I pericoli del disegno di legge sull’antisemitismo. Intervista all’avvocato Ugo GiannangeliC’è chi lo ha ribattezzato “Legge bavaglio” o “Ddl anticritiche”. È il
cosiddetto disegno di legge “Antisemitismo”, approvato il 4 marzo scorso al
Senato con 105 voti a favore, 24 contrari e 21 astenuti. Hanno votato No il
Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, mentre i senatori del Partito
democratico si sono divisi: 21 astenuti e 6 favorevoli (Valter Verini, Sandra
Zampa, Pierferdinando Casini, Graziano Del Rio, Alfredo Bazoli e Filippo Sensi);
a favore il centrodestra, Italia Viva, un senatore di Azione e 5 delle
Autonomie. La questione al centro delle polemiche si concentra sulla definizione
di antisemitismo, ossia quella dell’International Holocaust Remembrance Alliance
(Ihra), secondo cui “per antisemitismo si intende una determinata percezione
degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui
manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree
e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto
ebraici”. Ne parliamo con Ugo Giannangeli, avvocato penalista e grande esperto
di “questione mediorientale.”
Perché questa definizione viene considerata da molti pericolosa per la
democrazia e incostituzionale?
La definizione elaborata dall’Ihra è una definizione meramente operativa,
lavorativa, provvisoria, priva di valore legale. Lo afferma lo stesso estensore,
l’avvocato Kenneth Stern, che si autodefinisce sionista. Stern sostiene che la
definizione, nelle sue intenzioni, doveva servire solo a facilitare la
catalogazione degli episodi di antisemitismo. La legge che la recepisce diventa
pericolosa per la democrazia in quanto si configura come una legge ad hoc a
tutela di un gruppo identitario, in palese contrasto con l’articolo 3 della
nostra Costituzione.
Vede il rischio di un’equiparazione sostanziale tra antisemitismo e antisionismo
(condiviso quest’ultimo da molti ebrei israeliani e della diaspora)? Ci può
spiegare la differenza tra questi due concetti?
L’antisionismo è l’opposizione a un disegno di colonialismo di insediamento che
prevede l’espulsione dei nativi con ogni mezzo. Si vedano le molteplici ed
esplicite dichiarazioni dei cosiddetti padri fondatori dello Stato di Israele.
L’antisemitismo altro non è che una forma di razzismo. Peraltro sarebbe più
corretto parlare di anti-ebraismo o antigiudaismo, essendo semiti anche i
palestinesi. La modifica accolta in Senato parla di “ripudio di ogni forma di
antisemitismo”. Spero quindi che si riferisca anche alla diffusa islamofobia.
Temo però che questa mia speranza possa essere vista solo come una battuta.
Quando si parla di “istituzioni della comunità” si può intendere anche il
governo: ciò significa che sarà vietato dalla legge criticare per esempio
l’esecutivo guidato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, su cui pende un
mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e
contro l’umanità e un’indagine per genocidio della Corte di Giustizia
Internazionale?
In Senato sono state introdotte formule tipo ‘ferme restando la libertà di
critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e
associazione’ o anche ‘nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche’. Sembrano però formulette di cautela per ridurre gli evidenti
rischi di incostituzionalità della legge per palese contrasto con gli articoli
17, 21 e 33 della Costituzione. È il caso anche di ricordare che la Corte
Internazionale di Giustizia nel suo parere consultivo del luglio 2024 ha
affermato che è imputabile di complicità con i crimini di Israele non solo chi
fornisce concretamente aiuti, ma anche chi non si attiva per – quanto meno –
attenuare le conseguenze dei crimini. Il genocidio infatti si deve prevenire
prima che reprimere.
Vede rischi per le campagne di boicottaggio di alcuni prodotti e servizi
israeliani connessi o complici nella strage dei palestinesi?
Già ora i sionisti assimilano le campagne di boicottaggio dei prodotti e dei
servizi israeliani a quelle nazifasciste degli anni ‘30 contro le attività
commerciali degli ebrei. A maggior ragione lo faranno dopo l’entrata in vigore
della legge. In Germania il 7 novembre 2024 il Bundestag ha inserito tra le
manifestazioni di odio anche l’appello al boicottaggio e alle sanzioni contro
Israele. Eppure la Corte Europea dei Diritti Umani l’11 giugno 2020 ha
sentenziato che l’appello al boicottaggio dei prodotti israeliani è un diritto
civile tutelato dall’articolo 10 della Convenzione Europea.
Un altro articolo molto controverso della legge recita così: “Prevedere apposite
misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla
rete Internet, anche attraverso l’aggiornamento delle regole di accesso alle
piattaforme di social media, nonché mediante sistemi di segnalazione e
rimozione, uniformi ed efficienti, dei relativi contenuti”. Anche in questo
caso, vista la definizione iniziale di antisemitismo, così ampia e generica, il
rischio è che venga considerata ‘odio antisemita’ dagli algoritmi che regolano i
social qualsiasi critica al governo israeliano?
Particolare attenzione è riservata alle espressioni di odio sui social. È questo
il terreno più minato, dove più è evidente il privilegio inserito a favore dei
crimini israeliani. Un esempio banale: se commento con “assassini criminali” la
foto di bambini palestinesi uccisi a Gaza rischio di essere definito antisemita;
se metto lo stesso commento sotto le foto delle 165 bambine iraniane uccise
dagli statunitensi a Minab non corro alcun rischio.
L’articolo 2 propone di “elaborare apposite linee guida sul contrasto
all’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, destinate ai
docenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado”: non violerebbe la
libertà d’insegnamento garantita dall’articolo 33 della Costituzione?
Le linee guida destinate ai docenti violano sicuramente l’articolo 33 della
Costituzione sulla libertà di insegnamento. Neppure la circolare Valditara di
novembre 2025 recante istruzioni per i dibattiti all’interno delle strutture
scolastiche si è spinta a tanto. La circolare richiede competenza dei relatori e
la garanzia del contraddittorio. Le linee guida invece entrano nel merito e
dettano contenuti.
L’articolo 3, oggetto di emendamento al Senato, prevede addirittura il “diniego
all’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di
moralità, di cui all’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere motivato
anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di
simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della
definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge”. Con buona
pace dell’articolo 17 della nostra Costituzione che prevede il diritto di
riunirsi pacificamente e senz’armi e dell’articolo 21 sulla libertà di
espressione del pensiero.
L’articolo 3 del testo originario, quello sulle manifestazioni, è stato cassato.
Avevano pensato di mantenerlo modificando il concetto di ‘rischio potenziale’
con quello di ‘pericolo concreto’ di manifestazioni antisemite, ma poi hanno
ritenuto preferibile escludere del tutto l’articolo. Non credo che lo abbiano
fatto per una scelta di apertura democratica. Probabilmente riprenderanno il
discorso in un disegno di legge che andrà a sostituire il decreto legge sulla
sicurezza che è stato recentemente bocciato ma solo sulla forma, per mancanza
dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza.
Come funzionerebbe in pratica la nuova legge?
Il testo approvato in Senato ha introdotto due nuovi organismi non previsti dal
precedente articolo 2, che rappresentava una sorta di norma in bianco delegando
al governo o al Presidente del Consiglio il compito di emanare entro 60 giorni
una serie di decreti su temi ben individuati. Col nuovo testo si creano il
coordinatore nazionale che elabora una strategia nazionale sull’antisemitismo e
un gruppo tecnico di lavoro designato dall’Ihra, dall’Unione delle comunità
ebraiche italiane, dai giovani ebrei d’Italia, dal Centro di documentazione
ebraica contemporanea e dal Museo della Shoah. Se mi è consentita una battuta
osservo che manca solo l’Aipac (American Israel Public Affairs Committee), che
però probabilmente provvederà al finanziamento dell’attività del gruppo di
lavoro. Infatti l’ultimo articolo precisa che nessun onere economico è previsto
per il funzionamento della legge. Il gruppo di lavoro dovrà adottare misure
contro il linguaggio d’odio, le linee guida per le scuole e l’università,
organizzare corsi di formazione per insegnanti e polizia, nonché campagne
informative per la televisione e la stampa. Appare essere una vera e propria
task force con la doppia funzione di reprimere da un lato e propagandare
dall’altro.
La Legge Mancino numero 205 del 1993 punisce “discriminazione, odio o violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, senza concentrarsi
specificamente sugli ebrei ma includendoli. Tra l’altro nella legge si parla
anche di slogan e simboli fascisti, che pure ben di rado vengono puniti. Cosa ne
pensa?
L’articolo 604 bis del Codice Penale (legge Mancino) era più che sufficiente:
punisce la propaganda di istigazione all’odio razziale in generale, con una
specifica aggravante per la Shoah in caso di sua minimizzazione o apologia.
Appare evidente l’intenzione di introdurre nel nostro ordinamento gli undici
indicatori dell’Ihra, come è dimostrato anche dal fatto che sono stati respinti
gli emendamenti sulla loro esclusione e sull’adozione della ‘Dichiarazione di
Gerusalemme’, nata proprio in contrapposizione alla definizione di Ihra, che
contiene cinque esempi di critiche a Israele che non sono considerate
antisemite. Non solo, ma esplicitamente riconosce che il movimento BDS svolge un
legittimo intervento politico. Si può concludere affermando che la legge
introduce una pervasiva attività di controllo e propaganda e sconfina in una
militarizzazione culturale e politica.
Claudia Cangemi