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La migrazione come risorsa sociale ed economica
LINDA PEZZANO Mentre l’Europa corre, l’Italia arranca, prigioniera di un paradosso normativo che soffoca l’economia e calpesta i diritti. Spagna, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Francia hanno già tracciato la rotta: per questi Paesi, la gestione dei flussi migratori non è solo un’emergenza da contenere, ma una leva strategica per la crescita e la stabilità nazionale. Attraverso sistemi flessibili, ingressi autonomi e regolarizzazioni fondate sul radicamento sociale, i nostri vicini europei trasformano la manodopera straniera in una risorsa preziosa, garantendo alle imprese risposte rapide e ai lavoratori percorsi di dignità. Al polo opposto si colloca il modello italiano, incastrato nell’anacronismo dei “click day” e in una logica securitaria che genera solo precarietà e marginalità. In un continente che affronta un invecchiamento demografico senza precedenti, la capacità di integrare efficacemente il background migratorio è diventata il nuovo parametro della competitività globale: una sfida che l’Italia, tra inefficienze amministrative e cecità burocratica, rischia di perdere definitivamente. Il pericolo è che, invece di risorsa, il capitale umano straniero venga degradato a puro residuo di un meccanismo inceppato, trasformando potenziali talenti in “scarti” di un sistema al collasso. È la materializzazione di quel paradosso sociale descritto da Zygmunt Bauman: «Loro sono sempre troppi. “Loro” sono quelli che dovrebbero essere di meno o, meglio ancora, non esserci proprio. Invece noi non siamo mai abbastanza. Di “noi” dovrebbero essercene di più».  GERMANIA: OLTRE LE QUOTE FISSE La Germania, che si conferma il secondo Paese di destinazione al mondo dopo gli Stati Uniti, ha scelto un pragmatismo che trasforma il migrante in risorsa produttiva. Il panorama è dominato dalla Fachkräfteeinwanderungsgesetz 1(Legge sull’immigrazione di lavoratori qualificati): se un’azienda ha bisogno di un professionista e il candidato risponde ai requisiti, il processo è continuo e strutturato, avviabile in qualsiasi momento dell’anno. L’unica deroga quantitativa riguarda la Westbalkanregelung (Regola dei Balcani Occidentali – per i lavoratori qualificati provenienti da Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia – che possono comunque essere assunti indipendentemente dalle proprie qualifiche formali), elevata a 50.000 (rispetto ai precedenti 25.000) ingressi annui a partire dal 2024-2025 2; tuttavia, anche in questo caso, non si procede tramite click day, ma attraverso un sistema di estrazione e registrazione continua gestito dalle rappresentanze diplomatiche per evitare il collasso dei portali e garantire una distribuzione equa durante tutto l’anno.  L’innovazione più dirompente è la “Chancenkarte” (Carta delle Opportunità) – un sistema a punti che premia età, conoscenza delle lingue e l’esperienza precedente – che permette al migrante l’ingresso e il soggiorno nel Paese per un anno alla ricerca di un impiego dignitoso, dietro prova di (almeno) due anni di formazione professionale o dietro possesso di una laurea. Il datore di lavoro può attivare la procedura accelerata per lavori qualificati (il beschleunigtes Fachkräfteverfahren) ex art. 81a del Residence Act – Aufenthaltsgesetz: pagando una tassa amministrativa di circa € 411, l’azienda delega l’autorità per gli stranieri a gestire tutti i passaggi burocratici, inclusa la verifica dei titoli e il nulla osta, riducendo drasticamente i tempi del visto.  Infine, per rispondere a una carenza drammatica di 1,8 milioni di lavoratori (specialmente nella logistica e nel social care), il Ministro degli Interni Alexander Dobrindt ha presentato il piano “Sofort-in-Arbeit” (Subito al lavoro) che diventerà effettivo il 1° luglio 2026, vedendovi la chiave per sbloccare “un bacino di talenti” essenziale per le piccole e medie imprese delle regioni provinciali, spesso le più colpite dalla carenza di manodopera: la norma, rivoluzionaria, punta a ridurre l’attesa per l’accesso al lavoro dei richiedenti asilo da nove mesi a soli 90 giorni. Chiunque superi i controlli iniziali può così accedere a impieghi full time o “mini-job” mentre la procedura di asilo prosegue, accelerando l’integrazione attraverso la partecipazione societaria. Inoltre, il permesso di soggiorno, a differenza di quanto avviene in Italia, non è mai inferiore alla durata del contratto di lavoro.  PAESI BASSI: LA FIDUCIA CHE GENERA PROFITTO I Paesi Bassi hanno scelto un modello basato sulla sponsorizzazione fiduciaria e su parametri economici oggettivi. Il fulcro del sistema è il meccanismo del “Recognised Sponsor” (Referent) gestito dall’IND (Immigration and Naturalisation Service): le aziende che dimostrano solidità e rispetto delle norme 3 vengono iscritte in un registro pubblico e possono assumere lavoratori stranieri in qualsiasi momento dell’anno, senza dover attendere la pubblicazione di un decreto quote. Per i  lavoratori altamente qualificati (i cosiddetti Kennismigranten o highly skilled migrants), non esistono limiti quantitativi, anzi i datori di lavoro – riconosciuti dall’IND – possono assumere personale qualificato in sole due o quattro settimane, evitando lungaggini burocratiche e procedurali. Il legislatore olandese ha compreso che porre un tetto numerico all’eccellenza significa auto-infliggersi un danno economico. Il “filtro” è qualitativo e salariale: l’ingresso è garantito a patto che il contratto preveda una soglia retributiva minima (parametrata sull’età e sulla qualifica) che assicuri al lavoratore piena autonomia economica.  Per quanto riguarda i richiedenti asilo, ai sensi del Foreign Nationals Employment Act (Wav), essi possono lavorare solo se la loro domanda è in esame da almeno sei mesi. In questo caso, il datore di lavoro deve richiedere un permesso di lavoro specifico (TWV) all’agenzia per l’impiego (UWV). In passato, i richiedenti asilo potevano lavorare per un massimo di 24 settimane su un periodo di 52; tuttavia, a seguito di sentenze giudiziarie e riforme del 2024, tale restrizione temporale è stata dichiarata illegittima, permettendo oggi un impiego continuativo, per prevenire l’istituzionalizzazione della precarietà e favorire una reale autosufficienza. La NL Labour Authority (Nederlandse Arbeidsinspectie) vigila attentamente affinché l’inserimento lavorativo non diventi terreno di sfruttamento: il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire condizioni salariali e lavorative conformi agli standard nazionali; in caso contrario il permesso TWV viene negato o revocato. Studi condotti nel 2025 confermano che questo modello non solo riduce la dipendenza dal welfare, ma rafforza profondamente il senso di appartenenza alla comunità. PORTOGALLO: IL DIRITTO DI CERCARE DIGNITÀ  Il Portogallo rappresenta forse – insieme alla Spagna – l’approccio più aperto dell’area europea e l’avanguardia normativa in termini di diritti civili ed economici immediati. Il pilastro di questa rivoluzione è l’emendamento all’Asylum Act del 2022 4, che ha stabilito il diritto al lavoro immediato dal momento stesso della domanda di protezione internazionale. Non esistono limitazioni temporali o settoriali, una scelta che mira ad inserire il richiedente asilo nel circuito produttivo nazionale. La vera rivoluzione resta il Visto per Ricerca Lavoro (Visto de Procura de Trabalho), disciplinato dal Decreto Regulamentar n. 4/2022, che consente legalmente a un cittadino straniero di entrare nel Paese per 120-180 giorni al solo scopo di cercare impiego. Nonostante la complessa transizione burocratica verso la nuova agenzia AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo), che nel 2026 ha completato la digitalizzazione dei processi per smaltire gli arretrati, il Portogallo dimostra che la fluidità normativa, per quanto avanzata, non sia una panacea, se non accompagnata da investimenti strutturali. Infatti, nonostante il diritto legale al lavoro sia immediato, permangono barriere invisibili ma resistenti: come riportato dal Portuguese Refugee Council (CPR), senza un investimento massiccio in politiche sociali che accompagnino la norma giuridica, il rischio è che il migrante resti confinato in settori a basso valore aggiunto.  FRANCIA: RISPOSTE CHIRURGICHE AI TERRITORI In Francia, la gestione degli ingressi per motivi di lavoro si è evoluta verso un modello di “granularità territoriale” che si oppone drasticamente al centralismo del Decreto Flussi italiano. Il Paese adotta una strategia di sussidiarietà basata sulla cosiddetta “liste des métiers en tension” (lista di professioni per le quali esiste una carenza documentata di manodopera locale – come l’edilizia, la ristorazione o l’assistenza alla persona -). Questo elenco, regolato dall’Arrêté du 1er avril 2021 e aggiornato costantemente a livello regionale dalle prefetture e dalle Direzioni Regionali dell’Economia, dell’Impiego, del Lavoro e della Solidarietà (DREETS), permette di rispondere chirurgicamente alle carenze specifiche di ogni bacino locale. L’art. 27 della recente legge sull’immigrazione (Loi n. 2024-42 del 26.01.2024: Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration), ha introdotto un permesso di soggiorno specifico proprio per questi lavoratori “sotto pressione”, permettendo loro di regolarizzare la propria posizione se già attivi in settori critici e dietro prova di 12 mesi di attività negli ultimi due anni, senza dover passare necessariamente per l’iniziativa del datore di lavoro. Tuttavia, il limite risiede nella rigidità dello strumento: la necessità di aggiornare costantemente le liste per evitare che interi settori emergenti restino esclusi e il rischio di creare un’integrazione a due velocità, dove solo chi serve all’economia ha il diritto di non essere considerato “scarto”.  SPAGNA: LA MIGRAZIONE CIRCOLARE CHE FUNZIONA  Infine, la Spagna si conferma pioniera della materia, muovendosi con un pragmatismo che sembra voler ricucire lo strappo tra “noi” e “loro”, approdando alla flessibilità strutturale del nuovo regolamento sugli stranieri RELOEX (El nuevo Reglamento de Extranjería), entrato in vigore il 20 maggio 2025, incorporando direttamente nel corpo normativo diritti e le garanzie delle persone lavoratrici 5. Il migrante così diventa il protagonista di una migrazione circolare che, attraverso l’ordinanza GECCO (Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen) ha coinvolto oltre 25.000 lavoratori nel 2025, trasformando la precarietà stagionale in un modello di stabilità fissa-discontinua, blindato da garanzie sociali e alloggiative obbligatorie. A differenza dell’Italia, in Spagna sono le grandi associazioni datoriali a coordinare i flussi direttamente con il Ministero del Lavoro, garantendo una pianificazione coerente con le necessità dei territori. Il sistema si regge su tutele senza precedenti: il nuovo ordine ministeriale aggiunge l’articolo 7, destinato a proteggere il benessere socio-lavorativo dei partecipanti, obbligando il datore di lavoro a garantire un alloggio dignitoso per tutto il periodo di attività e per ogni chiamata successiva. Questa visione si concretizza nella concessione di autorizzazioni pluriennali della durata di quattro anni, prorogabili qualora sussistano i requisiti, che permettono di prestare servizio per un massimo di nove mesi l’anno. Al termine di ogni periodo stagionale, il lavoratore ha l’obbligo di rientrare nel proprio Paese d’origine, preservando la natura circolare del progetto.  La vera rottura contro la logica dello “scarto” è rappresentata dal Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC): uno strumento dinamico gestito dal Servizio Pubblico Statale per l’Occupazione (SEPE), che agisce come un polmone per l’economia nazionale. Pubblicato trimestralmente, questo elenco identifica le professioni in cui la carenza di manodopera locale o comunitaria è tale da considerare l’indisponibilità di lavoratori residenti presunta per legge, semplificando radicalmente le procedure di assunzione e l’ottenimento dei permessi. L’ultimo aggiornamento per il primo trimestre del 2026 evidenzia quanto il Catálogo sia ormai essenziale per lo sviluppo economico del Paese, includendo figure chiave che spaziano dagli atleti e allenatori professionisti fino al personale tecnico e marittimo.  ITALIA: LA LOTTERIA DEL “CLICK DAY” L’Italia si colloca oggi in una posizione paradossale: pur essendo l’undicesimo Paese al mondo per numero di migranti residenti – con 6,3 milioni di persone – il sistema del Decreto Flussi, incardinato sull’anacronismo dei cosiddetti “click day”, si rivela incapace di rispondere alle dinamiche di un mercato del lavoro in costante evoluzione 6, essendo basato piuttosto su una logica perennemente emergenziale.  In continuità con la strategia avviata nel precedente triennio (2023-2025), l’approvazione del D.P.C.M. del 2 ottobre 2025 7 ha cercato di confermare la volontà di superare la frammentazione delle gestioni annuali attraverso la programmazione triennale 2026-2028, definendo un contingente complessivo di 497.550 ingressi per motivi di lavoro (stagionale e non), basato su una logica incrementale nel corso del triennio (che prevede 164.850 unità per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028.). Nonostante l’obiettivo dichiarato sia offrire un orizzonte stabile alle imprese e ai cittadini stranieri interessati – specialmente in settori critici come quello dell’agricoltura – questo modello si rivela fallimentare, fortemente proceduralizzato e rimane, inoltre, fortemente centrato sull’iniziativa del datore di lavoro: il lavoratore straniero non dispone ancora di un canale autonomo di ingresso per la ricerca di un’occupazione. Il rischio, già conclamato, è che una parte delle quote autorizzate non si traduca in occupazione effettiva, generando precarietà o irregolarità sopravvenuta. Inoltre, i dati amministrativi dell’INPS aggiornati a luglio 2025 parlano chiaro: i lavoratori stranieri in Italia sono impiegati prevalentemente in imprese a basso valore aggiunto, con un divario salariale rispetto ai nativi che tocca il 33%. Solo il 12,5% dei lavoratori stranieri possiede una laurea, una cifra irrisoria se confrontata con la media europea, a testimonianza di una struttura produttiva che relega il migrante a mansioni scartate dai connazionali per paghe misere e condizioni poco dignitose, ignorando le competenze individuali. Il divieto di lavorare per i primi mesi o il rischio di perdere l’alloggio se si diventa autosufficienti sono “trappole della povertà” che trasformano individui potenzialmente produttivi in soggetti marginalizzati 8.  La procedura ordinaria (ex D.L. n. 146/2025) prevede innanzitutto la presentazione della domanda di ingresso da parte del datore di lavoro – precedentemente precompilata – sul portale del Ministero dell’Interno. Successivamente, il datore la cui domanda è rientrata nelle quote riceverà dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura il nulla osta al lavoro, che sarà inviato anche alla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine del lavoratore per il rilascio del visto. Tuttavia, come riportato dal IV rapporto di Ero Straniero, rimane basso il numero dei visti concessi rispetto ai nulla osta rilasciati 9 e la ripartizione nazionale delle quote spesso non coincide con le reali specificità locali, creando squilibri dove le stesse si esauriscono in poche ore a fronte di settori che rimangono scoperti 10. In definitiva, il panorama europeo ci restituisce l’immagine di un continente a due velocità, dove la gestione della migrazione è diventata lo spartiacque tra il pragmatismo economico e l’immobilismo ideologico. Mentre ci sono paesi che hanno scelto di smantellare le barriere burocratiche per trasformare il migrante in un attore dinamico del mercato – l’Italia resta paradossalmente ancorata a una visione statica e punitiva. La dignità del lavoro e la flessibilità degli ingressi non sono concessione etiche, bensì pilastri di un’economia che vuole restare competitiva in un contesto globale. Così facendo, l’Italia rischia di trasformarsi in una “caserma” che smaltisce rifiuti umani anziché valorizzare persone, alimentando un circolo vizioso di povertà e invisibilità, ignorando le proiezioni Eurostat che prevedono un collasso della forza lavoro entro il 2035.  Leggi gli altri articoli della rubrica di: Papia Aktar, Lorenzo Boffa, Chiara Starita, Raffaele Biondo, Gennaro Santoro, Irene Pavlidi, Aicha Blasioli ed Elena Morelli. 1. The law has reshaped corporate hiring from abroad. When the Act entered into force on 1 March 2020, just over 200,000 third-country nationals held residence permits tied to a German employment contract. By June 2025 the figure had climbed to 420,000”, Five Years On, Germany’s Skilled-Worker Immigration Act Doubles Employment-Based Residence ↩︎ 2. Die West­bal­kan­re­ge­lung: Arbeits­kräfte aus Alba­nien, Serbien, Bosnien, Kosovo, Monte­negro und Nord­ma­ze­do­nien für deut­sche Unter­nehmen gewinnen ↩︎ 3. Dutch Labour Authority (Nederlandse Arbeidsinspectie): normative sull’impiego di cittadini stranieri e verifica delle condizioni salariali ↩︎ 4. Access to the labour market – The Asylum Information Database (AIDA) ↩︎ 5. “Occupazione, istruzione e famiglia sono i tre pilastri su cui si basano gli importanti miglioramenti apportati dal RELOEX. La norma, quindi, riduce i tempi e le formalità, elimina le duplicazioni, rafforza i diritti dei lavoratori migranti e dà garanzie alle imprese”, Revista de la Seguridad Social ↩︎ 6. Come riportato dal IV rapporto di monitoraggio sugli ingressi per lavoro a cura di Ero Straniero: p. 6 e seg. ↩︎ 7. Pubblicato sulla G.U. n. 240, il 15 ottobre 2025 e recante “Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028) ↩︎ 8. “I lavoratori autoctoni non qualificati tendono a svolgere meno compiti di routine quando lavorano in aree con una maggiore concentrazione di immigrati”, p. 95 e seg. – Rapporto Inps;  “I lavoratori immigrati in Italia hanno maggiori probabilità di collocarsi nella parte inferiore della distribuzione dei redditi e hanno maggiori probabilità di avere basse retribuzioni rispetto ai loro omologhi dei paesi EA-4”, p. 25 analisi della Banca d’Italia dell’ Aprile 2025 ↩︎ 9. “Relativamente ai flussi 2025, i visti rilasciati a dicembre 2025 sono 32.968, pari al 66,25% dei nulla osta emessi”, p. 24 – IV rapporto di Ero Straniero ↩︎ 10. Le quote rimaste inutilizzate per l’anno 2025 sono in totale 117.339 contro le 49.288 del 2024 – IV rapporto di Ero Straniero ↩︎
Decreto Flussi: un sistema al collasso
AICHA BLASIOLI E ELENA MORELLI La campagna “Ero Straniero” ha pubblicato un nuovo report territoriale sugli esiti del Decreto Flussi nelle province italiane, con dati aggiornati a fine 2025 dove viene offerta una lettura per provincia del fenomeno: il quadro che emerge – per Roma in particolare – è allarmante. A livello nazionale il sistema mostra già crepe profonde: su circa 120.000 quote assegnate nel 2024, solo una domanda su dieci ha ottenuto un nulla osta e, alla fine, i permessi di soggiorno effettivamente richiesti si sono fermati a poco più del 20% delle quote disponibili. Una filiera che si spezza ben prima della conclusione della procedura e che, come già documentato nel dossier annuale di Ero Straniero, alimenta paradossalmente quel bacino di incertezza e invisibilità che la norma dovrebbe invece contrastare. Roma però è un caso a parte, anche in questo contesto già critico. Nel 2024 la Prefettura della Capitale ha gestito oltre 33.000 domande, tuttavia il numero di permessi di soggiorno effettivamente rilasciati dalla Questura – sulla base dell’attività prodromica svolta dalla Prefettura –  è di appena 85 permessi: meno del 2% delle quote assegnate. Basta un solo confronto per capire la portata del problema romano: Milano, con un numero di domande simile, nello stesso anno ha prodotto 940 permessi. Stessa procedura, stesso sistema normativo, undici volte il risultato.  Nel 2025 la situazione non è migliorata – anzi, il tasso di efficacia è sceso ulteriormente, attestandosi intorno allo 0,8%. Roma, purtroppo, non rappresenta un’eccezione ma un caso emblematico di una disfunzionalità più ampia, che conferma come la procedura prevista dai decreti flussi generi un forte disallineamento tra ingressi programmati e contratti di lavoro effettivi, producendo irregolarità e insoddisfazione sia per le imprese sia per i lavoratori stranieri.  Ph: Lorenzo Boffa Nel 2024 le cinque prefetture laziali – Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo – hanno ricevuto complessivamente quasi 70.000 domande, un volume enorme che il sistema non è stato in grado di reggere. A Frosinone – dove il report colloca l’Ufficio tra i peggiori d’Italia per efficienza – su oltre 8.000 domande i permessi di soggiorno completati sono stati 86. A Latina, che invece figura tra le prefetture relativamente più efficienti della regione, il percorso si è chiuso con successo per meno di un richiedente su dieci. Nel 2025 le istanze rigettate nel Lazio sono quasi quadruplicate rispetto all’anno precedente: un segnale che non indica un miglioramento della selezione, ma un sistema sempre più congestionato che scarica il proprio malfunzionamento sui lavoratori richiedenti, anche quando le carenze sono esclusivamente della Pubblica Amministrazione e anche quando il radicamento del lavoratore è ormai consolidato da una stabile e lunga permanenza sul territorio.  In questo contesto, le vulnerabilità strutturali già evidenziate nel dossier nazionale – a partire dalla natura dei controlli sul datore di lavoro, che avvengono solo ex post, a distanza di anni dall’effettivo ‘ingresso del lavoratore in Italia – trovano terreno ancora più fertile. Casi come quello del Sig. M., in cui la promessa di un impiego inesistente è diventata merce di scambio per migliaia di euro, non sono episodi isolati ma il prodotto prevedibile di un sistema che non verifica in anticipo. In questo contesto, il funzionamento concreto della procedura finisce per produrre un effetto distorsivo: eventuali carenze imputabili al datore di lavoro – quali, ad esempio, la mancanza di asseverazione – così come i ritardi riconducibili esclusivamente alla Pubblica Amministrazione – dalla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, fino al rilascio stesso del permesso – ricadono interamente sul lavoratore. Ne deriva che anche soggetti presenti in Italia da anni, e che hanno sempre osservato le prescrizioni normative, svolgendo regolare attività lavorativa, si trovano improvvisamente esposti a una condizione di precarietà e vulnerabilità rispetto alla regolarità del soggiorno, senza che tale situazione sia riconducibile a una loro condotta. NON È SOLO UN PROBLEMA DI CARICO DI LAVORO Su questo punto il report è esplicito: la disomogeneità dei risultati non è riconducibile soltanto alla quantità di domande gestite. Analizzando gli uffici con carichi di lavoro comparabili, emergono divari che non trovano giustificazione nel volume delle pratiche. Prefetture come Lecce, Milano e Brescia dimostrano che è possibile gestire grandi numeri con esiti quantomeno più soddisfacenti. Roma e Frosinone, invece, restano agli ultimi posti indipendentemente da questa variabile. Siamo davanti a una forte disomogeneità amministrativa tra uffici della stessa pubblica amministrazione dove la riuscita di una procedura di ingresso dipende, in misura determinante, dalla provincia in cui viene presentata la domanda. Una vera e propria “lotteria amministrativa” che penalizza sistematicamente i lavoratori e i datori di lavoro romani e laziali. UNA CONFERMA GIUDIZIARIA GIÀ AGLI ATTI Non si tratta più solo di lamentele, ma di una verità giudiziaria: la gestione della Prefettura di Roma è ufficialmente fallimentare. Già con la sentenza n. 1596 del 24 febbraio 2025, il Consiglio di Stato ha accertato in via definitiva l’inerzia della Pubblica Amministrazione in merito alla gestione della regolarizzazione dei lavoratori stranieri 2020, trascinata per oltre quattro anni tra ritardi inaccettabili e inefficienze strutturali. Il paradosso emerge con forza analizzando le memorie difensive dell’amministrazione stessa in tutte le procedure dove si lamenta il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. La maggioranza dei casi infatti, incontra un, ormai ordinario, stallo procedimentale tra l’ingresso del lavoratore e la convocazione presso i locali della Prefettura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno: attività assolutamente imprescindibile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno finale da parte della Questura. In questi casi – in cui la Prefettura non procede alla convocazione né emette un provvedimento negativo –  la stessa Amministrazione ha tentato di giustificare tali abnormi ritardi citando numeri che, anziché scagionarla, confermano una paralisi operativa cronica.  In particolare rileva che: * nell’anno 2021 rispetto alle 1.704 domande scrutinate, sono stati confermati solo 709 dei nulla osta rilasciati, ovvero il 39% delle 1.793 quote assegnate; * nell’anno 2022 rispetto alle 5.118 domande scrutinate, sono stati confermati solo 392 dei nulla osta rilasciati, ovvero il 7,7 % delle 5.086 quote assegnate; * nell’anno 2023 rispetto alle 6.141 domande scrutinate, sono stati confermati solo 409 dei nulla osta rilasciati, ovvero il 8.9 % delle 4.563 quote assegnate; Tutto questo non fa che confermare una situazione disastrosa, un’inefficienza sistematica ed un’assoluta inadeguatezza dell’ufficio che ricade interamente sui lavoratori. Le ricadute di questo fallimento non sono astratte. Chi, nonostante l’inaccessibilità intrinseca della procedura tramite “click day”, riesce a presentare domanda di ingresso per lavoro da Roma o da Frosinone, si trova statisticamente in una condizione di quasi-impossibilità di completare la procedura, a parità di requisiti rispetto a chi presenta la medesima domanda da Verona o Milano. Questa asimmetria produce irregolarità non per scelta dei lavoratori, ma per incapacità strutturale delle istituzioni. Ph: Lorenzo Boffa I dati impongono una risposta che sia all’altezza della gravità della situazione. Da un lato, una procedura di ingresso già segnata, sin dalla fase iniziale del “click day”, da evidenti profili di aleatorietà, richiede di per sé un intervento di riforma.  Ma a maggior ragione, a fronte di una conclamata inefficienza della procedura non può essere normalizzato un tempo di attesa  di tre anni, all’esito del quale, per altro, spesso interviene una revoca del nullaosta in luogo dell’auspicato – e prospettato – permesso di soggiorno. Appare evidente allora che non basti  aumentare le quote: occorre intervenire con urgenza sulle strutture che non riescono ad elaborarle. Questo significa dotare le Prefetture del Lazio – e in primo luogo Roma – di risorse umane e strumenti adeguati, introdurre sistemi di monitoraggio territoriale degli esiti, e semplificare un’architettura procedurale che oggi genera dispersione a ogni passaggio. VERSO UN SUPERAMENTO DELLE “ZONE GRIGIE” Per superare l’empasse determinato dagli anni di accumulato ritardo amministrativo, appare necessario un intervento straordinario, sul modello della Circolare del Ministero dell’Interno adottata nel 2007, che intervenga al fine di sbloccare le pratiche arretrate e fornire indicazioni operative più flessibili alle Prefetture. Guardando al futuro, però, emerge con chiarezza l’improcrastinabile esigenza di superare definitivamente la lunga e travagliata stagione dei decreti flussi. Di particolare interesse sono le soluzioni proposte nel dossier per riformare il sistema con l’obiettivo di renderlo più flessibile e capace di rispondere realmente alle esigenze del mercato e dei lavoratori stranieri, tutelando così tutte le parti coinvolte. In questa prospettiva, si immaginano nuovi canali che superino i limiti del decreto flussi: da un lato, la possibilità per i datori di lavoro di assumere direttamente dall’estero senza vincoli di quote o finestre temporali; dall’altro, l’introduzione di permessi per la ricerca di lavoro, sia con il supporto di uno sponsor sia su iniziativa diretta del lavoratore, con garanzie economiche e possibilità di conversione in permesso per lavoro. Nello specifico, l’introduzione dell’assunzione diretta “a chiamata” extra-quota e di un canale di regolarizzazione permanente tramite contratto di lavoro potrebbero rappresentare la svolta necessaria per illuminare il “territorio grigio” dei flussi: * L’assunzione a chiamata eliminerebbe alla radice le criticità legate alle quote e alle zone d’ombra procedurali, riducendo lo spazio di manovra per le manipolazioni al sistema. * Il canale di regolarizzazione fornirebbe uno strumento di emersione a posteriori in caso di anomalie, garantendo una via d’uscita legale e funzionale. In alternativa un ulteriore strumento utile, se potenziato, potrebbe essere quello contenuto nell’articolo 23 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/98), che ad oggi consente l’ingresso di lavoratori in qualsiasi momento dell’anno e senza vincoli di quote. Accanto a questi strumenti, viene sottolineata l’importanza di regolarizzare le persone già presenti in Italia ma senza documenti, attraverso meccanismi stabili come si sta facendo, e con successo, in Spagna, riconoscendo il radicamento sociale di chi vive e partecipa da tempo alla vita del Paese. Nel complesso, l’obiettivo è costruire un sistema più accessibile e realistico, capace di ridurre precarietà, irregolarità e sfruttamento, a vantaggio dei lavoratori e delle aziende. L’IMPATTO SUL SISTEMA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Infine, va considerato un effetto collaterale critico e di non poco conto sul piano complessivo: attualmente, in assenza di percorsi alternativi, chi vede fallire la propria procedura di ingresso per lavoro è spesso indotto a presentare domanda di Protezione Internazionale – la c.d. domanda di asilo – come unico strumento per evitare l’espulsione dal territorio italiano. Nonostante le restrizioni introdotte dal D. L. 20/2023 (c.d. Decreto “Piantedosi”) in materia di protezione speciale, la domanda di protezione internazionale rimane spesso l’unica via per tentare di riabilitare il proprio status giuridico. Ciò si traduce in uno svuotamento di senso dell’istituto della Protezione Internazionale e un carico di lavoro insostenibile per le Pubbliche Amministrazioni che si occupano della valutazione delle domande, anch’esse già sull’orlo del collasso. Proprio in assenza di strumenti alternativi adeguati, la domanda di asilo finisce per assumere, in modo improprio, la funzione di unico ammortizzatore sociale e giuridico per diverse categorie di persone. Tra queste rientrano anche i lavoratori entrati regolarmente tramite la procedura dei “flussi”, ma successivamente precipitati – per cause, come si è visto, a loro non imputabili – in una condizione di sostanziale irregolarità. Si tratta, dunque, nella maggior parte dei casi, di istanze fortemente connotate da esigenze di natura economica, che vengono a collocarsi all’interno di un sistema concepito, invece, per dare risposta a situazioni di bisogno di protezione internazionale. È necessario un radicale cambio di paradigma che sposti l’accento sulla trasparenza delle verifiche preventive e sulla flessibilità dei canali di accesso. Una riforma efficace non può prescindere dalla previsione di ulteriori e più agili strumenti di ingresso, nonché da meccanismi alternativi di regolarizzazione dei richiedenti.  Solo attraverso il potenziamento di questi canali legali e di stabilizzazione sarà possibile sottrarre i lavoratori stranieri al ricatto dell’illegalità, garantendo al contempo efficienza a una Pubblica Amministrazione oggi congestionata. La gestione dei flussi deve smettere di essere un terreno di emergenza per diventare una politica economica e sociale di lungo respiro.
“In Regola”. Migrazione e lavoro: una riforma necessaria
Nel dibattito pubblico italiano la migrazione viene raccontata quasi esclusivamente attraverso le categorie della sicurezza, del controllo delle frontiere e del sistema di accoglienza e asilo. Questo tipo di narrazione finisce per lasciare ai margini un’altra dimensione fondamentale del fenomeno migratorio: quella delle persone che vivono e lavorano stabilmente nel Paese e che cercano di regolarizzare il proprio soggiorno attraverso il lavoro. In questo modo, la figura del lavoratore con background migratorio rischia di essere percepita come residuale o non “meritevole” di tutela . Eppure, nella realtà quotidiana del Paese, e secondo l’art. 1 della Costituzione, il lavoro rappresenta uno dei principali strumenti di integrazione sociale, economica e giuridica. Migliaia di persone vivono, lavorano e contribuiscono da anni all’economia italiana senza poter accedere a un titolo di soggiorno regolare e ai diritti ad esso connessi. Si crea così una distanza sempre più evidente tra la norma e la realtà: i canali di ingresso e di soggiorno legati al lavoro sono pochi, rigidi e spesso inadatti a intercettare situazioni di integrazione già consolidate. Le criticità normative, sommate alle difficoltà procedurali e amministrative, finiscono per rendere questi strumenti difficilmente accessibili, contribuendo paradossalmente a produrre quelle condizioni di irregolarità che il sistema dovrebbe, invece, prevenire. Da un lato emerge la necessità di colmare i vuoti lasciati dall’attuale quadro normativo attraverso strumenti giuridici mirati: analisi delle decisioni giurisprudenziali, promozione di azioni legali strategiche e valorizzazione di quelle pronunce che aprono a interpretazioni sempre più attente alla tutela dei diritti e alla dimensione umana delle vicende migratorie. Dall’altro lato si avverte l’urgenza di rendere questi processi comprensibili e accessibili, contribuendo a ridurre il divario comunicativo in cui spesso si alimentano narrazioni distorte e rappresentazioni lontane dalla realtà. Questo significa, da una parte, analizzare in modo rigoroso il funzionamento concreto dei canali di regolarizzazione legati al lavoro; dall’altra, rendere visibili le esperienze di lavoratori e datori di lavoro che quotidianamente si confrontano con queste procedure e con le loro difficoltà. Da queste necessità nasce la rubrica periodica che state per leggere. “In Regola” si rivolge a chi vive questi processi in prima persona: lavoratori con background migratorio, datori di lavoro, avvocati, operatori sociali, ricercatori e amministratori pubblici. Ma si rivolge anche a chiunque desideri comprendere meglio come le politiche migratorie incidano concretamente sul funzionamento del mercato del lavoro e dell’economia italiana e come la tutela della dignità dei lavoratori con background migratorio non solo sia pienamente compatibile con tali dinamiche, ma costituisca altresì un fattore propulsivo per una società più coesa e per una crescita economica più solida e sostenibile. Tra gli strumenti oggi esistenti, il principale canale di ingresso e regolarizzazione tramite il lavoro è rappresentato dal sistema delle quote previsto dal c.d Decreto Flussi. Eppure, questo meccanismo continua a rivelarsi fragile e farraginoso, esponendo i lavoratori al rischio di pratiche fraudolente e lasciando al contempo molti datori di lavoro privi del personale che intendevano assumere attraverso canali regolari. Il sistema dei click day, le lungaggini amministrative, i dinieghi spesso motivati da superabili integrazioni documentali, danno (e hanno già dato) adito a Class action con conseguente danno all’erario, e un’enorme mole di contenzioso individuale spesso a spese dei singoli lavoratori, datori di lavoro o dello Stato stesso.  A questo si aggiunge un ulteriore elemento critico che merita attenzione. Le difficoltà strutturali di accesso alla regolarizzazione del soggiorno attraverso il canale lavorativo previsto dal Decreto Flussi finiscono per produrre effetti distorsivi sul sistema della protezione internazionale. In assenza di strumenti realmente accessibili per stabilizzare la propria posizione attraverso il lavoro, molte persone entrate regolarmente nel territorio italiano e che da anni vivono e lavorano in Italia si trovano, a causa di disfunzioni amministrative, in situazione di irregolarità. In questo contesto, la domanda di protezione internazionale diventa spesso l’unico percorso giuridico concretamente percorribile, non tanto nella prospettiva del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, quanto piuttosto in vista di una valutazione delle condizioni di integrazione sociale e lavorativa ai fini della protezione speciale. Tale dinamica è favorita anche dai tempi spesso prolungati delle procedure dinanzi alle Commissioni territoriali, nel corso dei quali il richiedente è titolare di un permesso provvisorio che gli consente di svolgere regolarmente attività lavorativa. Questa dinamica altro non è che una distorsione conseguente alla rigidità e alle carenze dell’attuale sistema di ingresso e regolarizzazione tramite il lavoro. Il risultato è un sovraccarico delle procedure di protezione internazionale, con ricadute negative sull’efficienza complessiva del sistema e sulla capacità di fornire risposte tempestive a tutte le persone coinvolte. Questa situazione produce effetti che vanno ben oltre la dimensione migratoria. Le difficoltà di accesso alla regolarità incidono direttamente sul mercato del lavoro, sull’organizzazione delle imprese e sulla capacità dello Stato di gestire in modo efficiente i fenomeni migratori. In altre parole, il malfunzionamento dei canali di regolarizzazione non è solo una questione di diritti individuali: è anche un problema economico, produttivo e istituzionale che si riverbera sul sistema economico del Paese. Eppure esistono esempi che mostrano come un approccio diverso sia possibile. Negli ultimi anni la Spagna ha intrapreso un percorso diverso rispetto alla tendenza prevalente nel continente, introducendo politiche di regolarizzazione e integrazione che riconoscono il radicamento sociale e lavorativo delle persone migranti. Come evidenziato anche in due recenti interventi pubblicati su Melting Pot 1, nel 2026 il governo spagnolo ha avviato un processo di regolarizzazione destinato a centinaia di migliaia di persone già presenti nel Paese, stimato intorno alle 500.000 persone, con l’obiettivo di favorire l’emersione del lavoro regolare e rafforzare l’integrazione sociale. La scelta spagnola si fonda su una premessa chiara: la presenza di lavoratori migranti rappresenta una componente strutturale dell’economia e può contribuire in modo significativo alla crescita economica e alla sostenibilità del sistema sociale. Per questo intendiamo sin da subito approfondire le dinamiche che hanno portato a questo inedito processo di regolarizzazione, monitorandone gli effetti anche nel lungo termine: qui il primo approfondimento. In questo senso, la regolarizzazione non viene concepita come una misura emergenziale, ma come uno strumento che mira a riconoscere e valorizzare percorsi di integrazione già esistenti, attraverso criteri legati alla presenza nel territorio, all’inserimento sociale e alla partecipazione al mercato del lavoro. Di contro, in Italia, le sanatorie adottate negli ultimi decenni si sono configurate per lo più come interventi straordinari e limitati nel tempo, pensati per affrontare situazioni di irregolarità ormai consolidate. Tuttavia, l’attuazione concreta di molte di queste procedure ha evidenziato criticità rilevanti: tempi amministrativi estremamente lunghi, pratiche rimaste inevase per anni e risultati spesso disomogenei sul territorio. In diversi casi, tali inefficienze hanno reso necessario il ricorso a strumenti di tutela collettiva, come le azioni giudiziarie promosse per sbloccare procedimenti rimasti paralizzati o per sollecitare l’amministrazione a concludere le procedure di emersione. Queste vicende hanno messo in luce non solo le difficoltà strutturali del sistema, ma anche i costi istituzionali ed economici derivanti da politiche di regolarizzazione concepite come interventi emergenziali e non come strumenti strutturali di governo delle migrazioni. Nonostante queste criticità, anche in Italia qualcosa si sta muovendo. Negli ultimi anni il mondo associativo, accademico e del terzo settore ha iniziato a produrre analisi sempre più puntuali e proposte concrete di riforma del sistema di ingresso e regolarizzazione tramite il lavoro. L’esempio più significativo e strutturato è rappresentato dalla campagna Ero Straniero, che attraverso attività di ricerca, monitoraggio e proposta normativa ha messo in luce i limiti strutturali dell’attuale sistema dei decreti flussi e ha avanzato soluzioni alternative per rendere i canali di ingresso più accessibili ed efficaci. I dati raccolti, da ultimo, nel suo Report 2026 mostrano chiaramente come il meccanismo attuale non riesca a tradurre la maggior parte delle quote programmate in reali permessi di soggiorno e occupazioni stabili, segnalando un sistema che produce precarietà e irregolarità invece di prevenirle.  “In Regola” nasce anche con l’ambizione di inserirsi in questo processo di elaborazione collettiva, offrendo uno spazio di analisi, confronto e proposta che possa contribuire a promuovere pratiche più rispettose dei diritti fondamentali e politiche migratorie più razionali. L’obiettivo non è limitarsi a denunciare le criticità del sistema attuale, ma favorire una riflessione informata e condivisa capace di sostenere cambiamenti strutturali e duraturi, superando la logica degli interventi sporadici ed emergenziali che hanno spesso caratterizzato le politiche migratorie italiane. In questo numero sei approfondimenti di: Papia Aktar, Lorenzo Boffa, Chiara Starita, Raffaele Biondo, Gennaro Santoro, Irene Pavlidi, Aicha Blasioli ed Elena Morelli. 1. Una regolarizzazione spinta dal basso cambia la Spagna, di Juan Torregrosa – 2 marzo 2026 Una strada diversa: la regolarizzazione dei migranti in Spagna, di Nando Sigona – 20 febbraio 2026 ↩︎
È permesso?
RAFFAELE BIONDO, GENNARO SANTORO PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA Immaginate di voler andare in un Paese straniero per costruire una vita diversa. Immaginate di aver seguito alla lettera tutte le regole per farlo: avete presentato i documenti in tempo, avete trovato un lavoro, avete comunicato alle autorità ogni variazione della vostra situazione.  Immaginate poi di arrivare effettivamente in quel Paese e di viverci regolarmente per anni, versando contributi e tasse; pensando di aver realizzato il vostro progetto migratorio. Eppure, un giorno, ricevete una lettera con cui vi si comunica che dovete lasciare il Paese. Non perché abbiate fatto qualcosa di sbagliato, ma soltanto perché il vostro promittente datore di lavoro – quello che aveva fatto la domanda di ingresso con il decreto flussi – è sparito; o perché l’azienda non aveva i requisiti economici per partecipare agli ingressi del decreto flussi. Non importa che siano passati anche tre anni dal vostro ingresso e da oltre due anni abbiate un altro datore di lavoro, versiate i contributi e vi siate pienamente inseriti. La Prefettura revoca quella autorizzazione all’ingresso (nullaosta) rilasciata tre anni prima, come se quei tre anni della vostra vita (lavorativa, sociale etc) non contassero nulla. Questo non è l’inizio di un film: è la realtà quotidiana di decine di migliaia di persone che vivono e lavorano in Italia, entrate con il click-day del fallimentare decreto-flussi. I tempi di tutti i procedimenti amministrativi che riguardano il diritto dell’immigrazione non rispettano le regole generali. I tempi del procedimento amministrativo, qualsiasi procedimento amministrativo, sono fissati dalla legge 241/1990 in 30 giorni: solo eccezionalmente, 90 giorni. In tema di immigrazione si arriva invece a 180 giorni. Nei fatti, anche questo termine più lungo previsto dalla legge viene sistematicamente superato. È così per il rilascio del permesso di soggiorno, per le procedure relative al ricongiungimento familiare e via dicendo. Nel caso dei decreti flussi, avviene un paradosso ancora più abnorme ed aberrante: il potere di revocare un’autorizzazione già concessa non ha limiti temporali. Avviene così, ciò che è stato descritto poco sopra: dopo anche tre anni dal tuo ingresso, dopo oltre due anni di versamento di contributi e tasse, può esserti revocata l’autorizzazione all’ingresso, per una responsabilità e colpa non tue bensì del tuo promittente datore di lavoro. Come se il cittadino con background migratorio fosse una presenza di serie B, da escludere o trattenere a seconda della convenienza burocratica e propagandistica del momento.  Vogliamo, quindi, proporre in questo spazio la giurisprudenza che sta cercando di contrastare questa aberrazione giuridica: per aiutare nella risoluzione di casi singoli, ma anche e soprattutto, per replicare e lanciare nuove class action ed azioni collettive, dopo quelle conclusesi con successo negli ultimi anni e quelle in corso. Il primo approfondimento che proponiamo riguarda il fallimentare decreto flussi e il potere sine die della Prefettura di revocare il nullaosta al lavoro anche a distanza di molti anni dalla sua concessione e dall’effettivo ingresso del lavoratore.  Ph: Lorenzo Boffa I DIRITTI DI CARTA DEI LAVORATORI ENTRATI CON IL DECRETO FLUSSI IL QUADRO NORMATIVO Il sistema di ingresso dei lavoratori stranieri non comunitari in Italia, almeno sulla carta, sembra avere una logica. Ogni anno lo Stato fissa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le quote massime di stranieri che possono fare il loro ingresso in Italia per motivi di lavoro. In giorni stabiliti – i cosiddetti “clickday” – i datori di lavoro che hanno già individuato il soggetto straniero che intendono assumere accedono al portale telematico del Ministero dell’Interno e inviano la domanda di nulla osta. Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo: chi clicca prima ottiene la quota disponibile, chi arriva dopo resta in lista d’attesa o viene scartato.  Ottenuto in tal modo il nulla osta, il lavoratore presenta domanda di visto all’ambasciata italiana nel suo Paese d’origine. Ottenuto il visto e arrivato finalmente in Italia, deve, entro otto giorni dal suo ingresso presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per sottoscrivere – insieme al datore di lavoro – il contratto di soggiorno, l’atto che formalizza il rapporto di lavoro e ne costituisce il titolo di permanenza regolare sul territorio. Dall’invio della domanda all’ingresso effettivo in Italia, la procedura dovrebbe richiedere – in condizioni ordinarie – tra i due e i cinque mesi. Un meccanismo apparentemente chiaro, lineare: lo Stato pianifica gli ingressi in base alle esigenze del mercato del lavoro, i datori di lavoro seri trovano le persone di cui hanno bisogno, i lavoratori stranieri ottengono una via legale e dignitosa per costruirsi un futuro. Ogni soggetto conosce le regole, adempie ai propri obblighi, riceve in cambio ciò che – di diritto – gli spetta. Ma è veramente così? Questo primo approfondimento si propone – attraverso l’analisi di recentissime sentenze dei giudici amministrativi italiani – di raccontare ciò che, dietro ai formalismi e ai propositi delle leggi dei vari governanti, avviene nella realtà sostanziale, nelle vite dei lavoratori e degli imprenditori: in sintesi, la vita delle persone che queste leggi dovrebbero tutelare e aiutare, proprio in virtù della tanto propagandata immigrazione regolare che ci si propone di perseguire a tutti i costi, ma solo a parole. IL DECRETO FLUSSI: LA REGOLA CHE GENERA IRREGOLARITÀ Il caso esemplare è quello di un lavoratore straniero che ha ottenuto un nulla osta regolare dalla Prefettura, ha attraversato un oceano, ha lasciato la propria famiglia, spesso contraendo importanti debiti per pagare il viaggio verso l’Italia, con la promessa di sanarlo col tempo grazie al lavoro in un Paese di libertà, uguaglianza e meritocrazia. Arriva in Italia e scopre che il datore di lavoro che lo aveva chiamato è irreperibile: non risponde al telefono, non si presenta agli appuntamenti, non firma il contratto di soggiorno. Il lavoratore ha fatto tutto secondo legge, il datore no. In ogni caso si adopera e trova un nuovo lavoro regolare che gli consente di pagarsi l’affitto e ricevere uno stipendio, versare i contributi, pagare le tasse: contribuendo – insomma – a finanziare i servizi pubblici di cui tutti fruiamo. Ebbene, anni ed anni dopo, gli viene comunicata la revoca del nulla osta con cui è entrato in Italia, l’atto presupposto al permesso di soggiorno e, quindi, necessario per vedersi garantiti i propri diritti alla salute, al lavoro, e via dicendo.  Secondo la prassi amministrativa, infatti, non è importante se il lavoratore si sia, nonostante la “scomparsa” del primo datore di lavoro, prodigato per trovare un’occupazione alternativa e un’indipendenza: è importante il solo dato formale. L’azienda per cui lavora è diversa da quella indicata nel nulla osta. La conseguenza automatica è la revoca del provvedimento di autorizzazione – anche a distanza di tre anni – e, quindi, l’obbligo di ritorno nel Paese d’origine. CONTENZIOSO STRATEGICO INDIVIDUALE E ULTIMI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI La giustizia amministrativa ha iniziato a smontare questa contraddizione pezzo per pezzo. Il TAR Lazio, con la pronuncia del 17 febbraio 2026, ha affermato con chiarezza che ogni revoca di nulla osta deve essere preceduta da una valutazione concreta, sostanziale e personalistica della situazione del singolo lavoratore, non da automatismi applicati in serie che trattano le persone come pratiche e numeri (Melting Pot Europa, Revoca del nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio conferma una tutela sostanziale e personalistica, febbraio 2026). Il giorno successivo – il 18 febbraio 2026 – lo stesso TAR ha fatto un passo ulteriore che merita attenzione per la sua portata pratica prima ancora che giuridica. Non solo ha dichiarato illegittimo il silenzio della Prefettura nell’ambito del procedimento del decreto flussi – “non rispondere non è un’opzione neutra, ma una violazione dei principi di buona amministrazione” – ma ha nominato un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all’Amministrazione in caso in cui la stessa non avesse provveduto entro il termine assegnato (Melting Pot Europa, La prefettura non conclude: silenzio, formalismo e tutela effettiva nel decreto flussi, 9 marzo 2026). La nomina di un commissario ad acta è una misura drastica, normalmente riservata ai casi più gravi di inerzia amministrativa: il giudice, in sostanza, ha anticipato la prevedibile inadempienza e ha già predisposto il rimedio. Un segnale inequivocabile: il giudice non solo annulla l’atto illegittimo, ma presidia l’esecuzione concreta della propria decisione, valorizzando la situazione sostanziale e trattando finalmente la materia guardando non a pratiche da smaltire, ma a persone con dei diritti non solo da riconoscere, ma anche da concretizzare. Sempre nel febbraio 2026, il TAR Veneto, Sezione III, con due ordinanze cautelari ha sospeso sia la revoca di un nulla osta che il contestuale diniego di un visto d’ingresso, affermando come la rigidità applicativa del sistema non può ricadere su chi le regole le ha rispettate (TAR Veneto, Sez. III, ord. cautelari, febbraio 2026; Melting Pot Europa, Decreto flussi: due ordinanze cautelari del TAR Veneto su nulla osta e diniego di visto di ingresso, 19 febbraio 2026). Sempre nello stesso periodo, un’altra pronuncia dei giudici amministrativi aveva dichiarato illegittimo il diniego automatico del nulla osta nei casi in cui la mutata volontà del datore di lavoro ad assumere fosse riconducibile a cause esterne al rapporto con il lavoratore: il diniego, cioè, non può essere pronunciato a prescindere dall’analisi delle ragioni concrete che hanno determinato il cambiamento nella volontà di assunzione (Melting Pot Europa, Illegittimo il diniego automatico in materia di nulla osta legato al decreto flussi se la volontà di assunzione è confermata via PEC, 20 gennaio 2026).  Ancora, il TAR Lombardia, con ordinanza cautelare, aveva sospeso il rifiuto di un nulla osta fondato esclusivamente sul tardivo perfezionamento del contratto di soggiorno, riconoscendo che il decorso del termine non può automaticamente pregiudicare il lavoratore quando l’inadempimento non gli sia in alcun modo imputabile (TAR Lombardia, ord. cautelare, dicembre 2025; Melting Pot Europa, Sospeso il rifiuto del nulla osta per contratto di soggiorno tardivo, 9 febbraio 2026).  Ph: Lorenzo Boffa TAR CAMPANIA, SENTENZA N. 2200 DEL 18.03.2026 E NECESSITÀ DI UNA CIRCOLARE PER IL PERMESSO ATTESA OCCUPAZIONE La pronuncia forse più completa e sistematica su questi temi arriva dal TAR Campania, Sezione VI, depositata il 18 marzo 2026.  Il caso riguarda un cittadino del Bangladesh che aveva fatto regolarmente ingresso in Italia nell’ottobre del 2023 in forza di un nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli il 1º maggio 2023 su istanza del datore di lavoro. Una volta giunto sul territorio, il datore si rendeva del tutto irreperibile, rendendo impossibile la stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha comunicato immediatamente la propria presenza alle autorità competenti e si è attivato per trovare una nuova occupazione che ha finalmente reperito dal febbraio 2024. La Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta, addebitando al lavoratore una serie di inadempienza – mancata presentazione del datore, mancata produzione di documenti, mancata stipula del contratto di soggiorno – pacificamente riconducibili in via esclusiva al datore di lavoro originario e ha rigettato, contestualmente, l’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualificando l’intera vicenda come utilizzo fraudolento della procedura. Il nulla osta al lavoro è l’atto con cui l’Amministrazione autorizza un lavoratore straniero a fare ingresso nel territorio nazionale. È, per definizione, un atto adottato prima che il lavoratore arrivi in Italia. Tuttavia, come fin qui illustrato, la prassi amministrativa ha trasformato questo strumento in una trappola: se qualcosa va storto dopo l’ingresso, è il lavoratore a pagarne le conseguenze, anche quando ha fatto tutto correttamente e contribuisce finanziariamente al benessere del Paese, con il suo nuovo lavoro e pagando le tasse.  Una stortura che andrebbe risolta con una semplice misura: prevedere, con una circolare, il rilascio del permesso di soggiorno tutte le volte che la procedura del decreto flussi non si perfezioni per responsabilità addebitabile al solo datore di lavoro; prevedere che l’esercizio del potere di revoca del nullaosta possa essere esercitato entro un limite temporale predefinito e che, comunque, prima di adottare, a distanza di tempo dall’ingresso del lavoratore in Italia, una revoca del nullaosta debba essere espletato un esame del caso concreto, senza automatismi. La recentissima sentenza del TAR Campania n. 2200/2026 chiarisce che “ciò che rileva è che lo straniero, per evidenti ragioni di tutela, non perda il titolo per soggiornare sul territorio nazionale quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda da cause a lui non riconducibili”. Inoltre, il Tar Campania nella medesima sentenza ha affermato che il lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia è titolare di un legittimo affidamento che va tutelato. Di conseguenza, eventuali irregolarità commesse esclusivamente dal datore di lavoro non possono pregiudicare la posizione del lavoratore, qualora quest’ultimo sia in buona fede e abbia dimostrato un atteggiamento collaborativo con le autorità. Invero, “La giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, è consolidata nel ritenere che la posizione del cittadino straniero, il quale abbia fatto legittimo affidamento sulla regolarità della procedura di ingresso attivata in suo favore e sia entrato legalmente nel territorio dello Stato, debba essere tutelata da condotte a lui non imputabili. L’Amministrazione, pur di fronte a irregolarità o intenti fraudolenti del datore di lavoro, non può far ricadere le conseguenze negative unicamente sul lavoratore, la cui buona fede è presunta e, nel caso di specie, suffragata da un comportamento attivo e collaborativo con le autorità. […]“. IL GIUDICE COME PRESIDIO: IL CONTENZIOSO STRATEGICO E I SUOI EFFETTI Leggere in sequenza queste pronunce non significa semplicemente registrare una serie di vittorie giudiziali. Significa riconoscere che si sta consolidando, nella giurisprudenza amministrativa italiana, un approccio che si discosta da quello tradizionalmente adottato: non più mera verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato, ma valutazione sostanziale dell’effettività dei diritti coinvolti, con un dialogo costante con il diritto dell’Unione europea, con la Corte Costituzionale e con la Corte europea dei diritti dell’uomo. Sentenze diverse, emesse da TAR diversi, su materie diverse, convergono su un principio comune: le disfunzioni amministrative non sono giustificazioni, sono illegittimità; e il lavoratore, il richiedente asilo, il lungo soggiornante non possono essere resi irregolari per fatto altrui. Tuttavia, il contenzioso strategico individuale risolve il caso individuale e contribuisce a creare un precedente che potrà essere fatto valere in contenziosi giudiziali simili. Un effetto sicuramente positivo ma non risolutivo. Per avere cambiamenti validi per tutti e tutte servono leggi più eque o, come visto, circolari volte a dare chiare indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni. O azioni collettive che mirano a rimuovere i sistematici ritardi e disservizi e di cui parleremo nel prossimo approfondimento. 
Rimini. Presentata delibera per il salario minimo ai lavoratori stagionali
La mattina del 21 aprile Potere al Popolo Rimini ha protocollato in Comune una proposta di deliberazione consiliare di iniziativa popolare.  Tra due settimane riaprono gli stabilimenti balneari e comincia la stagione turistica, che a Rimini significa decine di migliaia di lavoratori tra alberghi, ristoranti, stabilimenti, bar, strutture ricettive con […] L'articolo Rimini. Presentata delibera per il salario minimo ai lavoratori stagionali su Contropiano.
April 25, 2026
Contropiano