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Banca Etica chiude definitivamente il conto a A/I
Con l'ex Direttore di Banca Etica commentiamo il comunicato di A/I in cui rendono pubblica la decisione di Banca Etica di chiudergli definitivamente il conto. Una decisione inaccettambile di cui non c'era bisogno, commenta Messina.  Qui il comunicato di A/I https://keepitfree.ai/it/announcements/banca-etica-sequestra-i-fondi-di-a/i/   Qui sotto uno scritto di Alessandro Messina sul caso.    OFAC, Banca Etica e una narrazione dei rischi esagerata Il caso Autistici/Inventati mostra la forza extraterritoriale delle sanzioni americane. Ma tra il mantenimento di un conto italiano e il blocco dei servizi a 130 mila clienti ci sono molte decisioni, tanti eventi che devono concatenarsi e un livello di probabilità decrescente. di Alessandro Messina Il 26 agosto 2026 l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro statunitense ha inserito Autistici/Inventati (A/I) nella lista degli Specially Designated Nationals, classificandola come Specially Designated Global Terrorist (SDGT). L'amministrazione americana sostiene che l'associazione italiana abbia fornito infrastrutture e servizi digitali a gruppi definiti terroristici o estremisti violenti. Nella scheda OFAC compare inoltre la dicitura «Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224». [1] [2] A/I è cliente di Banca Etica dal 2018. La banca ha dichiarato che il conto aveva avuto fino alla designazione un'operatività regolare e un profilo antiriciclaggio medio. Il 1° settembre ne ha limitato l'operatività, chiedendo indicazioni a MEF, ABI e Assopopolari e acquisendo pareri tecnici. A/I ha confermato che la limitazione è rimasta in vigore in attesa di questi approfondimenti. [3] [17] La motivazione resa pubblica da Banca Etica è molto forte: mantenere rapporti con A/I potrebbe esporla a «sanzioni secondarie» che, secondo il suo comunicato, implicherebbero «la cessazione di ogni servizio erogato da intermediari statunitensi», con l'impossibilità per tutti i 130 mila clienti e soci di utilizzare carte di credito e debito e di effettuare pagamenti extra-euro, fino a mettere a rischio la sopravvivenza della banca. [3] Cosa prevede l'ordinamento americano L'Executive Order 13224 è uno degli strumenti centrali della politica americana contro il finanziamento del terrorismo. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione statunitense la designazione SDGT produce effetti pesanti: beni e interessi patrimoniali vengono bloccati e le US persons non possono normalmente effettuare transazioni con il soggetto designato. Per gli intermediari non americani esiste anche un rischio ulteriore. OFAC precisa che una foreign financial institution può essere colpita se facilita consapevolmente transazioni significative per conto di un SDGT. [4] La misura prevista per la banca straniera è specifica: il Tesoro può vietare l'apertura o il mantenimento negli Stati Uniti di correspondent accounts o payable-through accounts, oppure imporvi condizioni severe. Le Global Terrorism Sanctions Regulations non dicono che da questa misura discenda automaticamente la cessazione di ogni altro servizio fornito da qualsiasi operatore americano. [5] Lo stesso OFAC, contestualmente alla designazione, ha emesso la General License 36, che autorizza fino alle 00.01 (ora della costa orientale) del 25 settembre 2026 le operazioni necessarie a chiudere in modo ordinato i rapporti preesistenti con A/I. Non è un'autorizzazione a proseguirli indefinitamente, ma una finestra di uscita organizzata, distinta sia dagli obblighi legali sia dalle decisioni autonome degli operatori che scelgono di interrompere il rapporto prima della scadenza. Lasua sola esistenza contraddice l'idea di un blocco immediato e indifferenziato: l'OFAC per primo distingue tra la designazione e la sua attuazione pratica. [2] [19] Conta inoltre il carattere «significant» della transazione. OFAC non ha pubblicato per questo specifico regime una soglia quantitativa. In altri programmi di secondary sanctions interpreta “significant” sulla base della totalità delle circostanze, considerando tra l’altro importo, frequenza, consapevolezza del management ed eventuali pratiche elusive.  [25] Il mantenimento deliberato di un conto dopo la designazione genera quindi un rischio reale; intensità e conseguenze dipendono dalla condotta concreta. Nell’ordinamento italiano la distinzione è particolarmente chiara. La stessa Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia precisa che le liste OFAC possono essere utilizzate dagli intermediari come elemento per valutare eventuali operazioni sospette, ma che, a differenza delle designazioni ONU e UE recepite nell’ordinamento europeo, «non sussistono obblighi di congelamento dei fondi». La presenza nella lista americana può dunque giustificare maggiore attenzione sotto il profilo antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo; non produce di per sé un obbligo italiano di bloccare il conto. [23] Un precedente aiuta a capire che cosa significhi concretamente una sanzione sui conti di corrispondenza. Nel 2012 gli Stati Uniti colpirono Bank of Kunlun per le sue operazioni con banche iraniane designate. OFAC precisò che, per quanto risultava al Tesoro, la banca cinese non disponeva in quel momento di correspondent accounts negli Stati Uniti: la misura serviva quindi soprattutto a vietare alle banche americane di aprirgliene o mantenergliene in futuro. Il caso, pur riferendosi a un diverso programma sanzionatorio, mostra che una correspondent-account sanction non coincide automaticamente con un embargo generale della banca né con la cessazione di ogni servizio finanziario ad essa collegato. [16] È un principio che tornerà utile leggendo l'architettura di corrispondenza di Banca Etica, ricostruita di seguito. Banca Etica opera in un'infrastruttura soprattutto italiana ed europea Infatti, Banca Etica indica ufficialmente BPER Banca come propria «Correspondent Bank» e spiega che BPER le fornisce il servizio di intermediazione per i pagamenti internazionali. [6] È poi BPER ad avere rapporti con le banche corrispondenti nelle diverse valute: nelle proprie Standard Settlement Instructions indica JPMorgan Chase New York per i dollari, altri intermediari per sterline, franchi e yen, e TARGET/EBA per l'euro, precisando di essere SEPA compliant. [7] Dalla documentazione pubblica non emerge quindi un correspondent account direttamente intestato a Banca Etica presso una banca statunitense. Non è possibile certificare dall'esterno l'inesistenza di qualsiasi rapporto tecnico non pubblicato, ma l'architettura resa nota è chiara: Banca Etica → BPER → corrispondenti internazionali. Se OFAC applicasse la section 1(b), l'effetto più serio nascerebbe soprattutto dalle decisioni successive di altri soggetti: una banca americana potrebbe non voler processare tramite BPER operazioni riconducibili a Banca Etica; BPER potrebbe limitare i servizi in dollari o, per propria scelta prudenziale, una parte più ampia della relazione. Sono passaggi possibili, ciascuno affidato a un soggetto diverso, dunque non automatici e con livelli di probabilità decrescenti. Va poi tenuto presente un secondo canale, indipendente dal primo: quello contrattuale. Le grandi banche corrispondenti e i circuiti internazionali adottano da anni policy di de-risking spesso piùrestrittive del minimo richiesto dalla legge, per contenere il proprio rischio reputazionale e di compliance più che per un obbligo puntuale: è un fenomeno ampiamente documentato da FATF e Banca Mondiale con riguardo a interi settori o paesi, non solo a soggetti designati. In questo senso JPMorgan o gli emittenti dei circuiti potrebbero decidere di interrompere rapporti collegati, anche indirettamente, a Banca Etica non perché l'EO 13224 lo imponga, ma perché la loro soglia interna di tolleranza al rischio è più bassa di quella legale. È un rischio possibile, da considerare in modo distinto da quello propriamente sanzionatorio, che merita di essere pesato accanto ad esso, senza confonderlo con esso. Anche sulle carte di pagamento esistono margini di distinzione rilevanti. La carta di debito di Banca Etica per imprese e organizzazioni opera sul circuito Visa ed è gestita attraverso Nexi. [8] Le regole Visa pubblicamente disponibili impongono ai membri di controllare cardholder (il titolare) e merchant (l’esercente) rispetto alla SDN List e, in presenza di un vero match, di disabilitare quel cardholder o merchant dall'uso della rete. [9] Questo rende molto difficile mantenere una carta Visa direttamente intestata ad A/I. Non equivale, è ovvio, ad alcuna regola che imponga di spegnere le carte di tutti gli altri clienti della banca. Banca Etica potrebbe quindi ridurre l'esposizione mantenendo il conto con un'operatività circoscritta e consentire l'uso della carta sul circuito nazionale Bancomat, di consentire l’uso di circuiti alternativi italiani (ad esempio Satispay): niente carte internazionali intestate ad A/I, niente dollari, niente operazioni con un nexus americano, monitoraggio rafforzato e prevalenza di servizi in euro e nell'area SEPA. La soluzione non eliminerebbe il rischio di secondary sanctions, perché l'EO 13224 non limita il concetto di transazione significativa alle operazioni in dollari; ridurrebbe però molti dei canali attraverso i quali il rischio potrebbe eventualmente propagarsi. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha peraltro chiarito l'11 giugno 2026, nella causa C-81/24 Jenec, che il semplice inserimento di un consumatore in una lista OFAC non comporta automaticamente il divieto per una banca europea di instaurare un rapporto: occorre una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La sentenza riguarda una persona fisica e non attribuisce automaticamente lo stesso diritto ad A/I, che è un'associazione; conferma però che una lista americana non diventa da sola una regola bancaria [10] europea. I precedenti europei: condotte di tutt'altra scala Il caso europeo più vicino alla situazione di un singolo cliente è Swedbank Latvia. Tra il 2015 e il 2016 un cliente con presenza in Crimea effettuò 386 transazioni per 3,312 milioni di dollari attraverso banche corrispondenti statunitensi. Una corrispondente USA respinse alcuni pagamenti proprio per il possibile collegamento con la Crimea; dopo le rassicurazioni del cliente, risultate false, un relationship manager di Swedbank reindirizzò i pagamenti a un'altra banca corrispondente americana. La banca disponeva inoltre di dati KYC e indirizzi IP che indicavano la presenza del cliente in Crimea. OFAC qualificò comunque la condotta come «non-egregious»: settlement (accordo transattivo) da 3,43 milioni di dollari, nessuna designazione della banca e nessun blocco generale della clientela. [11] Con UniCredit cambia radicalmente la scala dei fatti contestati. Nel 2019 le autorità americane raggiunsero un accordo complessivo da circa 1,3 miliardi di dollari con tre banche del gruppo. La tedesca UniCredit Bank AG aveva processato oltre 2.000 pagamenti per più di 500 milioni di dollari attraverso istituzioni finanziarie statunitensi, violando diversi programmi sanzionatori, compresi quelli sulla proliferazione di armi di distruzione di massa. [12]Commerzbank ammise condotte ancora più strutturate: dal 2002 al 2008 movimentò consapevolmente circa 263 milioni di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense per soggetti iraniani e sudanesi sottoposti a sanzioni. Il Department of Justice descrisse schemi concepiti per nascondere la natura delle transazioni alle autorità americane. Il settlement complessivo con le autorità USA arrivò a circa 1,45 miliardi di dollari. [13] BNP Paribas rappresenta un ordine di grandezza ancora diverso. Tra il 2004 e il 2012 la banca ammise di avere movimentato consapevolmente più di 8,8 miliardi di dollari attraverso il sistema finanziario americano per soggetti di Sudan, Iran e Cuba sottoposti a sanzioni. La maggior parte riguardava il Sudan: circa 6,4 miliardi in un solo anno, compresi circa 4 miliardi per un'istituzione finanziaria di proprietà del governo sudanese, mentre documenti interni mostravano che dirigenti e compliance erano consapevoli delle accuse americane sul sostegno del regime al terrorismo e sulle violazioni dei diritti umani in Darfur. La banca si dichiarò colpevole e pagò quasi 9 miliardi di dollari. [14] Questi precedenti provano la capacità degli Stati Uniti di colpire duramente banche europee. Mostrano però anche la distanza dal caso A/I: operazioni in dollari transitanti direttamente dal sistema USA, centinaia o migliaia di pagamenti, importi da milioni a miliardi, durata pluriennale e, nei casi più gravi, tecniche consapevoli di occultamento. Nessuno di essi, va sottolineato, riguarda però la fattispecie specifica della section 1(b): sono sanzioni primarie per violazioni dirette, non conseguenze secondarie derivate dal semplice mantenimento di un rapporto con un soggetto designato. Sono utili come misura della severità potenziale del sistema sanzionatorio USA, non come precedenti diretti dello scenario paventato da Banca Etica. Persino in queste vicende, comunque, l'esito ordinario fu una sanzione pecuniaria e un programma di remediation, mai la trasformazione della banca stessa in soggetto SDN. Il precedente di Monza: anche sulle sanzioni si può distinguere Un precedente italiano mostra che tra ignorare una designazione OFAC e bloccare integralmente un rapporto finanziario esistono soluzioni intermedie. Nell'aprile 2025 il Tribunale di Monza ha affrontato il caso di un investitore inserito nella SDN List americana nell'ambito delle sanzioni relative alla Russia. Una banca estera operante attraverso una succursale italiana aveva conseguentemente bloccato l'intero rapporto di gestione patrimoniale, per un valore superiore a 9 milioni di euro. Con ordinanza del 14 aprile 2025 il Tribunale ha disposto il ripristino della piena operatività, affermando che dalla mera inclusione nella lista OFAC non discendono nell'ordinamento italiano obblighi di congelamento analoghi a quelli derivanti dalle liste ONU o dell'Unione europea e giudicando sproporzionato il blocco indiscriminato del patrimonio. [20] Il seguito della vicenda è ancora più significativo. In sede di reclamo, con ordinanza collegiale del 12-16 giugno 2025, il Tribunale ha parzialmente corretto la prima decisione, escludendo dallo sblocco gli strumenti finanziari effettivamente custoditi da Citibank N.A. New York sul territorio statunitense e confermandolo per tutti gli altri asset. Quando poi alcune sub-depositarie estere, tra cui intermediari situati in Svizzera e Giappone, non hanno eseguito le richieste di liquidazione, il cliente ha promosso un procedimento di attuazione della misura cautelare ex art. 669-duodecies c.p.c. L'8 settembre il giudice ha ordinato alla banca di liquidare tutti gli asset non situati negli Stati Uniti e ha inizialmente previsto, in caso di ritardo, una penale giornaliera pari allo 0,05% dell'importo non liquidato. [21] Anche questa decisione è stata reclamata. Il Collegio, il 30 ottobre 2025, ha confermato che la banca non può opporre al proprio cliente il rifiuto delle sub-depositarie da essa utilizzate, ma ha riconosciuto al tempo stesso la complessità oggettiva dell'esecuzione attraverso intermediari situati in ordinamenti diversi. Ha quindi sostituito la penale giornaliera con l'obbligo per la banca di prestareuna fideiussione, rilasciata da un istituto italiano, per il valore degli asset eventualmente ancora non liquidati dopo 120 giorni. [22] Questo precedente riguarda un diverso programma sanzionatorio americano e una gestione patrimoniale, quindi non può essere trasposto automaticamente al caso A/I. Il criterio seguito dai giudici è però istruttivo: distinguere ciò che ricade concretamente nella sfera statunitense da ciò che rimane nell'ordinamento italiano ed europeo, e gestire le difficoltà generate dagli intermediari esteri senza trasformarle in un automatismo. È precisamente il tipo di approccio che nel caso Banca Etica consentirebbe almeno di esaminare separatamente carte e operazioni in dollari, pagamenti che richiedono corrispondenti americani e normale operatività del conto in euro e nell'area SEPA. Quando è la banca a essere designata Accanto alla sanzione sui correspondent account esiste uno scenario più grave: l’EO 13224 consente a OFAC di designare direttamente chi sia ritenuto avere fornito sostegno materiale, finanziario o servizi a un soggetto bloccato. È una base giuridica distinta dalla section 1(b). I precedenti mostrano però che, quando è stata applicata a banche, la condotta contestata era strutturale e di ben altra gravità Per trovare un precedente vicino allo scenario estremo prospettato da Banca Etica bisogna uscire dall'Europa. Nel 2019 OFAC designò come SDGT la libanese Jammal Trust Bank, proprio ai sensi dell'Executive Order 13224. Il Tesoro contestava una relazione di lunga durata con Hezbollah, servizi al suo Executive Council e alla Martyrs Foundation iraniana, rapporti con strutture finanziarie dell'organizzazione e condotte finalizzate a nasconderli. [15] È il tipo di fattispecie che rende plausibile la designazione della banca stessa. La sproporzione con ciò che oggi è pubblicamente noto sul conto A/I è evidente: Banca Etica dichiara un rapporto ordinario dal 2018, operatività regolare e rischio AML medio fino alla decisione statunitense. Un elemento va poi aggiunto al confronto con i precedenti, e riguarda il contesto nel quale matura la designazione di A/I. Il comunicato ufficiale del Tesoro Usa la colloca in un'azione più ampia contro quelle che l'amministrazione definisce «reti terroristiche di estrema sinistra violente», insieme a un'organizzazione britannica e a un gruppo transnazionale legato al FPLP . Si tratta di un uso dello strumento SDGT diverso, per oggetto e contesto politico, dai programmi contro Iran, Sudan e Cuba dai quali provengono molti dei grandi precedenti bancari citati. Questo rende i precedenti storici meno predittivi e può incentivare un de-risking più prudente da parte degli intermediari. Aumenta dunque l’incertezza; non modifica però la struttura giuridica delle sanzioni né rende automatici i passaggi successivi. L’Unione europea, d’altra parte, non ha neutralizzato questo rischio. Il cosiddetto Blocking Statute europeo non comprende l’EO 13224: Banca Etica non è quindi obbligata dal diritto UE a congelare A/I, ma neppure è protetta da uno strumento europeo specificamente rivolto contro queste secondary sanctions. [24] Quanto è probabile l'effetto domino? Attribuire una percentuale precisa sarebbe artificiale: i casi sono pochi, i programmi sanzionatori diversi e l'applicazione delle secondary sanctions contiene una componente discrezionale e politica, rafforzata nel caso A/I dal contesto descritto sopra. I precedenti consentono però una graduazione: 1) un'attenzione OFAC verso Banca Etica, se il rapporto con A/I rimanesse pienamente operativo, è un rischio plausibile;2) l'applicazione della section 1(b) appare un evento a bassa probabilità e che però avrebbe alto impatto, soprattutto se l'operatività venisse limitata all'euro e separata dai canali statunitensi; 3) una designazione diretta di Banca Etica come SDGT per il solo mantenimento di questo rapporto appare, sulla base della casistica pubblica disponibile, un evento eccezionale; 4) il blocco di tutte le carte Visa o Mastercard dei 130 mila clienti, in assenza di una designazione della banca o di una scelta autonoma di de-risking di Nexi e dei circuiti, richiede ulteriori passaggi e appare ancora meno probabile. La posizione di Banca Etica individua correttamente un problema di sovranità finanziaria europea, con l’effetto anche di allontanare da sé la responsabilità della scelta: la dipendenza da dollaro, correspondent banking e grandi circuiti internazionali amplia enormemente la portata pratica delle decisioni americane. Il punto poco convincente è descrivere come automatico ciò che automatico non è, come già accaduto quando, senza alcun obbligo di designazione nei loro confronti, diverse banche italiane adottarono misure cautelative non uniformi verso Francesca Albanese. [18] Tra il conto di A/I e il rischio per 130 mila clienti ci sono cinque passaggi, ciascuno con una probabilità propria: Fattori di rischio / mitigant Probabilità Valutazioni dell'OFAC sulla natura «significant» delle transazioni Possibile in astratto, ma finora non tradottasi in un'azione concreta contro Banca Etica Eventuali decisioni di BPER e delle sue corrispondenti (inclusa JPMorgan) Potrebbero dipendere sia da effettivi obblighi derivanti dalle sanzioni USA, sia da autonome scelte prudenziali di de-risking, ed è quindi passaggio incerto da stimare se non attraverso un dialogo diretto con BPER Scelte di Nexi e dei circuiti internazionali Vincolate dalle regole Visa solo per i cardholder in match diretto con la SDN List, quindi poco probabili per la clientela non collegata ad A/I Possibilità tecniche di circoscrivere i servizi (euro, area SEPA, Bancomat) Già disponibili e, sulla base della General License 36, compatibili con una gestione ordinata nei tempi concessi da OFAC (che però Banca Etica ha deciso di anticipare, per non chiare ragioni) Decisioni della stessa Banca Etica L'unico passaggio interamente nelle sue mani, e quindi quello su cui la sua comunicazione avrebbe dovuto essere parecchio più precisa In conclusione Una volta ho sentito Pietro Sella affermare “mio nonno diceva che se non vuoi correre rischi, non devi fare il banchiere”. Oggi le banche son diventate burocrazie bloccate da infinite regole da rispettare e tecnologia pervasiva, quasi sempre governata altrove. Diventa fisiologico, in questo quadro, che i gruppi dirigenti delle banche abbiano bassa propensione al rischio. Esattamente come accade nelle grandi amministrazioni statali, chi rischia lo fa solo per elevato moral hazard individuale, di solito nocivo alla collettività.È plausibile che molte banche sceglierebbero di chiudere il conto ad A/I. Ci si aspetterebbe, però, qualcosa di diverso da una realtà nata per promuovere la finanza etica, di fronte a una designazione ai tratti così marcatamente politici, e tanto più perché ripete uno schema già visto nel citato caso Albanese. Banca Etica, nella sua piena autonomia, può ritenere che anche una probabilità molto piccola di un danno molto grande sia incompatibile con il proprio profilo di rischio e con la tutela della banca. È una scelta legittima, prudenziale. Di pura ortodossia bancaria. Potrebbe anche scegliere - però - di assumere una quota di quel rischio, delimitare l'operatività di A/I e verificare con i propri fornitori quali servizi possano essere preservati. Presentare l'esito più grave possibile come fosse la conseguenza quasi necessaria della lista OFAC finisce invece per attribuire all'amministrazione americana un potere più ampio di quello previsto dalle sue stesse norme, e per nascondere la parte di autonomia che resta ai singoli intermediari europei. Proprio perché quell'autonomia esiste, comunicarla con la stessa chiarezza con cui si comunica il rischio sarebbe parte della responsabilità di una banca che si definisce etica verso i propri soci e clienti. Fonti e riferimenti I numeri tra parentesi quadre nel testo sono collegamenti cliccabili alle fonti. Le fonti principali sono riportate qui in forma estesa. [1] U.S. Department of the Treasury, Networks", 26 agosto 2026 "Treasury Takes Action Against Violent Far-Left Terrorist "Counter Terrorism Designations; Issuance of Counter Terrorism General License", 26 [2] OFAC, agosto 2026 [3] Banca Etica, settembre 2026 "Autistici/Inventati: ... valutazioni per scongiurare la chiusura del conto corrente", 1 [4] OFAC, FAQ 812, Executive Order 13224 e foreign financial institutions [5] OFAC, Counter Terrorism Sanctions – Global Terrorism Sanctions Regulations, 31 CFR Part 594 [6] Banca Etica, FAQ "Qual è il codice BIC/SWIFT di Banca Etica?" Correspondent Bank – BPER indicata come [7] BPER Banca, Standard Settlement Instructions for Commercial Payments – USD via JPMorgan New York; EUR via TARGET EBA [8] Banca Etica, Carta di debito International per imprese e organizzazioni – circuito Visa e gestione Nexi [9] Visa Core Rules and Visa Product and Service Rules – Compliance with Sanctions Screening [10] Corte di giustizia dell'Unione europea, C-81/24, Jenec, comunicato stampa n. 84/26, 11 giugno 2026 [11] OFAC, Enforcement Release – Swedbank Latvia, 20 giugno 2023 [12] U.S. Department of the Treasury, settlement UniCredit Group, 15 aprile 2019[13] U.S. Department of Justice, Commerzbank AG admits sanctions and Bank Secrecy violations, 12 marzo 2015 "Treasury Labels Bank Providing Financial Services to Hizballah [14] U.S. Department of Justice, BNP Paribas – guilty plea for Sudanese, Iranian and Cuban sanctions violations, 30 giugno 2014 [15] U.S. Department of the Treasury, as SDGT", Jammal Trust Bank, 29 agosto 2019 [16] OFAC, FAQ 209 – Bank of Kunlun e correspondent accounts negli Stati Uniti [17] Autistici/Inventati, comunicato "Banca Etica limita l'operatività del conto dell'Associazione AI ODV", 2 settembre 2026 [18] Altreconomia, 19 settembre 202 "Le sanzioni contro Francesca Albanese e l'occasione persa dalle banche italiane", "Authorizing the Wind Down of Transactions [19] OFAC, Counter Terrorism General License 36, Involving Autistici Inventati", 26 agosto 2026 [20] Tribunale di Monza, Sez. I civile, ordinanza 14 aprile 2025, R.G. 1729/2025 [21] Tribunale di Monza, vicenda processuale e ordinanza di attuazione dell'8 settembre 2025, testo pubblicato da LexCED [22] Tribunale di Monza, ordinanza collegiale 30 ottobre 2025, R.G. 6197/2025, testo pubblicato da LexCED [23] Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Comunicazioni sanzioni finanziarie [24] European Commission. Extraterritoriality (Blocking statute). Protecting EU operators, reinforcing European strategic autonomy. [25] OFAC Consolidated Frequently Asked Questions 
September 5, 2026
Radio Onda Rossa
Il dominio sulla comunicazione – di Paolo Punx
In quest'epoca dove la comunicazione è diventata strategica per garantire l'estrazione di plusvalore (profitto) dalla vita messa in produzione, ogni spazio di comunicazione libera diviene oggetto di attacchi e chiusure coatte. Il dominio sulla comunicazione non si applica solo alla gestione dei mass-media, limitando, espellendo, addomesticando, ogni voce ritenuta scomoda dal Governo di turno, [...]
August 29, 2026
Effimera
[Le Dita nella Presa] Il prezzo dell'IA (1/3: Puntata completa)
Dopo l'aumento del prezzo dei dischi a stato solido, è arrivato anche quello delle RAM: prezzi circa raddoppiati in un solo anno, e anche questa volta è colpa del boom dell'IA: l'enorme domanda di hardware fatta da una manciata di aziende ha completamente cambiato il settore. Non perdiamo l'occasione, però, per accumulare più dettagli del necessario e capire un po' meglio come funziona questo settore, quali sono le aziende che lo compongono, come si sono comportate in passato e cosa ci possiamo aspettare per il futuro. Lo svolgimento contemporaneo della finale dei mondiali di calcio ci permette di parlare dei recenti sequestri di siti per violazione di copyright. I sequestri sono stati effettuati dal governo statunitense e segnano un ulteriore inasprimento del controllo su Internet, in quanto si tratta di siti che sono stati rimossi globalmente da Internet. Un effetto, per capirci, molto più forte di quelli fatti dal Piracy Shield. Questo provvedimento - non senza precedenti ma comunque significativo - è un ulteriore tassello in un internet in cui le garanzie di quello che una volta si chiamava cyberspazio vengono sistematicamente smantellate.
July 19, 2026
Radio Onda Rossa
Bogna Konior e la foresta oscura di internet
A partire dalla teoria della foresta oscura, Bogna Konior interpreta internet come un ambiente nel quale umani e intelligenze artificiali si osservano, si… L'articolo Bogna Konior e la foresta oscura di internet sembra essere il primo su L'INDISCRETO.
July 13, 2026
L'INDISCRETO
[Le Dita nella Presa] Non è un'Internet per uman* (1/3: Puntata completa)
Internet è sempre più un ambiente per bot: i dati di Cloudflare indicano che il 57% delle richieste di pagine Web provengono da Bot. Ma quando, come e perché è successo? E cosa c'entra questo con il maggior controllo operato dalle grandi aziende? Per chi ha la passione delle telenovele, il mondo dell'IA fa per voi. In questo episodio, il governo Usa proibisce ad Anthropic di esportare i suoi gioielli, a causa di una soffiata mediata da Amazon, che del resto ha interessi con OpenAI. E se invece il governo l'avesse fatto proprio perché è in combutta con Anthropic, seguendo la nota strategia in cui si millantano strumenti "troppo potenti" senza mai esibirli? Nel frattempo Anthropic se la prende con Alibaba. Ue: ritorna il tentativo di approvare la legge sul controllo delle chat con la scusa della lotta alla pedofilia. La legge, già nota come ChatControl era già stata respinta dal Parlamento europeo. Carrellata di notiziole: l'FCC vuole dei telefoni più "sicuri", Meta invece vuole (continuare a fare) degli occhiali che facciano riconoscimento facciale... e molte altre! Concludiamo con lo scontro tra l'ATAC e il cambiamento climatico (qui inteso nel senso dell'avvicendarsi delle stagioni).
June 28, 2026
Radio Onda Rossa
Le Dita Nella Presa - Chi ci mette le mani dentro e chi chiude le porte
In questa puntata abbiamo parlato dell'hackmeeting appena concluso, con alcune interviste registrate a caldo. Abbiamo proseguito con le vicissitudini di OpenAI e delle altre grandi imprese produttrici di Intelligenza Artificiale generativa. Infine abbiamo cercato di capire le motivazioni che sottostanno all'ennesima chiusura di spazi degli utenti e degli sviluppatori messa in atto da Google nel meccanismo di distribuzione delle app negli smartphone Android. Il 12, 13, 14 giugno si è tenuto a Firenze la 29a edizione di Hackmeeting, l'incontro annuale delle comunità che si pongono in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo delle tecnologie all’interno della nostra società. Abbiamo raccontato il clima che si è respirato durante i 3 giorni e dato conto di alcuni laboratori e seminari anche con l'aiuto delle interviste registrate al Centro Sociale Next Emerson. Le interviste integrali sono nelle pillole Cosa unisce Bernie Sanders e Sam Altman (CEO di Open AI)? Entrambi vogliono che il governo USA partecipi agli utili di OpenAI. Ma quali utili? Guardiamo il bilancio del 2025 dell'azienda di Altman che è in perdita di circa 35 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto allo scorso anno. Non sarà che i signori dell'AI stanno preparando il terreno per sfuggire al proprio fallimento finanziario? Riprendiamo, visto l'avvicinarsi della scadenza, la notizia dell'imposizione di Google a tutti gli sviluppatori di App per Android di registrarsi presso l'azienda di Mountain View. Quali sono le ragioni apparenti e quali quelle nascoste che hanno indotto l'azienda ad imporre questa misura? Parliamo anche delle forme di resistenza, come quella messa in campo da KeepAndroidOpen. In extremis un aggiornamento sulla situazione dei nuovi data-center e della legge regionale in Lombardia. Ascolta l'audio della puntata nel sito di Radio Onda Rossa
[Le Dita nella Presa] Chi ci mette le mani dentro e chi chiude le porte (1/5: Puntata completa)
In questa puntata abbiamo parlato dell'hackmeeting appena concluso, con alcune interviste registrate a caldo. Abbiamo proseguito con le vicissitudini di OpenAI e delle altre grandi imprese produttrici di Intelligenza Artificiale generativa. Infine abbiamo cercato di capire le motivazioni che sottostanno all'ennesima chiusura di spazi degli utenti e degli sviluppatori messa in atto da Google nel meccanismo di distribuzione delle app negli smartphone Android. Il 12, 13, 14 giugno si è tenuto a Firenze la 29a edizione di Hackmeeting, l'incontro annuale delle comunità che si pongono in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo delle tecnologie all’interno della nostra società. Abbiamo raccontato il clima che si è respirato durante i 3 giorni e dato conto di alcuni laboratori e seminari anche con l'aiuto delle interviste registrate al Centro Sociale Next Emerson. Le interviste integrali sono nelle pillole Cosa unisce Bernie Sanders e Sam Altman (CEO di Open AI)? Entrambi vogliono che il governo USA partecipi agli utili di OpenAI. Ma quali utili? Guardiamo il bilancio del 2025 dell'azienda di Altman che è in perdita di circa 35 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto allo scorso anno. Non sarà che i signori dell'AI stanno preparando il terreno per sfuggire al proprio fallimento finanziario? Riprendiamo, visto l'avvicinarsi della scadenza, la notizia dell'imposizione di Google a tutti gli sviluppatori di App per Android di registrarsi presso l'azienda di Mountain View. Quali sono le ragioni apparenti e quali quelle nascoste che hanno indotto l'azienda ad imporre questa misura? Parliamo anche delle forme di resistenza, come quella messa in campo da KeepAndroidOpen.    In extremis un aggiornamento sulla situazione dei nuovi data-center e della legge regionale in Lombardia.        
June 21, 2026
Radio Onda Rossa
Presentato ad Hackmeeting il primo GaSH a Gaza
Uno dei molti e interessanti laboratori e seminari dell'Hackmeeting annuale è stato la presentazione in diretta da Gaza city e Khan Younis dei GaSH! (Gazaweb Social Hub). Erano collegati in diretta persone che hanno costruito i due centri. E' stato molto emozionante il dialogo tra due comunità, quella di Hackmeeting e quella dei Gazawi che resistono e ricostruiscono le proprie strutture e la propria vita. I Gazaweb Social Hub (GASH) sono due centri siti nei pressi delle università di Gaza City e a Khan Younis. Il contesto è devastato: infrastrutture accademiche e reti di comunicazione distrutte, migliaia di studenti senza internet né spazi per studiare. Dopo l'intervento di emergenza degli “Alberi della rete” che hanno mostrato che la connettività è vita – per l’educazione, per gli aiuti, per i legami familiari ora l’obiettivo è restituire accesso stabile allo studio e alla comunicazione. I GASH vogliono essere ambienti sicuri, connessione stabile per lezioni online ed esami, gestiti da tecnici e tecniche locali. Perché gli studenti sono il cuore della ricostruzione culturale e professionale del paese. * Per contribuire a rendere sostenibili nel tempo i due centri puoi sottoscrivere per Gazaweb * Per rimanere aggiornato sulle sorti del progetto puoi seguire il sito di Gazaweb ospitato dal collettivo Autistici/Inventati Di seguito il video dell'inaugurazione del centro di Khan Younis.
Il labirinto della verifica dell’età
I governi e la società civile di tutto il mondo sembrano avere un obiettivo comune: proteggere bambini e giovani dai pericoli della navigazione sul web, dall’uso non supervisionato dei social media, da contenuti pornografici, violenti o pericolosi. La virata globale verso un Internet dove è necessario verificare la propria età ha però una serie di criticità, legate alle soluzioni che si stanno adottando e ai problemi che esse pongono in termini di privacy e sorveglianza. Alcune misure sono arrivate tramite leggi statali, come nel caso dell’Australia e del Regno Unito. Altre sono iniziative delle stesse piattaforme, come nel caso di Discord, che ha annunciato e poi ritirato una policy nota come teen by default (cioè che dà per scontato che tutti gli utenti siano minorenni). Nonostante il quadro frammentato, è chiaro che ci si stia spostando verso un modello di Internet in cui sarà sempre più spesso richiesto di identificarsi per dimostrare di essere adulti. Questo potrebbe radicalmente cambiare il modo in cui vivremo la rete in futuro. I METODI TECNICI DI VERIFICA DELL’ETÀ Esistono diversi approcci tecnologici per verificare l’età di un utente nel momento in cui entra o si iscrive a una piattaforma. Il primo è la stima dell’età sulla base di dati biometrici. Un software analizza un video o un selfie, dando un’indicazione di un’età presumibile. Un altro metodo prevede il confronto automatico tra una foto scattata live e la foto di un documento ufficiale. I siti possono inoltre richiedere una verifica dei dati bancari, o una piccola transazione da una carta di credito, per verificare che la persona intestataria sia maggiorenne. I controlli possono essere effettuati anche tramite l’operatore della rete mobile, che certifica che il numero da cui si sta effettuando una connessione sia associato a una persona adulta.  I metodi biometrici e quelli che richiedono di caricare le foto dei documenti presentano però evidenti problemi di privacy, dal momento che richiedono agli utenti di condividere informazioni estremamente sensibili con aziende private. I PROBLEMI DI DISCRIMINAZIONE Gli attivisti per i diritti digitali nutrono grande scetticismo nei confronti di queste soluzioni. Martin Sas e Jan Tobias Mühlberg, due ricercatori belga autori di un paper commissionato dai Verdi Europei, hanno scritto: “Questo requisito [di provare la propria età, ndr], oltre a costituire un’ingerenza nella privacy delle persone, può potenzialmente limitare la loro capacità di esprimersi liberamente e di interagire con gli altri, a meno che non forniscano i propri dati personali e siano in grado di completare una procedura di verifica dell’età”. Secondo l’Electronic Frontier Foundation, gli obblighi di verifica dell’età comportano una serie di possibili discriminazioni nei confronti di alcune categorie di persone già marginalizzate. Chi per esempio non dispone di documenti governativi validi e riconosciuti, come è il caso di alcune persone migranti, potrebbe trovarsi tagliato fuori da una buona fetta di servizi online. Negli Stati Uniti, riporta l’EFF, anche tanti adulti, soprattutto neri e ispanici, non hanno a disposizione documenti aggiornati con il nome o l’indirizzo corretto. La stessa cosa vale per le persone che stanno intraprendendo percorsi di affermazione o transizione di genere, che hanno meno probabilità di avere documenti aggiornati o foto ufficiali che corrispondono ai loro tratti somatici. L’analisi dell’EFF è incentrata sugli Stati Uniti, ma è indicativa di un problema più ampio:  “Il 43% degli americani transgender non dispone di documenti d’identità che riflettano correttamente il nome o genere. Per loro, la verifica dell’età pone una scelta impossibile: fornire documenti con nomi precedenti e indicatori di genere errati, rischiando così di essere costretti a un coming out, oppure perdere del tutto l’accesso alle piattaforme online”. Il metodo del riconoscimento facciale espone invece ai consueti bias algoritmici: i sistemi di intelligenza artificiale sono testati e funzionano soprattutto su persone bianche, sono però meno efficaci in caso di minoranze razziali ed etniche (ma anche, per esempio, di persone con disabilità). LE ALTERNATIVE PRIVACY FIRST Esistono però alternative più solide dal punto di vista della privacy. In Germania, per esempio, è in vigore un sistema di identità digitale che permette lo scambio di informazioni tra il server di un sito e un microprocessore contenuto nella carta d’identità elettronica nazionale. Tramite una chiave crittografica, il microprocessore dimostra di appartenere a una eID (una carta d’identità elettronica) rilasciata dal governo tramite una chiave crittografica, condivisa con altre 9.999 eID. “Ciò significa che l’unica informazione che la piattaforma ottiene è che una persona su 10mila si è registrata” hanno scritto Marten Risius e Johannes Sedlmeir su The Conversation. Successivamente, il servizio e il microprocessore si scambiano la data corrente e l’età minima richiesta, mentre il microprocessore invia la data di nascita dell’utente. A quel punto, l’autenticazione avviene esclusivamente sulla base di queste informazioni, senza che ulteriori dati siano condivisi con il sito web. Altri sistemi, come l’European Digital Identity Wallet (di cui parleremo più avanti) o il Google o Apple Wallet (che da qualche anno permettono di custodire documenti d’identità digitali sul telefono e di utilizzarli come prova dell’età), funzionano in modo leggermente diverso: non si basano su microprocessori integrati in carte fisiche, bensì su componenti hardware presenti nei telefoni cellulari. Queste soluzioni si avvalgono di un sistema crittografico che comunica alla piattaforma che una persona è in possesso di un documento digitale che attesta la sua maggiore età, senza tuttavia rivelare ulteriori dettagli. Il principio tecnico sottostante a entrambi questi esempi è la selective disclosure. Sempre Risius e Sedlmeir concludono: “Com’è evidente, i sistemi di verifica dell’età possono essere progettati ponendo al centro il principio della non tracciabilità. Ciò significa che né l’autorità né la piattaforma possono monitorare le attività di un utente, pur essendo in grado di verificare con precisione l’età”. LE LEGGI STATALI Una delle leggi più solide tra quelle in vigore è l’Online Safety Act del Regno Unito, che di fatto obbliga le piattaforme, i siti pornografici e i grandi motori di ricerca a impedire ai minori l’accesso a contenuti dannosi. Questi comprendono anche l’istigazione al suicidio, all’autolesionismo e la celebrazione dei disordini alimentari. Le regole sono in vigore dal luglio 2025. “In qualità di autorità di regolamentazione, non valuteremo i singoli contenuti né chiederemo ai servizi online di rimuovere materiale legale” si legge sul sito dell’Ofcom, l’autorità delle comunicazioni britannica (l’equivalente della nostra AGCOM) “Il nostro ruolo non è quello di impedire agli adulti di accedere a materiale pornografico legale, ma a partire dal 25 luglio saranno necessari controlli più rigorosi e, cosa fondamentale, non sarà più sufficiente spuntare una casella per dichiarare di avere più di 18 anni”. La legge, è fondamentale specificarlo, non obbliga tutte le piattaforme a verificare in modo diretto l’età di un utente, ma solo quelle che pubblicano materiale pornografico. Tutti gli altri siti devono comunque sottostare all’obbligo generale di impedire che i minori vengano in contatto con contenuti non appropriati. In Unione Europea molti paesi stanno considerando di adottare legislazioni per il controllo dell’età, che si concretizzano in particolare nel divieto per le persone al di sotto di un’età specifica di iscriversi e utilizzare piattaforme social. Nelle ultime settimane, la Grecia ha annunciato che dal 2027 proibirà l’accesso alle piattaforme social ai minori di 15 anni. In Germania il partito di governo ha dichiarato che proporrà un divieto per i minori di 14 anni. In Danimarca si è raggiunto un accordo politico per impedire l’accesso sotto i 15 anni. E poi c’è la Francia, dove all’inizio di aprile il Senato ha approvato un disegno di legge che prevede un sistema a due livelli: alcune piattaforme saranno del tutto proibite ai minori, mentre altre richiederanno l’approvazione di almeno un genitore per l’iscrizione. La legge deve ora tornare in discussione alla Camera, ma vale la pena segnalare come il presidente della Repubblica Emmanuel Macron sia un grande sostenitore del social media ban. Nel resto del mondo il dibattito segue direttrici simili. In Australia una legge considerata “storica” ha imposto alle principali piattaforme social di impedire l’accesso ai minori di 16 anni a partire da dicembre 2025, con sanzioni anche milionarie. In Brasile una legge entrata in vigore lo scorso marzo fa sì che i minorenni possano iscriversi alle piattaforme social solo se il loro account è collegato a quello di un supervisore adulto. IL QUADRO NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA La legge di riferimento in Europa è invece il Digital Services Act (DSA). Il DSA non impone esplicitamente la verifica dell’età come requisito per operare sul territorio dell’Unione. Per le piattaforme online con più di 45 milioni di utenti mensili  (VLOP, acronimo di very large online platforms), la Commissione si aspetta però che vengano adottate misure concrete per mitigare i rischi sistemici, ovvero i rischi che gli ecosistemi online pongono al resto della società. La tutela dei minori assume quindi un ruolo di primo piano. “La questione della competenza in materia di verifica dell’età nei servizi digitali si colloca in una zona di intersezione tra il diritto dell’Unione e le prerogative nazionali, e può essere compresa correttamente solo se si abbandona una logica dicotomica per adottare una prospettiva di competenza mista, nella quale, tuttavia, il ruolo operativo degli Stati membri resta oggi decisivo”, spiega a Guerre di Rete Giovanni Ziccardi, professore di Informatica Giuridica presso l’Università di Milano. Il Digital Services Act adotta infatti un modello “risk based”, basato cioè sulla valutazione dei rischi, lasciando aperto un ventaglio di soluzioni adottabili. L’obbligo non è quello di adottare una soluzione unica, ma di dimostrare che il sistema scelto protegge effettivamente i minori dai rischi per la loro sicurezza e incolumità. “Questa impostazione, tuttavia, apre uno spazio normativo significativo per l’intervento degli Stati membri. In assenza di una armonizzazione piena a livello europeo, infatti, sono gli ordinamenti nazionali a mantenere la competenza sulle modalità concrete attraverso cui tale obiettivo deve essere perseguito. Ciò riguarda, in primo luogo, la definizione delle tecniche di verifica dell’età – che possono spaziare da sistemi documentali a soluzioni basate su intermediari certificati o su modelli di anonimizzazione – e, in secondo luogo, la determinazione dei limiti di accesso a determinati contenuti, soprattutto quando si tratta di materiali sensibili come quelli pornografici”, prosegue Ziccardi. Le autorità europee hanno recentemente fatto alcuni passi per attuare nel concreto le indicazioni del DSA. Dopo un’investigazione, terminata lo scorso marzo, è stato concluso che quattro siti pornografici (PornHub, Stripchat, XNXX e XVideos) non stanno mettendo in atto le protezioni sufficienti per evitare che i minorenni entrino in contatto con i loro contenuti (che sono, ovviamente, a sfondo sessuale). “La Commissione ha constatato, in via preliminare, che Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos non hanno adottato misure efficaci per impedire ai minori di accedere ai propri servizi, venendo così meno al proprio dovere di tutelare i diritti e il benessere dei minori. Sebbene nei loro Termini di servizio sia specificato che i servizi sono riservati esclusivamente agli adulti, tutte e quattro le piattaforme consentono ai minori di accedervi con un semplice clic, con cui confermano di avere più di 18 anni”, si legge nel comunicato stampa ufficiale. Un clic per confermare l’età non può più bastare. Se le conclusioni della Commissione dovessero essere confermate, le società rischiano sanzioni fino al 6% del loro fatturato annuo globale. LE SOLUZIONI TECNICHE PROPOSTE DALL’EUROPA “Accanto alla dimensione dell’enforcement si sviluppa, in parallelo, una seconda direttrice di natura tecnico-infrastrutturale, che riguarda la costruzione di standard europei comuni. L’Unione sta infatti lavorando alla definizione di soluzioni interoperabili di verifica dell’età, anche attraverso progetti pilota basati su applicazioni dedicate e, soprattutto, in prospettiva, mediante l’integrazione con il EU Digital Identity Wallet. L’obiettivo è duplice: da un lato, evitare la frammentazione derivante dalla proliferazione di modelli nazionali eterogenei; dall’altro, garantire che i sistemi adottati rispettino principi fondamentali, come la protezione dei dati personali e la minimizzazione delle informazioni trattate”, prosegue Ziccardi. Il regolamento quadro che introduce l’EU Digital Identity Wallet è entrato in vigore nel maggio del 2024 e gli stati membri saranno obbligati ad adottare la tecnologia entro la fine del 2026. “In questo contesto, assume particolare rilievo il paradigma della privacy by design, che si traduce nella ricerca di soluzioni capaci di attestare un requisito (per esempio, il superamento di una soglia di età) senza rivelare l’identità dell’utente”, prosegue Ziccardi. “Alcuni modelli già sperimentati, come quello della cosiddetta ‘doppia anonimizzazione’, prevedono la separazione tra il soggetto che verifica l’età e il servizio che eroga il contenuto, in modo da evitare la concentrazione di informazioni sensibili in un unico punto del sistema. Si tratta di un terreno nel quale diritto e tecnologia si influenzano reciprocamente: le esigenze di tutela giuridica orientano le soluzioni tecniche, mentre queste ultime ridefiniscono le possibilità concrete di regolazione”. La soluzione proposta dall’Europa si inserisce nel filone delle soluzioni privacy first e decentralizzate, che potrebbero costituire una modalità sicura e rispettosa della riservatezza per verificare l’età. Nel 2025, l’AGCOM ha imposto ai siti per adulti di controllare che gli utenti siano maggiorenni. L’applicazione della direttiva è stata frammentata e ben presto il TAR del Lazio ha messo un freno alle disposizioni. Il problema principale risiede nella natura transfrontaliera dei servizi digitali. “Una parte significativa dei siti interessati, infatti, è stabilita in altri Stati membri dell’Unione, con la conseguente applicazione del principio del paese d’origine, che costituisce uno degli assi portanti del Digital Services Act. Questo principio limita fortemente la possibilità per un’autorità nazionale di imporre direttamente obblighi a operatori stabiliti altrove, imponendo invece il ricorso a meccanismi di cooperazione tra autorità competenti” spiega Giovanni Ziccardi. Il caso italiano rappresenta bene la frizione che può crearsi in un contesto di governance a più livelli (statale e sovranazionale). I RISCHI CHE PERMANGONO E LE PROSPETTIVE FUTURE Rimane uno scarto tra le questioni tecniche e la realtà sociale del problema. Le soluzioni come l’identità digitale europea o il Google Wallet sono create per limitare la quantità di informazioni che il sito può raccogliere sull’utente. Ma non prendono in considerazione lo scenario più banale: quello di un minore che utilizza il telefono, le credenziali o il documento di un adulto. In altre parole, il sistema può anche contribuire a non esporre una quantità significativa di dati personali, ma non elimina del tutto il rischio di un raggiro. Lo scorso aprile, l’esperto di cybersicurezza Paul Moore ha affermato di essere riuscito a bypassare la crittografia del portafoglio digitale europeo in soli due minuti. Altri esperti hanno fatto eco a queste preoccupazioni: “Più dati raccolgono questi sistemi, più diventano appetibili per gli hacker”, ha dichiarato Hanna Bözakov, fondatrice del servizio di crittografia Tuta. Se si guarda infine al mercato delle VPN, si nota come siano diventate molto popolari nei contesti in cui si è introdotto l’obbligo di verifica dell’età. Le direttrici di rischio sono diverse. Oltre ai dubbi tecnici, emergono anche alcune questioni politiche e culturali sulla natura della rete. Molti sostengono, per esempio, che d’ora in poi sarà impossibile navigare sul web in modo anonimo. C’è anche chi ritiene che gli obblighi tecnici e legali di verifica siano un modo per sollevare le Big Tech dalle proprie responsabilità rispetto alla moderazione dei contenuti. Tra quest’ultimi c’è Eva Simon, direttrice del programma  su Tecnologia e Diritti della Civil Liberties Union in Europa: “Ci stiamo concentrando sull’accesso, ma il vero problema è il modo in cui le piattaforme catturano l’attenzione e promuovono i contenuti. È da lì che derivano i danni”.  Ma la verifica dell’età è ormai un orizzonte concreto, in Europa e nel mondo. “In questa cornice, la chiave interpretativa più convincente è forse quella che coglie una tensione tra forma e sostanza”, conclude Ziccardi. “L’obbligo di verifica dell’età non è ancora formalizzato in modo uniforme a livello europeo, ma si sta progressivamente imponendo come necessità sistemica. Il DSA richiede una protezione effettiva dei minori e, allo stato delle tecnologie e dei modelli organizzativi disponibili, la verifica dell’età rappresenta lo strumento più credibile per realizzarla. La questione centrale non riguarda più, dunque, la presenza o meno dell’obbligo, ma il modo in cui lo si impone: chi è legittimato a imporlo, attraverso quali strumenti tecnici deve essere attuato e, soprattutto, con quali garanzie in termini di tutela dei diritti fondamentali e della riservatezza degli utenti”. L'articolo Il labirinto della verifica dell’età proviene da Guerre di Rete.
May 20, 2026
Guerre di Rete