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I cittadini vincono il ricorso al TAR contro il progetto di uso temporaneo per l’area di Parco Tripoli approvato da Roma Capitale
da allegato Deliberaz GC mappa satellite negli anni Parco Tripoli n. 133 di Anna Maria Bianchi e Thaya Passarelli Da tempo l’Associazione Carteinregola segue la vicenda del “Parco Tripoli”, un’area privata nel quartiere africano (II Municipio) con destinazione da Piano Regolatore “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” e che invece per anni è stata utilizzata come parcheggio privato a pagamento. Dopo significativi interventi sull’assetto morfologico dell’area, tra i quali l’eliminazione di numerose alberature, si erano levate le proteste di alcuni residenti della zona. In seguito ad accertamenti degli uffici il parcheggio era stato chiuso. La società proprietaria dell’area aveva quindi presentato una proposta progettuale per l’utilizzazione temporanea dell’area di parco Tripoli per la realizzazione di un parcheggio non pertinenziale[i], proposta che Carteinregola aveva potuto esaminare in dettaglio e sulla quale, così come altre Associazioni e Comitati di cittadini, aveva espresso numerose critiche, protocollando sia al Comune che al Municipio le proprie perplessità e le proprie richieste[ii]. Ciononostante, un anno fa, il 10 aprile 2025, la Giunta Capitolina aveva approvato la  Deliberazione n. 133/2025, che autorizzava il progetto e l’uso temporaneo di Parco Tripoli come parcheggio non pertinenziale, concedendolo per una durata di 3 anni rinnovabile per altri due. Alcuni residenti avevano quindi avanzato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio contro la delibera e ora il TAR ha riconosciuto in gran parte le ragioni dei cittadini, annullando la delibera e la relativa convenzione. > Vedi Parco tripoli cronologia e materiali > > scarica La sentenza del TAR Lazio N. n. 06506/2026 REG.RIC (con omissis) (il corsivo con asterisco è ripreso dal testo della sentenza) SINTESI DELLA VICENDA L’area, localizzata tra via Tripoli, via Cirenaica, via Homs e via Assab, è stata utilizzata come parcheggio privato a pagamento dal 2006 e  fino al 2022, nonostante fin dal 2008 il PRG[iii]  ne definisse una precisa destinazione urbanistica e nonostante le giunte municipali succedutesi negli anni avessero deliberato a favore di una riqualificazione dell’area con la previsione di servizi pubblici e parco pubblico. In particolare “l’art. 85 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore prevede che sull’area in questione possano essere realizzati: i) parcheggi pubblici (lett. f) a raso, alberati; ii) parcheggi privati (lett h) esclusivamente nel sottosuolo, ai sensi e con le modalità dell’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989”*.  Nel 2021 iniziano ad essere eseguiti nell’area alcuni   lavori, per i quali, si scoprirà solo successivamente attraverso la consultazione   degli atti, non era stata richiesta la relativa autorizzazione, così come risulterà che il parcheggio privato a pagamento non aveva i titoli necessari per svolgere tale attività (cioè la convezione con il Comune di Roma). Aspetti che risulteranno confermati dai giudici del TAR nella recentissima sentenza. Tali interventi di “livellamento, di sbancamento del verde e di ampliamento dell’area di parcheggio, con aspersione di ghiaia e realizzazione di una strada di collegamento tra i due livelli delle piazzole” *, grazie all’attivismo di alcuni residenti sono portati all’attenzione del Municipio e del Dipartimento Urbanistica. Nel 2022 il parcheggio viene chiuso, dopo che la stessa Amministrazione annulla la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata dai precedenti gestori  “per la realizzazione di opere di nuova costruzione – segnatamente le piazzole asfaltate – eseguite in difetto di permesso di costruire, intimando la cessazione dell’attività di rimessa di veicoli”* . Solamente a ottobre 2024 i cittadini apprendono che  la proprietà  aveva  presentato al Municipio II e al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica fin dal novembre 2023  un progetto di uso temporaneo  per una durata di 3 anni + 2 che prevedeva la riapertura del parcheggio per un totale di 270 posti auto e una riqualificazione – non meglio precisata – del poco verde rimasto;  per questo,  acquisita copia della documentazione tramite accesso civico generalizzato,   il 31 dicembre 2024 Carteinregola insieme al Comitato Parco Tripoli e alla Consulta del Verde del Municipio II trasmette  all’Assessorato all’Urbanistica, alla Giunta di Roma Capitale e alla Presidente del Municipio II precise richieste[iv] sintetizzabili come segue: * verifica della legittimità dell’esistente, con particolare riferimento alle due piazzole asfaltate; *  salvaguardia della destinazione (anche) a verde pubblico dell’area; * riqualificazione dell’area, tramite un progetto definitivo condiviso e partecipato[v]. Il 23 gennaio 2025 si svolge un Consiglio Straordinario del Municipio II, nel corso del quale, ancora una volta, i cittadini e le Associazioni, chiedono di rivedere il progetto di uso temporaneo in modo da assicurarne, oltre che la conformità alla normativa esistente in materia di parcheggi, la rispondenza all’interesse pubblico, sancito anche dalla delibera di giunta del 2024, di riqualificare le aree a verde, garantendone la fruizione e l’uso pubblico. A tale riguardo, e proprio a garanzia dell’intenzione di non sacrificare definitivamente la destinazione a verde dell’area prevista dal PRG, propongono di eliminare dal progetto la dotazione di parcheggi prevista nella parte superiore dell’area stessa (adiacente a via Cirenaica), riqualificando ed incrementando le alberature ivi esistenti e destinando, sin da subito, tale porzione di area a verde pubblico e/o a percorsi ricreativi e culturali[vi]. Invece pochi mesi dopo, il 10 aprile 2025[vii], la Giunta di Roma Capitale con la deliberazione n. 133 approva la proposta progettuale della proprietà e la relativa convenzione. Alcuni cittadini decidono quindi di ricorrere in giudizio e il  1 luglio 2025 depositano il ricorso al TAR contro la deliberazione della Giunta[viii]. Il 10 aprile 2026 i giudici amministrativi depositano la sentenza N. n. 06506/2026 REG.RIC [ix] che annulla la delibera capitolina e la convenzione, accogliendo la maggior parte dei motivi del ricorso. LA SENTENZA DEL TAR del LAZIO La lettura della sentenza conferma alcuni importanti principi sui quali si era basato il ricorso, e che erano stati evidenziati in più occasioni all’amministrazione capitolina. Va notato in premessa che i magistrati amministrativi non si sono espressi sulla possibilità che nell’area si possa realizzare un parcheggio, ma solo sull’applicazione “della normativa urbanistica vigente e previgente, che – sebbene non escluda la possibilità di realizzare parcheggi – prevede apposite modalità attuative che, in quel [questo] caso, non erano state rispettate”*.  In particolare, i magistrati hanno evidenziato  “i presupposti e le condizioni che devono indefettibilmente ricorrere affinché possa essere consentito in via temporanea l’utilizzazione di un edificio o di un’area per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico”*, che sono essenzialmente due: 1) [l’uso temporaneo] può riguardare immobili legittimamente esistenti e aree private o pubbliche*; 2) si deve trattare di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali …, ossia di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale” *. La sentenza analizza quindi l’applicazione di tali condizioni al caso di specie, dimostrandone l’insussistenza rispetto all’utilizzo della normativa relativa all’uso temporaneo. In particolare riguardo: 1. La legittimità  dell’area e  la presenza di opere non sanabili “…sull’area in questione vi è stata sovrapposizione di interventi pubblici e privati, il che rende particolarmente difficile ricostruire lo statuto del bene ed accertare eventuali responsabilità per la realizzazione di opere sine titulo. Risulta tuttavia innegabile che sono stati realizzati ampi piazzali asfaltati, i quali costituiscono nuova costruzione ai sensi della vigente disciplina edilizia (“la realizzazione di un piazzale in cemento costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001[x], determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest’ultimo, che richiede il permesso di costruire”* … omissis…  “la stessa amministrazione comunale ha accertato la presenza di opere non sanabili in sede di accertamento di conformità ex art 36 TUEL [nel testo TUED] in quanto prive del requisito di doppia conformità, il che ne presuppone il carattere radicalmente illegittimo sia in relazione al piano regolatore attuale sia in relazione a quello previgente”* … omissis… “È la stessa difesa dell’amministrazione capitolina a dare atto di tale situazione nella parte in cui osserva: “Come si è già posto in luce nelle premesse in fatto, la regolarizzazione del parcheggio auto a raso e la realizzazione di opere di completamento che all’epoca era stata chiesta dal precedente gestore non poteva essere autorizzata con lo strumento procedurale allora proposto (il permesso di costruire convenzionato con accertamento di conformità)…”*[xi] … omissis… “L’accertamento di conformità, infatti, ove fosse stato concesso, avrebbe avuto l’effetto di legittimare in via permanente e definitiva l’utilizzo dell’area in questione a parcheggio non pertinenziale, in violazione della normativa urbanistica vigente e previgente, che – sebbene non escluda la possibilità di realizzare parcheggi – prevede apposite modalità attuative che, in quel caso, non erano state rispettate”[xii]*. I magistrati rilevano una carenza istruttoria nel preventivo accertamento dello stato legittimo, indispensabile per la concessione dell’uso temporaneo: “per la concessione dell’uso temporaneo grava in capo all’ente un preciso onere di istruttoria circa lo stato legittimo della preesistenza: cosa che nel caso di specie non è avvenuta, non essendovene traccia nel provvedimento impugnato e neppure nella relazione istruttoria dove, anzi, la situazione urbanistica ed edilizia dell’area è ricostruita in termini perplessi ed incerti.”* 2. Carenza  di rilevante interesse pubblico o generale correlato agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali della normativa per l’uso temporaneo Il secondo e altrettanto importante motivo di accoglimento del ricorso risiede nell’interpretazione della disciplina degli usi temporaneicui all’art. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001[xiii] operata dalla  Deliberazione n.133 della Giunta Capitolina nell’approvazione del progetto. Disciplina   che permette di adibire edifici ed aree a usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico  “Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative. economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico”*. Osservano i magistrati amministrativi:  “Le prime osservazioni dottrinarie sull’istituto [dell’uso temporaneo ndr] hanno evidenziato l’opportunità di una lettura restrittiva dello stesso in virtù della sua ratio eccezionale e derogatoria, atteso che la norma sovvertirebbe il concetto stesso di pianificazione urbanistica, consentendo usi del territorio per iniziative estemporanee, per definizione estranee alla pianificazione urbanistica che ha al contrario lo scopo di disciplinare lo stabile ed ordinato uso del territorio”*. I magistrati sottolineano anche il contrasto della Delibera capitolina, oltre che con il citato DMM 380/2001[xiv] , con le stesse Linee guida e criteri di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quater del Testo Unico per l’edilizia approvate dall’Assemblea Capitolina con la Deliberazione 69/2023 [xv],  dove si afferma che le  “proposte [per uso temporaneo ] debbono puntare a “incrementare la dotazione di spazi pubblici fruibili dalla cittadinanza, are attrezzate per il gioco e lo sport e aree gioco per bambini, orti didattici e urbani, attrezzature sociali a assistenziali, spazi per l’accoglienza”* e che “debbono essere caratterizzate dal “non consumo di suolo evitando impermeabilizzazione dei suoli”*. Un “auto-vincolo alla propria discrezionalità”* che la delibera capitolina non avrebbe rispettato,  si legge infatti nella sentenza: “pare evidente che l’amministrazione abbia travalicato i limiti del proprio potere: la legittimazione delle opere oggetto del progetto di concessione di uso temporaneo, con particolare riferimento al piazzale asfaltato, infatti costituirebbe un intervento di segno chiaramente contrario all’indirizzo dato dall’amministrazione agli usi temporanei, con particolare riferimento al divieto di impermeabilizzazione dei suoli”*  CONCLUSIONI Il TAR quindi annulla la delibera che, “pretermettendo i necessari approfondimenti in ordine alla regolarità edilizia dell’area, è illegittima in quanto non vi è stata verifica dei presupposti delineati dall’art. 23 – quater del DPR n. 380/01 e pertanto deve essere annullata”. Restando  “impregiudicato il potere dell’amministrazione di rideterminarsi sulla concessione di uso temporaneo alla luce delle coordinate interpretative” indicate. Sono passati già 4 anni da quando il parcheggio è stato chiuso da un provvedimento degli uffici comunali, anche a seguito delle ripetute segnalazioni dei cittadini: prolungare la battaglia giudiziaria vorrebbe dire continuare a negare la disponibilità  di uno spazio che potrebbe invece essere valorizzato con un progetto di interesse pubblico che coinvolga anche la cittadinanza. Per questo, come già in occasione del ricorso presentato dai cittadini contro il progetto edilizio dell’ex clinica di Villa Bianca[xvi], sempre nel II Municipio, a cui il TAR aveva dato ragione, Carteinregola scriverà al Sindaco, all’Assessore all’Urbanistica e al Dipartimento Programmazione Urbanistica per chiedere di non unirsi al privato nell’eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Quando un tribunale conferma le ragioni dei cittadini, ci aspettiamo che lo facciano anche le istituzioni pubbliche. Anna Maria Bianchi, Thaya Passarelli Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregolagmail.com 16 aprile 2026 Vai a Parco Tripoli cronologia e materiali Per approfondire: Carteinregola 5 gennaio 2025 Parco Tripoli – prima di tutto una questione di trasparenza Roma Today 24 gennaio 2025 Il parcheggio di via Homs riaprirà e durerà cinque anni. Ma i cittadini chiedono più verde e un progetto a lungo termine Carteinregola 29 gennaio 2025 Area di via Homs: il confronto al Municipio 2 Roma Today 3 luglio 2025 Il parcheggio di via Homs non s’ha da fare. Adesso spunta un ricorso e l’apertura slitta di nuovo I cittadini fanno ricorso. L’apertura del parcheggio di via Homs è nuovamente lontana Radio Roma 24 luglio 2025 Intervista   Odissea Quotidiana 10 novembre 2025 Parco Tripoli: il futuro dell’area verde è appesa a un filo. L’Amministrazione vorrebbe farne un parcheggio “temporaneo”,i cittadini chiedono la salvaguardia del verde pubblico. Teleambiente 3 dicembre 2025 Puntata di Quo Vadis – rubrica settimanale a cura di VAS ospite della trasmissione “𝐴 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜”  La vicenda di 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐓𝐫𝐢𝐩𝐨𝐥𝐢, l’area verde di oltre 12mila metri quadrati  nel quartiere Africano di #Roma, tra via Tripoli, via Homs, via Assab e via Cirenaica. Repubblica, 12 aprile 2026 Il parcheggio privato del parco Tripoli non si farà, il Tar annulla la delibera di Paolo Boccacci. NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [i] Scarica la proposta progettuale per l’utilizzazione temporanea dell’area di parco Tripoli per la realizzazione di un parcheggio non pertinenziale allegato elaborato grafico Deliberazione Giunta Capitolina uso temporaneo Parco Tripoli n. 133 sub_17001881424709766851_RC20250009268-HOMS_elaborato grafico_Prot_QI 82496_22_04_2024_compressed in calce l’allegato grafico [ii] Vedi Parco tripoli cronologia materiali  cronologia [iii] l’area in oggetto ricade nel PRG approvato con D.C.C. n. 18/2008 nel Sistema insediativo degli “Spazi aperti della città Storica” e precisamente nella tipologia “Spazi verdi conformati dal costruito” di cui a la lettera b) del comma 2 de l’art. 42 dele NTA; l’art. 42 comma 5 delle NTA del PRG vigente, prevede che “oltre agli interventi di categoria MO, MS e RC, sono ammessi interventi di categoria RE1 e DR1, come definiti da l’art. 36, commi 4 e 5, in base a le diverse caratteristiche degli edifici o impianti esistenti, nonché le categorie d’intervento ambientale cui a l’art. 10. In caso di interventi di categoria VLA, come definita da l’art. 10, comma 6, sono consentiti, con modalità attuativa indiretta, interventi di nuova edificazione o di ampliamento fino a un indice territoriale ET di 0,05 mq/mq, per le attrezzature di cui a l’art. 85, lett. d) ed e)”; il successivo comma 6 del medesimo art. 42 prevede che “Gli interventi che necessitano di titolo abilitativo sono individuati e regolati da specifici progetti unitari estesi all’intera area, predisposti dal Comune o dai proprietari, e che: “In assenza di tali progetti unitari (…) su le aree scoperte, sono consentiti esclusivamente le categorie di intervento ambientale, di cui all’art. 10”; la valorizzazione Ambientale (VLA) di cui all’art. 10 comma 6 de le NTA del PRG vigente, citato ne l’art. 42 comma 5 di cui sopra, comprende “l’insieme di interventi volti alla valorizzazione paesaggistica e funzionale di aree verdi, sia nel sistema insediativo che ambientale. Tali interventi comprendono la creazione di nuove componenti paesaggistico-ambientali, mediante la piantumazione di aree alberate, cespuglieti e sistemi di siepi, nonché la realizzazione di attrezzature f inalizzate a la fruizione collettiva dei luoghi, quali percorsi pedonali, equestri o ciclabili, attrezzature per la sosta, servizi a le persone (sanitari, didatticodivulgativi, ristoro, parcheggi). Sono, in genere, finalizzate alla valorizzazione funzionale di parchi esistenti o alla creazione, nel sistema insediativo, di aree a verde attrezzato o a parco locale”; il citato art. 10 comma 6 delle NTA del PRG vigente prevede, quindi, la possibilità di realizzare attrezzature finalizzate alla fruizione dei luoghi ivi compresi i parcheggi connessi a tale finalità (ossia asserviti alle attrezzature finalizzate alla fruizione dei luoghi e non anche parcheggi di tipo non pertinenziale). [iv]   Parco Tripoli: le richieste dei cittadini per il progetto di uso temporaneo [v] Vedi nota 4 [vi] Area di via Homs, il confronto al Municipio [vii] Vedi Nota 1. [viii] E della  relazione tecnica prot. QI/81802 del 10 aprile 2025, allegata alla predetta deliberazione, la nota prot. QI/2024/0157019 del 31 luglio 2024, di conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi istruttoria e di altre note e pareri emessi dagli uffici competenti e dal Municipio II [ix]scarica La sentenza del TAR Lazio N. n. 06506/2026 REG.RIC (con omissis) [x] D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia Art. 3 comma 1 lett e) e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003) e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; (punto sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020) e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; [xi] “stante l’ibridazione di istituti non compatibili tra loro e la non sussistenza del presupposto della doppia conformità stabilito dall’art. 36, comma 1, DPR 380/2001, per il rilevato contrasto di quell’intervento sia con quanto stabilito dalla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda (art. 42 co. 5 NTA), sia al momento di realizzazione dell’abuso (2006)”* [xii] Riguardo la censura dei ricorrenti sulla  “ (in)sussistenza del pubblico interesse alla realizzazione dell’opera. 16.2.- Il Collegio ritiene non condivisibile tale censura. Sebbene, infatti, l’attività di parcheggio privato aperto al pubblico (a pagamento) sia certamente sorretta da un interesse particolare all’esercizio dell’attività economica da parte della società proprietaria dei terreni, è nondimeno di palmare evidenza come la disponibilità di posteggi a disposizione del pubblico sia indubbiamente considerata dalla legislazione vigente e dal pianificatore cittadino quale interesse pubblico funzionale alla viabilità ed alla vivibilità dell’area urbana (tant’è che l’art. 85 N.T.A. contempla i parcheggi tra gli usi delle aree destinate a servizi)*. È il caso di sottolineare che la ponderazione dell’interesse pubblico attinge il merito della scelta amministrativa pianificatoria ed è sindacabile da questo giudice solo sotto i profili estrinseci della abnormità, della manifesta illogicità, irrazionalità o irragionevolezza della scelta, estranei al caso di specie. Sotto tale generale profilo – e prescindendo dai più specifici profili esaminati ai successivi punti – la doglianza non merita condivisione”*. [xiii] D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 23-quater (L) – Usi temporanei Da: https://www.ingenio-web.it/articoli/d-p-r-380-2001-testo-unico-edilizia-art-23-quater-l-usi-temporanei/ 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. 2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola: a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree; c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali. 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. 5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. 6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi. 7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale. 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale. [xiv] I magistrati sottolineano anche il contrasto della Delibera capitolina con le finalità previste dal Testo Unico dell’Edilizia (DM 380/2001) così come modificato dall’ Art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76[xiv] , che “contiene diverse disposizioni, finalizzate a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese e, per quello che qui rileva, «assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»*. DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76  Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00096) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 28/02/2026)(GU n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) Il decreto legge all’art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia introduce modifiche al 380/2001  con l’obiettivo illustrato al comma 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni (…)  e che al comma 1, lett. m-bis),  inserisce il nuovo l’art. 23-quater – Usi temporanei [xv] 70a Proposta (Dec. G.C. n. 44 del 13 luglio 2022) Linee guida e criteri di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quater del Testo Unico per l’edilizia, D.P.R. n. 380/2001 relative agli “Usi temporanei” di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione nel territorio di Roma Capitale. Approvazione dello Schema di Convenzione-Tipo. scarica la delibera [xvi] VEDI Villa Bianca: il Comune non si costituisca a favore del privato nel ricorso al Consiglio di Stato Villa Bianca cronologia materiali Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregolagmail.com Vai a Parco Tripoli cronologia e materiali
April 16, 2026
carteinregola
Una storia di intimidazione
Dopo una giornata di mobilitazione a fine novembre 2025, con un’adesione record attestata attorno al 90%, i giornalisti italiani hanno scioperato il 27 marzo e tornano a farlo il 16 aprile, sempre per la stessa ragione: il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da 8 anni. Per la frammentazione dei rapporti di lavoro, comune oggi a molti settori, il contratto nazionale arriva a coprire direttamente soltanto una parte delle persone coinvolte nel mestiere: in Italia ammontano a 17mila i giornalisti assunti come dipendenti, mentre si contano 48mila freelance – di questi ultimi, solo 20mila svolgono come unica attività il giornalismo. Poche figure lavorative al giorno d’oggi sono emblematiche della precarietà come i freelance dell’informazione: sempre reperibili, pronti a scattare per catturare la notizia, in uno stato di tensione perenne a cui deve corrispondere al contempo la lucidità intellettuale necessaria a produrre i pezzi, spesso costretti ad aprire partita Iva pur lavorando di fatto per un unico committente, pagati a cottimo e spinti a sfornare 4-5 articoli al giorno per guadagnarsi il pane quotidiano. Quando i giornalisti sono senza tutele, rischiano di diventarlo anche le notizie: in un regime di produzione seriale di pezzi, la conferma e l’approfondimento dei fatti – prima di essere pubblicati – diventano operazioni troppo laboriose e costose. Rischia di affermarsi piuttosto una trama di verità provvisorie, senza garanzie, come gli stessi precari, un rischio che si ingigantisce quando le notizie solleticano umori e pulsioni di odio. In questo pezzo parliamo di uno di loro, un giornalista precario, in una vicenda che getta ombre raggelanti sul dibattito pubblico e sulla libertà di fare inchiesta. Parliamo dell’intreccio tra disinformazione e intimidazione, parliamo di uno dei maggiori pericoli che corre oggi un giornalista – freelance o dipendente che sia – la minaccia della querela: tra le nazioni europee, l’Italia detiene il più alto numero di querele verso i giornalisti, circa un quarto del totale. Per raccontare questa storia dobbiamo tornare indietro all’estate di otto anni fa. UN CALDO DA FAR PERDERE LA TESTA Agosto 2018. Il caldo in Pianura padana è soffocante, molte menti sono annebbiate. In mezzo ai sudori e alle lamentele, un fatto arriva a scalzare il meteo come argomento di conversazione. A darne notizia è il Giornale di Vicenza, quotidiano con un pubblico medio giornaliero stimato attorno alle 215.000 persone, è una testata del gruppo editoriale Athesis, tra i cui azionisti storici figura la Confindustria vicentina. Lo strillo fuori dalle edicole recita: «I richiedenti asilo vogliono avere Sky. Scatta la protesta». L’articolo guadagna in breve tempo ampia visibilità online, viene letto lungo tutta la penisola, anche per merito dell’allora Ministro degli Interni Matteo Salvini, che poche settimane prima ha bloccato temporaneamente lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti a Trapani. Salvini ri-condivide il pezzo, dandolo in pasto alla propria folta schiera di seguaci digitali. Una storia simile conferma al suo popolo la narrazione secondo la quale gli immigrati vengono in Italia per «fare la pacchia», a guardare le partite di calcio, a spese degli italiani che invece si spaccano di fatica dalla mattina alla sera. Qualcuno invece aggrotta la fronte dinanzi a quel titolo e afferra il telefono: è Fabio Butera, un precario dell’informazione, sbarca il lunario lavorando per La Repubblica, per cui ha appena realizzato una video-inchiesta sui rider dopo aver svolto lui stesso quel lavoro per un mese. Butera giudica il fatto pubblicato dal Giornale di Vicenza poco verosimile. Davvero delle persone sopravvissute alla traversata del deserto africano e del Mediterraneo adesso starebbero montando una protesta per seguire il campionato di calcio?  Butera contatta la questura e la prefettura: entrambe negano di aver ricevuto richieste di abbonamenti televisivi, solo permessi di residenza, hanno appreso la notizia dal giornale anche loro. Butera contatta inoltre l’autore del pezzo per chiedergli da dove avesse tratto quell’informazione, ma il collega sostiene di aver avuto l’imbeccata da una fonte confidenziale e di non aver avuto tempo di contattare direttamente i richiedenti asilo. Butera ha la premura di registrare tutte le conversazioni telefoniche e tenerne traccia. LEGGI ANCHE… CITTÀ LA CRONACA PRODUCE BARRIERE Giuliano Santoro L’esito delle sue indagini diventa poi un post pubblicato su Facebook, sotto cui si scatenano valanghe di commenti, molti di apprezzamento e altri ingiuriosi nei suoi confronti. Butera si scaglia contro i titoli sensazionalisti, le notizie non verificate e divulgate solo per alimentare discorsi razzisti. Il post viene rilanciato presto dal Bocciodromo, il centro sociale del capoluogo berico, e da altre realtà, raggiungendo presto la cerchia dei media nazionali: Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Post…  Il Giornale di Vicenza nel giro di pochi giorni pubblica una rettifica: i migranti non hanno chiesto un abbonamento a Sky, ma bensì una tv satellitare per rimanere aggiornati sulle notizie del proprio paese d’origine. Pochi mesi dopo, tuttavia, la Questura di Vicenza cambia versione, dichiarando che le erano effettivamente giunte richieste di accesso a piattaforme televisive. A quel punto l’autore del pezzo, il giornalista del Giornale di Vicenza, apre una causa per diffamazione nei confronti di Butera. Fortunatamente, a distanza di anni, nonostante i molteplici cambi di lavoro e residenza, Butera possiede ancora le registrazioni delle sue conversazioni telefoniche avute al tempo: in base a quelle, il tribunale sentenzia nel 2023 che il lavoro di Butera non è diffamatorio ma ben documentato e di interesse pubblico, al contempo lo condanna però a pagare 33mila euro per non aver rimosso i commenti offensivi verso il collega pubblicati da terze persone sotto il suo post – commenti che non gli è stato chiesto di rimuovere, nel corso degli anni. La sentenza viene poi confermata dalla Corte d’Appello, mentre resta ancora in sospeso il verdetto della Cassazione, atteso a partire dal 10 aprile 2026. I commenti in cui lo stesso Butera viene insultato pesantemente, sotto il suo post e sotto i post del Giornale di Vicenza, non sono stati invece oggetto di considerazione. IL GELO SUL DIBATTITO PUBBLICO Una vicenda come questa apre interrogativi enormi. Come ha osservato il giornalista Matteo Pucciarelli, laddove testate e politici nazionali pubblicano quotidianamente post sotto i quali si scatenano orde di odiatori social, un comune cittadino attivo sui social media è libero di essere insultato ma al contempo obbligato a cancellare i commenti offensivi scritti da altri sotto i propri post? La vicenda di cui è stato protagonista Butera risulta intimidatoria soprattutto nei confronti dei cosiddetti media-attivisti, di tutte le persone impegnate a promuovere assieme informazione e campagne sociali, nel tentativo di bilanciare il quarto potere dei mass media con il contropotere dei movimenti sociali. Di fatto, da allora Butera ha smesso di scrivere sui social network, racconta di non essersi esposto come avrebbe voluto su temi a lui cari, come la Palestina, nel timore di subire ulteriori ritorsioni. Del resto, ha avuto altre magagne da gestire nel corso degli anni, tra cui una causa con la stessa Repubblica, da lui vinta, per la sua mancata assunzione dopo anni di collaborazione (vicenda culminata, perdipiù, con un divertente scambio epistolare pubblico). Nell’estate del 2018 ebbe il coraggio di sfidare la presunta verità sancita da un quotidiano e da un ministro, nonostante fosse un precario con entrate mensili piuttosto magre. Quanti altri colleghi, messi nelle stesse condizioni, si sono potuti permettere una scelta simile? Quanti precari delle redazioni, in questi anni, sono riusciti a vincere le ritrosie e raccontare una storia non detta in cui si erano imbattuti? Quanti giornalisti dipendenti hanno osato sfidare la minaccia della querela? Le frottole dei potenti possiedono la loro forza nella capacità di infliggere danni a chi cerca di smentirle, o metterle in dubbio. Un mondo in cui i giornalisti si sentono vulnerabili è un mondo in cui trovano spazio più facilmente le verità di comodo, pronte a flettersi a seconda di come soffia il vento, sempre allineate però con le idee della classe dominante. I soggetti che diffondono sentimenti xenofobi, del resto, sono gli stessi che promuovono la precarietà lavorativa, lo scopo è il medesimo: creare una faglia all’interno della forza lavoro, seguendo la linea del colore, della lingua, del credo o del genere. Solo con uno sguardo attento rispetto alla realtà che ci circonda – uno sguardo a cui faccia seguito una fronte aggrottata – potremo districarci dalle storture e dalle ingiustizie strutturali del nostro tempo. *Gregorio Carolo, metalmeccanico, è autore di Incoscienza di classe (Meltemi, 2026) e del podcast Le faremo sapere. DIAMOCI UNO TAGLIO La rivoluzione non si fa a parole. Serve la partecipazione collettiva. Anche la tua. Abbonati a Jacobin Italia L'articolo Una storia di intimidazione proviene da Jacobin Italia.
April 16, 2026
Jacobin Italia
SIAMO CAMPI DI BATTAGLIA
GIOVEDì 23 APRILE CSOA Forte Prenestino Verso il 25 Aprile e il 1º Maggio… SIAMO CAMPI DI BATTAGLIA sistemi di razzializzazione come dispositivi di controllo coloniale. dalle ore 19:00 presentazione e proiezione del documentario: “Nous sommes des champs de bataille” (Fra 2025, 90’) di Mathieu Rigouste con - Mathieu Rigouste - Rajaa del CSOA Lambretta - Wahid - Blocco Decoloniale Roma a seguire live set: Wahid & Omar aka 3RB Nda Hood djset: PolG
TATTOO FEST presenta: NERORGASMO in concerto
SAB 16 MAGGIO 2026 TATTOO FEST presenta: NERORGASMO in concerto per la loro unica data italiana (In apertura) MALA MOVIDA All’interno della due giorni tra tattoo, performance, presentazioni, musica e banchetti, in concerto per la loro unica data italiana i NERORGASMO preceduti in apertura dai MALA MOVIDA. Benefit for Sare Ngai agricultural community project (GAMBIA)
Il tallone di Colleferro
Il 28 marzo una grande manifestazione ha attraversato Roma contro i Re e le loro Guerre. Un corteo anticipato da un concerto che è stato non solo una festa, non solo uno show, ma anche e soprattutto un momento di mobilitazione del mondo della musica, della cultura e dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo.  Visto come vanno le cose in questi giorni, tra annunci di genocidi via social e la guerra in Asia Occidentale che continua ad allargarsi tra fragili tregue e bombe che cadono, sarà necessario che il movimento No Kings rimanga sulla scena e cresca quanto più a lungo possibile se vogliamo provare a cambiare orizzonte al nostro futuro. Affinché ciò accada sono però necessarie delle condizioni. La prima di queste è che la spinta alla convergenza e alla costruzione di una piattaforma si sostanzi in battaglie negli spazi del sapere e del lavoro, sui territori e nella società: l’agenda di un movimento non può e non deve essere solo uno scadenzario di eventi, ma deve tradurre in momenti di visibilità, conflitto e consenso l’accumulo delle lotte quotidiane.  Dobbiamo anche porci insieme il problema che non basta dire le cose giuste o essere dalla parte giusta della storia, perché questa sarà solo una magra consolazione se la storia continuerà a produrre traumi, morte, devastazione ambientale e sociale. Da qui il bisogno essenziale di cominciare a riportare delle vittorie, di individuare dei punti di attacco in cui la controparte, ovvero la mostruosa macchina bellica ed ecocida rappresentata dal connubio tra il potere statale guidato da una destra suprematista e un capitalismo in crisi, sia costretta a battere in ritirata.  Crediamo che uno di questi punti di attacco possa essere a pochi chilometri da Roma, in un territorio considerato marginale rispetto allo spazio sociale delle metropoli, ma centrale dal punto di vista della contesa tra chi vuole dare fuoco al mondo e chi vuole ripararlo, come esortava Alex Langer.  Parliamo dell’ex Winchester, stabilimento di proprietà del gruppo Knds (ex Simmel difesa), società franco-tedesca che domina la produzione europea di sistemi militari terrestri, che si trova nelle campagne di Anagni, in provincia di Frosinone.  Per arrivare alle reti che delimitano il sito industriale basta scavalcare un basso cancello dall’area di servizio La Macchia, marciando da Roma in direzione di Napoli. Qui, praticamente dentro l’autostrada A1, vogliono costruire una fabbrica di armi. E davanti ai cancelli dell’ex Winchester manifesterà il prossimo 19 aprile il movimento No Kings, insieme a Disarmiamoli, l’assemblea No War che riunisce le realtà ambientaliste e anti-militariste della zona.  Dall’inizio degli anni Duemila l’attività principale di questo sito è stata la demilitarizzazione dei prodotti bellici, termine che indica la trasformazione di un’arma da guerra in un prodotto di uso civile. Forse non lo sapete ma, anche se ci mettono molto, le munizioni e le bombe scadono esattamente come un barattolo di pelati. Così, come in qualsiasi processo di logistica inversa, i prodotti tornano in fabbrica, e in questo caso l’eccedenza è uno scarto che non ha provocato morte e distruzione.  Una volta arrivati a fine vita gli ordigni vengono smontati in due: la parte inerte viene smaltita in apposite discariche mentre quel che resta della carica esplosiva viene impiegato per usi civili, come l’abbattimento degli ecomostri.  LEGGI ANCHE… AMBIENTE ABBIAMO SPENTO I MOSTRI DI COLLEFERRO Alessandro Coltré Ma ora che in tutta Europa soffiano forte i venti guerra, per Anagni non è più tempo di alienare scorte, di certo non è il momento di disinnescare armi. Serve l’esatto opposto, lo stabilimento non deve smaltire il materiale bellico. Adesso è il momento di produrlo. Così nel 2025 dalla divisione italiana del colosso degli armamenti è arrivata la proposta di allargare l’Ex Winchester per sostenere lo stabilimento della vicina Colleferro, dove la Knds produce polveri di artiglieria e munizioni di medio e grosso calibro.  Per ora è tutto sulla carta, e anche per questo i movimenti pacifisti e contro il riarmo hanno l’occasione di fermare questa scellerata operazione e tentare di inceppare la riconversione industriale nel settore bellico. Contro questa eventualità convergeranno i comitati locali, che hanno una lunga storia di lotta contro le nocività industriali e del ciclo dei rifiuti (per incidenza tumorale l’area di Anagni e Colleferro ha numeri non diversi da quelli della Terra dei Fuochi), e di lotta contro l’industria bellica che qua ha prosperato dalla prima metà del Novecento.  I fondi per la riconversione bellica dovrebbero arrivare dal piano europeo Asap, l’Act in Support of Ammunition Production varato nel 2023, con uno stanziamento di 500 milioni di euro per garantire l’aumento a lungo termine della produzione europea di munizioni a beneficio dell’Ucraina e degli Stati membri dell’Ue. Da questo programma di investimenti la multinazionale beneficerà di 40 milioni di euro per fare la nitrogelatina. Ricavata dalla sintesi della nitroglicerina, questo materiale molliccio e altamente pericoloso, necessario per la produzione di propellenti militari, farà precipitare undici capannoni nei terreni dell’azienda, per un ampliamento ritenuto indispensabile e in linea con le politiche europee di riarmo. Con una produzione prevista di 150 chilogrammi di nitrogelatina ogni ora, Anagni pare destinata a rigenerare il mito della vocazione bellica che novant’anni fa portò alla nascita di Colleferro, fondata nel 1935 per dare residenza agli operai della Bomprini Parodi Delfino, la fabbrica di esplosivi e polvere da sparo che guiderà lo sviluppo industriale della Valle del fiume Sacco fino alla fine degli anni Novanta.  Da tre anni la produzione industriale italiana continua a far registrare mese dopo mese il segno meno. Dati così drammatici e prolungati non si sono registrati neanche durante la crisi prodotta dalla pandemia di Covid-19. Così in molte aree dell’Italia intermedia l’economia di guerra si sta imponendo come principale politica pubblica e come occasione di salvataggio per i comparti in crisi. Del resto, la destra di governo ha convalidato questa visione nell’ultima manovra economica.  D’altronde nella legge di bilancio 2026 la maggioranza ha inserito un emendamento che punta a facilitare la riconversione industriale di siti bellici. Secondo il testo, i ministeri competenti, in particolare quello della Difesa insieme al ministero delle Infrastrutture, potranno individuare attività, aree, opere e progetti infrastrutturali «che possano servire alla realizzazione, all’ampliamento, alla conversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale». Poche  righe per un comma che esprime uno dei primi risultati dell’ordine di scuderia di Donald Trump, ossia destinare il 5% del Pil alla spesa militare. Nelle leggi tutto è giustificato come atto necessario per difenderci, mentre davanti le situazioni di crisi e nei conflitti sociali, soprattutto nei territori di provincia dove persistono tracce di un passato bellico, l’industria delle armi viene presentata come l’unica possibilità per attuare un concreto e duraturo piano di ripresa e resilienza. Prima ancora di pretendere spazio e risorse, società come Knds legittimano la loro espansione utilizzando proprio il lessico adottato nella manovra di bilancio. Ad Anagni la corsa al riarmo è presentata come «una riconversione strategica e d’interesse nazionale», parole che nella Valle del Sacco sono legate all’inquinamento industriale, alle lotte ambientali e all’eredità tossica delle fabbriche di Colleferro, soprattutto ai veleni diffusi dalla Caffaro chimica, l’azienda responsabile del disastro ecologico avvenuto in questa zona. L’ex Winchester si trova nel Sito d’Interesse Nazionale del bacino del fiume Sacco, un’area ufficialmente riconosciuta come altamente contaminata, dove più di settemila ettari di terra restano ancora interdetti all’uso umano, agricolo e zootecnico.  LEGGI ANCHE… MOVIMENTI OLTRE LE MURA: NO KINGS E QUESTIONE TERRITORIALE  Stefano Kenji Iannillo A pochi chilometri dallo stabilimento di Anagni scorre il Rio Mola Santa Maria, affluente del Sacco, dove nel 2005 uno sversamento di cianuro provocò la morte di trenta bovini. Le analisi condotte sugli animali rivelarono però una contaminazione più persistente e profonda: nei loro tessuti venne rinvenuto anche il beta-esaclorocicloesano, scarto del pesticida lindano prodotto dalla Caffaro fino agli anni Settanta. Da quell’anno Colleferro, Anagni e altri diciotto comuni tra Roma e Frosinone attendono giustizia ambientale e una bonifica del territorio. A distanza di più di vent’anni da quella scoperta, più di mille persone risultano ancora contaminate da questo veleno, tanto che il Dipartimento Epidemiologico del Lazio continua la sua attività di monitoraggio con un piano di sorveglianza speciale per capire le conseguenze del bioaccumulo di questa sostanza tossica capace di interferire con il sistema endocrino e di aumentare il rischio di insorgenza di patologie tumorali. In questa parte del Lazio, le misure di contenimento della contaminazione hanno avuto un costo sociale altissimo. La più feroce è stata l’abbattimento di seimila mucche e quattromila pecore negli allevamenti del frusinate, un sacrificio imposto in nome della sicurezza sanitaria che ha distrutto la filiera agricola. Molte aziende a conduzione familiare non hanno retto il colpo, poche sono riuscite a sopravvivere e alcune di queste oggi sono coinvolte in progetti di ricerca basati su colture sperimentali e sulla fitodepurazione. È tra le stalle di Anagni che il green deal avrebbe potuto assumere le forme di un nuovo modello produttivo, più giusto e dignitoso per lavoratrici e lavoratori; per una terra costretta a incorporare mezzo secolo di veleni e sfruttamento. E invece Bruxelles ha scelto di bonificare le ferite del passato con un arsenale di guerra, come se l’industria bellica fosse ormai l’unica in grado di ricucirle.  Negli ambulatori della zona è attivo il progetto Indaco, che prevede la costruzione di una coorte dei nuovi nati: uno studio pensato per coinvolgere circa 500 tra donne e neonati al fine di misurare i livelli di esposizione e comprendere gli effetti dell’inquinamento fin dalle prime fasi della vita. Un passaggio fondamentale, che richiederebbe un’ampia partecipazione e un forte sostegno istituzionale. E invece, nella provincia di Frosinone, le adesioni si fermano a poco più di 60. Un numero così basso è determinato anche dalla postura delle giunte comunali trainate dalla destra, come quella di Anagni guidata da Daniele Natalia e da una compagine che ha scelto di negare l’evidenza della contaminazione ritenendo l’area Sin un ostacolo allo sviluppo industriale. Mentre si fatica a costruire percorsi di conoscenza e tutela della salute, a impedire la benedizione della filiera bellica c’è solo un consigliere di opposizione, l’avvocato Luca Santovincenzo. Una sproporzione evidente, che mostra quanto sia urgente spostare attenzione e mobilitazioni nelle cinture urbane e in provincia. Una necessità che è anche una sfida alla solitudine, perché in un paese una lotta ci vuole. Ci convoca e chiede di continuare a camminare come il 28 marzo a Roma.  In un’area dove è ancora faticoso parlare di chilometro zero e di riqualificazione, l’ultimo erede dell’industria bellica di Colleferro chiede una garanzia di approvvigionamento a distanza ravvicinata per realizzare una filiera corta delle armi. Osservare la spinta al riarmo da luoghi come Anagni permette di capire cosa accade in ambito procedurale, è infatti negli uffici amministrativi e nelle conferenze dei servizi che il business della guerra trova una corsia privilegiata. Normative, rischi ambientali, voci contrarie, tutto viene invalidato per dare spazio ai nuovi arsenali. Nel caso di Anagni la Knds vuole ottenere la Valutazione d’Impatto Ambientale (Via) nonostante l’area dell’Ex Winchester sia ancora da bonificare. Il gigante delle armi pretende il permesso di costruire senza descrivere come intende affrontare l’impatto sulla biodiversità e senza considerare i pericoli connessi alla nascita di un sito bellico vicino l’autostrada. Ma a garantire copertura all’operazione è l’afonia delle autorità locali e l’evanescenza della politica che fatica a farne una questione nazionale. Speriamo che ci riusciranno i movimenti contro il riarmo e in difesa del territorio.  Qua, in questo fazzoletto di terra in un luogo centrale e periferico a seconda di quale prospettiva si vuole assumere, tante contraddizioni si materializzano in un dispositivo produttivo, in una fabbrica che fa bombe per una precisa scelta politica. È qua che possiamo vincere. Convergiamo.  *Alessandro Coltrè, giornalista e attivista. Si occupa di conflitti ambientali, di inquinamento industriale e di riconversione ecologica. Socio della cooperativa Editrice Circolare e redattore di EconomiaCircolare.com. Il suo ultimo lavoro è un podcast realizzato insieme a Rita Cantalino Molecole, storie di legami e di veleni, prodotto da Fandango, A Sud e Valori.it. Valerio Renzi, giornalista e attivista. Da anni scrive di destre radicali in Italia e in Europa. Il suo ultimo libro è Le radici profonde. La destra italiana e la questione culturale (Fandango Libri, 2025). Ha una newsletter: sedestra.substack.com.  DIAMOCI UNO TAGLIO La rivoluzione non si fa a parole. Serve la partecipazione collettiva. Anche la tua. Abbonati a Jacobin Italia L'articolo Il tallone di Colleferro proviene da Jacobin Italia.
April 15, 2026
Jacobin Italia
CONTRO LA CENSURA DEL DISSENSO STAFFETTA RADIO SU ONDA ROSSA, ONDA D’URTO, BLACKOUT, CITTÀ FUJIKO E CIROMA
Le Radio indipendenti Onda Rossa, Onda d’Urto, Blackout, Ciroma e Città Fujiko hanno organizzato per domenica 19 aprile 2026 una staffetta radiofonica che verrà trasmessa contemporaneamente su tutte le nostre piattaforme di streaming e FM. Si va in onda a partire dalle ore 9 e fino alle ore 14 di domenica, con un tam-tam di voci, interviste, dirette e approfondimenti a tema censura e dissenso. La staffetta radiofonica verrà diffusa dalle sedi radio di Roma, Brescia, Cosenza, Bologna e Torino, ma attraverso lo streaming si potrà ascoltare da ogni angolo d’Italia (e fuori). Le nostre radio hanno storie decennali che spesso si sono intersecate. Rappresentano oggi una fetta dell’informazione vitale e variegata, voce di movimenti e lotte, di cultura e musica underground, di un mezzo mediatico libero, slegato dalle logiche commerciali, del profitto dei grandi padroni dell’informazione. Ognuna delle nostre emittenti ha visto negli ultimi anni acuirsi tentativi di censura e di controllo, contro le stesse radio e contro chi parlava ai nostri microfoni. Così come i movimenti sociali in Italia subiscono con sempre più ferocia una repressione del dissenso, tanto i nostri mezzi di informazione indipendente sono sotto la lente del controllo. Per questo, domenica 19 aprile 2026, abbiamo organizzato congiuntamente una staffetta radiofonica così strutturata: * dalle h 9 alle h 10 – Radio Città Fujiko (Bologna) – FM 103.1, streaming radiocittafujiko.it * dalle h 10 alle h 11 – Radio Onda Rossa (Roma) – FM 87.9, streaming ondarossa.info * dalle h 11 alle h 12 – Radio Onda d’Urto (Brescia) – FM 99.6, streaming radiondadurto.org * dalle h 12 alle h 13 – Radio Ciroma (Cosenza) – FM 105.7, streaming ciroma.org * dalle h 13 alle h 14 – Radio Blackout (Torino) – FM 105.25, streaming radioblackout.org NB. Ogni radio manderà in onda l’intera diretta. Continueremo a fare delle nostre vite poesie, fino a quando libertà non verrà declamata sopra le catene spezzate di tutti i popoli oppressi. Vittorio Arrigoni (Besana in Brianza, 4 febbraio 1975 – Gaza, 15 aprile 2011) Lo spot di lancio della staffetta radiofonica. Ascolta o scarica. La presentazione dell’evento con Cristina di Radio Onda Rossa di Roma Ascolta o scarica 
April 15, 2026
Radio Onda d`Urto
IL GOVERNO ITALIANO SOSPENDE L’ACCORDO SULLA DIFESA CON ISRAELE. “CAMBIAMENTO POSITIVO, MA NON BASTA. SERVONO ALTRI PASSI CONCRETI”
Martedì 14 aprile la premier italiana Giorgia Meloni ha annunciato la decisione del governo di sospendere il rinnovo automatico del memorandum con Tel Aviv per la collaborazione nella difesa attivo dal 2003. Per comprendere di cosa si tratta e in cosa consiste la sospensione annunciata da Meloni, Radio Onda d’Urto ha intervistato Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. “L’accordo, che costituisce la cornice all’interno della quale può avvenire la compravendita di armamenti tra Italia e Israele, è stato siglato nel 2003 ed è entrato in vigore nel 2005. Prevedeva un rinnovo automatico ogni 5 anni”, spiega Francesco Vignarca ai nostri microfoni. “Il fatto che il ministro della Difesa Crosetto abbia mandato una lettera di disdetta all’omologo israeliano ferma l’accordo, che avrà così una coda di validità di sei mesi a partire dalla scadenza (cioè ieri, 14 aprile 2026, ndr) ma poi, se vorrà essere rinnovato, dovrà passare attraverso nuovi negoziati e una nuova discussione parlamentare“. “Non si tratta della disdetta del nuovo rinnovo previsto per il 2031 – chiarisce Vignarca – Al contrario, la sospensione incide subito e impedisce che un eventuale rinnovo possa essere fatto di nuovo sotto silenzio, obbligando il governo a passaggi pubblici”. A Franesco Vignarca abbiamo chiesto anche un commento dal punto di vista della Rete Italiana Pace e Disarmo: “dobbiamo essere seri nell’accogliere positivamente un cambio di posizione, perché non si può far finta che non ci sia stato e perché un impatto ce l’ha. Tuttavia, è chiaro che non basta, servono ulteriori passi concreti per dimostrare che non si tratta di una mossa di facciata”. Per la Rete Italiana Pace e Disarmo, riporta Vignarca nell’intervista, le iniziative concrete che il governo italiano può intraprendere consistono nel “confermare la volontà di uscire da questo accordo e non ri-negoziarlo e lavorare, insieme ad altri governi, all’attivazione dell’articolo 2 dell’accordo tra Unione Europea e Israele che prevede, in caso di mancato rispetto dei diritti umani, di bloccare anche questa intesa”. “Se davvero il governo italiano ha deciso di cambiare idea perché si è reso conto – tardivamente – della problematicità delle politiche di Israele – suggerisce Vignarca – allora non basta il pezzettino nazionale, bisogna fare la voce grosa, insieme a paesi che l’hanno già chiesto, a livello di Ue”. L’intervista di Radio Onda d’Urto a Francesco Vignarca della Rete Italiana Pace e Disarmo. Ascolta o scarica.
April 15, 2026
Radio Onda d`Urto
L’Europa condanna l’Italia: 35 anni di erosione del diritto di sciopero
Il Comitato Europeo per i Diritti Sociali ha riconosciuto che la legge 146/90, che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero in Italia, viola la Carta Sociale Europea. Il ricorso presentato nel 2022 dall’Unione Sindacale di Base con l’assistenza del professor … Leggi tutto L'articolo L’Europa condanna l’Italia: 35 anni di erosione del diritto di sciopero sembra essere il primo su La Città invisibile | perUnaltracittà | Firenze.