Il diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Ue su Migrazione e AsiloUn’ampia coalizione di organizzazioni scientifiche, Ong sanitarie e associazioni
per i diritti umani promuove 1 un appello contro le procedure di screening
sanitario introdotte dal Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo e dal
Decreto-Legge 100/2026. Al centro della denuncia, la trasformazione dell’atto
medico in strumento di controllo delle frontiere, con lo stravolgimento del
consenso informato e il rischio concreto che gli operatori sanitari diventino,
di fatto, ingranaggi del sistema di trattenimento ed espulsione.
Il 12 giugno 2026 il Nuovo Patto Europeo sulla Migrazione e l’Asilo è entrato in
vigore in tutta l’Unione Europea, Italia compresa, nella sostanziale assenza di
un adeguato dibattito pubblico. Nello stesso giorno è entrato in vigore il
Decreto-Legge n. 100/2026, che introduce (tra vari dispositivi che minano alla
base il diritto d’asilo) il confinamento coattivo delle persone richiedenti
asilo “in luoghi specifici” alla frontiera. Pochi giorni prima, la circolare del
Ministero dell’Interno del 9 giugno 2026 ha chiesto ai territori di definire
protocolli operativi per l’attuazione del Regolamento (UE) Screening 2024/1356.
Le organizzazioni e i professionisti sanitari firmatari rivolgono un appello
urgente e responsabile a tutte le figure sanitarie, agli Ordini professionali e
alla società civile.
Le procedure di screening dovrebbero avere l’obiettivo di identificare
tempestivamente bisogni sanitari e condizioni di vulnerabilità. Riteniamo che
tali finalità possano essere perseguite solo se le attività sanitarie rimangono
chiaramente separate dalle funzioni di controllo migratorio e di pubblica
sicurezza. Le disposizioni previste – in particolare quelle relative allo
screening sanitario obbligatorio, alle procedure accelerate di frontiera e ai
regimi di trattenimento – rischiano di trasformare il personale sanitario in
facilitatore burocratico di un sistema di confinamento nei “luoghi specifici”,
il trattenimento di frontiera o l’espulsione immediata, che contrasta
apertamente con i principi fondativi delle professioni sanitarie, con il Codice
Deontologico e con gli standard internazionali di tutela dei diritti umani.
1. IL RICATTO DEONTOLOGICO DELLA “DOPPIA LEALTÀ” E LO STRAVOLGIMENTO DEL
CONSENSO INFORMATO
Il combinato disposto tra il Regolamento Screening e le norme nazionali di
attuazione produce una frattura etica insanabile per l’intera comunità
scientifica e sanitaria. Viene sistematicamente violato il principio cardine del
consenso informato e della trasparenza dell’atto medico sancito dalla Legge 22
dicembre 2017, n. 219 (Art. 1), anche nei confronti del personale sanitario che
effettua gli screening della salute e delle vulnerabilità, cui non viene data
alcuna garanzia su come le proprie valutazioni cliniche verranno utilizzate nel
percorso procedurale della persona migrante. L’impianto del Regolamento
Screening e del DL 100/2026 configura l’accettazione degli accertamenti sanitari
e dello screening biometrico come un vincolo procedurale coercitivo per
l’accesso al territorio o alla stessa domanda di asilo. Nel momento in cui il
rifiuto del trattamento sanitario genera automaticamente importanti
ripercussioni sulle procedure di ingresso o addirittura misure restrittive della
libertà personale, il consenso cessa di essere “libero” e l’atto medico viene
ridotto a un mero dispositivo burocratico a cui la persona migrante non può
sottrarsi, violando l’autonomia del paziente e dello stesso professionista,
nonché la dignità di entrambi.
Lo screening di salute fisica e mentale viene così espropriato del suo fine
terapeutico e ridotto a mero semaforo amministrativo: l’operatore sanitario
viene costretto a operare in una condizione di doppia lealtà tra la persona
migrante per cui si è chiamati a compiere una valutazione medica e il sistema di
procedure burocratiche che richiede quella valutazione, agendo di fatto come un
inconsapevole ingranaggio burocratico. La scheda sanitaria cessa di essere lo
strumento per attivare una presa in carico e diventa il presupposto biologico
per legittimare il confinamento nei “luoghi specifici”, il trattenimento di
frontiera o l’espulsione immediata. Rifiutiamo fermamente la sottomissione della
nostra professione a logiche di pubblica sicurezza: nessun professionista
sanitario dovrebbe essere posto, a causa di queste norme securitarie, nella
condizione di contribuire, direttamente o indirettamente, a procedure che
limitano la libertà personale o incidono sullo status giuridico di una persona
sulla base di informazioni raccolte nell’ambito della relazione di cura.
2. LA SECURITIZZAZIONE DELLO SPAZIO CLINICO E LA TUTELA DELLA NEUTRALITÀ
TERAPEUTICA
La circolare ministeriale impone che lo screening sanitario e di vulnerabilità
sia completato entro termini perentori – 7 giorni in prossimità delle frontiere
esterne, 3 giorni in caso di rintraccio sul territorio – e invita i Prefetti a
individuare gli spazi delle verifiche favorendo i locali della Pubblica
Sicurezza e delle Questure.
Dal punto di vista clinico, questa scelta è inaccettabile. Un’anamnesi corretta
e un esame obiettivo dignitoso richiedono privacy, condizioni igieniche adeguate
e l’assenza di elementi coercitivi, nonché la possibilità di avvalersi di
un’adeguata mediazione linguistico-culturale: condizioni che una Questura non
può garantire. Per le persone migranti, spesso reduci da traumi subiti lungo le
rotte o nei paesi di transito, la Questura è lo spazio istituzionale della
sanzione e del trattenimento: sottoporvi una valutazione di salute distrugge la
neutralità terapeutica e la relazione di fiducia tra medico e paziente. Lo
screening sanitario cessa così di essere un presidio di tutela e si riduce a un
pre-requisito biologico propedeutico alla detenzione e/o all’espulsione.
In una prospettiva più ampia e di lungo periodo, una simile impostazione rischia
di compromettere la percezione stessa del sistema sanitario come spazio di
tutela, cura e fiducia. La sovrapposizione tra funzioni sanitarie e funzioni di
controllo migratorio non danneggia soltanto i diritti individuali delle persone
migranti, ma indebolisce la capacità dei servizi di raggiungere le popolazioni
più vulnerabili, scoraggia l’accesso alle cure, compromette la continuità
assistenziale e mina la fiducia nelle istituzioni sanitarie. Quando lo spazio
clinico viene percepito come parte di un dispositivo di sorveglianza o di
controllo, ne risente l’efficacia stessa delle strategie di prevenzione,
promozione della salute e salute pubblica, con conseguenze che travalicano il
singolo individuo e riguardano l’intera collettività.
3. QUANDO LA VULNERABILITÀ DIVENTA UNA FORMALITÀ: LA CRISI DELL’ATTO CLINICO
Le indicazioni della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia pubblicate
subito dopo la circolare ministeriale, confermano questa deriva: per garantire
una copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, stabiliscono che “la visita può
essere effettuata da un medico anche non specialista”, aprendo al reclutamento
di liberi professionisti tramite avvisi d’urgenza a gettone.
Si tratta di un modello organizzativo che rischia di compromettere gli standard
qualitativi richiesti per la valutazione clinica di condizioni complesse: esiti
di tortura, violenza di genere, disturbo post-traumatico da stress, screening di
patologie infettive ad alto impatto (come la tubercolosi) vengono ridotti a
prestazioni estemporanee, affidate a personale non specializzato e privo di
continuità assistenziale. Queste attività richiedono competenze specifiche in
medicina delle migrazioni, salute mentale e comunicazione interculturale,
supportate da formazione dedicata e lavoro multidisciplinare. L’esito confluisce
immediatamente nel sistema informatico SIA (Sistema Informativo Asilo), la
piattaforma informatica e banca dati centralizzata del Ministero dell’Interno, a
cura delle autorità di polizia, condizionando direttamente il destino giuridico
della persona.
L’aberrazione tocca il culmine nella gestione delle vulnerabilità: in assenza di
esperti, la loro rilevazione può essere compiuta direttamente da operatori di
Polizia o da soggetti terzi come l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo
(EUAA) e l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM). Affidare
l’identificazione di un trauma da tortura a un agente di pubblica sicurezza, per
quanto “debitamente formato”, non è solo un insulto ai professionisti della
cura, ma la garanzia che migliaia di persone vulnerabili e non adeguatamente
tutelate verranno scaraventate nel circuito delle detenzioni accelerate e delle
deportazioni.
Questa impostazione trova ora conferma nella circolare del Ministero
dell’Interno del 12 giugno 2026 (Prot. 0047219), che indica come modello
preferito quello in cui «il personale sanitario» si rechi «presso gli uffici di
polizia» e richiama il ricorso alla telemedicina, modalità che riteniamo
inaccettabile per una valutazione così complessa. La stessa circolare estende lo
screening agli Istituti di pena, raccomandando il coinvolgimento dei servizi
sanitari penitenziari per i controlli sui detenuti stranieri in fase di
scarcerazione. Gli esiti confluiscono in una “scheda sanitaria”, elaborata dal
Tavolo vulnerabilità, volta a valutare l’idoneità della persona alla “vita in
comunità ristretta”: l’atto medico diventa così, esplicitamente, criterio di
ammissione ai percorsi detentivo-espulsivi patogeni dei CPR.
4. DETENZIONE DE FACTO E COMPROMISSIONE DELLE GARANZIE DELLO STATO DI DIRITTO
Come evidenziato dalle analisi di PICUM (Platform for International Cooperation
on Undocumented Migrants), l’obbligo per i migranti di “rimanere a disposizione”
delle autorità, unito alla finzione giuridica del “non ingresso” nel territorio,
istituisce una prassi generalizzata di detenzione de facto – anche per donne,
bambini e persone vulnerabili, senza chiare indicazioni di tutela ad esempio per
minori e nuclei familiari. In questo quadro, assume una delicatezza estrema il
tema delle procedure di accertamento dell’età anagrafica nei presunti minori
privi di documenti. Accertare l’età non può ridursi a “indicare un numero” o a
una frettolosa misurazione biometrica, ma deve significare il riconoscimento di
una condizione di vulnerabilità originaria. Si tratta di un atto complesso che
richiede tempo, competenze multidisciplinari, relazioni e contesti adeguati,
volti ad accogliere e dare voce a una storia prima ancora che a quantificarla.
Una corretta identificazione è l’unico strumento per garantire al minore
l’effettivo esercizio dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York,
ratificata dall’Italia; sminuire questo passaggio significa spalancare la strada
a provvedimenti gravemente lesivi, quali il respingimento alla frontiera, il
rimpatrio forzato, la sistemazione in strutture d’accoglienza per adulti o,
peggio, la detenzione amministrativa nei CPR.
Il Decreto-Legge 100/2026 conferma questa torsione, normando l’obbligo di
risiedere coattivamente in un luogo specifico di frontiera e affidando le
relative procedure a “sezioni stralcio monocratiche” con giudici onorari,
aggirando il controllo della magistratura ordinaria. Basta un presunto “rischio
di fuga” – anche il semplice mancato possesso di un passaporto o l’assenza di un
alloggio – per determinare una compressione dei diritti ed una riduzione delle
garanzie con accesso limitato alla difesa legale. L’estensione dello screening
alle persone già presenti sul territorio moltiplicherà inoltre le pratiche di
profilazione etnica e razziale, esponendo minoranze e persone di origine
straniera a un clima diffuso di sospetto e sorveglianza, in contraddizione con
gli stessi piani d’azione europei contro il razzismo.
5. LA SALUTE NON È NEGOZIABILE: L’APPELLO AL GIURAMENTO DI IPPOCRATE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute come uno stato
di completo benessere fisico, mentale e sociale, condizionato in primo luogo dai
determinanti sociali. La precarietà giuridica, la minaccia della detenzione nei
Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) fino a 24 mesi in un contesto
notoriamente patogeno e la reclusione forzata sono esse stesse i principali
determinanti patogeni che colpiscono la salute delle persone migranti, come ha
già riconosciuto la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri (FNOMCeO) supportando un documento della Società Italiana di
Medicina delle Migrazioni (SIMM) nel 2025.
Numerose evidenze documentano come il confinamento, la detenzione amministrativa
e l’incertezza legata alle procedure migratorie costituiscano fattori associati
a un aumento del rischio di depressione, ansia, disturbo post-traumatico da
stress, autolesionismo e altre forme di sofferenza psicologica. Le procedure
previste dal Nuovo Patto rischiano pertanto non solo di intercettare
vulnerabilità preesistenti, ma di produrne di nuove.
L’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come “fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività”, garantendo cure gratuite agli
indigenti senza distinzione di nazionalità o regolarità di soggiorno. Ridurre
l’atto medico a uno strumento di classificazione procedurale per stabilire chi
possa essere trattenuto o deportato viola il nucleo della Carta Costituzionale e
della Legge 833/1978.
> Chi ha prestato il Giuramento di Ippocrate ha l’obbligo deontologico di
> perseguire come fine esclusivo la difesa della vita e della salute della
> persona, senza alcuna discriminazione, rifiutando qualunque cooperazione a
> palesi violazioni dei diritti umani. Non possiamo farci complici della
> deumanizzazione burocratica dei corpi.
6. LE NOSTRE RICHIESTE
Al fine di garantire il rispetto della dignità e dei diritti delle persone
migranti, la cui vita e i cui corpi sono seriamente esposti al rischio di una
strutturale deumanizzazione alla luce delle priorità espresse dal Nuovo Patto
Europeo su Migrazione e Asilo:
* chiediamo al Ministero della Salute di rivendicare e far rispettare le
proprie specifiche competenze a garanzia dell’articolo 32 della Costituzione
rimarcando che il diritto alla tutela della salute prescinde da qualunque
altra condizione compresa quella giuridica della persona. Non è infatti
ammissibile che alle autorità sanitarie locali arrivino, da parte di
istituzioni appartenenti ad altri settori (prefetture, questure, etc.) o
direttamente da altri ministeri (nella fattispecie il Ministero Interno)
documenti (circolari, note, o altro) con carattere assertivo e prescrittivo
nei confronti dei professionisti della sanità. L’unica modalità ammissibile
prevede la recezione di direttive emanate da istituzioni di settore
competenti;
* chiediamo alle Regioni di esercitare le loro prerogative in termini di
programmazione, organizzazione, gestione e valutazione dei servizi, degli
interventi e delle attività di tipo sanitario anche e soprattutto nell’ambito
della Commissione Salute e della Conferenza Stato – Regioni;
Chiediamo inoltre al Ministero della Salute, alle ASL, alle ASST, ai tavoli di
vulnerabilità territoriali, agli Ordini dei Medici, agli Ordini degli Psicologi,
alle Società Scientifiche e alle Associazioni di Psicologia a livello nazionale
e internazionale, nonché alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e delle
professioni sanitarie e alle istituzioni locali competenti di:
* tutelare l’indipendenza dei/delle professionisti/e della salute prevenendo
ogni forma di “doppia lealtà”: È indispensabile che a ogni professionista sia
garantita la massima trasparenza sull’uso amministrativo dei dati raccolti
durante la valutazione clinica. L’atto sanitario deve mantenere una finalità
esclusivamente terapeutica e non può essere trasformato in uno strumento
funzionale a procedure amministrative che condizionano la libertà personale.
Rifiutiamo pertanto qualsiasi utilizzo della scheda sanitaria o della
valutazione di vulnerabilità come requisito preliminare o come “via libera”
per misure di trattenimento, confinamento o allontanamento, in aperta
violazione del Codice Deontologico;
* rifiutare la sottoscrizione di protocolli operativi che prevedano lo
svolgimento di attività cliniche all’interno di uffici di Pubblica Sicurezza;
* garantire che ogni percorso di screening avvenga all’interno di strutture del
Servizio Sanitario Nazionale, con personale qualificato e mediatori culturali
indipendenti, e rispettando il principio del consenso informato;
* garantire una formazione specifica e continuativa del personale coinvolto
nelle attività di screening e presa in carico sui temi della medicina delle
migrazioni, della salute mentale, del trauma, della comunicazione
interculturale e della tutela dei diritti umani;
* prevedere una valutazione dello stato generale di salute e in particolare di
salute mentale che sia approfondita, rispettosa della dignità e dei diritti e
libera da costrizioni spaziali e temporali dettate dai percorsi
detentivo-espulsivi;
* garantire che la valutazione delle vulnerabilità mediche e psicosociali abbia
sempre la priorità sui percorsi detentivo-espulsivi e venga effettuata da
personale indipendente dalle procedure di frontiera e con adeguata formazione
medica e sociosanitaria;
* assicurare l’accesso effettivo e indipendente alle organizzazioni della
società civile e ai meccanismi di monitoraggio dei diritti fondamentali;
* escludere in ogni caso la detenzione di bambini, famiglie e persone in
condizioni di vulnerabilità, e garantire la convalida giurisdizionale di ogni
provvedimento restrittivo della libertà personale. La determinazione
dell’età, quando realmente necessaria e comunque a tutela dei diritti del
minore, deve essere effettuata da personale qualificato secondo le
indicazioni previste dalla Legge 47/2017 e dal protocollo multidisciplinare
approvato il 9 luglio 2020 dalla Conferenza Unificata, basato sul principio
del superiore interesse del minore;
* garantire la continuità della relazione di cura e il segreto professionale
per le persone migranti detenute, indipendentemente dal loro status
giuridico, escludendo i servizi sanitari penitenziari da qualsiasi finalità
di segnalazione o trasmissione di dati al sistema SIA;
* esigere il pieno rispetto del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati) e la tutela dei dati sanitari: le informazioni cliniche e di
vulnerabilità sono dati sensibili sottoposti a rigidi vincoli di
riservatezza, segreto professionale e minimizzazione. Chiediamo la protezione
assoluta, bloccando qualsiasi trasmissione o interoperabilità automatica
verso banche dati di pubblica sicurezza o di controllo migratorio, incluso il
sistema SIA.
> Come operatori di salute, cittadini ed esseri umani rifiutiamo le logiche
> discriminatorie ed escludenti del Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo e
> dei relativi dispositivi di applicazione a livello nazionale. La tutela dei
> diritti fondamentali delle persone migranti e l’umanità della nostra
> professione non sono negoziabili.
1. Firmatari:
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM); Associazione per gli
Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI); European Community Psychology
Association (ECPA); Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale
(SIMET); Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
(PICUM); Rete Italiana per il Supporto alle persone Sopravvissute a Tortura
(ReSST); Mediterranea Saving Humans; Medici Senza Frontiere Italia;
Emergency; Medici con l’Africa Cuamm; Associazione Frantz Fanon; Brigate
Basaglia; Medici per i Diritti Umani (MEDU); Medici contro la tortura (MCT);
Medici del Mondo Italia ETS; Medicina Democratica; Psichiatria Democratica;
Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM); Centro Immigrazione Asilo
e Cooperazione internazionale (CIAC); Associazione Culturale “La Kasbah”
ETS; Psicologia per la Palestina; Collettiva Psicologia Anticarceraria; Naga
ODV; Rete Mai più lager No ai CPR; Salute Internazionale. ↩︎