Tag - sentenze

LEGGE 104 : INTERESSANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUI TURNI NOTTURNI
VOLENTIERI  PUBBLICHIAMO L’ARTICOLO DI VITO TOTIRE PORTAVOCE DELLA RETE NAZIONALE LAVORO SICURO DI  CUI IL SI COBAS NE E’ PARTE INTEGRANTE. QUESTA SENTENZA RIGUARDA MILIONI DI PERSONE CHE HANNO FAMILIARI CON L’HANDICAP  TRA CUI CENTINAIA DI  MIGLIAIA DI LAVORATORI CHE SI VEDONO RIFIUTATI, DALLE AZIENDE, LE RICHIESTE INERENTI   IL COMMA 1 DELL’ART 3 DELLA LEGGE 104. UN ELEMENTO RAFFORZATIVO PER I LAVORATORI( CHE DI QUESTI TEMPI E’ ORO) E PER LE BATTAGLIE DEL SI COBAS SUI LUOGHI DI LAVORO. BUONA LETTURA. SI COBAS NAZIONALE di Vito Totire (*) La Cassazione sui permessi per assistenza a congiunti: sentenza 20229 del 16.6.2026 La Cassazione ha ribadito un orientamento già affermato da altri organi di giudizio a proposito della gestione dei permessi previsti dalla legge 104. In questo caso già in primo e secondo grado la magistratura aveva riconosciuto il diritto del lavoratore ad essere esonerato dai turni di notte per poter assistere una persona di famiglia a cui erano state riconosciute le prerogative dell’articolo 3 – comma 1 – della legge 104 del 1992. Saggia decisione quella ribadita dalla Cassazione che dunque non limita il diritto ai casi di cui all’articolo 3 comma 3, che prevedono il riconoscimento di particolare gravità. Il diritto all’esonero, dice la Cassazione, si estende anche all’esonero dalla reperibilità. L’insistenza del datore di lavoro – in questo caso Mercitalia – evidenzia una sorta di grave “analfabetismo imprenditoriale” quantomeno in materia di ergonomia e di prevenzione del distress lavorativo. I princìpi che il datore di lavoro deve rispettare spesso rimangono lettera morta e sistematicamente vengono disconosciuti quando al mancato rispetto di questi princìpi non è associata chiaramente una sanzione economica o penale. La legge 104, a nostro avviso, viene spesso gestita dalle commissioni sanitarie con una particolare rigidità per quel che riguarda il confine tra comma 1 e comma 3 dell’articolo tre. Le condizioni del comma 3 dovrebbero essere più ampiamente riconosciute al lavoratore anche se questi ha una invalidità civile o professionale con percentuali “basse” cioè non particolarmente alte. Spesso accade che il lavoratore al quale la commissione medica Inps o Ausl ha disconosciuto il riconoscimento delle condizioni di cui al comma 3 ottenga questo riconoscimento con un ricorso al tribunale, previa valutazione di una consulenza tecnica d’ufficio. Ma è tutta fatica e distress in più e non tutti, pur avendone diritto, decidono di “andare in tribunale”. Questo significa che anche tra operatori particolarmente esperti non vi è una grande uanimità di vedute e di valutazioni sul rapporto tra valutazione clinica e diritto ai permessi. I permessi previsti dal comma 3 e non concessi nell’ambito del comma 1 sarebbero invece molto utili in casi di distress, burnout, mobbing, dei postumi di malattie professionali e in tante altre condizioni di sovraccarico lavorativo. Un recentissimo studio (PLOS ONE) evidenzia in lavoratori del comparto impiegatizio una alta incidenza di errori di pomeriggio e in particolare il venerdì pomeriggio a conferma dell’ipotesi che l’accorciamento della settimana lavorativa (per tutti e non solo per gli aventi diritto alla legge 104) potrebbe persino aumentare la produttività; lo precisiamo pur se non è il nostro obiettivo che è invece quello di tutelare la salute, ma quello studio merita di essere citato. Perché parliamo di analfabetismo imprenditoriale? Perché al di là della giusta interpretazione data dai giudici (in ben tre gradi) sul comma 1 dell’articolo 3 della legge 104, il datore di lavoro dovrebbe includere nella sua biblioteca la «GUIDA EUROPEA SULLO STRESS LAVORATIVO» del 1999; possiamo inviarla, su cortese richiesta anche a Mercitalia. Senza “scomodare” tribunali di primo e secondo grado (di Bologna) e Cassazione, si dovrebbe prendere atto della chiara indicazione della suddetta Guida secondo cui il datore di lavoro deve tenere conto dei carichi sociali e familiari del lavoratore; per non parlare di quanto chiaramente disposto dallo stesso decreto 81/2008 secondo cui nell’affidare i compiti al singolo lavoratore occorre tenere conto della sua salute e della sua sicurezza. Quale sicurezza psicologica può avere il lavoratore/caregiver che fa il turno di notte lasciando a casa un familiare che potrebbe avere bisogno, anche improvvisamente, di supporto e aiuto? Non costituisce, questa condizione, uno stato di allerta, di preoccupazione, di “nervosismo” potenzialmente foriera di “distrazioni” e incidenti da interpretare a posteriori con la tesi mistificatrice del cosiddetto «errore umano»? E’ ovvio che il tema che stiamo affrontando è solo la punta dell’iceberg. Il lavoro notturno – sia per chi ha anche ruolo di caregiver sia per chi, in un dato momento della sua vita, non ha questo ruolo – è nocivo per tutti, fino ad essere stato classificato 2 A dalla IARC (possibile cancerogeno). Qui si apre un discorso più generale che esula dalla “interpretazione” della legge 104 e che dobbiamo affrontare con urgenza ovunque ma anche per la organizzazione del lavoro di MERCITALIA che da questo punto di vista – lungi dal rappresentare “il migliore dei mondi possibili” – necessita di una robusta riorganizzazione ergonomica non facile nei casi in cui il datore di lavoro si crogiola appunto in un’inveterata tendenza all’ analfabetismo in materia di ergonomia e di sicurezza . Il nome dell’azienda (Mercitalia) non induca datori di lavoro e dirigenti a ritenere che tutto – compresa la salute dei lavoratori e delle lavoratrici – possa essere ridotto a merce. (*) Vito Totire è portavoce della «Rete Nazionale Lavoro Sicuro» PS: non abbiamo molta dimestichezza e confidenza con i magistrati ma dobbiamo esprimere solidarietà a quei giudici di Cassazione che col caldo che fa (indossano anche una pelliccia di ermellino) sono costretti a pronunciarsi su quesiti che qualunque persona di buon senso eviterebbe di fare senza “intasare” i tribunali. Ci riferiamo a quel caso (stavolta non si tratta di Mercitalia) in cui il datore di lavoro dopo aver fatto pedinare un lavoratore (è legale?) che fruiva della legge 104 ha dimostrato grazie al lavoro dei suoi investigatori che l’astuto lavoratore si recava ogni tanto in un supermercato; la Cassazione ha dovuto spiegare a chi “non ci arrivava sa solo” che assistere un familiare non significa stare attaccato al suo capezzale. L'articolo LEGGE 104 : INTERESSANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUI TURNI NOTTURNI proviene da S.I. Cobas - Sindacato intercategoriale.
Bologna sa da che parte stare
Alcune migliaia di persone hanno partecipato all’annuale manifestazione in ricordo della Strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, con un corteo partito da piazza Maggiore e giunto fino al piazzale antistante lo scalo ferroviario. Quella mattina alle 10:25 un ordigno celato dentro una valigia, su un tavolino nella […] L'articolo Bologna sa da che parte stare su Contropiano.
August 3, 2026
Contropiano
La battaglia dei Masai per la terra
I Masai di Loliondo, brutalmente sfrattati dalle loro terre per fare spazio a una riserva di caccia, vedono la loro battaglia legale naufragare dopo il verdetto della Corte Suprema tanzaniana. La sentenza apre la strada a nuovi sgomberi, mentre in Kenya altre comunità indigene affrontano lotte simili contro riserve di conservazione imposte senza consenso. «Ci stanno portando via tutto: la nostra terra, la nostra storia, il nostro futuro», denuncia Ole Nadoy, leader della comunità masai di Loliondo. Parole che riecheggiano come un grido di disperazione e resistenza. Nel giugno 2022, oltre 96.000 Masai sono stati sgomberati con la forza dalle loro terre ancestrali per fare spazio alla riserva di caccia Pololeti. Lo scorso ottobre, la Corte suprema di Dodoma ha respinto la richiesta di rientro nelle loro terre, un verdetto che, secondo l’Oakland Institute, rappresenta un pericoloso precedente per i diritti dei popoli indigeni in Tanzania e oltre. Survival International denuncia che i Masai non sono stati consultati né risarciti, benché le loro terre fossero legalmente riconosciute. «Le comunità colpite vivevano in villaggi regolarmente registrati secondo il regime fondiario tanzaniano, eppure la Corte ha ritenuto che il loro diritto alla terra fosse secondario rispetto alle esigenze economiche del Paese», riferisce l’organizzazione che difende i popoli indigeni. E ancora: «La decisione rischia di creare un pericoloso precedente, legittimando sfratti forzati di comunità native a favore di progetti governativi legati al turismo e alla conservazione ambientale». «I motivi su cui si fonda la sentenza», sostengono gli attivisti, «fanno fortemente dubitare dell’indipendenza del potere giudiziario in questo momento storico della Tanzania, Paese ormai ben avviato a diventare un regime autocratico dove la legge non è più uguale per tutti e gli oppositori vengono perseguitati». Vittime della repressione sarebbero anche «i leader masai e quelli delle organizzazioni della società civile che hanno difeso i loro diritti, imprigionati per mesi con accuse pretestuose». La sentenza e le sue conseguenze Il tribunale ha motivato la decisione sostenendo che la riserva è necessaria per la conservazione della fauna selvatica (“le riserve di caccia tutelano l’ambiente e l’equilibrio dell’ecosistema – hanno spiegato i giudici – permettendo l’abbattimento degli animali vecchi o in eccesso”), principale fonte di valuta estera del Paese. Tuttavia, la sentenza contraddice un precedente verdetto della stessa Corte suprema del 2023, che aveva dichiarato illegale la creazione della riserva Pololeti proprio perché i Masai non erano stati coinvolti. Gli attivisti parlano di un grave segnale di deriva autoritaria: «Non solo la giustizia sembra piegata agli interessi economici del governo, ma chi difende i diritti delle comunità indigene viene perseguitato. Leader masai e attivisti della società civile sono stati imprigionati con accuse pretestuose, mentre le forze di sicurezza hanno represso con la violenza le proteste locali». «Il dietrofront evidenzia il peso politico della vicenda e la volontà del governo di piegare le decisioni giudiziarie ai propri interessi economici», chiosano i rappresentanti delle comunità pastorali di Loliondo. La battaglia legale – di cui si annunciano nuovi capitoli – è solo l’ultimo risvolto di un’annosa contesa che da molti anni contrappone le autorità di Dodoma ai Masai. Questi ultimi, uno dei gruppi indigeni più noti dell’Africa orientale, vivono nel nord della Tanzania, e nei territori confinanti del Kenya, e sono tradizionalmente pastori nomadi. Il loro stile di vita dipende fortemente dalla possibilità di accedere a vaste aree di pascolo per il bestiame, una risorsa sempre più minacciata dalla pressione dello sviluppo economico e turistico. Nel corso del tempo, il governo tanzaniano ha progressivamente limitato l’accesso dei Masai alle loro terre, sostenendo che le aree in questione sono necessarie per la conservazione della fauna selvatica o lo sviluppo turistico. Uno degli epicentri del conflitto è proprio la regione di Loliondo, al confine con il Parco Nazionale del Serengeti. Il governo tanzaniano ha a lungo cercato di trasformare questa zona in una riserva naturale. E ciò ha comportato lo sfratto forzato di numerose famiglie masai. Turismo e neocolonialismo La situazione ha raggiunto un punto critico quando il governo, nel 2022, ha inviato le forze di sicurezza per delimitare 1.500 chilometri quadrati come area protetta, scatenando proteste e scontri con le comunità locali. Decine di attivisti sono stati arrestati, alcuni sono stati costretti all’esilio e molte comunità hanno subito violenze durante gli sgomberi forzati. Le immagini degli scontri hanno suscitato reazioni internazionali, con organizzazioni come Amnesty International e Human Rights Watch a denunciare presunte violazioni dei diritti umani, chiedendo alla Tanzania di rispettare gli accordi internazionali sulla tutela dei popoli indigeni. Il governo giustifica gli sfratti con la necessità di tutelare l’ecosistema, ma i Masai e le organizzazioni per i diritti umani accusano le autorità di usare la conservazione come pretesto per favorire il turismo di lusso e la caccia sportiva. Secondo fonti di stampa, alcune delle terre sottratte sarebbero già state concesse a compagnie straniere legate agli Emirati Arabi, che organizzano safari esclusivi e battute di caccia per clienti facoltosi. La vicenda ha suscitato indignazione internazionale: l’Unione Europea ha condannato duramente l’accaduto, arrivando a sospendere finanziamenti destinati alla conservazione ambientale in Tanzania, mentre la Banca mondiale ha interrotto l’erogazione di fondi per lo sviluppo turistico a causa delle violazioni dei diritti umani. Lotta senza confini Le conseguenze del caso di Loliondo si fanno sentire anche oltre confine. Il Kenya ha accolto un numero crescente di Masai in fuga, privati dei loro mezzi di sussistenza. Nel gennaio scorso, la giustizia kenyota ha emesso una sentenza storica, dichiarando illegali le riserve di conservazione create dal governo in collaborazione con il Northern Rangelands Trust (Nrt), un’organizzazione che gestisce milioni di ettari vendendo crediti di carbonio a multinazionali come Meta, Netflix e British Airways. Il tribunale ha appurato che quelle aree sono state istituite senza consultare le comunità locali, in maggioranza di etnia borana, samburu e rendille, alimentando il sospetto che dietro la conservazione si nascondano interessi economici globali a discapito dei popoli indigeni. La missione di Nrt sarebbe, in teoria, quella di istituire riserve comunitarie resilienti, trasformare vite e garantire la pace e la conservazione delle risorse naturali. A finire sotto accusa è un progetto del valore potenziale di svariati milioni di dollari (l’importo esatto non è noto poiché l’organizzazione non pubblica bilanci finanziari), da tempo criticato dagli attivisti indigeni perché sarebbe stato istituito a danno delle popolazioni locali. La sentenza, in particolare, riguarda un caso intentato da 165 membri delle comunità presenti in quei territori e sancisce che le riserve sono state istituite incostituzionalmente, senza base giuridica. La Corte ha inoltre ordinato che i guardaparco dell’Nrt, armati pesantemente e accusati dai popoli indigeni della zona, lascino quelle riserve. Interessi stranieri «La sentenza è anche l’ultima di una serie di stoccate alla credibilità di Verra, il principale organismo utilizzato per verificare e validare i progetti di crediti di carbonio», fa sapere Survival International. «Purtroppo questo fenomeno è lungi dall’essere un problema isolato», fa presente Caroline Pearce, direttrice generale dell’organizzazione. «Troppi programmi di compensazione delle emissioni di carbonio si basano sullo stesso modello obsoleto della “conservazione fortezza” e sostengono di “proteggere” la terra mentre calpestano i diritti dei suoi proprietari indigeni e realizzano ingenti profitti strada facendo». Gli interessi stranieri nella gestione di quei territori appaiono evidenti. Secondo l’Oakland Institute, dietro la politica tanzaniana sulla conservazione e il turismo si nasconderebbero ingerenze di rilievo, in particolare statunitensi. Un rapporto pubblicato ad aprile da ricercatori californiani (intitolato Pulling Back the Curtain: How the US Drives Tanzania’s War on the Indigenous) ha messo in luce come Washington abbia esercitato un ruolo determinante nell’influenzare le strategie di gestione del territorio in Tanzania, sostenendo progetti finanziati da Usaid a scapito delle comunità locali. E malgrado l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale sia stata praticamente chiusa nei mesi scorsi da Donald Trump, in pochi si illudono che la nuova amministrazione americana imprimerà o favorirà un cambio di rotta nelle politiche ambientali… Mentre il governo di Dodoma prosegue con le politiche di esproprio, i Masai si trovano a combattere una battaglia sempre più difficile per la salvaguardia dei propri diritti e per il controllo delle loro terre ancestrali.   Africa Rivista
October 22, 2025
Pressenza
Rapimento Moro, le sentenze giudiziarie al vaglio della storia /2
Nel maggio ’87, la Corte di Assise di Roma, nel cd. processo Metropoli, stabilì che Lanfranco Pace e Franco Piperno erano estranei a tutti i reati connessi alla vicenda Moro.   Al termine del processo Moro ter di primo grado, nell’ottobre ’88, i giudici romani assolsero Rita Algranati, Marcello Capuano, […] L'articolo Rapimento Moro, le sentenze giudiziarie al vaglio della storia /2 su Contropiano.
July 3, 2025
Contropiano