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Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità)
Dall’elaborato G2 vigente Non c’è pace per il patrimonio storico architettonico della Capitale. Palazzi e villini privati che fanno parte del Paesaggio, della storia e dell’identità di Roma, offrendo un contributo di bellezza che rende unica al mondo la nostra città, se hanno la disgrazia di trovarsi in zone molto appetibili dal punto di vista immobiliare rischiano la demolizione, per permettere una ricostruzione con una maggiore provvista di cubature e una migliore distribuzione degli spazi.  Finora sono state una minima difesa da demolizioni indiscriminate le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore vigente, e soprattutto la Carta per la Qualità, che fa parte del PRG, con gli elaborati G1 e G2 – Guida per la qualità degli interventi– [1], che garantivano che le trasformazioni edilizie di immobili di particolare pregio, non soggetti al vincolo della Soprintendenza statale, fossero sottoposti al parere e alle indicazioni della Sovrintendenza capitolina, per evitare che le caratteristiche che rendevano necessario preservarli non fossero stravolte e, a maggior ragione, che gli edifici non potessero essere distrutti. Via Ticino dopo la demolizione e ricostruzione Si erano già verificati dei casi di “villini” demoliti – Via Ticino [2]– o a rischio demolizione – Villa Paolina [3]– che avevano fatto insorgere associazioni e opinione pubblica e che avevano evidenziato la necessità di una normativa più stringente per tutelare singoli edifici e le “morfologie”, insieme di edifici e spazi (come giardini, strade e piazze): un paesaggio da preservare da interventi incongrui. Una prima crepa si è insinuata in queste buone intenzioni in occasione delle modifiche delle NTA del PRG adottate dall’Assemblea capitolina l’11 dicembre 2024, quando un maldestro inserimento, su cui Carteinregola e altre associazioni si sono immediatamente mobilitate, ha cancellato – per ora non ancora definitivamente – l’eccezione prevista per gli elementi in Carta per la Qualità, rispetto agli interventi edilizi più impattanti, fino alla demolizione e ricostruzione [4]. Villino Pizzamiglio Via dei Ramni- Foto AMBM Ci avevano rassicurato le parole dell’Assessore in occasione di un incontro pubblico del febbraio scorso [5] che assicuravano  un ripensamento rispetto a quella modifica controversa, ma ci duole constatare che evidentemente la volontà di restringere le tutele della Carta per la Qualità non sembra essere  venuta meno. Infatti una recente proposta di Delibera approvata dalla Giunta [6] che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina, nell’aggiornamento dell’elaborato G2 (Guida alla Qualità degli Interventi) ha inserito una modifica che può sfuggire ai più, con la quale rientra dalla porta la demolizione e ricostruzione di “villini storici”, rimandando a una costituenda Commissione la valutazione degli interventi edilizi sugli immobili nella Carta. Villino per la Coperativa Ars – Viale Carso Foto AMBM Il 2 maggio scorso l’Associazione Carteinregola ha inviato la lettera in calce al Sindaco Roberto Gualtieri, all’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, al Presidente della Commissione Urbanistica Tommaso Amodeo e alle Consigliere e ai Consiglieri della Commissione Urbanistica, che riportiamo in calce, chiedendo “di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto riguarda  gli immobili inseriti nella Carta per Qualità“. Lettera che a oggi non ha ancora avuto alcuna risposta. LA LETTERA INVIATA IL 2 MAGGIO 2026 CON OGGETTO: RICHIESTA MODIFICA NUOVO INSERIMENTO PARAGRAFO “VILLINI STORICI” A INTEGRAZIONE DEL CAPITOLO 4D DELLA PARTE II  DELL’ELABORATO G2 GUIDA PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI Il 12 marzo 2026 la Giunta capitolina ha approvato la 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini” da sottoporre al voto dell’Assemblea Capitolina. All’interno dell’allegato 2 “segnalazioni d’ufficio” è inserita una nuova scheda: G2. Guida per la qualità degli interventi – “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II, che si riporta  integralmente di  seguito, nel quale, al paragrafo “Indicazioni per la conservazione e la trasformazione” sono inserite le “Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia”. Quest’ultima, come è noto, comprende anche la “demolizione e ricostruzione”, e infatti più oltre, si legge: “La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna, qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili (…)”. L’Associazione Carteinregola, già in occasione dell’adozione delle modifiche alle NTA del PRG nel 2024, ha ripetutamente fatto presente i rischi in merito alla demolizione e ricostruzione (DR) degli immobili censiti nella Carta per la Qualità. In particolare ha segnalato le conseguenze della previsione di modifica dell’ Art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG adottate dalla  Delibera 102/2024 che introduce che  “ Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. Poiché in ogni tessuto è ammessa la DR, appare evidente che tale prevalenza consentirebbe un indiscriminato ricorso alla demolizione di edifici storici censiti nella Carta per la qualità per effettuare remunerative operazioni immobiliari, azzerando l’impegno pluridecennale dell’amministrazione capitolina per la salvaguardia degli elementi storici e identitari di Roma. Un impegno per preservare immobili e morfologie che non sono oggetto di tutela della Soprintendenza statale ma che – per usare le stesse parole dell’allegato in oggetto – hanno “un valore architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità urbana”. La modifica che si intende introdurre nell’elaborato G2 (Guida alla qualità degli interventi) prevede la possibilità della Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, seppure “preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili”. Da G2 vigente, sezione 4D Facciamo presente che i cosiddetti “villini” attualmente sono inseriti nel capitolo 4d della parte II dell’ Elaborato G2 alla  voce 2) “opere di rilevante interesse architettonico e urbano”, che “comprende oggetti di varia natura” a partire da “edifici residenziali”, categoria nella quale, come specificato nelle relative  “indicazioni per la conservazione e la trasformazione”, “sono consentiti solo gli interventi della gamma compresa tra la Manutenzione ordinaria e il Restauro risanamento conservativo, ma possono essere permessi anche interventi di ristrutturazione edilizia di tipo RE1 [Ristrutturazione edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione NDR] senza variazioni di tipologia e di sagoma ma con modifiche esterne quando una specifica indagine sullo stato di manutenzione e sulle modalità d’uso del manufatto, mostri la necessità di questo genere di operazione. In qualche caso, ad esempio, quando fosse necessario adeguare edifici pubblici a nuove esigenze, riconvertirli a nuove funzioni e consentita anche la R1 con variazione di tipologie di sagoma, ma con grande cautela per giustificati motivi”.  Quindi  l’inserimento che ora si propone  renderebbe, di fatto, l’imponente e oneroso lavoro di censimento che è stato realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina e dall’Università “La Sapienza” un mero esercizio retorico privo di efficacia in termini di salvaguardia. Non riusciamo a comprendere la necessità e le motivazioni di tale inserimento nell’elaborato G2, dato che gli aggiornamenti periodici della Carta per la Qualità consentono già di stralciare quegli immobili che hanno perso le caratteristiche originali o che sono stati “demoliti o riconosciuti come errori materiali o privi dei requisiti relativi alla specifica classe e tipologia”; in caso contrario, perché inserire o mantenere tali elementi nella Carta per la Qualità, se poi possono essere distrutti? Chiediamo alle più alte istituzioni capitoline, a cui spetta anche la responsabilità di istituire e applicare regole per la tutela del patrimonio collettivo e per l’identità storica e culturale della città, di non introdurre tale integrazione nell’ Elaborato G2, e di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto riguarda  gli immobili inseriti nella Carta per Qualità. E vogliamo fare presente che non rassicura la sottoposizione di interventi irreversibili a Commissioni e Tavoli, inevitabilmente soggetti alla discrezionalità personale, alle pressioni, e al contenzioso in sede giudiziaria, se possono prendere decisioni che annullano l’importantissimo e accurato lavoro svolto dagli uffici preposti nelle istruttorie per individuare quegli immobili di particolare pregio che meritano di essere tramandati alle generazioni che verranno. (in calce una osservazione del Presidente Caudo e la nostra risposta) (dalla Decisione di Giunta 19/2026) G2. Guida per la qualità degli interventi – paragrafo “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II Descrizione degli elementi In questa classe sono compresi gli edifici puntiformi individuati nell’arco temporale 1870- 1945, a cui è stato riconosciuto, ad esito di uno studio di selezione basato su ricerche bibliografiche e d’archivio, un valore architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità urbana. Il villino è una tipologia edilizia introdotta nella seconda metà dell’Ottocento per rispondere alle esigenze delle nuove classi sociali in ascesa; concepito come casa mono o plurifamiliari, comprende edifici isolati all’interno del proprio lotto di pertinenza e circondati da giardini privati più o meno estesi. La tipologia edilizia del villino compare ufficialmente nel Piano Regolatore del 1909 di Sanjust che prevedeva che venissero costruiti tutti intorno alla città tre tipi di abitazioni denominati “fabbricati”, “villini” e “giardini”. La differenziazione tipologica serviva ad evitare un’espansione a “macchia d’olio” della città alternando zone ad alta densità con altre a bassa intensità e diveniva pertanto uno strumento di pianificazione urbanistica. Il controllo della densità abitativa dei nuovi quartieri si fondava proprio sull’alternanza di edilizia intensiva ed edilizia estensiva. Pertanto, il villino, a Roma non è solo una tipologia costruttiva singolare a servizio della borghesia, come accade in tutte le città italiane, ma rappresenta uno strumento di pianificazione che caratterizza la scala urbana di intere aree della città. Negli anni ’20 del secolo scorso, questa tipologia, soprattutto nella sua variante di “casetta economica” viene ampiamente usata, al punto da caratterizzare interi quartieri di espansione, e da divenire la tipologia adottata in prevalenza nelle cosiddette Borgate-città Giardino, per la realizzazione della “città dei lavoro e dei lavoratori” Il panorama del villino appare quindi piuttosto variegato, sia in rapporto alla dimensione delle opere che alla ricchezza della loro architettura, e propone una gamma di esempi di qualità variabile: l’edilizia povera ma dignitosa di edifici quasi popolari e quella al contrario di lusso elevato negli  esempi in cui il villino si avvicina a essere una piccola villa urbana. Sebbene li villino sia adeguatamente rappresentato anche da esempi autoriali di alto livello architettonico, il panorama di questo tipo edilizio a Roma annovera centinaia di edifici che hanno valore sistemico piuttosto che singolare, in quanto  all’origine di intere parti di città da questi caratterizzate. L’edificio ha un’altezza generalmente compresa tra i due e i cinque piani fuori terra, così da mantenere una scala umana e domestica lontana dalla monumentalità dei palazzi nobiliari, ed è circondato da giardini di profondità non inferiore a quattro metri. Quanto alla tipologia del villino essa è estremamente varia tanto da comprendere vari stili  architettonici (neoclassico, neogotico, eclettico, razionalista) In questi progetti la capacità di qualificare a livello costruttivo e decorativo sia l’architettura che la scena urbana rappresenta anche la testimonianza dello stretto rapporto che legava le maestranze edili e i collaboratori artistici, il mondo professionale e quello dell’arte decorativa. L’obiettivo principale dell’identificazione della classe “Villini storici” all’interno dell’elaborato gestionale G1. Carta per la Qualità è di assicurare la salvaguardia delle  testimonianze del passato, in cui si riflette l’evoluzione e la stratificazione dell’insediamento urbano, consentendo sia l’adeguamento alle esigenze dell’abitare contemporaneo mediante opere di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia compatibili, sia il rinnovo del patrimonio edilizio corrente meno qualificato, finalizzato, ad esempio, ad un miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche. Pertanto, si definiscono i criteri e le modalità operative in considerazione dell’analisi delle caratteristiche specifiche delle tipologie edilizie e del tessuto urbano, attribuendo a ciascuna parte livelli differenziati di tutela e trasformabilità, proporzionati al valore e alle caratteristiche storico-tipologiche riscontrate. La tutela dei caratteri tipologici è finalizzata al riconoscimento degli elementi strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e strada pubblica, nonché le altezze e le articolazioni volumetriche. Tali aspetti costituiscono infatti l’espressione di un vero e proprio “sistema urbanistico”, la cui conservazione e analisi risultano utili per la riprogettazione, a diverse scale, del contesto circostante e dello spazio urbano, in una prospettiva di salvaguardia più evoluta e complessa. Indicazioni per la conservazione e la trasformazione Fermo restando l’obbligo di acquisire i pareri di cui all’art. 16, commi 9 e 10, delle NTA del PRG vigente, le categorie di intervento consentite si intendono, di norma, coincidenti con quelle previste per i tessuti urbani nei quali gli edifici risultano localizzati. Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia. Le categorie di intervento non son applicabili in modo automatico: la loro ammissibilità deve essere accertata mediante un processo di verifica che tenga conto non soltanto degli aspetti tecnici, ma anche, e soprattutto, del valore documentale e testimoniale del bene. Tale valutazione riguarda, in particolare, il grado di trasformabilità dell’edificio rispetto ai suoi caratteri tipologici, architettonici e stilistico-decorativi, quali fattori che ne determinano il valore storico e identitario. In questo senso, ogni intervento deve porsi l’obiettivo prioritario di preservare gli elementi qualificanti degli edifici e delle relative aree di pertinenza, salvaguardando la coerenza formale e materica e garantendo la continuità del rapporto con il contesto urbano e paesaggistico. La redazione del progetto deve essere, dunque, preceduta e accompagnata da un’analisi storico-critica approfondita dell’edificio oggetto di intervento, finalizzata a verificare e documentare tutti i valori che lo caratterizzano: urbanistici, morfologici, architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi, decorativi e artistici. Tale analisi deve estendersi non soltanto al nucleo originario dell’edificio, ma anche alle eventuali aggiunte e modifiche intervenute nel tempo, in modo da restituire un quadro complessivo della sua evoluzione. È necessario evidenziare, da un lato, gli elementi tipologici, architettonici, stilistici e decorativi che ne costituiscono i caratteri distintivi, e, dall’altro, le manomissioni o alterazioni che hanno compromesso l’organismo originario. Sulla base di questo processo conoscitivo sono definiti, caso per caso, in maniera puntuale il livello di trasformabilità dell’immobile e le modalità di intervento più adeguate, nel rispetto della sua identità storica e formale, ma anche in coerenza con le esigenze di adeguamento funzionale e abitativo contemporaneo; gli interventi possono essere soggetti a limitazioni o prescrizioni puntuali, che orientano le modalità operative  verso soluzioni rispettose delle caratteristiche originarie dell’edificio. In particolare, gli interventi sull’organismo edilizio, sulle sue Componenti e sulle relative pertinenze devono attenersi agli obiettivi specifici , alle prescrizioni e alle limitazioni d1 seguito riportate: – Conservazione dei caratteri strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e strada, l’altezza massima e la configurazione volumetrica. – Conservazione dei caratteri architettonici e costruttivi originari delle unità edilizie, qualora ne sia verificata la permanenza, nonché della composizione dei prospetti; – Conservazione delle facciate, comprensive delle superfici di finitura e del disegno degli infissi, con particolare attenzione agli elementi di valore formale e ai dettagli architettonici e decorativi se presenti – Conservazione/manutenzione degli spazi aperti, eventualmente ripristinando e/o aumentando la permeabilità dei suoli mediante l’eliminazione/sostituzione delle pavimentazioni bituminose o incongrue; – Conservazione/recupero/ripristino dei giardini storici/storicizzati, mantenendo gli elementi caratteristici, anche se aggiunti all’impianto originario in epoca successiva, quali passaggi esterni coperti o gazebi ottocento-primonovecenteschi; – Conservazione/manutenzione delle recinzioni, cancellate e muri perimetrali originari, se presenti, in quanto parti costitutive di un insieme unitario con le costruzioni; – Conservazione della sagoma degli edifici, fatta eccezione per l’eliminazione delle superfetazioni e per le modeste modifiche funzionali alle coperture, oltre agli adeguamenti strettamente necessari all’inserimento di impianti di sollevamento destinati al superamento delle barriere architettoniche. Nel rispetto delle limitazioni sopra indicate, sono consentiti: – Accorpamenti e frazionamenti delle unità immobiliari, in conformità alla normativa di settore nonché ai requisiti per l’edilizia residenziale riguardanti l’articolazione e il dimensionamento dei vani; -Eliminazione delle barriere architettoniche, previa verifica delle soluzioni tecniche e con l’adozione dei dispositivi maggiormente compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio; – Interventi finalizzati al risparmio energetico tali da garantire la compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi decorativi esistenti; Adeguamenti sismici e tecnologici tali da garantire la compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi decorativi esistenti. La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna, qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili: • categoria di intervento: descrizione dettagliata delle opere previste (demolizione, ricostruzione, ampliamento, ecc.) nell’ambito delle categorie d’intervento definite dalle NTA del PRG e dalle norme vigenti; • caratteri distintivi e stilistici dell’edificio: nell’ambito della classe “villini storici” che include una gamma di esempi molto ampia e con caratteristiche differenti, identificazione della variante di appartenenza (numero di piani, articolazione degli ambienti, presenza di elementi decorativi, ecc); • caratteri strutturanti e caratteri architettonici e costruttivi originari: individuazione di tutti gli elementi originari preesistenti e permanenti che concorrono alla definizione della tipologia e del “sistema urbanistico” di riferimento; • parti dell’immobile interessate dall’intervento: descrizione analitica delle componenti edilizie, degli spazi aperti di pertinenza e degli eventuali altri elementi oggetto dell’intervento. Inoltre, gli studi devono riguardare l’edificio originario e le eventuali aggiunte o modifiche ed evidenziare sia gli elementi tipologici, architettonici, stilistici, decorativi distintivi dell’edificio, che le manomissioni o alterazioni intervenute rispetto all’organismo originale. Villino Via di Villa Sacchetti G2 FOTO AMBM (a corredo dell’articolo alcune immagini di edifici inseriti nella Carta per la Qualità) Riceviamo e pubblichiamo una risposta di Giovanni Caudo, capogruppo di Roma Futura,  Presidente della Commissione PNRR e Assessore all’Urbanistica della Giunta Marino (21 maggio 2026): In merito al post sul rischio della demolizione e ricostruzione degli edifici in Carta per la Qualità mi preme segnalare che nella variazione delle NTA si è realizzato un vulnus che come dichiarato anche dall’Assessore è destinato ad essere corretto nella fase di controdeduzioni alle osservazioni alle NTA. Infatti, la variazione delle NTA prevederebbe che nel caso di edifici vincolati dallo Stato la demolizione e ricostruzione sia soggetta al parere della Soprintendenza Statale, per gli edifici senza alcun vincolo la demolizione e ricostruzione sia sottoposta al parere del COQUE, mentre per gli edifici in Carta per la Qualità non sarebbe previsto nessun parere. Si tratta, come è evidente, di un esito illogico e non voluto di modifiche non coerenti e che sarà oggetto di correzione nel prossimo passaggio in Aula Giulio Cesare. Per gli edifici in Carta per la Qualità nel caso di demolizione e ricostruzione la correzione prevederà l’obbligo preventivo del parere della Sovrintendenza. In questo senso le modifiche apportate alla tavola G2 non comportano alcun abbassamento del livello di tutela.” Il  commento di Carteinregola Apprendiamo con soddisfazione che un aspetto delle modifiche alle  NTA adottate l’11 dicembre 2024  che ci aveva visto fortemente contrari proprio per i rischi per il nostro patrimonio storico architettonico sia oggetto di ripensamento. Tuttavia non concordiamo con il Presidente Caudo  sul fatto che le modifiche introdotte dalla Proposta di Delibera  nel G2 Guida per la qualità degli interventi, oggetto del nostro articolo e del nostro allarme, “non comportino alcun abbassamento del livello di tutela”. La vera domanda è : se un edificio in Carta per la qualità può essere abbattuto e ricostruito, che senso ha inserirlo nella Carta per la qualità? Tanto più che gli edifici che non hanno più le caratteristiche di interesse storico e culturale possono, da sempre, essere stralciati dalla Carta e a quel punto vengono trattati come tutti gli altri edifici. E’ estremamente pericoloso inserire nel G2 “Guida alla Qualità degli Interventi” la possibilità che edifici in Carta per la Qualità vengano demoliti e ricostruiti, o anche pesantemente ristrutturati. Peraltro tutto il censimento della CpQ (allegato G1) è stato verificato, emendato, e aggiornato due volte negli ultimi quattro anni. Che senso ha mettere ora in dubbio la validità del lavoro fatto dai tecnici e dagli universitari? Sta all’Amministrazione proseguire sulla meritevole strada intrapresa di aggiornamento biennale del censimento.  E c’è un altro aspetto da segnalare: il parere della sovrintendenza Capitolina è  previsto per la “Ristrutturazione Edilizia” con modifica di sagoma, sedime, prospetto e delle caratteristiche tipologiche e plano-volumetriche. Un edificio di grande qualità architettonica, quali sono tutti quelli censiti in Carta per la Qualità,  non solo non deve essere demolito e sostituito, ma non deve neanche essere stravolto nelle sue caratteristiche tipologiche e formali. Infine una delle “invenzioni” più importanti del PRG del 2008 sono le “Morfologie”, il primo elemento tra quelli elencati all’art. 16 delle NTA, che rischia, se non verrà emendato il testo adottato, di perdere ogni capacità di tutela del paesaggio urbano di pregio. Continuiamo quindi a non comprendere la necessità di inserire nelle regole pensate per salvaguardare immobili di pregio la possibilità della loro distruzione.Anche se sottoposta al parere dell’ennesima costituenda Commissione. (Susanna Le Pera e Anna Maria Bianchi) Il 22 maggio è pervenuta anche una risposta dell’Assessore Veloccia, vedi Villini storici a rischio: la lettera dell’Assessore Veloccia a Carteinregola (e la nostra replica) del 25 maggio 2026 Vedi anche *  Modifiche al PRG cronologia materiali * Il video del webinar – Modifiche al Piano regolatore: quale interesse pubblico? 2 dicembre 2024 al comma 3 dell’articolo 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore  è aggiunto al testo vigente: “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. * Modifiche PRG: il video del webinar sulla Carta per la Qualità 24 gennaio 2024 *  Piano Casa e legge di rigenerazione urbana- cronologia e materiali  20 maggio 2026 (ultima modifica 26 maggio 2026) Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE [1] vedi La Carta per la Qualità La Carta per la Qualità è un elaborato gestionale del Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 e divenuto vigente con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 marzo 2008. È costituita da 34 fogli in scala 1:10.000 (allegato G1) e dalla “Guida per la Qualità degli interventi” (allegato G2). È possibile consultare gli elaborati al link www.urbanistica.comune.roma.it scarica G2. Guida per la qualità degli interventi 2008 vedi il sito del Dipartimento Urbanistica Elaborato gestionale G1. “Carta per la Qualità” – II fase – Aggiornamento 2025 [2] Vedi Via Ticino non è che l’inizio: arrivano gli effetti del Piano casa della Regione Lazio di Paolo Gelsomini 12 gennaio 2018 [3] vedi Villa Paolina è (quasi) salva 21 giugno 2019 vedi anche l’lniziativa di Carteinregola 10 parole per l’urbanistica del 1 luglio 2019 “Conoscere il PTPR per tutelare il Paesaggio” con un focus su tutela del Paesaggio urbano e in particolare del centro storico e della città storica, sala della Parrocchia di San Saturnino  (> vai al programma) [4] Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008. Vedi Adozione Modifiche NTA PRG – ART. 16 Carta per la Qualità 8 febbraio 2025 vedi Modifiche NTA Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia 25 marzo 2025  Vai al confronto tra il testo del PRG vigente, le modifiche adottate dalla Giunta nel giugno 2023 e le modifiche della Delibera adottata dall’Assemblea l’11 dicembre 2024 Vai alle Osservazioni di Carteinregola alle NTA del PRG adottate – inviate il 3 aprile 2025 [5] vedi l’intervento dell’Assessore Veloccia al convegno di AVS del 18 febbraio scorso sulle modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore  Modifiche alle NTA del PRG, a che punto siamo (con un intervento dell’Assessore Veloccia) [6] vedi Decisione di Giunta del 12 marzo 2026 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini”  [SCARICATA DAL SITO ISTITUZIONALE SEZIONE ODG E PROPOSTE ASSEMBLEA CAPITOLINA]
May 20, 2026
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Nuova biblioteca a Santa Maria Novella: un progetto che lascia a secco Rifredi e Rovezzano
Firenze avrà una nuova biblioteca civica in pieno centro storico, a due passi dalla stazione, ricavata nell’ex Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, complesso monumentale tra piazza della Stazione, via Santa Caterina da Siena e via della Scala, che ospiterà … Leggi tutto L'articolo Nuova biblioteca a Santa Maria Novella: un progetto che lascia a secco Rifredi e Rovezzano sembra essere il primo su La Città invisibile | perUnaltracittà | Firenze.
Salviamo le Cascine – No cemento all’ex OGR. Assemblea pubblica al Teatro Puccini
Giovedì 28 maggio – ore 21.00 In queste settimane, durante volantinaggi e incontri in strada, ci siamo sentiti ripetere sempre le stesse domande: “Ma com’è possibile? Chi l’ha deciso? Dove succede?” Succede alle Cascine, nel tratto che dalla ex Stazione … Leggi tutto L'articolo Salviamo le Cascine – No cemento all’ex OGR. Assemblea pubblica al Teatro Puccini sembra essere il primo su La Città invisibile | perUnaltracittà | Firenze.
Pisa e Firenze. Due inchieste autoprodotte denunciano la finanziarizzazione urbana
Pisa depredata e Firenze alienata, due libri-inchiesta sull’estrattivismo urbano che si pongono «nel solco di una tradizione di analisi militante» (Pisa depredata, p. 4), sono il frutto di lavori collettivi, eminentemente politici, dedicati alle due città toscane … Leggi tutto L'articolo Pisa e Firenze. Due inchieste autoprodotte denunciano la finanziarizzazione urbana sembra essere il primo su La Città invisibile | perUnaltracittà | Firenze.
Quale futuro per le città?
-------------------------------------------------------------------------------- Roma, 28 febbraio: protesta in Campidoglio in difesa degli ex Mercati Generali, a rischio di speculazione immobiliare e finanziaria. Foto S.G. -------------------------------------------------------------------------------- Su Roma c’è una narrazione distorta della realtà. Mascherata, da una parte, da un super attivismo dell’Amministrazione e, dall’altra, da una propaganda retorica (“Roma si trasforma”) che impedisce di vedere come questa città sia in larga parte alla mercé dell’invasione di fondi immobiliari speculativi, soprattutto esteri, che privilegiano i ceti più ricchi ed espellano quelli meno abbienti. Sarah Grainsforth, ricercatrice e giornalista free lance nota ai lettori di Comune, ha recentemente documentato l’attività di questi fondi in un articolo pubblicato sul Fatto quotidiano (11.05.2026), dimostrando come il già noto e vituperato “Modello Milano” venga esportato anche nella Capitale sotto l’insegna di studentati privati di lusso, sparpagliati in varie parti della città. È un’operazione che fa da apripista a nuove speculazioni, una volta che quelle aree diventeranno appetibili per nuove localizzazioni private, con la conseguente espulsione degli abitanti ivi residenti. Ma non è solo questo: numerosi interventi non sembrano avere molto a che fare con il benessere dei cittadini e la salvaguardia del bene pubblico. Fra questi si distinguono: la realizzazione (in fieri) di un porto croceristico a Fiumicino (comune diverso da Roma ma il cui progetto ha avuto il beneplacito del sindaco di Roma, qui un reportage fotografico, Quel pezzetto di mare non ha chiesto un porto crocieristico), l’inceneritore di Santa Palomba, il nuovo stadio della Roma a Pietralata, nuovi parcheggi lungo il Tevere, la concessione a fondi immobiliari stranieri degli ex Mercati Generali, il progetto di modifica (stravolgimento) dello stadio Flaminio (tutelato dalle Sovrintendenze), il lago Ex Snia a rischio di speculazione privata e, infine, gli effetti della cosiddetta compensazione urbanistica dovuta al vecchio piano regolatore, per citare solo quelli più eclatanti. Nel frattempo si stanno mettendo le mani sulle nuove Norme Tecniche che dovranno sostituire le vecchie del PRG e che, probabilmente, saranno redatte per favorire queste trasformazioni. E, come se non bastasse, sul fronte culturale appare quanto meno scandalosa la proposta di ampliare la Galleria Borghese con la motivazione (veramente assurda) che “a Villa Borghese si esporrebbero poche opere, entrerebbero troppi pochi visitatori, si staccherebbero troppi pochi biglietti e così con la logica di un supermercato bisogna aumentare, aumentare, aumentare” (T. Montanari, Lo scempio che piace anche a Gualtieri, Il Fatto quotidiano del 12.05.2026). A prevalere è il modello della valorizzazione o commercializzazione del patrimonio artistico, affidando a società private la redazione dei progetti (meglio se con la firma di qualche archistar) e tentando di convincere le Soprintendenze sulla bontà degli interventi mirati quasi esclusivamente a fare cassa. La sbandierata retorica sul consumo di suolo zero è costantemente ignorata dalle nuove costruzioni, anche in zona dell’agro, con colate di cemento che non sembrano arrestarsi. Così come risultano assenti vere opere di mitigazione o adattamento per la crisi climatica. Tuttavia a fronte di questi interventi che non miglioreranno certo la città pubblica, l’Amministrazione si vanta di aver avviato una trasformazione della città inaugurando nuove opere che ne dovrebbero migliorare la vecchia immagine ma che andranno quasi ad esclusivo beneficio della sua capacità di attrazione di ulteriori fondi immobiliari e dell’over turismo invasivo. Dopo l’attribuzione di poteri speciali per il Giubileo della Chiesa cattolica al Sindaco commissario, e del PNRR, ora è in ballo un’altra legge di riforma costituzionale in materia di Roma Capitale: è quella che conferirebbe all’Assemblea capitolina poteri legislativi di livello regionale su materie fondamentali come: urbanistica, trasporto locale, turismo, edilizia residenziale pubblica, ecc. Questa nuova legge sarebbe dettata dalla necessità di “restituire alla Capitale il ruolo che le spetta e dare i poteri che hanno le altre capitali europee”. La domanda che si pone è: per fare cosa? Non è una domanda retorica considerato che non esiste una visione urbana rispetto alla quale mancano le risorse o i poteri per realizzarla. Continua a imperversare il “pianificar facendo” in assenza di una chiara prospettiva di sviluppo della Capitale. Quale sviluppo? Quello delle metropoli globali dove aumentano le disuguaglianze e le povertà o quello inclusivo per dare casa a chi non ce l’ha, redistribuire le ricchezze, accoglienza dei migranti, contenimento del traffico, fermare l’ingresso di fondi immobiliari speculativi. In assenza di tali scelte conferire ulteriori poteri alla Capitale sarebbe accentuare i fenomeni in corso. L’amministrazione gode di una certa popolarità acquisita a forza di proclami retorici che enfatizzano gli interventi sparsi nella città e occultano la reale trasformazione operata dai privati e dai grandi interventi che hanno lo scopo di “migliorare” l’aspetto della città potenziando la sua capacità attrattiva. Inoltre l’Amministrazione ha operato la cooptazione di rappresentanze politiche un tempo avverse alla politica capitolina indebolendo l’opposizione e dando l’idea che intorno alle trasformazione ci sia una larga convergenza. A ben vedere quanto accade a Roma non è diverso da quanto è in atto nelle principali città italiane come Milano e Firenze dove recentemente gli interventi che dovrebbero dare nuovi lustri a queste città sono sotto l’attenzione della magistratura. Il “Modello Milano” con alcune varianti è diventato virale, copiato in vari modi da molte altre amministrazioni. In tutto questo l’urbanistica è diventata, in molti casi, l’ancella fedele del capitalismo estrattivo che opera nelle città; in altre, è semplicemente ignorata e superata da accordi di programma che baipassano ogni norma ancora in vigore. La sinistra, dopo essere stata affascinata dall’economia liberista, si mostra ora timida nei riguardi di una visione urbana che espelle i suoi abitanti poveri e prepara le basi per l’accoglienza dei ricchi. I centri di queste città sono diventati le sedi di agenzie straniere, di piattaforme immobiliari, di esibizione di ricchezza, di attrazione turistica, svuotandoli dei loro originari abitanti. È diventato persino impossibile in essi aprirsi un varco a piedi, tra i turisti e le molteplici attività a loro uso e consumo (dehors, negozi di scarso valore delle merci, eccetera). E tuttavia questo imponente processo di trasformazione avviene spesso proprio quando la sinistra è al governo di queste città. Quale futuro attende dunque le nostre città? Diventeranno le vetrine di una fiera globale gareggiando per la loro capacità attrattiva, come Dubai o Abu Dhabi, sedi di improbabili architetture globali sradicate da ogni contesto, città per facoltosi residenti i cui scarti saranno divisi tra gli abitanti sempre più impoveriti, città di moltitudine di schiavi governati da sistemi tecnologici? Sono paesaggi distopici per ora, ma già in alcune parti del mondo essi sono diventati realtà: oasi felici per evasori di tasse, sedi di banche che attirano monete da tutto il mondo, luoghi di divertimento per riccastri di ogni genere. Città libertarie sono l’ultima proposta di Peter Thiel padrone di Pay Pal e di Palantir (qui raccontiamo cos’è il sistema Palantir); città sottoposte a legislazioni eccezionalmente favorevoli alle imprese con poche tasse e assenza del sindacato. Tuttavia le recenti e imponenti manifestazioni per la Global Sumud Flottilia e quella del 25 Aprile di quest’anno a Roma, hanno dimostrato che forze antagoniste (movimenti, associazioni, gruppi giovanili, femminismo) sono sempre più attive nel contrastare questa privatizzazione delle città. La speranza è che queste forze, che al momento non hanno il potere di contare concretamente, possano diventare le protagoniste di una nuova politica. -------------------------------------------------------------------------------- Enzo Scandurra, urbanista, saggista e scrittore, scrive da sempre su Comune (qui oltre cento suoi articoli). Già ordinario di Urbanistica presso La Sapienza di Roma, è stato direttore del dipartimento di Architettura e Urbanistica. Tra i suoi libri più recenti La svolta ecologica. Ultima chance per il pianeta e per noi e Roma. O dell’insostenibile modernità, editi da DeriveApprodi. -------------------------------------------------------------------------------- L'articolo Quale futuro per le città? proviene da Comune-info.
May 17, 2026
Comune-info
Piano casa del Governo Meloni: l’ultimo regalo al mercato immobiliare
Il Piano Casa del governo Meloni è l’ultimo atto della lunga dismissione del patrimonio immobiliare pubblico italiano. Dopo la svendita di edifici storici e aree urbane, ora tocca all’ERP: alloggi popolari messi in vendita, fondi pubblici convogliati verso privati, grandi … Leggi tutto L'articolo Piano casa del Governo Meloni: l’ultimo regalo al mercato immobiliare sembra essere il primo su La Città invisibile | perUnaltracittà | Firenze.
Citta depredate: salviamole dagli speculatori. Il 15 maggio a Pisa
Pisa Città in Comune e Rifondazione comunista invitano all’incontro pubblico CITTÀ DEPREDATE. SALVIAMOLE DAGLI SPECULATORI  con Ilaria Agostini, urbanista, Università di Bologna Paolo Berdini, urbanista e saggista Alessandro Volpi, storico dell’economia, Università di Pisa Venerdì 15 maggio … Leggi tutto L'articolo Citta depredate: salviamole dagli speculatori. Il 15 maggio a Pisa sembra essere il primo su La Città invisibile | perUnaltracittà | Firenze.
Piano Casa 2026: la casa come merce, lo Stato come garante del profitto
Il nuovo decreto-legge sull’abitare promette centomila alloggi in dieci anni, ma affida ancora una volta la gestione della crisi abitativa alla logica del mercato e del partenariato privato. Il 30 aprile 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che porta un nome antico e rassicurante: Piano Casa. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2026 come D.L. n. 66, è entrato in vigore il giorno successivo con l’urgenza che si riserva alle catastrofi naturali. E di catastrofe si tratta, ma non nel senso in cui la intende il governo: la crisi abitativa italiana è reale, drammatica, strutturale. Il decreto, però, non la affronta. La amministra per il mercato. Cominciamo dai numeri. L’obiettivo dichiarato è rendere disponibili circa centomila alloggi in dieci anni, attraverso tre pilastri: recupero del patrimonio pubblico esistente, rilancio dell’edilizia sociale e convenzionata, attrazione di investimenti privati tramite partenariato e procedure accelerate. Centomila alloggi in dieci anni. In un Paese in cui la domanda inevasa di case popolari supera i cinquecentomila nuclei familiari, questo numero suona come una promessa formulata sapendo già di non poterla mantenere. Ma il problema non è soltanto aritmetico. È politico. È di concezione. IL PRIVATO AL CENTRO, IL PUBBLICO COME CORNICE Il terzo pilastro — quello sull’attrazione degli investitori privati — è il più rivelatore dell’orientamento complessivo del provvedimento. Per investimenti superiori al miliardo di euro viene nominato un Commissario straordinario di Governo dotato di poteri derogatori. Le procedure vengono semplificate e concentrate in conferenze di servizi che assorbono valutazioni urbanistiche, autorizzazioni edilizie, atti ambientali e paesaggistici. In cambio, il privato deve garantire che almeno settanta alloggi su cento siano venduti o affittati a prezzi scontati di almeno il trenta per cento rispetto al valore di mercato. Trenta per cento sotto il mercato: questo è il prezzo della casa accessibile nel 2026. Non il canone sociale, non il diritto all’abitare. Uno sconto commerciale. Il Commissario potrà operare in deroga a disposizioni di legge, nel rispetto dei soli vincoli antimafia, della tutela dei beni culturali e degli obblighi europei. È una formula che dovrebbe far riflettere chiunque abbia a cuore il governo del territorio. La pianificazione urbanistica — strumento democratico per eccellenza, costruita da decenni di lotte per il suolo pubblico — viene commissariata ogni volta che un investitore supera una certa soglia finanziaria. Non è semplificazione: è la sostituzione del diritto con la discrezionalità commissariale a favore del capitale privato. IL RECUPERO DEL PATRIMONIO ERP: CHI BENEFICIA DAVVERO Il primo pilastro stanzia 970 milioni di euro tra il 2026 e il 2030 per il recupero di circa sessantamila alloggi pubblici oggi non assegnabili per carenze manutentive. È l’aspetto più genuinamente sociale del provvedimento, e sarebbe ingeneroso non riconoscerlo. Il patrimonio ERP italiano versa da decenni in uno stato di abbandono imputabile a scelte politiche precise: il progressivo disinvestimento pubblico nell’edilizia sociale, la riduzione dei trasferimenti agli ex IACP e agli enti regionali che li hanno sostituiti, l’assenza di fondi strutturali per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sessantamila alloggi recuperati potrebbero fare la differenza per sessantamila famiglie. Ma a quali condizioni? Il decreto introduce anche il riscatto degli alloggi ERP da parte degli assegnatari, come strumento di stabilità abitativa. L’intenzione sembra lodevole. Il risultato rischia di essere opposto: ogni alloggio riscattato fuoriesce dal patrimonio pubblico, riducendo permanentemente lo stock disponibile per le generazioni future. L’Italia ha già percorso questa strada negli anni Novanta con le vendite del patrimonio INA-Casa e degli IACP. Sappiamo com’è andata: il patrimonio si è assottigliato, i prezzi sono esplosi, le liste d’attesa si sono allungate. Ora ci riproviamo, nel nome della stabilità abitativa. C’è però una questione ancora più a monte, che il decreto sfiora senza affrontare davvero. Gli enti che gestiscono il patrimonio ERP — gli ex IACP trasformati in agenzie regionali, gli ATER, le ACER — sono da anni il nodo irrisolto del sistema abitativo pubblico italiano. Sono loro che conoscono il territorio, mantengono i rapporti con gli assegnatari, istruiscono le pratiche di subentro, gestiscono il contenzioso, presidiano quotidianamente la linea di confine tra il diritto all’abitare e l’abuso. Eppure il decreto li relega al ruolo di soggetti attuatori subordinati, destinatari di contributi erogati attraverso Invitalia su avvisi pubblici, come se fossero operatori di mercato qualunque e non il presidio istituzionale di una funzione costituzionalmente orientata. Un ente pubblico che gestisce ERP non è una stazione appaltante come un’altra: è il luogo in cui si traduce operativamente il diritto all’abitare. Trattarlo come cinghia di trasmissione di risorse statali — senza rafforzarne le dotazioni organiche, senza stabilizzarne i bilanci, senza riconoscerne il ruolo strategico nella pianificazione abitativa territoriale — significa costruire un Piano Casa su fondamenta che si sa già essere fragili. Un Piano Casa strutturale dovrebbe invece investire sugli enti ERP come soggetti autonomi di politica abitativa: dotarli di fondi stabili e pluriennali non soggetti alla variabilità dei bandi, restituire loro la capacità tecnica e legale che decenni di blocco del turnover hanno eroso, riconoscere la specificità del loro patrimonio giuridico e operativo. Senza questo passaggio, il rischio concreto è che i 970 milioni stanziati si disperdano in procedure commissariali e partenariati privati, mentre gli enti che potrebbero garantire una gestione sociale effettiva del patrimonio recuperato restano ai margini del processo decisionale. IL VINCOLO TRENTENNALE E LE SUE OMBRE Gli interventi di edilizia convenzionata sono soggetti a un vincolo di destinazione di almeno trent’anni dalla fine dei lavori. Sulla carta, garantisce la permanenza della funzione sociale dell’intervento. Ma trent’anni è anche l’orizzonte di ammortamento di un mutuo immobiliare. La coincidenza non è casuale: allo scadere del vincolo, l’investitore privato torna libero di valorizzare l’immobile secondo le logiche del mercato. Il contratto sociale con il territorio ha una scadenza incorporata, e quella scadenza è esattamente il punto in cui la rendita torna disponibile. Questo meccanismo è noto nella letteratura critica sull’housing sociale europeo come time-bomb: lo Stato anticipa i costi sociali, il privato incassa i benefici economici differiti. Non è una previsione catastrofista: è ciò che è già accaduto con le politiche thatcheriane del Right to Buy e con le privatizzazioni continentali degli anni Novanta e Duemila. LA NULLITÀ CONTRATTUALE COME STRUMENTO DI DISCIPLINA SOCIALE Il decreto introduce la nullità dei contratti in assenza dei requisiti soggettivi degli assegnatari. Se durante la locazione i requisiti economico-patrimoniali vengono superati per due anni consecutivi, opera la risoluzione del contratto o la conversione del canone ai valori di mercato. In apparenza è una norma di equità: chi ha migliorato le proprie condizioni economiche non dovrebbe usufruire di un sostegno pensato per i più fragili. In realtà è una norma di espulsione. Il decreto non offre nessuna risposta abitativa alternativa a chi viene espulso dal circuito convenzionato perché ha trovato un lavoro o perché la sua situazione è marginalmente migliorata. Risolto il contratto, costui torna al mercato libero con un reddito che non gli consente di sostenere i canoni correnti. Il miglioramento economico diventa una trappola: troppo ricco per l’ERP, troppo povero per il mercato. L’EMERGENZA CHE NON FINISCE MAI C’è un elemento che accomuna tutti i piani casa degli ultimi trent’anni: l’urgenza. Ogni volta la crisi abitativa viene dichiarata emergenziale, e l’emergenza giustifica la deroga, la semplificazione, il commissario. Ogni volta i risultati sono inferiori agli obiettivi dichiarati e superiori ai costi pubblici effettivi. Ogni volta la componente privata del partenariato incassa benefici certi, quella pubblica si fa carico dei rischi residui. La casa è un bene primario, ha detto Giorgia Meloni presentando il provvedimento. Ha ragione. Ed è proprio per questo che non può essere affidata alla logica del profitto privato assistito dal commissario derogatore. Un bene primario richiede una risposta pubblica strutturale: investimenti diretti, patrimonio non alienabile, canoni ancorati al reddito e non al mercato, enti territoriali ERP messi in condizione di svolgere davvero il loro ruolo istituzionale. Il D.L. 66/2026 contiene misure utili, soprattutto sul versante del recupero del patrimonio esistente. Ma il suo impianto complessivo rivela una concezione della politica abitativa come facilitazione del mercato piuttosto che come garanzia del diritto. Il problema non è quante case verranno costruite o recuperate nei prossimi anni. È per chi, a quale prezzo, e chi pagherà il conto quando i trent’anni saranno scaduti. La risposta, come sempre, la sappiamo già. La pagheranno quelli che non hanno mai smesso di aspettare. Francesco Russo
May 10, 2026
Pressenza
La super antenna al Celio ridimensionata dopo la mobilitazione dei cittadini
via dei Querceti antenna prima e dopo Foto Paolo Gelsomini QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DI VIA DEI QUERCETI di Paolo Gelsomini Il racconto del “pasticciaccio brutto di via dei Querceti”, tranquilla stradina del Rione Celio tra l’antica chiesa dei Santi Quattro Coronati, la basilica di San Clemente e via San Giovanni in Laterano, è emblematico per capire come la politica, a tutti i livelli istituzionali, arranchi faticosamente per stare dietro alle velocissime innovazioni tecnologiche e alla marea di domanda che tali innovazioni produce. Ecco i fatti: nella notte del 14 dicembre 2024 una gigantesca antenna stazione base per telecomunicazioni 5G è stata montata nel cortile di un condominio di via dei Querceti per un’altezza di circa 25 metri dal piano cortile e di 10 metri sopra la quota dei tetti circostanti con conseguente impattante visibilità da vari punti del rione ed in particolare dal Colle Oppio. Il tutto avvolto da un parallelepipedo bianco che bucava il cielo e che litigava con le mirabili architetture paleocristiane, le scalinate, i tetti a coppi e tegole delle vecchie case restaurate, gli alberi che disegnano lo skyline del Celio. L’apparizione improvvisa di questo inquietante fantasma ha suscitato la reazione degli abitanti del Rione che si sono mobilitati per raccogliere centinaia di firme da apporre in calce ad  un esposto nel quale è stato chiesto ai soggetti istituzionali coinvolti di essere tempestivamente informati sui percorsi normativi messi in essere e sulle autorizzazioni date per consentire l’installazione di questa antenna. Da informazioni raccolte a mezzo stampa, visto che non è stato possibile ottenere riscontri ufficiali dalle istituzioni preposte alle autorizzazioni, si è appreso che, nel corso della prima conferenza dei servizi non era stato rilasciato il parere della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma e che, decorso il termine di legge, l’Assessorato all’Urbanistica non aveva potuto che concedere l’autorizzazione di installazione dell’antenna. Qui sono entrati in gioco i cittadini che, insieme all’associazione Progetto Celio, hanno scritto di nuovo al Comune per chiedere il ritiro in autotutela del permesso di installazione a suo tempo accordato per il silenzio-assenso della Soprintendenza Speciale. E finalmente è arrivato il parere negativo della Soprintendenza Speciale rispetto al procedimento autorizzativo e il Dipartimento Urbanistica ha quindi emesso provvedimento di revoca in autotutela del permesso di costruire precedentemente accordato. Successivamente l’Amministrazione insieme alla Soprintendenza e agli operatori ha avviato un tavolo tecnico* per concordare una soluzione progettuale di adeguamento dell’antenna-stazione base per rendere compatibile l’antenna con la tutela dei beni monumentali e storici. E’ stata così individuata una soluzione progettuale, presumibilmente ritenuta dalla Soprintendenza migliorativa rispetto all’originaria proposta che l’assessorato  alle Attività Produttive ha annunciato*, dopo lo smontaggio dell’impianto che aveva generato le polemiche, con l’installazione di un “nuovo impianto, già approvato, con caratteristiche più compatibili con il contesto urbano e paesaggistico”.   Pare che l’accordo comprenda anche la contestuale rimozione di un’altra antenna appartenente alla medesima Società e ubicata a breve distanza, in un condominio di via Marco Aurelio. Ora l’antenna di via dei Querceti è più bassa e spoglia dell’involucro che la rendeva simile ad una torre bianca di altri contesti urbani psichedelici, ma non certo di quello austero e meditativo del Celio. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Sospendiamo il giudizio. Certamente la situazione è migliorata grazie all’azione dei cittadini che sono sempre poco o per niente coinvolti, e a consiglieri municipali e comunali sensibili al problema e, naturalmente, all’assessore all’Urbanistica. Continuiamo a scontare un vuoto legislativo a livello nazionale dove, per facilitare la diffusione delle reti veloci, si sono introdotte semplificazioni delle procedure e un innalzamento dei limiti di esposizione elettromagnetica.  In Italia, infatti, la normativa nazionale sul 5G, in particolare con la Legge 214/2023 e il DLgs 48/2024, ha innalzato i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici a 15 V/m (da 6 V/m) dal 29 aprile 2024, per favorire lo sviluppo delle reti. Il Comune, pur nelle restrizioni imposte dalla legislazione nazionale, ha margini di intervento che ha tardato ad attuare, pur varando un regolamento (142ª Proposta (Dec. G.C. n. 70 del 31 agosto 2023) **) che però è privo di una pianificazione delle localizzazioni delle antenne. Molte sono le domande che rimangono senza risposta, perché non si vuole affrontare la contraddizione, che è alla base di situazioni come questa di via dei Querceti, tra il consumo sempre più diffuso delle reti veloci e in particolare di quelle per la telefonia mobile, e la conseguente diffusione indiscriminata delle antenne che le supportano. Un approfondimento del problema con esperti, anche alla luce di esperienze europee, e una pianificazione dei processi, compatibile con il paesaggio e con la salute, andrebbe affrontata dai Comuni e sollecitata da questi al Governo. Paolo Gelsomini 7 maggio 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere. a : laboratoriocarteinregola@gmail.com (*) da Roma Today 28 aprile 2026 Celio, rimossa l’antenna più contestata di Roma: un “obelisco” che svettava a pochi metri dal Colosseo La struttura, oggetto di contestazione, è stata rimossa nella notte. Residenti allarmati: “C’è ancora la gru, non sappiamo se ne monteranno un’altra” di Fabio Grilli ** 142ª Proposta (Dec. G.C. n. 70 del 31 agosto 2023) Approvazione del Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 9, commi 7, 8 e 9 della Legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico. scarica la deliberazione
May 7, 2026
carteinregola
Cara Firenze, cara Milano. Il 14 maggio dialogo con Lucia Tozzi e cena sociale
Cara Milano, cara Firenze. Dove lo stipendio non basta più per vivere. Ore 18,30 – DIALOGO CON LUCIA TOZZI  L’invenzione di Milano: culto della comunicazione e politiche urbane (Cronopio, 2023) di Lucia Tozzi, è diventato una pietra miliare per … Leggi tutto L'articolo Cara Firenze, cara Milano. Il 14 maggio dialogo con Lucia Tozzi e cena sociale sembra essere il primo su La Città invisibile | perUnaltracittà | Firenze.