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I cittadini vincono il ricorso al TAR contro il progetto di uso temporaneo per l’area di Parco Tripoli approvato da Roma Capitale
da allegato Deliberaz GC mappa satellite negli anni Parco Tripoli n. 133 di Anna Maria Bianchi e Thaya Passarelli Da tempo l’Associazione Carteinregola segue la vicenda del “Parco Tripoli”, un’area privata nel quartiere africano (II Municipio) con destinazione da Piano Regolatore “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” e che invece per anni è stata utilizzata come parcheggio privato a pagamento. Dopo significativi interventi sull’assetto morfologico dell’area, tra i quali l’eliminazione di numerose alberature, si erano levate le proteste di alcuni residenti della zona. In seguito ad accertamenti degli uffici il parcheggio era stato chiuso. La società proprietaria dell’area aveva quindi presentato una proposta progettuale per l’utilizzazione temporanea dell’area di parco Tripoli per la realizzazione di un parcheggio non pertinenziale[i], proposta che Carteinregola aveva potuto esaminare in dettaglio e sulla quale, così come altre Associazioni e Comitati di cittadini, aveva espresso numerose critiche, protocollando sia al Comune che al Municipio le proprie perplessità e le proprie richieste[ii]. Ciononostante, un anno fa, il 10 aprile 2025, la Giunta Capitolina aveva approvato la  Deliberazione n. 133/2025, che autorizzava il progetto e l’uso temporaneo di Parco Tripoli come parcheggio non pertinenziale, concedendolo per una durata di 3 anni rinnovabile per altri due. Alcuni residenti avevano quindi avanzato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio contro la delibera e ora il TAR ha riconosciuto in gran parte le ragioni dei cittadini, annullando la delibera e la relativa convenzione. > Vedi Parco tripoli cronologia e materiali > > scarica La sentenza del TAR Lazio N. n. 06506/2026 REG.RIC (con omissis) (il corsivo con asterisco è ripreso dal testo della sentenza) SINTESI DELLA VICENDA L’area, localizzata tra via Tripoli, via Cirenaica, via Homs e via Assab, è stata utilizzata come parcheggio privato a pagamento dal 2006 e  fino al 2022, nonostante fin dal 2008 il PRG[iii]  ne definisse una precisa destinazione urbanistica e nonostante le giunte municipali succedutesi negli anni avessero deliberato a favore di una riqualificazione dell’area con la previsione di servizi pubblici e parco pubblico. In particolare “l’art. 85 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore prevede che sull’area in questione possano essere realizzati: i) parcheggi pubblici (lett. f) a raso, alberati; ii) parcheggi privati (lett h) esclusivamente nel sottosuolo, ai sensi e con le modalità dell’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989”*.  Nel 2021 iniziano ad essere eseguiti nell’area alcuni   lavori, per i quali, si scoprirà solo successivamente attraverso la consultazione   degli atti, non era stata richiesta la relativa autorizzazione, così come risulterà che il parcheggio privato a pagamento non aveva i titoli necessari per svolgere tale attività (cioè la convezione con il Comune di Roma). Aspetti che risulteranno confermati dai giudici del TAR nella recentissima sentenza. Tali interventi di “livellamento, di sbancamento del verde e di ampliamento dell’area di parcheggio, con aspersione di ghiaia e realizzazione di una strada di collegamento tra i due livelli delle piazzole” *, grazie all’attivismo di alcuni residenti sono portati all’attenzione del Municipio e del Dipartimento Urbanistica. Nel 2022 il parcheggio viene chiuso, dopo che la stessa Amministrazione annulla la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata dai precedenti gestori  “per la realizzazione di opere di nuova costruzione – segnatamente le piazzole asfaltate – eseguite in difetto di permesso di costruire, intimando la cessazione dell’attività di rimessa di veicoli”* . Solamente a ottobre 2024 i cittadini apprendono che  la proprietà  aveva  presentato al Municipio II e al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica fin dal novembre 2023  un progetto di uso temporaneo  per una durata di 3 anni + 2 che prevedeva la riapertura del parcheggio per un totale di 270 posti auto e una riqualificazione – non meglio precisata – del poco verde rimasto;  per questo,  acquisita copia della documentazione tramite accesso civico generalizzato,   il 31 dicembre 2024 Carteinregola insieme al Comitato Parco Tripoli e alla Consulta del Verde del Municipio II trasmette  all’Assessorato all’Urbanistica, alla Giunta di Roma Capitale e alla Presidente del Municipio II precise richieste[iv] sintetizzabili come segue: * verifica della legittimità dell’esistente, con particolare riferimento alle due piazzole asfaltate; *  salvaguardia della destinazione (anche) a verde pubblico dell’area; * riqualificazione dell’area, tramite un progetto definitivo condiviso e partecipato[v]. Il 23 gennaio 2025 si svolge un Consiglio Straordinario del Municipio II, nel corso del quale, ancora una volta, i cittadini e le Associazioni, chiedono di rivedere il progetto di uso temporaneo in modo da assicurarne, oltre che la conformità alla normativa esistente in materia di parcheggi, la rispondenza all’interesse pubblico, sancito anche dalla delibera di giunta del 2024, di riqualificare le aree a verde, garantendone la fruizione e l’uso pubblico. A tale riguardo, e proprio a garanzia dell’intenzione di non sacrificare definitivamente la destinazione a verde dell’area prevista dal PRG, propongono di eliminare dal progetto la dotazione di parcheggi prevista nella parte superiore dell’area stessa (adiacente a via Cirenaica), riqualificando ed incrementando le alberature ivi esistenti e destinando, sin da subito, tale porzione di area a verde pubblico e/o a percorsi ricreativi e culturali[vi]. Invece pochi mesi dopo, il 10 aprile 2025[vii], la Giunta di Roma Capitale con la deliberazione n. 133 approva la proposta progettuale della proprietà e la relativa convenzione. Alcuni cittadini decidono quindi di ricorrere in giudizio e il  1 luglio 2025 depositano il ricorso al TAR contro la deliberazione della Giunta[viii]. Il 10 aprile 2026 i giudici amministrativi depositano la sentenza N. n. 06506/2026 REG.RIC [ix] che annulla la delibera capitolina e la convenzione, accogliendo la maggior parte dei motivi del ricorso. LA SENTENZA DEL TAR del LAZIO La lettura della sentenza conferma alcuni importanti principi sui quali si era basato il ricorso, e che erano stati evidenziati in più occasioni all’amministrazione capitolina. Va notato in premessa che i magistrati amministrativi non si sono espressi sulla possibilità che nell’area si possa realizzare un parcheggio, ma solo sull’applicazione “della normativa urbanistica vigente e previgente, che – sebbene non escluda la possibilità di realizzare parcheggi – prevede apposite modalità attuative che, in quel [questo] caso, non erano state rispettate”*.  In particolare, i magistrati hanno evidenziato  “i presupposti e le condizioni che devono indefettibilmente ricorrere affinché possa essere consentito in via temporanea l’utilizzazione di un edificio o di un’area per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico”*, che sono essenzialmente due: 1) [l’uso temporaneo] può riguardare immobili legittimamente esistenti e aree private o pubbliche*; 2) si deve trattare di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali …, ossia di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale” *. La sentenza analizza quindi l’applicazione di tali condizioni al caso di specie, dimostrandone l’insussistenza rispetto all’utilizzo della normativa relativa all’uso temporaneo. In particolare riguardo: 1. La legittimità  dell’area e  la presenza di opere non sanabili “…sull’area in questione vi è stata sovrapposizione di interventi pubblici e privati, il che rende particolarmente difficile ricostruire lo statuto del bene ed accertare eventuali responsabilità per la realizzazione di opere sine titulo. Risulta tuttavia innegabile che sono stati realizzati ampi piazzali asfaltati, i quali costituiscono nuova costruzione ai sensi della vigente disciplina edilizia (“la realizzazione di un piazzale in cemento costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001[x], determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest’ultimo, che richiede il permesso di costruire”* … omissis…  “la stessa amministrazione comunale ha accertato la presenza di opere non sanabili in sede di accertamento di conformità ex art 36 TUEL [nel testo TUED] in quanto prive del requisito di doppia conformità, il che ne presuppone il carattere radicalmente illegittimo sia in relazione al piano regolatore attuale sia in relazione a quello previgente”* … omissis… “È la stessa difesa dell’amministrazione capitolina a dare atto di tale situazione nella parte in cui osserva: “Come si è già posto in luce nelle premesse in fatto, la regolarizzazione del parcheggio auto a raso e la realizzazione di opere di completamento che all’epoca era stata chiesta dal precedente gestore non poteva essere autorizzata con lo strumento procedurale allora proposto (il permesso di costruire convenzionato con accertamento di conformità)…”*[xi] … omissis… “L’accertamento di conformità, infatti, ove fosse stato concesso, avrebbe avuto l’effetto di legittimare in via permanente e definitiva l’utilizzo dell’area in questione a parcheggio non pertinenziale, in violazione della normativa urbanistica vigente e previgente, che – sebbene non escluda la possibilità di realizzare parcheggi – prevede apposite modalità attuative che, in quel caso, non erano state rispettate”[xii]*. I magistrati rilevano una carenza istruttoria nel preventivo accertamento dello stato legittimo, indispensabile per la concessione dell’uso temporaneo: “per la concessione dell’uso temporaneo grava in capo all’ente un preciso onere di istruttoria circa lo stato legittimo della preesistenza: cosa che nel caso di specie non è avvenuta, non essendovene traccia nel provvedimento impugnato e neppure nella relazione istruttoria dove, anzi, la situazione urbanistica ed edilizia dell’area è ricostruita in termini perplessi ed incerti.”* 2. Carenza  di rilevante interesse pubblico o generale correlato agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali della normativa per l’uso temporaneo Il secondo e altrettanto importante motivo di accoglimento del ricorso risiede nell’interpretazione della disciplina degli usi temporaneicui all’art. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001[xiii] operata dalla  Deliberazione n.133 della Giunta Capitolina nell’approvazione del progetto. Disciplina   che permette di adibire edifici ed aree a usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico  “Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative. economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico”*. Osservano i magistrati amministrativi:  “Le prime osservazioni dottrinarie sull’istituto [dell’uso temporaneo ndr] hanno evidenziato l’opportunità di una lettura restrittiva dello stesso in virtù della sua ratio eccezionale e derogatoria, atteso che la norma sovvertirebbe il concetto stesso di pianificazione urbanistica, consentendo usi del territorio per iniziative estemporanee, per definizione estranee alla pianificazione urbanistica che ha al contrario lo scopo di disciplinare lo stabile ed ordinato uso del territorio”*. I magistrati sottolineano anche il contrasto della Delibera capitolina, oltre che con il citato DMM 380/2001[xiv] , con le stesse Linee guida e criteri di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quater del Testo Unico per l’edilizia approvate dall’Assemblea Capitolina con la Deliberazione 69/2023 [xv],  dove si afferma che le  “proposte [per uso temporaneo ] debbono puntare a “incrementare la dotazione di spazi pubblici fruibili dalla cittadinanza, are attrezzate per il gioco e lo sport e aree gioco per bambini, orti didattici e urbani, attrezzature sociali a assistenziali, spazi per l’accoglienza”* e che “debbono essere caratterizzate dal “non consumo di suolo evitando impermeabilizzazione dei suoli”*. Un “auto-vincolo alla propria discrezionalità”* che la delibera capitolina non avrebbe rispettato,  si legge infatti nella sentenza: “pare evidente che l’amministrazione abbia travalicato i limiti del proprio potere: la legittimazione delle opere oggetto del progetto di concessione di uso temporaneo, con particolare riferimento al piazzale asfaltato, infatti costituirebbe un intervento di segno chiaramente contrario all’indirizzo dato dall’amministrazione agli usi temporanei, con particolare riferimento al divieto di impermeabilizzazione dei suoli”*  CONCLUSIONI Il TAR quindi annulla la delibera che, “pretermettendo i necessari approfondimenti in ordine alla regolarità edilizia dell’area, è illegittima in quanto non vi è stata verifica dei presupposti delineati dall’art. 23 – quater del DPR n. 380/01 e pertanto deve essere annullata”. Restando  “impregiudicato il potere dell’amministrazione di rideterminarsi sulla concessione di uso temporaneo alla luce delle coordinate interpretative” indicate. Sono passati già 4 anni da quando il parcheggio è stato chiuso da un provvedimento degli uffici comunali, anche a seguito delle ripetute segnalazioni dei cittadini: prolungare la battaglia giudiziaria vorrebbe dire continuare a negare la disponibilità  di uno spazio che potrebbe invece essere valorizzato con un progetto di interesse pubblico che coinvolga anche la cittadinanza. Per questo, come già in occasione del ricorso presentato dai cittadini contro il progetto edilizio dell’ex clinica di Villa Bianca[xvi], sempre nel II Municipio, a cui il TAR aveva dato ragione, Carteinregola scriverà al Sindaco, all’Assessore all’Urbanistica e al Dipartimento Programmazione Urbanistica per chiedere di non unirsi al privato nell’eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Quando un tribunale conferma le ragioni dei cittadini, ci aspettiamo che lo facciano anche le istituzioni pubbliche. Anna Maria Bianchi, Thaya Passarelli Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregolagmail.com 16 aprile 2026 Vai a Parco Tripoli cronologia e materiali Per approfondire: Carteinregola 5 gennaio 2025 Parco Tripoli – prima di tutto una questione di trasparenza Roma Today 24 gennaio 2025 Il parcheggio di via Homs riaprirà e durerà cinque anni. Ma i cittadini chiedono più verde e un progetto a lungo termine Carteinregola 29 gennaio 2025 Area di via Homs: il confronto al Municipio 2 Roma Today 3 luglio 2025 Il parcheggio di via Homs non s’ha da fare. Adesso spunta un ricorso e l’apertura slitta di nuovo I cittadini fanno ricorso. L’apertura del parcheggio di via Homs è nuovamente lontana Radio Roma 24 luglio 2025 Intervista   Odissea Quotidiana 10 novembre 2025 Parco Tripoli: il futuro dell’area verde è appesa a un filo. L’Amministrazione vorrebbe farne un parcheggio “temporaneo”,i cittadini chiedono la salvaguardia del verde pubblico. Teleambiente 3 dicembre 2025 Puntata di Quo Vadis – rubrica settimanale a cura di VAS ospite della trasmissione “𝐴 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜”  La vicenda di 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐓𝐫𝐢𝐩𝐨𝐥𝐢, l’area verde di oltre 12mila metri quadrati  nel quartiere Africano di #Roma, tra via Tripoli, via Homs, via Assab e via Cirenaica. Repubblica, 12 aprile 2026 Il parcheggio privato del parco Tripoli non si farà, il Tar annulla la delibera di Paolo Boccacci. NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [i] Scarica la proposta progettuale per l’utilizzazione temporanea dell’area di parco Tripoli per la realizzazione di un parcheggio non pertinenziale allegato elaborato grafico Deliberazione Giunta Capitolina uso temporaneo Parco Tripoli n. 133 sub_17001881424709766851_RC20250009268-HOMS_elaborato grafico_Prot_QI 82496_22_04_2024_compressed in calce l’allegato grafico [ii] Vedi Parco tripoli cronologia materiali  cronologia [iii] l’area in oggetto ricade nel PRG approvato con D.C.C. n. 18/2008 nel Sistema insediativo degli “Spazi aperti della città Storica” e precisamente nella tipologia “Spazi verdi conformati dal costruito” di cui a la lettera b) del comma 2 de l’art. 42 dele NTA; l’art. 42 comma 5 delle NTA del PRG vigente, prevede che “oltre agli interventi di categoria MO, MS e RC, sono ammessi interventi di categoria RE1 e DR1, come definiti da l’art. 36, commi 4 e 5, in base a le diverse caratteristiche degli edifici o impianti esistenti, nonché le categorie d’intervento ambientale cui a l’art. 10. In caso di interventi di categoria VLA, come definita da l’art. 10, comma 6, sono consentiti, con modalità attuativa indiretta, interventi di nuova edificazione o di ampliamento fino a un indice territoriale ET di 0,05 mq/mq, per le attrezzature di cui a l’art. 85, lett. d) ed e)”; il successivo comma 6 del medesimo art. 42 prevede che “Gli interventi che necessitano di titolo abilitativo sono individuati e regolati da specifici progetti unitari estesi all’intera area, predisposti dal Comune o dai proprietari, e che: “In assenza di tali progetti unitari (…) su le aree scoperte, sono consentiti esclusivamente le categorie di intervento ambientale, di cui all’art. 10”; la valorizzazione Ambientale (VLA) di cui all’art. 10 comma 6 de le NTA del PRG vigente, citato ne l’art. 42 comma 5 di cui sopra, comprende “l’insieme di interventi volti alla valorizzazione paesaggistica e funzionale di aree verdi, sia nel sistema insediativo che ambientale. Tali interventi comprendono la creazione di nuove componenti paesaggistico-ambientali, mediante la piantumazione di aree alberate, cespuglieti e sistemi di siepi, nonché la realizzazione di attrezzature f inalizzate a la fruizione collettiva dei luoghi, quali percorsi pedonali, equestri o ciclabili, attrezzature per la sosta, servizi a le persone (sanitari, didatticodivulgativi, ristoro, parcheggi). Sono, in genere, finalizzate alla valorizzazione funzionale di parchi esistenti o alla creazione, nel sistema insediativo, di aree a verde attrezzato o a parco locale”; il citato art. 10 comma 6 delle NTA del PRG vigente prevede, quindi, la possibilità di realizzare attrezzature finalizzate alla fruizione dei luoghi ivi compresi i parcheggi connessi a tale finalità (ossia asserviti alle attrezzature finalizzate alla fruizione dei luoghi e non anche parcheggi di tipo non pertinenziale). [iv]   Parco Tripoli: le richieste dei cittadini per il progetto di uso temporaneo [v] Vedi nota 4 [vi] Area di via Homs, il confronto al Municipio [vii] Vedi Nota 1. [viii] E della  relazione tecnica prot. QI/81802 del 10 aprile 2025, allegata alla predetta deliberazione, la nota prot. QI/2024/0157019 del 31 luglio 2024, di conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi istruttoria e di altre note e pareri emessi dagli uffici competenti e dal Municipio II [ix]scarica La sentenza del TAR Lazio N. n. 06506/2026 REG.RIC (con omissis) [x] D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia Art. 3 comma 1 lett e) e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003) e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; (punto sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020) e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; [xi] “stante l’ibridazione di istituti non compatibili tra loro e la non sussistenza del presupposto della doppia conformità stabilito dall’art. 36, comma 1, DPR 380/2001, per il rilevato contrasto di quell’intervento sia con quanto stabilito dalla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda (art. 42 co. 5 NTA), sia al momento di realizzazione dell’abuso (2006)”* [xii] Riguardo la censura dei ricorrenti sulla  “ (in)sussistenza del pubblico interesse alla realizzazione dell’opera. 16.2.- Il Collegio ritiene non condivisibile tale censura. Sebbene, infatti, l’attività di parcheggio privato aperto al pubblico (a pagamento) sia certamente sorretta da un interesse particolare all’esercizio dell’attività economica da parte della società proprietaria dei terreni, è nondimeno di palmare evidenza come la disponibilità di posteggi a disposizione del pubblico sia indubbiamente considerata dalla legislazione vigente e dal pianificatore cittadino quale interesse pubblico funzionale alla viabilità ed alla vivibilità dell’area urbana (tant’è che l’art. 85 N.T.A. contempla i parcheggi tra gli usi delle aree destinate a servizi)*. È il caso di sottolineare che la ponderazione dell’interesse pubblico attinge il merito della scelta amministrativa pianificatoria ed è sindacabile da questo giudice solo sotto i profili estrinseci della abnormità, della manifesta illogicità, irrazionalità o irragionevolezza della scelta, estranei al caso di specie. Sotto tale generale profilo – e prescindendo dai più specifici profili esaminati ai successivi punti – la doglianza non merita condivisione”*. [xiii] D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 23-quater (L) – Usi temporanei Da: https://www.ingenio-web.it/articoli/d-p-r-380-2001-testo-unico-edilizia-art-23-quater-l-usi-temporanei/ 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. 2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola: a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree; c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali. 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. 5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. 6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi. 7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale. 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale. [xiv] I magistrati sottolineano anche il contrasto della Delibera capitolina con le finalità previste dal Testo Unico dell’Edilizia (DM 380/2001) così come modificato dall’ Art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76[xiv] , che “contiene diverse disposizioni, finalizzate a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese e, per quello che qui rileva, «assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»*. DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76  Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00096) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 28/02/2026)(GU n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) Il decreto legge all’art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia introduce modifiche al 380/2001  con l’obiettivo illustrato al comma 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni (…)  e che al comma 1, lett. m-bis),  inserisce il nuovo l’art. 23-quater – Usi temporanei [xv] 70a Proposta (Dec. G.C. n. 44 del 13 luglio 2022) Linee guida e criteri di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quater del Testo Unico per l’edilizia, D.P.R. n. 380/2001 relative agli “Usi temporanei” di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione nel territorio di Roma Capitale. Approvazione dello Schema di Convenzione-Tipo. scarica la delibera [xvi] VEDI Villa Bianca: il Comune non si costituisca a favore del privato nel ricorso al Consiglio di Stato Villa Bianca cronologia materiali Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregolagmail.com Vai a Parco Tripoli cronologia e materiali
April 16, 2026
carteinregola
15.000 euro di sanzioni  a Carteinregola per affissioni abusive di manifesti di cui ignorava l’esistenza (con tutti i documenti)
Ci si può trovare, per aver copiato  sul proprio sito un breve testo che invita la politica a occuparsi, per il Giubileo della Chiesa Cattolica, di chi non ha casa, a dover pagare multe  per più di 15.000 euro? Pubblichiamo la ricostruzione della vicenda accaduta a Carteinregola con tutti i documenti e gli atti , a partire da una sentenza della Cassazione del 2012 che riguarda affissioni abusive, citata incongruamente dalla Polizia di Roma Capitale nel procedimento che ci riguarda. Una sentenza di condanna di un partito politico, proprietario dei manifesti e naturale beneficiario della propaganda diffusa fuori dagli spazi autorizzati. Mentre la nostra associazione, completamente estranea alla ideazione, alla proprietà e all’affissione di manifesti del tutto anonimi, di cui ignorava persino l’esistenza, non avrebbe potuto ottenere alcun vantaggio dalle affissioni abusive. Ma la vicenda in realtà non riguarda solo Carteinregola, dato che potrebbero trovarsi nella stessa situazione tante altre realtà civiche impegnate nei territori, che come noi potrebbero essere accusate di affissione abusiva a loro insaputa. > «Con l’inizio del Giubileo, le grandi contraddizioni di Roma diventano ancora > più evidenti, soprattutto per quanto riguarda il problema delle case. Si > nasconde tutto ciò che non si vuole far vedere a turisti e pellegrini. Ma il > Giubileo è solo l’ultimo capitolo di un processo che da sempre sfrutta la > ricchezza immobiliare e turistica di Roma, spesso a nostro danno. > Siamo tuttə sulla stessa strada perché sempre più persone non hanno una casa: > senzatetto, famiglie, migranti, lavoratorə con bassi salari, studentə e altrə > ancora. > La casa in questo quartiere è diventata un lusso. > Pensiamo che il problema di chi vive per strada non possa essere affrontato > solo come un’emergenza, come con lo sgombero di Castro Pretorio o con la > tensostruttura a Porta San Lorenzo. Poche decine di posti letto infatti non > risolvono i bisogni delle centinaia di persone che si trovano tra la Stazione > Termini e il nostro quartiere. > E poi? Che ne sarà di queste persone e della tensostruttura quando il Giubileo > sarà finito? > La Politica deve prendersi la responsabilità di pianificare risorse e > strategie concrete per rispondere a tutte le richieste di aiuto che rimangono > ignorate. Non possiamo accettare il continuo rimpallo di responsabilità tra > Municipio, Comune e Governo, che non ascoltano chi lotta per il diritto alla > casa e ai servizi. > Un altro problema è il mercato degli affitti, lasciato senza regole e dominato > da multinazionali e piattaforme che fanno salire i prezzi e riducono le case > disponibili. > Noi, abitanti di San Lorenzo, non accettiamo che il nostro quartiere e la > nostra città diventino terreno di conquista per fondi immobiliari e > piattaforme. > Vogliamo servizi per tuttə, compresi quelli che oggi sono lasciatə ai margini > della società» Questo il testo del comunicato, a  firma «Rete di quartiere San Lorenzo»,   pubblicato dal profilo Facebook di ANPI San Lorenzo il 29 dicembre 2024 corredato da varie grafiche colorate.  Tale testo è stato pubblicato dall’Associazione Carteinregola sul suo sito il 2 gennaio 2025,  con il titolo  SIAMO TUTTƎ SULLA STESSA STRADA, senza riprodurre le grafiche, ma aggiungendo una premessa per motivare  la pubblicazione sul sito di un contenuto non prodotto direttamente da Carteinregola: > Pubblichiamo un comunicato della Rete di quartiere San Lorenzo, di cui fanno > parte nostri soci e comitati della nostra rete, che si batte per una città a > misura di persone, di tutte le persone, chiedendo soluzioni strutturali per > quella che continua a chiamarsi impropriamente “emergenza abitativa” , ma che > è una condizione sempre più radicata e generalizzata che riguarda migliaia di > abitanti della Capitale. Alcuni soci di Carteinregola fanno parte sia della rete di Quartiere San Lorenzo (che non fa parte della Rete di Carteinregola) sia di ANPI San Lorenzo In calce all’articolo, come in calce a ognuno delle migliaia di articoli e pagine pubblicate sul nostro sito, per poter ricevere segnalazioni di inesattezze o errori era stata inserita la frase :  «per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com» Il 12 febbraio 2025, un mese e mezzo dopo la pubblicazione sul sito, due appartenenti al corpo di Polizia di Roma Capitale hanno accertato l’affissione abusiva di 17 manifesti, su cui erano stampate le citate grafiche, affissione rilevata per tutti alla stessa ora, le 11:30,  in due luoghi del Quartiere San Lorenzo di Roma: Piazza dell’Immacolata/Via degli Aurunci (14 manifesti) e Via dei Sabelli (3 manifesti) Come abbiamo appreso dopo il ricevimento dei verbali, i manifesti non recavano alcuna indicazione della tipografia presso cui erano stati stampati, né nomi, loghi o simboli che permettessero di individuarne gli autori, e non recavano neanche il testo del comunicato da noi pubblicato, con cui avevano in comune solo il titolo ( il verbale tipo dei 17 recapitati all’associazione) Il 26 maggio 2025 Anna Maria Bianchi, Presidente dell’Associazione Carteinregola di Roma, ha ricevuto 17 verbali di violazione del Codice della Strada, ciascuno con una sanzione di 316,40 € (se corrisposta entro 5 giorni) o di 445€ (se corrisposta entro 60 giorni) che si riferivano all’affissione abusiva di “manifesti pubblicitari fuori dagli appositi supporti”. Il 28 maggio 2025 la Presidente e il segretario dell’associazione hanno avuto un colloquio con i verbalizzanti presso il Gruppo Sapienza della Polizia di Roma Capitale, nel corso del quale  hanno appreso le circostanze delle sanzioni, che erano state comminate a Carteinregola in quanto era stato trovato sul sito dell’associazione il comunicato con lo stesso titolo dei manifesti affissi abusivamente. Presidente e Segretario hanno  subito spiegato la totale estraneità di Carteinregola alle affissioni di manifesti che non erano  stati ideati, né erano  di proprietà, né tantomeno erano stati affissi dall’associazione. Nel colloquio, i verbalizzanti hanno  mostrato lo screeenshot del sito di Carteinregola con l’articolo del comunicato e le foto dei manifesti affissi a San Lorenzo, da cui risultava  evidente che si trattava  di grafiche non presenti sul sito di Carteinregola, e che con il comunicato pubblicato aveva  in comune con i manifesti  SOLO IL TITOLO, visto che le grafiche/manifesti recavano ciascuno un testo diverso,  ricostruzioni di  storie immaginarie di persone in emergenza abitativa sopra: in BN le immagini delle affissioni abusive scattate dalla Polizia di Roma Capitale, a colori le grafiche presenti su diversi profili FB NON presenti nè sul sito nè sui profili social (FB e altri) di Carteinregola -------------------------------------------------------------------------------- Il  colloquio si era concluso apparentemente con un chiarimento dell’equivoco e l’invito da parte dei verbalizzanti a promuovere ricorso presso il Prefetto. Ricorso che è stato inviato il 4 giugno 2025. Il 21 ottobre 2025 sono giunte alla Presidente dell’Associazione le 17 sanzioni, maggiorate, raggiungendo la cifra di  888, 50 euro ciascuna, per un totale di circa 15.000 euro. (l’ingiunzione del Prefetto identica per ognuna delle 17 sanzioni) La Prefettura aveva infatti  bocciato il ricorso sulla base delle controdeduzioni della Polizia di Roma Capitale,  che a fine luglio/inizio agosto 2025 aveva  argomentato, con lo stesso testo per ciascuna sanzione,  la «conferma di quanto a suo tempo redatto». -------------------------------------------------------------------------------- LE MOTIVAZIONI DELLE CONTRODEDUZIONI DELLA POLIZIA LOCALE APPAIONO INCONGRUE PER VARI MOTIVI. Sotto: le controdeduzioni inviate al Prefetto dalla Polizia di Roma Capitale (identiche per i 17 ricorsi contro le 17 sanzioni) Nelle controdeduzioni infatti si sostiene che  anche se la Presidente di Carteinregola non è la materiale esecutrice delle affissioni abusive, è chiamata a risponderne,  citando – a sproposito – una sentenza della Cassazione del 2012 (che si riporta integralmente in calce*): “È tenuto al pagamento della sanzione in solido con l’autore materiale della violazione, anche il partito politico proprietario dei manifesti e beneficiario della relativa propaganda,tenuto conto che la legge individua nella proprietà del mezzo usato per la commissione della infrazione, e  nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l’interesse, ovvero gli scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto, i titoli stessi della solidarietà del proprietario con l’autore della violazione, indipendentemente dalla identificazione della persona fisica che ha commesso materialmente la violazione“. Carteinregola non è il proprietario dei manifesti, e nemmeno un partito politico che fa propaganda, e non avrebbe potuto ottenere alcun vantaggio dall’affissione dei manifesti,  che non recavano alcun simbolo o logo dell’associazione e che recavano testi che non avevano nulla a che fare con l’associazione e la sua attività. Appare altrettanto incongrua  la motivazione  che si riferisce a presunte responsabilità della Presidente dell’Associazione riguardo l’operato dei propri soci: in primis, laddove si riporta che la Corte aveva confermato un decisione del giudice di pace , con la quale si era ritenuto che «il partito politico che aveva proposto opposizione… fosse il proprietario dei manifesti affissi, stabilendo che esso era tenuto al pagamento della sanzione per non aver fornito la prova di una condotta positiva  dei suoi dirigenti o responsabili, volta ad impedire l’abusiva affissione di detti manifesti».  Appare evidente che i dirigenti o responsabili di un partito possano essere chiamati a rispondere delle affissioni di manifesti stampati dal proprio partito, in quanto in condizione di dare precise indicazioni agli incaricati delle affissioni o ai propri militanti, mentre la presidente di un’associazione non possa  rispondere della stampa e dell’affissione abusiva di manifesti  che non sono stati né ideati, né realizzati, né diffusi, né stampati,  né firmati, né acquistati dalla Associazione di cui è responsabile. Ma nelle controdeduzioni della Polizia locale ci sono anche altre  motivazioni a nostro avviso incongrue: Si  parla  di «organizzazione che promuoveva la manifestazione», ma non è stata indetta alcuna manifestazione, e come abbiamo visto, neanche sui manifesti era pubblicizzato alcun evento o manifestazione, ma si invocava solo maggiore attenzione per le persone in emergenza abitativa. Si  parla di «comunicato emesso su Facebook» da Carteinregola , ma, come abbiamo visto, Carteinregola non ha emesso alcun comunicato, ma solo ripodotto il comunicato della Rete di quartiere San Lorenzo pubblicato da ANPI San Lorenzo, né ha pubblicato il comunicato su Facebook, ma solo sul proprio sito e ha pubblicato solo un testo, senza le grafiche poi riprodotte sui manifesti Si ammette che l’associazione sia «estranea alla stampa e all’affissione dei  manifesti» ma  si ribadisce la promozione di un fantomatico  «evento»,  che in quanto «promosso dai soci» comporterebbe che  il Presidente dell’associazione  sia   “responsabile di tutto quello che accade nell’associazione a livello civile penale ed economico ed è obbligato in solido con l’autore della violazione”. Ma Carteinregola ha attribuito a propri soci solo il comunicato copiato da Facebook,  non certo la stampa e l’affissione dei manifesti, con cui non esiste alcun collegamento, visto che i manifesti non sono firmati e  che chiunque avrebbe potuto scaricare le grafiche dai social (presenti da giorni prima della pubblicazione del comunicato sul nostro sito), stamparle e affiggerle abusivamente. In ogni caso è evidente che l’associazione non può rispondere di azioni e violazioni ad opera di altri soggetti promosse a sua insaputa, a maggior ragione se non riguardano, come in questo caso,  attività dell’associazione Carteinregola ha quindi avanzato ricorso presso il giudice di pace il 19  novembre 2025, con un consistente esborso, già solo   per le spese legali, per un’associazione che ha  come unico introito la quota di iscrizione dei propri  120 soci di  20€ l’anno.  L’udienza è stata fissata il 15 marzo 2027 In ogni caso, riteniamo che non possano essere considerati responsabili delle affissioni abusive né ANPI San Lorenzo, né gli autori del comunicato o chiunque abbia  rilanciato il comunicato e le grafiche sulle proprie pagine Facebook. L’affissione cartacea è cosa ben diversa dalla pubblicazione virtuale sui social e, come detto, chiunque poteva stampare le grafiche e affiggerle a insaputa degli autori del comunicato, trattandosi di manifesti anonimi. Inoltre, essendo appunto manifesti anonimi e non trattandosi della pubblicità di alcuna iniziativa, come Carteinregola,  nemmeno ANPI San Lorenzo né altri potevano ricavare alcun vantaggio dalle affissioni. A meno che si voglia indicare come “beneficiari delle affissioni” e quindi corresponsabili degli abusi coloro che il testo del comunicato e delle grafiche intendevano tutelare : «senzatetto, famiglie, migranti, lavoratorə con bassi salari, studentə e altrə ancora». Per questi motivi il 5 febbraio 2026 Carteinregola ha scritto  una lettera al Sindaco  Gualtieri (in calce**), alla Presidente e ai Consiglieri dell’Assemblea Capitolina, ai Presidenti dei Municipi e per conoscenza al Comandante  del Corpo di Polizia Municipale. Nella lettera manifestavamo la preoccupazione, oltre che per il nostro caso specifico,  per le conseguenze che tale precedente potrebbe avere per tante altre realtà di cittadini attivi. La motivazione delle sanzioni della Polizia locale, e le sentenze richiamate in modo abnorme, potrebbero infatti offrire a chiunque la possibilità di colpire l’ impegno dei cittadini in  difesa dell’interesse pubblico – impegno  che spesso si trova in conflitto  con interessi privati anche molto specifici. Con il preciso obiettivo di danneggiare le realtà scomode,  basterebbe  scaricare dai siti  o dai social delle associazioni le locandine che pubblicizzano eventi promossi dalle associazioni e affiggerle abusivamente  per causare danni economici assai consistenti a realtà civiche come la nostra. Nella lettera abbiamo fatto un esempio concreto e recente di tale rischio: «Il 10 gennaio scorso abbiamo ascoltato con interesse l’intervento  del Sindaco  Gualtieri all’assemblea per il lancio della campagna VOTA NO del Comitato Società civile per il No nel Referendum costituzionale, a cui aderisce anche l’associazione Carteinregola. Dai siti dei comitati aderenti sono scaricabili dèpliants e volantini, che Carteinregola non intende  diffondere al di fuori del proprio sito e dei propri canali social  (quindi esclusivamente on line); ma  se sciaguratamente qualcuno, tra le migliaia di cittadini che fanno parte delle  tante realtà che aderiscono al Comitato,  prendesse  l’iniziativa di stampare e affiggere dei manifestini fuori dagli spazi autorizzati, Carteinregola potrà ricevere addebiti anche per questo, insieme a tutti gli altri soggetti che hanno aderito al Comitato? L’ipotesi non è peregrina, visto che ci sono state comminate sanzioni addirittura per affissioni di manifesti  che non erano in alcun modo riferibili alla nostra associazione». (foto AMBM) La nostra lettera si concludeva con la richiesta  al Sindaco, alla Giunta e  all’Assemblea Capitolina, nonché ai Presidenti, alle Giunte e ai Consigli di Municipio per quanto di loro competenza, di attivarsi affinchè quanto accaduto alla nostra Associazione diventasse  oggetto di un dibattito pubblico allargato e di un confronto con la Polizia di Roma Capitale, per garantire che il confronto democratico con la società civile possa svolgersi serenamente, senza Spade di Damocle di ingiuste e pesanti sanzioni,  nei confronti di realtà che si basano sul lavoro volontario dei propri soci e che hanno come unica forma di finanziamento una esigua  quota annuale versata dai propri iscritti. A oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta dal Sindaco, né dalla maggioranza dei destinatari della nostra lettera (***). In tempi di «decreti sicurezza» che comprimono la libertà di espressione e di manifestazione, sembra incredibile che proprio nella Capitale, guidata da un Sindaco che appartiene a una forza politica che osteggia le misure governative, si possa consumare una simile vicenda. Noi continueremo a impegnarci per portarla a conoscenza dell’opinione pubblica, perchè siamo convinti che non riguardi solo la nostra associazione, ma tante altre realtà che esercitano il proprio diritto di critica nel rispetto delle regole. Associazione Carteinregola Post scriptum: Teniamo a sottolineare che riteniamo particolarmente offensivo che la nostra associazione venga accusata di affissioni abusive, visto che il rispetto delle  Regole è sempre stato al centro della nostra identità, addirittura nel nome, e anche relativamente  alle affissioni abusive:  ad esempio quando  abbiamo promosso  (fin dal 2016) la  “Carta della candidata e del candidato trasparente” dove all’articolo 3 è inserito: “La candidata o il candidato si impegna a rispettare le normative vigenti per ogni iniziativa inerente la campagna elettorale, dalla richiesta dei permessi per l’occupazione di suolo pubblico, alle affissioni negli spazi consentiti” (Art.3)  e quando abbiamo sottoscritto  la campagna contro le affissioni abusive “Non votare chi sporca” vai alla pagina con la registrazione della Conferenza stampa dell’11 marzo 2026 26 marzo 2026 PER OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI scrivere a: laboraatoriocarteinregola@gmail.com NOTE (*)8. Sentenza Cassazione 1040/2012– motivi della decisione Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Con sentenza n. 7905 del 2006 il Giudice di pace di Roma, decidendo sull’opposizione proposta dalla Federazione di Roma del Partito della Rifondazione Comunista avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 27 del 2005 emessa dalla Prefettura di Roma in relazione all’accertamento di violazioni amministrative in materia di affissioni abusiva di manifesti, la rigettava. A sostegno della decisione il suddetto giudice rilevava che, quanto all’omessa audizione, la P.A. opposta aveva prodotto il relativo avviso di convocazione e che, con riferimento al merito, la modifica apportata alla Legge finanziaria del 2005, atteneva solo fi all’affissione abusiva di manifesti a contenuto politico avvenuta in periodo elettorale, considerando, in ogni caso, che la ricorrente non aveva dato prova dell’insussistenza della i sua responsabilità. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Federazione di Roma del Partito della Rifondazione Comunista basato su tre motivi, avverso il quale l’intimato Ufficio territoriale del Governo di Roma si è costituito con controricorso. Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. 2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’omessa pronuncia, da parte del giudice di merito, sulla doglianza relativa alla prospettata esclusione della responsabilità solidale di essa ricorrente, dovendo rispondere dell’illecito amministrativo il solo esecutore materiale dell’affissione abusiva. 2.1. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la supposta violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 6 sul presupposto che, nella specie, non sarebbe stata configurabile la responsabilità solidale di essa ricorrente non emergendo che l’attività illecita fosse stata posta in essere nel suo interesse. 2.2. Con il terzo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 481, della cd. Legge Finanziaria 2005 (che aveva introdotto il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23, comma 13 quinquies), nella parte in cui escludeva, in ogni caso, la responsabilità solidale dei committenti dell’affissione di manifesti relativi ad attività politiche da chiunque realizzate. 3. Il primo e terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi, sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati. In primo luogo il collegio rileva l’insussistenza della supposta violazione dell’art. 112 c.p.c.. Infatti, il giudice di pace di Roma, nella motivazione della sentenza impugnata, ha preso in piena considerazione il motivo dedotto con l’originario ricorso attinente alla supposta operatività dell’esclusione della responsabilità dell’eventuale soggetto committente, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23 (e, in particolare, del comma 13 quinquies, come inserito dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311), respingendolo sul presupposto che la modifica di detta norma, alla quale aveva posto riferimento la ricorrente, riguardava l’affissione abusiva di manifesti a contenuto politico avvenuta solo in periodo elettorale (circostanza, questa, che – come verificato dallo stesso giudice di pace – non ricorreva nella fattispecie). Quanto alla dedotta violazione di legge se ne ravvisa ugualmente l’infondatezza, poichè – al di là della verosimile correttezza dell’interpretazione data dal giudice di pace di Roma circa l’ambito oggettivo e temporale del disposto di cui all’art. 23 C.d.S., comma 13 quinquies (nel quale si poneva riferimento all’attività dei soggetti elencati nel D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 20) con riguardo all’applicabilità della causa esoneratrice della responsabilità del committente – deve sottolinearsi, in modo risolutivo, che l’ordinanza- ingiunzione impugnata (come evincibile dallo stesso ricorso) ineriva un verbale di accertamento del (OMISSIS) e, quindi, la constatazione della violazione del citato art. 23 C.d.S. nel testo ancora non integrato dal successivo inserimento del richiamato comma 13 quinquies, intervenuto solo per effetto dell’entrata in vigore della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (cd. Legge finanziaria 2005), poi, peraltro, abrogato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 176. Pertanto, al momento dell’effettuato accertamento della violazione in questione, la disposizione derogativa di cui all’art. 23 C.d.S., comma 13 quinquies non era ancora entrata in vigore e, perciò, era, in ogni caso, inapplicabile nel caso in esame in virtù dell’operatività del principio generale stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 1. 4. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento e deve, perciò, essere respinto. Essendo rimasta esclusa l’applicabilità della predetta disposizione speciale, la responsabilità del committente rimaneva, quindi, disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 al quale ha posto comunque riferimento il giudice di pace nella sentenza impugnata, evidenziando che l’opponente non aveva, in ogni caso, idoneamente comprovato la sussistenza dei presupposti per pervenire all’esclusione della sua responsabilità quale committente. A tal proposito deve, infatti, trovare conferma l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 15000 del 2006) secondo il quale, in tema di violazione dell’ari. 23 del codice della strada, che sanziona l’affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari lungo le strade, è tenuto al pagamento della sanzione, in solido con l’autore materiale della violazione, anche il partito politico proprietario dei manifesti e beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che la L. n. 689 del 1981, art. 6, commi 1 e 3 individua nella proprietà del mezzo usato per la commissione della infrazione, e nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l’interesse ovvero gli scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto, i titoli stessi della solidarietà del proprietario o di detti enti con l’autore della violazione, indipendentemente dalla identificazione della persona fisica che ha commesso materialmente la violazione (nella fattispecie esaminata la S.C. aveva confermato proprio una decisione del giudice di pace con la quale si era ritenuto in via presuntiva che il partito politico che aveva proposto opposizione avverso numerosi verbali di contestazione di violazioni dell’art. 23 C.d.S. per affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari in suo favore fosse il proprietario dei manifesti affissi, stabilendo che esso era tenuto al pagamento della sanzione per non aver fornito la prova di una condotta positiva) dei suoi dirigenti o responsabili, volta ad impedire l’abusiva affissione di detti manifesti). Alla stregua di questo indirizzo giurisprudenziale (su cui v., anche, Cass. n. 3630 del 2004 e Cass. n. 27796 del 2005), al quale si aderisce, anche la seconda doglianza non è meritevole di accoglimento. 5. In definitiva, in virtù delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento dei compensi del giudizio, liquidati come in dispositivo, oltre che delle spese vive prenotate e prenotande a debito. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in complessivi Euro 600,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. 9. Sentenza Cassazione 15000/2006 del 20 6 2006 (**) La lettera al Sindaco Gualtieri del 5 febbraio 2026 Alla CA di Roberto Gualtieri Sindaco di Roma Capitale – Svetlana Celli Presidente  Assemblea Capitolina – Consigliere e Consiglieri Assemblea Capitolina – Presidenti, Giunte, Consigli  dei Municipi – E pc Mario De Sclavis Comandante Corpo di Polizia Locale Roma Capitale OGGETTO: 15.000 euro di sanzioni comminate a Carteinregola per affissione abusiva di manifesti a cui è completamente estranea, richiesta di un dibattito pubblico allargato e di un confronto con la Polizia di Roma Capitale,per evitare che la nostra e altre realtà civiche possano subire analoghe sanzioni ingiustificate, con conseguenze sull’impegno dei cittadini attivie sulla vita democratica della città Roma, 5 febbraio 2026 L’Associazione Carteinregola comunica di essere  vittima di  una grande  ingiustizia, nella persona della sua Presidente, chiamata a pagare più di 15.000 euro di sanzioni comminate dalla Polizia di Roma Capitale per fatti a cui l’associazione non solo è completamente estranea,  ma di cui non era nemmeno a conoscenza. La vicenda scaturisce da 17 verbali per affissione abusiva di  17 “manifesti pubblicitari fuori dagli appositi supporti” emessi  il 12 febbraio 2025dalla Polizia di Roma Capitale in seguito all’accertamento dell’affissione abusiva in due località del quartiere San Lorenzo. Manifesti, che  non presentavano alcuna firma, ed erano quindi stati stampati e affissi da ignoti, e che non recavano alcun riferimento a Carteinregola e alle sue attività, e che, come spiegato nel colloquioavuto presso il Comando della Polizia Locale competente dopo il ricevimento delle sanzioni, non solo non erano  stati affissi,  ma non erano  stati né ideati, né realizzati, né stampati e   nemmeno  riprodotti sul sito di Carteinregola, e quindi la loro diffusione non poteva portare alcun vantaggio né diretto né indiretto all’associazione. Trattandosi di una situazione davvero  paradossale, eravamo convinti che si fosse chiarito  l’equivoco nel citato colloquioe che la vicenda si sarebbe rapidamente risolta con il  ricorso al prefetto. Invece nell’autunno scorso abbiamo ricevuto  17 ordinanze/ingiunzioni al pagamento che hanno raggiunto la considerevole cifra di 15.000 €, poiché la  Polizia di Roma Capitale ha confermato le sanzioni, con motivazioni che riteniamo totalmente incongrue,  e abbiamo quindi dovuto   avanzare opposizione davanti al giudice di pace. Paradossale anche trovarsi in tali circostanze per  la nostra associazione, che ha fatto del rispetto delle regole la sua bandiera già nella scelta del proprio nome, ma non solo:  fin dal 2016 abbiamo ideato e promosso ad ogni elezione la  “Carta della candidata e del candidato trasparente” dove all’articolo 3 è inserito: “La candidata o il candidato si impegna a rispettare le normative vigenti per ogni iniziativa inerente la campagna elettorale, dalla richiesta dei permessi per l’occupazione di suolo pubblico, alle affissioni negli spazi consentiti” (Art.3)  e sottoscrivendo in più riprese la campagna contro le affissioni abusive “Non votare chi sporca”[1].   Ma c’è un altro aspetto che ci preoccupa, che va oltre il caso specifico e che può investire anche tante altre realtà di cittadini attivi. La motivazione delle sanzioni della Polizia locale, con il riferimento a sentenze richiamate in modo abnorme per il nostro caso, potrebbe però portare  a conseguenze imprevedibili, in quanto  chiunque intendesse colpire l’ impegno in  difesa dell’interesse pubblico – impegno  che spesso si trova in contrasto con interessi privati anche molto specifici – potrebbe  scaricare dai siti  o dai social delle associazioni locandine che pubblicizzano vari eventi e affiggerle abusivamente  con il preciso obiettivo di danneggiare le realtà scomode. Non solo. Il 10 gennaio scorso abbiamo ascoltato con interesse l’intervento  del Sindaco  Gualtieri all’assemblea per il lancio della campagna VOTA NO per difendere GIUSTIZIA, COSTITUZIONE E DEMOCRAZIA del Comitato Società civile per il No nel Referendum costituzionale, a cui aderisce anche l’associazione Carteinregola. Dal sito del Comitato https://www.referendumgiustizia2026.it/ sono ora scaricabili dèpliants e volantini, che Carteinregola non intende  diffondere al di fuori del proprio sito e dei propri canali social  (quindi esclusivamente on line); ma  se sciaguratamente qualcuno, tra le migliaia di cittadini che fanno parte delle  tante realtà che aderiscono al Comitato,  prendesse  l’iniziativa di stampare e affiggere dei manifestini fuori dagli spazi autorizzati, Carteinregola potrà ricevere addebiti anche per questo, insieme a tutti gli altri soggetti che hanno aderito al Comitato? L’ipotesi non è peregrina, visto che ci sono state comminate sanzioni addirittura per affissioni di manifesti  che non erano in alcun modo riferibili alla nostra associazione. Per questo, pur confidando nella possibilità di avere giustizia,   ottenendo  una sentenza  che riconosca la totale estraneità dell’Associazione Carteinregola rispetto ai fatti che ci sono stati contestati, chiediamo al Sindaco, alla Giunta e  all’Assemblea Capitolina, nonché ai Presidenti, alle Giunte e ai Consigli di Municipio per quanto di loro competenza, di attivarsi affinchè quanto accaduto alla nostra Associazione diventi oggetto di un dibattito pubblico allargato e di un confronto con la Polizia di Roma Capitale, per garantire che il confronto democratico con la società civile possa svolgersi serenamente, senza Spade di Damocle di ingiuste e pesanti sanzioni,  nei confronti di realtà che si basano sul lavoro volontario dei propri soci e che hanno come unica forma di finanziamento una esigua  quota annuale versata dai propri iscritti. In calce i dettagli della vicenda, siamo a disposizione per fornire tutti i  documenti e le informazioni relative a quanto riportato [1] vedi https://www.carteinregola.it/perunapoliticatrasparentedemocratica/carta-della-candidata-e-del-candidato-trasparente/ > Non votare chi sporca la città con manifesti abusivi (***) Abbiamo ricevuto messaggi di interessamento e solidarietà da  alcuni consiglieri capitolini: Ferdinando Bonessio, Europa Verde, Tommaso Amodeo, Lista Civica Gualtieri, Giovanni Caudo, Roma Futura, Linda Meleo M5S, dalla Presidente del II Municipio Francesca Del Bello, da Barbara Auleta, capogruppo AVS II Municipio, da Maristella Urru di Aurelio in Comune del XIII Municipio, da Nathalie Naim, Lista civica Gualtieri I Municipio. Lorenzo Minio Paluello di Roma Futura ha promosso una mozione, approvata in Commissione Bilancio del I Municipio, che tuttavia non è stata poi approvata dal Consiglio per  la non partecipazione al voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Hanno inviato  la propria solidarietà anche  il segretario del PD Roma Enzo Foschi  e tante realtà civiche, che si stanno man mano aggiungendo.
March 26, 2026
carteinregola
Carteinregola ripubblica il “comunicato delle multe” e chiede di rilanciarlo per solidarietà
L’Associazione Carteinregola chiede a tutti coloro, comitati, associazioni, realtà del terzo settore, esponenti di partiti e movimenti, semplici cittadini, che vogliono manifestare la propria solidarietà per la vicenda dei 15000 euro di sanzioni per affissioni abusive di manifesti di cui ignorava l’esistenza, di condividere sui propri siti, blog e pagine social il comunicato in calce. Il testo era stato copiato e pubblicato da Carteinregola sul suo sito il 2 gennaio 2025, con l’incredibile conseguenza che la nostra associazione è stata ritenuta responsabile di affissioni abusive a opera di ignoti di 17 manifesti , con testi e grafiche non presenti sul nostro sito, che avevano in comune con il testo rilanciato da Carteinregola solo il titolo: “Siamo tutte/i sulla stessa strada”. Ritenevamo e continuiamo a ritenere che il testo sia condivisibile a sempre attuale, anche dopo la fine del Giubileo 2025, in una città dove la cosiddetta ““emergenza abitativa” continua ad essere una condizione radicata e generalizzata che riguarda migliaia di abitanti della Capitale. A chi vorrà condividere il testo chiediamo di inviarcene comunicazione a : laboratoriocarteinregola@gmail.com > Vai al comunicato con la sintesi della vicenda e alla ricostruzione puntuale > della conferenza stampa 15.000 euro di multe a Carteinregola, il comunicato, > la conferenza stampa e le slides In calce il video della conferenza stampa Il comunicato pubblicato da Carteinregola il 2 gennnaio 2025 SIAMO TUTTƎ SULLA STESSA STRADA   Con l’inizio del Giubileo, le grandi contraddizioni di Roma diventano ancora più evidenti, soprattutto per quanto riguarda il problema delle case. Si nasconde tutto ciò che non si vuole far vedere a turisti e pellegrini. Ma il Giubileo è solo l’ultimo capitolo di un processo che da sempre sfrutta la ricchezza immobiliare e turistica di Roma, spesso a nostro danno.   Siamo tuttə sulla stessa strada perché sempre più persone non hanno una casa: senzatetto, famiglie, migranti, lavoratorə con bassi salari, studentə e altrə ancora. La casa in questo quartiere è diventata un lusso.   Pensiamo che il problema di chi vive per strada non possa essere affrontato solo come un’emergenza, come con lo sgombero di Castro Pretorio o con la tensostruttura a Porta San Lorenzo. Poche decine di posti letto infatti non risolvono i bisogni delle centinaia di persone che si trovano tra la Stazione Termini e il nostro quartiere. E poi? Che ne sarà di queste persone e della tensostruttura quando il Giubileo sarà finito?   La Politica deve prendersi la responsabilità di pianificare risorse e strategie concrete per rispondere a tutte le richieste di aiuto che rimangono ignorate. Non possiamo accettare il continuo rimpallo di responsabilità tra Municipio, Comune e Governo, che non ascoltano chi lotta per il diritto alla casa e ai servizi.   Un altro problema è il mercato degli affitti, lasciato senza regole e dominato da multinazionali e piattaforme che fanno salire i prezzi e riducono le case disponibili.   Noi, abitanti di San Lorenzo, non accettiamo che il nostro quartiere e la nostra città diventino terreno di conquista per fondi immobiliari e piattaforme. Vogliamo servizi per tuttə, compresi quelli che oggi sono lasciatə ai margini della società   Rete di quartiere San Lorenzo* Il video della Conferenza stampa dell’11 marzo 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a : laboratoriocarteinregola@gmail.com 23 marzo 2026
March 13, 2026
carteinregola
Class Action contro la RAI e il Ministero dell’Economia e delle Finanze
La RAI è un servizio pubblico e quindi bene comune di noi cittadini che per questo paghiamo un canone. Si tratta di un’importante premessa per comprendere il contesto di questa azione: una Class Action contro la RAI e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Il codice etico della RAI così recita: “…“nella sua qualità di concessionaria del Servizio Pubblico radiotelevisivo, la Rai assume quali suoi compiti prioritari: garantire la libertà, il pluralismo, l’obiettività, la completezza, l’imparzialità, la correttezza dell’informazione per favorire la crescita civile e il progresso sociale”. Belle parole, ma qual è la realtà dei fatti allo stato attuale? Purtroppo la realtà è ben diversa e sotto gli occhi di tutti, con grave danno per la formazione del pensiero critico e per le scelte e orientamenti fondamentali che riguardano la nostra esistenza, il nostro presente e il nostro futuro. Il Servizio Pubblico Televisivo è caratterizzato, come a tutti noto, da un conclamato e inopportuno condizionamento da parte degli organi della politica. Il CDA RAI è infatti formato da 7 componenti, di cui 2 fanno parte del governo, 2 della Camera, 2 del Senato e 1 rappresentante dei lavoratori. I vari governi hanno utilizzato e utilizzano tuttora ampiamente il servizio pubblico per la loro propaganda, contribuendo all’inquietante scenario globale delle vicende belliche e pandemiche degli ultimi anni. È in questo quadro che si inserisce la Class Action, attraverso la quale è possibile ottenere la tutela di diritti individuali, omogenei attraverso un procedimento giudiziale collettivo a sostegno di un ricorso. Generazioni Future, Media Pluralisti Europei (Byoblu), Ugo Mattei e Claudio Messora (sostenuti dal Patto di oltre 20 organizzazioni che hanno scelto quale primo tema fondamentale sul quale collaborare proprio l’informazione) hanno promosso contro la RAI e il MEF un ricorso per violazione e omessa applicazione del Regolamento dell’Unione Europea 2024/1083 del 11 aprile 2024,  il cosiddetto Media Freedom Act. Questo regolamento è pienamente applicabile, così come pienamente disatteso dal nostro governo, dall’8 agosto 2025. In particolare l’articolo 5 impone che i media di servizio pubblico siano editorialmente e funzionalmente indipendenti con procedure di nomina dei vertici trasparenti e completamente sganciati dalla politica. Per reagire alla frustrazione e all’impotenza, la possibilità di far sentire la nostra voce a una classe politica sorda, indifferente, arrogante e lontana dalle esigenze della cittadinanza e dal buon senso e di avere uno strumento come questa Class Action per far valere le nostre ragioni e diritti è senz’altro un’occasione che non possiamo perdere. Ad oggi si sono già prenotate oltre 10.000 persone. La speranza che questa azione porta con sé consiste nel fatto che i giornalisti non debbano più subire intimidazioni, pressioni, censure e ricatti e possano finalmente e liberamente fare inchieste, porre domande scomode, dare voce anche all’indignazione riguardo a scelte geopolitiche guerrafondaie, portare con libertà il dibattito su leggi discutibili, promuovere insomma la ricerca della verità che attualmente  è stata per lo più sostituita dalla menzogna, dall’opportunismo e non ultimo dalla mancanza di dignità del nostro attuale sistema nelle sue varie componenti. Liberare il servizio pubblico RAI dalle ingerenze della politica e dalla potenziale corruttibilità di gruppi economici, aiuterebbe a costruire quella coscienza morale ed etica che è stata negli anni distrutta. Non lasciamoci sfuggire questa opportunità, diffondiamo l’informazione e aderiamo prenotandoci all’iniziativa a questo link: https://generazionifuture.org In seguito verranno comunicate le modalità di adesione. “Non basta sapere, si deve anche applicare; non è abbastanza volere, si deve anche fare”.  J.W. Goethe Loretta Cremasco
March 5, 2026
Pressenza
San Donato Milanese: la tutela del verde arriva al Consiglio di Stato
C’è una differenza sostanziale tra una scelta tecnica e una scelta politica. Il ricorso al Consiglio di Stato contro una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che impone il rispetto dei vincoli ambientali non è un atto neutro. È una dichiarazione di priorità. A San Donato Milanese, nell’area San Francesco, la recente decisione del TAR ha riaffermato un principio elementare: la quota di verde fruibile prevista dalla convenzione urbanistica del 1993 deve essere rispettata. Non è un dettaglio burocratico. È un impegno pubblico. È un patto con la città. La sentenza ha annullato la delibera del 2021 che autorizzava il progetto “Sport Life City” — arena, strutture sportive, funzioni commerciali — riportando l’area a “zona bianca” nel PGT. In termini urbanistici significa una sola cosa: si riparte da zero. Serve una nuova pianificazione. Eppure l’Amministrazione ha scelto di impugnare la decisione davanti al Consiglio di Stato. Non è solo una questione locale Questa non è una vicenda che riguarda esclusivamente San Donato. Se passa il principio che un’Amministrazione possa aggirare — o tentare di superare — una sentenza che tutela vincoli ambientali sottoscritti in convenzioni urbanistiche, il precedente si estende ben oltre i confini comunali. La petizione promossa per fermare il ricorso non è quindi rivolta soltanto ai cittadini sandonatesi. È un appello a tutti i cittadini italiani. Perché il nodo è semplice: le convenzioni urbanistiche sono strumenti giuridici che regolano l’equilibrio tra interesse pubblico e intervento privato. Se quell’equilibrio diventa variabile, se gli impegni sul verde possono essere ridiscussi quando risultano scomodi, allora la tutela ambientale diventa negoziabile. E questo riguarda ogni città. Verde urbano: infrastruttura, non ornamento Ogni metro quadrato impermeabilizzato produce effetti misurabili: aumento del rischio idraulico, incremento delle isole di calore, riduzione della capacità di assorbimento del suolo, perdita di spazi pubblici. Il verde urbano non è arredo. È infrastruttura ambientale. È mitigazione climatica, qualità dell’aria, salute pubblica, equilibrio idrogeologico. In un Paese fragile come l’Italia, dove il consumo di suolo continua a crescere e il dissesto idrogeologico è una costante emergenza, sostenere che la rigenerazione debba prevalere sull’espansione non è ideologia: è buon senso pianificatorio. Rigenerare significa intervenire sull’esistente. Significa aumentare permeabilità e alberature. Significa progettare resilienza, non moltiplicare volumetrie. Una scelta di coerenza istituzionale Rinunciare al ricorso sarebbe un segnale chiaro su tre piani: * rispetto delle convenzioni urbanistiche sottoscritte; * coerenza istituzionale nei confronti delle decisioni della giustizia amministrativa; * visione di lungo periodo per una città adattiva e resiliente. Non si tratta di essere contro lo sport o contro lo sviluppo. Si tratta di stabilire quale sviluppo sia compatibile con gli impegni presi e con le esigenze ambientali del nostro tempo. La petizione chiede: * il ritiro del ricorso al Consiglio di Stato; * la conferma integrale della quota di verde prevista dalla convenzione del 1993; * l’avvio di una nuova pianificazione fondata su rigenerazione, fruibilità pubblica eresilienza ambientale. Difendere un principio, non solo un’area Se la tutela del verde diventa subordinata alla pressione edificatoria, il messaggio è chiaro: gli accordi ambientali sono reversibili. Se invece si afferma che un impegno pubblico va rispettato, si rafforza un principio di civiltà giuridica e ambientale. San Donato Milanese è oggi un caso emblematico, ma la questione è nazionale. Il territorio è un bene comune. La sua difesa non è un’opzione politica: è una responsabilità collettiva. E questa responsabilità riguarda tutti. Link alla petizione: https://www.change.org/p/fermiamo-il-ricorso-contro-la-tutela-del-verde-a-san-francesco-san-donato-milanese RecSando Rete Civica di San Donato Milanese e del Sud Est Milano Fabrizio Cremonesi Flavio Mantovani Redazione Italia
February 20, 2026
Pressenza
Il No sarà maggioritario nonostante le forzature del governo sulla data del referendum
Riportiamo di seguito la dichiarazione di Giovanni Bachelet, presidente del Comitato società civile per il NO nel referendum costituzionale. Il Comitato società civile per il NO nel referendum costituzionale rispetta, ovviamente, la decisione del Tar sul ricorso dei “quindici”, e quindi la conferma del 22 e 23 marzo come data del referendum sulla legge Nordio. Non ci appartiene lo stile sguaiato di chi grida “giustizia è fatta” quando le sentenze sono favorevoli, mentre aggredisce e minaccia la magistratura quando sono sgradite. Noi, invece, difendiamo gli equilibri costituzionali e l’indipendenza del potere giudiziario anche quando potrebbe convenire il contrario. Resta il fatto che la scelta del governo di non concordare con le opposizioni la data del referendum e di ignorare l’oltre mezzo milione di firme raccolte in meno di un mese, con l’evidente obiettivo di strozzare il dibattito e sfavorire la partecipazione al voto, dimostra un disprezzo per il Parlamento e per gli elettori che non ha precedenti nella storia delle riforme costituzionali. Un motivo in più per votare No: non solo per spazzare via una riforma che stravolge gli equilibri costituzionali e, con essi, la garanzia di una legge uguale per tutti, ma anche per far passare all’esecutivo e alla maggioranza la voglia di “democrazia del capo”, la riforma costituzionale del premierato che sta a cuore alla Meloni. Stiamo vedendo proprio in questi giorni, in altri Paesi, quali derive si possano rapidamente innescare dove il potere giudiziario non sia indipendente dal potere politico. La rimonta del No è già a buon punto. Abbiamo altri due mesi per vincere una sfida da cui dipende il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Li affronteremo con il massimo dell’impegno e della determinazione di cui siamo capaci, sicuri che saranno sufficienti a sconfiggere chi pretende pieni poteri, a bonificare e far defluire nei tombini, proprio a partire dal nostro Paese, l’onda nera che cerca di inquinare il pianeta rubandoci la pace, la libertà, l’uguaglianza e la fraternità. Redazione Italia
January 28, 2026
Pressenza
La legge elettorale toscana va cambiata. Il ricorso di Toscana Rossa riapre la discussione
La legge elettorale toscana (l.r. 51/2014) ha vari problemi: soglie di sbarramento molto alte per le liste singole, complessità legate al voto disgiunto, un impianto poco comprensibile per l’elettore… È forse ora di cambiare la legge per favorire una più … Leggi tutto L'articolo La legge elettorale toscana va cambiata. Il ricorso di Toscana Rossa riapre la discussione sembra essere il primo su La Città invisibile | perUnaltracittà | Firenze.
L’Aja. Confermato il mandato di cattura per Netanyahu
Lunedì 15 dicembre, la Camera d’Appello della Corte Penale Internazionale (CPI) ha respinto ufficialmente il tentativo di Israele di bloccare l’indagine sui crimini di guerra commessi a Gaza, confermando la validità dei mandati di arresto emessi nel 2024 contro il primo ministro Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav […] L'articolo L’Aja. Confermato il mandato di cattura per Netanyahu su Contropiano.
December 16, 2025
Contropiano
In nome della legge giù le mani, Leonardo
  ROMA, 20 NOVEMBRE 2025 – Il 29 settembre 2025 le associazioni AssoPacePalestina, A Buon Diritto, ATTAC Italia, ARCI, ACLI, Pax Christi, Un Ponte Per e la Dott.ssa Hala Abulebdeh o Abu Lebdeh, cittadina palestinese, rappresentate e difese dagli Continua a leggere L'articolo In nome della legge giù le mani, Leonardo proviene da ATTAC Italia.
November 20, 2025
ATTAC Italia
L’Eurocamera fa ricorso sul SAFE, von der Leyen traballa ancora un po’
Il Parlamento Europeo, attraverso la sua presidente Roberta Metsola, ha presentato alla Corte di Giustizia UE una richiesta di annullamento del regolamento del SAFE, lo strumento per gli acquisti comuni della difesa europea. In questo modo, Strasburgo dà una spallata alle decisioni della Commissione Europea e di von der Leyen. […] L'articolo L’Eurocamera fa ricorso sul SAFE, von der Leyen traballa ancora un po’ su Contropiano.
August 23, 2025
Contropiano