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INTELLIGENZA ARTIFICIALE: L’AI ACT EUROPEO, I DECRETI ITALIANI E LO SPETTRO DELLA SORVEGLIANZA DI MASSA
Il 10 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi due decreti attuativi per l’adeguamento della legge italiana alle normative europee in materia di intelligenza artificiale. Due decreti legislativi il cui iter è appena cominciato – dunque ancora passibili di modifiche – e che, almeno sulla carta, puntano nell’insieme a ridisegnare governance, formazione, responsabilità e uso pubblico dell’IA, in conformità con quanto previsto dall’AI Act approvato dall’Unione europea nell’agosto del 2024 (Regolamento UE 2024/1689). Il primo decreto mira a regolamentare i poteri delle autorità nazionali sull’IA, con l’obiettivo di permettere l’attuazione delle linee guida europee all’interno della scuola, del mondo del lavoro, della pubblica amministrazione e della sanità. Prevede, inoltre, un investimento considerevole per la formazione dei docenti su argomenti quali social, digitale e, appunto, intelligenza artificiale. Il secondo decreto, invece, è quello che disciplina l’uso dei sistemi di IA nelle attività di polizia, compresi i sistemi biometrici e di riconoscimento facciale. Un testo, quest’ultimo, che ha già sollevato molti dubbi, interrogativi e timori, soprattutto sotto il profilo giuridico. Sono infatti molte, al momento, le zone di grigio e le criticità che potrebbero spalancare la porta a una sistematica violazione di alcuni diritti fondamentali della persona, aprendo scenari inquietanti come quello di una progressiva sorveglianza biometrica di massa. Il decreto introduce infatti nuove regole sul riconoscimento facciale a posteriori “per finalità di sicurezza”, cosa che, in assenza di limiti e regole chiare, implicherebbe una raccolta generalizzata di dati biometrici in luoghi ed eventi pubblici. Cosa cambierà, quindi, quando entreranno definitivamente in vigore? Quale sarà il loro impatto in ambiti come quelli di lotta e movimento, e come possiamo iniziare a difenderci dalla repressione algoritmica? Per approfondire i contorni di questi due decreti e capire meglio effetti, conseguenze e scenari possibili, abbiamo intervistato Lorenzo Sottile, dottore di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico e coordinatore del team “Diritti Digitali” dell’associazione StraLi, e Alice Giannini, ricercatrice di Diritto penale presso l’Università di Maastricht e parte della stessa associazione Ascolta o scarica
July 2, 2026
Radio Onda d`Urto
La macchina decide. Chi risponde?
I decreti attuativi sull’intelligenza artificiale approvati il 10 giugno 2026 aprono una stagione nuova. Ma aprono anche una domanda che nessuna norma tecnica può chiudere da sola. Il 10 giugno 2026, quasi in sordina, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare i decreti legislativi attuativi della legge n. 132 del 23 settembre 2025, che delega il Governo ad adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale — il cosiddetto AI Act (Reg. UE 2024/1689). Non è un dettaglio tecnico, né una delle tante circolari che transitano nei bollettini ufficiali senza lasciare traccia nel dibattito pubblico. È il momento in cui l’Italia smette di ricevere le regole dell’intelligenza artificiale dall’esterno e comincia — almeno formalmente — a farle proprie, traducendole in obblighi giuridici esigibili, in responsabilità individuali perseguibili, in sanzioni penali effettive. Quello che è entrato nell’ordinamento in punta di piedi ridisegna in modo profondo i confini tra chi governa i sistemi automatizzati e chi risponde quando quei sistemi sbagliano o fanno del male. Varrebbe tenerlo a mente, in un Paese che tende a trattare il recepimento europeo come un adempimento burocratico piuttosto che come un’occasione di riforma. Il quadro: da Bruxelles a Roma L’AI Act europeo classifica i sistemi di intelligenza artificiale per livelli di rischio. Quelli ad alto rischio — impiegati nell’amministrazione della giustizia, nel controllo delle frontiere, nell’accesso alle prestazioni sociali, nella valutazione del merito creditizio, nella selezione del personale pubblico — sono soggetti agli obblighi più stringenti: trasparenza, supervisione umana, documentazione tecnica, registrazione obbligatoria in una banca dati europea. Non basta costruirli: bisogna tenerli sotto controllo, monitorarli nel tempo, essere in grado di spiegarli. La legge delega italiana del 2025 ha recepito questo impianto aggiungendo però un elemento che l’Europa aveva lasciato in gran parte agli Stati membri: la dimensione penale e quella della responsabilità. I decreti attuativi del 10 giugno completano l’architettura, distribuendo competenze tra AgID come autorità di notifica e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale come autorità di vigilanza del mercato, e declinando in modo specifico gli obblighi per la pubblica amministrazione, le professioni, la sanità, il lavoro. Il nuovo art. 437-bis c.p.: quando l’omissione diventa reato La novità più densa di conseguenze sul piano pratico è l’introduzione dell’art. 437-bis nel codice penale. La disposizione sanziona l’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, nonché la loro alterazione deliberata, quando da tali condotte derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. Due caratteristiche meritano attenzione. La prima: la punibilità è ancorata al pericolo concreto, non alla mera violazione formale. Non basta che la misura di sicurezza manchi: occorre che la sua assenza abbia creato un rischio reale, verificabile, non ipotetico. Il legislatore ha voluto evitare la criminalizzazione degli errori tecnici, delle imperfezioni operative, delle lacune documentali prive di effetti sul mondo. La seconda: per la forma colposa è richiesta la colpa grave. Uno scostamento veniale, una disattenzione isolata, un aggiornamento ritardato non bastano. A questa responsabilità penale individuale se ne affianca una collettiva: il decreto estende le conseguenze all’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, quando il vantaggio tratto dall’impiego del sistema sia riconducibile all’organizzazione nel suo complesso. Le persone giuridiche non possono più limitarsi a scaricare la responsabilità sui singoli tecnici o dirigenti operativi. Se il sistema era strutturalmente carente, se la governance era inadeguata, se i modelli di organizzazione e controllo erano assenti o decorativi, l’ente risponde. La pubblica amministrazione: il nodo irrisolto Il discorso sulla pubblica amministrazione è il più urgente, e il più difficile da chiudere con soddisfazione. L’intelligenza artificiale è già dentro la pubblica amministrazione italiana. Non come ipotesi futuristica, ma come realtà operativa. Algoritmi che supportano la valutazione delle domande di accesso alle prestazioni sociali, sistemi di profilazione del rischio in ambito fiscale, strumenti di supporto alle decisioni in materia di appalti, selezione del personale, pianificazione urbanistica. Un’indagine recente di AgID ha censito oltre centoventi progetti di intelligenza artificiale nelle amministrazioni centrali, cinquanta dei quali nelle cosiddette infrastrutture sociali. Il problema è che gran parte di questi sistemi è stata adottata senza un quadro normativo che ne regolasse la responsabilità. Si è usato l’algoritmo come se fosse uno strumento neutro, come se la sua applicazione fosse equiparabile all’uso di un foglio di calcolo. Non lo è. Un sistema di intelligenza artificiale che produce output su cui si fondano decisioni amministrative orienta scelte, distribuisce chances, penalizza o avvantaggia individui e gruppi sulla base di variabili che spesso nessuno ha analizzato criticamente. I decreti attuativi intervengono su questo punto con una previsione che suona, sulla carta, incoraggiante: la pubblica amministrazione è tenuta ad attivare percorsi di formazione coordinati con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, articolati su tre livelli di competenza. È tenuta a garantire la supervisione umana sulle decisioni ad alto rischio, a documentare i sistemi utilizzati, a sottoporli a verifica, a renderli spiegabili. Ma chi controlla, e come? La governance distribuita tra AgID, ACN e Garante per la protezione dei dati ha una logica di specializzazione che può essere razionale, ma porta con sé il rischio della frammentazione, dei conflitti di attribuzione, delle zone grigie in cui nessuno si sente davvero responsabile. È uno schema che l’Italia conosce bene, e di cui ha pagato costi alti in altri settori regolatori. La cornice antropocentrica: dichiarazione di intenti o vincolo effettivo? Il comunicato governativo dichiara che la scelta di fondo è «promuovere l’innovazione, ma governarla dentro una cornice antropocentrica: l’IA può sostenere decisioni, servizi, formazione e competitività, ma non sostituire la responsabilità umana né comprimere i diritti fondamentali». Il problema è che nel diritto pubblico italiano le formule di principio hanno una vita molto più lunga delle loro conseguenze pratiche: sopravvivono nei comunicati, nelle premesse normative, nei discorsi di presentazione, e si dissolvono nel momento in cui qualcuno dovrebbe applicarle contro un soggetto che ha le risorse per resistere. La cornice antropocentrica non diventa un vincolo finché non si traduce in meccanismi di controllo effettivi, in risorse per le autorità di vigilanza, in procedure di ricorso accessibili, in obblighi di trasparenza che qualcuno sia in grado di azionare. La biforcazione con l’approccio nordamericano rende il modello europeo ancora più significativo, almeno nelle intenzioni. Due giorni prima, il 2 giugno, l’amministrazione Trump aveva firmato l’Executive Order “Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security”, che prosegue nel sistematico smantellamento dell’apparato regolatorio ereditato da Biden. Il 5 giugno aveva fatto seguito il National Security Presidential Memorandum che integra i frontier model direttamente nella macchina militare e di intelligence — quattro pilastri dichiarati — Adoption, Adaptation, Assurance e Accountability — e, nella sostanza, l’abbattimento dei freni all’uso militare dell’IA avanzata. Il modello europeo ha scelto la strada opposta, privilegiando i diritti fondamentali sulla velocità di innovazione, con un costo competitivo reale che chi lo difende non può continuare a ignorare. Ma quella scelta regge soltanto se qualcuno è disposto a farla valere: contro le amministrazioni pubbliche inadempienti, contro le grandi imprese con capacità di interlocuzione politica, contro tutti quelli che nel frattempo avranno imparato a costruire sistemi formalmente conformi e sostanzialmente opachi. Una domanda che la norma non chiude Rimane, al fondo di tutto questo, una domanda che nessun decreto legislativo può esaurire. Che cosa intendiamo quando diciamo che la responsabilità umana non può essere sostituita dalla macchina? Lo intendiamo davvero, o è una formula di rassicurazione collettiva che consente di procedere all’automazione senza confrontarsi con le sue implicazioni più scomode? L’intelligenza artificiale è già dentro le decisioni che riguardano la vita delle persone — l’accesso ai servizi, la distribuzione delle risorse, la valutazione individuale — con una velocità e una scala che rendono difficile persino localizzare il momento in cui qualcosa è andato storto. La sua trasparenza tende a essere inversamente proporzionale alla sua potenza: i modelli più sofisticati sono anche i meno spiegabili, il che significa che la supervisione umana, quando c’è, rischia di essere una controfirma su qualcosa che nessuno ha davvero letto. I decreti del 10 giugno 2026 introducono strumenti che prima mancavano del tutto e portano l’Italia in allineamento con un quadro europeo che ha almeno il merito di esistere. Chi risponde, quando la macchina sbaglia? Risponde chi ha esercitato un potere: chi l’ha costruita, chi l’ha adottata, chi l’ha lasciata funzionare senza controllare. Il diritto lo sa da secoli, e i decreti lo ribadiscono con strumenti nuovi. Resta da vedere se chi li deve applicare ha davvero intenzione di farlo, o se anche questa volta il principio sopravviverà più a lungo delle sue conseguenze pratiche. Francesco Russo è avvocato cassazionista e autore del volume “Il Principio del Risultato. AI e decisione pubblica” (Amazon KDP, 2025). Francesco Russo
June 13, 2026
Pressenza
Nessun filtro etico basta
L’enciclica sull’IA e il vuoto della finanza responsabile Il 25 maggio 2026 Papa Leone XIV ha presentato Magnifica Humanitas, la sua prima enciclica, dedicata alla custodia della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale. Oltre duecento pagine, cinque capitoli, un arco che va dalla diagnosi teologica alla prescrizione politica. Il documento afferma, al paragrafo 9, la tesi che regge l’intero testo: la tecnologia non è mai neutrale, perché assume le caratteristiche di chi la concepisce, la finanzia, la regola e la usa. In una sola frase Leone XIV smonta l’argomento preferito della Silicon Valley — la tecnologia come forza autonoma e imparziale — e la ricolloca nel perimetro della responsabilità umana. Tre mesi prima, a febbraio 2026, la banca vaticana — lo IOR, l’Istituto per le Opere di Religione — aveva annunciato il lancio di due nuovi indici azionari: il Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles e il Morningstar IOR US Catholic Principles. Nella top 10 del paniere in dollari figurano Meta Platforms, Alphabet, Tesla, Amazon, Apple, Nvidia, JP Morgan, Broadcom e Micron. Nvidia — l’azienda i cui chip sono l’infrastruttura materiale di quasi tutto ciò che l’enciclica mette in guardia — certificata come investimento cattolicamente virtuoso. La contraddizione è reale e merita di essere osservata con attenzione. Ma fermarsi lì — alla contraddizione istituzionale della Chiesa — rischia di far perdere di vista qualcosa di più importante. Il problema non è il Vaticano I criteri degli indici IOR escludono dall’universo investibile aborto, armi, energie fossili, gioco d’azzardo. Meta vende pubblicità, Amazon vende prodotti online, Nvidia produce chip: nessuna di queste attività rientra nelle categorie escluse. Ecco perché passano il filtro. Lo IOR non ha applicato i criteri in modo disonesto. Il problema è che quei criteri — come tutti i criteri dell’investimento socialmente responsabile — sono stati costruiti per rispondere a un problema che non è più il problema centrale. La finanza etica nasce storicamente per escludere i settori del vizio e della guerra. I Quaccheri del Settecento rifiutavano di finanziare la tratta degli schiavi. I movimenti degli anni Settanta costruivano i primi screening sul tabacco, sull’apartheid, sulle armi nucleari. L’ESG moderno ha affinato quegli strumenti aggiungendo criteri ambientali e di governance. Ma tutta questa architettura presuppone che il male economico sia localizzabile in un settore, in un prodotto, in una categoria merceologica. Presuppone che ci sia un “dentro” e un “fuori” abbastanza distinguibili da separare con un filtro. L’enciclica di Leone XIV dice che questa distinzione, nell’economia digitale, non esiste più. Chi controlla i modelli di AI rischia di imporre anche una propria “visione morale” del mondo, trasformando gli algoritmi in infrastrutture invisibili del potere. Il potere contemporaneo non si esercita più soltanto attraverso il controllo territoriale o militare, ma attraverso il controllo cognitivo. Chi governa gli algoritmi può influenzare percezioni, desideri, priorità, consumi, opinioni pubbliche e persino il concetto stesso di verità. Non si tratta di un settore produttivo che si può escludere. Si tratta di una logica che attraversa l’intera economia, che abita nei modelli di business delle piattaforme di comunicazione, nella gestione dei dati sanitari, nella mediazione algoritmica del lavoro, nella profilazione che orienta il credito e le assunzioni. Un filtro settoriale non tocca tutto questo. Non è concepito per farlo. La finanza etica e il suo soffitto strutturale Non è un’accusa allo IOR, né al paradigma ESG in quanto tale. Questi strumenti hanno prodotto pressioni reali su pratiche aziendali reali: politiche ambientali più stringenti, rendicontazione sulla catena di fornitura, riduzione dell’esposizione a certi rischi reputazionali. Ma operano sulla superficie — sui comportamenti dichiarati delle imprese — e non riescono a toccare la struttura profonda: il fatto che poche grandi entità private controllano infrastrutture, capacità di calcolo e dati, sfuggendo al controllo democratico. Il caso IOR lo rende visibile con una chiarezza che raramente si trova in un solo esempio. Se persino la più antica istituzione morale del mondo occidentale, dotata di indipendenza dagli azionisti e di una vocazione esplicitamente profetica, non riesce a costruire un portafoglio di investimenti coerente con la propria dottrina appena formulata — non per malafede, ma perché gli strumenti disponibili non sono all’altezza del problema — allora il difetto non è nella singola istituzione. È nel paradigma. Che cosa servirebbe, invece Magnifica Humanitas lo dice con una precisione che raramente si trova nei documenti istituzionali: non framework volontari, ma governance con capacità di enforcement. L’enciclica chiede regole internazionali, trasparenza e una governance pubblica più forte. Chiede anche che i dati siano gestiti come bene comune, poiché sono frutto della collettività. Queste non sono richieste nuove. Le fanno da anni i movimenti per i diritti digitali, le organizzazioni della società civile che lavorano sull’AI Act europeo, i ricercatori che studiano l’impatto sociale dell’automazione sul lavoro. L’enciclica le porta in un registro diverso — quello dell’autorità morale globale — ma il contenuto è convergente con battaglie che si combattono da molto prima in spazi molto meno solenni. Il merito del documento non è nell’originalità delle soluzioni. È nell’aver nominato con chiarezza, e ad alta voce, il nodo che la finanza etica non riesce a sciogliere: il problema del potere nell’economia digitale non è riducibile a una lista di settori proibiti. Richiede strumenti di governo del tutto diversi da quelli che i mercati finanziari mettono a disposizione. E che finché quei strumenti non esistono — o non vengono costruiti con la necessaria forza vincolante — chiunque voglia operare dentro il sistema globale, compreso il Vaticano, finirà per certificare come virtuose le stesse strutture che denuncia come problematiche. Il paradosso non è della Chiesa. È del tempo in cui viviamo. Fonti • Giuseppe Aceto, “Nvidia è un’azienda cattolica” Debug dei Desideri – Substack • Comunicato stampa IOR Istituto per le Opere di Religione • Enciclica Magnifica Humanitas Vatican.va • Approfondimenti e articoli correlati Agenda Digitale Il Sole 24 Ore – InfoData AgenSIR Francesco Russo
May 28, 2026
Pressenza
Il figlio che non muore
Lutto digitale, consenso e la menzogna che paghiamo a rate C’è un’anziana signora di ottant’anni, cardiopatica, che vive in una provincia dello Shandong, in Cina. Ogni giorno squilla il videotelefono. Suo figlio la saluta nel dialetto di casa, le dice che è tutto a posto, che è ancora troppo occupato per tornare, ma che le vuole bene. Lei aspetta. Lui promette. Suo figlio è morto in un incidente stradale all’inizio del 2025. Quello che parla è un clone costruito dall’intelligenza artificiale, commissionato dal nipote a un’azienda che si chiama Superbrain. Centinaia di foto, video, registrazioni audio del padre defunto, elaborate per ricostruirne la voce, il volto, il modo di parlare. Il fondatore dell’azienda, Zanguei, ha spiegato il modello di business con una franchezza che lascia senza parole: deceiving people’s emotion, ingannare le emozioni delle persone. Aggiunge che, in fondo, è quello che fanno dalla mattina alla sera: consolare chi resta. La storia l’ha raccontata il South China Morning Post nell’aprile del 2026, ripresa e analizzata da Matteo Flora nel suo Ciao Internet. Vale la pena fermarsi, perché questa non è una distopia futura. È già adesso. UN’INDUSTRIA, NON UN CASO ISOLATO In Cina esiste da anni una piccola — ma non troppo — industria del lutto digitale, documentata già nel 2024 dall’MIT Technology Review. Aziende come Silicon Intelligence, Superbrain e FushU ricreano voci, volti, conversazioni dei defunti. I prezzi vanno dai cinquanta dollari per un’app di base ai millequattrocento per il pacchetto premium, completo di tablet dedicato. Silicon Intelligence dichiara circa mille clienti attivi. Un’altra piattaforma, su Douyin — il TikTok cinese — ha raggiunto duemila abbonati a sette dollari al mese in pochi mesi, così in fretta che la piattaforma stessa ha dovuto emettere avvisi contro le ricreazioni non autorizzate di persone morte. Non è una stranezza orientale. Nel 2020 Joshua Barbeau, uno scrittore canadese, parlò per dieci ore consecutive con un clone GPT-3 della sua fidanzata morta, finché la storia sul San Francisco Chronicle costrinse OpenAI a restringere l’uso del modello. Nello stesso anno Kanye West regalò a Kim Kardashian un ologramma del padre Robert, morto nel 2003, che pronunciava parole costruite ad arte. Negli Stati Uniti operano già HereAfter AI, StoryFile, Project December: versioni più edulcorate dello stesso servizio. Un paper del maggio 2024 del Centre for the Future of Intelligence di Cambridge, pubblicato su Philosophy & Technology, ha identificato cinque rischi concreti che nessuno sta ancora regolando: * il deadbot che inserisce pubblicità nella voce del defunto; * il digital stalking con notifiche spam al sopravvissuto; * il danno psicologico da interazioni quotidiane troppo intense; * l’impossibilità per i sopravvissuti di spegnere il clone; * la manipolazione di bambini attraverso simulazioni dei genitori morti. Cinque rischi concreti. Zero risposte normative strutturate. LA GABBIA PIENA DI CUSCINI Prima ancora delle questioni giuridiche, c’è una questione umana che vale la pena guardare in faccia. Il lutto ha una funzione biologica e sociale. Gli esseri umani hanno passato centomila anni a ritualizzarlo: le veglie funebri, i riti di sepoltura, le lettere di condoglianze, i racconti sul nonno davanti al camino. Non sono convenzioni sentimentali: sono il modo in cui la specie ha imparato a elaborare la perdita, a integrare l’assenza, a continuare a vivere sapendo che qualcuno non c’è più. Ogni chiamata del clone alla signora di Shandong conferma una possibilità alternativa: il figlio è lontano, non è morto. Il processo di elaborazione viene sospeso indefinitamente. Flora richiama in questo contesto la learned helplessness, l’impotenza appresa teorizzata da Seligman nel 1975: quando il controllo sulla realtà viene sistematicamente sottratto, il soggetto smette di cercare risposte autonome. La tenerezza della famiglia che vuole proteggere la nonna dal dolore si trasforma, senza volerlo, in una gabbia piena di cuscini. C’è poi un secondo livello, più sottile. Un clone costruito per consolare non dirà mai nulla che disturbi. Non farà domande scomode. Non porterà conflitto, né crescita. La macchina premia la versione di chi resta che non deve fare i conti con la perdita, perché è quella versione che continua a pagare l’abbonamento. Il clone del figlio non è un sostituto imperfetto: è un sostituto ottimizzato per non far guarire. CHI HA CHIESTO IL PERMESSO? Arriviamo al punto che più dovrebbe preoccupare chi si occupa di diritto, di etica, di politica. In Italia, la materia è sfiorata dall’articolo 2-terdecies del Codice della Privacy, che riconosce ai familiari alcuni diritti sul trattamento dei dati del defunto. Ma non esiste ancora una cornice specifica per l’addestramento di modelli generativi sulla voce, sul volto, sulla gestualità di una persona morta. Il GDPR non si occupa dei morti. L’AI Act europeo non affronta il tema del consenso post mortem in modo diretto. Il risultato è una lacuna enorme. Chi ha autorizzato la clonazione? Chi detiene i server su cui gira il clone? Cosa succede quando scade l’abbonamento? Chi decide quando spegnere il sistema? Nessun ordinamento giuridico europeo ha una risposta strutturata. LA VERITÀ CONDIVISA COME BENE COMUNE «La verità condivisa è la base della dignità delle persone, anche quando fa male.» Non si tratta di demonizzare ogni forma di lutto digitale. Conservare la voce di una persona amata può essere legittimo. La questione è un’altra: cosa succede quando il clone diventa più presente del morto nella memoria di chi resta? Zanguei dice che il suo lavoro è consolare chi resta. Tecnica­mente è vero. Ma queste tecnologie non sono neutrali: sono progettate per trattenere, non per lasciare andare. L’ultima volta che la signora di Shandong ha sentito davvero la voce di suo figlio, lui era vivo. La prossima volta che crederà di sentirlo, quella voce girerà su un server gestito da un estraneo. Qualcuno parla al posto di suo figlio, a sua madre. E nessuno gli ha chiesto il permesso. South China Morning Post, aprile 2026 https://www.scmp.com/news/people-culture/trending-china/article/3349344/china-family-creates-ai-clone-comfort-elderly-mum-after-only-son-dies-car-accident Matteo Flora, Ciao Internet, ep. 1549, aprile 2026 https://www.youtube.com/watch?v=bUnfFGuo9O4 Centre for the Future of Intelligence, University of Cambridge, “Deadbots and the Right to Rest in Peace”, Philosophy & Technology, maggio 2024 https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-024-00761-4 Francesco Russo
April 22, 2026
Pressenza
Quando l’intelligenza artificiale è un adolescente. E nessuno sa ancora come crescerla
Dario Amodei — uno degli uomini che più di chiunque altro ha contribuito a costruire l’intelligenza artificiale così come la conosciamo oggi — ha scritto un saggio che dovrebbe essere letto ben oltre le cerchie tecnologiche. Non perché spieghi come funziona l’AI. Ma perché ammette qualcosa che raramente chi costruisce il futuro è disposto a riconoscere: non sappiamo ancora come governarlo. La tesi di Amodei è racchiusa in una metafora: la tecnologia contemporanea si trova in una fase adolescenziale. Cresce a una velocità straordinaria, sviluppa capacità sempre più potenti, ma le istituzioni che dovrebbero orientarla e contenerla non riescono a starle dietro. Come un adolescente che ha già la forza di un adulto ma non ancora la saggezza per usarla, l’intelligenza artificiale esiste oggi in uno spazio pericolosamente privo di tutele adeguate. Vale la pena fermarsi su questa immagine. Perché non è retorica. È una diagnosi politica. Ogni grande trasformazione tecnologica ha prodotto, prima o poi, un conflitto tra la velocità dell’innovazione e la lentezza delle istituzioni. È accaduto con la rivoluzione industriale, con l’energia nucleare, con internet. In ciascuno di questi casi, il ritardo nella risposta istituzionale ha avuto un costo: incidenti, soprusi, concentrazioni di potere difficili da smantellare in seguito. Con l’intelligenza artificiale, questo ritardo rischia di essere più profondo e più rapido allo stesso tempo. L’AI non è una macchina che fabbrica oggetti. È un sistema che produce decisioni, previsioni, raccomandazioni. Decide chi ottiene un prestito, chi viene segnalato come sospetto, chi vede quale contenuto, quale candidato viene selezionato per un colloquio di lavoro. Agisce, in modo sempre più pervasivo, nei gangli della vita quotidiana delle persone. E lo fa, per lo più, in modo opaco. Senza che i destinatari di quelle decisioni possano capire perché sono state prese, contestarle, chiedere conto a qualcuno. Nel 2024, l’Unione europea ha adottato il primo grande quadro normativo dedicato all’intelligenza artificiale: il Regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act. Non è una legge perfetta. Ma è un tentativo serio di costruire strutture istituzionali capaci di accompagnare, e non subire, la trasformazione in corso. L’approccio europeo si fonda su una logica di gradazione del rischio. Alcuni usi dell’intelligenza artificiale sono vietati senza eccezioni: la manipolazione subliminale del comportamento umano, la classificazione sociale delle persone da parte delle autorità pubbliche, il riconoscimento biometrico di massa negli spazi pubblici. Altri usi, quelli che toccano la vita concreta delle persone — la selezione del personale, la valutazione degli studenti, le decisioni in campo sanitario — sono soggetti a requisiti stringenti di trasparenza, controllo umano, responsabilità. È un’architettura che parte da un’idea semplice quanto necessaria: non tutta l’innovazione si equivale, e il grado di scrutinio deve essere proporzionale alla posta in gioco per le persone. Il problema che Amodei solleva non si risolve con una legge, per quanto ben congegnata. Si tratta di qualcosa di più profondo: la capacità collettiva di ragionare su tecnologie che la maggior parte delle persone — incluse quelle che le governano — non comprende davvero. Le decisioni più importanti sull’intelligenza artificiale vengono prese oggi in ambienti tecnici e aziendali che restano largamente estranei alla deliberazione democratica. Chi decide quali valori devono essere codificati nei modelli di AI? Chi stabilisce quali bias sono accettabili e quali no? Chi risponde quando un sistema automatizzato sbaglia e produce danno? Queste non sono domande tecniche. Sono domande politiche. E finché restano confinate nei laboratori e nelle sale riunioni delle grandi aziende tecnologiche, la risposta viene data senza che la società abbia voce. La metafora adolescenziale di Amodei vale anche qui. Un adolescente cresce meglio quando intorno a lui ci sono adulti capaci di accompagnarlo, non di bloccarlo né di abbandonarlo a sé stesso. La governance dell’AI richiede la stessa combinazione: presenza, responsabilità, capacità di ascolto. Non paura del futuro, ma rifiuto della delega incondizionata. C’è un rischio nell’uso della metafora evolutiva applicata alla tecnologia: quello di farci credere che lo sviluppo segua una traiettoria naturale, e che il nostro compito sia solo quello di adattarci. Non è così. Le tecnologie non crescono da sole. Crescono nella direzione che le scelte umane — economiche, politiche, regolative — decidono di dargli. L’AI Act europeo è importante non solo per ciò che prescrive, ma per il messaggio implicito che veicola: le società democratiche hanno il diritto e il dovere di porre condizioni allo sviluppo tecnologico. Non in nome della paura, ma in nome di una visione di futuro in cui la tecnologia serva le persone e non le assoggetti. Che questa visione si affermi o meno dipenderà, nei prossimi anni, da scelte concrete: sulla distribuzione dei benefici dell’automazione, sulla tutela del lavoro, sull’accesso equo alle tecnologie, sulla trasparenza degli algoritmi che già oggi influenzano la vita di milioni di persone. Amodei chiude il suo saggio con un’affermazione che suona quasi come un appello: la sfida più grande non è la tecnologia in sé, ma la nostra capacità di gestirla con saggezza. Ma la saggezza non è una virtù individuale. È il prodotto di processi collettivi, di istituzioni funzionanti, di spazi pubblici in cui le decisioni possano essere discusse, contestate, cambiate. L’adolescenza dell’intelligenza artificiale non finirà da sola. E la qualità dell’età adulta che verrà dipende da chi parteciperà alla sua educazione. La domanda è: la società civile sarà presente a quel tavolo, o lo lasceremo solo ai costruttori? Redazione Napoli
April 15, 2026
Pressenza