto proposto nella relazione integrativa dove si indica come il progetto segua la vocazione polifunzionale dell’impianto di Nervi fin dagli anni Sessanta con il mantenimento dello schema funzionale edei percorsi presenti nel progetto originario; questo Ufficio resta a disposizione per valutare gli sviluppi delprogetto in tal senso. In relazione all’impatto che gli adeguamenti impiantistici comporteranno per la struttura originaria e per la percezione degli spazi sia negli ambienti interni che esternamente è stata presentata adeguata documentazione integrativa e si condivide quanto proposto che mantiene il criterio del minimo intervento e della reversibilità in ogni suo aspetto; in tal senso questo Ufficio resta a disposizione per valutare gli sviluppidel progetto che potranno approfondire anche gli aspetti tecnici e materici delle nuove inserzioni. In riferimento all’eventuale cancellata di perimetrazione e a specifici sistemi di accesso e protezione dei flussi che andrebbero ad avere impatto sull’intorno e sul contesto urbano, paesaggistico e ambientale, si condivide la soluzione presentata nella documentazione integrativa; in particolare si ritiene compatibile con il contesto la proposta dei preselettori di fila amovibili nei giorni no match day, che potranno con la loro rimozione mantenere libere le visuali e la percezione degli spazi adiacenti lo stadio. In coerenza con quanto proposto si vuole in questa sede ricordare come questo Ufficio, congiuntamente con codesto Spettabile Comune, stia lavorando a molteplici progetti urbani che vedono lo sviluppo delle aree limitrofe lo stadio e che si relazionano con il Palazzetto e l’Auditorium con una serie di aree verdi e di completamento che non prevedono grandi aree destinate a parcheggi, ma che seguono una vocazione di qualità ambientale e architettonica. Tutela Paesaggistica: L’area, all’interno dell’ansa del Tevere, delimitata dalla via Flaminia, che ospita dalla fine degli anni Cinquanta il nucleo principale delle attrezzature progettate per la XVII Olimpiade di Roma, è ricompresa in un’ampia area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 comma 1 lett. c), d) del D.lgs. 42/2004con Deliberazione della Giunta Regionale del 5 dicembre 1989 “Dichiarazione di notevole interesse pubbliconel territorio delle province di Roma, Viterbo, Rieti, interessato dalla località «Valle del Tevere»”. Il vincolo èstato applicato in considerazione della “non comune bellezza di rilevante e particolare pregio per gli intrinsechivalori ambientali e paesistici”. Nel caso in esame, considerata la presenza del vincolo paesaggistico “dichiarativo”, si applica, ai sensi dell’art. 8 delle Norme del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, la disciplina di tutela e uso del Paesaggio in cui ricade il bene, ovvero il “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”. Tale Paesaggio è costituito da “ambiti anche parzialmente edificati in via di trasformazione o comunque individuati come compatibili con programmi di sviluppo urbano”, la cui tutela è volta a promuovere “la qualità degli insediamenti urbani attraverso la realizzazione di tessuti integrati, il controllo delle tipologie architettoniche nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi”, nonché alla “conservazione e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e degli elementi naturali presenti, alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all’ambito anche mediante il mantenimento di corridoi verdi all’interno dei tessuti e di connessione con i paesaggi naturali e agricoli contigui” (art. 28 delle Norme del P.T.P.R.). Tra gli interventi consentiti rientrano in particolare il recupero e l’ampliamento di impianti sportivi esistenti, pur nel rispetto della conservazione dei beni culturali e dei paesaggi di pregio come sopra indicato. Questa Soprintendenza, in considerazione di quanto trasmesso come integrazioni documentali, che si ritengono esaustive in riferimento alla compatibilità paesaggistica e all’impatto che l’intervento proposto potrà avere nel contesto in oggetto ed in particolare al rapporto dimensionale tra il nuovo stadio e l’intorno esprime parere preliminare di massima favorevole alle seguenti condizioni. Lo stadio risulta inserito in un contesto consolidato e di pregio. Intervento urbano che vide il coinvolgimento di importanti professionisti quali Cafiero, Libera, Monaco, Luccichenti, Vitellozzi, Carbonara e gli stessi Nervi, oggetto oggi di vincoli monumentale e paesaggistico, dove emergono architetture d’autore di interesse. Nell’area infatti si trovano il Palazzetto dello Sport, del medesimo architetto Pier Luigi Nervi e il Villaggio Olimpico sempre a firma di insigni architetti e il vicino Auditorium a firma dell’architetto Renzo Piano, che vanno a creare un contesto consolidato e di grande interesse e molto ben calibrato tra importanti spazi di aggregazione socio-culturale e aree verdi nonché una viabilità calibrata e studiata che crea uno degli ambiti maggiormente riusciti nel contesto della più recente trasformazione della città di Roma con l’inserimento dell’Auditorium che ben si è inserito in un tessuto tanto di pregio quanto fragile, con la vicinanza del quartiere Parioli e Flaminio e con gli sviluppi futuri della limitrofa area di via Guido Reni di fronte al Museo Maxxi fino al ponte della Musica. Dalle sezioni architettonico/paesaggistiche presentate che evidenziano, come richiesto da questo Ufficio, le altimetrie del contesto naturale, delle emergenze e del nuovo volume e che sottolineano i rapporti dimensionali e di gerarchia tra la realtà ambientale caratterizzata dalla collina dei Parioli, dalle palazzine diViale Tiziano, dall’area degli insediamenti delle Olimpiadi degli anni Sessanta e dall’Auditorium, sia inrelazione alle altezze attuali dello stadio Flaminio sia con le nuove altezze dello stadio di progetto, si evidenziaquanto l’impatto dovrà essere calibrato e ben rapportato alla realtà consolidata in cui si va ad inserire. In considerazione degli studi presentati e della documentazione integrativa inviata in considerazione della conformazione della copertura dello stadio che prevede una particolare percezione dell’involucro della copertura dall’esterno e dalle diverse visuali urbane, in considerazione dell’impatto con l’intorno e con le maggiori emergenze adiacenti, questa Soprintendenza ritiene che l’altezza massima che potrà raggiungere la nuova copertura dello stadio potrà essere l’altezza massima del vicino Auditorium Parco della musicafirmato dall’arch. Renzo Piano. Dai profili presentati infatti risulta evidente come tale rapporto sia prioritario per poter garantire una corretta compatibilità paesaggistica e un corretto rapporto tra le volumetrie in un distretto del contemporaneo, come detto, che presenta importanti architetture autorali. Si rimane perciò a piena diposizione per valutare proposte che prevedano un’altezza massima della nuova struttura come sopra indicato; tale proposta potrà anche valutare la conservazione della pensilina con un coerente involucro architettonico che possa contemplare sia gli aspetti architettonici, che strutturali, che paesaggistici e di fruizione e che non comporti né un inquinamento acustico, né luminoso delle aree limitrofe, che costituiscono un contesto urbano di pregio della città consolidata. Tutela Archeologica: Esaminate le integrazioni archeologiche pervenute in data 31.07.2026 a completamento della consegna del 09.07.2026, questa Soprintendenza ritiene la documentazione presentata esaustiva per quanto riguarda la conoscenza delle preesistenze archeologiche dell’area e ne condivide la valutazione del potenziale e del rischio archeologico come “alto”. Si ritiene necessario, pertanto, che l’intervento venga sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico mediante l’attivazione della prima fase con l’esecuzione di indagini archeologiche dirette (saggi archeologici, sondaggi, scavi), come stabilito dal D.Lgs. 36/2023, Allegato I.8, commi 7 e seguenti. In ottemperanza alla normativa vigente si rimane in attesa di un piano di indagini a carico della Committenza, anticipando sin da ora che le eventuali attività di bonifica ordigni esplosivi dovranno essere condotte in assistenza archeologica in corso d’opera secondo le modalità stabilite nel punto 12 dell’Annesso IV alla Direttiva GEN-BST 001. Il funzionario architetto responsabile XXX Il funzionario archeologo responsabile XXX DIREZIONE AMMINISTRATIVA IL DIRETTORE XXX IL SOPRINTENDENTE SPECIALE Dott.ssa Daniela Porro _________________________________________________________________________________ 22 AGOSTO 2026 Per osservazioni e precisaizoni: laboratoriocarteinregoal@gmail.com NOTE (1) vedi Stadio Flaminio – II Municipio cronologia materiali Vedi il video di Carteinregola del 27 aprile 2025 (durata 10′ 40″) STADIO FLAMINIO: le associazioni chiedono progetti sostenibili e rispettosi dell’opera vedi la lettera della   Pier Luigi Nervi Foundation, del 23 aprile 2026 sottoscritta anche da Cartenregola inviata a Roma Capitale e alla Soprintendenza di Stato che chiede il rispetto del vincolo apposto all’opera proprio dalla Soprintendenza e di mettere agli atti un circostanziato documento Note sul progetto S.S. Lazio S.P.A per lo Stadio Flaminio a firma di Ugo Carughi e Francesco Romeo, il primo, architetto, Ex Presidente di Docomomo Italia (gruppo nazionale di Do.co.mo.mo International che si occupa della documentazione, conservazione e valorizzazione degli edifici e dei complessi urbani del Novecento) e Membro del Consiglio di Direzione e Coordinamento Tecnico dei Comitati Scientifici ICOMOS Italia (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei siti), il secondo Professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni Sapienza Università di Roma. Il prof. Romeo è anche stato Project Leader del team di specialisti e studiosi della Sapienza Università di Roma, della Pier Luigi Nervi Project Association e di Do.Co.Mo.Mo. Italia, che ha promosso e curato Il Pier Luigi Nervi Project (Vai alla pagina con l’articolo del 24 aprile 2026 Fondazione Nervi al Ministero: rispettare il vincolo sullo Stadio Flaminio con il documento Note sul progetto S.S. Lazio S.P.A per lo Stadio Flaminio ) (2) scarica il docuemento con i pareri della Conferenza dei servizi preliminare ((il parere della Soprintendenza è a pag. 144) (3) Vai alla sezione dedicata del sito di Roma Capitale (4) Il 27 settembre 2018 Lo Stadio è sottoposto dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e Paesaggio di Roma a dichiarazione d’interesse con decreto del 27.09.2018, n. rep. 74. Nella relazione allegata al provvedimento, la Soprintendenza ha precisato che “gli interventi dovranno rispettarne la struttura, l’impianto originario, nonché le finiture […] fattori […] fortemente identitari e non modificabili in una strategia di valorizzazione dell’impianto e […] (che) vada, al tempo stesso, rispettata la vocazione e l’originaria destinazione d’uso sia per quanto riguarda la funzione dello stadio, sia gli spazi accessori SCARICA il Decreto di interesse culturale dell’opera di P.L. Nervi dal MiC (art. 10 lett. d del D.Lgs. 42/04), con provvedimento del 27.09.2018 n. 74. con la Relaizone Storico critica (5) Si veda il Tempo del 12 agosto Flaminio, capienza ridotta e tempi allungati. Il progetto della Lazio va rifatto (6) Il Pier Luigi Nervi Project è stato promosso e curato da un team di specialisti e studiosi della Sapienza Università di Roma, della Pier Luigi Nervi Project Association e di Do.Co.Mo.Mo. Italia, (Vai alla pagina con l’articolo del 24 aprile 2026 Fondazione Nervi al Ministero: rispettare il vincolo sullo Stadio Flaminio con il documento Note sul progetto S.S. Lazio S.P.A per lo Stadio Flaminio  (7) Il Corriere della Sera di Roma del 12 agosto: Lotito esulta, Flaminio il primo sì. Ma i progetto deve essere rivisto di Andrea Arzilli e Elmar Bergonzini (8) vedi tra gli altri Archeomedia ROMA. Sotto lo stadio Flaminio c’è una necropoli romana. 17 marzo 2011
August 22, 2026
carteinregola
Tornano le bancarelle di souvenirs al Colosseo e in luoghi storici in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato che fa discutere
Fontana di Trevi ottobre 2018 – Foto AMBM Una sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 28 luglio 2026 riconsegna agli urtisti (storici venditori romani di souvenirs) postazioni a ridosso dei luoghi più iconici della Capitale, postazioni  che i regolamenti comunali e municipali avevano ricollocato in zone adiacenti. Facciamo chiarezza sulle motivazioni, più di metodo che di merito, dei giudici amministrativi, e sui rischi per  il paesaggio archeologico e storico della Capitale. Gli urtisti sono gli storici venditori di souvenir turistici e oggetti religiosi che dall’antica cassetta di legno portaoggetti messa a tracolla sono passati nel tempo a gestire carrettini pieni di minutaglie e ricordini di Roma dislocati nelle zone più turistiche della città. La categoria nacque intorno all’800, quando venivano chiamati peromanti o perromanti  ma si organizzò ufficialmente in seguito a una serie di concessioni papali . Lo scopo era quello di permettere alle famiglie ebraiche confinate nel Ghetto, escluse da altri lavori, di vendere oggetti devozionali ai pellegrini. Il nome “urtista” deriva dal dialetto giudaico-romanesco e si riferisce al lieve urto che gli ambulanti davano ai passanti con la loro cassetta di legno appesa al collo per attirare la loro attenzione. Grazie a questa antica tradizione, oramai decaduta nella forma e nella sostanza e affidata solo alla memoria storica, i gestori degli odierni carrettini di statuine, rosari, medagliette, piccoli plastici del Colosseo, di San Pietro o di Fontana di Trevi, madonnine, foulard con immagini sacre, hanno sempre richiesto regole speciali, al di fuori da ogni regolamento comunale o municipale del commercio su strada. E così è stato fino al 2014, quando è stato sottoscritto  un accordo di collaborazione tra Roma Capitale e il MIBACT per istituire il “Tavolo tecnico per il decoro” (1). In seguito a tale accordo, la Giunta capitolina aveva approvato nel luglio di quell’anno una delibera che avviava il processo di delocalizzazione dei posteggi.  La delibera di G.C. 233 del 30 luglio 2014 (2) vietava il commercio su aree pubbliche in forma itinerante  in tutte le strade di pregio elencate nell’allegato: Colosseo, Fori, Trevi, Piazza Navona, Tridente, ecc. L’idea era spostare urtisti, souvenir e bancarelle dalle aree archeologiche e monumentali a vie laterali o aree dedicate. Ma mentre Comune e I  Municipio cercavano soluzioni che permettessero di conciliare le esigenze degli operatori con il paesaggio dei luoghi più iconici di Roma, la Regione Lazio – a guida centrosinistra –  ha individuato e tutelato  la loro  “storicità” con la legge regionale  n. 17/2016 e altre seguenti (3), che  riconoscendo l’attività da essi svolta quale attività “storica” l’ha equiparata alle botteghe storiche da tutelare,  non a caso uno degli elementi normativi  citati  dalla sentenza del CdS (4). In ogni caso le  indicazioni del Tavolo tecnico per il decoro e la delibera capitolina del 2014 hanno dovuto aspettare il 2019 per vedere i primi spostamenti delle bancarelle di souvenirs. Provvedimenti che erano stati contestati dagli operatori che giudicavano decentrate e insufficienti le nuove destinazioni. Il Tar del Lazio, il 16 ottobre del 2023, aveva accolto il ricorso degli ambulanti ed annullato le delocalizzazioni definitive deliberate dal Comune nel 2019,  per assenza di confronto con gli operatori,  ordinando  al Comune di rifare il procedimento con una maggiore partecipazione degli attori economici interessati (5). A gennaio 2024 il primo Municipio aveva poi  approvato una determinazione che confermava le postazioni contestate,  inserendole nel nuovo Piano del Commercio su strada in via di definizione, comprendente anche la riorganizzazione di tutti gli ambulanti della città. (6) Gli urtisti avevano contestato  fortemente la determinazione. Secondo la categoria, consolidare quelle postazioni stradali alternative e più periferiche significava rendere definitive quelle  collocazioni che ritenevano penalizzanti sotto il profilo commerciale, inadeguate e prive del necessario confronto diretto con gli operatori. Ad ottobre dello stesso anno era  arrivata una sentenza del Tar del Lazio che respingeva il ricorso degli ambulanti che accusavano il Comune di non aver rispettato il precedente pronunciamento dei giudici che, a loro parere, imponeva la riassegnazione delle loro postazioni originarie. Con tale sentenza il TAR aveva però stabilito (7)  che la precedente sentenza del 2023 non dava loro il diritto automatico di tornare ai posti originari. Successivamente il I Municipio, con delibera n.34 del 18 dicembre 2025 (8), ha varato  il Piano del Commercio su area pubblica del Municipio Roma Centro, che ha acquistato una preminente rilevanza in quanto, così come disposto nella legge 214/2023 (9), tutte le concessioni su area pubblica avrebbero cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2025,  creando così le condizioni  per indire nei mesi successivi i bandi di gara ad evidenza pubblica per definire le nuove concessioni. Con questa importante delibera il Municipio I ha messo in essere una sua specifica prerogativa. Infatti, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del “Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche” approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 101/2023 (10), è previsto che l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio e la relativa concessione, siano rilasciate contestualmente dal Municipio di appartenenza,  ad eccezione di quanto previsto per le attività delle c.d. “rotazioni”: il medesimo comma prescrive, inoltre, che a tale scopo i Municipi dovranno adottare ed aggiornare annualmente Piani municipali del Commercio su area pubblica che individuino tutti i posteggi ove è possibile esercitare l’attività di commercio su area pubblica. Ma la recente sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 28 luglio 2026 (11), ha rimesso la palla al centro di questa interminabile partita. I giudici, dopo aver valutato la documentazione prodotta, hanno deciso di riformare la precedente sentenza del Tar che aveva respinto il ricorso degli operatori sostenendo che la sentenza del 2023 non dava loro il diritto automatico di tornare ai posti originari (12). Contemporaneamente la sentenza del Consiglio di Stato annulla tutte le delocalizzazioni, con la principale motivazione che Roma Capitale non ha dimostrato di avere attivato alcun procedimento “partecipato” con gli interessati (e gli eventuali controinteressati) secondo le previsioni della legge n. 241 del 1990 per l’esame in contraddittorio delle incompatibilità dei precedenti stalli e della idoneità di quelli proposti (13). Il Consiglio di Stato ha quindi ordinato a Roma Capitale “di procedere alla individuazione, in contraddittorio fra le parti, degli stalli definitivi disponibili per ciascuno degli “urtisti” avente titolo, da individuarsi nell’ambito delle aree d’interesse del territorio comunale, secondo l’attività svolta, nel rispetto della riconosciuta valenza storica della categoria di operatori interessata”. “Nelle more, in accoglimento del medesimo ricorso deve essere dichiarata la nullità, per elusione del giudicato, della delibera n. 4 del 2024 [la delibera del I Municipio NDR] e di ogni altro atto di assegnazione, temporanea e definitiva, impugnato, tornando a rivivere, per l’effetto, le originarie postazioni poi delocalizzate”. In altre parole, la sentenza del CdS ordina il reinsediamento temporaneo immediato degli urtisti nelle loro postazioni storiche originarie, Colosseo compreso. Inoltre, viene imposto al Comune di avviare un nuovo procedimento, confrontandosi con gli ambulanti, per individuare nuove postazioni, idonee e definitive. Quindi tutto da rifare. Piani, regolamenti, leggi, valgono per tutto il commercio su strada e un po’ meno per gli urtisti discendenti dagli ottocenteschi peromanti della bolla pontificia, categoria storica e patrimonio culturale immateriale della città di Roma.  Nel frattempo l’area archeologica centrale, dal Colosseo ai Fori, già sotto pressione per la presenza di ogni forma di commercio e di occupazione suolo pubblico, ne subirà le pesantissime conseguenze. Ma al di là delle questioni giuridico-burocratiche che motivano la sentenza del CdS, e delle eventuali carenze procedurali del Comune, sembra incredibile che un Comune – Capitale d’Italia – o un Municipio non possano  pianificare liberamente le destinazioni dello spazio pubblico e la tutela dei monumenti, ma siano obbligati  a concordare con i  privati le destinazioni di luoghi  che si trovano nella zona UNESCO, un  patrimonio non solo dei romani e del Comune, ma di tutta l’umanità. Ma appare vieppiù sorprendente che tra le motivazioni della sentenza si legga che “appare evidente il fraintendimento fra la tutela dei singoli beni storico-culturali da parte della competente Soprintendenza e il necessario rispetto delle prescrizioni eurounitarie sulla libera prestazione dei servizi commerciali e di somministrazione da parte di tutti gli operatori, anche nuovi entranti, sull’intero territorio comunale, mentre le attività culturali, commerciali e di somministrazione di acclarato valore storico-rientrano nella gestione del patrimonio storico del Comune, che certamente include, per espressa previsione di legge, la tutela dell’attività svolta dagli “urtisti”. Sorprendente soprattutto se si legge il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che tutela il Paesaggio, bene di rango costituzionale, sovraordinato a qualsiasi tutela del commercio privato, compreso quello insignito di riconoscimenti “storici”. Codice in cui si legge: “Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio”.  E ancora: “In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione  e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’ articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate…” (14) Anna Maria Bianchi e Paolo Gelsomini (nella foto: Fontana di Trevi ottobre 2018 – Foto AMBM) Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com 20 agosto 2026 Vedi anche I VENDITORI AMBULANTI AL COLOSSEO E LE REGOLE UGUALI PER TUTTI 21 AGOSTO 2015 BANDO POSTAZIONI PER I LIBRAI: BASTA CON LE BANCARELLE IN CENTRO ( E RISCHIO “PIAZZA NAVONA BIS”) 11 GENNAIO 2016  VENDITORI DI SOUVENIRS AL COLOSSEO: IL VOLTAFACCIA DELLA REGIONE LAZIO 28 SETTEMBRE 2018 REGOLE PER IL COMMERCIO NEL CENTRO STORICO E NELLA CITTÀ STORICA: CAPITOLO 4 – COMMERCIO SU AREA PUBBLICA: MERCATI, BANCARELLE, CAMION BAR ED ALTRO…. 24 NOVEMBRE 2019 NOTE (1) Il Tavolo Tecnico per il Decoro è stato istituito inizialmente con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 96 del 9 aprile 2014 che costituisce il provvedimento con cui il Comune di Roma ha approvato lo schema di accordo di collaborazione interistituzionale con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT). Scarica Accordo di collaborazione interistituzionale, tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 15, L. n. 241/1990 s.m.i., per l’istituzione di un Tavolo Tecnico per il Decoro relativo all’esercizio di attività commerciali in aree pubbliche di particolare valore archeologico, storico artistico e paesaggistico, nonché alla definizione di linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città di Roma. https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/08/DGCDelib.-N-96-del-09.04.2014-Istituzione-Tavolo-Tecnico-per-il-Decoro-relativo-ad-attivita-commerciali-in-aree-pubbliche-.pdf  L’Accordo di Collaborazione era volto  sia ad  individuare le aree pubbliche di i particolare pregio archeologico, storico, artistico e paesaggistico da assoggettare a limitazioni o restrizioni per l’esercizio di attività commerciali, sia di definire linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città di Roma. Il  1°luglio 2014 si concluse la prima fase dei lavori  del Tavolo con l’adozione delle determinazioni conclusive per i posteggi commerciali ascrivibili allnetipologie di Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (Soste a rotazione),Urtisti, Posteggi Isolati Fissi, e altri. (2) Deliberazione della Giunta Capitolina n. 233 del 30 luglio 2014 . Questo provvedimento ha stabilito l’avvio formale e le linee di indirizzo per il processo di delocalizzazione dei posteggi di commercio su strada (i cosiddetti banchi degli ambulanti e le “rotazioni”) a Roma. L’obiettivo principale dell’atto era contemperare le esigenze delle attività commerciali su aree pubbliche con la tutela del decoro urbano, della viabilità e della sicurezza stradale, specialmente nelle aree di pregio storico e monumentale del centro della Capitale. Scarica Deliberazione n. 233 Presa d’atto delle determinazioni del Tavolo Tecnico del Decoro, istituito ai sensi della deliberazione di Giunta Capitolina n. 96 del 9 aprile 2014 ed approvazione del relativo schema di accordo inter- istituzionale tra Roma Capitale ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/08/DGCDelib.-N-233-del-30.07.2014-approvazione-schema-di-accordo-tra-Roma-Capitale-ed-il-Ministero-dei-Beni-e-delle-Attivita-Culturali-in-seguito-a-determinazioni-tavolo-decoro.pdf (3)  La Legge di stabilità regionale 2017 del Lazio n. 17 del 31 dicembre 2016 , legge di bilancio, ha inserito un emendamento (modificando il quadro delle disposizioni precedenti) che introduce  una norma  per le attività storiche di commercio su area pubblica svolte dagli  urtisti Legge Regionale del Lazio n. 17/2016 https://www.regione.lazio.it/documenti/56502 Art. 3 (Disposizioni varie) comma 58 All’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12*, relativo a locali, botteghe e attività storiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole: “artigianato o miste” sono inserite le seguenti: “anche esercitate su suolo pubblico”; b) all’inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: “Fermo restando il riconoscimento delle attività storiche svolte dai cosiddetti urtisti, che operano su area pubblica da almeno cinquant’anni, previa presentazione di comprovante documentazione,” L’articolo è stato poi  abrogato dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche;  https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9431&sv=vigente Art. 6 (Attività storiche di commercio su aree pubbliche) 1.  La Regione sostiene il carattere di storicità delle attività di commercio su aree pubbliche anche di pregio e turistiche, compresa quella svolta dai cosiddetti urtisti,istituite, da almeno settanta anni o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione, con appositi provvedimenti e svolte continuativamente, per il medesimo periodo e in modo documentabile, dagli stessi soggetti ricompresi negli elenchi nominativi o atti autorizzativi originari, loro discendenti o eredi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 bis e 52 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. (6) 2.  Le attività di cui al comma 1, ovvero le stesse attività ma istituite da almeno cinquanta anni o trenta anni nel caso delle città di fondazione e da chiunque esercitate, possono accedere alle risorse di cui all’articolo 12, comma 4, ai fini della riqualificazione e adeguamento delle strutture, dell’eventuale adozione di un banco-tipo approvato dai comuni nonché dell’ammodernamento dell’esercizio dell’attività svolta. (7) Con la  deliberazione n. 366 del 10 luglio 2018 della Giunta Regionale Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12. Approvazione dei “Criteri per l’individuazione dei locali, botteghe e attivita’ storiche ammissibili ai benefici della sezione speciale del fondo rotativo per il piccolo credito   è stato  definito, in attuazione dell’art. 14, commi 2 e 4, della L.R. n. 12/2016 e con particolare riferimento all’attività svolta dalla categoria, i criteri per l’individuazione dei locali, botteghe e attività storiche: “(…) In conformità a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 12/2016, rientrano tra le attività storiche di cui alla lettera c) le attività dei cosiddetti urtisti istituite con deliberazione della Giunta del Comune di Roma n.3576 del 6 ottobre 1946, come modificata con deliberazione del Consiglio del medesimo Comune n. 2036 del 15 dicembre 1965, svolte su area pubblica dai soggetti ricompresi negli elenchi nominativi di cui alle medesime deliberazioni o loro eredi, discendenti o aventi causa. Il requisito della continuità dell’attività di urtista è dimostrato attraverso la produzione degli atti e/o provvedimenti amministrativi che istituiscono le c.d. rotazioni determinando l’avvio dell’attività, il numero e gli elenchi nominativi originali.19/07/2018. Sono, in ogni caso, esclusi dalle misure di sostegno i locali, le botteghe e le attività storiche che operano attraverso forme di affiliazione commerciale (franchising). (…)”da 9/07/2018 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 59 – Supplemento n. 1 (4)  Nelle premesse la sentenza del CDS fa presente che “gli urtisti” sono “ una particolare categoria di venditori ambulanti esistente dall’Ottocento e caratterizzata dalla specializzazione nella vendita di oggetti devozionali della religione cattolica, individuati e tutelati nella loro “storicità” dalla legge Regionale del Lazio n. 17/2016, che al comma 58 dell’art. 3 ha  previsto il riconoscimento dell’attività da essi svolta quale attività “storica”. Con successiva deliberazione n. 366 del 10 luglio 2018 della Giunta Regionale ha quindi definito, in attuazione dell’art. 14, commi 2 e 4, della L.R. n. 12/2016 e con particolare riferimento all’attività svolta dalla categoria, i criteri per l’individuazione dei locali, botteghe e attività storiche”. (5) Sentenza del TAR del Lazio 16 ottobre 2023 scarica https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201902309&nomeFile=202315279_01.xml&subDir=Provvedimenti (6) La Delibera  del I Municipio del gennaio 2024 aveva ad oggetto la ricognizione delle postazioni di commercio su area pubblica esistenti sul territorio del Municipio I in attuazione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 101/2023 scarica Modifiche alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 108 del 10 settembre 2020 concernente il ‘Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche” approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 1° giugno 2017 e funzionali all’adeguamento al Testo Unico del Commercio (L.R. 22/2019) ed all’Ordinanza del Sindaco n. 233 del 9 dicembre 2021, con ripubblicazione integrale del testo.  (Protocollo N. 14605 del 11/05/2022) https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/08/Deliberazione-Assemblea-Capitolina-n.-101-2023-modifiche-Regolamento-delle-attivita-commerciali-sulle-aree-pubbliche.pdf , che definiva i criteri generali per la predisposizione del nuovo Piano del Commercio; ha mappato e riorganizzato circa 1.850 concessioni su suolo pubblico (comprese edicole, rotazioni e banchi fissi). Per quanto riguarda gli urtisti, l’atto ha di fatto confermato e cristallizzato le postazioni esterne o “delocalizzate” stabilite negli anni precedenti (in particolare a seguito dei piani di allontanamento dai siti monumentali avviati a partire dal 2014-2019). (7) Con la sentenza del 1° ottobre 2024 (n. 17020) il TAR del Lazio (Sezione Seconda-ter) aveva stabilito la piena legittimità delle restrizioni transitorie imposte dal Comune di Roma (tramite il Regolamento del Commercio D.A.C. n. 109/2023) che vietavano l’apertura o il trasferimento di attività di vendita di prodotti alimentari nel sito UNESCO del centro storico. > vai alla sentenza https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202316955&nomeFile=202417020_01.html&subDir=Provvedimenti (8)  Delibera n.34 del 18 dicembre 2025 del Consiglio del primo Municipio: Piano del Commercio su area pubblica del Municipio Roma 1 Centro. scarica la delibera (9) La Legge 30 dicembre 2023, n. 214 è la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Entrata in vigore il 31 dicembre 2023, introduce norme per stimolare la concorrenza, semplificare le procedure commerciali, tutelare i consumatori e aggiornare la regolamentazione in settori chiave come energia, trasporti e commercio In particolare per il Commercio su aree pubbliche fissa le regole per le concessioni di posteggio nei mercati e su aree pubbliche, stabilendo una durata decennale e l’obbligo di procedure selettive trasparenti e imparziali in linea con le direttive europee.In base all’ Art. 11, comma 6, tutte le concessioni su area pubblica avrebbero cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2025,  creando così le condizioni  per indire nei mesi successivi i bandi di gara ad evidenza pubblica per definire le nuove concessioni. LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214   Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (23G00220) (GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2023 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23G00220/SG Art. 11 Modalita’ di assegnazione delle concessioni per il commercio su  aree pubbliche comma 6. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validita' sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista. (10) Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche” approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 101/2023 Articolo 3 Pianificazione, Prescrizioni generali e Titoli abilitativi per l’esercizio del commercio su posteggio comma 5 Ai sensi dell’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998 e dell’art.45 della L.R. Lazio n. 22/2019, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Municipio ove ha sede il posteggio stesso, ad eccezione di quanto previsto per le attività delle “rotazioni”. A tale scopo i Municipi dovranno adottare ed aggiornare annualmente Piani Municipali del Commercio su Area Pubblica, che individuino tutti i posteggi ove è possibile esercitare l’attività di commercio su area pubblica. (11) Sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 28 luglio 2026, N. 06133 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08744/2024 REG.RIC. N. 07746/2025 REG.RIC. > scaricala dal sito della Giustizia amministrativa (12) La legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi è il testo normativo fondamentale in Italia che disciplina il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti. Ha rivoluzionato il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, basandolo su trasparenza, partecipazione e certezza dei tempi. In particolare nel caso specifico riguarda: * Partecipazione (Art. 7 e 8): L’amministrazione ha l’obbligo di avviare un contraddittorio procedimentale formale comunicando l’avvio del procedimento ai titolari delle licenze storiche prima di disporre la rimozione o lo spostamento dei banchi. * Preavviso di diniego (Art. 10-bis): Nei procedimenti a istanza di parte o di riesame, prima di emettere un provvedimento negativo, la PA deve comunicare tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento, dando diritto agli operatori di presentare memorie scritte e documenti. * Tavoli tecnici e tutele: La giurisprudenza amministrativa ha spesso ribadito come la peculiarità identitaria e storica della categoria imponga un corretto iter partecipativo e una motivazione rigorosa nei provvedimenti che incidono sulle loro storiche postazioni. Vedi anche  Dispositivo dell’art. 10 bis Legge sul procedimento amministrativo su Brocardi.it  https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-iii/art10bis.html (13) In particolare nella sentenza si legge che il Consiglio di Stato nel gennaio 2026  aveva   richiesto a Roma Capitale  di depositare una relazione con relativa documentazione contenente: il numero delle concessioni in possesso degli “urtisti” prima delle ricollocazioni,  il numero e l’ubicazione dei relativi posteggi nel I Municipio, con l’indicazione della loro distanza media dall’entrata delle chiese cattoliche o dei complessi monumentali oggetto di culto e di visita dei pellegrini, il numero e l’ubicazione dei posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande insistenti nel Municipio I  e la loro distanza media dai centri d’attrazione turistica sopra indicati, e soprattutto il dettaglio delle riunioni dedicate al tema che si sono svolte nel periodo di interesse,  con l’indicazione  l’elenco degli Uffici invitati e dei  partecipanti, per dare seguito a quanto stabilito dalla precedente sentenza per garantire la partecipazione degli interessati, oltre a fornire il  numero e l’ubicazione dei posteggi proposti agli urtisti che avevano presentato ricorso, specificando la distanza   delle proposte dai luoghi  di attrazione turistica e religiosa  che non erano state accolte  dai ricorrenti  e che tale richiesta sarebbe stata “ solo in minima parte ottemperata da Roma Capitale” in particolare non avrebbe dimostrato “di avere attivato alcun procedimento “partecipato” con gli interessati (e gli eventuali controinteressati) secondo le previsioni della legge n. 241 del 1990, per l’esame in contraddittorio delle incompatibilità dei precedenti stalli e della idoneità di quelli proposti; (14) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.  note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004. (GU n.45 del 24-02-2004 – Suppl. Ordinario n. 28) Articolo 52 Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione. 1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con  la regione e  i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero  , la regione  e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’ articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’ articolo 28, commi 12 , 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , prevista dall’ articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.
August 20, 2026
carteinregola
Carlo Odorisio, il ricordo di Vezio De Lucia
E’ mancato Carlo Odorisio,  imprenditore e  figura di riferimento per i costruttori e il mondo dell’edilizia. Lo ricorda Vezio De Lucia, urbanista e socio di Carteinregola. Carlo Odorisio è stato un autorevole esponente dell’associazione dei costruttori che ha contribuito, con la competenza di uno studioso, al dibattito sulla riforma urbanistica. Ma non solo per questo va ricordato: decisivo è stato il suo contributo a Roma, sul finire degli anni Ottanta, per rendere disponibili i costruttori a operare, accanto alle cooperative, nei piani per l’edilizia economica e popolare nel sistema dell’edilizia convenzionata. Una adesione verso una modalità di intervento, allora innovativa, non scontata: significava accettare che il profitto d’impresa derivava dal prodotto edilizio annullando la componente dovuta alla rendita di posizione relativa all’area di sedime, una commistione che innalzava i prezzi delle abitazioni a livelli tali da renderle inaccessibili a larghi strati della popolazione. Anche a Odorisio si deve la stipula di un Protocollo di intesa tra l’amministrazione comunale (sindaco Luigi Petroselli), le organizzazioni degli imprenditori e i sindacati di categoria in cui si convenne di costruire 80mila vani all’anno per il periodo 1978-1982 attribuendo la considerevole quota del 60 per cento alle aree preventivamente espropriate e quindi con il diretto controllo del pubblico. Condizioni allo stato attuale non più rinvenibili: il peso della rendita sembra non avere più limiti e i possessori di  immobili, profittando di una legislazione irragionevolmente favorevole all’iniziativa dei privati, diventano interlocutori privilegiati delle amministrazioni pubbliche.Per questi fatti, ormai perduti nella memoria, è giusto ricordare Carlo Odorisio. Vezio De Lucia  Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com 18 agosto 2026
August 18, 2026
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