Ultime modifiche alle NTA, restano molti punti criticiMartedì 14 luglio andrà alla discussione e al voto dell’Assemblea Capitolina la
Proposta di delibera di controdeduzioni alle osservazioni relative alle
modifiche delle Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale del 2008,
approvata dalla Giunta Gualtieri, che contiene le ultime modifiche alla
Variante adottata dall’Assemblea Capitolina l’11 dicembre 2024.
Pubblichiamo una sintesi delle nostre ulteriori (reiterate) osservazioni e le
richieste di emendamenti che abbiamo inviato alle consigliere e ai consiglieri
capitolini, che riguardano in particolare le tutele previste dalla Carta per la
Qualità per gli edifici storici e il rischio di demolizione per una
ricostruzione con nuovi immobili più redditizi, l’aumento sconsiderato dei
limiti della superficie delle strutture di vendita nella Città storica,
l’accorpamento di unità immobiliari appartenenti ad unità edilizie adiacenti
anche ai piani superiori con possibilità di trasformazione della destinazione
d’uso da residenziale abitativo a ricettivo-alberghiero,la riduzione dei
parcheggi per grandi e piccoli impianti sportivi, la mancanza di una norma
specifica per incrementare le aree riservate della quota riservata all’Edilizia
Residenziale Sociale e la riduzione della quota ad essa riservata nelle più
rilevanti valorizzazioni immobiliari, la possibilità di cambio di destinazione
dei teatri storici.
Ad aprile 2025, all’indomani dell’invio delle nostre osservazioni al
Dipartimento Urbanistica, avevamo scritto che il nostro giudizio sull’operazione
modifiche Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG) era
fortemente negativo, nel merito e nel metodo (1). Nel metodo, avevamo
sottolineato, perchè non vi era stata alcuna informazione e condivisione con la
cittadinanza – nè con i Municipi – su modifiche che si sono rivelate molto più
rilevanti di semplificazioni e aggiornamenti normativi. E anche in questa
seconda tornata abbiamo assistito allo stesso copione, anzi persino più
accelerato, visto che dall’approvazione delle controdeduzioni da parte della
Giunta alla scadenza data ai Municipi per il parere, e quindi al voto
dell’Assemblea, sono passate poche settimane. Nel merito, perchè pur
riconoscendo che alcune delle nostre segnalazioni erano state recepite nella
versione adottata dall’Assemblea, restavano innumerevoli peggioramenti, alcuni
davvero clamorosi. E anche adesso, anche se qualcuna delle nostre osservazioni è
stata poi accolta, per lo più parzialmente o non alla lettera, rimane un
gigantesco vulnus che riguarda alcune delle criticità che a nostro avviso
costituiscono un segnale inquietante per il futuro della città e anche un
rischio per il patrimonio collettivo e la qualità della vita dei cittadini
romani.
Riprendiamo alcuni punti evidenziati nel 2025, che abbiamo messo a confronto con
il testo modificato dalle controdeduzioni approvato dalla Giunta.
1) IMMOBILI STORICI SEMPRE A RISCHIO DEMOLIZIONE (2)
Modifiche alle NTA del PRG : Art. 16 Beni segnalati nella Carta per la Qualità –
Art. 26 Tessuti di origine medievale, (T1) Art. 27 Tessuti di espansione
rinascimentale e moderna pre-unitaria (T2) Art. 28 Tessuti di ristrutturazione
urbanistica otto-novecentesca (T3) Decisione di Giunta 12 marzo 2026 inserimento
Scheda “Villini storici” nell’elaborato del PRG G2, Guida per la Qualità degli
Interventi
La Carta per la Qualità, elaborato G1 del Piano Regolatore, contiene la mappa
degli edifici e spazi storici della Capitale, e comprende elementi che non sono
tutelati da vincoli statali, ma che “presentano particolare valore urbanistico,
architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e
valorizzare“. La “Guida per la Qualità degli interventi”, elaborato G2 , è lo
strumento inserito nelle Norme Tecniche del PRG con la finalità di salvaguardare
la qualità architettonica e urbanistica del patrimonio storico di Roma,
definendo le regole progettuali per il recupero degli edifici inseriti nella
Carta per la Qualità e le condizioni per gli interventi edilizi che vi si
possono effettuare, dal restauro alle trasformazioni che non ne modifichino le
caratteristiche (3).Un patrimonio di bellezza, memoria e identità messo
fortemente a rischio, sia dalle modifiche adottate dall’Assemblea capitolina
l’11 dicembre 2024, sia dall’attuale Proposta di Delibera del giugno 2026 con le
controdeduzioni approvate dalla Giunta che andrà al voto definitivo
dell’Assemblea.
* Le modifiche adottate dall’Assemblea capitolina l’11 dicembre 2024 hanno
introdotto che “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e
le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di
tessuto, prevalgono quest’ultime”. Categorie d’intervento nelle quali è
compresa anche la demolizione e ricostruzione, che si sarebbe potuta
applicare quindi indiscriminatamente anche agli edifici censiti nella Carta
per la Qualità. Ma anche l’attuale nuova formulazione del testo della
Proposta di Delibera 2026, che potrebbe indurre a pensare a un ripensamento e
a un ripristino della tutela, in realtà tradisce ancora una volta una precisa
volontà di mantenere aperta ogni possibilità di demolizione e ricostruzione
degli edifici censiti nella Carta, sebbene attenuata dalla reintroduzione di
un parere – “sono subordinati al parere di approvazione dei relativi
progetti“ – “espresso da una commissione appositamente istituita tra
l’Ufficio Piano Regolatore e la Sovrintendenza capitolina“.
* Tale volontà è confermata anche dal combinato disposto con un’altra Proposta
di delibera già approvata dalla Giunta, dove insieme agli aggiornamenti della
Carta per la Qualità è inserita nella G2 Guida per la qualità degli
interventi, una nuova scheda denominata proprio “villini storici” dove si
sdogana per la prima volta nella G2 la possibilità della Ristrutturazione
Edilizia con demolizione e ricostruzione, pur assicurando che sarà “preceduta
da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle
caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento“. Analisi
che sono già approfonditamente espletate nell’inserimento di ogni nuovo
elemento nella Carta, mentre esiste fin dalle NTA del 2008 la possibilità di
stralciare un immobile che abbia perso le caratteristiche per le quali è
stato inserito nella Carta per la Qualità. Se invece continua a far parte di
quegli “elementi che presentano particolare valore urbanistico,
architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conserva re e
valorizzare”, come recita – e continuerebbe a recitare – l’Art. 16 comma 1
delle NTA, può essere trasformato, secondo i criteri della G2, ma non può
essere demolito.
* Ma c’è un altro punto, che abbiamo inutilmente segnalato e che è rimasto
invariato nella attuale Proposta di delibera: tre anni fa, nella prima
Proposta di Delibera di Giunta del 13 giugno 2023, era stata introdotta
virtuosamente una limitazione alle demolizioni e ricostruzioni nei Tessuti di
origine medievale, Tessuti di espansione rinascimentale e moderna
pre-unitaria, Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (4),
prevedendo che “la ristrutturazione edilizia con demolizione e
ricostruzione di edifici realizzati successivamente al piano regolatore del
1983” fosse ammessa solo su edifici “che hanno impropriamente alterato,
attraverso sostituzioni e completamenti, le regole tipomorfologiche e
compositive del tessuto storico”; tale limitazione è stata cancellata da un
emendamento in Assemblea nella versione adottata l’11 dicembre 2024, aprendo
quindi la strada a abbattimenti e trasformazioni indiscriminate nei tessuti
più pregiati nel centro storico e nella Città storica.
* Aggiungiamo un’osservazione che riguarda le indicazioni a cui sono soggetti i
nuovi impianti solari e fotovoltaici ed eolici che intende assicurare, senza
sacrificare la tutela dell’ambiente, l’irrinunciabile tutela del Paesaggio,
bene di rilievo costituzionale che è dovere preservare, soprattutto
all’interno di tessuti storici.
Continuiamo a non comprendere quale sia il vantaggio per la collettività e per
la città nel cambiare le norme per consentire a dei privati di abbattere edifici
storici di pregio, inseriti nella Carta per la Qualità dopo un’approfondita
istruttoria che ne evidenzia l’importanza e la necessità di conservazione.
2) RISCHIO PROLIFERAZIONE CENTRI COMMERCIALI NEI TESSUTI STORICI (E AUMENTO DI
DEHORS E TAVOLINI)
Modifiche alle NTA del PRG : Art. 26- Art. 27- Art. 28 – Art.29 – Art.30 –
Delibera AC 118/2025 Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo
pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (5).
La Proposta di Delibera con le modifiche alle NTA approvata dalla Giunta del 13
giugno 2023 permetteva l’accorpamento di unità immobiliari ricadenti in diverse
unità edilizie adiacenti solo al piano terra e per le destinazioni commerciali
e nella Città storica manteneva la limitazione delle NTA vigenti di una
superficie massima di 250 mq. Le ulteriori modifiche introdotte dall’Assemblea
Capitolina nella Delibera adottata nel dicembre 2024 hanno moltiplicato per
quattro la superficie di vendita massima e hanno stabilito la possibilità di
accorpamento senza limitazioni anche nei tessuti storici della Capitale.
Le modifiche apportate nella Delibera di Giunta del giugno 2026 con le
controdeduzioni alle osservazioni si sono limitate a portare a 500 mq la
superficie massima nei Tessuti di origine medievale (T1) (6) – sempre il doppio
del limite vigente – lasciando l’estensione sino a1000 mq in tutti gli altri
tessuti della Città Storica: Tessuti di espansione rinascimentale e moderna
pre-unitaria (T2), Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-nove centesca
(T3) Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) Tessuti di
ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) Tessuti di espansione
otto-novecentesca ad isolato (T4) – Tessuti di espansione otto-novecentesca a
lottizzazione edilizia puntiforme (T5), consentendo contemporaneamente di unire
locali adiacenti di unità edilizie diverse, a tutti i livelli, con il rischio,
da un lato della distruzione dei caratteri architettonici nei tessuti storici
della città, dall’altro della proliferazione di strutture di vendita fino a
1000 mq, con un’alterazione irreversibile dell’identità dei quartieri e del
tessuto sociale (7)
Per quanto riguarda i locali di somministrazione, che già nelle norme vigenti
non hanno limiti di superficie, grazie alla possibilità di accorpamento potranno
moltiplicare i metri quadri, e in seguito al nuovo regolamento comunale che
disciplina l’occupazione di suolo pubblico approvato il 6 arzo 2025 (5),
potranno aumentare ancora anche tavolini esterni e dehors. Tale regolamento, da
Carteinregola nettamente avversato, concede spazio pubblico a bar e a ristoranti
non più basandosi sulla proiezione esterna del fronte del locale, ma su una
percentuale della superficie interna, comprese cucine e locali di servizio. Nel
centro storico il 30% della superficie interna, nel resto della città storica il
50% (8)
Una vistosa contraddizione di un’amministrazione che a parole si dichiara
intenzionata a limitare l’iperturismo, ma che di fatto non perde occasione per
incrementarlo.
3) SI RIDUCONO I PARCHEGGI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI A DANNO DEGLI ABITANTI
Modifiche alle NTA Art.7 Parcheggi pubblici e privati – Art. 87 verde privato
attrezzato
Nessun cambiamento nelle contodeduzioni oggetto della Delibera approvata dalla
Giunta a giugno 2026 e dobbiamo quindi confermare quanto scritto in precedenza:
resta la percentuale di un posto- auto ogni 3 utilizzatori degli impianti
sportivi (art. 7), riducendo quanto previsto dalle attuali Norme Tecniche che
fissano un posto- auto ogni 2 utilizzatori, modifica introdotta da un
emendamento in Assemblea capitolina (9) . In una città dove il servizio del
trasporto pubblico continua ad essere inadeguato, l’abbattimento di un terzo dei
parcheggi previsti appare ingiustificato, soprattutto in caso di
realizzazione di grandi impianti sportivi in zone dove i mezzi pubblici non sono
in grado di sostenere lo spostamento di grandi numeri di spettatori (si vedano
i pareri degli enti preposti nella Conferenza dei servizi preliminare per il
progetto del Nuovo Stadio della Roma a Pietralata).
Resta anche l’introduzione della possibilità di utilizzo di parcheggi
alternativi nel raggio di 1000 metri (Art.7) (10) o dell’abbattimento dell’80 %
del numero di parcheggi per impianti che distano 1000 metri da una rete di
trasporto pubblico su ferro (Art. 87) : una distanza pedonale insostenibile, e
un probabile effetto “sosta selvaggia”. E soprattutto la possibile riduzione di
parcheggi già esistenti potrebbe favorire l’utilizzazione delle aree per altre
destinazioni, come ulteriori strutture sportive o locali di somministrazione.
Anche perchè è stata introdotta dall’Assemblea – e non modificata dalle
controdeduzioni – un’altra modifica che riguarda l’”incremento della SUL
(Superficie Utile Lorda) fino al 10% già consentito dall’attuale art. 87 “Per
tutti gli impianti sportivi esistenti : il comma 8, ancora (per poco) vigente
specifica che tale incremento è “finalizzato alla realizzazione o ampliamento
dei servizi CONNESSI alle attrezzature sportive, come definiti dal comma 1“,
mentre il comma 8 nel testo adottato – e così confermato – stabilisce che tale
incremento è “finalizzato alla realizzazione o ampliamento dei servizi
COMPLEMENTARI alle attrezzature sportive, come definiti dal comma 1“(11). La
differenza è specificata proprio dal comma 1: “servizi connessi (servizi
igienici, spogliatoi, magazzini)“ , servizi “complementari (bar, ristoro,
mini-shop; servizi culturali, didattici e ricreativi; foresterie, alloggio
custode).
Anche in questo caso si tratta di modifiche di cui, lo ribadiamo ancora una
volta, non ravvisiamo alcun interesse pubblico, ma potenziali profitti privati,
anche scapito della sostenibilità dei quartieri dell’intorno.
4) FERMARE DA SUBITO IL PROLIFERARE DEI B&B
Modifiche alle NTA Art.25. Tessuti della Città storica
Le modifiche alle NTA introdotte in Assemblea capitolina hanno previsto
l’emanazione di appositi regolamenti per poter limitare, per motivi di
salvaguardia dei caratteri socio-economici, culturali e ambientali di
particolari zone della Città storica e della Città consolidata, i cambiamenti di
destinazione d’uso o l’insediamento di specifiche attività per esercizi
commerciali, artigianato produttivo e di servizio” e abitazioni ad uso
ricettivo, tuttavia è molto incerta la tempistica per l’entrata in vigore di
tali provvedimenti, mentre aumenta il fenomeno degli affitti brevi, da un lato,
e della carenza di alloggi per residenti, lavoratori e studenti dall’altro. In
attesa dei citati regolamenti, avevamo proposto da subito un limite non
valicabile, quantomeno per i tessuti nei tessuti medievali e rinascimentali
del centro storico, non consentendo il mutamento da residenziale ad affitti
brevi se comporta il superamento della percentuale del 10% delle unità
edilizie presenti in ogni singolo isolato. Osservazione non accolta.
5) INTERVENTI CONCRETI PER LA CRISI ABITATIVA
Modifiche alle NTA Art. 6 bis Edilizia Residenziale Sociale (ERS) –Art.8
Standard urbanistici – Art.45 Tessuti della Città consolidata. Norme Generali
* ·Art. 6 bis Edilizia Residenziale Sociale (ERS) Occorre introdurre regole
sui requisiti e le modalità di selezione dei beneficiari/assegnatari, per
evitare che, come oggi è reso possibile, sia il costruttore a scegliere
discrezionalmente gli utilizzatori delle abitazioni facendo venir meno uno
degli obiettivi che dovrebbero qualificare questo comparto.
* Art.8 Standard urbanistici vista la crisi abitativa e la difficoltà di
reperire aree per l’edilizia sociale, è necessario inserire una norma
apposita per individuare ulteriori gli ambiti la cui trasformazione sia
subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari di aree o
immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, come prevede una
disposizione nazionale sin dal 2008.
* Art.45 Tessuti della Città consolidata. Norme Generali Nel caso di cambi di
destinazione che generano le più rilevanti valorizzazioni immobiliari,
secondo le NTA del Piano Regolatore vigente il 30% di mq della SUL deve
essere riservata a Edilizia Residenziale Sociale. La modifica introdotta
dall’Assemblea Capitolina la porta riduce la percentualeal 10%. Riteniamo la
questione non marginale e quindi noi chiediamo che torni al 30%.
Osservazioni non accolte
6) TUTELARE I TEATRI STORICI IN CARTA PER LA QUALITA’
Modifiche alle NTA del PRG Art. 6 comma 3 bis
Nella nostra sintesi delle criticità della Delibera adottata con le modifiche
alle NTA, avevamo inserito anche un punto su cinema e teatri, per scongiurare
almeno il rischio che le sale storiche inserite nella Carta per la qualità
fossero convertite in centri commerciali e sale bingo (12), dato che
nell’Articolo 25 Città Storica era stato abrogato un comma delle vigenti NTA che
al suo interno vincolava “al mantenimento dell’attuale destinazione d’uso” “le
sale e i complessi teatrali inseriti nella Carta per la qualità“, senza che tale
periodo fosse stato inserito altrove.
Nelle Osservazioni inviate nell’aprile 2025 avevamo quindi inserito la richiesta
che tale vincolo fosse ripristinato (13). Nella Delibera con le controdeduzioni
non è stato dato seguito alla nostra osservazione, ma, su richiesta del tavolo
con la Soprintendenza, è stato aggiunto al testo “All’interno di teatri, sale
cinematografiche e centri culturali polifunzionali esistenti, sono altresì,
consentiti, nel rispetto delle relative norme di componente, cambi di
destinazione d’uso fino ad un massimo del 30% delle superfici preesistenti per
l’apertura di attività commerciali, artigianali ed a servizi” che
“l’approvazione dei progetti per le sale cinematografiche censite in Carta per
la Qualità è subordinata al parere ai sensi dell’art.16 (Beni in Carta per la
Qualità] [14]. Un piccolo miglioramento, che però trasfoma un vincolo certo in
una valutazione discrezionale [vedi al punto 1 approvazione dei progetti
“espresso da una commissione appositamente istituita tra l’Ufficio Piano
Regolatore e la Sovrintendenza capitolina“] e soprattutto esclude i teatri. Una
omissione davvero inspiegabile.
IN CONCLUSIONE
Auspichiamo che le consigliere e i consiglieri capitolini, nella discussione su
una Proposta di Delibera che introdurrà definitivamente nuove regole per la
città e per le trasformazioni urbane, introducano ulteriori modifiche,
all’insegna dell’interesse pubblico. Ma, più in generale, vogliamo un’
amministrazione più democratica e partecipata della città, il contrario esatto
del tanto sbandierato e invocato “Modello Giubileo”, che si riassume in “un uomo
solo al comando”, un modello che ignora ogni voce critica, che rifugge da
qualsiasi confronto che non sia con entusiastici supporters.
E soprattutto vogliamo una città per le persone, che abbandoni questa pericolosa
china che intreccia interessi immobiliari e iperturismo, con i grandi eventi, le
grandi navi, il grande areoporto, i grandi stadi, il grande museo.
Una città sempre più da comprare, sempre meno da vivere.
Gruppo urbanistica e paesaggio dell’Associazione Carteinregola ODV
Scarica le richieste di emendamenti di Carteinregola all’Assemblea Capitolina
del 13 luglio 2026
Vai a Modifiche Norme Tecniche, la Delibera con le controdeduzioni che andrà al
voto dell’Assemblea Capitolina
RIEPILOGO ultime modifiche alle NTA del PRG della Proposta di Delibera della
Giunta (del 12 giugno 2026)
Modifiche NTA del PRG articoli Carta per la Qualità e Città Storica: le novità
2026 a confronto con le osservazioni di Carteinregola
Confronto tra TESTO NTA PRG 2008 – TESTO di cui alla DECISIONE DI GIUNTA
13.06.2023 – TESTO ADOTTATO AC 11 dicembre 2024 – TESTO 85a Proposta (D.G.C. n.
50 dell’11 giugno 2026):
* Art. 16 Beni segnalati in Carta per la Qualità
* Art. 24 Tessuti della Città Storica
* Art. 25 Tessuti della Città Storica
Modifiche NTA 2026, Riproponiamo la domanda: riduzione dei parcheggi per gli
impianti sportivi a vantaggio di chi? Nessun cambiamento è stato introdotto alle
modifiche adottate che prevedono una riduzione dei parcheggi per gli impianti
sportivi a scapito della vivibilità dei quartieri
Vai a Modifiche alle NTA del PRG cronologia e materiali
Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com
13 luglio 2026
NOTE
(1) vedi articolo Modifiche alle Norme Tecniche del PRG: una città – e una
maggioranza – che continua a galleggiare sugli interessi di turismo e mattone. 8
aprile 2025
Vai alla pagina con Le osservazioni di Carteinregola alla Delibera adottata (7
aprile 2025)
(2) vedi anche Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta
per la Qualità) 20 maggio 2026
Villini storici a rischio: la lettera dell’Assessore Veloccia a Carteinregola (e
la nostra replica) 25 maggio 2026
(3) Quanto all’argomento periodicamente sollevato, che la Carta per la Qualità
non avrebbe valore prescrittivo in quanto strumento “gestionale”, va ricordato
che tale definizione si riferisce a un elaborato che viene periodicamente
aggiornato, e che molte sentenze si sono espresse sulla funzione della Carta per
la Qualità e della Guida per la qualità degli interventi sancendone il ruolo
prescrittivo. Citiamo qui alcuni stralci di recenti pronunce amministrative
sulla funzione cogente della Carta:
– la sentenza del TAR del Lazio n° 05368 del 14.03.2025 con la quale la Sezione
quinta quater ha respinto il ricorso dei proprietari di un villino storico
inserito nell’aggiornamento della Carta per la Qualità (nello stesso giorno è
stata pubblicata analoga sentenza per analogo ricorso riguardante un altro
villino in zona Parioli): “…Come è stato già osservato dalla giurisprudenza di
questo Tribunale, infatti, anche negli elaborati gestionali del piano
regolatore, a dispetto dell’etichetta formale, possono essere rinvenute norme
prescrittive, in esplicazione del generale potere conformativo del territorio
dell’Ente Locale”. il Collegio cita la Sentenza n° 2744/2012 del TAR del Lazio,
Sezione II bis, nella quale si sottolinea il ruolo prescrittivo della Carta per
la Qualità in quanto avente “funzione complementare agli elaborati
prescrittivi “:… L’individuazione degli elementi (morfologie, edifici con
tipologia edilizia speciale ecc.) nelle componenti di PRG, rendendo
concretamente realizzabili le forme del Piano, ne costituiscono parte
integrante” (pagg. 18-20). Altra recente sentenza pubblicata il 2 gennaio 2025
del TAR del Lazio (Sezione Seconda Bis) (…) Il parere che viene in rilievo nel
caso di specie è quello che la Soprintendenza [da intendersi, nel contesto
dell’intero passaggio della sentenza, come Sovrintendenza Capitolina, come da
comma 10 dell’at 16 NDR] è tenuta a rendere ai sensi dell’art. 16 NTA del Piano
regolatore vigente, cosicchè il suo contenuto, come meglio si vedrà in seguito,
spiega effetti vincolanti per Roma Capitale, che non potrà discostarsene in sede
di adozione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento
amministrativo, incardinato su istanza del privato. Pertanto, deve ritenersi
l’immediata efficacia lesiva di tale parere e la conseguente possibilità
dell’interessato di procedere alla sua impugnazione, a fronte del tenore
negativo, e pregiudizievole, dello stesso. Del resto, il menzionato art. 16,
comma 10, della Carta – nel subordinare (richiedendo a tal fine il parere
favorevole) l’assentibilità degli interventi a siffatto parere favorevole –
evidenzia come tale parere sia vincolante per Roma Capitale. (…) (vedi Modifiche
Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia 25 marzo 25
(4) Art. 26 Tessuti di origine medievale, (T1) comma 2 lett. c)Art. 27 Tessuti
di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria (T2) comma 2 lett.b) Art.
28 Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (T3) comma 2 lett.
c)
(5) Delibera AC 118/25 Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo
pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande scarica
Delibera 118/2025
(6) Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) Comma 3 lett b) Art.27. Tessuti di
espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) Comma 3 lett b) –
Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) Comma 3
lett a) – Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4)
Comma 3 lett b) –Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a
lottizzazione edilizia puntiforme (T5) Comma 3 lett b)
(7) Come già osservato in occasione dell’adozione delle modifiche nel 2024 ” il
riferimento a “ più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel Regolamento
per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della
Città storica” appare poco rassicurante“
(8) Si vedano gli articoli di Carteinregola:
* Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi).
di Paolo Gelsomini e Stefano Fabi 25 marzo 2025
* Regolamento tavolini: una delle pagine peggiori dall’insediamento di
Gualtieri – 6 marzo 2025
* Il Giano bifronte della politica capitolina (su overturism e non solo) 1
marzo 2025
* Nuovo regolamento per pedane e tavolini sugli spazi pubblici: le osservazioni
di Carteinregola 20 gennaio 2025
(9)La prescrizione era stata lasciata invariata dalla Proposta di Delibera della
Giunta del 13 giugno 2023
(10) nella Proposta di Delibera della Giunta del giugno 2023 la distanza dei
parcheggi da reti su ferro era fissata in 500 metri
(11) In Assemblea capitolina era stata anche modificata la possibilità di
ampliamento da “una tantum” a “una sola volta”
(12) PUNTO 6) NO AL COMBINATO DISPOSTO CHE DISTRUGGE LE SALE CINEMATOGRAFICHE
STORICHE- Rivitalizzare i cinema e i teatri, tutelare le sale nella Carta per la
Qualità
Art.6 Un nuovo comma introdotto in Assemblea Capitolina offre la possibilità
di incrementare fino al 50% della superficie all’interno di teatri, sale
cinematografiche e centri culturali polifunzionali, e, adeguando le NTA alle
norme regionali esistenti, consente una destinazione commerciale del 30% della
superficie risultante, a fronte del mantenimento del 70% a destinazione
culturale (cinema, teatri, sale concerti, musei, gallerie d’arte, sale
espositive, librerie anche multimediali, sale congressi, scuole di danza e
musica); una opportunità che consente di sostenere le sale in difficoltà,
tuttavia all’ Art.25. Tessuti della Città storica è stato cancellato un comma
superato dalle modifiche introdotte, senza però che fosse mantenuto il divieto
di cambio di destinazione per la sale storiche censite nella Carta per la
qualità. Se tale limite non fosse ripristinato, si rischierebbe di incentivare
la ulteriore distruzione di molte sale architettonicamente di pregio. vedi anche
S.O.S. sale cinematografiche, l’intervento di Carteinregola al convegno di
Italia Nostra 25 febbraio 2026
NTA vigenti: art. 25 comma 16 (.:.) Le sale e i complessi teatrali inseriti
nella Carta per laqualità, fino ad eventuale aggiornamento degli elenchidi cui
all’art. 16, comma 1, lett. g), sono vincolati al mantenimento dell’attuale
destinazione d’uso; sono tuttavia consentite, all’interno di essi e per una
quota non eccedente il 20% della SUL, le attività di supporto agli spettacoli
(pubblici esercizi, piccole strutture di vendita consone ai luoghi e alle
funzioni), non vincolate all’orario delle rappresentazioni
(13) Titolo I Capo 2° Parametri e classificazioni Art. 6 Classificazione delle
destinazioni d’uso comma 3bis (TESTO ADOTTATO 11 12 2024)
Le sale cinematografiche possono subire un aumento della SUL interna, fino ad un
massimo del 50% della loro SUL totale. Rispetto alla SUL totale, così
incrementata, sono possibili cambi di destinazione d’uso, tra quelli consentiti
dalle norme di componente, a condizione che almeno 70% della SUL, così
incrementata, venga destinata ad attività culturali (cinema, teatri, sale
concerti, musei, gallerie d’arte, sale espositive, librerie anche multimediali,
sale congressi, scuole di danza e musica) ed il restante ad altre attività, tra
quelle consentite dalle norme di componente, incluse quelle di somministrazione,
queste ultime come disciplinate dalla L.R. n. 22/2019 e ss.mm.ii. All’interno di
teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali esistenti, sono
altresì, consentiti, nel rispetto delle relative norme di componente, cambi di
destinazione d’uso fino ad un massimo del 30% delle superfici preesistenti per
l’apertura di attività commerciali, artigianali ed a servizi.
OSSERVAZIONI CARTEINREGOLA
OSSERVAZIONE 1: Aggiungere alla fine del comma: “Le sale e i complessi teatrali
inseriti nella Carta per la qualità, salvo eventuale aggiornamento degli
elenchi di cui all’art. 16, comma 1, lett. g) [locali e attività di interesse
storico, artistico, culturale], sono vincolati al mantenimento dell’attuale
destinazione d’uso”
MOTIVAZIONE 1 l’inserimento di un nuovo comma 3 bis permette un aumento della
SUL interna, fino ad un massimo del 50% della SUL totale e possibili cambi di
destinazione d’uso,riprendendole norme regionali introdotte dalla LR 85/2020;
tuttavia con l’abolizione del comma 16 dell’Art.25, avvenuto in seguito ad un
emendamento approvato dall’Assemblea capitolina, è stato cancellato e non più
recuperato altrove un passaggio molto importante per la conservazione delle sale
storiche: “Le sale e i complessi teatrali inseriti nella Carta per la qualità,
fino ad eventuale aggiornamento degli elenchi di cui all’art. 16, comma 1, lett.
g), sono vincolati al mantenimento dell’attuale destinazione d’uso”. Il
combinato disposto tra l’introduzione delle premialità nella ridistribuzione
interna degli spazi – che potrà essere ottenuta anche attraverso interventi
molto impattanti – e il venir meno dell’esclusione di sale cinematografiche e
teatrali inserite nella Carta per la Qualità possono incentivare la distruzione
di molte sale storiche.
OSSERVAZIONE 2: nel secondo periodo, dopo” teatri, sale cinematografiche e
centri culturali polifunzionali” sostituire “esistenti” con “che non
beneficiano dell’aumento della SUL”
MOTIVAZIONE 2: rendere esplicita l’impossibilità di cumulare cambi di
destinazione commerciale che superino il 30%
[14] Allegato A Proposta di Delibera controdeduzioni giugno 2026 Art.6 comma 3
bis [0.346/1; OU.tavSopr/1]
3bis. Le sale cinematografiche possono subire un aumento della SUL interna, fino
ad un massimo
del 50% della loro SUL totale. Rispetto alla SUL totale, così incrementata, sono
possibili cambi di
destinazione d’uso, tra quelli consentiti dalle norme di componente, a
condizione che almeno 70%
della SUL, cosi incrementata, venga destinata ad attività culturali (cinema,
teatri, sale concerti,
musei, gallerie d’arte, sale espositive, librerie anche multimediali, sale
congressi, scuole di danza e
musica) ed il restante ad altre attività, tra quelle consentite dalle norme di
componente, incluse quelle
di somministrazione, queste ultime come disciplinate dalla L.R. n. 22/2019 e
ss.mm.ii. All’interno di
teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali esistenti, sono
altresì, consentiti, nel
rispetto delle relative norme di componente, cambi di destinazione d’uso fino ad
un massimo del
30% delle superfici preesistenti per l’apertura di attività commerciali,
artigianali ed a servizi.
L’approvazione dei progetti per le sale cinematografiche censite in Carta per la
Qualità è
subordinata al parere ai sensi dell’art.16